CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 gennaio 2022
726.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione, Fausto RACITI. – Intervengono da remoto la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 15.55.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Da quindi la parola alle relatrici, Bordonali per la I Commissione, e Torto, per la V Commissione, per l'illustrazione del provvedimento.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice per la I Commissione, con riferimento al contenuto del decreto-legge, rileva come questo si componga di 25 articoli, procedendo quindi all'illustrazione delle norme di prevalente competenza della I Commissione.
  In particolare, l'articolo 1, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un'omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, mentrePag. 4 il comma 3, lettera b), proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In tali amministrazioni sono inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (tra cui gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Agenzia spaziale italiana, il comitato olimpico nazionale italiano e l'Ente nazionale per l'aviazione civile) nonché l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  Il comma 5, lettera a), proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019, mentre la lettera b) del medesimo comma 5 estende al triennio 2022-2024 l'autorizzazione ad assumere personale destinato all'Avvocatura dello Stato, di livello dirigenziale e non, già prevista per il triennio 2019-2021 dall'articolo 1, comma 318, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Il comma 6 provvede alla quantificazione dei relativi oneri e dispone in merito alla relativa copertura.
  Il comma 7 proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
  Al riguardo, ricorda che (anche) l'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali sopra citate relative al Ministero dell'istruzione, riferendosi esplicitamente al termine previsto dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020, ma senza procedere a una novella di quest'ultimo decreto-legge.
  Al fine di evitare la duplicazione di una stessa previsione, segnala l'opportunità di abrogare il comma 769 dell'articolo. 1 della legge n. 234 del 2021.
  Il comma 8, lettera a), numero 1, dell'articolo 1, proroga al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021) il termine ultimo di applicazione di talune disposizioni inerenti alle modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.
  Il comma 8, lettera a), numero 2, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021) la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, puntualmente indicate.
  La lettera b) del comma 8 proroga al 31 marzo 2022 le modalità di svolgimento previste, per il tempo di emergenza epidemiologica, per i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il comma 9 proroga per l'anno 2022 la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).
  Il comma 10 rinvia dal 2021 al 2022 il termine massimo entro il quale il MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, 30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionatePag. 5 attraverso apposito concorso pubblico, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 (relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa). La legislazione vigente già prevede che le unità da assumere devono essere in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.
  Il comma 11, rimodula l'autorizzazione di spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, da parte del MISE, delle unità di personale previste dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Fermo restando l'ammontare dei relativi oneri, i singoli stanziamenti annui sono quindi riferiti al periodo 2022-2024 anziché al periodo 2021-2023.
  La lettera a) del comma 12 posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (e al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni). Insieme e correlativamente, la norma sospende l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.
  La lettera b) del comma 12, proroga all'anno 2022 il termine, attualmente fissato per l'anno 2021, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Il comma 13, proroga di un mese (dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022) il termine per l'adozione, con modalità semplificata, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).
  Il comma 14 dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2022 alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2020 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno.
  Il comma 15 proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.
  Il comma 16 proroga al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
  Il comma 17 proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

   il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;

   al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;

   le identità di copertura degli agenti dei servizi possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;

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   l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

