CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2022
730.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 20 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN

  La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Avverte poi che sono stati presentati 4 ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità dichiarati nella seduta di ieri.
  Si tratta, in particolare:

   dell'emendamento Gagliardi 3.17 che propone che il Governo, nell'esercizio della delega prevista all'articolo 1 del disegno di legge in esame, preveda, ai fini della redazione del bilancio di cui all'articolo 2423 del codice civile, per la valutazione delle rimanenze di magazzino, che il collegio sindacale si avvalga di perizia asseverata da professionista abilitato ingegnere o perito industriale, iscritto nel relativo ordine professionale.
   L'emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto indica specifiche regole di contabilizzazione, ai fini della redazione del bilancio civilistico, anziché indicare un criterio o un principio direttivo per la riforma della normativa fiscale. Nel ricorso presentato si rileva che la stima del valore delle rimanenze di magazzino incide sull'entità del prelievo fiscale.
   Tuttavia, l'emendamento attiene alla disciplina del bilancio redatto in base al codice civile e si limita a prevedere l'introduzione di un onere in capo alle imprese ritenuto utile a garantire la veridicità e correttezza di una stima da indicare a bilancio. Non si ritiene l'esame del disegno di legge di delega la sede adatta ad affrontare l'intero capitolo degli adempimenti, delle garanzie e delle qualifiche necessari per stimare correttamente i valori da inserire nel bilancio redatto a fini civilistici, che solo eventualmente e comunque indirettamente possono rilevare ai fini dell'applicazione delle norme tributarie;

   dell'articolo aggiuntivo Ferrari 3.01 dichiarato inammissibile per carenza di Pag. 13compensazione in quanto introduce non un criterio o principio di delega, bensì una norma immediatamente efficace e la cui applicazione non è subordinata all'esercizio delle deleghe previste dal provvedimento. Esso modifica il testo unico contenente la disciplina dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e prevede in modo diretto una ulteriore ipotesi di esenzione dall'imposta, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria. Tali caratteristiche impediscono l'applicazione del meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la conseguenza che la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della stessa non possono essere rinviate al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi, ma dovrebbero essere previste e specificate già nell'ambito del provvedimento in esame.
   Nel ricorso viene evidenziata la difficoltà di effettuare una quantificazione precisa delle minori entrate, che tuttavia è indispensabile ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;

   dell'emendamento Molinari 9.14 dichiarato inammissibile limitatamente alle parole «elevando a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212» per contrasto con il sistema costituzionale vigente, in quanto non è possibile, stante il vigente sistema costituzionale, delegare il Governo a elevare a rango costituzionale tali norme. Rilevata, tuttavia, l'importanza della questione posta, e considerato che la proposta emendativa verrà discussa ed esaminata per la parte ammissibile, evidenzia che si potrà valutare, eventualmente, in quella sede, un intervento volto a valorizzare l'intendimento dei proponenti. In proposito ricorda come la necessità di un maggiore rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente sia emersa e sia stata unanimemente condivisa nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario;

   dell'emendamento Gusmeroli 10.5 che prevede che ulteriori o maggiori oneri, ovvero minori entrate, che non trovino compensazione secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 2, del disegno di legge, possano trovare copertura previa autorizzazione al Governo, mediante ricorso all'indebitamento netto e scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
   L'emendamento è stato dichiarato inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria.

  Si conferma tale giudizio in quanto tale modalità di copertura finanziaria non rientra tra quelle previste, in via tassativa, dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Inoltre, la procedura ipotizzata dall'emendamento, adottata in attuazione dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, consente il ricorso ad un maggior indebitamento «solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali» e l'attuazione di una delega fiscale non può considerarsi, per sua natura, la risposta a un evento eccezionale.
  Si ricorda, infine, che l'avvio di tale procedura è prerogativa del Governo, come si evince dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
  A seguito della ulteriore valutazione del contenuto delle proposte emendative e alla luce dei motivi addotti la Presidenza ritiene pertanto di confermare i giudizi di inammissibilità pronunciati.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

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ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 729 del 19 gennaio 2022, a pagina 89, seconda colonna, alla quarantasettesima riga, dopo le parole: «Vita MARTINCIGLIO (M5S)» aggiungere le seguenti: «, intervenendo da remoto,».