CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2022
742.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 febbraio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 19.55.

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, nel ricordare che nella precedente seduta si era convenuto di procedere a un incontro informale tra i rappresentanti dei gruppi prima di passare alla votazione delle proposte emendative, fa presente che le predette interlocuzioni hanno consentito di raggiungere un risultato il più condivisibile e condiviso possibile. Tiene inoltre a sottolineare il contributo fornito dal Governo che ha lasciato al Parlamento l'individuazione delle soluzioni di merito, limitando il proprio supporto a questioni di natura tecnica o di mero coordinamento, anche al fine di evitare eventuali profili di incostituzionalità.
  Comunica quindi che l'onorevole Palmisano ha sottoscritto le proposte emendative Ascari 1.105, Bazoli 1.114, Ascari 1.107, Miceli 1.115, Bazoli 1.117, Sarti 2.6, Ferraresi 3.03 e Ascari 3.04.
  Ciò premesso, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.3 e Bruno Bossio Pag. 831.94. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ascari 1.105, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.88, 1.89, 1.81 e 1.76; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Zanettin 1.85, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zanettin 1.86, 1.82, 1.83, 1.87 e 1.78. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.84, Delmastro Delle Vedove 1.4, Bruno Bossio 1.95 e Zanettin 1.77. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Annibali 1.64. Esprime parere favorevole sull'emendamento Conte 1.50, purché riformulato negli identici termini dell'emendamento Zanettin 1.85 (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sugli emendamenti Varchi 1.37, Bazoli 1.111, Paolini 1,29, Miceli 1.112, Paolini 1.30, Saitta 1.102 Varchi 1.38, Annibali 1.65, Maschio 1.48 e Bazoli 1.113. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Annibali 1.67. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.80, Ascari 1.106 e Maschio 1.49. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Salafia 1.103 nonché sugli identici emendamenti Varchi 1.41, Paolini 1.31 e Zanettin 1.79. Esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 1.10, Varchi 1.42, Maschio 1.45, Potenti 1.26 e Annibali 1.66. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Paolini 1.33; esprime invece parere contrario sugli emendamenti Paolini 1.32, Annibali 1.68, Piera Aiello 1.1 e 1.2. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bazoli 1.114, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), e parere contrario sull'emendamento Bruno Bossio 1.96. Propone l'accantonamento dell'emendamento Potenti 1.27, ai fini di una sua ulteriore valutazione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Zanettin 1.90. Esprime parere contrario sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.7, Bruno Bossio 1.97, Saitta 1.104 Annibali 1.71, Maschio 1.46, Delmastro Delle Vedove 1.5, Bruno Bossio 1.98, Delmastro Delle Vedove 1.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Varchi 1.44, ai fini di una sua ulteriore valutazione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.91. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ascari 1.107, Paolini 1.34, Annibali 1.70 e Varchi 1.40, purché riformulati nello stesso identico testo (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sugli emendamenti Paolini 1.35 e Varchi 1.43; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Paolini 1.36, purché riformulato negli identici termini degli emendamenti Ascari 1.107, Paolini 1.34, Annibali 1.70 e Varchi 1.40 (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'emendamento Annibali 1.69, sugli identici emendamenti Annibali 1.74 e Zanettin 1.92, nonché sull'emendamento Potenti 1.28, sugli identici emendamenti Varchi 1.39 e Colletti 1.11 e sull'emendamento Bazoli 1.116. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Miceli 1.115, purché riformulato negli identici termini degli emendamenti Ascari 1.107, Paolini 1.34, Annibali 1.70, Varchi 1.40 e Paolini 1.36 (vedi allegato 1). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.8 e 1.9, Bruno Bossio 1.100 e 1.99, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bruno Bossio 1.101 e Annibali 1.72. Esprime parere contrario sugli emendamenti Conte 1.51, Maschio 1.47, Annibali 1.75 e Zanettin 1.93. Propone l'accantonamento dell'emendamento Bazoli 1.117, ai fini di una sua ulteriore valutazione.
  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bruno Bossio 2.4 e Delmastro Delle Vedove 2.1, purché riformulati nello stesso identico testo (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'emendamento D'Orso 2.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sarti 2.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Bruno Bossio 3.10, Pag. 84sugli identici emendamenti Varchi 3.5 e Zanettin 3.9 nonché sugli emendamenti Ferraresi 3.14 e 3.12, Varchi 3.6, Ferraresi 3.11 e Saitta 3.13, sugli identici emendamenti Annibali 3.7 e Annibali 3.8 e sugli emendamenti Saitta 3.15 e Paolini 3.4. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ferraresi 3.03, ai fini di una sua ulteriore valutazione, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ascari 3.04.

