CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 aprile 2022
784.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte.
C. 2942 Colmellere.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angela COLMELLERE (LEGA), relatrice, riferisce che la proposta di legge, che si compone di 8 articoli, introduce una serie di disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte, che cade nel 2022. A tale fine istituisce, anzitutto, un apposito Comitato nazionale, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per l'anno 2022. Si prevedono poi alcune iniziative celebrative, quali lo svolgimento di attività nelle scuole; la predisposizione di progetti e materiali per la conoscenza, divulgazione e valorizzazione dell'opera dell'artista; la creazione di percorsi espositivi a tema; l'emissione di un francobollo dedicato; la realizzazione di opere di restauro.
  Più in dettaglio, precisa che l'articolo 1 enuncia la finalità della legge, consistente nell'intento della Repubblica – nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica – di celebrare il pensiero e l'opera di Antonio Canova in occasione del secondo centenario della sua morte. Tali attività sono volte al duplice scopo di ricordare la figura dell'artista e al contempo, su un piano più generale, promuovere lo sviluppo della conoscenza dell'arte e l'interesse per la stessa in tutta la popolazione con particolare riguardo ai giovani.
  L'articolo 2, ai fini delle celebrazioni, istituisce il «Comitato nazionale per le celebrazioni della figura e dell'opera di Antonio Canova». Al comitato viene attribuita la dotazione finanziaria di 1 milione di euro per il 2022, alla cui copertura si provvede nell'articolo 8. I criteri di assegnazione e ripartizione del contributo sono stabiliti dal Ministro della cultura con propriPag. 59 decreti. Sottolinea che quella prevista dalla proposta di legge è un'iniziativa speciale – ma non certo isolata nel panorama dell'ordinamento – che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni. Al riguardo, ricorda che la legge n. 420 del 1997 (tuttora vigente) aveva inteso predisporre un quadro giuridico unitario in materia, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, sistematizzando l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. A questo fine, la legge n. 420 ha previsto l'istituzione, presso l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della «Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», alla quale ha affidato il compito di deliberare – per quanto qui interessa – sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.
  L'articolo 3 disciplina la composizione del Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero della cultura. I componenti, fissati nel numero di 11 compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Fra questi, uno è designato dallo stesso Ministro della cultura, cinque sono designati da soggetti diversi (Ministro dell'istruzione, Ministro dello sviluppo economico, Ministro del turismo, presidente della regione Veneto, Fondazione Canova), i cinque restanti sono componenti di diritto (si tratta dei sindaci dei comuni di Roma, Venezia, Treviso, Bassano del Grappa e Possagno). I membri del comitato sono scelti tra studiosi, artisti, cultori o imprenditori di comprovata competenza nel campo dell'arte. Il comitato, nella prima riunione, elegge il presidente fra i propri componenti. Ai membri del comitato non è riconosciuto alcun compenso o emolumento; è loro accordato il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, a valere sul contributo previsto dall'articolo 2. Il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine devono essere inviati al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del contributo di cui all'articolo 2, oltre all'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.
  L'articolo 4 ha a oggetto le attività da svolgersi negli istituti scolastici, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Al riguardo, si prevede che nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, le scuole secondarie di primo e di secondo grado promuovono le attività di approfondimento della figura e dell'opera di Antonio Canova. Tali attività sono promosse anche nelle scuole italiane all'estero attraverso gli istituti di cultura, le ambasciate e i consolati italiani. Si prevede inoltre che nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 e nel biennio successivo siano attivati percorsi di alternanza scuola-lavoro, riservati agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, presso il Museo Antonio Canova di Possagno.
  L'articolo 5 prevede che, a fini celebrativi, il Ministero dello sviluppo economico provveda all'emissione di un francobollo dedicato.
  L'articolo 6 delinea 4 tipologie di attività celebrative, su iniziativa dei Ministeri competenti. In dettaglio: 1) il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca promuovono progetti di collaborazione tra le scuole secondarie di primo e di secondo grado e tra le università finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle opere di Antonio Canova, sottolineandone la dimensione di bene comune e di strumento fondamentale per lo sviluppo del Paese; 2) il Ministero della cultura e il Ministero del turismo promuovono eventuali accordi con soggetti privati, anche aventi sede all'estero, che si occupano dello studio e della divulgazione delle opere di Antonio Canova, al fine di valutare iniziative da realizzare a Roma, Venezia, Treviso, Pag. 60Possagno o in altre sedi individuate dal Comitato; 3) il Ministero della cultura indice un concorso di idee per produrre materiali che raccontino la figura e l'opera di Antonio Canova attraverso film, documentari, film di animazione, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo; i progetti nazionali in possesso dei necessari requisiti possono essere riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione per la cinematografia ai sensi della legge n. 220 del 2016 ed essere ammessi ai relativi contributi; 4) il Ministero della cultura promuove le esposizioni delle opere di Antonio Canova, la costituzione di nuovi percorsi espositivi sia di tipo tradizionale sia di tipo digitale e ogni altra opera di divulgazione delle manifestazioni celebrative dedicate all'artista.
