CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 febbraio 2022
733.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 1° febbraio 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. – Interviene, da remoto, la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 19.30.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'onorevole Pella sottoscrive l'emendamento Calabria 4.148; l'onorevole Ubaldo Pagano sottoscrive l'emendamento Adelizzi 7.13; l'onorevole Ferri sottoscrive l'emendamento Vitiello 8.46; l'onorevole Quartapelle Procopio sottoscrive la proposta emendativa Sensi 15.01; l'onorevole Osnato sottoscrive la proposta emendativa Trancassini 11.87; l'onorevole Silli sottoscrive l'emendamento Maria Tripodi 4.166; l'onorevole Marco Di Maio sottoscrive l'emendamento Lorenzin 4.126; gli onorevoli Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella sottoscrivono l'emendamento Carnevali 4.57; l'onorevole Zanettin sottoscrive la proposta emendativa Lacarra 3.049.
  Avverte inoltre che le proposte emendative Del Barba 1.39, Pella 4.149, Saccani Jotti 5.49, sono state ritirate dai presentatori.
  Informa quindi che sono stati presentati numerosi ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.
  Al riguardo le Presidenze, alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi presentati, nonché a seguito di una ulteriore valutazione delle proposte emendative, ritengono di poter riammettere le seguenti proposte emendative:

   Pagani 1.28 e 2.03, in quanto le disposizioni di cui alle lettere b) e c) appaiono, per taluni profili, conseguenziali alla proroga del termine disposta dalla lettera a) in materia di concessione delle ricompense al valore militare per i caduti;

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   Rossi 1.44 e 1.45 e Ferraresi 1.89, in quanto prorogano le disposizioni sui criteri di computo, da parte delle unioni di comuni delle cessazioni dal servizio ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità;

   Cannizzaro 1.156 e 1.157, in quanto correlati, per taluni profili, alle disposizioni dei commi 26 e 27 dell'articolo 1 del decreto-legge;

   gli identici Ruffino 1.037, Iezzi 1.013, Pezzopane 1.07, Pella 1.026, in quanto le disposizioni di cui alla lettera b) appaiono strettamente connesse alla proroga del termine dell'anno scolastico disposta dalla lettera a);

   Ruffino 2.51, in quanto sostanzialmente volto ad estendere il termine entro il quale i comuni devono approvare i piani integrati contenenti gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio, di cui agli articoli 20 e 21 del decreto-legge n. 152 del 2021;

   Caiata 3.154 e 3.155, in quanto differiscono ulteriormente, entro il 31 dicembre 2022, i termini previsti a legislazione vigente per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi da parte di soggetti dell'ordinamento sportivo;

   Lucaselli 3.138, in quanto prevede, con riferimento alle richieste di ammissione al Fondo di garanzia per le PMI richiamate dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 234 del 2021, l'applicazione, fino al 31 dicembre 2022, di talune disposizioni della disciplina relativa alle operazioni finanziarie concesse dal predetto Fondo;

   Porchietto 3.421, in quanto prevede che la disciplina di cui all'articolo 1, comma 83, della legge n. 178 del 2020, che consente di estendere il regime di rivalutazione dei beni di impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, si applichi anche a quelli risultanti al termine dell'esercizio successivo;

   Boccia 3.157, limitatamente al capoverso comma 5-bis, lettere a) e c), nonché gli identici Boccia 3.158, Prisco 3.365, Pella 3.384 e Ruffino 3.9, in quanto differiscono da 30 a 60 giorni il termine per la presentazione della richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali che versano in specifiche condizioni alla data del 1° gennaio 2022 ed ampliano da 120 a 150 giorni il termine per la presentazione della nuova proposta di piano;

   Gusmeroli 3.266, limitatamente al comma 5-bis, in quanto volto a prevedere che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato a legislazione vigente, non si fa luogo all'applicazione della sanzione;

   gli identici Dal Moro 3.165, Nevi 3.426 e Bellucci 3.237, in quanto estendono all'esercizio 2021 la possibilità di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni già prevista a legislazione vigente per l'esercizio 2020;

   gli identici De Luca 3.241, Bitonci 3.189, Pastorino 3.126, Ciaburro 3.352 e Ruffino 3.5, in quanto consentono agli enti locali, per gli anni 2022 e 2023, di determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso;

