CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2022
756.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
C. 3491 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III (Affari Esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 3491, di conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 7 articoli, rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza.
  Nello specifico, il comma 1 autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, il contributo che l'Italia intende offrire a questa iniziativa è rappresentato da 1.350 unità di personale militare, di cui 1.278 facenti parte della VJTF e le restanti per il supporto logistico. Si prevede, inoltre, l'impiego di 77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei, nonché 2 unità navali operative nel secondo semestre del 2022.
  Relativamente al primo semestre il contributo nazionale alle forze in prontezza alleate è garantito dai gruppi navali Standing Naval Forces, di cui al comma 2, lettera b). Al riguardo il Governo, precisa, inoltre, che l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO (preminentemente sul fianco EST), con sedi da definire in tale area. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 86.129.645.
  Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021.
  Nel dettaglio, la lettera a) del comma 2 autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione italiana al potenziamento del dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Nello specifico, l'Italia continuerà a garantire con un velivolo KC-767 dell'Aeronautica il rifornimento in volo dei velivoli radar AWACS di proprietà comune della NATO impegnati nelle attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza. L'Italia continuerà, inoltre, ad assicurare un ulteriore assetto aereo (CAEW) per incrementare le capacità di sorveglianza dello spazio aereo nell'area sud-orientale. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 3.264.360.
  La lettera b) del comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2022 la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (Mar Mediterraneo e Mar Nero).
  Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, le misure di potenziamento adottate dalla NATO sono intese a colmare le criticità in seno alle Standing Naval Forces (SNFs), che costituiscono lo strumento navale a più alta prontezza operativa a disposizione dell'Alleanza. In relazione a questa operazione la consistenza massima del contingente nazionale autorizzata dal decreto-legge in esame è pari a 235 unità. È previsto, inoltre, l'impiego di 2 mezzi navali (a cui si aggiunge una unità navale on call che potrà essere resa disponibile attingendo ad assetti impiegati in operazioni nazionali) e di un mezzo aereo. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 17.690.219, di cui euro 4.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.
  La lettera c) autorizza fino al 31 dicembre 2022 la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza NATO in Lettonia (Enhanced forward presence). Il contributo nazionale, Pag. 37inserito nell'ambito del Battlegroup a framework canadese, consta di 250 unità di personale militare e 139 mezzi terrestri. Sono, inoltre, consentite, compatibilmente con la missione, attività per incrementare/implementare l'interoperabilità con gli assetti aerei nazionali impegnati nelle attività di air policing nell'area. Il fabbisogno finanziario della missione è stato stimato in euro 30.229.104, di cui euro 6.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2022.
  La lettera d) autorizza, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Il contributo nazionale in questa missione è pari a 130 unità. È previsto l'impiego di n. 12 mezzi aerei. Sarà, inoltre, possibile, compatibilmente con la missione, svolgere attività per incrementare/implementare l'interoperabilità con gli assetti terrestri presenti in teatro operativo. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 37.267.925, di cui euro 11.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.
  Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali – legge n. 145 del 2016 – che prevedono, rispettivamente, norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.
  Ricorda al riguardo che la legge n. 145 del 2016 reca una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Ulteriori disposizioni riguardano le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.
  Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge autorizza la spesa di euro 86.129.645, per l'anno 2022, relativamente alla partecipazione italiana al dispositivo di cui al comma 1. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa autorizzata è di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.
  L'articolo 2 prevede la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina.
  A tale proposito nella relazione illustrativa del disegno di legge il Governo precisa che la disposizione è intesa a corrispondere alle richieste di supporto indirizzate alla Comunità internazionale, Italia inclusa, rendendo disponibili equipaggiamenti per la protezione individuale e più in generale della popolazione civile dagli effetti del conflitto in atto (materiali Counter-IED per la rilevazione di oggetti metallici e ordigni esplosivi, elmetti e giubbotti antiproiettile).
  L'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 4, al comma 1, dispone un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina.
  La disposizione autorizza altresì il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a sostenere le spese per il vitto e per l'alloggio del personale e di tutti quei cittadini che per ragioni di sicurezza si trovino a risiedere in alloggi individuati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
  Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro, per l'esercizio Pag. 38finanziario in corso, per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero.
  L'articolo 5 potenzia la funzionalità dell'Unità di crisi del MAECI. In particolare, il comma 1 reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza.
  Il comma 2 incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2005.
  Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito «Dove siamo nel mondo» (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).
  Nello specifico, si dispone il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per accedere ai servizi dell'Unità di crisi mediante credenziali diverse da SPID, nonché, al 31 marzo 2023, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute. Tali differimenti erano stati originariamente disposti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 183 del 2020.
  L'articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria.
  L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entra vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 25 febbraio 2022.
  Per quanto attiene al collegamento con lavori legislativi in corso, segnala come, poco dopo l'adozione del decreto-legge n. 14 del 2022, lo scorso 1° marzo il Governo abbia approvato il decreto-legge n. 16 del 2022 recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina, il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio ed assegnato il 1° marzo alle Commissioni medesime riunite I e IV della Camera dei deputati (C. 3492).
  Nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 14, nella seduta del 1° marzo 2022, il rappresentante del Governo ha preannunciato che «è allo studio del Governo un emendamento per far confluire le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 16 del 2022, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, all'interno del provvedimento in esame»; successivamente il Governo ha quindi a tal fine presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100.
  In merito alla confluenza tra decreti-legge, ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera, con 464 voti favorevoli, l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, il quale impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari». Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto «decreto-legge proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10».
  Ricorda, inoltre, al medesimo riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Pag. 39Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» ha rilevato che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare.»
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge, riguardante la cessione a titolo gratuito di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione all'Ucraina, sia riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Con riferimento, poi, alle disposizioni che riguardano la partecipazione italiana a missioni internazionali e il relativo regime giuridico, con particolare riferimento alle norme penali applicabili, esse attengono alle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato.
C. 3417 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3417, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021».

