CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2022
751.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
C. 2805, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento del 4 novembre 2020.

  Mara LAPIA (MISTO-CD), relatrice per la XII Commissione, fa presente che la configurazione di un sistema specifico di rilevazione e analisi dei dati statistici e quantitativi relativi al fenomeno della violenza di genere costituisce un'esigenza già da tempo avvertita sia a livello istituzionale che fra gli operatori del settore. In questa prospettiva, occorre richiamare innanzitutto quanto prescritto dall'articolo 11 della «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (cosiddetto Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013, a norma del quale gli Stati contraenti si impegnano a «raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della [...] Convenzione».
  A livello europeo, fin dal Regolamento n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è richiesta la produzione di «statistiche di elevata qualità», funzionalmente alla predisposizione delle politiche che rientrano negli obiettivi delineati dai Trattati, entro cui è compresa anche l'uguaglianza di genere.
  Anche sul versante nazionale, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio del Senato, sia nella relazione finale licenziata nelle XVII legislatura che nell'ambito delle linee d'indirizzo sviluppate nel corso della presente legislatura ha posto in luce la necessità di definire un compiuto sistema di rilevazione e mappatura dei dati legati alla violenza di genere. Analoghi rilievi sono stati avanzati nella Pag. 10letteratura sul tema e in diversi contributi degli operatori di settore, pubblici e privati.
  La presente proposta di legge, dunque, offre una risposta alle esigenze e alle istanze appena richiamate e arricchisce di un prezioso supporto informativo il sistema di prevenzione e contrasto della violenza di genere di cui il nostro ordinamento si è dotato.
  Entrando nel merito del contenuto, premettendo che nella sua relazione si soffermerà specificamente sui primi quattro articoli, evidenzia che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, che consistono nel garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto, nonché di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.
  L'articolo 2 istituisce un sistema di rilevazioni sulla violenza contro le donne nelle sue diverse dimensioni (fisica, sessuale, psicologica, economica), anche con specifica attenzione ai fatti commessi in presenza di minori. Tali rilevazioni sono effettuate da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con cadenza triennale, e devono consentire la produzione di stime anche sulla componente sommersa dei fenomeni di violenza. I quesiti per la raccolta dei dati di cui la disposizione prescrive l'adozione sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT, con possibilità d'integrazione e aggiornamento a seconda degli sviluppi e delle evoluzioni delle esigenze e delle tendenze. Con particolare riferimento alla mappatura della relazione fra autore e vittima, lo stesso articolo 2 individua un set minimo di aspetti da monitorare. I soggetti pubblici e privati che partecipano alla rilevazione hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni richieste.
  La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità si avvale delle rilevazioni per la realizzazione delle indagini campionarie a supporto dell'elaborazione e implementazione delle politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere. Al Ministro con delega per le pari opportunità la proposta di legge in esame conferisce poteri d'indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica. Dei dati e delle informazioni acquisiti con le rilevazioni, lo stesso Ministro con delega per le pari opportunità dà conto nell'ambito della relazione annuale al Parlamento sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate per i centri antiviolenza e le case-rifugio, prevista dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.
  L'articolo 3 prevede che l'ISTAT, a sua volta, riferisca al Parlamento circa l'attuazione dell'articolo 2 e delle attività di rilevazione previste in sede di relazione ex articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
  Fa presente, poi, che l'articolo 4 prescrive in capo a tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare alle unità operative di pronto soccorso, l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. Si prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano adottate le necessarie modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.
  Le richiamate modifiche devono consentire la rilevazione dei fenomeni di violenza di genere, con attenzione ai profili della relazione fra autore e vittima, della tipologia di violenza, della eventuale presenza di minori al compimento dell'atto, nonché degli indicatori di rischio previsti dalla normativa vigente.

