CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2022
765.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 12.10.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
C. 3522 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Fausto RACITI, presidente, rileva come Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione V (Bilancio), il disegno di legge C. 3522, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva innanzitutto come esso sia articolato in 5 Titoli.
  Il Titolo I (Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19) reca misure di sostegno per numerose categorie di attività che sono state maggiormente incise dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  Passa, quindi, a illustrare le misure maggiormente significative, raggruppate in base ai settori e alle tipologie di attività beneficiarie.
  Per quanto concerne le misure in favore delle attività economiche chiuse, segnala il rifinanziamento, nella misura di 20 milioni di euro per il 2022, del Fondo per il sostegno delle attività economiche, chiuse dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022, svolte all'interno di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nonché la sospensione, a favore dei medesimi soggetti, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché dell'IVA (all'articolo 1, comma 1).
  Quanto alle misure per le attività economiche che abbiano subito una contrazione significativa del fatturato, segnala, in particolare:

   l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, rivolto alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese, identificate da specifici codici ATECO, le quali abbiano maturato, nell'anno 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro, e che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019 (all'articolo 2);

   lo stanziamento di nuove risorse in favore delle imprese che svolgono attività prevalente di organizzazione di feste e cerimonie, ristorazione, catering, gestione di piscine e bar, le quali abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto al 2019 (all'articolo 3, comma 2).

  Tra le principali misure di sostegno al settore turistico segnala, in particolare:

   l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo per l'anno 2022, al fine di destinare le risorse aggiuntive al riconoscimento di sgravi contributivi, alle imprese autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, al sostegno alla continuità aziendale e alla tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, che abbiano subito una contrazione media del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019 (all'articolo 4);

   l'esonero dalla contribuzione previdenziale, per i mesi da aprile ad agosto 2022, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (all'articolo 4, commi da 2-bis a 2-septies);

   la proroga, per i mesi da gennaio a marzo 2022, della possibilità, per le imprese turistiche e i gestori di piscine, di usufruire del credito di imposta per canoni di locazione di immobili (all'articolo 5);

   la previsione dell'utilizzabilità, entro la data del 30 giugno 2022, dei buoni per l'acquisto dei servizi termali e dei tax credit vacanze non fruiti (all'articolo 6).

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  Rileva come il provvedimento contenga, inoltre, misure per il settore della cultura e dello sport, tra cui richiama, in particolare:

   l'incremento della dotazione dei Fondi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, nonché del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (all'articolo 8, comma 1);

   l'incremento di 40 milioni di euro, per il 2022, della dotazione del fondo di parte corrente a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, specificamente riservati al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (all'articolo 8, comma 4-bis);

   la previsione, a favore di società e associazioni sportive, della possibilità di fruire del credito di imposta del 50 per cento per le spese sostenute nel primo trimestre del 2022 per campagne pubblicitarie, nonché di un contributo a fondo perduto a titolo di ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 e per quelle sostenute in applicazione di protocolli sanitari per il periodo dello stato di emergenza nazionale (all'articolo 9, commi 1 e 2);

   l'incremento, nella misura di 20 milioni di euro, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (all'articolo 9, commi 3 e 4).

  Tra le altre misure di sostegno in favore di diversi settori dell'economia segnala, in particolare:

   l'incremento del Fondo per il sostegno delle attività particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, destinato a interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (all'articolo 3, comma 1);

   l'estensione agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, delle calzature e delle pelli, dell'applicazione del credito di imposta, per l'anno corrente al 31 dicembre 2021, per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali in magazzino (all'articolo 3, comma 3);

   l'estensione ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 dell'applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva del 7 per cento, fruibile dai titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno (all'articolo 6-ter);

   l'esclusione, per i trattamenti e gli assegni di integrazione salariale fruiti dai datori di lavoro di settori quali la ristorazione, il turismo, il commercio all'ingrosso e lo spettacolo, dell'applicazione della contribuzione addizionale a carico dei medesimi datori (all'articolo 7);

   l'elevazione, da 20 a 50 milioni di euro, del limite massimo di costi ammissibili ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nel periodo 2023-2025, secondo il modello Industria 4.0 (all'articolo 10);

   l'autorizzazione ai consorzi di garanzia collettiva fidi di concedere finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese in tutti i settori economici (all'articolo 10-bis);

   la rimessione in termini dei contribuenti che abbiano usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e la rimodulazione delle relative scadenze (all'articolo 10-quinquies).

  Il Titolo II (Regioni ed enti territoriali) reca misure di sostegno alle spese collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e dagli enti locali.
  In tale ambito, per quanto riguarda le misure in materia di sanità, evidenzia:

   l'incremento di 400 milioni di euro, per il 2022, della dotazione del Fondo destinatoPag. 386 al contributo statale alle spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2021 (all'articolo 11);

   il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale, attraverso una semplificazione delle procedure per il trasferimento di immobili in favore degli enti medesimi (all'articolo 11-bis);

   il differimento dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio del 2021 degli enti del settore sanitario, nonché dei termini per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2021 dei suddetti enti, da parte della Giunta, e per l'approvazione del bilancio consolidato 2021 del Servizio sanitario regionale (all'articolo 11-ter).

  Quanto alle misure di sostegno in materia di esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, finanza locale, sviluppo urbano, assunzioni, segnala:

   la destinazione, anche nell'anno 2022, delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021, di cui al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di tali enti, al ristoro dell'eventuale perdita di gettito e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (all'articolo 13);

   l'incremento di 100 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno (all'articolo 12);

   l'estensione al 2022 delle deroghe contabili che consentono agli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, nonché i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19 (all'articolo 13, comma 6);

   l'adozione di interventi sulla disciplina della procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare le passività sopraggiunte derivanti dalla soccombenza di tali enti in contenziosi civili giudiziari per fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto finanziario (all'articolo 13-septies);

   la facoltà, per gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente, di assumere personale a tempo determinato nel limite di spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e in quello in corso (all'articolo 13, comma 5-bis).

  Il Titolo III (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) reca misure volte a realizzare un contenimento dei costi dell'energia elettrica.
  In particolare, si prevede, in materia di energia:

   l'annullamento degli oneri generali di sistema, per il primo trimestre 2022, a favore delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, precedentemente escluse dall'analoga misura prevista dalla legge di bilancio 2012 per le utenze con potenza inferiore. Ai conseguenti oneri, si provvede a valere sui proventi delle aste CO2 (all'articolo 14);

   il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese c.d. energivore che, nell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un aumento dei costi per kWh della componente energia superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo nel 2019; il credito di imposta è stabilito nella misura del 20 per cento delle spese per la componente energetica sostenute nel primo trimestre 2022 (all'articolo 15).

  Inoltre, nell'articolo 15-bis sono confluite, con alcune modifiche, le disposizioni già contenute nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, volte a introdurre un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi.Pag. 387 Tale meccanismo prevede che, con riferimento al 2022, i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.
  Per quanto concerne le misure in materia di ambiente e di fiscalità ambientale segnala, in particolare, come l'articolo 17 abbia apportato alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC e della Commissione VIA-VAS, aumentando il numero dei componenti di quest'ultima e consentendo a tali organismi di avvalersi di unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento dei propri compiti. Viene inoltre differito al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.
  Segnala, altresì, l'intervento operato dall'articolo 18 in materia di accise, che prevede:

   la soppressione della riduzione del 30 per cento dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;

   l'eliminazione della riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

  La disposizione esclude, inoltre, l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.
  Evidenzia, inoltre, come l'articolo 18-bis, intervenendo in materia di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, consenta, per dodici mesi:

   aumenti quantitativi per il deposito preliminare alla raccolta e il deposito presso i centri di raccolta dei RAEE domestici;

   l'ampliamento degli stoccaggi di rifiuti RAEE in aree autorizzate o interne al perimetro della ditta.

