CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 aprile 2022
773.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 4 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa e C. 2981 Sangregorio.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3511).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Segnala che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3511 Ungaro, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza», la quale è abbinata alle proposte di legge già in esame, in quanto vertente sulla medesima materia.
  Informa che sono state presentate circa 730 proposte emendative (vedi allegato) al testo unificato, adottato come base, delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa e C. 2981 Sangregorio, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
  Al riguardo ricorda in primo luogo che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti–legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente Pag. 4della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
  Nel caso specifico, il perimetro dell'intervento legislativo è ovviamente definito dal contenuto delle proposte di legge C. 105 e abbinate, le quali afferiscono alla disciplina della cittadinanza, come dettata dalla legge n. 92 del 1991.
  Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.
  Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Bordonali 1.22 e Iezzi 1.23, i quali riguardano la disciplina dell'accesso ai corsi di istruzione terziaria universitaria e professionalizzante, al fine di sancire il principio della parità tra cittadino straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano;

   Invernizzi 1.433, il quale riguarda la disciplina del controllo di legittimità della Corte dei conti nei confronti degli atti amministrativi;

   Magi 1.024, il quale si riferisce alla disciplina del permesso di soggiorno, introducendo una nuova tipologia di permesso di soggiorno per radicamento;

   Marco Di Maio 2.54, il quale prevede la possibilità, per i cittadini ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno per protezione temporanea, di presentare domanda di coesione familiare ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari;

   Marco Di Maio 2.55, il quale prevede la possibilità, per i cittadini ucraini giunti in Italia tra il 1° gennaio e il 24 febbraio 2022, di ottenere un permesso di soggiorno di protezione temporanea;

   Marco Di Maio 2.56, il quale prevede che i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini ucraini giunti in Italia entro il 1° gennaio 2022, siano trasformati in permessi di soggiorno di protezione temporanea;

   gli identici Fornaro 2.58 e Magi 2.57, i quali integrano la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, inserendovi esplicitamente anche tutte le controversie concernenti l'acquisto della cittadinanza ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.1, 9-bis, 9-ter, 10, 10-bis, 11, 12, 13, 14, 17-bis, 17-ter e 18 della legge n. 91 del 1992, e l'accertamento di requisiti per l'acquisto della cittadinanza previsti in modo tassativo da disposizioni legislative o regolamentari concernenti le ipotesi indicate nell'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 91.

  Fa inoltre presente che alcune proposte emendative risultano incongrue, in quanto le soppressioni o sostituzioni di singole parole o limitate porzioni del testo da esse proposte renderebbero il testo stesso del tutto incomprensibile e incongruo sotto il profilo logico, sintattico o grammaticale: pertanto anche esse devono considerarsi inammissibili, ai sensi del paragrafo 5.2 della già citata lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997. Si tratta delle seguenti proposte emendative:

   Prisco 1.4, Montaruli 1.5, Montaruli 1.25, Prisco 1.26, Prisco 1.27, Prisco 1.32, Montaruli 1.40, Montaruli 1.44, Prisco 1.47, Prisco 1.50, Prisco 1.59, Montaruli 1.63, Prisco 1.64, Montaruli 1.73, Prisco 1.74, Montaruli 1.111, Prisco 1.113, Montaruli 1.114, Montaruli 1.116, Prisco 1.128, Montaruli 1.147, Montaruli 1.152, Prisco 1.159, Montaruli 1.221, Invernizzi 1.228, Montaruli 1.46, Prisco 1.233, Prisco 1.234, Montaruli 1.235, Prisco 1.241, Prisco 1.253, Prisco 1.254, Montaruli 1.255, Montaruli 1.256, Montaruli 1.258, Prisco 1.260, Prisco 1.261, Pag. 5Montaruli 1.272, Montaruli 1.273, Prisco 1.290, Montaruli 1.291, Montaruli 1.294, Prisco 1.295, Montaruli 1.296, Prisco 1.300, Montaruli 1.301, Prisco 1.302, Montaruli 1.309, Prisco 1.313, Montaruli 1.314, Montaruli 1.316, Prisco 1.319, Montaruli 1.321, Montaruli 1.324, Montaruli 1.325, Prisco 1.326, Montaruli 1.327, Prisco 1.331, Prisco 1.332, Montaruli 1.336, Prisco 1.337, Prisco 1.348, Prisco 1.349, Montaruli 1.350, Prisco 1.351, Prisco 1.352, Montaruli 1.353, Prisco 1.354, Montaruli 1.355, Prisco 1.356, Montaruli 1.357, Prisco 1.361, Montaruli 1.362, Prisco 1.364, Prisco 1.366, Montaruli 1.367, Montaruli 1.368, Prisco 1.369, Montaruli 1.370, Prisco 1.371, Montaruli 1.372, Prisco 1.373, Montaruli 1.374, Prisco 1.375, Montaruli 1.376, Montaruli 1.377, Prisco 1.378, Tonelli 1.379, Prisco 1.380, Montaruli 1.383, Prisco 1.384, Montaruli 1.385, Prisco 1.386, Montaruli 1.387, Prisco 1.390, Montaruli 1.391, Prisco 1.392, Montaruli 1.394, Prisco 1.395, Montaruli 1.396, Prisco 1.397, Montaruli 1.398, Ravetto 1.599, Fogliani 1.606, Bordonali 1.607, Fogliani 1.625, Prisco 2.4, Montaruli 2.5, Montaruli 2.6, Tonelli 2.9, Stefani 2.10, Prisco 2.11, Montaruli 2.12, Prisco 2.13, Montaruli 2.14, Prisco 2.15, Montaruli 2.16, Montaruli 2.21, Prisco 2.22, Montaruli 2.23, Prisco 2.24, Prisco 2.25, Montaruli 2.26, Prisco 2.31, Montaruli 2.32, Montaruli 2.33, Montaruli 2.36, Prisco 2.37, Montaruli 2.38, Prisco 2.43, Prisco 2.44, Montaruli 2.45, Prisco 2.46, Montaruli 2.47, Montaruli 2.48, Prisco 2.50.

  Risultano inoltre incongrui sotto il profilo logico normativo gli emendamenti Stefani 1.609, Ravetto 1.610, Invernizzi 1.611, Ravetto 1.612, Invernizzi 1.613, Iezzi 1.617, Fogliani 1.618, Tonelli 1.615, Iezzi 1.614, Bordonali 1.619, Ziello 1.616 e Stefani 1.621, che riducono il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992 (stabilito dall'articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 91 del 1992) entro il quale chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso: gli emendamenti prevedono dunque un nuovo termine già scaduto.
  Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 10 di domani.
  Segnala inoltre che alcune proposte emendative risultano essere prive di contenuto normativo e pertanto hanno carattere meramente formale: ai sensi del paragrafo 5.5 della richiamata lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, esse non saranno poste in votazione, ma eventualmente prese in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo; si tratta delle seguenti proposte emendative:

   Invernizzi 1.42, che sostituisce le parole: «vi ha fatto ingresso» con le seguenti: «vi è giunto»;

   Fogliani 1.43, che sostituisce le parole: «vi ha fatto ingresso» con le seguenti: «vi è arrivato»;

   Fogliani 1.65, che sostituisce la parola: «interruzioni» con la seguente: «discontinuità»;

   Iezzi 1.66, che sostituisce la parola: «interruzioni» con la seguente: «soluzioni di continuità»;

   Di Muro 1.67, che sostituisce la parola: «interruzioni» con la seguente: «sospensioni»;

   Stefani 1.226, che sostituisce le parole: «in tal senso» con le seguenti: «a questo scopo»;

   Ravetto 1.227, che sostituisce le parole: «in tal senso» con le seguenti: «in questo modo»;

   Bordonali 1.304, che sostituisce la parola: «espressa» con la seguente: «specificata»;

   Fogliani 1.306, che sostituisce la parola: «espressa» con la seguente: «esternata»;

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   Ziello 1.307, che sostituisce la parola: «espressa» con la seguente: «esplicitata»;

   Tonelli 1.308, che sostituisce la parola: «espressa» con la seguente: «redatta»;

   Tonelli 1.317, che sostituisce la parola: «acquista» con la seguente: «consegue»;

   Stefani 1.318, che sostituisce la parola: «acquista» con la seguente: «ottiene»;

