CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2022
751.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2022.

  Vittoria CASA, presidente, ricordato che in data 9 febbraio è stata abbinata la proposta di C. 3407 Liuzzi, invita i relatori a riferire su di essa.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice per la VII Commissione, intervenendo anche a nome del relatore per la IX Commissione, deputato Capitanio, riporta che la proposta Liuzzi si compone di cinque articoli, i quali intervengono tutti sul testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi).
  L'articolo 1 modifica il disposto dell'articolo 70. Esso, come novellato, stabilisce che nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere e di altri materiali protetti, compresa la messa a disposizione che permette di avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, a condizione che l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico, di ricerca scientifica, di critica o di discussione e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore (comma 1). In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione per l'accesso da luogo e in momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione Pag. 18del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta (comma 2). Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento per l'esecuzione della legge, il quale deve fissare le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto (comma 3, già previsto nella legge attualmente vigente). Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico anche di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici (comma 4). Sono, altresì, libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo (comma 5).
  Gli articoli da 2 a 4 intervengono sulla materia delle sanzioni per reati in violazione del diritto d'autore.
  L'articolo 2 abroga la previsione, recata dall'articolo 171, primo comma, lettera a-bis), di una multa da lire 500 a lire 20.000 per chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico senza fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
  L'articolo 3 modifica la previsione recata dall'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis). In particolare, sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque comunicherà al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa. La sanzione verrà però applicata unicamente purché l'illecito venga commesso a fini di lucro diretto, con esclusione di qualsiasi attività indiretta (prevista invece dalla normativa attualmente in vigore).
  L'articolo 4 introduce un nuovo comma 2-bis dell'articolo 171-sexies. Esso statuisce che l'autorità giudiziaria possa disporre il sequestro preventivo dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater (fattispecie penali di violazione del diritto d'autore). Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti.
  L'articolo 5, infine, interviene sulle attribuzioni del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, istituito presso il Ministero della cultura. Esso introduce un terzo comma all'articolo 190 della legge, stabilendo che nella sua attività di studio e consulenza nei confronti del Ministero il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, dovrà in particolare elaborare proposte volte alla semplificazione della filiera di distribuzione di opere dell'ingegno sulle reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e appositi accordi di licenza per la diffusione delle opere, ferma restando la libera negoziazione tra le parti.

  Vittoria CASA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 2 marzo 2022.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.