  Il Titolo IV (Altre misure urgenti) reca disposizioni rivolte alla previsione di sostegni economici e fiscali in favore di una serie di ulteriori settori e categorie di soggetti.
  Illustrando sinteticamente gli interventi più significativi, nell'ambito delle misure rivolte al settore scolastico, a quello universitario e alla formazione, segnala, in particolare, le disposizioni che prevedono:

   lo stanziamento di risorse a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, a tal fine incrementato di 45,22 milioni di euro, per l'acquisto di mascherine FFP2 a prezzi contenuti da parte delle istituzioni scolastiche (all'articolo 19, commi da 1 a 3);

   la gratuità dell'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie dal decreto – legge n. 1 del 2022, anche a favore degli alunni delle scuole primarie (all'articolo 30);

   l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente ed educativo con validità biennale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (all'articolo 19, comma 3-ter);

   la possibilità, per i docenti della scuola secondaria, di chiedere l'assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza e di svolgere la supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classi di concorso per le quali abbia titolo (all'articolo 19, comma 3-sexies);

   l'esclusione dei figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (all'articolo 19, comma 6).

  Il medesimo Titolo IV reca poi alcune misure urgenti in materia sanitaria, prevedendo:

   l'indennizzo delle menomazioni permanenti derivanti da vaccinazione contro il Pag. 388Covid-19 anche in caso di vaccinazione non obbligatoria (all'articolo 20, commi 1 e 1-bis);

   la possibilità, per l'Istituto superiore di sanità, di comprendere nella rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico (all'articolo 20-bis);

   la possibilità di stabilizzare i dipendenti del ruolo sociosanitario con maggiore anzianità negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di un regolamento ministeriale dei rapporti di collaborazione a titolo gratuito di laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la specializzazione o corsi di formazione specifica in medicina generale, con enti e associazioni che svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti (all'articolo 20-ter).

  Segnala, inoltre, le seguenti misure in materia di lavoro e aiuti alle imprese:

   la possibilità di proroga, fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (all'articolo 22, commi 1 e 2); altre modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sono contenute all'articolo 23;

   il differimento al 31 dicembre 2022 del termine fino al quale, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (all'articolo 23-quater);

   l'aumento dei massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio coerentemente con quanto previsto dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cosiddetto «temporary framework») (all'articolo 27, comma 1).

  Tra le misure in materia di edilizia e di emergenze, evidenzia, in particolare:

   il rinvio dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dei termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (all'articolo 22, commi 3 e 4);

   la proroga, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, dell'esenzione dall'IMU nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 (all'articolo 22-bis);

   la possibilità di operare, dopo la prima, due ulteriori cessioni (purché nei confronti di banche, intermediari finanziari, gruppi bancari o imprese di assicurazione) dei crediti di imposta riconosciuti a fronte di interventi edilizi; per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (all'articolo 28, commi da 1 a 3 e 3-ter);

   nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus, nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioniPag. 389 o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti (all'articolo 28-bis, comma 2);

   la previsione che vari benefici fiscali previsti nel settore edilizio, per lavori di valore superiore a 70.000 euro, trovino applicazione a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (all'articolo 28-quater).

  In materia di trasporto pubblico locale, autostradale e ferroviario, evidenzia:

   lo stanziamento di ulteriori risorse nel 2022 in favore del trasporto pubblico locale e con autobus (all'articolo 24);

   la prorogabilità fino al 2026 dei contratti di servizio pubblico se le imprese di trasporto pubblico locale e regionale si vincolano a effettuare significativi investimenti (all'articolo 24, comma 4-bis);

   la riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastrutture ferroviaria nel primo trimestre del 2022 e maggiori risorse per le imprese che esercitano il trasporto ferroviario delle merci da o per alcune regioni del Centro-Sud (all'articolo 25);

   il differimento al 31 ottobre 2022 del termine entro cui i concessionari autostradali devono perfezionare l'aggiornamento dei piani economici finanziari (all'articolo 24, comma 10-bis);

   lo stanziamento di ulteriori risorse in favore dell'Anas al fine di compensare le minori entrate dovute alla contrazione della circolazione autostradale registrata nel 2021 (all'articolo 25, comma 2-ter).

  Tra le misure in materia di investimenti pubblici, segnala:

   la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e delle sue controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea (all'articolo 27, comma 1-bis);

   in materia di appalti, fino al 31 dicembre 2023, l'obbligatorietà, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti e, nel caso di lavori, la compensazione delle variazioni di prezzo superiore al 5 per cento, nella misura dell'80 per cento della differenza eccedente il 5 per cento (all'articolo 29).

  Il Titolo V reca disposizioni finali e finanziarie.
  Rileva altresì come nel provvedimento sia confluito il decreto-legge n. 13 del 2022, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, ancora in corso di conversione e all'esame del Senato (S. 2545).
  In proposito, ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, in materia di contrasto all'epidemia di COVID-19, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10, che impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari». Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto «proroga termini»), il Governo ha espresso parere favorevole, con una riformulazione, sull'ordine del giorno 9/2845-A/22, che, nel testo riformulato, impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10».Pag. 390
  Rammenta anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare.»
  Quanto alla sussistenza dei requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, rileva come il provvedimento, originariamente composto da 33 articoli per un totale di 129 commi, a seguito dell'esame del Senato, sia ora passato a 84 articoli, per un totale di 278 commi, e appaia riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria dell'adozione di misure urgenti per fronteggiare la crisi economica determinata dall'emergenza COVID-19, anche per quanto concerne gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
  A tale riguardo ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 244 del 2016, ha elaborato la categoria di «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente «anodìna», dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura «finanziaria»; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare «in concreto non pertinente».
  Al di là delle previsioni riconducibili alla predetta finalità unitaria, il provvedimento contiene inoltre disposizioni concernenti:

   l'introduzione di un nuovo codice ATECO per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (all'articolo 3, comma 2-bis);

   l'attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio (all'articolo 3, comma 4-bis);

   il finanziamento per il centenario dell'autodromo di Monza (all'articolo 4, comma 3-ter);

   i requisiti degli immobili ai fini dell'acquisto per la destinazione ad archivi di Stato (all'articolo 8-bis);

   i requisiti dei periti tecnici agrari abilitati a rilasciare perizie nel settore agricolo (all'articolo 10-ter);

   il trattamento economico del presidente dell'INVALSI (all'articolo 19, comma 3-quater);

   l'indennità supplementare di comando per i comandanti delle stazioni dei carabinieri (all'articolo 23-ter);

   l'inabilità degli ormeggiatori e dei barcaioli (all'articolo 23-quinquies);

   la correzione di un errore materiale della legge europea 2019-2020, legge n. 238 del 2021 (all'articolo 27, comma 2);

   l'istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura (all'articolo 27-bis);

   la disciplina della nomina del Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025 (all'articolo 31).

