CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2022
751.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile.
C. 3418 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3418, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, illustrando il provvedimento, rileva preliminarmente come l'Accordo tra l'Italia e il Canada di cui si propone la ratifica sostituisca il vigente Memorandum d'intesa bilaterale in materia di un programma di scambi giovanili (vacanze-lavoro), firmato a Ottawa il 18 ottobre 2006.
  Il nuovo Accordo intende rafforzare i già eccellenti rapporti bilaterali, migliorando le possibilità di scambio ed esperienze tra i cittadini e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.
  In particolare la nuova intesa prevede due nuove categorie di partecipanti: Young Professional, ovvero titolari di un titolo di studio post universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospite e l'International Coop, rivolto a studenti che, al Pag. 22fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo e nove articoli, l'articolo 1 illustra le finalità dell'Accordo, volto a definire i beneficiari, semplificare le procedure, assicurare condizioni di reciprocità e a garantire una continua collaborazione e scambio di informazioni per un'efficace realizzazione dell'Accordo.
  L'articolo 2 individua le categorie di cittadini italiani e canadesi idonee a beneficiare dell'Accordo.
  In particolare, si tratta di cittadini di entrambi i Paesi che intendano viaggiare nel paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o se titolari di un titolo di studio post secondario, per acquisire un'esperienza di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito o studenti iscritti in istituti di livello post professionale che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi.
  L'articolo 3 definisce i requisiti di idoneità e la documentazione richiesta per beneficiare dell'Accordo e in particolare:

   avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni;

   disporre di risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese iniziali della permanenza e dell'acquisto del biglietto di ritorno, se non già acquistato;

   essere in possesso di un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo di residenza nel Paese ospitante;

   fornire una documentazione che attesti, in base alla categoria di partecipazione, un contratto di lavoro temporaneo o l'iscrizione a un tirocinio per approfondire le proprie competenze professionali.

  L'articolo 4 stabilisce la durata della partecipazione per cittadini idonei, prevedendo che il soggiorno potrà essere autorizzato per un massimo di due volte, per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun periodo di soggiorno.
  L'articolo 5, relativo al rilascio dei documenti, prevede che ciascuna Parte si impegni ad agevolare le procedure di ingresso a favore dei cittadini idonei dell'altra Parte e consente ai giovani tra 18 e 35 anni idonei di ottenere un'autorizzazione per svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi (per non più di due partecipazioni autorizzate), anche presso un unico datore di lavoro.
  In particolare, il paragrafo 2 prevede che il Canada rilasci a cittadini dell'altra Parte idonei una lettera di presentazione e, ove previsto, un visto di residenza temporanea o un'Autorizzazione elettronica di viaggio. La lettera di presentazione, rilasciata dai funzionari canadesi cui viene presentata la domanda, dovrà facilitare il permesso di lavoro ai cittadini idonei al momento dell'ingresso nel Paese, essere valida per un periodo massimo di 12 mesi, indicare il periodo di soggiorno autorizzato e specificarne la categoria.
  Analogamente, per Parte italiana, il paragrafo 3 prevede che, nel rispetto della legislazione vigente, venga rilasciato ai cittadini canadesi idonei un visto valido per un massimo di 12 mesi, nel quale sia indicato il periodo di permanenza e la categoria del soggiorno. Le procedure necessarie per svolgere l'attività lavorativa saranno avviate a seguito dell'arrivo in Italia del titolare del visto; il datore di lavoro comunicherà l'assunzione alle competenti autorità, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana vigente.
  Ricorda al riguardo che la normativa vigente in materia di ingressi per vacanze-lavoro, recata dall'articolo 27, comma 1, lettera r), del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e dall'articolo 40, comma 20, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, limita, all'interno dei dodici mesi di soggiorno massimo consentito, la prestazione di un'attività lavorativaPag. 23 a un periodo complessivo di sei mesi, dei quali non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. Tali limiti si intenderanno sostituiti, nei riguardi dei giovani di cittadinanza canadese, con quello previsto dall'Accordo, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
  L'articolo 6, relativo alle disposizioni generali, ricorda che i beneficiari dell'Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quello che riguarda gli standard occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro. Le Parti si impegnano a sviluppare standard di servizio.
  L'articolo 7 stabilisce che l'Accordo è applicato dalle parti in conformità al diritto internazionale e, per l'Italia, all'appartenenza all'Unione europea.
  Secondo il paragrafo 2 le Parti determinano annualmente, mediante scambio di note diplomatiche, il numero massimo di cittadini che potrà beneficiare dell'Accordo
  Inoltre, al paragrafo 4, viene istituita una commissione di controllo per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo, composta da rappresentanti delle autorità governative di ciascuna Parte responsabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 8 riguarda l'informazione e la promozione dell'Accordo, prevedendo in particolare la diffusione sui rispettivi siti internet governativi delle informazioni relative alle procedure necessarie per presentare la richiesta di partecipazione.
  L'articolo 9 è relativo alle disposizioni finali (entrata in vigore, emendamenti, estinzione, risoluzione delle controversie e sospensione).
  In tale ambito si stabilisce, al paragrafo 3, che all'entrata in vigore dell'Accordo in esame cesserà di produrre effetti il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada in materia di un Programma di scambi giovanili, firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In tale ambito il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dall'attuazione dell'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping.
C. 3301 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3301, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.
  Passando quindi a illustrare il provvedimento, rileva preliminarmente come il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, di cui si propone la ratifica, Pag. 24mira a garantire il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e a rafforzare l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996.
  Al riguardo ricorda che la predetta Convenzione contro il doping, aperta alla firma a Strasburgo l'11 novembre 1989, fissa le norme obbligatorie per l'armonizzazione dei regolamenti anti-doping. In particolare, essa impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a:

   controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di doping e, in droghe quali gli steroidi anabolizzanti;

   istituire laboratori anti-doping, riconosciuti dagli organismi internazionali e approvati dall'apposito gruppo di vigilanza istituito dalla Convenzione, e prevedere un aiuto finanziario ai test antidoping;

   promuovere la formazione di personale qualificato e intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo;

   prevedere programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping, nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport;

   stabilire un legame tra la rigida applicazione della regolamentazione anti-doping e il sovvenzionamento alle organizzazioni sportive nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-doping;

   prevedere controlli anti-doping regolari tanto nell'ambito che al di fuori delle gare sportive, comprese quelle in altri Paesi.

  La Convenzione contiene, inoltre, un elenco di riferimento di sostanze proibite, che viene periodicamente riesaminato dal Gruppo di controllo, istituito dalla Convenzione per controllarne la corretta applicazione.
  La Convenzione è stata firmata e ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e da Australia, Bielorussia; Canada, Marocco e Tunisia.
  Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto dall'Italia il 12 settembre 2002, è entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004, dopo la ratifica di 5 Stati: Danimarca, Lettonia, Monaco, Norvegia e Svezia. Alla data odierna il Protocollo è stato ratificato da ventisette Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre che dalla Bielorussia e dal Canada.
  Oltre all'Italia, il Protocollo deve essere ancora ratificato da altri 6 Stati firmatari (Albania, Finlandia, Macedonia del Nord, Malta, Portogallo e Canada).
  Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo aggiuntivo, che è costituito da 9 articoli, preceduti da una breve premessa, l'articolo 1, comma 1, prevede che le Parti riconoscano reciprocamente la competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-doping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-doping nazionale del Paese ospitante, nonché alla federazione sportiva internazionale.
  Il comma 2 stabilisce che vengano adottate le misure necessarie per l'esecuzione dei controlli, anche in aggiunta a misure già in essere sulla base di accordi bilaterali. Al fine di garantire il rispetto delle norme internazionalmente riconosciute le organizzazioni antidoping sportive e nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping, riconosciuti dal Gruppo permanente di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.
  Il comma 3, con una disposizione innovativa in materia, riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping, nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultimaPag. 25 ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni.
  L'articolo 2, relativo alle misure di rafforzamento della Convenzione, al comma 1, istituisce un meccanismo di monitoraggio vincolante, realizzato da una squadra di valutazione, nominata nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione, con l'incarico di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione della Convenzione.
  In base al comma 2, tale squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale inoltrato dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto.
  Sulla base delle verifiche sullo stato di attuazione della Convenzione, la squadra di valutazione elabora un rapporto che sarà esaminato dal Gruppo di valutazione. Si specifica al riguardo che i predetti rapporti sono pubblici, che la Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra, e che tale presa di posizione è parte integrante del rapporto.
  Il comma 3 prevede che l'allestimento dei rapporti nazionali e l'esecuzione delle ispezioni di valutazione hanno luogo conformemente ad un programma approvato dal gruppo permanente di vigilanza e d'intesa con le Parti interessate. Le Parti autorizzano l'ispezione della squadra di valutazione e si impegnano a rafforzare i pertinenti organi nazionali ai fini della piena collaborazione con quest'ultima.