  Il comma 18 proroga da luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari.
  Il comma 19, intervenendo sulla legge n. 124 del 2007, nella parte modificata dal decreto-legge n. 83 del 2020, stabilisce che l'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI) ha la durata massima di 8 anni e può essere conferito, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. La norma previgente dispone che l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni.
  Il comma 20 estende, rispetto all'attuale rigido limite di un triennio, la durata del mandato dei vertici della Difesa (Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale del Ministero della Difesa) che al termine del triennio siano ancora in servizio permanente, fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un ulteriore anno. Il comma 21 dispone che tale modifica si applichi anche ai mandati in corso alla entrata in vigore del decreto-legge.
  I commi 22 e 23 introducono la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di permanere nel suo incarico allo scadere del mandato (triennio) fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un altro anno.
  Il comma 24 proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 maggio 2022.
  Il comma 25 introduce una modifica all'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), stabilendo che, nell'ipotesi in cui la durata del mandato del Presidente del CNEL non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del Presidente è prorogato fino al termine della durata del Consiglio.
  La lettera a) del comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'applicazione della disciplina transitoria sulle assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.
  La lettera b) dello stesso comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria. Il comma 27 prevede il riconoscimento di un contributo statale, pari a 9.296,22 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato, o che assumeranno entro il suddetto termine del 31 marzo 2022, soggetti già impegnati in lavori di pubblica utilità.
  Il comma 28 dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del DL n. 104 del 2020, fino al limite di durata massima di quindici mesi, se gli stessi prevedono una durata inferiore. In ogni caso, la durata dei predetti contratti non potrà eccedere la data del 30 giugno 2022.
  L'articolo 2, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-Pag. 7legge n. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno.
  Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
  Il comma 3 abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2022, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito e Irlanda del Nord.
  Il comma 4 autorizza per il 2022 l'utilizzo delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti che ammontano a 3 milioni di euro.
  Il comma 6 proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
  Il comma 1 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica.
  Più in particolare, la disciplina transitoria in esame consente, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale (cosiddetti medici di base) e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, che i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, partecipino all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto (incarichi svolti, come noto, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale). Per gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell'attestato di idoneità al relativo esercizio (attestato che è conseguito dal medico di medicina generale al termine di un apposito corso, organizzato dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali).
  L'assegnazione degli incarichi ai medici ai sensi della deroga transitoria in esame è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto per il corso suddetto determina la cancellazione dalla graduatoria regionale concernente gli incarichi in oggetto e la decadenza dall'incarico eventualmente già assegnato.
  Ricorda che la deroga in esame, sotto il profilo della disciplina europea, costituisce una facoltà dello Stato membro (con riferimento agli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale), ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
  La disciplina transitoria in esame prevede altresì che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale, da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e che i medesimi enti territoriali, come già consentito dalle relative norme a regime, possano organizzare i corsi anche a tempo parziale; in ogni caso, l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali Pag. 8non devono pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
  La disciplina transitoria stabilisce inoltre che, in sede di accordo collettivo nazionale, siano individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali, ai fini dell'assegnazione degli incarichi convenzionali in base alla deroga suddetta, nonché le relative modalità di remunerazione.
  Il comma 2 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Tali disposizioni transitorie permettono:

   ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale;

   ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica;

   ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.

  Il comma 3 proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
  Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proroga viene disposta in quanto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, prevede che l'iscrizione nell'elenco, fermo restando l'aggiornamento biennale dello stesso, sia valida per quattro anni; pertanto, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018 la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso scadrà il 12 febbraio 2022. Nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica in atto, viene prorogata la predetta iscrizione fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
  I commi 4 e 5 modificano alcune norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Le modifiche recano un differimento di alcuni termini, in considerazione, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, della circostanza che le procedure concorsuali autorizzate dalle disposizioni previgenti sono ancora in corso di svolgimento.
  Il comma 6 dispone l'ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).
  In particolare, mediante una modifica testuale all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, si proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapiantiPag. 9 (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco) e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio».
  La proroga si è resa necessaria poiché la scadenza del termine al 1° gennaio 2022 avrebbe implicato il venir meno della moratoria sul divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti, il quale era stato da ultimo prorogato (dal 1° gennaio 2021) dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020.
  Le sollecitazioni alle proroghe della sospensione dei richiamati divieti derivano in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici contrari all'interruzione della ricerca in tali settori. Infatti, nel recepimento della direttiva comunitaria, il decreto legislativo ha previsto un monitoraggio da parte del Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare, per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi durante il periodo di sospensione del divieto e consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento all'esito del monitoraggio. Il Centro di referenza per i metodi alternativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna e il Consiglio Superiore di sanità hanno evidenziato mediante proprie relazioni come, ad oggi, in questi campi di ricerca non siano riconosciuti metodi alternativi scientificamente validi all'utilizzo di animali.
  I commi 7 e 8 recano alcuni differimenti di termini relativi a norme transitorie sulla possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022; nell'ambito di tale proroga, resta ferma, ai sensi del comma 8, la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.
  Più in particolare, la possibilità di proroga viene ammessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale. Resta inoltre ferma la condizione già vigente, secondo cui il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all'ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).
  Le disposizioni di proroga in esame prevedono altresì che, in base ad uno schema-tipo – predisposto dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano mensilmente gli esiti del monitoraggio degli incarichi in oggetto ai suddetti Ministeri.
  L'articolo 5, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine finale dello stato di emergenza definito con l'articolo 1 del decreto-legge n. 221 del 2021 – l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Si tratta di disposizioni volte, rispettivamente:

