CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2022
774.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3500).

  Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 15 marzo 2022.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che è stata assegnata alle Commissioni la proposta di legge C. 3500 Di Giorgi, recante: Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o stage. Comunica che, trattandosi di proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte già in esame, le presidenze ne hanno disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Invita, quindi il relatore per la XI Commissione, deputato Ungaro, a illustrare la proposta di legge da ultimo abbinata.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, riferisce che la proposta di legge C. 3500 Di Giorgi e altri consta di sei articoli, attraverso i quali vengono disciplinati i tirocini formativi, o stage. L'articolo 1 individua i soggetti deputati a promuovere tale attività da regolarsi attraverso un'apposita convenzione tra tali soggetti e l'ente, pubblico o privato, ove si svolge il tirocinio. L'articolo 2 reca la disciplina delle modalità di svolgimento dei tirocini per i quali deve essere assicurato il raccordo con i percorsi formativi svolti dagli studenti, la programmazione, da elaborarsi anche con i rappresentanti degli studenti, la coerenza dei tirocini medesimi con gli obiettivi formativi. L'articolo dispone inoltre in materia di numero di contratti attivabili nel corso dell'anno solare, reca disposizioni a tutela dei tirocinanti e prevede specifiche misure finanziarie per i tirocinanti residenti nelle regioni del Mezzogiorno che svolgono attività di tirocinio Pag. 6formativo in regioni appartenenti ad un'area diversa. L'articolo 3 stabilisce una serie di limiti temporali entro i quali deve essere contenuta la durata del tirocinio formativo o stage. L'articolo 4 dispone in merito alle garanzie assicurative e agli obblighi di comunicazione. L'articolo 5 concerne, al comma 1, la forma di contratto che deve essere stipulato in forma scritta, anche mediante una convenzione tra il datore di lavoro, il soggetto promotore e il tirocinante o stagista. I commi da 2 a 4 dispongono in merito al trattamento economico dei tirocinanti e al riconoscimento dei crediti formativi. L'articolo 6 dispone che le regioni istituiscono albi delle imprese e degli enti ospitanti tirocini formativi o stage, contenenti informazioni sui soggetti ospitanti tali attività.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 5 aprile 2022.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.