  Al comma 4 si precisa, inoltre, che un regolamento approvato dal Gruppo di valutazione stabilirà le modalità pratiche delle valutazioni, delle ispezioni e della vigilanza. Come segnalato dalla relazione che accompagna il provvedimento, con l'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è entrata nel ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo realmente vincolante.
  L'articolo 3 stabilisce che non sono ammesse riserve alle disposizioni del Protocollo.
  Gli articoli da 4 a 9 riguardano le consuete disposizioni finali in materia di accordo ad essere vincolati, entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna Pag. 26sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-07516 Ceccanti: Iniziative volte a prevenire il compimento di atti di violenza ispirati da motivazioni di razzismo e antisemitismo nonché la diffusione del razzismo e dell'antisemitismo, con particolare riferimento ai minori di età.

  Stefano CECCANTI (PD) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Stefano CECCANTI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, e osserva come nel caso di episodi, quali quelli riferiti nell'interrogazione, di cui siano responsabili adolescenti, gli interventi debbano essere rivolti non tanto alla repressione quanto alla prevenzione delle condotte criminose.
  Auspica che alle iniziative preannunciate dal Governo sia dato ampio risalto, attesa la loro valenza anche simbolica.

5-07519 Magi: Sui rischi legati all'impiego delle fototrappole per il controllo degli ingressi degli stranieri sul confine con la Slovenia.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), illustrando la sua interrogazione, osserva che, a quanto si apprende dalla stampa, sul confine con la Slovenia stanno per essere installate 65 fototrappole acquistate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia; secondo quanto affermato dall'Assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, la Regione ha proceduto all'acquisto di questi dispositivi su richiesta della Prefettura di Trieste e saranno destinate alla Polizia di frontiera.
  Il Governo, in sede di risposta a precedenti atti di sindacato ispettivo a sua prima firma, ha ribadito in più occasioni che «le procedure di riammissione (...) tutelano le categorie di stranieri vulnerabili o esposti a particolare pericolo, e sono quindi inapplicabili a diverse categorie di soggetti, e cioè: ai migranti ai quali sia stata riconosciuta una qualsiasi forma di protezione internazionale, ai minori, alle persone che presentano malattie, agli stranieri registrati nel sistema Eurodac» e che «a tutti gli stranieri vengono fornite, con l'ausilio di mediatori culturali e linguistici, nonché mediante la consegna di appositi opuscoli, informazioni sulle modalità con cui formulare istanza di protezione internazionale, la quale, ove presentata, non dà luogo alla riammissione». La riammissione di un richiedente asilo configurerebbe infatti una seria violazione delle norme interne e del diritto dell'Unione europea e lo straniero che intende accedere al territorio nazionale per chiedere asilo non può essere definito irregolare.
  Dopo aver richiamato la particolare emergenza storica, che pone il Paese di fronte a fenomeni migratori drammatici, in fuga dalle guerre in corso, chiede, in conclusione, se e come le forze di polizia intendano utilizzare le fototrappole sul confine con la Slovenia, e in particolare se si intenda utilizzarle per il controllo degli ingressi degli stranieri; se si intenda posizionarle anche in territorio sloveno a uso delle cosiddette pattuglie miste; come verranno gestiti i dati acquisiti e quali precise misure si intendano adottare affinché l'uso delle stesse non contrasti con il rispetto delle norme in materia di diritto di ingresso dello straniero che intende chiedere asilo.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia Pag. 27per aver fornito delucidazioni su una questione delicata, chiarendo che non vi è alcuna intenzione di utilizzare le fototrappole sul confine con la Slovenia per il controllo degli ingressi degli stranieri.
  Ricorda quindi che in passato tale controllo è avvenuto al fine di favorire la riammissione di stranieri richiedenti protezione internazionale, in assoluta violazione di norme di diritto nazionale ed europeo, augurandosi che una simile prassi, instauratasi in via informale, non si ripeta più.