  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza »,Pag. 391 «previdenza sociale», «profilassi internazionale», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), o), q), r) ed s) della Costituzione, nonché alle materie «istruzione», «tutela della salute», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «ordinamento sportivo», «governo del territorio», «coordinamento della finanza pubblica», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alle materie, di residuale competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, agricoltura e trasporto locale.
  Evidenzia quindi come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   al comma 1 dell'articolo 3 si dispone che al riparto dell'incremento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, e cioè con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

   al comma 4 dell'articolo 8 si dispone che al riparto delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede anche che il decreto sia comunque adottato nel caso in cui ricorra la condizione di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè nel caso in cui, in assenza del raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazioni motivata);

   al comma 5-ter dell'articolo 9 si prevede l'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, per identificare le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, finalizzate a garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

   al comma 2 dell'articolo 12 si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

   al comma 3 dell'articolo 13 si richiede il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta all'epidemia da COVID-19;

   alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico;

   alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 21 si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico;

   al comma 1 dell'articolo 22-ter si prevede che le misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente della Regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali;

Pag. 392

   i commi 2 e 3 dell'articolo 26 prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della peste suina africana.

  Ciò premesso, segnala l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

   al comma 2 dell'articolo 9 richiama l'opportunità di specificare le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

   al comma 3 dell'articolo 9, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, richiama l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo); in proposito, ricorda che, da ultimo, la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per il riparto del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (la sentenza riconduce la norma alla competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo);

   al comma 8 dell'articolo 24, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziate per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, richiama l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», che appare prevalente, e delle competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale; in proposito, ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».

  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), le quali si concentrano in particolare sulla tematica relativa al coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'attuazione di alcune previsioni del provvedimento che riguardano anche competenze regionali.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti – alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela,Pag. 393 C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss – recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, illustrando il contenuto del provvedimento, segnala innanzitutto come esso sia composto da 17 articoli suddivisi in 4 Capi: il Capo I disciplina le «Disposizioni generali» (articoli da 1 a 6); il Capo II prevede disposizioni in materia di «Interventi pubblici per la filiera castanicola» (articoli da 7 a 12); il Capo III disciplina gli «Incentivi ai castanicoltori» (articoli da 13 a 14); il Capo IV prevede «Disposizioni transitorie e finali» (articoli da 15 a 17).
  Il Capo I reca disposizioni di carattere generale, tra cui, l'ambito di applicazione e le finalità, le definizioni, l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta da guscio, i Piani di settore della filiera castanicola, i marchi di filiera e i Centri di conservazione e premoltiplicazione per il castagno.
  L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento. Più nel dettaglio, si attribuisce allo Stato il compito di promuovere e favorire: interventi di recupero, prevenzione, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno e interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale.
  Inoltre, vengono richiamati i principi sanciti dalla Costituzione in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione – articolo 9, comma secondo – e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali – articolo 117, comma secondo, lettera s) – e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14.
  L'articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui quella di castanicoltori, di castagneti da frutto in attualità di coltura, di castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale e, infine, di castagneti da legno.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera per la frutta in guscio, con compiti consultivi e di monitoraggio.
  I componenti del Tavolo durano in carica tre anni e ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Inoltre, nell'ambito del Tavolo vi deve essere una specifica sezione relativa alla castanicoltura ed è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente.
  L'articolo 4 prevede l'adozione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del Piano di settore della filiera castanicola.
  Il Piano, che ha durata triennale, è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse; inoltre, esso fornisce all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente i dati relativi al settore castanicolo.
  L'articolo 5 disciplina la possibilità per le regioni di istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.
  L'articolo 6 prevede che le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, siano chiamate a sviluppare almeno due nuovi centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno Castanea sativa Mill.
  Ricorda che il primo Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagnoPag. 394 è stato accreditato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2020 ed è ubicato nella regione Piemonte.
  Il Capo II disciplina gli interventi pubblici per la filiera castanicola, prevedendo, in particolare:

   disposizioni per il miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie;

   misure per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura;

   misure di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità;

   misure di formazione degli operatori; riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali;

   misure relative ai protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno.

  L'articolo 7 prevede norme per il miglioramento della competitività e per le emergenze fitosanitarie.
  In dettaglio, il comma 1 autorizza una spesa pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021 per progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera. Al riguardo si prevede che, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alle gare e le tipologie di progetti ammissibili.
  Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1.
  Il comma 2 prevede inoltre un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2021 in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo.
  L'articolo 8 prevede interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura.
  A tal fine, il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, per consentire alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura.
  Inoltre, il comma 2 stabilisce che il Ministero, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, possa sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura.
  L'articolo 9, comma 1, prevede interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea.
  In particolare, il comma 2 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole «d'intesa con le Regioni» possa individuare tali criteri di premialità nell'ambito del piano di sviluppo rurale (PSR) e del piano strategico; il medesimo comma prevede anche l'individuazione da parte del Ministro «in accordo con le Regioni», di specifiche misure ed interventi adeguati e dedicate alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di fare in entrambi i casi riferimento alla procedura formale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 10 stabilisce le modalità per l'individuazione di percorsi formativi, anche universitari in materie legate al mondo della castanicoltura.Pag. 395
  In particolare, si prevede, al comma 1, la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, che può prevedere l'inserimento delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura nei «percorsi formativi superiori».
  Al riguardo, segnala l'opportunità di precisare meglio cosa si intenda per «percorsi formativi superiori»; infatti, qualora si faccia riferimento alla formazione professionale, di competenza regionale, appare giustificata la previsione dell'intesa; qualora invece si faccia riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, potrebbe risultare maggiormente idonea la previsione del parere della Conferenza unificata, essendo coinvolta in modo prevalente la competenza legislativa esclusiva statale concernente le norme generali dell'istruzione (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), richiamandosi in proposito anche la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, che ha ricondotto a tale esclusiva competenza statale la previsione generale del contenuto dei programmi.
  L'articolo 11 detta disposizioni per il riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e per la valorizzazione dei prodotti locali, onde stimolare in particolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
  L'articolo 12 prevede protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill e per il ripristino degli impianti di castagno.
  Il Capo III prevede incentivi ai castanicoltori, attraverso l'istituzione del Fondo per la promozione della filiera castanicola. Inoltre sono previsti controlli e sanzioni.
  Nel dettaglio, l'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tali risorse sono ripartite tra le regioni e sono destinate ai castanicoltori sotto forma di contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino dei castagneti.
  L'articolo 14 prevede, al comma 1, che le regioni programmino controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 13.
  Inoltre, ai commi 3 e 4 è prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti dei castanicoltori che realizzino gli interventi oggetto di contributo in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda.
  Il Capo IV reca le disposizioni transitorie e finali.
  In tale contesto l'articolo 15 istituisce, nell'ambito del Tavolo di filiera per la frutta in guscio, istituito dall'articolo 3, il Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne.
  L'articolo 16 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  L'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia, disponendo che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «agricoltura», di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Assume anche rilievo la materia «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; con riferimento all'articolo 14, recante sanzioni amministrative, assume infine rilievo la materia «ordinamento civile», sempre di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.Pag. 396
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:

   in primo luogo, il comma 2 dell'articolo 3 prevede la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome al tavolo di filiera per la frutta in guscio;

   inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta: ai fini dell'adozione del piano di settore della filiera castanicola, previsto dall'articolo 4, comma 1, e dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, previsti dall'articolo 11, comma 2; per i protocolli relativi alla produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill, previsti dall'articolo 12, comma 1, nonché per l'adozione del decreto ministeriale di riparto del fondo per la promozione della filiera castanicola, previsto dall'articolo 13, comma 4.

