CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2022
789.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 82

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-07960 Villarosa: Sull'iscrizione in bilancio del contributo riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Siciliana.

  Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Freni, che ringrazia sentitamente, evidenziando tuttavia l'esigenza che il Governo stesso si premuri di rendere tempestiva ed esaustiva comunicazione dei chiarimenti testé rappresentati alle città metropolitane e ai liberi consorzi della Regione Siciliana interessati dalla disciplina oggetto del presente atto di sindacato ispettivo.
  Ricorda in particolare che, nel mese di aprile scorso, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 della città di Messina, allo stato commissariata, che, proprio in applicazione della predetta disciplina dettata dall'articolo 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, è stata dichiarata ente strutturalmente deficitario a causa del mancato superamento di quattro dei parametri richiesti dalla normativa vigente, condizione quest'ultima che ha comportato, tra le altre conseguenze negative, anche il licenziamento di alcuni dirigenti tecnici, circostanza ancor più deprecabile alla luce dei rilevanti impegni cui gli enti locali sono chiamati, in qualità di soggetti attuatori, alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Nel ribadire la propria soddisfazione per i chiarimenti forniti nella presente sede dal sottosegretario Freni, avverte che sarà comunque sua cura informarne direttamente gli enti della Regione Siciliana interessati, sottolineando con favore come il superamento della condizione di ente strutturalmente deficitario consentirà alla città di Messina di procedere con ancora maggiore efficacia e tempestività nella realizzazione e nel completamento delle diverse opere infrastrutturali che rivestono una rilevanza decisiva per le prospettive di sviluppo dell'intero territorio regionale.

  Fabio MELILLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

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Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2022.

  Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato nonché la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno e negativamente verificata, a cui la medesima nota rinvia (vedi allegato 2).

  Roberto PELLA (FI) auspica che la Commissione bilancio possa comunque celermente procedere nell'esame del provvedimento in oggetto, che risulta già calendarizzato in Assemblea per il seguito della discussione, possibilmente già a partire dalla prima seduta utile della prossima settimana.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, nel manifestare naturalmente la disponibilità del Governo a velocizzare i tempi nel senso auspicato dal deputato Pella, osserva tuttavia come sul testo in esame sussistano, come evidenziato dalla documentazione testé depositata, talune rilevanti criticità dal punto di vista finanziario, alla cui risoluzione è finalizzata l'interlocuzione in corso tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato, che a suo giudizio richiederà comunque tempi adeguati.

  Fabio MELILLI, presidente, nel raccogliere le sollecitazioni espresse dal deputato Pella e le considerazioni svolte dal sottosegretario Freni, ritiene che, qualora ne ricorrano le condizioni, la Commissione bilancio potrà proseguire l'esame del provvedimento eventualmente già a partire dalla prima seduta utile della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 3).
  Nel rinviare ad essa evidenzia, in particolare, che le procedure attuative della disciplina di cui all'articolo 5, comma 1, sono idonee a garantire la neutralità finanziaria prevista dalla stessa disposizione, in quanto la norma non prevede la produzione di un logo da distribuire materialmente ai rivenditori che vorranno esporlo, ma solo di crearlo in formato elettronico e metterlo a disposizione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed eventualmente delle altre amministrazioni interessate dove potrà essere scaricato da chi ne abbia interesse all'utilizzo.
  Per quanto concerne la realizzazione grafica del logo, assicura che questa potrà essere predisposta dalla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, istituita nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che ha tra le proprie competenze l'attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale, il coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico, la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai Pag. 84social media. Specifica che si tratta di attività dal punto di vista tecnico di facile esecuzione utilizzando le ordinarie strumentazioni informatiche in dotazione al predetto Ufficio. Fa conclusivamente presente che dalla disposizione in oggetto, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;

   preso atto della relazione tecnica aggiornata, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le procedure attuative della disciplina di cui all'articolo 5, comma 1, sono idonee a garantire la neutralità finanziaria prevista dalla stessa disposizione, in quanto la norma non prevede la produzione di un logo da distribuire materialmente ai rivenditori che vorranno esporlo, ma solo di crearlo in formato elettronico e metterlo a disposizione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed eventualmente delle altre amministrazioni interessate, dove potrà essere scaricato da chi ne abbia interesse all'utilizzo;

    per quanto concerne la realizzazione grafica del logo questa potrà essere predisposta dalla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali (istituita nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica) che ha tra le proprie competenze l'attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale, il coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico, la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete internet e ai social media;

