CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 febbraio 2022
748.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
C. 3440 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di avviare l'esame del provvedimento in ordine al quale, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe deliberare il prescritto parere già nella seduta odierna, ritiene di poter esprimere a nome di tutti i membri della Commissione la preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina e la solidarietà nei confronti delle persone coinvolte, nonché l'auspicio che la tragica vicenda si concluda al più presto, con la minor sofferenza possibile.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini Pag. 38dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, l'esame del disegno di legge del Governo C. 3440, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021», già approvato dal Senato. Fa presente che il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia ICGEB è un'organizzazione internazionale intergovernativa sostenuta da 65 Paesi, che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, sviluppando ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale che ha iniziato le attività sperimentali di laboratorio nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e opera come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite dal 1994, quando fu raggiunto il prescritto numero di ratifiche dello statuto del Centro, siglato inizialmente da 25 Paesi, fatto a Madrid il 13 settembre 1983; il protocollo sulla istituzione del Centro stesso è stato adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984 ed è stato ratificato dall'Italia con legge 15 marzo 1986, n. 103. Rammenta che il Centro ha tre sedi: Trieste, dove è la sede centrale – situata all'interno dell'Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca – New Delhi e Città del Capo. Evidenzia inoltre che l'Italia contribuisce all'organizzazione del Centro con un finanziamento annuale a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 10.169.961 euro e mette inoltre gratuitamente a disposizione la sede di Trieste.
  L'Accordo in oggetto individua con esattezza le strutture dove è ospitato il Centro e ne dichiara la disponibilità a titolo gratuito, ripartendo i costi di manutenzione, specificando che quella ordinaria sia a carico dell'ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso apposito stanziamento per Area Science Park, come previsto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Il testo, in linea con quanto generalmente previsto da simili accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti dell'ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi del contenuto dell'Accordo, che si compone di 21 articoli e di un allegato, fa presente che si soffermerà principalmente a illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che l'articolo 4 precisa che il Centro ha personalità giuridica nella Repubblica italiana e che, in particolare, esso ha la capacità di stipulare contratti, di acquisire e alienare beni immobili e di essere parte in giudizio. (comma 1) Il comma 2 stabilisce che il Centro è rappresentato dal suo direttore. L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo sia a livello internazionale, per cui il Centro è responsabile della sua attività sul territorio italiano (comma 1), sia in ambito civilistico tra le Parti e nei confronti di terzi, specificando i casi in cui il Centro indennizza il Governo italiano per perdite, o danni causati (comma 2). Nell'articolo 6 si ricorda che al Centro si applica la Convenzione generale sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, cui l'Italia ha aderito con legge 20 dicembre 1957, n. 1318). L'articolo 7 dispone l'inviolabilità del Centro, prevedendo che le sue proprietà e i suoi beni godono della immunità giurisdizionale salvo nei casi in cui il Centro ne abbia fatto espressamente rinuncia e precisa che tale rinuncia non si può estendere alle misure esecutive. L'articolo prevede inoltre che qualunque intervento nel Centro di entità esterne debba essere approvato dal direttore e dispone l'inviolabilità di tutti i documenti e dei materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati sul territorio italiano o da chiunque detenuti.Pag. 39 Evidenzia che l'articolo 12, tra le varie immunità e privilegi che riconosce ai funzionari del Centro, prevede che gli stessi godano della immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese) e che tale immunità di giurisdizione si continui ad accordare anche qualora le persone interessate non fossero più impegnate nell'esercizio di tali funzioni. L'articolo 15 riconosce alcune immunità e privilegi ai rappresentanti degli Stati membri che partecipino a riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei consiglieri scientifici dell'ICGEB. In particolare, questi soggetti godono, senza alcun pregiudizio rispetto a ogni altro privilegio o immunità di cui possono beneficiare, nell'esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da e per la sede della riunione, tra le altre, della immunità da arresto o detenzione, della immunità di giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali (tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche se le persone interessate non dovessero più essere impegnate nell'esercizio di tali funzioni), nonché dell'inviolabilità di tutte le carte, documenti e materiale ufficiale. L'articolo 18 reca il dovere del Centro e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità (decisa dal direttore) per agevolare il corso della giustizia (mentre solo il Consiglio dei Governatori può revocare l'immunità al direttore stesso) (comma 4). Per quanto attiene al contenuto del disegno legge di ratifica dell'Accordo, rileva infine che esso è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziare mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.
