CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2022
750.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3396).

  Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2022.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che è stata assegnata alle Commissioni la proposta di legge C. 3396 Tuzi, recante: Disciplina del tirocinio curricolare nell'ambito dei corsi di studio. Comunica che, trattandosi di proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte già in esame, le presidenze ne hanno disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Invita, quindi, i relatori, deputato Tuzi per la VII Commissione e deputato Ungaro per la XI Commissione, a illustrare la proposta di legge da ultimo abbinata.

  Manuel TUZI (M5S), relatore per la VII Commissione, anche a nome del collega Ungaro, illustrando il contenuto della proposta di legge C. 3396, di cui è primo firmatario, riferisce che essa intende introdurre, come specificato all'articolo 1, una disciplina univoca del tirocinio curricolare, che viene articolato in tre diverse tipologie: tirocinio curricolare destinato all'acquisizione di crediti formativi per il completamento del piano di studi; tirocinio curricolare destinato alla preparazione della tesi finale; tirocinio curricolare non destinato all'acquisizione di crediti formativi.
  L'articolo 2 individua i soggetti promotori possibili (che sono università, istituti di formazione, AFAM, istituti che erogano corsi Pag. 15di formazione post-diploma, centri di formazione professionale) e i soggetti ospitanti del tirocinio curricolare (che possono essere imprese, associazioni, fondazioni, società in-house, società partecipate, associazioni tra professionisti, datori di lavoro dotati di personalità giuridica). L'articolo prevede, inoltre, la presenza di tutor incaricati dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante e ne specifica funzioni e ruolo.
  L'articolo 3 disciplina i contenuti della convenzione da stipularsi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, prevedendone la possibile integrazione in una fase successiva alla stipulazione.
  L'articolo 4 reca la definizione e gli elementi minimi obbligatori del progetto formativo individuale. In particolare, è previsto che il tutor individuato dal soggetto promotore redige il progetto formativo individuale con il coinvolgimento del tutor individuato dal soggetto ospitante. Il progetto formativo individuale deve definire gli obiettivi e il percorso formativo che il tirocinante realizza presso il soggetto ospitante. È stabilito l'obbligo di comunicazione del progetto formativo individuale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle cosiddette comunicazioni ANPAL.
  L'articolo 5 prevede il rimborso delle spese per il trasporto per tutte le tipologie di tirocinio e la corresponsione di un rimborso spese minimo limitatamente ai tirocini curricolari con o senza acquisizione di crediti formativi. In base all'articolo 6, la copertura dei relativi oneri è disposta a carico di un fondo istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione iniziale di euro 360 milioni di euro, al cui finanziamento concorre la destinazione, in base alla scelta del contribuente, della quota del cinque per mille dell'IRPEF.
  Gli articoli 7 e 8 dispongono, rispettivamente, in merito alla durata delle diverse tipologie di tirocinio curricolare e al numero minimo di tirocini attivabili dai soggetti ospitanti.
  L'articolo 9 disciplina la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi nel luogo di lavoro, nei luoghi esterni all'azienda per attività connesse al tirocinio e durante il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro. Gli oneri previsti dai contratti di assicurazione del tirocinante sono a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante sulla base dell'accordo intercorrente tra gli stessi.
  L'articolo 10 disciplina le ipotesi di sospensione temporanea del tirocinio.
  L'articolo 11 stabilisce specifici divieti a carico del soggetto ospitante e le relative sanzioni.
  L'articolo 12 prevede un monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca del regolare svolgimento dei tirocini ai fini della redazione di un rapporto annuale.
  L'articolo 13 istituisce presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo per il finanziamento di borse di studio per progetti meritevoli.
  L'articolo 14 concerne l'applicazione del limite temporale per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per coloro che hanno conseguito il titolo di studio dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021.
  Infine, gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie e le abrogazioni.

  Vittoria CASA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1° marzo 2022.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare, di Giovanni Betta, in rappresentanza della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), e di Sandra Scicolone, in rappresentanza dell'ANP (Associazione Nazionale Presidi).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.10.