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, segnala preliminarmente come il Protocollo di cui si propone la ratifica rivesta grande importanza per una più ampia collaborazione in materia radiotelevisiva tra i due Stati e la possibilità per entrambi di trarre vantaggi e opportunità.
  L'esigenza di modificare l'Accordo in vigore (stipulato nel 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164) deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia: in tale contesto, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, prolungandola al 2026, si prevede che il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre del 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste. Nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, il Protocollo emendativo impegna il nostro Paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.
  Passando a illustrare in dettaglio il contenuto del Protocollo, che si compone di un preambolo e 2 articoli, l'articolo 1 novella l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e Pag. 40l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente.
  In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che la Repubblica di San Marino cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. Inoltre, si pongono le basi convenzionali per facilitare la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato da San Marino RTV medesima, e ciò al fine di assicurare il trasporto dei programmi di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura nazionale in territorio italiano. Al riguardo, si può anticipare che San Marino RTV sta concludendo positivamente la conclusione di un accordo con la RAI per la ritrasmissione dei propri programmi in Italia.
  L'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo, nella versione novellata dal Protocollo, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni («assignment»), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 – DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C – DAB, durante il periodo di vigenza dell'Accordo. In ogni caso, tali attribuzioni continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Si evidenzia, inoltre, l'impegno dell'Italia a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.
  Il nuovo testo dell'articolo 5 dell'Accordo definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese per le annualità dal 2021 al 2026.
  I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 dell'Accordo sono poi modificati nel senso di individuare nei Ministeri degli Affari esteri dei due Paesi i coordinatori della Commissione mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.
  L'articolo 9 dell'Accordo è modificato dal Protocollo prevedendo l'estensione da due a sei mesi del termine di preavviso per la denuncia dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 2 del Protocollo emendativo obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo medesimo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 4 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato.
C. 3440 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente e relatore, in sostituzione del relatore, Raciti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3440, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
  Al riguardo segnala preliminarmente come il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia ICGEB abbia iniziato le attività sperimentali di laboratorio nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e operi come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite dal 1994, quando fu raggiunto il prescritto numero di ratifiche dello statuto del Centro, siglato inizialmente da 25 Paesi, fatto a Madrid il 13 settembre 1983; il Protocollo sull'istituzione del Centro stesso è stato adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984 ed è stato ratificato dall'Italia con legge 15 marzo 1986, n. 103.
  Si tratta di un'organizzazione internazionale intergovernativa sostenuta da 65 Paesi che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, sviluppando ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale.
  Il Centro ha tre sedi; inizialmente, su proposta italiana, il Centro aveva quelle di Trieste e di New Delhi (come dal citato Protocollo di Vienna del 1984), alle quali si aggiunse, con Protocollo fatto a Trieste il 24 ottobre 2007, quella di Città del Capo. La sede centrale dell'ICGEB è quella di Trieste, situata all'interno dell'Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca. L'Accordo in oggetto riguarda appunto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICGEB relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato contenente le planimetrie degli edifici della sede, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
  Le attività del Centro e delle sue sedi sono guidate da un Consiglio dei Governatori, composto da rappresentanti nominati dai Governi dei Paesi membri, mentre un Consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati degli stessi Paesi, ne dirige le attività scientifiche.
  L'Italia contribuisce all'organizzazione con un finanziamento annuale a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 10.169.961 euro. L'Italia inoltre mette gratuitamente a disposizione del Centro la sede di Trieste; i rapporti tra l'ICGEB e l'ente Area Science Park sono finora stati via via regolati da una convenzione bilaterale rinnovata più volte fino alla fine del 2017, quando ci fu un aumento dei costi di manutenzione straordinaria degli edifici richiesti dal suddetto ente al Centro (che fino ad allora erano sempre stati concessi nominalmente a titolo gratuito escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria).
  L'Accordo di cui si propone la ratifica individua con esattezza le strutture dove è ospitato il Centro e ne sancisce la disponibilità a titolo gratuito, ripartendo i costi di manutenzione specificando che quella ordinaria è a carico dell'ICGEB e quella straordinaria è a carico dello Stato italiano, attraverso apposito stanziamento per Area Science Park, come previsto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.
  Il testo, in linea con quanto generalmente previsto da simili accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti dell'ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 illustra le definizioni dei termini usati nell'Accordo, conformi a quelli utilizzata in altri accordi di sede di Pag. 42organizzazioni internazionali ospitate in Italia.
  L'articolo 2 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici utilizzati dalla sede dell'ICGEB in Italia all'interno del sedime di «Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park» ed esattamente individuati nell'Allegato I.