C. 3441 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe deliberare il prescritto parere già nella seduta odierna.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, l'esame del disegno di legge Governo C. 3441, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021», trasmesso dal Senato. Rammenta che la European Public Law Organization (EPLO) è un organismo internazionale, con sede ad Atene, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica fondata con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico ed è stato istituito con un accordo internazionale, firmato ad Atene il 27 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 10 settembre 2007 a seguito del deposito della ratifica anche da parte dell'Italia. Oltre alla sede principale ad Atene, l'EPLO dispone di cinque sedi periferiche nonché di uffici regionali in vari Paesi. Segnala inoltre che EPLO si occupa prioritariamente di ricerca, cooperazione tecnico-legale formazione universitaria e post-universitaria: in quest'ultimo ambito promuove la European Law and Governance School (ELGS), un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di giuristi. La Scuola offre studi universitari e post-laurea presso la sede di Atene. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più dettagliata analisi della composizione degli organiPag. 40 di governo dell'EPLO e del contenuto dell'Accordo in esame – che si compone di 19 articoli che riprendono clausole standard utilizzate per analoghi accordi di sede – volto ad istituire un Ufficio dell'EPLO nel territorio italiano in alcuni locali di Palazzo Altemps, a Roma, messi a disposizione a titolo gratuito da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, fa presente che si soffermerà principalmente sui profili di interesse della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che, mentre l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, l'articolo 2, con riferimento ai citati locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo, per il tramite del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dettaglia gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura. L'articolo 2, inoltre, dispone l'inviolabilità dei locali mentre gli articoli 4 e 5 dispongono rispettivamente gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo. L'articolo 3 reca un contributo annuo di 500.000 euro che l'Italia si obbliga a versare annualmente all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. In relazione alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6 è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana. In particolare, l'Ufficio gode dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alle immunità di quest'ultimo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'Ufficio non gode dell'immunità giurisdizionale ed esecutiva in relazione a una domanda riconvenzionale o a una domanda direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'Ufficio nonché in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprietà dell'Ufficio o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo è coinvolto. Inoltre, i beni dell'Ufficio e i suoi archivi sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 8 regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni, che non sono soggette a censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore. Ricorda che l'articolo 7 descrive la personalità giuridica dell'Ufficio, mentre l'articolo 9 definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie. L'articolo 10 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari, l'articolo 11 prevede una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per i funzionari dell'Ufficio e altri soggetti menzionati nell'Accordo e l'articolo 12 riconosce all'Ufficio l'esenzione da ogni forma di imposta diretta e di dazi. L'articolo 13, che investe anche profili di interesse della Commissione Giustizia, è relativo alle immunità del personale EPLO operante in Italia, che sono in linea con quelle concesse da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia. In particolare, l'articolo in esame, tra l'altro, prevede che tale personale goda: dell'immunità da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorità italiane ne daranno immediata comunicazione al direttore dell'Ufficio; dell'immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali; dell'immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunità continuerà anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione.