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice per la II Commissione, nel passare ad esaminare i restanti articoli del disegno di legge C. 2805, segnala che l'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.Pag. 11
  In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che, al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni della violenza di genere esercitata contro le donne, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno venga dotato di una serie di funzionalità che consentano di rilevare, per i reati indicati al successivo comma 3, le informazioni riguardanti la relazione tra l'autore del reato e la vittima specificate all'articolo 2, comma 2, nonché una serie di altri dati, se conosciuti, relativi a: età e genere degli autori e delle vittime; luogo dove il fatto è avvenuto; tipologia di arma eventualmente utilizzata; presenza dei figli degli autori o delle vittime nel luogo in cui è stata commessa la violenza; commissione di atti persecutori insieme alla violenza.
  Rammenta che il comma 2 prevede che, entro lo stesso periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche il Ministero della giustizia individui le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3. Il comma 3 contiene l'elenco dei reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima, attraverso la rilevazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Si tratta di delitti previsti nel libro secondo del codice penale, ad esclusione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, regolati dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ed in particolare di delitti contro la persona, disciplinati nel Titolo XII. Più in dettaglio, l'elenco comprende delitti: contro la vita e l'incolumità personale (Capo I): omicidio, anche tentato (articolo 575 del codice penale) anche nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale); percosse (articolo 581 del codice penale), lesioni personali, anche aggravate (articoli 582, 583 e 585 del codice penale); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); abbandono di persona minore o incapace (articolo 591 del codice penale); contro la maternità (Capo I-bis): interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter del codice penale); contro la libertà individuale (Capo III): violenza sessuale e ipotesi aggravate (articoli 609-bis e 609-ter del codice penale), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale), atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale), atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter del codice penale); sequestro di persona (articolo 605 del codice penale); violenza privata (articolo 610 del codice penale); violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale), prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale); minaccia (articolo 612 del codice penale), tratta di persone (articolo 601 del codice penale).
  Precisa che l'elenco di cui al comma 3, inoltre, comprende anche alcuni delitti: contro la famiglia (Titolo XI): maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale), violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del codice penale) e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (articolo 570-bis del codice penale); contro l'amministrazione della giustizia (Titolo III): violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis del codice penale); contro il patrimonio (Titolo XIII): danneggiamento (articolo 635 del codice penale), estorsione (articolo 629 del codice penale), circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale). Fa presente inoltre che Pag. 12nell'elenco è ricompreso il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
  Fa presente che il comma 4 prevede l'istituzione, tramite un apposito decreto del Ministro della giustizia, da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un sistema interministeriale – alimentato dalle amministrazioni interessate che devono garantire l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati – di raccolta dati, nel quale confluiscono le informazioni principali riguardanti i reati individuati al comma 3. Ai sensi del comma 5, il sistema rileva inoltre le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i provvedimenti di archiviazione e le sentenze. Tale rilevazione deve avvenire per ogni donna vittima di violenza e per ogni grado del procedimento giudiziario. Il comma 6 stabilisce che i dati raccolti dal Centro elaborazione dati sono comunicati dal Ministero dell'interno, dopo essere stati resi anonimi, all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con una periodicità almeno semestrale. Il Ministero dell'interno resta comunque tenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, all'elaborazione annuale di un'analisi criminologica della violenza di genere, che costituisce un'autonoma sezione della relazione che il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 113 della legge n. 121 del 1981.
  Sottolinea che l'articolo 6 prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, che in tale registro siano annotate le informazioni relative: alla relazione autore-vittima del reato, con l'indicazione dell'informazione richiesta dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 circa il tipo di legame esistente tra i due; alle caratteristiche di età e di genere degli autori e delle vittime; alla presenza sul luogo del reato dei figli degli autori o delle vittime del reato; ai luoghi dove è avvenuto il reato; all'eventuale tipologia di arma utilizzata.
  Sempre con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, precisa che il comma 2, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo 5 sulla raccolta di dati relativi alla violenza di genere, prevede alcune modifiche da apportare al sistema delle rilevazioni effettuate dal Ministero della giustizia, al fine di introdurre ulteriori informazioni riguardanti: la nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio o la richiesta di accesso al patrocinio a spese dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia e l'eventuale provvedimento di ammissione allo stesso (lettera a); precedenti condanne a pene detentive (lettera b); l'eventuale qualifica di recidivo (lettera b).
  Evidenzia che le informazioni concernenti la difesa di cui alla lettera a) devono essere raccolte tanto con riguardo agli imputati e agli indagati, quanto alla persona offesa e alle parti civili, se presenti; quelle relative alla lettera b) soltanto con riguardo agli imputati e gli indagati. Anche in questo caso per l'attuazione delle citate modifiche è necessaria l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un apposito decreto del Ministro della giustizia.
  Fa infine presente che l'articolo 7 intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenzaPag. 13 e dalle case rifugio. Più precisamente, anche ai fini della relazione annuale presentata alle Camere sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate per i centri antiviolenza e le case-rifugio (di cui all'articolo 2), il comma 1 ribadisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN per realizzare indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio, disaggregandoli per regioni e province autonome. Le indagini inoltre devono evidenziare: le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima; la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori; il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita. Il comma 2 dispone che i dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che ne fanno richiesta. Il comma 3, da ultimo, al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare rilevazioni autonome sul fenomeno della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1, che lo stesso Istituto è tenuto a comunicare.
  Ciò premesso, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame anche per la prevenzione del fenomeno oggetto del provvedimento.

  Franco VAZIO, presidente, in assenza di obiezioni da parte dei gruppi, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative alle ore 16 di giovedì 10 marzo prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.