  La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, prima di passare all'esame delle singole proposte emendative, evidenzia che nelle numerose riformulazioni proposte si è tentato di tenere conto degli indirizzi di tutti i gruppi.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) interviene sull'emendamento 1.3 del collega Delmastro Delle Vedove che, analogamente a diverse proposte emendative di cui è prima firmataria, intende trasporre nel testo in esame il contenuto della proposta di legge in materia di ergastolo ostativo presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia. Fa presente che la posizione del suo gruppo, ormai nota, è quella di tenere ferme le attuali prescrizioni al fine di rendere difficile la concessione dei benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi. Ciò nella convinzione che la norma in vigore, nata nella situazione di emergenza successiva alla stagione delle stragi, abbia costituito nel corso degli anni un forte deterrente oltre a dimostrare una grande efficacia sanzionatoria. Nel sottolineare che l'emendamento 1.3 rappresenta il cuore della proposta di legge del collega Delmastro Delle Vedove, pur riconoscendo che parte delle istanze del suo gruppo è stata accolta nelle riformulazioni proposte dal relatore, precisa che Fratelli d'Italia avrebbe voluto che venissero recepite anche ulteriori precisazioni, in particolar modo in riferimento agli oneri di allegazione. In conclusione preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), nell'intervenire sull'emendamento 1.3 del collega Delmastro Delle Vedove, pone una questione di ordine generale, rilevando che la Commissione Giustizia si trova a esaminare le proposte di legge in materia di ergastolo ostativo per «colpa» della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte costituzionale. Fa presente in particolare che la CEDU è composta da magistrati stranieri ed italiani che, a partire dal presidente, non hanno inteso riconoscere le specificità del fenomeno mafioso, diffuso ormai su tutto il territorio nazionale. Ritiene quindi che la sentenza della CEDU evidenzi la pericolosità della volontà di magistrati che ignorano l'ordinamento italiano e la lotta che il Paese combatte contro la mafia. Richiamandosi alla bocciatura del referendum sulla cannabis, definisce «stupefacente» l'atteggiamento della Corte costituzionale, che in altre occasioni non ha inteso assecondare le sentenze della CEDU e che, invece, quando si parla di mafia, decide di sottostare alle direttive della Corte di Strasburgo. In considerazione della composizione della Corte che vede al suo interno alcuni membri designati dall'allora Presidente Napolitano nonché da esponenti di alcune forze politiche, vede in atto un disegno di restaurazione, che tenta di riproporre modelli tipici degli anni settanta ed ottanta dello scorso millennio, quando apparati dello Stato collaboravano con la mafia. Si augura che ciò non stia accadendo anche oggi, con determinate sentenze.

