CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2022
725.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, in sostituzione della relatrice, Alaimo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva anzitutto come la proposta di legge C. 875 fosse stata approvata dalla Camera in prima lettura nel corso della seduta del 22 luglio 2020 e che alla medesima erano originariamente abbinate le proposte di legge C. 1060, C. 1702 e C. 2330.
  Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, segnala come l'esame abbia ora a oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamentiPag. 8 ad esse conseguenti. Rileva inoltre come il testo non sia stato modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla IV Commissione.
  Segnala quindi come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 14 maggio 2019 e, successivamente, a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, nella seduta del 7 luglio 2020, espresse sul provvedimento due pareri favorevoli – sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
  Ricorda, in via preliminare, al fine di chiarire il quadro normativo in cui si colloca il provvedimento in esame, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte, non è concepibile alcun vuoto normativo, «vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale». In attesa del varo dell'intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.
  Ricorda che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all'asserito contratto del richiamato art. 1475, 2° comma del Codice dell'ordinamento militare), con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, con indicazione, quali norme interposte, sia di alcuni articoli della CEDU, sia dell'articolo 5 terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE) paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea. Nello specifico, venivano richiamati gli articoli 116 e 147 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia.
  In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte:

   1) ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;

   2) ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.

   3) ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475, nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, «divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse».

  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 20 articoli, soffermandosi soprattutto sulle modifiche apportate dal Senato, rileva come l'articolo 1, che disciplina il diritto di associazionePag. 9 sindacale, sia stato modificato, al comma 1, per individuare – con un riferimento all'articolo 627, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 – il personale che non può aderire alle associazioni, limitatamente alla categoria degli allievi. Gli allievi citati da tale articolo – che si differenzia dal testo approvato dalla Camera in prima lettura, che faceva riferimento solo «agli allievi delle scuole militari e delle accademie» – sono gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
  All'articolo 2, riguardante i princìpi generali che regolano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, alle lettere a) e d) è stato precisato che i relativi statuti devono essere orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza del sistema di finanziamento. È stato, inoltre, aggiunto un nuovo comma 3, volto a specificare che l'attività sindacale è diretta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
  Ai commi 2 e 4 dell'articolo 3, che disciplina la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è stato introdotto l'obbligo di motivazione della comunicazione ministeriale – in vista dei provvedimenti ministeriali che negano l'iscrizione di un'associazione o dispongono la loro cancellazione dall'albo per contrasto con la legge, prevendendosi un termine di 15 giorni – e non più di 10 giorni – per le osservazioni delle associazioni colpite dal provvedimento.
  Al medesimo comma 2 è stato poi aggiunto un periodo in forza del quale ogni 3 anni il Ministero competente accerta la permanenza dei requisiti di legge delle associazioni, mentre, al comma 3, è stato aumentato da 5 a 15 giorni il termine per la comunicazione delle associazioni riguardante ogni successiva modifica statutaria.
  È stato altresì aggiunto un comma 6, per prevedere che sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di cancellazione dall'albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  All'articolo 4, al comma 1, lettera b) – come modificata dal Senato – si prevede che il divieto di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o di parteciparvi, valga anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare (in merito sono state soppresse le parole «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare»).
  Al comma 1, lettera d), si specifica, in base alle modifiche apportate al Senato, che il divieto per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, vale anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.
  Nel medesimo comma 1 – la cui lettera h) è stata modificata per aggiornare la definizione del Ministero delle infrastrutture, che, in base alla normativa vigente, è oggi definito Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – è stata, inoltre aggiunta una lettera – la lettera i) – per stabilire un ulteriore divieto per le associazioni: quello di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento.
  All'articolo 5, riguardante le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è stato modificato il comma 1 per escludere dalle competenze delle associazioni la tutela «individuale» degli iscritti, confermando, quindi, la sola tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti, prevedendosi poi che tale tutela assolva ai compiti propri – oltre che delle Forze armate – del Corpo della Guardia di finanza.Pag. 10
  Al comma 2, lettera a), è stato aggiunto il riferimento all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante «Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate», come modificato dal comma 5, aggiunto al Senato.
  Al riguardo le modifiche, recate dalle lettere a), b) e c), di tale comma 5 dell'articolo 5, sono volte a specificare che le procedure negoziate previste dal comma 1 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, riguardano il personale dirigente civile e militare e per aggiungere alle materie delle richiamate procedure anche le licenze e le aspettative per infermità.
  Ai sensi dell'articolo 6, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  Al riguardo, il Senato ha precisato, al comma 1, che le competenze delle articolazioni periferiche sono definite dagli statuti nei limiti previsti dall'articolo 5, ovvero nei medesimi limiti di quelli stabiliti per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  Al comma 2, lettera c), la previsione secondo la quale le articolazioni periferiche possono interloquire con «l'amministrazione centrale di riferimento», è stata sostituita con la previsione secondo la quale le articolazioni periferiche possono interloquire con «l'amministrazione di riferimento»; è stata, inoltre, soppressa la lettera d) che prevedeva tra le competenze di tali articolazioni periferiche quella di formulare pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
  Inoltre durante l'esame in Assemblea al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 3, il quale precisa che, ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
  Con riferimento all'articolo 7, che disciplina il finanziamento delle associazioni, il comma 1 è stato modificato per chiarire che le associazioni, anche ai fini del loro finanziamento, possono svolgere «attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti».
  Il Senato ha poi modificato in più parti l'articolo 8, la cui rubrica fa ora riferimento alle cariche direttive, invece che elettive, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  È stato, inoltre, introdotto, al comma 1, il rispetto del «principio di parità di genere» nell'assegnazione delle cariche.
  Con riferimento, poi, al comma 2, durante l'esame in Assemblea al Senato, tale comma è stato modificato per definire nel dettaglio i criteri di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche, prevedendo che non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