  L'articolo 7 prevede che, a valere sulle risorse determinate dall'articolo 2, siano effettuati interventi di restauro del Tempio Canoviano di Possagno, del Museo e della Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, della casa natale della famiglia Canova, nonché delle opere ivi conservate. In base all'articolo 8, la copertura finanziaria della proposta, pari a 1 milione di euro, è da rinvenirsi nella corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

  Federico MOLLICONE (FDI), apprezzato l'impulso positivo parlamentare alle celebrazioni del celebre artista, comunica di aver presentato una proposta di legge recante «Istituzione della Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova e disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della morte dello scultore» con la quale si propone di ricordare la figura dell'artista ogni anno e, quindi, non soltanto in occasione del bicentenario della sua morte. Anticipandone sommariamente i contenuti, evidenzia che la proposta di legge a sua prima firma intende celebrare l'artista per ricordarne la figura di scultore di fama universale e principale esponente dell'età neoclassica nonché promuovere lo sviluppo della conoscenza dell'arte e l'interesse per la stessa in tutta la popolazione con particolare riguardo ai giovani. A tal fine la proposta istituisce la Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova per promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione del patrimonio culturale nazionale, riconoscendo il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione. In occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione della tutela e promozione dei beni culturali. Le iniziative, gli spettacoli, le attività e gli altri incontri sono promossi anche in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado. Ai fini delle predette celebrazioni è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni della figura e dell'opera di Antonio Canova, a cui è attribuito il contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti. La proposta prevede anche che il Ministero della cultura indica annualmente un concorso di idee per produrre materiali che raccontino la figura e l'opera di Antonio Canova attraverso film, documentari, film di animazione, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo. Prevede altresì che il Ministero della cultura promuova le esposizioni delle opere di Antonio Canova, la costituzione di nuovi percorsi espositivi sia di tipo tradizionale sia di tipo digitale e ogni altra opera di divulgazione delle manifestazioni celebrative dedicate all'artista, sostenendo i luoghi storici dove l'artista ha lavorato quali Tempio Canoviano di Possagno, il Museo e della Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, della casa natale della famiglia Canova.Pag. 61
  Conclude ricordando che tanti sono i meriti da attribuire ad Antonio Canova e, pertanto, non si può non cogliere la possibilità di ricordarlo in occasione della ricorrenza del bicentenario della sua morte. Auspica quindi un'ampia condivisione della proposta di legge.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene opportuno attendere l'assegnazione della proposta di legge a firma Mollicone per un coordinamento dei due testi.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.
C. 3151 Nitti.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, riferisce che la proposta di legge C. 3151, che si compone di 5 articoli, di cui la Commissione inizia oggi l'esame, introduce una serie di disposizioni volte a valorizzare il melodramma italiano, sia offrendo un particolare riconoscimento al ruolo svolto dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione; sia prevedendo iniziative di carattere celebrativo e promozionale.
  L'articolo 1, recante le finalità del provvedimento, sancisce che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Stabilisce altresì – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuoverne lo sviluppo e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale
  L'articolo 2 riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche e stabilisce che queste svolgono attività di interesse pubblico e perseguono finalità culturali di primaria rilevanza nazionale. In proposito, segnala che la relazione illustrativa sottolinea che la proposta di legge intende ribadire il carattere di rilevanza pubblica dell'attività lirica svolta dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione. Al riguardo, ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» che, tra l'altro, ha dichiarato il «rilevante interesse generale» dell'attività lirica e concertistica «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale», attribuendo agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Il successivo decreto legislativo n. 367 del 1996 ha disposto la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato; tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito, sulla base di criteri sostanziali, la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici.
  In base all'articolo 3, lo Stato riconosce il valore storico, artistico e culturale dei teatri di tradizione italiani e promuove la produzione e la distribuzione di attività liriche da parte degli stessi teatri. Ricorda che i teatri di tradizione sono disciplinati dall'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, che li qualifica come enti il cui compito consiste nel «promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province».