  L'articolo 14 precisa che le immunità e i privilegi previsti dagli articoli 12 e 13 sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio dei singoli e individua le autorità che hanno il diritto e il dovere di revocare le citate immunità ogniqualvolta Pag. 41ciò ostacoli il corso della giustizia. I successivi articoli regolano l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari (articolo 15), disciplinano il riparto di responsabilità tra Ufficio e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi (articolo 16), nonché le misure di sicurezza (articolo 17). Da ultimo, l'articolo 18 disciplina la risoluzione delle controversie e l'articolo 19 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e di eventuale risoluzione. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato l'11 gennaio scorso, lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo concernenti il contributo annuo di 500.000 euro, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.20.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale, segnalando che in tale occasione potranno essere sottoposte all'attenzione della relatrice eventuali osservazioni, ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nel far presente che la proposta di risoluzione è in fase di definizione, dichiara di restare in attesa di eventuali contributi da parte dei colleghi. Con riguardo al contenuto della proposta di risoluzione, richiama alcune questioni sulle quali intenderebbe porre l'accento, tra le quali in primo luogo l'esigenza di valorizzare il contributo del Parlamento sia nella fase di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo nell'esercizio delle diverse deleghe di riferimento sia in relazione agli ordini del giorno approvati dalle Camere relativamente agli interventi previsti nell'ambito della riforma del sistema giudiziario, con particolare riguardo alle riforme del processo penale e del processo civile. Rilevata inoltre la necessità di tenere conto del percorso parlamentare relativamente alla correlata riforma dell'ordinamento giudiziario attualmente all'esame della Commissione Giustizia, chiede quali siano gli orientamenti dei gruppi con riguardo alla questione dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione a tempo determinato in qualità di addetto all'Ufficio del processo, ritenendo che dagli interventi svolti in sede di audizione della Ministra Cartabia sia emersa una propensione per una incompatibilità su base territoriale. È sua intenzione richiamare nella proposta di risoluzione, oltre alla digitalizzazione del sistema giudiziario, anche il necessario completamento della riforma delle procedure di insolvenza, che, in aggiunta al preannunciato intervento in materia di reati fallimentari, dovrebbe essere affiancata da disposizioni volte a migliorare, in linea con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il corpus dei reati tributari e dei reati che presentano una valenza di natura economica, con l'obiettivo di potenziare il sistema di controllo sull'impiego delle ingentiPag. 42 risorse finanziarie previste nell'ambito del PNRR. Ritiene quindi che debba essere garantito il pieno coinvolgimento del Parlamento nella riforma della giustizia tributaria, richiamando, da un lato i contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva «Sulla riforma dell'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario» svolta dalla Commissione Finanze della Camera, e dall'altro il contributo fornito dalla Commissione interministeriale. In conclusione, ribadisce l'invito ai colleghi a sottoporle ulteriori questioni ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), al fine di giustificare la mancata trasmissione alla relatrice di rilievi da parte del suo gruppo, rammenta che nella scorsa seduta ad una sua richiesta in merito a tale trasmissione, il presidente aveva risposto rinviando ad una ulteriore seduta di discussione generale, senza alcuna specificazione in ordine a eventuali termini. Ciò premesso, fa presente che, secondo quanto riportato da notizie di stampa nonché da comunicati via twitter, il Governo si appresterebbe ad introdurre nel cosiddetto decreto caro energia una disposizione volta a prevedere per gli addetti all'Ufficio del processo l'incompatibilità ad esercitare la professione forense in tutti i distretti di Corte d'appello. Nel condividere l'intenzione della relatrice di rendere meno gravosa la richiamata incompatibilità, individuando una soluzione analoga a quella prevista per la magistratura onoraria, fa presente che l'orientamento del Governo sembrerebbe decisamente diverso. Pertanto, nel chiedere alla sottosegretaria Macina di fornire chiarimenti in merito alle notizie di stampa, per tutto il resto si riserva di sottoporre una nota scritta all'attenzione della relatrice.