   ad autorizzare gli enti locali, per tutta la durata dell'emergenza, a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto;

   ad accelerare l'esecuzione degli stessi interventi nella fase di sospensione delle Pag. 10attività didattiche (evidentemente con riferimento, nella previsione originaria, all'anno scolastico 2019/2020).

  Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine finale dello stato di emergenza definito con l'articolo 1 del decreto-legge n. 221 del 2021 – l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, volte a garantire l'operatività, attraverso la previsione della possibilità di tenere le sedute in videoconferenza, dei Gruppi di lavoro operativi per l'inclusione dei singoli alunni o studenti con accertata condizione di disabilità, previsti, a livello di istituzione scolastica, dall'articolo 15, comma 10, della legge n. 104 del 1992.
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica.
  A tal fine, si modifica ulteriormente l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, che – come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 – aveva autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire entro il 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica previsti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.
  L'articolo 6, ai commi 1 e 2, riguarda la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  In particolare, il comma 2 proroga dall'anno accademico 2022/2023 all'anno accademico 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
  Conseguentemente, il comma 1 estende anche all'anno accademico 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.
  Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.
  Il comma 4 concerne la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni, nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).
  L'articolo 7, ai commi da 1 a 3, proroga da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  Corrispondentemente, l'articolo provvede a prorogare al 2023 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto, per gli anni dal 2017 al 2021, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017.
  Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e Pag. 112023, per la quale è individuata la relativa copertura.
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016.
  La Relazione illustrativa specifica che tale disposizione è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e, con essi, il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero.
  L'articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. In particolare, il comma 1 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
  La disposizione interviene sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti – agli articoli 3 e 4 – tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018), dall'articolo 1, comma 1139, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019, dal decreto-legge n. 162 del 2019 (fino al 31 dicembre 2020), e, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020 (fino al 31 dicembre 2021).
  Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Il comma 2, in particolare, interviene sull'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
  Il comma 3 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari, previsto dalla legge di stabilità 2015.
  In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 21-quinquies, del decreto-legge n. 83 del 2015, proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2022) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. In merito ricorda come si tratti di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legislatore.
  La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-quinquies, prevedendo che, anche per l'anno 2022, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, il Ministero della giustiziaPag. 12 possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 il quale, in deroga espressa all'articolo 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.
  L'articolo 16, al comma 1, per quanto riguarda il processo civile, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia delle le seguenti disposizioni:

   l'articolo 221, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale è obbligatorio il deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell'ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un'indifferibile urgenza;

   l'articolo 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. In particolare, la disposizione prorogata prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;

   l'articolo 221, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la possibilità di procedere al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente di assolvere all'obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;

   l'articolo 221, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, in base ai quali è possibile la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione). È inoltre possibile la trattazione da remoto dell'udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. L'udienza è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;