  L'articolo 4 istituisce la Giornata nazionale dell'opera lirica italiana da celebrarsi il 6 ottobre di ogni anno. È specificato che la Giornata nazionale dello spettacolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260: non si tratta, quindi, di una festività. In occasione della celebrazione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica Pag. 62italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole.
  L'articolo 5 disciplina alcune iniziative per la diffusione del melodramma italiano, operando su tre livelli d'intervento distinti. In primo luogo, si prevede che i soggetti beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano.
  In secondo luogo, si prevede che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano.
  Infine, si dispone che gli istituti italiani di cultura all'estero possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.
  Con riferimento al disegno di legge A.S. 2318 recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» attualmente all'esame del Senato, fa presente che si valuterà il rapporto che intercorre tra l'oggetto della delega in esame al Senato – che appare molto ampio – e l'oggetto della proposta di legge Nitti, molto più puntuale e circoscritto, al fine di evitare sovrapposizioni, eventualmente delimitando il perimetro dell'intervento normativo, anche alla luce del testo in esame dal Senato.

  Cristina PATELLI (LEGA) osserva che la proposta di legge in esame, finalizzata a riconoscere il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale favorendone la diffusione, in particolar modo presso le giovani generazioni, merita sicuramente attenzione e sostegno. Evidenzia che la proposta di legge intende ribadire il carattere di rilevanza pubblica dell'attività lirica e concertistica, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, sottolineando il ruolo di produzione e diffusione dell'arte delle istituzioni che caratterizzano questo segmento dello spettacolo dal vivo.
  Si tratta dei cosiddetti Teatri di tradizione, che sono 28, con sede a Bergamo, Bolzano, Brescia ma era il vero e proprio nome del teatro «il Grande» perché all'epoca dedicato a Napoleone), Catania, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Ferrara, Jesi, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Trapani e Treviso, e le Fondazioni lirico-sinfoniche, che sono 14, con sede a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma (2), Torino, Trieste, Venezia e Verona.
  Aggiunge che queste ultime istituzioni, caratterizzate dalla presenza di complessi artistici stabili, sono anche veri e propri centri di eccellenza e apprendimento professionale; infatti, la grande tradizione della lirica porta con sé mestieri specifici, profondamente legati all'identità italiana: si tratta – ad esempio – degli scenografi, dei progettisti, dei realizzatori, dei tecnici di scenografia, dei falegnami specializzati, dei costumisti, dei sarti, dei meccanici di scena, degli allestitori o dei light designer, mestieri che si approfondiscono proprio in questi luoghi di produzione.
  Del tutto inconferente le appare, invece, almeno in questa circostanza, il riferimento al tema dello «status» delle fondazioni lirico-sinfoniche, se di natura «privata» o «pubblica», definito dai proponenti «un problema ancora irrisolto». Infatti, fermo il dispositivo della sentenza n. 153 del 21 aprile 2011, attraverso la quale la Corte costituzionale ha ribadito che, nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di «fondazioni di diritto privato», tali soggetti conservano, pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica, occorrerebbe tenere conto del fatto che il «nomen» fondazione Pag. 63di diritto privato nasconde invero una realtà giuridica significativamente diversa, assoggettata ad una normativa speciale, che il codice civile è chiamato ad integrare nell'ipotesi, peraltro abbastanza rara, di lacune legislative, con l'ulteriore conseguenza di attenuare, in ambito materiale, la possibile integrazione ad opera dello statuto della disciplina legislativamente dettata per la fondazione lirico-sinfonica. In ragione di ciò, non può revocarsi in dubbio che il modello fondazionale delineato dal legislatore nella riforma del 1996 si discosti significativamente da quello delle fondazioni di matrice prettamente civilistica, così come istituito e disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, determinando che tali fondazioni (quelle lirico-sinfoniche), abbiano natura speciale, come si evince dallo stesso tenore letterale della predetta riforma, che individua le disposizioni del codice civile come propria fonte di disciplina solo in via subordinata rispetto alla norma del decreto e alle relative disposizioni di attuazione di quest'ultimo.