   Ficara 3.295, in quanto prevede che, per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della regione Sicilia e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario le Pag. 5quali presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022 il termine di 5 anni entro cui l'ente può raggiungere l'equilibrio decorre dal 1° gennaio 2023 e conseguentemente differisce di un anno il termine ultimo entro il quale l'equilibrio medesimo deve essere raggiunto;

   gli identici Ribolla 3.170, Lucchini 3.333 e Buompane 3.290, in quanto consentono di utilizzare, anche nel corso dell'esercizio finanziario 2022, le risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore di talune categorie economiche;

   gli identici Zordan 3.90, Butti 3.233 e Pizzetti 3.29, nonché gli identici Capitanio 3.91, Butti 3.234 e Pizzetti 3.30, in quanto a vario titolo limitano, per il solo anno 2022, l'applicazione di una norma di interpretazione autentica relativa al canone unico per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge di bilancio per il 2020;

   Varrica 3.285, in quanto volto a differire il termine, previsto a legislazione vigente, entro il quale le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana nell'ambito dei rispettivi piani integrati;

   Bitonci 3.040, limitatamente al comma 2, in quanto differisce da 30 a 60 giorni il termine per la presentazione della richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali che versano in specifiche condizioni alla data del 1° gennaio 2022 ed amplia da 120 a 150 giorni il termine per la presentazione della nuova proposta di piano, mentre rimangono inammissibili i commi 3 e 4 della medesima proposta emendativa;

   gli identici Ruffino 5.1, Bitonci 5.18, Miceli 5.32 e Pella 5.43, in quanto estendono all'anno scolastico 2022/2023 la possibilità di attribuire incarichi temporanei nelle scuole paritarie dell'infanzia, attingendo anche a graduatorie in essere degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo;

   Bitonci 5.016, in quanto incrementa, a decorrere dal 2022, lo stanziamento del fondo per gli alunni con disabilità, autorizzato dalla legge di bilancio 2022;

   Melicchio 6.28, in quanto proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità di effettuare stabilizzazioni del personale degli enti pubblici di ricerca già previste, in via generale, per tutte le pubbliche amministrazioni;

   Lapia 6.1, Di Giorgi 6.10, gli identici Fusacchia 6.4, Raciti 6.6, Licatini 6.38 e Fassina 6.17, in quanto dispongono l'ulteriore proroga, fino al giugno 2022, delle sessioni universitarie di laurea dell'anno accademico 2020/2021;

   Panizzut 9.68, in quanto proroga il periodo nel quale i lavoratori «fragili» conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia, estendendo l'ambito applicativo dell'istituto anche ai lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica;

   Buompane 9.148, in quanto differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'indennità prevista per taluni lavoratori della regione Campania, modificando anche i profili temporali per l'applicazione di tale disciplina;

   Bruno Bossio 10.9, in quanto proroga, fino al 31 dicembre 2022, l'utilizzo di personale in quiescenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, già abilitato alla funzione esaminatrice, ai fini dell'effettuazione degli esami pratici di guida;

   gli identici Rosso 10.131, Maccanti 10.103 e Marco Di Maio 10.47, ammissibili anche con riferimento alla lettera b), in Pag. 6quanto la normativa attuativa ivi prevista appare direttamente funzionale all'operatività della proroga in materia di personale in quiescenza abilitato alle prove di esame di guida, disposta nella restante parte dell'emendamento;

   gli identici Pella 10.126 e Fassina 10.61, ammissibili anche in relazione alla lettera b), che introduce ulteriori requisiti ai fini della rinegoziazione dei contratti di locazione dell'Agenzia del demanio, in stretta connessione con la proroga al 31 marzo 2022, disposta nella restante parte dell'emendamento, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti la decorrenza e la durata dei nuovi contratti e dei canoni di locazione;

   Gariglio 10.23, ammissibile anche in relazione al comma 3-ter, dovendosi ritenere tale disposizione comunque connessa con le proroghe disposte dalle restanti parte dell'emendamento, in materia di concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri;

   gli identici Zolezzi 10.72, Pella 10.139, Paita 10.43, Buratti 10.57, in quanto intervengono sull'ambito applicativo di una disposizione di proroga, prevista dall'articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, relativamente agli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit e RFI-Mit;