Pag. 13

   l'articolo 221, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale il consulente tecnico d'ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica;

   l'articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, in forza del quale le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Affinché ciò sia possibile, la disposizione richiede che le parti: rinuncino espressamente all'udienza almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; confermino le conclusioni rassegnate nel ricorso; confermino di non aver intenzione di giungere a una conciliazione;

   l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevede la possibilità per il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Per quanto la formulazione della disposizione deroghi a una norma relativa alle udienze civili, si ritiene che essa sia riferibile alle udienze da remoto sia civili che penali;

   l'articolo 23, comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del decreto-legge n. 137 del 2020 che disciplina il cosiddetto giudizio cartolare in Cassazione, consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas nel rispetto di specifiche scansioni temporali;

   l'articolo 23, comma 9, del decreto-legge n. 137 del 2020, che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

   l'articolo 23, comma 9-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (articolo 475 del codice di procedura civile), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.

  Per quanto riguarda il processo penale, il medesimo comma 1 dell'articolo 16 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia delle seguenti disposizioni:

   l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto. In particolare, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto anche all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. L'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

   l'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevede la trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale (primo periodo). La richiesta di discussione orale deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni Pag. 14prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, la trattazione avviene per tabulas (quinto periodo). Entro i 15 giorni che precedono l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata (secondo periodo); la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; entro i 5 giorni che precedono l'udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni (terzo periodo); la Corte può deliberare da remoto e non si applica l'articolo 615 del codice di procedura penale sulla lettura del dispositivo in udienza (quarto periodo). Il dispositivo è comunicato alle parti;

   l'articolo 23, comma 9, del decreto-legge n. 137 del 2020, che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge confermando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale;

   l'articolo 23-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale nel giudizio penale di appello la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. In particolare, secondo i commi 1, 3 e 4, le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. In base al comma 2, la disposizione scandisce i termini per la formulazione delle richieste da parte del PM e per gli adempimenti della cancelleria e dei difensori;

   l'articolo 23-bis, comma 7 del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale il procedimento semplificato – giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti – si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (articolo 10 del decreto legislativo n. 159 del 2011) e patrimoniali (articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

   l'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-bis del codice di procedura penale), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. È inoltre introdotta una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione.

  Le disposizioni prorogate dal comma 1, tanto in relazione al processo civile quanto in relazione al processo penale, si applicano anche – in quanto compatibili – ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Viene infatti prorogato dal medesimo comma 1, fino al 31 dicembre 2022, anche l'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, che dispone in tal senso.
  Sono inoltre prorogate, sempre ai sensi del comma 1, fino al 31 dicembre 2022 le seguenti disposizioni relative ai detenuti:

   l'articolo 221, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazionePag. 15 penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica; tale disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate;

   l'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile – mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all'articolo 146-bis del codice di procedura penale.

  Il comma 2 detta una disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a:

   trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali – in base all'articolo 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del decreto-legge n. 137 del 2020 – quanto civili, in base all'articolo 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto, del decreto-legge n. 137 del 2020;

   trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello, in base all'articolo 23-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 137 del 2020;

   trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, in base all'articolo 23-bis, comma 7, del decreto-legge n. 137 del 2020.

  Il comma 3 proroga sino al 31 marzo 2022 – in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021 – la disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo del decreto-legge n. 137 del 2020, che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.
  Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2022 la disciplina – la cui applicazione, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, era limitata al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica – di cui all'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, in base alla quale è estesa ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili, l'efficacia di alcune disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da COVID-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.
  Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – la cui applicazione, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, era limitata al 31 dicembre 2021 – di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021 concernente il processo amministrativo.
  La disposizione oggetto di proroga consente la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19. In tali casi i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni distaccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto applicando le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.Pag. 16
  Il comma 6 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – la cui applicazione, prima dell'entrata in vigore del decreto – legge in esame, era limitata al 31 dicembre 2021 – di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, concernente il processo contabile. La disposizione oggetto di proroga prevede che si svolgano obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti stessa.
  Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, alcune disposizioni contenute nell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile. Sono, in particolare, prorogate, al comma 2 di tale articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, nonché:

   al comma 5 del medesimo articolo 85, la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile;

   al medesimo comma 5, l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga, al comma 6, è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo;

   al comma 8-bis di tale articolo 85, la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto.