  La previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista, come già detto, anche dall'articolo 10, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, che può prevedere l'inserimento delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura nei «percorsi formativi superiori».
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo, recanti modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale, quindi all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2238 cost. Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, poi ai successivi punti all'ordine del giorno.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione riprenda oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo, recanti modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.Pag. 397
  Ricorda che nella seduta del 21 ottobre 2021 la relatrice, Bordonali, aveva illustrato il contenuto dei provvedimenti.
  Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.
  Chiede quindi alla relatrice se ritenga di formulare una proposta ai fini dell'adozione del testo base.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, a seguito dell'interlocuzione svolta con il primo firmatario della proposta di legge C. 2404 Topo abbinata, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1430 a sua prima firma.

  La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1430.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base sarà definito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede al relatore, Fornaro, come intenda procedere nell'esame del provvedimento.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, anche alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta di esame, ritira il suo emendamento 1.400.
  Esprime, quindi, parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 1.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, esprimendo il parere del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, si rimette alla Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 1.123, 1.124 e 1.125, Colucci 1.11, 1.12 e 1.13, Iezzi 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.27, 1.29, 1.30, 1.282, 1.298, 1.299, 1.300, 1.63, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.10, 1.283, 1.284 e 1.285.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando il suo emendamento 1.286, rileva come esso sia volto a introdurre una soglia di sbarramento all'8 per cento dei votanti, evidenziando come tale proposta emendativa possa essere condiviso dai sostenitori di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento elevata.

  Francesco FORCINITI (MISTO-A) ritiene abnorme una soglia di sbarramento così elevata e osserva come la sua introduzione aprirebbe uno scenario inquietante dal punto di vista democratico, escludendo dalla rappresentanza politica un elevato numero di elettori di forze politiche che riscuotono un consenso significativo, citando al riguardo il caso della Calabria.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 1.286, 1.134, 1.135, 1.136, Calabria 1.137, Iezzi 1.132, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205 e Calabria 1.206.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), illustrando l'emendamento Calabria 1.207, di cui è cofirmatario, dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario espresso dal relatore, in quanto si tratta di una proposta emendativa volta a garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e dunque pienamente coerente con il testo vigente dell'articolo 57 della Costituzione. Osserva come si tratti di una questione affrontata anche nel corso dell'esamePag. 398 della revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, sotto il profilo degli effetti distorsivi che tale riduzione, in assenza di correttivi, avrebbe potuto determinare sulla rappresentanza politica.
  Ribadisce quindi come la proposta emendativa in esame sia pienamente coerente con il quadro costituzionale e dichiara la disponibilità dei presentatori a valutarne anche un'eventuale riformulazione.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, in risposta alle osservazioni svolte dal deputato D'Ettore, fa notare come l'articolo 1 del provvedimento in esame, nel fare riferimento alla base circoscrizionale per l'elezione del Senato, già offra garanzie adeguate di tutela della rappresentanza territoriale, a salvaguardia della quale, peraltro, interviene anche il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione, che non viene infatti modificato. Evidenzia, in ogni caso, che ulteriori forme di garanzia del rispetto tale principio potrebbero essere prese in considerazione dal legislatore statale nell'ambito della legge elettorale.

  Francesco FORCINITI (MISTO-A) non comprende la ratio dell'emendamento Calabria 1.207, facendo presente che la garanzia della rappresentanza territoriale è già assicurata dal terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione, sul quale, piuttosto, si potrebbe avviare una riflessione, in vista di eventuali modifiche, volte ad ampliare il numero di senatori minimo per ogni regione.
  Dopo aver rilevato come ulteriori forme di garanzia potrebbero essere prese in considerazione con la legge elettorale, svolge infine una considerazione di carattere generale, osservando che il relatore, con il ritiro del suo emendamento 1.400, ha inteso inequivocabilmente escludere la possibilità che il legislatore adotti, nell'ambito della legge elettorale, una circoscrizione unica nazionale.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) ritiene che l'emendamento Calabria 1.207 meriti una particolare attenzione, dal momento che introduce in Costituzione il principio della rappresentanza territoriale, al quale il legislatore statale sarebbe necessariamente vincolato, a garanzia di tutte le regioni, non potendo tale forma di garanzia sussistere in presenza della previsione di una mera base circoscrizionale per l'elezione del Senato.

  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che l'emendamento Calabria 1.207 non sia ultroneo e meriti una certa attenzione, ponendosi come una sorta di spartiacque tra chi intende proporre un Senato come Camera rappresentante dei territori e tra chi lo intenda configurare come equivalente all'altro ramo del Parlamento. Ritiene, peraltro, che il principio della rappresentanza territoriale si ponga in linea con i più recenti orientamenti di riforma e in coerenza con le disposizioni del Titolo V della Costituzione, senza stravolgere l'impianto del provvedimento in esame.
  Preannuncia, dunque, il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Calabria 1.207.

  Andrea GIORGIS (PD) non comprende la logica dell'emendamento Calabria 1.207, dal momento che, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, ogni membro del Parlamento rappresenta l'intera nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, non potendosi considerare il Senato come organo di rappresentanza territoriale.
  Dopo aver precisato che la base circoscrizionale non richiama certo questioni di radicamento territoriale dei candidati, auspica quindi che i presentatori di tale proposta emendativa chiariscano la natura dell'intervento proposto.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che il principio della base circoscrizionale rechi in sé il rischio di generare alcune incongruenze, che potrebbe rivelarsi dannose per la democrazia e la rappresentanza. Fa notare, infatti, che, a seconda della legge elettorale scelta, si potrebbero configurare circoscrizioni, volte ad aggregare più regioni, in virtù delle quali paradossalmente Pag. 399– anche in combinato disposto con quanto previsto comma terzo dell'articolo 57 della Costituzione, che fissa un numero minimo di senatori – potrebbe essere favorita l'elezione di candidati di una certa regione. Si potrebbero infatti verificare, a suo avviso, quelle contraddizioni già registrate nell'ambito delle elezioni europee, nel cosiddetto collegio insulare, che comprende sia la Sicilia sia la Sardegna, nel quale gli elettori della Sardegna, regione di consistenza demografica inferiore rispetto alla Sicilia, risultano essere sottorappresentati. Qualora invece si intendesse garantire ad alcune regioni un certo numero di minimo di rappresentanti, si rischierebbero distorsioni di segno opposto, consentendo l'elezione di candidati che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore a quello di candidati in altre regioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Calabria 1.207, Iezzi 1.208 e Calabria 1.209.