   Di Muro 1.322, che sostituisce la parola: «richiesta» con la seguente: «domanda»;

   Bordonali 1.323, che sostituisce la parola: «richiesta» con la seguente: «istanza»;

   Iezzi 1.333, che sostituisce le parole: «raggiungimento della maggiore età» con le seguenti: «compimento del diciottesimo anno di età»;

   Fogliani 1.334, che sostituisce la parola: «raggiungimento» con la seguente: «conseguimento»;

   Iezzi 1.335, che sostituisce la parola: «raggiungimento» con la seguente: «ottenimento»;

   Stefani 1.430, che sostituisce la parola: «acquista» con la seguente: «ottiene»;

   Tonelli 1.431, che sostituisce la parola: «acquista» con la seguente: «ottiene»;

   Fogliani 1.483, che sostituisce la parola: «comunque» con le seguenti: «in ogni caso»;

   Tonelli 1.528, che sostituisce la parola: «osservare» con la seguente: «rispettare»;

   Tonelli 1.552, che sostituisce le parole: «ad essa rinunciare» con la seguente: «rinunciarvi»;

   Stefani 1.554, che sostituisce la parola: «fissato» con la seguente: «stabilito»;

   Ziello 1.562 che sostituisce la parola: «figli» con la seguente: «prole» (il quale risulta peraltro anche incongruo);

   Tonelli 1.563, che sostituisce le parole: «di chi» con le seguenti: «di colui che»;

   Iezzi 1.564, che sostituisce la parola: «riacquista» con le seguenti: «acquista di nuovo»;

   Invernizzi 1.566, che la parola: «esso» con la seguente: «lui»;

   Bordonali 1.567, che sostituisce la parola: «acquistano» la seguente: «acquisiscono»;

   Ravetto 1.568, che sostituisce le parole «divenuti maggiorenni» con le seguenti: «raggiunta la maggiore età»;

   Fogliani 1.569, che sostituisce la parola: «divenuti» con la seguente: «diventati»;

   Ravetto 1.570, che sostituisce le parole: «se in possesso di altra cittadinanza» con le seguenti: «se hanno una cittadinanza diversa da quella italiana»;

   Di Muro 1.571, che sostituisce le parole: «altra cittadinanza» con le seguenti: «cittadinanza diversa da quella italiana»;

   Iezzi 1.572, che sostituisce la parola: «acquisto» con la seguente: «acquisizione»;

   Ziello 1.573, che sostituisce la parola: «riacquisto» con le seguenti: «nuovo acquisto»;

   Invernizzi 1.575, che sostituisce la parola: «successivo» con la seguente: «dopo»;

   Di Muro 1.578, che sostituisce la parola: «adempiute» con la seguente: «soddisfatte»;

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   Iezzi 1.582, che sostituisce la parola: «apolide» con le seguenti: «colui che non ha nessuna cittadinanza»;

   Stefani 1.584, che sostituisce la parola: «legalmente» con le seguenti: «secondo la legge»;

   Di Muro 1.585, che sostituisce le parole «della Repubblica» con la seguente: «italiano»;

   Bordonali 1.586, che sostituisce la parola: «soggetto» con la seguente: «sottoposto»;

   Fogliani 1.587, che sostituisce la parola: «legge» con la seguente: «legislazione»;

   Ravetto 1.588, che sostituisce la parola: «legge» con la seguente: «legislazione»;

   Ziello 1.589, che sostituisce la parola: «internazionali» con le seguenti: «di diritto internazionale»;

   Ziello 1.590, che sostituisce la parola: «equiparato» con le seguenti: «uguagliato»;

   Ziello 1.591, che sostituisce le parole: «all'apolide» con le seguenti: «a colui che non ha nessuna cittadinanza»;

   Ziello 1.592, che sostituisce le parole: «dell'applicazione» con le seguenti: «dell'attuazione»;

   Ziello 1.593, che sostituisce le parole: «esclusione degli» con le seguenti: «la dispensa dagli»;

   Ziello 1.594, che sostituisce la parola: «inerenti» con la seguente: «legati»;

   Ziello 1.595, che sostituisce la parola: «inerenti» con la seguente: «riferiti»;

   Ziello 1.596, che sostituisce la parola: «inerenti» con le seguenti: «circa il».