5-07520 Marco Di Maio: Iniziative per il completamento del sistema pubblico di prevenzione delle frodi SCIPAFI attraverso l'integrazione con l'archivio delle carte di identità elettroniche e l'archivio dei documenti smarriti e rubati.

  Marco DI MAIO (IV) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Marco DI MAIO (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e sollecita un rapido completamento delle procedure necessarie per integrare la Convenzione già predisposta, affinché possa essere al più presto operativa e al fine di potenziare il contrasto alle frodi nel settore del credito al consumo, in particolare per quanto attiene ai furti di identità.

5-07521 Prisco: Iniziative per la realizzazione della nuova sede della caserma dei vigili del fuoco di Lecco.

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando la sua interrogazione in titolo, rileva come essa abbia ad oggetto la realizzazione della nuova sede provinciale dei vigili del fuoco di Lecco. Dopo aver sottolineato come la realizzazione della nuova sede rivesta particolare urgenza, attese le caratteristiche della provincia, che ricomprende sia zone montane sia zone industriali, e dopo aver ricordato che attualmente i vigili del fuoco non dispongono in tale provincia di una sede unica, rileva come l'atto di sindacato ispettivo chieda al Governo quali siano i tempi previsti per la realizzazione della nuova sede della caserma dei vigili del fuoco di Lecco.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Emanuele PRISCO (FDI), replicando, auspica che l'impegno assunto dal Governo si traduca effettivamente nella realizzazione della nuova sede dei vigili del fuoco, considerato il fatto che si tratta una vicenda che si trascina da venti anni.
  Comprende le difficoltà, relative ad aspetti ambientali e architettonici, riferite nella risposta, ma ritiene che tali difficoltà possano essere superate, e confida nel fatto che venga rapidamente dato seguito agli impegni assunti.

5-07622 Fornaro: Iniziative volte ad evitare l'intitolazione a Italo Balbo dell'ex parco dell'idroscalo nel comune di Orbetello.

