CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 marzo 2022
767.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che è pervenuto sul testo, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il suo parere direttamente all'Assemblea.
  Ricorda che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 28 marzo prossimo, avvertendo, pertanto, che nell'odierna seduta sarà posta in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, Fornaro, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  Francesco FORCINITI (MISTO-A), intervenendo per dichiarazione di voto, rivolge anzitutto un ringraziamento al relatore, il quale ritiene abbia valorizzato il dibattito, mostrando capacità di ascolto e Pag. 5confronto, come testimoniato dal ritiro del suo emendamento 1.400, deciso anche in accoglimento di alcuni suggerimenti proposti nel corso della discussione. Ritiene, tuttavia, che la disponibilità del relatore e il suo atteggiamento umile e costruttivo – caratteristiche non usuali, a suo avviso – abbiano contributo solamente a limitare i danni rispetto a un provvedimento che continua a presentare evidenti lacune.
  Fa notare infatti che il testo in esame interviene impropriamente sulla stretta correlazione tra il comma primo e il comma terzo dell'articolo 57 della Costituzione, interrompendo quella necessaria interconnessione ideata dai padri costituenti tra la norma sull'elezione del Senato a base regionale e la previsione del numero minimo di senatori per ogni regione. Non comprende quale sia il disegno ispiratore di un simile intervento, chiedendosi, dunque, quale legge elettorale sarà possibile elaborare, tenuto conto che qualsiasi fosse il sistema scelto – sia che si intenda realizzare una macroarea circoscrizionale, accorpando più regioni, sia che si voglia suddividere queste ultime in più circoscrizioni, in vista di un sistema proporzionale – sarà comunque necessario assicurare il rispetto del limite imposto dal terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Rileva, peraltro, che, se la finalità è proprio quella di porre le condizioni per l'elaborazione di una legge elettorale di carattere proporzionale, tale obiettivo rischia di non essere raggiunto, determinandosi, peraltro, il rischio di produrre incongruenze sotto il profilo della rappresentanza tra i diversi territori regionali. Ritiene, in conclusione, che tale riforma costituzionale sia priva di utilità, facendo notare che tali argomenti avrebbero potuto essere affrontati direttamente in sede di discussione della legge elettorale.
  Preannuncia dunque il suo voto contrario sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, osservando che il provvedimento in esame rappresenta un vero e proprio «sfregio» nei confronti della Carta costituzionale, dal momento che colpisce la logica sistemica dell'articolo 57 della Costituzione.

  Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, Fornaro, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Fornaro, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.
C. 3387 Baldelli.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, avvertendo che porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, Baldelli, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Baldelli, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

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Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni.
C. 3144, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  In sostituzione del relatore, Stefani, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra quindi il contenuto del provvedimento, osservando come l'articolo 1, comma 1, incida sull'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente il quorum strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, il quale, nel testo vigente, stabilisce che nei predetti comuni con meno di 15.000 abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, risultino eletti «tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato» nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

   i) abbia partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune (quorum strutturale);

   ii) l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti (quorum funzionale).

  Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, l'elezione è nulla.
  In tale contesto normativo il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge conferma l'impianto della disciplina vigente, ma modifica una delle richiamate condizioni al ricorrere delle quali, come detto, l'elezione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, è considerata valida.
  Nello specifico, per un verso, viene confermato il quorum funzionale, ribadendo la condizione secondo cui l'unica lista eletta deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; per l'altro verso, viene diminuito il quorum strutturale, stabilendo:

   che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;

   che «ai fini del presente comma», cioè ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) «che non hanno votato».