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il suo intento era quello di favorire il confronto in sede di discussione generale e non certamente quello di porre termini stringenti per la presentazione di contributi da parte dei colleghi. Pertanto, nel dichiarare che non vi sono preclusioni in ordine ai tempi di esame, propone che i colleghi sottopongano eventuali osservazioni all'attenzione della relatrice entro le ore 13 di lunedì 28 febbraio.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel condividere le considerazioni della collega Varchi in ordine al mancato contributo dei gruppi alla predisposizione della proposta di risoluzione, chiede alla relatrice di compiere uno sforzo aggiuntivo con riguardo alla riforma della giustizia tributaria. Nel riconoscere che sul tema si sono espresse tanto la Commissione Finanze, che si è occupata per oltre un anno della revisione della giustizia tributaria, quanto la Commissione interministeriale, fa presente tuttavia che quest'ultima ha sottoposto al Governo soluzioni multitasking in controtendenza rispetto alle indicazioni parlamentari condivise trasversalmente da quasi tutti i gruppi. Nel precisare a tale proposito che la Commissione Finanze si è espressa per una giustizia tributaria indipendente, imparziale, terza e professionale, ribadisce che la Commissione interministeriale ha formulato anche un'altra ipotesi. Chiede quindi alla relatrice che nella proposta di risoluzione venga indicato in maniera chiara quale sia l'indirizzo preferito dal Parlamento, rammentando che le diverse proposte di legge in materia condividono l'obiettivo di svincolare la giustizia tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze, per porla sotto la competenza del Ministero della giustizia o della Presidenza del Consiglio, nonché di renderla professionale e a tempo pieno. In conclusione, sollecita una più attenta riflessione sulla questione, con l'obiettivo di chiarire in maniera univoca quale sia l'intendimento del Parlamento e di dare al Governo indicazioni precise.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel richiamarsi alle considerazioni dell'onorevole Varchi con riguardo all'Ufficio del processo, rammenta che il suo gruppo aveva già posto la questione dell'incompatibilità con l'esercizio della professione forense in sede di audizione della Ministra Cartabia. Dal momento che il tema sembra essere stato già affrontato dal Governo all'interno del cosiddettoPag. 43 decreto bollette, chiede di verificare se la notizia sia fondata e quale sia la soluzione individuata.

  La sottosegretaria Anna MACINA fa presente in primo luogo che il richiamato decreto-legge è in corso di bollinatura presso la Ragioneria dello Stato e che verrà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Precisa inoltre che il tema è stato già posto in diverse occasioni, oltre che nel corso dell'audizione della Ministra Cartabia del 15 febbraio scorso, anche durante l'esame del disegno di legge di bilancio ed è stato inoltre oggetto di alcuni ordini del giorno. Si è ritenuto dunque necessario intervenire sulla questione, alla vigilia dell'attribuzione delle sedi alle prime unità di addetti all'Ufficio del processo nonché alla luce della delibera del Consiglio nazionale forense, rammentando che si tratta a tutti gli effetti di lavoratori dipendenti, benché assunti a tempo determinato. Rileva pertanto l'esigenza di un intervento normativo volto a coordinare tale situazione specifica con la disciplina ordinaria, che prevede un regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il lavoro subordinato.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) pone la questione del legittimo affidamento dei soggetti risultati vincitori, i quali hanno partecipato al concorso per il reclutamento di addetti all'Ufficio del processo, confidando nelle disposizioni del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che sembravano escludere l'ipotesi dell'incompatibilità. Nel rilevare che il tema si ripropone oggi a seguito della delibera del Consiglio nazionale forense e del richiamato provvedimento d'urgenza, si chiede quale sarà l'atteggiamento del Governo nei confronti dei soggetti che hanno inteso partecipare ad un concorso sulla base di regole diverse da quelle che ci si appresterebbe ad introdurre. Quanto alla giustizia tributaria, ritiene che il modo migliore per affrontare la questione da parte della Commissione Giustizia sia quello di esprimersi con una risoluzione, se non si vuole procedere con l'esame di specifiche proposte di legge.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nel dichiararsi disponibile a esprimere con maggiore incisività gli orientamenti parlamentari in materia di giustizia tributaria, eventualmente limitando il riferimento al solo contributo della Commissione Finanze, chiede tuttavia che sull'argomento le pervengano contributi convergenti dai diversi gruppi o che quantomeno tutte le forze politiche si esprimano, consentendole di individuare un possibile punto di caduta comune.