  Piera AIELLO (MISTO), nel concordare con le considerazioni del collega Colletti, fa presente che le proposte di legge in materia di ergastolo ostativo non sarebbero dovute arrivare all'esame della Commissione Giustizia. Riporta l'opinione delle tante persone, a partire da Salvatore Borsellino, che lottano contro la mafia e che considerano inaccettabile modificare una norma che invece avrebbe dovuto essere difesa strenuamente. Nel rammentare che tale norma è stata fortemente voluta da due grandi uomini che per la lotta alla mafia hanno sacrificato anche la propria vita, si fa portavoce delle tante persone che non possono Pag. 85essere presenti ai lavori della Commissione. Ritiene quindi che si debba prestare particolare attenzione, perché smontare una legislazione importante come quella sull'ergastolo ostativo rappresenterebbe una sconfitta dello Stato.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.3.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) fa presente preliminarmente che è sua intenzione chiedere chiarimenti al Governo in merito al parere contrario espresso sugli emendamenti a sua firma.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente alla collega che non è pervenuta alcuna sostituzione da parte del suo gruppo.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) con riguardo alla precisazione del presidente, rileva che, pur non partecipando ai lavori in qualità di sostituta, dal momento che il suo gruppo ha preferito fare scelte diverse, a norma di regolamento non può partecipare alle votazioni ma può prendere la parola.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, consente all'onorevole Bruno Bossio di illustrare il suo emendamento.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) fa presente di rappresentare con i suoi emendamenti, analogamente ai colleghi Raciti, Pini e Magi, una posizione alternativa rispetto ai contenuti della proposta di legge dell'onorevole Ferraresi e al giustizialismo di chi si esprime in questa sede contro la Corte costituzionale. Pertanto, nel preannunciare che darà battaglia in Commissione e in Assemblea, chiede di conoscere le ragioni che hanno indotto relatore e Governo ad esprimere parere contrario sul suo emendamento 1.94, che si limita a razionalizzare il catalogo dei reati cui si fa riferimento nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

  La Commissione respinge l'emendamento Bruno Bossio 1.94.

  Stefania ASCARI (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.105, avanzata dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Ascari 1.105 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Zanettin 1.88.

  Pietro PITTALIS (FI) ritira gli emendamenti Zanettin 1.89, 1.81 e 1.76, di cui è cofirmatario. Accoglie quindi la proposta di riformulazione dell'emendamento Zanettin 1.85, di cui è cofirmatario, avanzata dal relatore.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che a seguito dell'accoglimento della proposta di riformulazione dell'emendamento Zanettin 1.85, quest'ultimo verrà posto in votazione dopo l'emendamento Zanettin 1.84.

  Pietro PITTALIS (FI) ritira gli emendamenti Zanettin 1.86, 1.82, 1.83, 1.87 e 1.78, di cui è cofirmatario. Con riguardo all'emendamento Zanettin 1.84, sul quale è stato espresso parere contrario, fa presente che esso è volto a sopprimere, al comma 1 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, la parola «solo» che risulta pleonastica.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che, diversamente da quanto affermato dal collega Pittalis, la soppressione della parola «solo» dal comma 1 dell'articolo 4-bis finirebbe per produrre un effetto contrario a quello auspicato.

  Pietro PITTALIS (FI) insiste per la votazione dell'emendamento Zanettin 1.84.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 1.84.

  Federico CONTE (LEU) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Pag. 86a sua firma 1.50, avanzata dal relatore negli stessi identici termini dell'emendamento Zanettin 1.85.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Zanettin 1.85 (nuova formulazione) e Conte 1.50 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Zanettin 1.85 (nuova formulazione) e Conte 1.50 (nuova formulazione), risulta preclusa la votazione degli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.4, Bruno Bossio 1.95, Zanettin 1.77, Annibali 1.64, Varchi 1.37, Bazoli 1.111, Paolini 1.29, Miceli 1.112, Paolini 1.30, Saitta 1.102, Varchi 1.38, Annibali 1.65, Varchi 1.48, Bazoli 1.113, Annibali 1.67, Zanettin 1.80, Ascari 1.106, Maschio 1.49, Salafia 1.103, nonché degli identici emendamenti Varchi 1.41, Paolini 1.31 e Zanettin 1.79, degli emendamenti Colletti 1.10, Varchi 1.42, Maschio 1.45, Potenti 1.26, Annibali 1.66, Paolini 1.33 e 1.32 e Annibali 1.68.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede quali siano le motivazioni del parere contrario riferito all'emendamento Piera Aiello 1.1.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, precisa che la previsione contenuta nell'emendamento Piera Aiello 1.1 è già prevista dall'ordinamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Piera Aiello 1.1.