   a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

   b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012, che reca le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

   c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

   d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

  Al comma 3, il Senato ha specificato che non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militariPag. 11 coloro che ricoprono le cariche di vertice – prima di tale modifica si faceva invece riferimento ai gradi di vertice – di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.
  A tale proposito, durante l'esame in sede referente al Senato era stato introdotto un comma, il comma 2, per prevedere che alle associazioni rappresentative a livello nazionale fosse concesso, da parte di ciascun amministrazione, compatibilmente con le disponibilità, «l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse» nella sede centrale e in quelle periferiche; tale comma è stato ulteriormente modificato in Aula per prevedere che la concessione dell'uso del locale avvenga senza oneri per l'Amministrazione.
  È stato altresì modificato in sede referente e successivamente nel corso della discussione in Assemblea il comma 3, relativo ai distacchi e permessi retribuiti e non retribuiti, per prevedere che siano assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.
  Al comma 4, è stato specificato che la contrattazione di cui all'articolo 11 disciplina alcuni aspetti nell'ambito delle risorse ad essa destinate.
  Il Senato ha, inoltre, inserito, all'articolo 10, il quale regola il diritto di assemblea, un nuovo comma 5, per prevedere che i comandanti o i responsabili di unità garantiscano il rispetto del provvedimento in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  L'articolo 11, che stabilisce le procedure e le materie oggetto della contrattazione nazionale di comparto, è stato oggetto di mere modifiche formali, mentre all'articolo 12 è stata la rubrica è stata modificata da «obblighi delle amministrazioni» in «obblighi informativi».
  È stato, altresì, modificato il comma 1, per delimitare l'oggetto degli obblighi informativi dell'amministrazione militare, che non riguarda più «ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego... con particolare riferimento alle direttive interne ... o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare», ma il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. Al riguardo è stato, altresì, specificato che le procedure di informazione e consultazione delle associazioni rappresentative sono disciplinate nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16.
  Il Senato ha, inoltre, modificato l'articolo 13, che stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, introducendo, dopo il comma 1, concernente le soglie di rappresentatività a regime, ulteriori 4 commi.
  Il comma 2 è volto a precisare che qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze in cui raggiunge la quota minima del 4 per cento.
  Il comma 3 stabilisce che «ai fini della consistenza associativa» sono conteggiate esclusivamente le deleghe «che prevedono un contributo non inferiore allo 0.5 per cento dello stipendio».
  Il comma 4 chiarisce che, ai fini della consistenza associativa, la forza effettiva si calcola escludendo il personale che, ai sensi della legge, non può aderire alle associazioni.
  Il comma 5 prevede soglie ridotte di rappresentatività per il periodo transitorio, riducendo le soglie previste a regime di 2 punti percentuali per i primi tre anni di entrata in vigore della legge e di 1 punto percentuale per i successivi quattro anni.Pag. 12
  All'articolo 14, che reca norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni sindacali tra militari riconosciute come rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è stato modificato il comma 1, per limitare i diritti e le tutele previste da tale articolo al solo personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni rappresentative a livello nazionale.
  All'articolo 15, che disciplina profili di informazione e pubblicità con riguardo alle attività svolte dalle associazioni in esame, è stato modificato il comma 1 per stabilire l'obbligo (e non più la mera possibilità) di pubblicazione di deliberazioni, votazioni, e di ogni altra notizia relativa all'attività sindacale.