   Siracusano 11.105, limitatamente alla parte in cui proroga il termine di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 per l'adozione del piano di azione per la riqualificazione dei siti orfani, ossia dall'inizio dell'emendamento fino alle parole «Entro 90 giorni»;

   Patassini 11.80, in quanto introduce un regime di proroga relativamente alla gratuità temporanea del distacco delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma del 2016;

   Patassini 11.73, in quanto sospende temporaneamente i versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano;

   Fiorini 12.01, limitatamente ai commi 1 e 4, in quanto estendono anche al 2022 e al 2023 l'applicazione di un credito d'imposta in favore degli enti fieristici;

   Rotta 13.4, in quanto differisce l'entrata in vigore di una disposizione in materia di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale e di interesse nazionale;

   Foscolo 13.19, in quanto proroga l'erogazione dei contributi mensili per la sistemazione di soggetti evacuati a seguito di determinate calamità naturali, per ulteriori dodici mesi successivi alla scadenza del relativo stato di emergenza;

   Trancassini 13.018, in quanto estende temporalmente la possibilità, per il Commissario straordinario di Governo per gli eventi sismici del 2016 di nominare, fino al termine dello stato di emergenza, un numero di esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al PNRR;

   Trancassini 13.019, in quanto estende temporalmente la possibilità, per il Commissario straordinario di Governo per gli eventi sismici del 2016 e gli Uffici speciali per la Ricostruzione di conferire incarichi di lavoro autonomo e incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica;

   Trancassini 13.022 e 13.023, in quanto introducono una sospensione temporanea, in favore dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi sismici dal 24 agosto 2016, relativamente ai vincoli di spesa e dei processi di accorpamento tra enti locali;

   Navarra 14.26 e Siracusano 14.56, in quanto estendono la disciplina di differimento dei termini in materia di riduzione ai contributi all'editoria disponendone l'applicazione anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenutoPag. 7 in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro limitatamente ad un periodo temporale;

   Sensi 14.7, in quanto proroga, anche al 2022, il contributo alle imprese private nel settore radiofonico, previsto per l'anno 2019;

   Bruno Bossio 14.05 e gli identici Capitanio 14.011 e Carabetta 14.035, in quanto contemplano la possibilità di prorogare i diritti d'uso delle frequenze in banda 26 e 28 GHz in scadenza al 31 dicembre 2022;

   Zucconi 14.026, in quanto interviene sulla rideterminazione della durata delle concessioni idroelettriche;

   Sensi 15.01, in quanto volto a prorogare, fino al 31 marzo 2022, la possibilità, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di adottare un programma triennale di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress;

   Ceccanti 16.1 e gli identici Marco Di Maio 16.4, Paolo Russo 16.36, Montaruli 16.33 e Ribolla 16.21, in quanto volti ad escludere, per alcune annualità, l'applicazione delle sanzioni per il tardivo pagamento di tributi locali relativi a pubblicità e occupazione di suolo pubblico;

   Cillis 18.17, in quanto recante proroghe di alcuni termini della disciplina in materia di registrazione presso il SIAN, apportandovi conseguenti modificazioni;

   Viviani 18.022, in quanto reca una proroga in materia di cassa integrazione salariale per i lavoratori della pesca e della piccola pesca;

   Cenni 18.030, in quanto proroga incentivi per la produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia;

   Lupi 19.3, Magi 19.2 e 19.05, D'Ettore 19.4, 19.06 e 19.07, in quanto prorogano alle prossime elezioni politiche (successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021) l'applicazione delle previsioni in materia di esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni politiche, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

   Ruffino 21.7, in quanto proroga, temporaneamente, alcuni termini per la realizzazione di opere pubbliche.