  Viene inoltre esplicitata l'importante aspetto che la manutenzione ordinaria (manutenzione e riparazione dei locali, nonché strumenti, arredi e materiali, di cui anche all'articolo 1, lettera h) della sede spetta al Centro, mentre quella straordinaria (che, come specificato nell'articolo 1, lettera i), indica principalmente importanti ristrutturazioni o ampliamento di beni immobili), al Governo italiano.
  L'articolo 3 stabilisce che il Governo italiano si obbliga a versare al Centro un contributo annuo di 10 milioni di euro.
  L'articolo 4 regola la personalità giuridica e la capacità giuridica di stipulare contratti, acquisire e alienare beni immobili ed essere parte in giudizio del Centro, rappresentato dal suo direttore.
  L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo sia a livello internazionale, per cui il Centro è responsabile della sua attività sul territorio italiano, sia in ambito civilistico tra le Parti e nei confronti di terzi, specificando i casi in cui il Centro indennizza il Governo italiano per perdite o danni causati.
  L'articolo 6 ricorda che al Centro si applica la Convenzione generale sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, cui l'Italia ha aderito con legge 20 dicembre 1957, n. 1318).
  L'articolo 7 dispone l'inviolabilità della sede del Centro e delle sue proprietà e beni (per cui qualunque intervento nel Centro di entità esterne deve essere approvato dal direttore e all'immunità di giurisdizione il Centro può eventualmente rinunciare) e dei suoi archivi e documenti.
  L'articolo 8 autorizza le competenti autorità italiane a prendere, in caso di necessità, le misure di protezione della sede ritenute più opportune e, su richiesta del direttore, anche all'interno del Centro.
  L'articolo 9 assicura l'impegno del Governo italiano a fornire al Centro i servizi pubblici e le utenze necessarie al suo funzionamento e, quando possibile, alle stesse condizioni delle amministrazioni pubbliche italiane.
  L'articolo 10 definisce i diritti del Centro riguardo alla detenzione e trasferimento di risorse finanziarie (conti correnti, valuta e altro), libero da leggi e regolamenti sul controllo dei cambi.
  Gli articoli 11, 12 e 14 riconoscono, rispettivamente al Centro l'esenzione da imposte, dazi e restrizioni all'importazione e all'esportazione, nonché ai suoi funzionari e agli esperti che collaborano con il Centro, una serie di immunità e privilegi (immunità di giurisdizione, esenzione da imposte, dazi, IVA, come da restrizioni alla circolazione), coincidenti con quelli previsti dalla Convenzione ONU sulle immunità e i privilegi.
  L'articolo 13 disciplina l'accesso dei familiari dei funzionari del Centro al mercato del lavoro, sia come lavoratori dipendenti che autonomi.
  Ai sensi dell'articolo 15, anche i rappresentanti degli Stati membri, con i loro supplenti e collaboratori che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e al Consiglio dei consiglieri scientifici dell'ICGEB, godono di immunità di giurisdizione, agevolazioni valutarie, esenzioni da normative immigratorie, immunità simili a quelle dei diplomatici, pur dovendo ovviamente rispettare le leggi del Paese ospitante.
  L'articolo 16 garantisce poi il diritto di accesso e di libera circolazione dei suddetti soggetti di cui all'Accordo.
  L'articolo 17 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale del Centro e dei propri familiari, che saranno coperti da adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale pubblica o privata, con esenzione dai contributi obbligatori e la possibilità di versarne su base volontaria, come anche di stipulare accordi complementari per fruire dei servizi dal sistema sanitario nazionale.Pag. 43
  L'articolo 18 stabilisce il dovere del Centro e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità (decisa dal direttore) per agevolare il corso della giustizia (mentre solo il Consiglio dei Governatori può revocare l'immunità al direttore stesso).
  L'articolo 19 prevede la possibilità di accordi supplementari di natura amministrativa tra le Parti che riguardino il Centro.
  L'articolo 20 disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuare via negoziazione diretta e consultazioni tra le Parti.
  L'articolo 21 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (che avverrà alla ricezione della seconda delle due notifiche di completamento da parte delle Parti delle procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo), nonché di rettifica (con consenso scritto) e risoluzione e conclusione dell'Accordo stesso (che decorrerà a sei mesi dal ricevimento della notifica scritta da una delle Parti).
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato l'11 gennaio 2022, che si compone di 4 articoli, l'articolo 1 dispone l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 1, che gli immobili di cui all'articolo 2 comma 1, cioè quelli a disposizione della sede di Trieste presso l'ente Area Science Park, sono messi a disposizione del Centro gratuitamente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il comma 2 è stato modificato durante l'esame al Senato, in modo da aggiornare gli anni di riferimento della copertura finanziaria. In particolare la disposizione valuta gli oneri previsti per la manutenzione straordinaria dei suddetti immobili in 2.620.000 euro a partire dall'anno 2022 ed in 620.000 euro annui a decorrere dal 2023, disponendone la relativa copertura «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma» «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato.
C. 3441 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3441, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come l'Organizzazione europea di diritto pubblico – EuropeanPag. 44 Public Law Organization (EPLO) – sia un organismo internazionale, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica, fondato con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico.
  L'EPLO ha sede ad Atene ed è stata istituita con un accordo internazionale, firmato ad Atene il 27 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 10 settembre 2007 a seguito del deposito della ratifica anche da parte dell'Italia. Oltre alla sede principale ad Atene, l'EPLO dispone di sedi periferiche a Bucarest (Romania), Chania (Creta, Grecia), Chisinau (Moldova), Yerevan (Armenia) e Szeged (Ungaria) nonché uffici regionali in Belgio, Bosnia, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.
  Ad oggi, tredici Stati hanno già ratificato lo Statuto (Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Georgia, Grecia, Italia, Moldova, Portogallo, Romania, Serbia, Ungheria), mentre l'Ucraina e la Macedonia del Nord sono ufficialmente in attesa di ratifica.
  L'EPLO si occupa prioritariamente di ricerca, cooperazione tecnico-legale formazione universitaria e post-universitaria: in quest'ultimo ambito promuove la European Law and Governance School (ELGS), un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di giuristi. La Scuola offre studi universitari e post-laurea presso la sede di Atene.
  Gli organi di governo dell'EPLO sono i seguenti:

   il Direttore, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'EPLO;

   il Consiglio di amministrazione (board of directors), organo di governo nel quale attualmente sono rappresentate 7 autorità pubbliche (tra le quali la provincia autonoma di Trento) e 76 università e istituzioni (tra le quali le università «La Sapienza» di Roma, l'Università di Teramo, L'Orientale di Napoli, le università di Perugia, di Trento, della Tuscia, di Parma, della Campania «Luigi Vanvitelli») con ruolo consultivo;

   il Consiglio scientifico (European Group of Public Law – EGPL), rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, costituita nel 1989 con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo;

   il Tribunale amministrativo (Administrative Court), composto da un presidente e due membri;

   il Difensore civico (Ombudsman) istituito per risolvere i reclami;

   il Collegio dei revisori (Board of Auditors), per osservare l'efficienza delle procedure finanziarie e del sistema contabile e per svolgere la revisione contabile generale dei conti dell'EPLO;

   il Comitato esecutivo (Executive Committee), composto da quattro membri residenti in Grecia più il Direttore come Presidente, per la gestione ordinaria.

  Recentemente, l'EPLO ha ottenuto lo status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.
  L'Italia contribuisce attualmente al bilancio dell'EPLO con contributi volontari pari a 50.000 euro, stanziati nel 2019 e nel 2020, a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione. Inoltre, ogni anno il Ministero degli affari esteri eroga un contributo finanziario a titolo di borse di studio di cui beneficiano giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati dall'EPLO. Per l'anno accademico 2020-2021 il MAECI ha messo a disposizione sei borse di studio per la frequenza dei corsi di master di durata annuale organizzati dall'ELGS di Atene.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, il quale intende individuare la sede dell'Ufficio dell'Organizzazione in ItaliaPag. 45 e regolare tutti gli aspetti conseguenti, esso si compone di 19 articoli, riprendendo clausole standard utilizzate per analoghi accordi di sede.
  In dettaglio, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.
  L'articolo 2, relativo ai locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo italiano, per il tramite del Ministero delle attività culturali e del turismo, dettaglia gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura.
  L'Ufficio – come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge – avrà sede presso alcuni locali di Palazzo Altemps, a Roma. In attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede, questa collocazione è temporaneamente regolamentata da un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, della porzione dell'immobile di Palazzo Altemps per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO saranno limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e dei costi della manutenzione ordinaria.
  L'articolo 3 prevede il contributo annuo di 500.000 euro che l'Italia si obbliga a versare annualmente all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
  Gli articoli 2, 4 e 5 dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo italiano.
  L'articolo 6 è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.
  L'articolo 7 regola la personalità giuridica dell'Ufficio.
  L'articolo 8 riconosce e regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni.
  L'articolo 9 definisce i diritti dell'Ufficio rispetto alla detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.
  L'articolo 10 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari.
  L'articolo 11 prevede una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per i funzionari dell'Ufficio e altri soggetti menzionati nell'Accordo. La categoria di «family member» è da individuarsi conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1: le agevolazioni spettano quindi esclusivamente ai familiari stranieri conviventi del personale dell'organizzazione (coniuge, parte di unione civile e figli a carico). Tale definizione è in linea con la prassi degli ultimi anni in materia di accordi di sede conclusi dall'Italia ed è stata di recente inclusa, ad esempio, negli accordi di sede con il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia e con l'Istituto forestale europeo.
  Gli articoli 12 e 13 riconoscono, rispettivamente, all'Ufficio e ai suoi funzionari una serie di immunità e privilegi, in linea con quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia.
  L'articolo 14 stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.
  L'articolo 15 regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari.