  L'articolo 18 prevede che il decreto ministeriale che deve indicare i criteri per l'attuazione del monitoraggio delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali debba essere adottato entro il 30 aprile 2022, e non entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, come originariamente previsto. A tal fine, l'articolo in esame, composto di un solo comma, novella il comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).
  L'articolo 19, in considerazione del protrarsi della pandemia da COVID-19, consente, agli elettori positivi al COVID – ricoverati in strutture sanitarie o collocati in quarantena domiciliare – e a coloro che si trovano in isolamento fiduciario, di poter esercitare il loro diritto di elettorato attivo in occasione dell'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 1 di Roma fissata per il 16 gennaio 2022.
  Inoltre, si dispongono interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale e si prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Le disposizioni trovano applicazione fino al 30 gennaio 2022, ossia all'ultima domenica utile della finestra temporale prevista dall'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993.
  In particolare, il comma 1 individua alcune delle norme dettate dal decreto-legge n. 117 del 2021, per il turno elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, che trovano applicazione anche per lo svolgimento della elezione suppletiva del collegio di Roma 1, ossia l'articolo 2, commi 1, 2, 3 6 e 7, primo periodo, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del citato decreto-legge n. 117 del 2021. Si tratta delle disposizioni suscettibili di trovare applicazione nella consultazione interessata, che riguarda esclusivamente l'elezione suppletiva nel collegio suindicato, compreso nel territorio di un solo comune. Non sono, pertanto, oggettoPag. 17 dell'articolo in esame le altre disposizioni del decreto-legge n. 117 del 2021, tra cui quelle concernenti le elezioni amministrative e regionali, o comunque applicabili nel territorio di più comuni. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di tali disposizioni, il comma 1 in esame autorizza la spesa di 10.566 euro.
  Nel dettaglio, le disposizioni che si applicano all'elezione suppletiva sono le seguenti.
  Un primo gruppo di disposizioni riguarda la costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19. Si stabilisce in merito che in tali strutture sanitarie, con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199, siano costituite le sezioni elettorali ospedaliere che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (articolo 52 del DPR n. 361 del 1957) (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 117 del 2021). Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 componenti: 5 scrutatori e il presidente.
  Si prevede inoltre – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 117 del 2021 – che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 117 del 2021, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.
  Agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 117 del 2021 – sopra richiamati sono impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
  In caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali, il sindaco, previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni o dei seggi speciali:

   personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine;

   soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, si prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

  Ove ulteriormente necessario, il sindaco, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 117 del 2021, può provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. Si prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possano essere istituiti «ulteriori» seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario.
  Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2: nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato (articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 117 del 2021). Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 117 del 2021, si dispone che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti delle «certificazioni verdi COVID-19» previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021, cosiddetto green pass. Ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 117 del 2021, è riconosciuto l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento.
  Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.Pag. 18 In primo luogo, in base all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 117 del 2021, si precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto «presso il comune di residenza».
  A tal fine, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 6 e l'11 gennaio 2022) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.
  L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provvede, in base all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 117 del 2021, quindi ad iscrivere l'elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima.
  Il sindaco, in base all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 117 del 2021, provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata.
  Il voto domiciliare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 117 del 2021, è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  Come già detto, il comma 2 dell'articolo 19 del decreto – legge in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione della elezione suppletiva. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.
  Come già rilevato in precedenza, il comma 3 prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e il 25 agosto 2021.
  Il comma 4 detta disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 132.646 per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  L'articolo 22 reca, in primo luogo, una proroga dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 di una disciplina transitoria di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (a seconda dei casi, di base o «rafforzato»); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
  In secondo luogo, l'articolo 22, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta esenzione transitoria, esplicita che, qualora essi siano vaccinati (contro il COVID-19) con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute (in coerenza con le indicazioni dell'EMA).
  L'articolo 23 novella l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo Pag. 19nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
  In particolare, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 sul requisito dei quattro anni di anzianità e sulle modalità di svolgimento dell'attività, la novella in esame specifica che l'ammissione ai suddetti corsi da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza deve avvenire su domanda dell'interessato, fuori contingente.
  La norma dispone, inoltre, che:

   1) all'ammissione non consegue alcuna borsa di studio;

   2) le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma l, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

   3) l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture delle Amministrazioni di appartenenza è certificata dalle stesse, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

  Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge, i medici militari e dei comparti sicurezza e soccorso pubblico hanno fornito «un grande apporto al Servizio sanitario nazionale, sostituendo i medici di medicina generale nello svolgimento di attività presso ambulatori, case della salute delle ASL e Residenze sanitarie assistenziali». Al riguardo, la novella in questione è dunque volta a specificare meglio la ratio dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, rappresentata dalla necessità di garantire un accesso agevolato alla formazione specifica della medicina generale per i medici in questione.
  A sua volta la relazione tecnica precisa che i medici individuati dalla norma, qualora ammessi alla partecipazione dello specifico corso, non percepiscono la borsa di studio, in quanto mantengono il trattamento economico già erogato dall'Amministrazione di appartenenza.
  L'articolo 25 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Daniela TORTO (M5S) relatrice per la V Commissione, intervenendo da remoto, si sofferma sugli articoli di competenza della Commissione Bilancio. Si tratta in particolare degli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 24.
  L'articolo 3, comma 1, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l., disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
  L'articolo 3, comma 2, proroga, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, in attesa del perfezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso. Nelle more, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero del turismo continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura.
  L'articolo 3, comma 4, proroga per l'anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento, relativo alla variazione degli indici ISTAT, del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
  L'articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'articolo 207, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro cui devono essere avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), a favore dell'appaltatore, può essere incrementato fino al 30 per cento.Pag. 20
  L'articolo 3, comma 5, estende fino al 2022 la disposizione che prevede l'assegnazione di un importo del Fondo di solidarietà comunale, nel limite massimo di 25 milioni di euro, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all'applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente. È conseguentemente posposto al 2023, in luogo del 2022, l'anno a partire dal quale la predetta somma di 25 milioni annui sarà destinata ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.
  L'articolo 3, comma 6, autorizza, per il 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, essenzialmente riguardanti i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo.
  L'articolo 9, comma 1, proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.
  L'articolo 9, comma 2, proroga al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che limitano la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  L'articolo 9, commi 3 e 4, prevede: la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità 2016 e 2017 (comma 3, lettera a); l'introduzione di una deroga, fino al 31 dicembre 2022, volta a consentire, alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate, il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (comma 3, lettera b); che non si applichino, fino al 31 dicembre 2022, le sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 3 (comma 4).
  L'articolo 9, comma 5, interviene sulle modalità con le quali gli accordi sindacali che regolano la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale stabiliscono la aliquota minima di contribuzione da parte dei datori di lavoro.
  L'articolo 9, comma 6, proroga il periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni, previste a regime, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore. Vengono prorogati, inoltre, i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) soggette alla procedura di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021.
  L'articolo 9, comma 7, proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell'INAIL, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri. Alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga, quantificati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sul bilancio del medesimo INAIL.
  L'articolo 9, comma 8, riconosce anche per il 2022 la possibilità (finora disposta per gli anni 2020 e 2021), per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello, di prevedere la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario Pag. 21di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Agli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione si fa fronte attraverso il Fondo nuove competenze, istituito presso l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
  L'articolo 10, comma 1, proroga ulteriormente, al 31 marzo 2022, il termine entro il quale è consentito, agli ispettori autorizzati, effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada.