    trattasi di attività dal punto di vista tecnico di facile esecuzione utilizzando le ordinarie strumentazioni informatiche in dotazione al predetto Ufficio;

    dalla disposizione in oggetto, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.
C. 3418-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo originario del provvedimento in titolo è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 1° marzo, esprimendo un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che in data 16 marzo 2022 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente la suddetta condizione. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimerePag. 85 sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.
C. 3441-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo originario del provvedimento in titolo è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 8 marzo, esprimendo un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che in data 22 marzo 2022 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente la suddetta condizione. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
C. 3040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2021, esprimendo sullo stesso un parere favorevole, e che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente il successivo 4 agosto, senza apportare modifiche al testo.
  Per quanto concerne la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, pari complessivamente a 166.779 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dalla legge di bilancio per il 2022.
  Tanto premesso, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato e tenuto conto del fatto che lo stesso risulta comunque incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, ritiene di poter confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta del 7 giugno 2021, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2021-2023 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2022-2024 in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2022. Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI conferma che, in relazione alla copertura degli Pag. 86oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2021-2023, di cui all'articolo 3, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2022-2024.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3040 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016;

   premesso che il provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2021-2023, di cui all'articolo 3, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2022-2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
C. 3423 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il Trattato disciplina la cooperazione bilaterale rafforzata fra Italia e Francia in una pluralità di settori. Ai sensi dell'articolo 11 del Trattato, gli obiettivi della cooperazione italo-francese sono precisati in un programma di lavoro esaminato periodicamente che, ove necessario, è adattato agli obiettivi fissati di comune accordo. Segnala che al Trattato non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e la legge di autorizzazione alla ratifica è corredata di una clausola di invarianza; la relazione tecnica afferma infatti che le forme strutturate di consultazione saranno realizzate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, essendo previste ai massimi livelli politici; le iniziative di cooperazione rafforzata hanno carattere meramente programmatico e pertanto risultano neutrali per la finanza pubblica; gli scambi di personale avverranno nel quadro delle iniziative bilaterali e multilaterali già previste a legislazione vigente utilizzando le risorse disponibili. In proposito, evidenzia preliminarmente che la maggior parte delle disposizioni è di carattere programmatico, ad esempio l'articolo 3, o riproduttiva di quanto già previsto a legislazione vigente, ad esempio l'articolo 4, paragrafo 9, o l'articolo 10, paragrafo 5. Ritiene che tali previsioni non appaiano quindi suscettibili di produrre effetti di carattere diretto sui saldi di finanza pubblica.
  Riguardo ad altre disposizioni, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di applicazione delle disposizioni ad invarianza di risorse. Si tratta in particolare delle seguenti categorie: disposizioni da cui possono derivare oneri per spese di missione o di accoglienza. Esse istituiscono nuove forme di riunione, incontroPag. 87 e contatto fra le amministrazioni dei Paesi contraenti, anche a cadenza periodica; previsioni che istituiscono nuovi organismi, meccanismi di consultazione o programmi di attività; previsioni che istituiscono iniziative e percorsi formativi per il personale o che promuovono lo scambio di funzionari. Inoltre, riguardo ai futuri adattamenti del programma secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del Trattato, evidenzia che il disegno di legge di ratifica non prevede espressamente il meccanismo con il quale potrà essere assicurata in via prospettica la neutralità dei futuri programmi di lavoro sui saldi di finanza pubblica, ai fini del rispetto della clausola generale di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla legge medesima con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, sostituendo al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «del bilancio dello Stato» con le seguenti: «della finanza pubblica».

  Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
C. 3539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. Evidenzia che il provvedimento è costituito di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato, mentre l'Accordo è formato da 16 articoli.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica ossia che, da parte italiana, non vi è alcun impatto finanziario relativamente all'esportabilità del trattamento pensionistico, dal momento che a legislazione vigente le prestazioni pensionistiche e le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, a cui si applica l'accordo, sono già esportabili. Inoltre la stessa relazione tecnica evidenzia che l'Accordo comporterà anche «un maggior afflusso di entrate finanziarie in Italia che, aumentando il reddito dei lavoratori moldavi, eviterà l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito da parte italiana». Preso atto di tali considerazioni non formula osservazioni. Con riferimento all'articolo 6 dell'Accordo, relativo allo svolgimento di accertamenti clinici, atteso che le spese saranno a carico dell'istituto che eroga la prestazione – o eventualmente in collaborazione tra gli istituti italiano e moldavo, se cointeressati –, non ha osservazioni da formulare. Quanto alla sostenibilità degli adempimenti a carico di soggetti pubblici, prende infine atto che gli stessi saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non formula osservazioni. Tutto ciò premesso, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Pag. 88

  Il Sottosegretario Federico FRENI, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il Governo ha depositato la relazione tecnica negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva pertanto che, sulla base di quanto emerge dalla predetta documentazione, appare necessario acquisire un'integrazione della medesima relazione tecnica, che auspica possa essere trasmessa dal Governo in tempi rapidi, orientativamente entro dieci giorni, essendo il provvedimento inserito nel calendario dell'Assemblea del mese corrente.