  L'articolo 16 disciplina il riparto di responsabilità tra Ufficio e Governo, sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.
  L'articolo 17 disciplina le misure di sicurezza.
  L'articolo 18 disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuarsi via negoziazione diretta e consultazioni tra le parti.
  L'articolo 19 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e di sua eventuale risoluzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato l'11 gennaio scorso, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.Pag. 46
  L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti all'Accordo concernenti il contributo annuo di 500.000 euro, precisando che a tale onere si provvede, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2022

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3200 Ascari, recante modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
  Informa che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: le Commissioni Giustizia e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione Bilancio ha espresso nulla osta.
  Avverte pertanto che verrà ora posta in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI) esprime il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, auspicando che nel corso della discussione in Assemblea possano essere accolte le proposte migliorative che saranno avanzate dal gruppo Fratelli d'Italia.
  Ritiene che il testo sia incompleto e sottolinea come le misure in esso contenute siano inefficaci sul piano della prevenzione, rilevando, ad esempio, come esse non sarebbero state in grado di impedire l'omicidio della giovane Saman Abbas, e rileva come sia necessario prevedere l'espulsione, già nella fase delle indagini, di coloro che si rendano responsabili di comportamenti persecutori.Pag. 47
  Assicura, comunque, la disponibilità al confronto del suo gruppo al fine di apportare modifiche migliorative del testo.

  La Commissione approva la proposta di conferire alla relatrice, Elisa Tripodi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 221, C. 222 e C. 2981 – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, e C. 2269 Siragusa, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
  Avverte innanzitutto che la presentatrice delle proposte di legge La Marca C. 221, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza» e La Marca C. 222, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti», ha chiesto l'abbinamento delle predette proposte di legge a quelle già in esame; al riguardo segnalo che la proposta di legge C. 2981 Sangregorio, recante «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti» risulta del tutto analoga alle proposte di legge di cui è stato chiesto l'abbinamento.
  Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, anche tali proposte di legge sono abbinate alle proposte di legge già in esame.
  Ricorda inoltre che nella precedente seduta di esame del provvedimento, ha formulato, in qualità di relatore, una proposta di testo unificato, la quale verrà ora posta in votazione ai fini dell'adozione del testo base.

  Marco DI MAIO (IV) chiede che alle proposte di legge in esame sia altresì abbinata la proposta di legge C. 3511 Ungaro, vertente sulla stessa materia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rileva come la proposta di legge C. 3511 Ungaro non sia stata ancora assegnata alla Commissione e assicura che la richiesta del deputato Marco Di Maio sarà presa in considerazione ai fini dell'abbinamento, appena la predetta proposta di legge sarà stata assegnata alla Commissione.

  Matteo MAURI (PD) sottolinea come la Commissione, con l'adozione del testo base, si accinga a compiere una scelta importante ed esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che pone le basi per un confronto che auspica il più possibile costruttivo.
  Osserva come il tema in questione sia distinto da quello, politicamente controverso, dell'immigrazione, e riguardi bambini e ragazzi che sono italiani a tutti gli effetti. Sottolinea quindi come si tratti di tradurre un dato di fatto in un dato legislativo e di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza per tutti i bambini di questo Paese attraverso il riconoscimento di uno status che essi già vivono quotidianamente.
  Sottolinea come le norme vigenti in maniera di cittadinanza non siano di per sé sbagliate, ma siano oramai superate e che occorre dare le stesse possibilità a tutti coloro che vivono nel nostro Paese. Richiama,Pag. 48 inoltre, l'attenzione sulle implicazioni psicologiche, che non vanno sottovalutate, di tali questioni per gli adolescenti.
  Ritiene quindi vi siano le condizioni per una discussione proficua, auspicando un confronto trasparente.