  Piera AIELLO (MISTO) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sull'emendamento a sua firma 1.2.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che la previsione dell'emendamento in discussione è ridondante in quanto la normativa già prevede che in caso di reiterazione dei delitti in essa indicati non si possano applicare i benefici.

  La Commissione respinge l'emendamento Piera Aiello 1.2.

  Alfredo BAZOLI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.114, avanzata dal relatore.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), sottolineando come la Commissione si occupi spesso di giustizia riparativa ed evidenziando che l'emendamento in esame del quale il presidente e relatore ha proposto una riformulazione si riferisce a reati gravissimi, si domanda come si possa diversamente declinare la previsione in esso contenuta rispetto alle altre forme risarcitorie.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nell'evidenziare che la riformulazione dell'emendamento Bazoli 1.114 prevede che «al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa», si domanda se, in assenza di attività risarcitorie o di giustizia riparativa, i benefici non saranno concessi. Chiede in particolare se l'intento del legislatore sia quello di ancorare la concessione dei benefici alla sussistenza di almeno una di queste due forme, ritenendo che la riformulazione presentata lascerebbe intendere che entrambe le condizioni debbano coesistere.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, ritiene che il giudice debba valutare, al fine della concessione dei benefici, che siano state adottate iniziative.

  Carmelo MICELI (PD) ritiene che il senso della disposizione sia quello di accertare anche ed eventualmente la sussistenza di iniziative dell'interessato, le quali non costituiscono una condizione ostativa. Precisa che è valutabile positivamente l'esistenza di condotte riparative o di forme risarcitorie.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel sottolineare come la riformulazione proposta parli di iniziative dell'interessato, si domandaPag. 87 se il legislatore ritenga essere sufficiente, per la concessione dei benefici, un'istanza dello stesso interessato o se invece il procedimento di giustizia riparativa debba essere concluso.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel sottolineare come numerosi emendamenti presentati siano confluiti nelle riformulazioni proposte dal relatore, fa presente che l'emendamento a sua firma 1.32, che non è stato posto in votazione in quanto precluso, proponeva di introdurre esplicitamente, nell'ambito delle condotte che il detenuto deve tenere per la concessione dei benefici anche quella di fornire indicazione sui canali di riciclaggio dei proventi economici di natura illegale. Invita la presidenza e i colleghi a ragionare su tale elemento che a suo avviso dovrebbe essere introdotto nel testo in esame.

  Vittorio FERRARESI (M5S) sottolinea che le riformulazioni proposte dal relatore non riprendono soltanto le indicazioni contenute in numerosi emendamenti presentati dai vari gruppi ma anche quelle fornite da magistrati, da professori e da diverse organizzazioni, tra le quali rammenta la Fondazione Falcone che ha sottolineato l'importanza di «iniziative positive» con il cui termine si intendono iniziative che dimostrino nei fatti l'adozione di azioni positive. Ritiene infatti che non sia sufficiente, come affermato dal collega Miceli, dimostrare che ci sia stata una revisione della condotta critica. Il detenuto deve mettersi a disposizione delle vittime con un comportamento positivo attraverso iniziative di varia tipologia. Nel replicare ai colleghi Colletti e Varchi, pur considerando già sufficientemente chiara la riformulazione in esame, ritiene tuttavia che si possa valutare, ai fini dell'esame in Assemblea, la possibilità di definire meglio il tipo di iniziative da porre in essere da parte dell'interessato. Precisa che il senso della disposizione è quello di indicare un ulteriore elemento per poter accedere al beneficio.

  Lucia ANNIBALI (IV) ritiene che la riformulazione proposta aggiunga un ulteriore elemento agli altri da valutare ai fini della concessione dei benefici.