  Carlo SARRO (FI), illustrando l'emendamento Calabria 1.210, di cui è cofirmatario, osserva come esso sia volto ad ancorare la rappresentanza ad un dato oggettivo, vale a dire il territorio regionale assunto quale circoscrizione elettorale. Sottolinea come la proposta emendativa in esame possa porre rimedio alle criticità e agli effetti distorsivi e di squilibrio della rappresentanza evidenziati dal deputato Iezzi e come il meccanismo delineato dalla proposta emendativa medesima, temperato dalla distribuzione dei seggi tra le regioni in rapporto alla popolazione, possa costituire un punto di equilibrio.
  Ribadisce infatti la necessità di porre rimedio a effetti distorsivi che mortificano la rappresentanza dei territori e che rischiano di essere aggravati dalla riduzione del numero dei parlamentari. Alla luce di tali considerazioni ritiene quindi opportuna una seria riflessione sull'emendamento in esame.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, dopo aver rilevato che le questioni poste dall'emendamento in esame sono certamente meritevoli di riflessione, ricorda come la proposta di legge non escluda la soluzione in esso prospettata e lasci al legislatore ordinario un ampio margine di flessibilità per quanto riguarda l'introduzione di una soglia di sbarramento, peraltro già prevista dalla legge vigente, di un premio di maggioranza o di un meccanismo di recupero dei resti a livello nazionale, ampliando, quindi, e non restringendo il novero delle possibilità lasciate alla disciplina elettorale. Con riferimento all'istituzione di circoscrizioni subregionali, ricorda come la vigente legge elettorale della Camera preveda circoscrizioni subregionali in 6 regioni su 20.
  Alla luce di tali considerazioni, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Calabria 1.210, nonché degli analoghi emendamenti Iezzi 1.287, 1.288, 1.289 e 1.290, sottolineando come le questioni da essi poste potranno comunque essere affrontate nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, il quale, peraltro, è per vocazione particolarmente sensibile al tema della rappresentanza territoriale.
  Ricorda quindi come la riduzione del numero dei parlamentari comporti il rischio di una compressione della rappresentanza, sia territoriale sia politica, per quanto concerne le regioni più piccole, e cita l'esempio della legge elettorale della Basilicata, la quale assicura una rappresentanza minima a ciascuna delle province della regione.

  Annagrazia CALABRIA (FI) ringrazia il relatore Fornaro e gli altri deputati intervenuti nella discussione e chiede l'accantonamento delle proposte emendative in ordine alle quali il relatore medesimo ha formulato un invito al ritiro.

  Federico FORNARO (LEU) non accede alla richiesta di accantonamento, in quanto l'esame delle proposte emendative deve necessariamente concludersi nella seduta odierna, al fine di consentire il rispetto del calendario dell'Assemblea, che prevede l'inizio della discussione del provvedimento nella giornata di lunedì 28 marzo prossimo. Sottolinea quindi come un eventuale rinvio dell'inizio della discussione equivarrebbePag. 400 sostanzialmente, in considerazione degli impegni parlamentari dei prossimi mesi, a rinunciare all'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori degli emendamenti Calabria 1.210 e Iezzi 1.287, 1.288, 1.289 e 1.290 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore,

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Calabria 1.210, Iezzi 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295 e 1.296, Calabria 1.5 e Iezzi 1.280.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2.400 del relatore.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.400 del relatore.

  Federico FORNARO (LEU) rileva come il suo emendamento 2.400, soppressivo dell'articolo 2, sia stato presentato alla luce degli elementi emersi nel corso della discussione. Segnala come il testo originario dell'articolo 2 della proposta in esame fosse volto a prevedere la riduzione da tre a due dei delegati regionali chiamati a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica, in proporzione alla riduzione del numero dei parlamentari, ma ricorda nel contempo che, nel corso del dibattito, è emerso come ciò avrebbe impedito di fatto il rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze nell'elezione dei delegati regionali medesimi.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime la soddisfazione del suo gruppo per la presentazione, da parte del relatore, dell'emendamento soppressivo 2.400, ricordando come il gruppo medesimo si sia opposto alla riduzione dei delegati regionali prevista dall'articolo 2, considerando tale riduzione, al di là dell'intenzione del proponente, come un atto offensivo nei confronti delle regioni. Osserva peraltro come l'incremento percentuale dei delegati regionali nel collegio elettorale del Presidente della Repubblica che si determina a seguito della riduzione del numero dei parlamentari sia di modesta entità e come prevedere due delegati per ciascuna regione avrebbe comportato, quale esito, l'elezione di un delegato della maggioranza e di uno dell'opposizione, alterando in tal modo la rappresentanza degli schieramenti politici.
  Alla luce di tali considerazioni dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.400.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento 2.400 del relatore, ne riconosce l'onestà intellettuale, atteso che il relatore stesso, già in altre occasioni, aveva segnalato il rischio di incidere sulla capacità di rappresentanza delle regioni nell'ambito dell'elezione del Presidente della Repubblica.
  Preannunciando quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.400, auspica vi sia in futuro la disponibilità degli schieramenti a riflettere seriamente sulla riforma della seconda parte della Costituzione, che egli ritiene opportuno sia modificata in senso presidenzialista, pur prevedendo, come bilanciamento rispetto all'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il riconoscimento di maggiore autonomia ai territori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala che l'approvazione dell'emendamento 2.400, soppressivo dell'articolo 2, comporterebbe la preclusione di tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo 2.

  La Commissione approva l'emendamento 2.400 del relatore (vedi allegato 3).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.400 del relatore, si intendono precluse tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, esprime parere favorevole sugli identici Pag. 401emendamenti Calabria 3.1 e Iezzi 3.2, soppressivi dell'articolo 3, esprimendo invece parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.
  Ritiene infatti che l'articolo 3 sia superato, in quanto, relativamente al comma 1 del medesimo articolo, sono venute meno le esigenze che erano state considerate nel testo in un momento storico antecedente all'entrata in vigore della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, nonché in quanto l'articolo 2 della proposta di legge, cui si riferisce il comma 2 dell'articolo 3, è stato testé soppresso.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI si rimette alla Commissione su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala che l'approvazione degli identici emendamenti Calabria 3.1 e Iezzi 3.2, soppressivi dell'articolo 3, comporterebbe la preclusione di tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo 3.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Calabria 3.1 e Iezzi 3.2 (vedi allegato 3).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Calabria 3.1 e Iezzi 3.2 si intendono precluse tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.
  Avverte quindi che il testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 14.55.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di Relazioni al Parlamento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda quindi che la scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'esame della Relazione.
  Segnala, come già anticipato in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, l'esame della Relazione potrà concludersi con la votazione di risoluzioni, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, le quali dovranno essere presentate direttamente in Commissione.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, alla luce delle audizioni svolte, si riserva di formulare, entro la giornata di giovedì 24 marzo, una proposta di risoluzione che auspica potrà essere posta in votazione nella prossima settimana, dichiarandosi sin da ora dichiara disponibile a valutare eventuali suggerimenti e proposte di integrazione che dovessero pervenire dai gruppi.