  Walter VERINI (PD), avendo partecipato con ritardo ai lavori della Commissione, chiede preliminarmente scusa nel caso in cui la questione che si appresta ad illustrare sia già stata risolta. Fa presente quindi che, per quanto gli consta, per gli avvocati risultati vincitori del concorso per l'Ufficio del processo si stava ventilando la soluzione della sospensione dall'esercizio della professione. A tale proposito pone due quesiti. In primo luogo, pur riconoscendo che difficilmente l'impegno richiesto all'interno dell'Ufficio del processo consentirà agli avvocati di continuare ad esercitare la professione, chiede comunque se sia o meno esclusa l'ipotesi di un regime di incompatibilità limitato al distretto giudiziario. In secondo luogo, si domanda come il Governo intenda procedere nel caso in cui la soluzione adottata sia quella della sospensione dall'esercizio della professione, che come rilevato da molte Casse forensi non sembrerebbe risolvere gli aspetti previdenziali.

  La sottosegretaria Anna MACINA precisa di aver precedentemente invitato a riflettere su due questioni. La prima è relativa alla normativa ordinaria vigente che prevede l'incompatibilità dei lavori dipendenti con l'esercizio della professione forense. Precisa inoltre che l'invito alla riflessione in merito era riferito sia alla normativa vigente relativa alla incompatibilità sia alla risoluzione del Consiglio nazionale forense che ha sollevato la questione. La seconda questione afferisce al fatto che la nuova disposizione dovrebbe essere contenuta nel cosiddetto «decreto bollette» il cui testo è attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Fa Pag. 44quindi presente di aver suggerito di rinviare la discussione al momento della pubblicazione di tale decreto-legge per poter esaminare il testo ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, in conclusione invita i gruppi a far pervenire, entro le ore 13 di lunedì 28 febbraio prossimo, eventuali osservazioni alla relatrice che avrà cura di condividere con i colleghi una prima ipotesi di proposta di risoluzione. Rammenta inoltre che la Commissione adotterà la propria risoluzione nella seduta di giovedì 3 marzo prossimo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.40.

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti I, VI e XI. Avverte che la XII Commissione ha comunicato che non esprimerà il parere e che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea. In qualità di relatore, presenta l'emendamento Tit. 1 (vedi allegato), volto a sostituire il riferimento nel titolo al codice penale con quello alla legge 13 settembre 1982, n. 646, a seguito della soppressione dell'articolo del testo unificato recante modifiche al codice penale e a seguito dell'introduzione di modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, del quale raccomanda l'approvazione.

  La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Tit. 1.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea che il gruppo di Fratelli di Italia avrebbe preferito che nel provvedimento non si prevedesse alcun automatismo nella concessione di benefici ma che al contrario lo stesso contenesse disposizioni tanto stringenti da rendere sempre valido ed efficace l'ergastolo ostativo. Pur ritenendo che, come tutti i compromessi, neanche il testo in esame sia pienamente soddisfacente, manifesta apprezzamento per le aperture del relatore sulle proposte emendative del suo gruppo. Per tale ragione preannuncia il voto favorevole di Fratelli di Italia sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  Eugenio SAITTA (M5S) ringrazia il presidente e relatore, nonché tutti i colleghi che hanno partecipato alle riunioni informali sul provvedimento, per il lavoro svolto. In proposito, ritiene che la Commissione stia scrivendo una bella pagina di giustizia.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) manifesta la propria soddisfazione per il lavoro di mediazione che ha visto tutti i gruppi concordi e che reputa il massimo che si potesse ottenere. Ritiene inoltre che nulla vieterà in futuro, qualora ve ne fosse la necessità, di rivedere nuovamente la normativa alla luce della sua applicazione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) esprime, a nome di Forza Italia, la condivisione del lavoro svolto e ritiene che il testo approvato dalla Commissione costituisca un punto di equilibrio ragionevole.

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  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione nel tentativo di individuare un denominatore comune, ritiene tuttavia che si tratti di un denominatore minimo. Prende quindi le distanze da chi ritiene che il testo elaborato sia soddisfacente. In proposito richiama un documento che il professor Marco Ruotolo ha depositato in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali in cui si elencano le problematicità afferenti alla normativa. In particolare, sottolinea la mancanza di una disposizione transitoria, la equiparazione dei reati di prima e seconda fascia e, in particolare, la previsione in base alla quale la prova negativa, sia per i reati di prima fascia sia per i reati di seconda fascia, viene messa a carico del condannato. Manifesta quindi il proprio apprezzamento per il raggiungimento di un risultato minimo ma ribadisce la presenza nel testo che la Commissione sta per licenziare di numerose criticità che auspica possano essere risolte nel corso dell'esame in Assemblea, con particolare riferimento alla mancanza di una disposizione transitoria che a suo avviso aprire a censure di incostituzionalità.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, nel ringraziare la collega Bartolozzi per gli spunti di riflessione forniti, ritiene che nel corso dell'esame in Assemblea sarà possibile approfondire la questione.