  Carmelo MICELI (PD) ritiene che la mancanza delle circostanze cui la disposizione fa riferimento non costituisca di per sé condizione ostativa alla concessione dei benefici ma che la presenza delle stesse vada necessariamente valutata ai fini dell'accoglimento dell'istanza.

  La Commissione approva l'emendamento Bazoli 1.114 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.96, ritiene che neanche in questo caso le sarà fornita dal relatore e dal rappresentante del Governo la ragione del parere contrario espresso. Manifesta quindi la propria convinzione che la Commissione stia approvando un provvedimento in totale contraddizione rispetto a quanto indicato dalla Corte Costituzionale e auspica che, qualora il provvedimento sia approvato definitivamente entro il prossimo mese di maggio, la Corte intervenga in merito. Nel sottolineare come l'emendamento a sua firma in discussione invece vada proprio nel solco di quanto indicato dalla Consulta, sottolinea che, non potendo esprimere il proprio voto in questa sede, non mancherà di manifestare la propria contrarietà al provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea.

  La Commissione respinge l'emendamento Bruno Bossio 1.96.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Potenti 1.27 è accantonato.

  La Commissione approva l'emendamento Zanettin 1.90 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zanettin 1.90, gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.7, Bruno Bossio 1.97, Saitta 1.104, Annibali Pag. 881.71 e Maschio 1.46 risultano preclusi e pertanto non verranno posti in votazione.

  Stefania ASCARI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.107.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'accettare la riformulazione degli emendamenti a sua prima firma 1.34 e 1.36, precisa che il suo emendamento 1.34 prevedeva che gli accertamenti patrimoniali fossero estesi anche al nucleo familiare e alle persone collegate ai condannati istanti non collaboranti.

  Lucia ANNIBALI (IV) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.70.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.40.

  Carmelo MICELI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.115.

  Catello VITIELLO (IV) sottolinea di aver ascoltato molto attentamente gli interventi dei colleghi ma ritiene che la riformulazione in discussione sia lontana dalle indicazioni della Consulta. Chiede, pertanto, di accantonarne l'esame al fine di effettuare una riflessione aggiuntiva su di essa. Ritiene infatti che con la identica riformulazione degli emendamenti Ascari 1.107, Paolini 1.34 e 1.36, Annibali 1.70, Varchi 1.40 e Miceli 1.115, si stia introducendo nell'ordinamento un elemento che esiste già in altri contesti sul quale nutre profonde perplessità. Nel precisare quindi di non voler creare ostacoli agli accordi presi dai gruppi, evidenzia tuttavia di non poter votare a favore della riformulazione proposta. Auspica quindi che la sua richiesta di accantonamento venga accolta e precisa che, qualora all'esito di un dibattito gli fossero chiarite le ragioni poste alla base della disposizione in esame, sarebbe disponibile a mutare la propria posizione e a votare uniformemente al resto della maggioranza.