Pag. 402

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta comincia alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.
Atto n. 369.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di Relazioni al Parlamento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  La Commissione è chiamata ad avviare l'esame, ai fini del parere al Governo, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Atto n. 369).
  Segnala che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato al 7 aprile 2022.
  Da quindi la parola alla relatrice, Corneli, per l'illustrazione del provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente, in via generale, come lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame abbia ad oggetto l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in seguito alla previsione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, in una prevalente ottica di semplificazione e al fine di «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese».
  Infatti il predetto Piano, come evidenziato nella relazione illustrativa, «ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendole in un unico atto». Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della performance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
  Al fine di garantire piena attuazione all'intervento di riforma, l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 80 del 2021 prevede un duplice adempimento, ossia che, entro il 31 marzo 2022 (termine più volte posticipato), siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata:

   ai sensi del comma 5 del decreto-legge n. 80 del 2021, uno o più regolamenti governativi di delegificazione per individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal nuovo Piano integrato di attività e di organizzazione; in attuazione di questa disposizione è stato appunto trasmesso lo schema di decreto in esame;

   ai sensi del comma 6, un Piano tipo, da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quale strumento di supporto alle amministrazioni. Dalla relazione illustrativa dello Pag. 403schema in esame si evince che sul DM concernente la definizione del contenuto del piano integrato di attività e organizzazione è stata sancita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta dello scorso 2 dicembre.

  Ricorda inoltre che sullo schema di decreto in esame, nella seduta del 9 febbraio 2022 è stata sancita l'intesa in seno di Conferenza unificata, con le osservazioni e le proposte emendative della Conferenza delle regioni e dell'ANCI, allegate alla predetta intesa, le quali ne costituiscono parte integrante.
  Inoltre è stato espresso il parere favorevole del Consiglio di Stato a condizione che lo schema sia riformulato alla luce di una serie di rilievi e nel presupposto di una sua integrazione, di natura normativa, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021. Il testo trasmesso al Parlamento per l'espressione del prescritto parere è il medesimo testo trasmesso alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato e non reca quindi le integrazioni conseguenti a tali pareri. Di tali osservazioni e rilievi si darà in ogni caso conto nella presente relazione nell'esposizione del contenuto dell'atto in esame.
  Illustrando più in dettaglio del contenuto del PIAO, osserva preliminarmente come l'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 80 del 2021, al comma 1, abbia prescritto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
  Per individuare il novero delle pubbliche amministrazioni coinvolte si fa riferimento alla definizione di cui al Testo unico in materia di impiego alle dipendenze delle PA, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80, il decreto ministeriale recante il «piano tipo» dovrà definire modalità semplificate per l'adozione del Piano.
  Ai sensi del comma 2, il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire più profili, nel rispetto – precisa la disposizione – delle vigenti discipline di settore. In proposito sono richiamati, in particolare le discipline di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, che ha introdotto il sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché della legge n. 190 del 2012, che ha dettato norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, i profili da inserire nel nuovo Piano integrato sono i seguenti:

   a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il «necessario collegamento» della performance individuale con i risultati di quella organizzativa complessiva;

   b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi della pianificazione secondo le logiche del project management; quanto agli obiettivi formativi, essi sono da declinare secondo alcune finalità: completa alfabetizzazione digitale; lo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali; l'accrescimento culturale e dei titoli di studio, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

   c) strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; in tale ambito è posta una clausola di compatibilità finanziaria, rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, il Piano è tenuto a prevedere (nei limiti posti dalla legge) la percentuale di posizioni disponibili per le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata nonché dell'accrescimento culturale conseguito;

Pag. 404

   d) la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (legge n. 190 del 2012) ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione;

   e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata attraverso strumenti automatizzati;

   f) le modalità e le azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili;

   g) la modalità e le azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

  Spetta infine al Piano, in base al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80, definire le modalità di monitoraggio degli «esiti», con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti.
  Le pubbliche amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale. Esse sono tenute, inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80, a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, per la pubblicazione sul relativo portale.
  In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni è stabilito al 30 aprile 2022 – ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 6, del decreto-legge n. 80 – in luogo del 31 gennaio, come previsto a regime.
  Segnala come sul punto la Conferenza delle regioni abbia tuttavia chiesto di valutare l'opportunità di prevedere una proroga del termine al 2023 per l'adozione del PIAO, al fine di favorirne l'attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le più piccole.
  Ai sensi del comma 7 dell'articolo 6, del decreto-legge n. 80, la mancata adozione del Piano è oggetto di sanzioni indicate dalla legge. In particolare, trovano applicazione le sanzioni previste:

   dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009, ossia il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti; inoltre l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati; nei casi poi in cui la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico amministrativo della singola amministrazione, l'erogazione dei trattamenti incentivanti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne abbia dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano;

   dall'articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone l'applicazione – salvo che il fatto costituisca reato – di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 10.000 euro, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

  Contestualmente, ed in relazione alla prima applicazione della riforma, il comma 6-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80 ha disposto la non applicazione – fino al 30 aprile 2022 – di un novero di disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente in caso di mancata adozione di alcuni piani, un tempo previsti ed ora «assorbiti» dal Piano integrato di attività e organizzazione, nel quale essi confluiscono.Pag. 405
  Illustrando quindi, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento, che si compone di due articoli, l'articolo 1 dispone l'abrogazione di alcune norme primarie che prevedono adempimenti da parte delle amministrazioni in relazione ad atti di pianificazione in conseguenza della previsione di un nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
  L'articolo 2 dispone invece alcune modifiche, soppressive o sostitutive, di disposizioni vigenti che, in base alla relazione illustrativa, sono state adottate nei casi in cui non è risultato possibile procedere mediante abrogazione espressa e al fine di operare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, espungendo il riferimento agli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività o organizzazione, che in alcuni casi vengono aggiornati con l'indicazione della relativa sezione o sottosezione del PIAO.
  Segnatamente, le abrogazioni e le modifiche disposte dallo schema di regolamento in esame riguardano i seguenti atti di pianificazione:

   Piano esecutivo di gestione;

   Piano dei fabbisogni del personale;

   Piano organizzativo per il lavoro agile;

   Piano delle azioni positive;

   Piano della performance;

   Piano di prevenzione della corruzione;

   Piano delle azioni concrete.