  Federico CONTE (LEU) esprime il proprio compiacimento per il metodo utilizzato e per la pazienza dimostrata dal relatore nel tentativo di individuare una soluzione condivisa. Ritiene quindi che l'insoddisfazione nei confronti del provvedimento sia dei metagiustizialisti sia dei metagarantisti sia la dimostrazione della bontà del testo in discussione che soddisfa le esigenze normative a cui la Corte costituzionale ha chiamato il Parlamento.

  Martina PARISSE (CI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Coraggio Italia sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  Carmelo MICELI (PD) coglie con favore l'invito della collega Bartolozzi a valutare nel corso dell'esame in Assemblea l'opportunità di un regime transitorio. A suo avviso, tuttavia – proprio per il metodo utilizzato dalla Commissione e per la sensibilità dimostrata da parte del presidente nella sua duplice veste anche di relatore, nonché da parte del Governo – qualora dovessero emergere effettivamente i profili di incostituzionalità paventati dalla collega, sarà possibile individuare una opportuna soluzione, pur ritenendo personalmente che non ve ne sarà la necessità. Non condivide, inoltre, le questioni di merito sollevate sulla ritenuta inversione dell'onere della prova. Sottolinea infatti come, anche a seguito dell'approvazione di una riformulazione nel corso dell'esame degli emendamenti, si sia previsto un aggravamento della posizione in termini di onere probatorio solo nel caso di pareri negativi, dimostrando quindi che, al contrario, nella condizione generale non esiste l'inversione dell'onere della prova. Ritiene invece che la mancata distinzione tra reati di prima e seconda fascia sia superata da una formulazione che consente di rendere applicabile una procedura rafforzata consona a quella pericolosità specifica cui faceva direttamente riferimento la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 97 del 2021 in cui si invitava il legislatore a prevedere di introdurre gli elementi peculiari che consentissero di distinguere la posizione dell'ergastolano collaborante da quello del non collaborante, non sussistendo una equiparazione tra la posizione di queste due categorie di soggetti. Nel considerare il lavoro di sintesi a cui si è pervenuti un buon lavoro di merito, con particolare soddisfazione preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel replicare al collega Miceli, precisa di non aver posto un problema relativamente alla differenziazione tra la posizione di chi collabora e di chi non collabora con la giustizia. Sottolinea in primo luogo che in tal caso sarebbe stato opportuno fare una distinzione tra tre differenti categorie: colui che Pag. 46collabora con la giustizia, colui che non collabora perché non può farlo per motivi oggettivi e colui che non collabora per scelta. Precisa quindi che nel suo intervento precedente ha fatto invece riferimento alla equiparazione dei reati tra prima e seconda fascia e al fatto che nel provvedimento non si è prevista una differenziazione sull'onere probatorio. A suo avviso infatti per i reati di prima fascia si poteva prevedere una prova negativa e per i reati di seconda fascia – nella quale rientrano anche reati che non hanno nulla a che fare con le associazioni criminali di stampo mafioso, eversivo o terroristico – si poteva imporre a carico del condannato che chiedeva i permessi un onere probatorio positivo.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, sottolinea come il risultato ottenuto in Commissione sia il frutto del lavoro di tutti i gruppi. Ritiene che, con la medesima condivisione dimostrata in questa sede, sarà possibile, nel corso dell'esame in Assemblea, apportare gli eventuali piccoli aggiustamenti al testo in discussione che tutti i gruppi insieme riterranno opportuni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Perantoni, a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato come risultante dall'approvazione delle proposte emendative. Delibera altresì di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 24 febbraio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.