  Luca SANI (PD), fa presente come l'interrogazione riporti che il gruppo di maggioranza Patto per il futuro del consiglio comunale di Orbetello presenterà una mozione «aviatore in riconoscimento alle imprese di volo che hanno reso famoso Orbetello nel mondo» tra cui nel 1933 la trasvolata dalla cittadina toscana agli Stati Uniti. Tale atto di indirizzo sarà presentato in accordo col sindaco della cittadina Andrea Casamenti che, già in passato, si è reso disponibile ad accogliere una raccolta di firme dal medesimo obiettivo.
  Risulta, quindi, probabile che tale indicazione toponomastica vada a buon fine. Italo Balbo fu uno degli ispiratori e capi dello squadrismo fascista nella pianura padana. A capo della squadra fascista «Celibano», Balbo condusse le incursioni delle camicie nere contro le leghe, i municipi, le camere del lavoro, i democratici di Goro, Mesola, Copparo, Massafiscaglia, di Poggiorenatico. Tra il 24 e il 25 marzo 1921, alla Pag. 28testa di 4.000 squadristi, guidò l'assalto a Portomaggiore, occupandolo. Comandò la spedizione squadrista a Ravenna.
  Furono sempre le squadre fasciste di Balbo a partecipare ad azioni squadriste a Venezia, Bologna, Milano. Fu, inoltre, uno dei quadrumviri della marcia su Roma che portò l'Italia al regime fascista.
  Considera dunque palese che non si possa scindere la responsabilità politica e storica di Balbo dalle sue imprese come aviatore, giustificando così la retorica del fascismo «che ha fatto anche cose buone».
  Rileva quindi come la Costituzione della Repubblica italiana, fondata sui valori della Resistenza al nazifascismo, permetta la libera espressione del pensiero anche ai nostalgici del fascismo, ma come tale libertà trovi un limite in diverse norme come quella che punisce dell'apologia del fascismo: in particolare, il reato di apologia del fascismo, di cui all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952, è posto a tutela dell'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale.
  Nel richiamare l'articolo 1 della legge n. 1188 del 1927, il quale dispone che l'attribuzione della denominazione a nuove strade e piazze pubbliche da parte dei comuni sia subordinata all'autorizzazione del prefetto quale rappresentante del Governo, l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga opportuno prendere una posizione univoca sulla tematica, in quanto l'intitolazione della toponomastica stradale a esponenti di primo piano del fascismo, come Italo Balbo, rappresenta una palese violazione dell'articolo 4 della legge n. 645 del 1952, dandone opportuna e tempestiva comunicazione alla prefettura di Grosseto.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Luca SANI (PD), valuta positivamente la risposta fornita dal rappresentante del Governo, augurandosi che gli organi competenti valutino con attenzione la richiesta di intitolare la toponomastica stradale a esponenti di primo piano del fascismo, come Italo Balbo.
  Dopo aver rilevato che, da padre, ha avuto modo di raccontare ai propri figli chi fu Don Minzoni, – al quale è intitolata la via in cui egli vive – celebrandone il ruolo di oppositore al fascismo, si augura in futuro – nel caso in cui venisse formalizzato ingiustamente il predetto riconoscimento a Italo Balbo – di non dover essere costretto a raccontare loro gli atti di chi, invece, ha partecipato all'uccisione dello stesso Giovanni Minzoni.

5-07623 Baldino: Sul superamento della direttiva del Ministro dell'interno del 10 novembre 2021, al fine di ripristinare l'esercizio della libertà di manifestare in luogo pubblico.

  Vittoria BALDINO (M5S), illustrando la sua interrogazione, rileva come in data 10 novembre 2021, il Ministro dell'interno abbia approvato una direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in riferimento alle numerose iniziative di protesta e contestazione che hanno avuto luogo sull'intero territorio nazionale contro il green pass e la campagna per la vaccinazione contro il Covid-19 che il più delle volte si sono svolte nell'inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio (concernenti il divieto di assembramento, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie).
  Nonostante tali manifestazioni fossero direttamente correlate al diritto ad esprimere il dissenso, in occasione delle stesse si è quindi registrata un'elevata criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, tanto da giustificare l'adozione della direttiva citata che di fatto limitava tali iniziative, e per espresso richiamo della stessa, tale misura è stata estesa a tutte le manifestazioni, di fatto limitandone le modalità di svolgimento.
  Segnala quindi come, ad oggi, tutte le prescrizioni per limitare i contagi abbiano subito un graduale e controllata allentamento, anche e soprattutto a seguito del calo degli stessi e della carica virale del Covid-19. La fine dello stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio Pag. 29dei ministri del 31 gennaio 2020, infatti, è stata confermata per il 31 marzo 2022 (articolo 1 del decreto-legge n. 221 del 2021) e alla data del 31 marzo 2022 verranno meno, dunque, tutti i termini collegati allo stato di emergenza, elencati nell'Allegato A del decreto-legge n. 221 del 2021. La richiamata direttiva che limita le manifestazioni, tutte, in ragione dell'emergenza sanitaria risulterà, quindi, a breve superata, in considerazione delle mutate circostanze relative alla situazione pandemica, nonché dell'alleggerimento delle restrizioni legate allo stato di emergenza.
  Pertanto ritiene che il ritiro o la modifica della medesima direttiva per quella data non possa che apparire un atto necessario, al fine di consentire il completo esercizio della libertà di manifestare apertamente in luogo pubblico, quale espressione fondamentale della vita democratica.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per ripristinare, a far data dal 1° aprile 2022 lo status quo ante l'approvazione della direttiva del 10 novembre 2021, al fine di consentire il ripristino dell'esercizio della libertà di manifestare in luogo pubblico.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Vittoria BALDINO (M5S), replicando, si augura che il miglioramento della situazione epidemiologica e la prossima uscita dal relativo stato di emergenza sia accompagnato da una «riespansione» delle libertà costituzionali, tra cui quella di manifestare il proprio pensiero.
  Fa in particolare notare che, dalle segnalazioni provenienti dalle associazioni del mondo studentesco, sembrerebbero sussistere ancora molte criticità in tale ambito, che si augura possano essere superate quanto prima, affinché sia assicurato a tutti il diritto di esprimere il proprio pensiero pacificamente.