  Carmelo MICELI (PD) desidera intervenire per chiarire che la Corte Costituzionale non ha dato indicazioni per alleggerire il procedimento per la concessione dei benefici. Nell'evidenziare infatti come la Corte abbia evidenziato che l'automatismo è costituzionalmente illegittimo, rileva tuttavia che ciò non significa che, in assenza di un tale automatismo, non sia diritto del legislatore intervenire per rendere il procedimento più articolato attraverso la previsione di una procedura rafforzata per determinate tipologie di detenuti e di reati. Nell'evidenziare che la Consulta ha quindi sollecitato e indicato la strada della differenziazione delle posizioni e della possibilità di un procedimento rafforzato con formule che chiedono maggiori garanzie della prova del ravvedimento dell'imputato e dell'assenza di un collegamento con la criminalità di appartenenza, sottolinea che l'accordo di maggioranza sul testo in esame costituisce una scelta di politica legislativa.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) non condivide le osservazioni del collega Miceli e ritiene che la Corte Costituzionale abbia invece affermato che non debbano esistere automatismi e che ci debba essere una verifica puntuale della situazione della persona detenuta. Nel sottolineare come numerosi giuristi – tra i quali ricorda Glauco Giostra che era presidente della Commissione sugli stati generali per la riforma dell'esecuzione penale quando era Ministro della giustizia Andrea Orlando – abbiano chiarito tale punto, manifesta la propria meraviglia sull'assenza di coerenza con tale impostazione da parte del Partito Democratico.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) concorda pienamente con il collega Miceli e ritiene che, se la Corte costituzionale avesse voluto affermare ciò che sostiene la collega Bruno Bossio, avrebbe emesso una sentenza e non una ordinanza. Evidenzia quindi che la Corte costituzionale, così come anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha precisato che si debba escludere soltanto la preclusione assoluta. Sottolinea inoltre che la situazione italiana è particolarePag. 89 ed unica nonché di difficile comprensione proprio per la sua unicità da parte dei giudici europei. Rammentando inoltre come il fenomeno delle infiltrazioni mafiose si stia diffondendo sempre di più in tutta Europa (basti pensare alla mafia turca, a quella siriana o a quella afghana), sottolinea come la legislazione antimafia italiana sia un modello seguito in molti Stati.

  Catello VITIELLO (IV), nel precisare di non essere intervenuto nel dibattito sulla nuova formulazione dell'emendamento Bazoli 1.114 – in quanto fondamentale che la ricomposizione sia verificata in concreto – sottolinea come tuttavia non ritenga che si possa parlare di accertamento in materia di esecuzione. A suo avviso infatti l'accertamento appartiene alla fase del giudizio di cognizione. Fa presente inoltre al collega Paolini che anche il «follow the money» deve appartenere al momento della cognizione e non a quello della esecuzione. Manifesta quindi la propria preoccupazione che con la riformulazione in discussione si introduca un nuovo accertamento che renderà più farraginoso la verifica del recupero.

  Carmelo MICELI (PD) alla luce del dibattito fin qui svoltosi ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sulle chiare indicazioni che la Corte costituzionale ha fornito affinché il legislatore nell'ambito della propria discrezionalità differenzi le posizioni tra soggetti collaboranti e soggetti non collaboranti. In particolare ritiene che, alla luce delle posizioni assunte dalla Corte costituzionale, sarebbe del tutto incongruo e irragionevole operare un'equiparazione tra posizioni distinte. In tale contesto ritiene che il legislatore possa introdurre ulteriori prescrizioni ai fini della concessione dei benefici.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che la Commissione stia procedendo nella direzione indicata dalla Corte costituzionale prevedendo che il giudice accerti la sussistenza di specifiche condizioni per l'accesso ai benefici previsti dalla legge e che acquisisca ogni utile elemento per decidere in merito alla concessione ovvero al diniego, ivi compreso la sussistenza di eventuali collegamenti con la criminalità organizzata. Più in generale ritiene che tutti gli elementi indicati nella riformulazione proposta dal relatore debbano essere oggetto di accertamento da parte del giudice al fine di assicurare una compiuta istruttoria.

  Federico CONTE (LEU) dichiara di aver seguito con interesse il dibattito svoltosi fra i colleghi e di avere la sensazione che probabilmente si tratti di un dibattito tardivo relativo all'accertamento dei presupposti necessari per la concessione dei benefici di legge. Nel richiamare la delicata questione della mancata collaborazione e della collaborazione cosiddetta impossibile, sottolinea come il tempo dell'accertamento riguardi il tempo dell'istanza presentata dal soggetto detenuto. Evidenzia, altresì, come dopo la fase dell'accertamento sia previsto un obbligo di motivazione sia dell'accoglimento che del diniego, trattandosi di un accertamento certamente complesso e controdeducibile. In conclusione ritiene che la soluzione proposta possa certamente rappresentare un equilibrio soddisfacente tra diverse esigenze.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) richiama l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che la sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale riguarda solo il permesso premio mentre la Corte di Cassazione già nel 1992 parlava di onere della prova a carico del detenuto delle proprie condizioni economiche e patrimoniali

  Mario PERANTONI, presidente, evidenzia come, trattandosi di un tema estremamente rilevante, abbia ritenuto di consentire un dibattito ampio permettendo ai colleghi di confrontarsi serenamente anche al fine di approfondire i numerosi profili giuridici in questione.