  L'articolo 10, comma 2, proroga al 15 marzo 2022 i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario a titolo di ristoro dei danni economici subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 10, comma 3, differisce i termini per la rendicontazione degli effetti economici subiti dalle imprese ferroviarie passeggeri e merci, ai fini dell'assegnazione delle risorse già autorizzate per compensare gli effetti della pandemia registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, nonché per l'emanazione del relativo decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.
  L'articolo 11, comma 1, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi, di cui all'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022. Prevede, altresì, che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura e già posti in commercio, o etichettati al 1° luglio 2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.
  L'articolo 11, comma 3, fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 11, comma 4, proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026, il periodo di godimento dei benefici, in termini di condizioni più vantaggiose sui costi dell'energia elettrica (cd. meccanismo di import virtuale, istituito dall'articolo 32 della Legge n. 99/2009), riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero (cosiddetto interconnector). Conseguentemente, si prevede che ARERA aggiorni le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.
  L'articolo 11, comma 5, proroga di ulteriori 60 giorni, a decorrere dal 31 dicembre 2021, il termine ultimo di operatività della disciplina transitoria in materia di controlli radiometrici, applicabile nelle more della ridefinizione, con specifico decreto, della nuova disciplina di tali controlli.
  L'articolo 12, comma 1, estende, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano il COVID-19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
  L'articolo 12, comma 2, fissa il termine di 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali per il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente.
  L'articolo 13, comma 1, proroga al 1° gennaio 2023 il termine, in precedenza fissato al 1° gennaio 2022, entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai Pag. 22fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale. Il comma 4 disciplina la possibilità per Roma Capitale di riacquistare l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.
  L'articolo 13, comma 2, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
  L'articolo 13, comma 3, proroga, dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022, il termine di cessazione delle funzioni del Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo.
  L'articolo 14, commi 1 e 2, reca disposizioni relative all'acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il comma 1 istituisce una Commissione che, entro il 31 marzo 2022, deve individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione di tali servizi. Tenuto conto di ciò, il comma 2 proroga, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, la durata dei contratti per l'acquisizione dei medesimi servizi stipulati con le agenzie di stampa.
  L'articolo 14, comma 3, modifica, riducendone la portata e l'operatività nel tempo, la temporanea e parziale detassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026». In particolare, in luogo di disporne la detassazione al 40 per cento per il periodo 2021-2023 e al 70 per cento per il periodo 2024-2026, si prevede che i predetti redditi siano detassati al 40 per cento per il solo anno 2021.
  L'articolo 14, comma 4, dispone un incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
  L'articolo 15 dispone una proroga in materia di risorse volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per minori di età compresa tra zero e sedici anni, prevedendo che possano essere spese, per la parte residua non attivata e non utilizzata, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021), nel limite di 15 milioni di euro. La proroga del termine è necessaria per consentire la conclusione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'avviso pubblico «Educare in comune», pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia in data 1° dicembre 2020, attualmente in corso, che destina risorse a tutti i comuni italiani.
  L'articolo 17 estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti sul comparto industriale della pandemia da COVID-19. Al riguardo ricorda che il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inciso sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l'introduzione di una disciplina emergenziale, legata alla pandemia da COVID-19. I termini di tale disciplina emergenziale erano già stati estesi al 30 giugno 2021, dal decreto-legge n. 137 del 2020, e al 31 dicembre 2021, dal decreto-legge n. 56 del 2021.
  L'articolo 20 interviene sulla cornice normativa entro la quale (previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE) le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile, hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (cd. Temporary Framework). L'articolo, in Pag. 23particolare, è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, delle misure di aiuto, disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. Le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).
  L'articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione. La norma conferma, nella sostanza, le destinazioni indicate dalla normativa previgente, ma introduce degli specifici limiti di spesa. In particolare, si prevede che all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è destinato un ammontare complessivo non eccedente 450 milioni di euro; mentre a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, è destinato un ammontare complessivo non eccedente 190 milioni di euro.
  L'articolo 24 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.
  Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