5-07624 Iezzi: Iniziative per assicurare l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustra la sua interrogazione in titolo, la quale chiede quali iniziative il Governo intenda adottare per gestire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, che prevedibilmente faranno ingresso in gran numero nel nostro Paese.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e dichiara di comprendere come in questo momento non sia ancora possibile disporre di un quadro completo della situazione.
  Auspica tuttavia che, senza compromettere i legittimi diritti dei richiedenti asilo presenti nel territorio nazionale, si tenga conto della specificità della situazione dei profughi provenienti dall'Ucraina, in gran parte donne e bambini.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone.

  La seduta comincia alle 14.10.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni.

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5-07431 Bonomo: Iniziative per valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del Servizio civile universale in merito alla gestione del Servizio civile universale.

  La Ministra Fabiana DADONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Francesca BONOMO (PD), ringrazia la Ministra per la puntuale risposta fornita, pur prendendo atto che vi è una certa mancanza di confronto tra il Governo e la società civile in tale materia.
  Osserva, infatti, come la Consulta dovrebbe essere proprio il luogo ideale nel quale avviare un dialogo serio tra lo Stato, gli enti locali e i rappresentanti del terzo settore in vista della programmazione e la definizione degli obiettivi, in nome del principio della sussidiarietà. Paventa quindi il rischio che vi sia la volontà di svilire il ruolo del terzo settore, riducendolo ad un mero attuatore di direttive tecniche, delle quali peraltro ritiene non sia il naturale destinatario.

5-06802 Miceli: Iniziative per agevolare le attività e gli enti facenti parte del sistema del Servizio civile universale.

  La Ministra Fabiana DADONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11).

  Carmelo MICELI (PD), replicando, ringrazia la Ministra per la risposta puntuale e ribadisce come la questione posta dall'interrogazione riguardi l'esigenza che, nel momento in cui si ricorre ad apporti esterni nella gestione della procedura, la procedura medesima sia improntata a criteri di massima trasparenza, sottolineando come tale esigenza, di cui l'interrogante si è fatto portatore, sia avvertita in primo luogo dai soggetti che aspirano all'iscrizione all'albo.
  Osserva quindi come nella risposta non siano menzionate le modalità attraverso le quali svolgere le necessarie attività di vigilanza e controllo in ordine a possibili conflitti di interesse ed auspica che tali attività siano svolte in modo attento e rigoroso.
  Prende infine atto con soddisfazione delle decisioni politiche assunte dalla Ministra, rilevando come esse confermino la volontà di questo Governo di investire nel settore.

5-07063 Gadda: Nomina del coordinatore dell'ufficio per il Servizio civile universale.

  La Ministra Fabiana DADONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 12).