  Ricorda quindi che il termine per la presentazione da parte dei gruppi degli emendamenti segnalati è fissato alle ore 12 di giovedì 3 febbraio e che la ripartizione tra i gruppi delle quote di proposte emendative segnalabili è stata già inviata ai gruppi nel pomeriggio di ieri.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di valutare con maggiore attenzione l'ammissibilità dell'emendamento 11.86 a sua prima firma, il cui contenuto è connesso con una proroga già prevista dalla legge di bilancio per il 2022 in materia di crisi energetica.
  Nel contestare quindi il fatto che le presidenze definiscano unilateralmente e comunichino in seduta la quota delle proposte emendative da segnalare spettante ad ogni gruppo parlamentare, ricorda che la procedura delle segnalazioni è prevista dalla prassi parlamentare solo in occasione dell'esame della legge di bilancio. In proposito ritiene che l'estensione di tale procedura ad altri provvedimenti configuri una vera e propria forzatura.
  Ricorda, inoltre, che nel corso della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, tutti i gruppi parlamentari avevano contestato la quota di proposte emendative da segnalare loro assegnata. Pertanto, considerato il silenzio dei gruppi di maggioranza, sospetta che la ripartizione comunicata sia il frutto di un accordo raggiunto dalla stessa maggioranza dopo tale riunione congiunta degli Uffici di presidenza, fatto che riterrebbe inaccettabile. A suo avviso, infatti, la quota di proposte emendative da segnalare assegnata all'opposizione è decisamente sproporzionataPag. 8 rispetto a quella assegnata alla maggioranza. Rileva, oltretutto, che la quota assegnata al suo gruppo risulta anche minore rispetto a quella proposta dalle presidenze nella predetta riunione degli Uffici di presidenza. Chiede, pertanto, che sia immediatamente convocata una ulteriore riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, per discutere ancora in merito alla ripartizione delle proposte emendative da segnalare.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, preannuncia che le Presidenze, alla luce della richiesta in tal senso formulata dal deputato Trancassini, si riservano un ulteriore approfondimento sull'emendamento 11.86.
  Quanto ai criteri di ripartizione tra i gruppi delle proposte emendative da porre in votazione, osserva come tali criteri siano stati definiti in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ricorda come le Presidenze avessero inizialmente proposto il numero di 450 proposte emendative da porre in votazione e come sulla base del dibattito svoltosi si sia ritenuto di elevare tale numero a 600.
  Quanto al numero di proposte emendative da porre in votazione attribuito a Fratelli d'Italia osserva che, come già da lui comunicato informalmente al deputato Prisco, il numero riportato nella comunicazione ai gruppi è errato e rileva nel contempo come il deputato Prisco abbia già informalmente anticipato di ritenere insufficiente anche il numero corretto.
  Assicura comunque la piena disponibilità delle Presidenze a venire incontro alle esigenze prospettate dai gruppi, tenendo tuttavia conto della necessità di contenere il numero delle proposte emendative da porre in votazione, al fine di consentire un'adeguata istruttoria da parte dei relatori e del Governo e di pervenire all'espressione dei pareri in tempi brevi. In tale ottica, ritiene di poter accogliere la richiesta, formulata dal deputato Trancassini, di convocare gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) chiede ulteriori approfondimenti sulla valutazione di ammissibilità dell'emendamento Gagliardi 3.477, che apporta modifiche di natura ordinamentale alla disciplina sull'antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di identificazione della clientela, giudicando la questione posta dall'emendamento non estranea al contenuto del provvedimento in esame. Ritiene, peraltro, che il tema della tutela della riservatezza dei professionisti che effettuano le segnalazioni in oggetto sia di particolare rilevanza, sia a garanzia della sicurezza di tali soggetti, sia a salvaguardia dell'efficacia dell'azione di antiriciclaggio svolta dalla magistratura. Ritenuto, peraltro, che la questione sia già all'attenzione del Governo, si augura sia possibile rivalutare l'ammissibilità dell'emendamento Gagliardi 3.477.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta al deputato D'Ettore, fa presente che le presidenze si riservano di svolgere un approfondimento al riguardo.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo da remoto, rileva come il numero di proposte emendative da porre in votazione attribuito al gruppo Fratelli d'Italia sia comunque insufficiente, anche in considerazione del fatto che si tratta dell'unico gruppo di opposizione, e auspica che si ponga rimedio a tale situazione, che giudica inaccettabile, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e avverte che è immediatamente convocata una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

  La seduta termina alle 20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 1° febbraio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20.10.

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ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 732 del 31 gennaio 2022, a pagina 5, prima colonna, trentatreesima riga, sostituire le parole: «ai numeri 2 e 3» con le seguenti: «alle lettere b) e c)» e, alla trentaseiesima riga, sopprimere le parole: «, i comuni, le province e le città metropolitane».