   Bordonali 1.598, che sostituisce la parola: «chi» con le seguenti: «colui il quale»;

   Fogliani 1.600, che sostituisce la parola: «applicazione» con la seguente: «ottemperanza»;

   Di Muro 1.601, che sostituisce la parola: «applicazione» con la seguente: «attuazione»;

   Invernizzi 1.603, che sostituisce la parola: «opzione» con la seguente: «scelta»;

   Ziello 1.608, che sostituisce la parola: «dichiarazione» con la seguente: «denuncia»;

   Ziello 1.623, che sostituisce la parola: «dichiarazioni» con le seguenti: «esternazioni di volontà»;

   Tonelli 1.624, che sostituisce la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «comunicazioni»;

   Bordonali 1.627, che la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «asserzioni»;

   Fogliani 2.29, che sostituisce la parola: «raccogliere» con la seguente: «radunare»;

   Iezzi 2.30, che sostituisce la parola: «raccogliere» con la seguente: «radunare».

  Fa infine presente che alcune proposte emendative risultano irriferibili; si tratta delle seguenti:

   Ziello 1.446, Tonelli 1.447, Stefani 1.448, Ravetto 1.449, Invernizzi 1.450, Iezzi 1.451, Fogliani 1.452, Di Muro 1.453 e Bordonali 1.454, i quali apportano modifiche al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 91 del 1992, che è stato tuttavia abrogato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 113 del 2018;

   Fornaro 1.633, limitatamente alla lettera b), che fa riferimento a una disposizionePag. 8 (indicata come comma 2-quater dell'articolo 4) non esistente della legge n. 91 del 1992, ma la cui introduzione è proposta da altro emendamento (Fornaro 1.339);

   Schirò 1.027, limitatamente alla lettera c), che introduce nel comma 1 dell'articolo 9-bis un inciso volto a far salvo «quanto previsto dal primo periodo», laddove il medesimo comma 1 è in realtà costituito da un unico periodo.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo da remoto, richiama un'intervista rilasciata dal Presidente Brescia al quotidiano Avvenire di domenica 3 aprile, stigmatizzando il fatto che in tale intervista il Presidente stesso abbia sostanzialmente anticipato le decisioni in materia di ammissibilità delle proposte emendative. Ritiene che tali decisioni siano dettate da motivazioni politiche e si riserva di investire della questione il Presidente della Camera.
  Osserva come il Presidente Brescia, in qualità di relatore sul provvedimento in esame, sia portatore di una chiara posizione politica, rilevando come tale posizione sia pienamente legittima ma evidentemente condizioni, alla luce di quanto affermato nella citata intervista, le decisioni da lui assunte in qualità di Presidente.
  Dopo aver richiesto che venga concesso un lasso di tempo più ampio per la presentazione dei ricorsi ribadisce l'intenzione di chiedere l'intervento del Presidente della Camera, affinché sia garantita l'imparzialità della Presidenza nella conduzione dei lavori sul provvedimento in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, in risposta al deputato Iezzi, assicura di aver svolto il giudizio di ammissibilità con l'imparzialità e l'indipendenza che lo ha sempre contraddistinto nell'esercizio del ruolo di Presidente della Commissione, facendo notare, peraltro, come il numero delle proposte emendative presentate dal gruppo della Lega dichiarate inammissibili per estraneità di materia sia estremamente limitato, mentre le dichiarazioni di inammissibilità per incongruità attengono a profili strettamente tecnici, per i quali sarebbe anche difficile individuare motivi di ricorso o immaginare eventuali interpretazioni discrezionali da parte della Presidenza.
  Osserva, inoltre, che, in base a quanto previsto dall'articolo 79, comma 3, del Regolamento, è facoltà del Presidente valutare se riservare a sé lo svolgimento delle funzioni di relatore o se incaricarne altro deputato, rientrando dunque nella normalità che il presidente svolga entrambi i ruoli.
  Accogliendo la richiesta del deputato Iezzi, fa presente che non vi sono preclusioni a concedere ai gruppi un termine più ampio per la presentazione dei ricorsi, ritenendo, dunque, che tale termine possa essere fissato alle ore 15 della giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea di domani.

  La seduta termina alle 14.20.