  Quanto alla proposta di istituire la «Giornata nazionale dell'opera lirica», da celebrare il 6 ottobre di ogni anno in ricordo della rappresentazione dell'Euridice di Giulio Caccini e di Jacopo Peri (il 6 ottobre 1600) a Palazzo Pitti a Firenze, in occasione delle nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia, dal momento che in tale Giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, dovrebbero promuovere idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette ad agevolare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana presso la cittadinanza e, in particolare, presso la popolazione scolastica, osserva quanto segue. Il 6 ottobre 1600 si assume convenzionalmente come data di nascita del melodramma, pur non essendo avvenuta la prima rappresentazione in senso assoluto di un'opera in musica, in quanto qualche anno prima – sempre a Firenze – era stata rappresentata una «Dafne» musicata dallo stesso Peri su testo di Rinuccini: in ambedue i casi – si trattava di uno spettacolo riservato alle corti, e dunque destinato a una élite di intellettuali e aristocratici, rappresentato entro le mura di un palazzo nobiliare. Il melodramma avrebbe acquistato un carattere di intrattenimento aperto al pubblico, e quindi conseguentemente di divulgazione, solo con l'apertura dei primi teatri pubblici, in particolare a far data dalla rappresentazione – avvenuta nella prima metà di febbraio, in occasione del Carnevale nel 1637 – presso il Teatro San Cassiano, a Venezia, dell'Andromeda, un'opera sul libretto di Benedetto Ferrari con musiche di Francesco Mannelli, quando nacque il teatro moderno per gestione, organizzazione e struttura. Il teatro, allestito dalla famiglia Tron, fu infatti il primo interamente dedicato all'opera in musica, e come scrive lo storico del teatro Lorenzo Bianconi «per l'Italia e per l'Europa intiera la novità più vistosa del Seicento musicale fu, fuor d'ogni dubbio, l'introduzione del teatro d'opera. La sua vistosità è commisurata alla complessità delle risorse che vi concorrono: nessun'altra forma di produzione artistica moderna fa ricorso a forze produttive e organizzative tanto costose, numerose e differenziate». Ricorda, quindi, che il San Cassiano introdusse alcune novità epocali tra cui, sul piano tecnico, i fondali dipinti intercambiabili che permettevano una maggiore varietà di rappresentazione e hanno fatto nascere una forma di arte nuova, quella dei pittori di scenografie. Sul piano organizzativo, sviluppò l'idea di vendere al pubblico – ospitato in palchi e platea – i biglietti per le recite, che quindi andavano replicate, mentre, fino a quel momento, il teatro era stato un divertimento per i nobili, riservato agli invitati alle sale private dei palazzi aristocratici, oppure un'attività di piazza, con strutture mobili, montate per l'occasione. L'idea di uno «sbigliettamento» era contraria all'idea elitaria dell'arte di allora: ecco perché il primo teatro pubblico per l'opera mai concepito fu una vera rivoluzione. Altra novità introdotta fin dall'inaugurazione dell'Andromeda fu la creazione del «programma di sala», che serviva, allora come oggi a informare il pubblico e a costituire anche una fonte di guadagno, perché a un certo punto sarebbe stato venduto oltre che distribuito. Ha inoltre Pag. 64permesso di ricostruire le stagioni teatrali, diventando utile strumento di divulgazione. Quindi, forma architettonica con i palchi, sbigliettamento e, in parte, anche la stampa dei programmi di sala, fanno del San Cassiano uno dei più importanti, se non il più importante «teatro all'italiana» della storia, che avrà la massima fortuna nell'Ottocento, sostenuto anche dalla diffusione del melodramma che parte proprio da lì.
  Fa quindi presente che il 6 ottobre è già la giornata mondiale della paralisi cerebrale e la giornata internazionale della geodiversità e che, quindi, andrebbe forse ripensata la data di questa pur lodevole iniziativa, alla quale si associa.