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base, auspicando che il testo possa essere corretto nel prosieguo dell'esame. Rileva quindi come le norme vigenti in materia di cittadinanza siano, a suo avviso, adeguate e come l'Italia sia il primo Paese europeo per numero di concessioni della cittadinanza.
  Osserva inoltre come il tema dello ius culturae meriti attenzione ma ritiene che non venga affrontato in modo adeguato dal testo in esame, il quale, piuttosto, sembra prefigurare una sanatoria e l'aggiramento delle norme vigenti in materia di cittadinanza.

  Carlo SARRO (FI), dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base, rileva come un gruppo politico, quale Forza Italia, che si richiama alle tradizioni liberali, non possa che essere favorevole a garantire un'opportunità che consenta di vivere con pienezza la condizione di cittadino. Ritiene, peraltro, che il testo possa essere suscettibile di modifiche migliorative, con particolare riferimento al rafforzamento delle garanzie sulla conclusione effettiva dei percorsi formativi previsti per la concessione della cittadinanza.

  Laura BOLDRINI (PD) ringrazia il relatore per aver predisposto il testo unificato, il quale, a suo avviso, costituisce un punto di mediazione nella direzione del pieno riconoscimento della cittadinanza alle bambine e ai bambini che vivono nel nostro Paese.
  Sottolinea, peraltro, come il perimetro del testo sia circoscritto rispetto alla proposta di legge C. 105 a sua prima firma, la quale prevede una più ampia riforma dell'intera materia, anche in considerazione dei notevoli cambiamenti intervenuti rispetto al 1992, anno nel quale è stata approvata la vigente legge sulla cittadinanza. Ritiene quindi che il testo predisposto sia il minimo indispensabile al fine di dare un segnale ai giovani che hanno frequentato la scuola nel nostro Paese ma non sono riconosciuti come cittadini.

  Renata POLVERINI (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime apprezzamento per la posizione assunta dal gruppo di Forza Italia, ringraziando, in particolare, il Presidente del gruppo Barelli e il rappresentante in Commissione Sarro, i quali hanno convenuto che una forza politica liberale come Forza Italia non può non essere favorevole a quanto previsto dalle proposte di legge in esame.
  Richiamando quindi la proposta di legge C. 717 a sua prima firma, rileva come essa sia nata dalla sua esperienza diretta, dapprima come sindacalista e quindi come presidente di regione.
  Rileva inoltre come la vigente legge sulla cittadinanza fosse originariamente condivisibile, ma come il mondo sia cambiato rispetto all'epoca della sua approvazione e come l'attuazione di quanto da essa previsto si sia scontrato con le resistenze degli apparati burocratici e amministrativi dello Stato, al punto che molti ragazzi hanno dovuto interrompere i loro cicli di studi. Ritiene quindi che non si tratti di stravolgere la normativa vigente, ma di agevolare il percorso per la concessione della cittadinanza.