  Al riguardo, il riferimento agli elettori iscritti all'A.I.R.E. «che non hanno votato» parrebbe doversi intendere riferita agli elettori che non hanno preso parte alla medesima procedura elettorale di cui occorre verificare il quorum strutturale.
  La disposizione mira dunque a scomputare gli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.
  In relazione alla disposizione ricorda che nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento durante l'iter al Senato della proposta di legge sono state in particolare ricordate le difficoltà in molti Comuni «per le note problematiche legate allo spopolamento ed al voto degli elettori aventi diritto, sia dei residenti ma anche Pag. 7di quelli iscritti all'AIRE», è stato precisato che i residenti all'estero «generalmente non esercitano più questo diritto da tempo e contribuiscono al mancato raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni».
  Rammenta inoltre che sul citato articolo 71, comma 10, del TUEL si è espressa anche la Corte costituzionale (che era stata adita dal Consiglio di Stato), con la sentenza n. 242 del 2012.
  Il Giudice rimettente, in sintesi, partendo dalla considerazione che i residenti all'estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte amministrative e normative compiute dagli organi elettivi, dubitava della legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, del TUEL che condiziona invece la validità delle elezioni al raggiungimento di un quorum dei votanti rapportato anche ai residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno esercitato il diritto di voto. Nelle parole del Consiglio di Stato, la norma avrebbe finito col determinare un'eccessiva compromissione del voto degli abitanti, in quanto condizionato da quello dei residenti all'estero avulso dalla partecipazione responsabile alla vita democratica. L'estromissione dal quorum degli iscritti all'AIRE avrebbe di contro assicurato il giusto equilibrio tra le due categorie di elettori, senza peraltro incidere sulla capacità elettorale dei residenti all'estero e sul loro diritto elettorale.
  Pur rigettando la questione di legittimità prospettata dal giudice remittente, atteso che la disposizione è giudicata frutto del legittimo (in quanto non manifestamente irragionevole) esercizio del potere spettante al Parlamento, la Corte non ha mancato di «ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma». La Corte ha inoltre evidenziato che: «[l]e considerazioni del rimettente sugli inconvenienti derivanti dalla assenza (cui è auspicabile che il legislatore ponga rimedio) di una normativa agevolativa del voto dei residenti all'estero con riguardo alle elezioni amministrative, e i rilievi dello stesso giudice diretti ad una “diversa formulazione” della norma in esame, anche in ragione dei segnalati suoi profili di non piena coerenza, nel testo attuale, con la disciplina di settore, [..] inducono a ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma» sebbene «non ne evidenziano un tasso di irragionevolezza manifesta, tale da comportarne la caducazione da parte di questa Corte» (Considerato in diritto n. 5, secondo capoverso).
  Rileva peraltro come i medesimi effetti del comma 1 dell'articolo 1 (conferma del quorum funzionale, riduzione del quorum strutturale e scomputo degli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della sua determinazione nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista) siano già stati anticipati, limitatamente all'anno 2021, dall'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 25 del 2021, in materia di disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali. Tali disposizioni, che recano deroghe puntuali all'articolo 71, comma 10, del TUEL, sono state introdotte in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive «difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati».
  Il comma 2 dell'articolo 1 sopprime l'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al DPR n. 570 del 1960.
  L'intervento è volto in particolare a ragioni di coordinamento normativo, tenuto conto che il predetto articolo 60, in ogni caso antecedente temporalmente al TUEL, reca una disciplina in parte sovrapponibile a quella dell'articolo 71 del TUEL, su cui interviene il comma 1 della proposta di legge in titolo. Nello specifico, ai sensi del primo periodo del comma primo dell'articolo 60, qualora nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti (l'articolo 71 del TUEL riguarda i Pag. 8comuni con più di 15.000 abitanti), sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati al verificarsi delle seguenti condizioni:

   i) che gli stessi abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti:

   ii) che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

  Il predetto articolo 60, al secondo periodo, anch'esso oggetto di abrogazione, reca anche la fattispecie dell'unica lista ammessa e votata nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. In tal caso le condizioni previste per la validità delle elezioni sono le seguenti: i) i candidati compresi nella lista devono aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; ii) il numero dei votanti non deve essere stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale richiesta – ai sensi del secondo comma – l'elezione è nulla. Inoltre si stabilisce che sia parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.
  L'articolo 2 della proposta di legge, costituito da un unico comma, modifica la legge n. 81 del 1993, che disciplina l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, novellandone l'articolo 3, riguardante il numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.
  In tale ambito la disposizione introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i comuni con meno di 1.000 abitanti.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 1 sostituisce interamente il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81, confermandone l'impianto di fondo – il quale prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da un numero di firme che si riduce al ridursi della dimensione del comune interessato – ma modificando la formulazione vigente del comma 1, lettera i), e introducendo le nuove lettere l), m) e n), con conseguente soppressione del comma 2 del medesimo articolo 3 della legge n. 81.
  La lettera i) del comma 1 e il comma 2 della legge n. 81 del 1993, nel testo vigente, prevedono, rispettivamente, che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune debba essere sottoscritta da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti e che non sia necessaria alcuna sottoscrizione per le liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
  Le lettere dalla i) alla n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81, come modificate e integrate dalla proposta di legge, richiedono che la richiamata dichiarazione di presentazione delle liste e delle collegate candidature sia sottoscritta:

   i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 2000 abitanti;

   l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1000 abitanti;

   m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

   n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.

  Tali modifiche sono volte a rendere obbligatoria la sottoscrizione delle candidature e delle liste anche in comuni con meno di 1000 abitanti, a differenza di quanto è previsto dalla legislazione vigente.
  Resta invece ferma la restante parte dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 81, Pag. 9la quale richiede che le liste siano sottoscritte:

   a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

   b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

   c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

   d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

   e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

   f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

   g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

   h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti.

  Conseguentemente, come accennato in precedenza, il comma 1, lettera b), dell'articolo 2 sopprime il comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 81, ai sensi del quale nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» compresa nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina 14.45.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.45.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rammenta nuovamente, che, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, l'esame della Relazione potrà concludersi con la votazione di risoluzioni, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, le quali dovranno essere presentate direttamente in Commissione.
  Ricorda che nell'ultima seduta di esame sul provvedimento la relatrice, Baldino, si era riservata di presentare una proposta di risoluzione.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, ritiene necessario disporre di un ulteriore lasso di tempo per approfondire le questioni affrontate dal documento in esame e valutare le proposte dei gruppi in merito, riservandosi di formulare una proposta di Pag. 10risoluzione da sottoporre alla Commissione nella prossima settimana.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce delle considerazioni testé svolte dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 24 marzo 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.