  Per ciascun atto di pianificazione descrive quindi le modifiche apportate al quadro normativo vigente dallo schema di regolamento.
  Rileva preliminarmente, anzitutto, che, per gli enti locali, il Piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento programmatico che contiene obiettivi, modalità e tempi di svolgimento delle azioni amministrative e delle spese di investimento.
  Tale documento è disciplinato dall'articolo 169 del TUEL, adottato con il decreto legislativo n. 267 del 2000, che ne affida alla giunta la deliberazione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.
  In merito lo schema di regolamento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), abroga la sola disposizione di cui all'articolo 169, comma 3-bis, ultimo periodo, del TUEL, la quale prevede espressamente l'unificazione organica nel PEG del piano dettagliato degli obiettivi (PDO), di cui all'articolo 108 TUEL e del piano della performance. Pertanto, sembrerebbe restare fermo l'obbligo di redazione del PEG da parte degli enti locali, in quanto viene ad essere eliminata solo la possibilità di integrare nel PEG la redazione di altri due atti di pianificazione.
  Sul punto ricorda che, ai fini dell'intesa, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha proposto una riformulazione del citato comma 3-bis, ultimo periodo (in luogo dell'abrogazione), volta a chiarire che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.
  Richiama quindi come il parere reso dal Consiglio di Stato concordi anch'esso sull'opportunità di una riformazione della disposizione che espliciti meglio le sorti del PEG.
  Rileva poi come le amministrazioni pubbliche, sulla base dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono chiamate ad adottare il Piano dei fabbisogni di personale, predisposto annualmente dalle stesse, sulla base del quale definire l'organizzazione degli uffici e la composizione dei relativi organici.
  In merito lo schema di regolamento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera b), abroga i commi 1 e 4 del richiamato articolo 6, che attualmente prevedono per le pubbliche amministrazioni l'adozione del suddetto Piano e, conseguentemente – con una modifica del comma 2 del medesimo articolo 6 e degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 3, Pag. 406comma 2, della legge n. 56 del 2019 operata dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), e comma 6, lettera a) – affida alle stesse il compito di rappresentare tale Piano all'interno di una apposita sottosezione del nuovo PIAO, disponendo tra l'altro che lo stesso venga inviato alla Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche.
  Inoltre lo schema in esame, al citato comma 1, lettere b), dell'articolo 1, abroga anche il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che sanziona le pubbliche amministrazioni che non ottemperano a determinati adempimenti, tra cui quello di adottare il Piano dei fabbisogni di personale, con il divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale.
  Evidenzia come tale divieto sia eliminato con riferimento al mancato adempimento di quanto previsto non solo dalle suddette disposizioni abrogate, ma anche da quelle non oggetto di abrogazione, che continuano ad essere in vigore, pur se, in taluni casi, riformulate dallo schema di decreto in esame.
  In conseguenza delle suddette modifiche e abrogazioni – all'articolo 2, comma 1, lettera b) – lo schema di regolamento modifica altresì l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché – al comma 6, lettere b) e c) dell'articolo 2 – l'articolo 3, comma 3 e 4, della legge n. 56 del 2019, disponendo che le PA dovranno fare riferimento al nuovo PIAO, e non più al piano triennale, per procedere ad assunzioni e all'indizione di procedure concorsuali, nonché per l'individuazione delle eccedenze di personale.
  Sul punto rileva come il Consiglio di Stato evidenzi che l'abrogazione espressa prevista dallo schema di regolamento ha ad oggetto le sole previsioni concernenti le modalità di approvazione del Piano dei fabbisogni di personale, mentre sopravvivono le disposizioni dedicate ai suoi contenuti.
  Quanto al Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, come disposto dall'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, esso è predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.
  In merito lo schema di regolamento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera b), abroga il richiamato comma 2, che, come anticipato, affida ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'approvazione del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e ne definisce il contenuto. In base al comma 2, infatti, il Piano deve contenere le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle P.A., ad incrementarne l'efficienza, nonché l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera d), viene riformulato il comma 3 del medesimo articolo 60-bis, prevedendo che il Nucleo della concretezza non abbia più il compito di assicurare la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano, mentre rimane il compito di effettuare – in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica – sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
  Sul punto, il parere del Consiglio di Stato evidenzia la necessità di esplicitare meglio la portata, per le pubbliche amministrazioni sottoposte al PIAO, delle altre previsioni contenute nell'articolo 60-bis e concernenti l'istituzione e le attribuzioni del Nucleo della Concretezza, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
  Nella medesima direzione anche l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che, ai fini dell'intesa, osserva che occorrerebbe disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al Nucleo della concretezza, poiché l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-bis fa sì che il Nucleo rimanga caratterizzato esclusivamentePag. 407 per le funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie.
  Nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, introdotto con il decreto legislativo n. 150 del 2009, ricorda che ogni anno le amministrazioni sono tenute a redigere e a rendere pubblici, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009:

   un documento programmatico triennale, denominato, «piano della performance», da adottare entro il 31 gennaio in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai dirigenti ed i relativi indicatori;

   un documento riassuntivo finale, la cosiddetta «relazione sulla performance», da adottare entro il 30 giugno con riferimento all'anno precedente, nella quale si evidenziano i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

  In merito lo schema di regolamento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera c), interviene innanzitutto abrogando il comma 1, lettera a) del citato articolo 10, che prescrive l'adozione del Piano della performance, definendone i contenuti, nonché il comma 1-ter del medesimo articolo 10, ai sensi del quale il Piano della performance è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009) ed è adottato in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione (in base all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009), o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
  Resta fermo, invece, il comma 1, lettera b) dell'articolo 10, che concerne l'obbligo di adottare entro il 30 giugno di ogni anno la Relazione sulla performance.
  Contestualmente, lo schema in esame, all'articolo 2, comma 3, modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009 (articolo 5, comma 01, lettera b) e comma 1; articolo 9, comma 1-bis; articolo 15, comma 2, lettera b), sostituendo il richiamo al Piano della performance con il riferimento alla «apposita sezione del Piano integrato di attività e di organizzazione» di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021. In particolare, con la modifica all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009 – prevista all'articolo 2, comma 3, lettera c) – si attribuisce all'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione il compito di definire, in luogo dell'attuale Piano, «la sottosezione di programmazione Performance del Piano integrato di attività e organizzazione».
  In merito, fermo restando che i contenuti del PIAO sono oggetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, segnala l'opportunità di chiarire la differenza tra l'«apposita sezione» del Piano e la «sottosezione di programmazione Performance» che sembrerebbe sostituire l'attuale Piano della performance.
  Sotto il profilo della formulazione del testo, all'articolo 2, comma 3, lettera c), dello schema di regolamento, laddove si novella l'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, rileva l'esigenza di eliminare anche il riferimento alla lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che il medesimo regolamento provvede ad abrogare.
  Inoltre, lo schema di regolamento:

   all'articolo 2, comma 5, lettera a) n. 2.2, modifica l'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013 al fine di sopprimere l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare il piano della performance sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» sul proprio sito; conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, lettera c), si sopprime la relativa sezione del sito il cui modello è prefigurato nell'allegato A al decreto legislativo n. 33 del 2013;

   all'articolo 2, comma 5, lettera b), modifica l'articolo 44 del decreto legislativo Pag. 408n. 33 del 2013, che ora assegna all'organismo indipendente di valutazione il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori, al fine di sostituire il riferimento al Piano della performance con quello alla «sottosezione di programmazione Performance».

  In merito alle modifiche apportate alla normativa sul piano della performance, il Consiglio di Stato ha rilevato l'opportunità di chiarire la perdurante validità o meno dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che non è oggetto di novella, il quale dispone che gli enti territoriali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività (fra le quali quelle relative al Piano), tramite accordo in sede di Conferenza unificata.
  L'esigenza di chiarire questo aspetto è rappresentata anche dalla Conferenza delle regioni ai fini dell'Intesa espressa il 9 febbraio sullo schema di regolamento.
  Inoltre rileva come, nel parere del Consiglio di Stato, tenuto conto che i riferimenti al Piano della performance sono contenuti in una molteplicità di norme primarie (oltre a quelle oggetto di esplicita modifica nello schema in esame), si suggerisca di introdurre una clausola di chiusura, in base alla quale per le amministrazioni soggette al PIAO tutti i riferimenti di norme di legge al Piano della performance debbano intendersi come riferimento alla corrispondente sezione del PIAO.
  Quanto al piano per la prevenzione della corruzione, ricorda al riguardo che con l'approvazione della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino), l'ordinamento italiano si è orientato verso un sistema di prevenzione della corruzione che si basa, a livello centrale, sul Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'ANAC e, a livello di ciascuna amministrazione, sui Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC). Il Piano nazionale contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano triennale. I piani delle singole amministrazioni devono individuare le attività a maggior rischio corruttivo e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. Oltre a ciò, i piani triennali di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 97 del 2016, contengono la definizione delle misure per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, ossia le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013), che in precedenza erano oggetto di un distinto atto di pianificazione.
  In tale quadro normativo, osserva come lo schema di regolamento in esame intervenga:

   sull'articolo 1, comma 1, lettera d), mediante abrogazione dell'articolo 1, comma 60, lettera a) della legge n. 190 del 2012, che obbliga ciascuna amministrazione a definire un piano triennale di prevenzione della corruzione e a trasmetterlo alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

   sull'articolo 2, comma 4, mediante modifica dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, per la sola parte che stabilisce l'obbligo dell'organo di indirizzo di curare la trasmissione del Piano all'Autorità nazionale anticorruzione: resta invece immutato il primo periodo del comma che affida all'organo di indirizzo il compito di adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;

   sull'articolo 2, comma 5, lettera a), n. 1, mediante modifica dell'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo n. 33 del 2013 al fine di sopprimere il riferimento al Piano per la prevenzione della corruzione, Pag. 409laddove se ne prescrive la trasmissione alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza;

   sull'articolo 2, comma 5, lettera a), n. 2.1, modifica l'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013 per indicare che ciascuna amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» il PIAO in alternativa al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che pertanto dovrebbe restare per le amministrazioni non assoggettate all'obbligo di redazione del PIAO.

  In merito, ai fini dell'intesa raggiunta lo scorso 9 febbraio 2022 sullo schema di regolamento, ricorda che la Conferenza delle regioni ha proposto di inserire un'ulteriore modifica dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, intesa a precisare che il Piano di prevenzione della corruzione e il PIAO sono strumenti alternativi per cui i soggetti che non adottano il PIAO restano tenuti ad adottare il piano di prevenzione della corruzione e viceversa.
  Sul medesimo punto il documento dell'ANCI allegato all'intesa rileva che la formulazione proposta nello schema in esame non chiarisce se il piano per la prevenzione della corruzione è assorbito o meno nel PIAO, rischiando di creare confusione.
  Anche per il Piano per la prevenzione della corruzione valgono i rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato circa l'opportunità di un ulteriore raccordo con i numerosi riferimenti presenti nella normativa vigente.
  Quanto al Piano di azioni positive, ricorda che le amministrazioni pubbliche devono predisporre tale Piano, di durata triennale, in base all'articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
  Il Piano individua misure specifiche per eliminare in un determinato contesto gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomo e donna. Obiettivi generali delle azioni sono: garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione professionale e nei casi di mobilità; promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata; promuovere all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione.
  In proposito, lo schema di regolamento in esame, all'articolo 2, comma 2, interviene con specifiche modifiche sul testo del citato articolo 48 del Codice delle pari opportunità, trasformando, in primo luogo, il Piano di azioni positive in un'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione. In secondo luogo, viene soppressa la sanzione prevista dal vigente articolo 48, comma 1, ultimo periodo, del medesimo Codice, che prevede, in caso di mancato adempimento, il divieto di assumere personale.
  Quanto al piano organizzativo del lavoro agile (POLA), lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera e), abroga l'articolo 14, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che attualmente disciplina il contenuto e le finalità di tale Piano, che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad elaborare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prevedendo che possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa almeno il 15 per cento del personale (percentuale così ridotta dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, in luogo dell'originario 60 per cento previsto durante la prima fase dell'emergenza Covid-19).
  In materia, ricorda che nel dicembre 2021 sono state adottate le linee guida per la disciplina del lavoro agile nella PA, che riguarda modalità, procedure e limiti per tale modalità di lavoro, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale; le suddette linee guida sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere Pag. 410misure in materia di lavoro agile, con l'obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata.
  Da ultimo, segnala come il Consiglio di Stato abbia sottolineato il rischio che il complesso delle abrogazioni e delle modifiche legislative previste dallo schema di regolamento possa determinare alcune aporie per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del PIAO e dei diversi strumenti di programmazione e di pianificazione che cesserebbero di essere previsti anche per le pubbliche amministrazioni non assoggettate al PIAO. A tal fine, il Consiglio di Stato suggerisce di inserire nello schema di regolamento chiari riferimenti ai soggetti per i quali opereranno le abrogazioni e le soppressioni legislative, con riferimento ai diversi piani, o comunque di disposizioni idonee a chiarire la sorte di tali piani per le pubbliche amministrazioni non assoggettate al PIAO.
  Rileva, in conclusione, quanto alla procedura di emanazione del provvedimento, come la legge di autorizzazione preveda che il regolamento debba essere emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – qualificandosi quindi come regolamento di delegificazione –, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  In proposito, ricorda che la disposizione generale sui regolamenti di delegificazione stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Nel caso di specie, la legge ha demandato al regolamento esclusivamente l'individuazione delle abrogazioni «degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti» dal PIAO, come recita l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021.
  In merito ricorda che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di regolamento, segnala una criticità riferibile alle specifiche modalità di ricorso al modello della delegificazione che risultano «non corrispondenti al modello originario». Ad avviso del Consiglio, infatti, nel caso di specie «il regolamento di delegificazione agisce solo in negativo, astenendosi dal recare una disciplina della materia che si dovrà perciò desumere per sottrazione degli adempimenti abrogati o comunque adeguati».
  Questa criticità si accompagna ad un secondo aspetto problematico, rilevato sempre dal giudice amministrativo, che riguarda la natura del decreto ministeriale recante il «Piano tipo» ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021: in particolare, per il Consiglio di Stato «se al regolamento è consegnata essenzialmente la pars destruens del disegno di delegificazione per la semplificazione, è allo schema di decreto ministeriale di adozione del Piano Tipo che è affidata la pars construens, ovvero la concreta definizione di quello che sarà (non solo lo schema di Piano Tipo, bensì) il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al PIAO, andando in tal modo a integrare, anzi sostanzialmente a comporre, le scarne indicazioni offerte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 in merito alle finalità da perseguire e alle stesse norme generali regolatrici del Piao». È infatti al decreto ministeriale che è concretamente affidata la individuazione dei Piani, tra quelli cui finora sono state tenute le amministrazioni, che dovranno confluire nel PIAO. Pertanto, a parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernentePag. 411 la definizione del contenuto del Piano deve essere qualificato come regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in considerazione della sua natura normativa, che risulta sia dai contenuti, sia dalla funzione integrativa dell'ordinamento cui è destinato dagli elementi di contesto che sono stati esaminati. E, in quanto tale, va sottoposto al parere del medesimo Consiglio.
  Osserva che lo schema di regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), rilevando inoltre come sullo schema il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio abbia chiesto l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM n. 169 del 2017, in relazione al ridotto impatto dell'intervento.
  In proposito, il Consiglio di Stato ha ritenuto scarsamente giustificata l'assenza dell'AIR, atteso che l'impatto diretto e indiretto dell'intervento normativo viene invece ritenuto prevedibilmente imponente.
  Segnala altresì che al provvedimento sono allegati:

   l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 9 febbraio 2022;

   il parere reso dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 e del 17 febbraio 2022.

  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, che ritiene potrebbe essere votata la prossima settimana.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede quali siano i dicasteri maggiormente interessati dal provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, in risposta al deputato Prisco, fa presente che, oltre alle amministrazioni locali, il provvedimento coinvolga soprattutto le competenze del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.