CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 marzo 2022
767.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 65

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
C. 3475 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Piero DE LUCA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo Pag. 66delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2022.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, nel sostituire la relatrice Grillo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, il testo della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
  La proposta di legge – che è in terza lettura, essendo stata già approvata dalla Camera il 14 aprile 2019 e poi modificata dal Senato – è volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti i rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
  Fa presente che si limiterà a illustrare sinteticamente il contenuto della proposta, che si compone di nove articoli, evidenziando le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, motivate in molti casi da mere esigenze di coordinamento formale o di copertura degli oneri.
  In particolare, l'articolo 1, non modificato, qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera, m), della Costituzione, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Più precisamente, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione nell'azione amministrativa, le disposizioni intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
  L'articolo 2, sostanzialmente non modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, mentre l'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi. Segnala al riguardo che vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore: di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera); di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro. Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a Pag. 67convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.
  La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia, laddove invece il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 219 del 2006.
  L'articolo 4 reca le disposizioni relative alla comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente». Nel registro sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo – in base a una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato – gli standard degli Open Data. Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 5 viene stabilito – con le modificazioni approvate dal Senato – che essi sono pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  L'articolo 6, in tema di vigilanza e sanzioni, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. Segnala che l'unica modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato riguarda il comma 12. In base a tale disposizione, i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte.
  L'articolo 7, non modificato, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge in esame.
  Infine, l'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5 relative all'istituzione del registro pubblico telematico, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 9, non modificato, reca le disposizioni finali.
  In conclusione, alla luce delle limitate modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato e del fatto che le stesse non recano profili problematici in relazione alle competenze della Commissione, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere di nulla osta.

  La Commissione approva la proposta di nulla osta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione, il nuovo testo del progetto di legge recante norme per favorirePag. 68 interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, come risultante dall'esame svolto in sede referente.
  Fa presente che il testo in esame si compone di 17 articoli, suddivisi in quattro Capi, il primo dei quali, recante disposizioni generali (articoli 1-6), definisce, all'articolo 1, l'ambito di applicazione e le finalità della proposta di legge, che riguardano la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti e la tutela storica e culturale della castanicoltura, attraverso interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, nonché interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva.
  Nel premettere che i profili di interesse per la Commissione appaiono limitati agli articoli 5 in materia di qualità delle produzioni e marchi, 8, comma 3, in materia di internazionalizzazione delle filiere, nonché alle disposizioni del Capo III, in materia di incentivi ai castanicoltori (articoli 13 e 14), sintetizza, nei termini di seguito riportati, il contenuto del provvedimento.
  L'articolo 2, recante le definizioni, distingue i castagneti da frutto in attualità di coltura da quelli da frutto oggetto di ripristino colturale.
  L'articolo 3, commi da 1 a 3, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera per la frutta in guscio, comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. Il medesimo articolo 3, commi 4 e 5, prevede altresì l'istituzione di un Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente.
  L'articolo 4 stabilisce l'adozione di un Piano di settore della filiera castanicola, di durata triennale, quale strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale.
  L'articolo 5, in materia di qualità delle produzioni e marchi, prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
  L'articolo 6 invita le regioni a sviluppare Centri di Conservazione e Premoltiplicazione per il castagno, oltre quello già esistente nel Piemonte, al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale ed aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria.
  Il Capo II (articoli da 7 a 12) prevede interventi pubblici per la filiera castanicola. In particolare, l'articolo 7, volto al miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie, prevede il finanziamento, nel limite di 2,5 milioni annui a decorrere dal 2021, di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale.
  L'articolo 8 reca interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordini le attività finalizzate a ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto, sia in produzione che in abbandono, per consentire agli enti territoriali competenti di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede inoltre che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, possa sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicolturaPag. 69 che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
  L'articolo 9 definisce gli ambiti di programmazione per la promozione della filiera produttiva, tra cui: il miglioramento genetico dei prodotti; l'ammodernamento degli impianti; l'attuazione di progetti integrati di filiera e il miglioramento della filiera vivaistica; la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione; la valorizzazione della produzione legnosa dei castagni; la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola. È prevista inoltra la possibilità di individuare criteri di premialità nell'ambito dei Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di formazione degli operatori, mentre l'articolo 11 è volto al riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e alla valorizzazione dei prodotti locali, anche mediante attività culturali e sociali, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.
  L'articolo 12 definisce, poi, protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno, prevedendo la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.
  Il Capo III (articoli 13 e 14) è dedicato agli incentivi a favore dei castanicoltori. L'articolo 13 istituisce un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, destinato alla concessione di contributi a copertura parziale delle spese per interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, per interventi di valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno, nonché per interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill. Ai sensi del comma 2, alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera. La ripartizione del Fondo viene demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 4). Il comma 6 stabilisce che i contributi previsti sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  L'articolo 14 definisce il sistema dei controlli e le sanzioni, per il quale le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dell'Arma dei Carabinieri, oltreché della polizia provinciale (comma 2). Il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi che violino gli obblighi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria e con l'esclusione o la revoca dei contributi assegnati (commi 3 e 4).
  Infine, nell'ambito del Capo IV (articoli 15-17), recante disposizioni transitorie e finali, l'articolo 15, al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, istituisce, nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 1, un Comitato di tre assaggiatori esperti. L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 17 dispone la consueta clausola di salvaguardia della compatibilità delle norme della proposta di legge in esame Pag. 70con gli statuti dei territori ad autonomia speciale.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.
COM(2021)206 final.