  Il Sottosegretario Federico FRENI avverte che si farà tramite presso i competenti uffici del Governo affinché la predetta integrazione della relazione tecnica possa essere prodotta nel termine indicato dal presidente Melilli.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.
Atto n. 378.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, in materia di congedi parentali per i lavoratori dipendenti, fa presente che la quantificazione degli oneri connessi alla contribuzione figurativa relativa alle ulteriori tre giornate di congedo parentale fruibili dopo il 6° anno di vita del bambino ivi prevista fa riferimento solo alla platea che, a normativa vigente, fruisce di almeno tre mesi di congedo parentale – circa 115.900 lavoratori – ed è stata determinata sulla base dei dati di archivio INPS dai quali si desume uno scarso utilizzo della misura giacché la normativa vigente prevede criteri molto rigidi per accedere al beneficio nonché la corresponsione di un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera.
  In merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), che modifica il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – che estende alle libere professioniste, iscritte ad Enti e Casse di previdenza non INPS, l'indennità di maternità anche per i periodi antecedenti i due mesi antecedenti il parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume Pag. 89possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3 – segnala che la platea dei potenziali beneficiari della misura in parola, considerando la rigidità dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, risulta piuttosto ristretta e difficilmente individuabile ex ante, giacché le circostanze che possono far insorgere il diritto all'erogazione della prestazione riguardano casi di gravi complicanze o persistenti forme morbose, le quali sono difficilmente prevedibili.
  Fa presente che gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente schema di provvedimento, che modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico), di cui alla legge n. 81 del 2017, sono stati quantificati considerando che lo stock già presente di potenziali beneficiari potrà fruire degli ulteriori giorni di congedo previsti dalla suddetta modifica in un arco temporale più ridotto rispetto a quello dei futuri potenziali beneficiari, giacché il requisito per poter accedere al beneficio è quello dell'età anagrafica del bambino.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (Atto n. 378);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), dello schema di decreto, in materia di congedi parentali per i lavoratori dipendenti, la quantificazione degli oneri connessi alla contribuzione figurativa relativa alle ulteriori tre giornate di congedo parentale fruibili dopo il sesto anno di vita del bambino ivi prevista fa riferimento solo alla platea che, a normativa vigente, fruisce di almeno tre mesi di congedo parentale – circa 115.900 lavoratori – ed è stata determinata sulla base dei dati di archivio INPS, dai quali si desume uno scarso utilizzo della misura giacché la normativa vigente prevede criteri molto rigidi per accedere al beneficio nonché la corresponsione di un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera;

    con particolare riferimento al settore scolastico, la summenzionata disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sostituzione dei docenti assenti della scuola secondaria di secondo grado avviene solo qualora il periodo di assenza sia superiore a 15 giorni, mentre per quanto concerne tutti gli altri gradi di istruzione potrà eventualmente essere utilizzato l'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015;

    in merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), che modifica il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – che estende alle libere professioniste, iscritte ad Enti e Casse di previdenza non INPS, l'indennità di maternità anche per i periodi antecedenti i due mesi antecedenti il parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3 – la platea dei potenziali beneficiari della misura in parola, considerando la rigidità dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, risulta piuttosto ristretta e difficilmente individuabile ex ante, giacché le circostanze che possono far insorgere il diritto all'erogazione della prestazione riguardano casi di gravi complicanze o persistenti forme morbose, le quali sono difficilmente prevedibili;

Pag. 90

    gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente schema di provvedimento, che modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico), di cui alla legge n. 81 del 2017, sono stati quantificati considerando che lo stock già presente di potenziali beneficiari potrà fruire degli ulteriori giorni di congedo previsti dalla suddetta modifica in un arco temporale più ridotto rispetto a quello dei futuri potenziali beneficiari, giacché il requisito per poter accedere al beneficio è quello dell'età anagrafica del bambino,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
Atto n. 377.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che le entrate da sanzioni non risultano già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (Atto n. 377);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le entrate da sanzioni non risultano già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.