  Francesco FORCINITI (MISTO-A) dichiara di condividere la ratio delle proposte di legge in esame, ma ritiene che il testo unificato predisposto dal relatore sia sbilanciato e lacunoso, in quanto prevede, quale requisito per il riconoscimento della cittadinanza, la mera frequenza di un corso di studi indipendentemente dall'esito, che può essere anche sfavorevole. Dichiara pertanto l'astensione sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) dichiara il voto favorevole sulla proposta di Pag. 49adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base, rilevando come, anche in considerazione della circostanza che ci si trova nella fase conclusiva della Legislatura, sarà necessaria una forte volontà politica per giungere all'approvazione del provvedimento in entrambe le Camere, sottolineando il rischio che possano generarsi false aspettative.
  Ritiene imprescindibile partire dalla constatazione dell'esistenza di un problema al quale occorre porre rimedio, vale a dire il fatto che vi sono bambini che giungono nel nostro Paese in tenera età, frequentano le scuole nel nostro Paese e al compimento della maggiore età non possono contare su un percorso agevolato per la concessione della cittadinanza. Ritiene che sia compito della politica individuare soluzioni a fronte di un problema a suo avviso innegabile.
  Esprime rammarico per il fatto che la notevole partecipazione di deputati alla seduta odierna non si sia registrata nel corso delle audizioni, durante le quali si è assistito, a suo avviso, a testimonianze commoventi.
  Rileva, infine, come sia, a suo avviso, opportuno affrontare anche il tema della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in ordine al quale reputa necessarie norme più restrittive, al fine di evitare che ottengano la cittadinanza, in virtù della discendenza da lontani avi italiani, persone che non hanno alcun legame con il nostro Paese.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, osserva come alcune delle proposte di legge in esame affrontino anche il tema della cittadinanza iure sanguinis al quale ha fatto riferimento la deputata Siragusa e come, dunque, tale tema potrà senz'altro costituire oggetto di esame da parte della Commissione.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) richiama l'attenzione sull'importanza della scelta relativa all'adozione del testo base.
  Esprime quindi riserve circa l'introduzione del cosiddetto «ius culturae», che non è previsto dall'ordinamento degli altri Paesi europei, i quali fanno riferimento, con temperamenti molto forti, ai criteri dello ius soli o dello ius sanguinis.
  Condivide le osservazioni del deputato Forciniti circa la necessità di garantire l'effettività dei percorsi formativi che costituiscono un requisito per la concessione della cittadinanza e ritiene che ai fini di tale concessione sia opportuno prevedere che il percorso formativo sia completato con un esame, analogamente a quanto avviene per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero. Denuncia infatti il rischio che si ricorra a percorsi formativi fittizi, ad esempio on line, che, come è noto, sono facilmente accessibili, e sottolinea come la mancata previsione, quale requisito, dell'esito favorevole del corso di studi possa consentire la concessione della cittadinanza anche a chi ha intrapreso strumentalmente un percorso formativo, andando deliberatamente incontro a un esito sfavorevole, al solo fine di ottenere la cittadinanza.
  Sottolinea come le riserve del suo gruppo non riguardino i princìpi alla base della proposta di legge C. 717 Polverini, ma ritiene che il testo unificato predisposto non sia condivisibile, in quanto l'Italia verrebbe ad essere l'unico Paese al mondo in cui si concede la cittadinanza senza un esame. Esprime, inoltre, perplessità circa la sospensione del termine nel caso di mancata comunicazione da parte degli ufficiali di anagrafe della facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza.
  Richiama, altresì, l'attenzione sulle implicazioni del testo unificato in esame per quanto concerne il riparto di competenze tra Stato e regioni, osservando come queste ultime abbiano competenza in materia di formazione, ma come, nel contempo, la materia della concessione della cittadinanza non possa non essere ricompresa nella competenza esclusiva dello Stato, trattandosi di materia attinente all'ordine pubblico interno.
  Ribadisce come i princìpi alla base delle proposte di legge in esame siano certamente condivisibili, ma come essi debbano essere tradotti in norme efficaci e applicabili, e come a tal fine non siano sufficienti generici appelli di stampo «buonista».Pag. 50
  Alla luce di tali considerazioni, dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e auspica che vi sia la volontà politica di approvare il testo in esame, che è certamente suscettibile di miglioramenti. Ricorda come si sia svolto un ampio ciclo di audizioni, dalle quali sono emerse diverse proposte migliorative.
  Ritiene quindi vi siano le condizioni per l'approvazione di un provvedimento equilibrato, volto a modificare una normativa ormai superata e che non appare più in grado di governare efficacemente le relazioni sociali nel Paese.

  Marco DI MAIO (IV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base, ritenendo che il testo proposto sia una buona sintesi e un'ottima base di partenza.
  Sottolinea quindi come il tema sia quello di garantire la centralità dei percorsi formativi nella concessione della cittadinanza, e come ciò richieda la responsabilizzazione del sistema scolastico attraverso interventi, anche per quanto concerne la didattica, che consentano che esso possa essere un efficace strumento di integrazione dei ragazzi.

  Lucia AZZOLINA (M5S) rileva come il deputato D'Ettore abbia richiamato un tema ripetutamente sollevato dal Movimento 5 Stelle, quello dei cosiddetti «diplomifici», sul quale il Movimento medesimo ha formulato anche specifiche proposte, sulle quali non ha però mai ottenuto il consenso della parte politica cui appartiene lo stesso deputato D'Ettore.
  Giudica quindi inaccettabile che si possa pensare vi siano giovani disposti ad andare deliberatamente incontro a una bocciatura al fine di ottenere la cittadinanza, ritenendo che chi sostiene tali argomenti non ha, evidentemente, consapevolezza del fatto che una bocciatura, per un giovane, costituisce un evento traumatico. Stigmatizza pertanto con forza il fatto che vengano banalizzati tali temi, estremamente delicati.
  Richiama l'attenzione sull'essenziale funzione di inclusione del sistema scolastico e rileva come un sistema scolastico efficacemente inclusivo permetta ai ragazzi di essere cittadini migliori, svolgendo anche un'importante funzione di prevenzione della criminalità.
  Sottolinea, in conclusione, come estendere i diritti di bambini ed adolescenti serva a migliorare il Paese.