  Maria Chiara GADDA (IV), dopo aver ringraziato la Ministra per la risposta fornita, riconosce il lavoro svolto dal Governo su tale versante, prendendo atto, tuttavia, che sussiste ancora una mancanza di coinvolgimento del terzo settore, della società civile e dello stesso Parlamento in materia di servizio civile universale, contravvenendo, in tal modo, allo spirito della riforma approvata nella passata Legislatura, che mira proprio alla valorizzazione del ruolo della Consulta nazionale del Servizio civile universale.
  Evidenzia, al riguardo, come sia necessario riprendere le fila di tale dialogo, che appare ancora più necessario in tempi di crisi pandemica.
  Ritiene poi che la riduzione dei giorni a disposizione degli enti per esperire la procedura di selezione dei volontari non possa essere ridotta ad una mera questione tecnica, tenuto conto che i colloqui con tali giovani appaiono necessari per indirizzarli verso importanti attività a favore della collettività.
  Segnala altresì la necessità di dedicare grande attenzione alla questione delle risorse, per il cui utilizzo auspica vi sia un maggiore confronto con il Parlamento, a fronte della necessità di realizzare una programmazione triennali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 marzo 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, rinviato da ultimo nella seduta del 17 novembre 2021.
  Rammenta che, a seguito di quanto concordato in seno all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 17 febbraio scorso, ha chiesto di posticipare ulteriormente l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, previsto per lunedì 28 febbraio scorso, alla seduta di lunedì 14 marzo prossimo; si è quindi in attesa di conoscere le decisioni che saranno assunte oggi dalla Conferenza dei presidenti di gruppo circa la data effettiva di calendarizzazione del provvedimento.
  Ricorda inoltre che nelle sedute del 7 e del 14 ottobre 2020 sono stati espressi i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 e che, nelle sedute del 7, del 13 e 14 ottobre 2020 si è proceduto ad alcune votazioni sulle predette proposte emendative.
  Avverte quindi che il relatore, Fornaro, ha presentato l'emendamento 1.400 e l'emendamento 2.400 (vedi allegato 13), soppressivo dell'articolo 2. A tale ultimo proposito segnala che i gruppi, atteso il lungo lasso di tempo trascorso da tale deliberazione, nonché il mutamento del contesto politico, e in considerazione del mutato avviso del relatore rispetto al mantenimento della predetta disposizione, hanno concordato all'unanimità sulla possibilità porre nuovamente in votazione la soppressione dell'articolo 2, sebbene, nella seduta del 14 ottobre 2020, la Commissione avesse già respinto gli identici emendamenti Prisco 2.1, Sisto 2.2 e Iezzi 2.3 soppressivi del medesimo articolo 2.
  Quanto all'emendamento 1.400 propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 15 di lunedì 7 marzo prossimo.

  Così rimane stabilito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2022.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
  Avverte innanzitutto che il relatore, Fiano, ha presentato l'articolo aggiuntivo 11.04 (vedi allegato 14), e comunica quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti a tale proposta emendativa è fissato alle ore 13 di martedì 8 marzo prossimo.
  Ricorda quindi che nella seduta del 22 febbraio scorso la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative, che riprenderà oggi dall'emendamento 3.1.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, facendo seguito alla richiesta, avanzata nella precedente seduta di esame dal gruppo Fratelli d'Italia, di recepire le indicazioni formulate dal Copasir, sottolinea come queste ultime propongano l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, la detenzione di materiale per finalità di terrorismo, e come il suo articolo aggiuntivo 11.04 risponda appunto a tale scopo.

  Emanuele PRISCO (FDI) si chiede se le indicazioni del Copasir potessero riguardare un intervento più ampio sul codice penale.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, fa presente che il suo articolo aggiuntivo 11.04 recepisce puntualmente le indicazioni formulate dal Presidente del Copasir.

  Emanuele PRISCO (FDI), ringraziando il relatore per aver recepito, attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo 11.04, le osservazioni formulate dal Copasir, si chiede se non sia il caso che, su tale questione, vi sia una proposta condivisa e sottoscritta da tutti gruppi, proprio per riconoscere la valenza meritoria e istituzionale di una simile istanza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa notare che vi sarà tempo per i gruppi di valutare eventuali iniziative al riguardo.
  Prende quindi atto che i presentatori dell'emendamento Iezzi 3.1 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Iezzi 3.1, nel testo riformulato (vedi allegato 15).

  Giuseppe BRESCIA (M5S), presidente, prende atto che l'emendamento Iezzi 4.1 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 4.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ceccanti 4.3 e 5.1 (vedi allegato 15).