  Catello VITIELLO (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur ringraziando quanti hanno voluto animare il dibattito, ricorda che aveva chiesto l'accantonamento degli emendamenti in esame al fine di favorire Pag. 90un'ulteriore riflessione da parte della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, non ritiene di accedere alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Vitiello reputando necessario che la Commissione disciplini un procedimento rigoroso al fine di evitare la concessione di benefici a detenuti pericolosi colpevoli di delitti gravissimi.

  Lucia ANNIBALI (IV), rivedendo la posizione precedentemente espressa, dichiara di non accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.70 in quanto la suddetta proposta include aspetti che non ritiene di condividere.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ascari 1.107 (nuova formulazione), Paolini 1.34 (nuova formulazione), Varchi 1.40 (nuova formulazione), Paolini 1.36 (nuova formulazione) e Miceli 1.115 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.5.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bruno Bossio 1.98: si intende vi abbia rinunciato. Avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Ascari 1.107 (nuova formulazione), Paolini 1.34 (nuova formulazione), Varchi 1.40 (nuova formulazione), Paolini 1.36 (nuova formulazione) e Miceli 1.115 (nuova formulazione), devono considerarsi preclusi gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.6, Zanettin 1.91, Annibali 1.70, Paolini 1.35, Varchi 1.43, Annibali 1.69, gli identici emendamenti Annibali 1.74 e Zanettin 1.92 nonché l'emendamento Potenti 1.28. Avverte quindi che l'emendamento Varchi 1.44 è accantonato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 1.39 e Colletti 1.11.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che l'emendamento Bazoli 1.116 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.8 e 1.9.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bruno Bossio 1.100 , 1.99 e 1.101: si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'emendamento Annibali 1.72 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Annibali 1.72, devono ritenersi preclusi gli emendamenti Conte 1.51, Maschio 1.47, Annibali 1.75 e Zanettin 1.93. Avverte quindi che l'emendamento Bazoli 1.117 è accantonato. Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bruno Bossio 2.4: si intende vi abbiano rinunciato.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la riformulazione proposta dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.1 è stata accolta dai presentatori.

  La Commissione approva l'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.1 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.1 (Nuova formulazione), deve ritenersi precluso l'emendamento D'Orso 2.5.

  Giulia SARTI (M5S) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.6.

  La Commissione approva l'emendamento Sarti 2.6 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Sarti 2.6 (Nuova formulazione), devono ritenersi preclusi gli emendamenti Bruno Bossio 3.10, gli identici emendamenti Varchi 3.5 e Zanettin 3.9, gli emendamentiPag. 91 Ferraresi 3.14 e 3.12 , Varchi 3.6, Ferraresi 3.11,Saitta 3.13, gli identici emendamenti Annibali 3.7 e 3.8, nonché gli emendamenti Saitta 3.15 e Paolini 3.4. Avverte che l'articolo aggiuntivo Ferraresi 3.03 è accantonato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ascari 3.04 (vedi allegato 2).

  Catello VITIELLO (IV) prende atto della decisione della presidenza circa l'accantonamento di alcune limitate proposte emendative, esprimendo forte rammarico sul mancato accantonamento da lui stesso richiesto di alcuni che, anche a seguito della riformulazione proposta, avrebbero meritato un ulteriore approfondimento e non una mera disputa astratta, a suo giudizio assolutamente non convincente.

  Mario PERANTONI, presidente, prende atto delle considerazioni svolte dal collega Vitiello. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame delle proposte emendative accantonate, ad altra seduta.

  La seduta termina alle 21.15.