  La Viceministra Laura CASTELLI, intervenendo da remoto, si riserva di intervenire nella discussione in altra seduta.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo da remoto, ritiene che la presentazione da parte del Governo – come da prassi risalente, a suo giudizio censurabile – del cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe» costituisca l'ennesima dimostrazione, qualora ve ne fosse stato ancora bisogno, della preoccupante deriva antidemocratica nella quale versano oramai le istituzioni parlamentari del nostro Paese, chiamate ad esaminare un provvedimento che, accanto a disposizioni di proroga in senso stretto, reca infatti norme dal contenuto sostanziale che nulla hanno a che fare con il differimento di termini legislativi e la cui adozione non appare giustificata da fondate motivazioni di straordinaria urgenza o necessità.
  In proposito, si limita a rammentare come nella scorsa legislatura l'attuale gruppo parlamentare di maggior consistenza non avesse esitato a contestare platealmente tale prassi, in occasione della presentazione da parte del Governo di decreti-legge di analogo contenuto.
  Entrando nello specifico del testo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge, che reca la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 2016, si sofferma sulla ripetuta scelta del Governo, a suo avviso contestabile, di riporre attenzione prioritaria sulle necessità manifestate da amministrazioni o enti pubblici, senza viceversa prestare una corrispondente cura alle ben altrimenti impellenti esigenze dei cittadini e delle imprese, impegnati in prima linea nella difficile opera della ricostruzione, che, a mero titolo di esempio, avrebbero piuttosto dovuto beneficiare, cogliendo proprio l'occasione fornita dal presente provvedimento, del rinvio dei mutui e dei finanziamenti concessi ai privati per interventi di rimessa in pristino delle abitazioni e dei fabbricati, preannunziando in proposito la presentazione di apposite proposte emendative da parte del gruppo di Fratelli d'Italia.
  Auspica, infine, che nel prosieguo del dibattito possa essere concesso spazio adeguato all'esame delle singole proposte emendative, senza comprimerne eccessivamente la tempistica, come troppo spesso già avvenutoPag. 24 in occasione della discussione di provvedimenti d'urgenza presso questa Camera, soprattutto a causa delle divisioni e dei conflitti interni alla maggioranza parlamentare.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo da remoto, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Trancassini, si riserva di approfondire il contenuto delle relazioni introduttive dei relatori.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) riservandosi di intervenire più approfonditamente nel seguito dell'esame, si limita ad osservare come il cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe» si sia oramai trasformato, nella prassi, in un articolato estremamente eterogeneo, nel cui ambito trovano collocazione le più disparate disposizioni, non necessariamente connesse al differimento di termini legislativi, che spaziano dal settore della sanità a quello della giustizia o della gestione delle imprese strategiche, solo per citare pochi esempi.

  Fausto RACITI, presidente, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, tenutasi l'11 gennaio scorso, si è convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, il quale si svolgerà nei primi giorni della prossima settimana.
  Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento è stato fissato alle ore 18 di giovedì 20 gennaio.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo da remoto, ritiene opportuno che i gruppi siano tempestivamente resi edotti circa il programma dettagliato del preannunziato ciclo di audizioni che saranno svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, anche tenuto conto del fatto che la prossima settimana la Commissione Bilancio sarà probabilmente impegnata anche nello svolgimento di audizioni nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

  Fausto RACITI, presidente, in risposta al deputato Trancassini, fa presente che, secondo un programma di massima allo stato definito, il ciclo di audizioni informali dovrebbe svolgersi nella giornata di lunedì 17 gennaio – presumibilmente dalle ore 10 fino alle ore 13, nonché dalle ore 16 fino alle ore 19.15 – per poi proseguire e concludersi nella giornata di martedì, dalle ore 9.30 fino alle ore 13 circa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.25.