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 6.01, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a conferire una delega al Governo per l'adozione di misure di contrasto al finanziamento dei fenomeni di radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, delineando in modo ampio e articolato i relativi princìpi e criteri direttivi.
  Osserva come tali princìpi e criteri direttivi riprendano le proposte avanzate in materia dal gruppo di Fratelli d'Italia e richiama, in particolare, l'attenzione sul controllo delle moschee e della predicazione in esse svolta e della provenienza dei finanziamenti.

  Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 6.01, di cui è cofirmataria, richiama, in particolare, l'attenzione sull'istituzione del registro delle persone ritenute pericolose per le libertà fondamentali, la democrazia e la sicurezza dello Stato, quale strumento per la tutela della nostra Nazione da influenze esterne finalizzate al terrorismo.Pag. 33
  Richiama, inoltre, l'attenzione sulla questione del finanziamento esterno, osservando come, in un'ottica di prevenzione, si tratti di un aspetto tutt'altro che secondario e invitando dunque le altre forze politiche a un'attenta riflessione.
  Dichiara pertanto fin d'ora la disponibilità del suo gruppo ad accogliere una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01, volta a pervenire a una formulazione condivisa su tale specifica questione.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, in relazione all'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 6.01, fa notare come il provvedimento in esame non affronti aspetti repressivi, concentrandosi invece prioritariamente su interventi preventivi. Ritiene, peraltro, di aver già proposto di recepire, con il suo articolo aggiuntivo 11.04, alcuni suggerimenti formulati dal Copasir in tema di modifiche del codice penale.
  Ritiene quindi che la questione del finanziamento dei fenomeni di radicalizzazione sia seria, ma vada affrontata in altra sede.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 6.01.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro dell'emendamento Zoffili 7.1 da parte dei presentatori.
  Prende atto altresì che i presentatori dell'emendamento Iezzi 7.2 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Iezzi 7.2, nel testo riformulato (vedi allegato).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Montaruli 8.1 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Montaruli 8.1, nel testo riformulato (vedi allegato), e l'emendamento Zoffili 8.2 (vedi allegato 15).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro dell'emendamento Zoffili 8.3 da parte dei presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giorgis 8.4 (vedi allegato 15) e Ciampi 9.1 (vedi allegato 15).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro dell'emendamento Invernizzi 10.1 da parte dei presentatori.
  Avverte quindi che l'emendamento Zoffili 10.2 rimane accantonato.

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 11.1, proposta dal relatore, sottolineando, nel contempo, come, a suo avviso, sarebbe stata meritevole di considerazione e approfondimento anche la parte della proposta emendativa relativa agli interventi nei confronti dei destinatari dei tentativi di reclutamento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Zoffili 11.4 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva gli emendamenti Montaruli 11.1 e Zoffili 11.4, come riformulati in identico testo (vedi allegato 15).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro dell'emendamento Invernizzi 11.2 da parte dei presentatori.

  La Commissione approva l'emendamento Giorgis 11.3 (vedi allegato 15).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Tonelli 11.01 da parte dei presentatori.

  Emanuele PRISCO (FDI), pur apprezzando lo sforzo del relatore, che ha presentato l'articolo aggiuntivo 11.04, al fine di recepire alcune indicazioni del Copasir, fa notare come l'articolo aggiuntivo Meloni 11.03, di cui è cofirmatario, preveda misure Pag. 34di contrasto più ampie, che andrebbero valutate seriamente.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, dopo aver rilevato che l'articolo aggiuntivo Meloni 11.03, in taluni casi, contempla condotte di reato già perseguibili secondo la normativa vigente, ritiene che il suo articolo aggiuntivo 11.04 intervenga con la necessaria efficacia in materia di modifiche al codice penale, prevedendo il perseguimento di una fattispecie di reato ritenuta particolarmente indicativa dell'esistenza di un processo di radicalizzazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 11.03.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata la prossima settimana; avverte quindi che la seduta sul provvedimento già prevista per domani non avrà luogo.

  La seduta termina alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 2 marzo 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).
Audizione di rappresentanti di Transparency international e The Good lobby.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.05.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.