  Michele NITTI (PD) ritiene molto importante avviare questo percorso con cui la Commissione, e in generale il Parlamento, avranno la possibilità di consolidare la candidatura Unesco dell'arte del canto lirico italiano che è stata annunciata per il ciclo del 2023. Ricorda che la Commissione, in particolare negli ultimi mesi, ha affrontato una ricca serie di audizioni nel corso dell'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche di cui, a breve, verrà approvato il documento finale. Crede che alcune delle questioni sollevate dalla collega Patelli afferiscano direttamente a quel documento finale, in particolare il tema dello stato giuridico che, tuttavia, non si intende affrontare in questa sede. Evidenzia che la proposta a sua prima firma si inserisce in una cornice più ampia, volta a ribadire sotto diversi profili la centralità di questa forma d'arte che è fortemente identitaria per il Paese e il riconoscimento del melodramma italiano come espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Da un lato si va in qualche modo a circoscrivere e puntualizzare quanto in realtà già era disposto dalla legge n. 800 del 1967 che introduceva, seppur in senso più ampio e più generale, il principio del «rilevante interesse generale», riferito però alle attività liriche e concertistiche in senso lato, in un'accezione molto ampia, di tutto ciò che contribuisce a favorire la formazione musicale e culturale. E, dall'altro, potrà senza dubbio contribuire, soprattutto dopo l'emergenza sanitaria, al rilancio dei teatri italiani e della loro immagine nel mondo, contestualmente alla riaffermazione del ruolo centrale e determinante dell'Italia nella diffusione della cultura musicale del «teatro d'azione» in musica. Con questa proposta di legge si specifica l'assoluta peculiarità di questa forma d'arte e il suo legame con la lingua italiana, in linea, a suo avviso, anche con la formula scelta dalla Commissione Nazionale Italiana Unesco, cioè «Arte del canto lirico italiano». Dopo aver ricordato l'ampio dibattito sulla terminologia, se cioè fosse stato più opportuno parlare di melodramma piuttosto che di belcanto piuttosto che di canto lirico, sottolinea che si tratta di definizioni che portano con sé una serie di specificità, di differenze che poi però, purtroppo, nella vulgata comune si perdono. Evidenzia che la Commissione Unesco italiana ha voluto ribadire la centralità dell'Italia – e quindi della lingua italiana – nella diffusione di un modello artistico, di un canone estetico, di una tecnica espressiva. Ricollegandosi poi alla riflessione della collega Patelli sulla data, riferisce che c'è stato un ampio dibattito e un'ampia interlocuzione con le figure apicali della musicologia italiana, con il professor Bianconi a Bologna, e il Dams dove il Professore espletava il suo incarico di professore ordinario, addivenendo alla conclusione che sarebbe stato utile che il melodramma avesse uno specifico riconoscimento, che non è tanto un fatto commemorativo o celebrativo quanto piuttosto propulsivo proattivo, e che la scelta del 6 ottobre corrispondesse alla data della messa in scena di Euridice, di cui si conserva l'intera partitura. Pur essendo noto che prima di questa messa in scena ce ne fossero state altre, come la Dafne citata dalla collega Patelli, si tratta di rappresentazioni di cui non si ha una testimonianza scritta di ciò che fu eseguito. Ricordato che da anni è in corso, fra mille difficoltà e mille contraddizioni, un percorso virtuoso di responsabilizzazione nell'uso delle risorse da parte dei teatri, sottolinea che in questa sede non si intende chiedere risorse aggiuntive, ma si vuole suggellare l'obbligo per lo Stato di provvedere al sostegno di queste istituzioni culturali. Auspica che nel Pag. 65corso della discussione possano emergere in particolare due elementi: il fatto che il melodramma sia uno strumento per avvicinare il pubblico alloglotto, alla lingua italiana e, come secondo aspetto, il valore formativo del melodramma. Ricorda che, in proposito, ci sono due scritti recentissimi, uno che è stato anche depositato durante l'indagine conoscitiva, della professoressa La Face del Dams di Bologna e l'altro è una lectio magistralis di commiato dall'Università di Torino del professore Gallarati. Spera che questi due aspetti possano emergere in tutta chiarezza, come si evince dalle disposizioni della proposta sulle iniziative di comunicazione, diffusione e veicolazione di questa forma d'arte.

  Federico MOLLICONE (FDI), apprezzata l'iniziativa del deputato Nitti per la proposta di legge in esame che intende sostenere, ricorda che la proposta di legge sullo spettacolo dal vivo a sua prima firma contiene anche disposizioni sul melodramma e che questa sarà abbinata al disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, attualmente in corso d'esame al Senato. Confida in un lavoro di qualità della Commissione in occasione dell'esame in sede referente dei provvedimenti.

  Alessandra CARBONARO (M5S), apprezzati i preziosi contributi dei colleghi intervenuti nel dibattito, assicura che il lavoro sul testo della proposta di legge in esame terrà conto dei contenuti del disegno di legge che sarà trasmesso dal Senato, anche alla luce degli emendamenti approvati.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.
C. 877 Azzolina.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2019.

  Vittoria CASA, presidente e relatrice, ricorda che sulla materia oggetto della proposta di legge è nel frattempo intervenuta la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) che, ai commi da 344 a 347, ha previsto la possibilità di derogare, a determinate condizioni e in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo di alunni per classe, e altre disposizioni per favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. Ritiene che tali disposizioni necessitino di alcune integrazioni e, a tale fine, si riserva di presentare un nuovo testo della pdl 877.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.