  Federico FORNARO (LEU) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base.
  Sottolinea quindi come, nel corso dell'iter, il testo possa essere certamente modificato, ma rileva la necessità di uscire da una situazione di stallo.
  Esprime, infine, il proprio apprezzamento per la posizione favorevole assunta dal gruppo di Forza Italia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere l'obiettivo di elaborare una sintesi tra le diverse proposte di legge in esame e rileva come il testo in esame, certamente migliorabile, sia volto a dare le risposte che numerosi ragazzi aspettano.
  Pone, quindi, in votazione, la proposta di adottare il testo unificato da lui predisposto come relatore quale testo base.

  La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base la proposta di testo unificato formulata dal relatore (vedi allegato 5).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base testé adottato sarà definito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 51

Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo.
C. 231 Gebhard e C. 2860 Baldini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione inizi oggi l'esame delle proposte di legge C. 231 Gebhard e C. 2860 Baldini, recanti «Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo».

  Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), relatrice, illustrando il contenuto delle proposte di legge, rileva come esse siano redatte in termini identici e sono composte entrambe di un articolo unico: in sintesi, esse sono volte a ripristinare agli effetti civili la festività di San Giuseppe, festività della Chiesa cattolica che viene celebrata il giorno 19 marzo e che fino al 1976 era riconosciuta anche come giorno festivo agli effetti civili.
  Al riguardo ricorda che nell'ordinamento nazionale le giornate festive agli effetti civili sono determinate dalla legge, e, in parte, dai contratti collettivi. In particolare, il carattere di «festività» è stabilito in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni. L'articolo 2 di tale legge riporta l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festività comporta l'osservanza del completo orario festivo ed il divieto di compiere determinati atti giuridici. I contratti collettivi disciplinano essenzialmente gli ulteriori giorni festivi, quali la ricorrenza del Santo Patrono, il giorno di riposo compensativo per i lavoratori impegnati di domenica, e, in taluni casi, di sabato. Rispetto al catalogo originario stabilito dalla predetta legge del 1949, l'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 ha disposto la soppressione di alcune festività (le cosiddette «festività soppresse»).
  Ricorda, inoltre, che l'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, prevede che la Repubblica italiana riconosca come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti. La successiva intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede è stata resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, il quale ha ripristinato quale giorno festivo l'Epifania, che rientrava tra le festività soppresse, nonché, limitatamente al comune di Roma, la festività, anch'essa precedentemente soppressa, dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, riproducendo per il resto giorni festivi già ricompresi nell'elenco di cui alla legge n. 260 del 1949. Ricorda, altresì, che la festività soppressa del 2 giugno (Fondazione della Repubblica, la cui celebrazione era stata spostata dall'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 alla prima domenica di giugno) è stata ripristinata ai sensi della legge 30 novembre 2000, n. 336.
  I giorni festivi sulla base della disciplina attualmente vigente risultano, pertanto, i seguenti: tutte le domeniche; il 1° gennaio; il 6 gennaio; il lunedì di Pasqua; il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 29 giugno, limitatamente al comune di Roma; il 15 agosto; il 1° novembre; l'8 dicembre; il 25 dicembre; il 26 dicembre.
  In tale contesto le proposte di legge in esame prevedono il ripristino della festività di san Giuseppe, che rientra fra le festività soppresse dalla citata legge n. 54 del 1977.
  Al fine di ripristinare la festività di San Giuseppe, le proposte equiparano tale festa «alle festività riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792». Come già ricordato, il citato decreto individua le festività religiose della Chiesa cattolica che la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi, le quali sono determinatePag. 52 d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
  L'articolo unico delle proposte dispone inoltre che per quanto concerne gli effetti retributivi, si applichino le norme vigenti per le festività nazionali.
  Ricorda, al riguardo, che legge n. 260 del 1949 ha riconosciuto, all'articolo 5, un particolare trattamento economico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali. Tale disciplina è stata successivamente integrata dalla contrattazione collettiva di categoria, con la quale sono stati specificati i contenuti del richiamato trattamento e previsti particolari trattamenti economici per le festività soppresse.
  Per quanto concerne la necessità dell'intervento legislativo, osserva come le disposizioni contenute nella proposta di legge intervengano su una materia, l'indicazione dei giorni festivi agli effetti civili, disciplinata con fonte di rango legislativo.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, come già ricordato, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense l'elenco delle festività religiose riconosciute come giorni festivi dalla Repubblica italiana è determinato d'intesa fra quest'ultima e la Santa Sede, e in attuazione del suddetto articolo 6 è stato adottato, a seguito della prevista intesa tra le Parti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985. Ricorda al riguardo che in dottrina è discussa la collocazione sul piano delle fonti del diritto delle cosiddette «intese paraconcordatarie», così come la possibilità di incidere con atto unilaterale statale sulle materie oggetto di tali intese.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.
C. 716 cost. Meloni.