  Con riferimento all'articolo 16, che reca la delega al Governo per il coordinamento normativo e il regolamento di attuazione, al comma 1, oltre a mere modifiche formali, è stata introdotta, tra i principi e i criteri di delega, una lettera ulteriore lettera – la lettera e) – relativa all'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, – nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, come specificato dall'Aula del Senato. L'istituzione di tale area negoziale deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 (recante Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
  È stato, inoltre, modificato il comma 4, per chiarire che il riparto dei distacchi e dei permessi sindacali tra le diverse associazioni – nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4 – deve essere definito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione «con criterio proporzionale», sulla base della rispettiva rappresentatività.
  Durante l'esame al Senato, all'articolo 17, che reca norme in materia di giurisdizione, è stato modificato il comma 8, per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni – rispetto al testo Camera, che individuava una legittimazione in «sede civile, penale e amministrativa» – limitandola alle controversie promosse nell'ambito della legge per le quali sussista interesse diretto.
  L'articolo 18 – non modificato al Senato – istituisce presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale; inoltre, tale articolo istituisce, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.
  L'articolo 19, recante abrogazioni e norme transitorie, è stato, infine, modificato per prevedere, al comma 1, che le norme sulla rappresentanza militare vengano abrogate non al momento dell'entrata in vigore della legge, ma al momento dall'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 16, comma 4, che determina permessi e distacchi.
  Al comma 2 è stato, inoltre, specificato che i delegati delle rappresentanze militari restino in carica «e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del rapporto di impiego.... se in corso», fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere da questa data i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
  È stata quindi espunta da qui e ricollocata nell'articolo 13 la previsione di soglie di rappresentatività ridotte per 3 anni.Pag. 13
  L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117 secondo comma, lettere d) ed l), della Costituzione.
  Il provvedimento, infatti, definisce i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività, oltre a recare norme sulla giurisdizione in relazione alle controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla legge.
  Va rilevato, inoltre, come, in relazione alle finalità del provvedimento, volto a prevedere una disciplina organica dell'esercizio del diritto sindacale dei militari, rilevano gli articoli 39 e 52, comma terzo, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, a libertà di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata, rilevando come, pur condividendo le premesse poste alla base del provvedimento e le sue finalità, si debba constatare, con rammarico, che si è giunti, al termine di un lungo iter, ad un risultato deludente, che appare una sorta di presa in giro messa in atto da alcune forze politiche della maggioranza.
  Fa quindi notare come l'intervento legislativo scontenti sia le associazioni professionali del personale militare, nel frattempo costituitesi, e gli altri organismi di rappresentanza coinvolti, sia gli stessi vertici delle forze armate, che sono stati, a suo avviso, strumentalmente rappresentati da alcuni schieramenti come veri e propri «nemici del popolo». Evidenzia come ciò sia avvenuto nonostante il suo gruppo abbia tentato di apportare correttivi efficaci, attraverso proposte di modifica che, tuttavia, non sono state accolte, nonostante proponessero interventi di buon senso, come quelli relativi all'utilizzo degli spazi da adibiti ad ufficio sindacale, o come quelli in materia di autorizzazione preventiva.
  Pur condividendo, dunque, la finalità di dare voce e spazio al personale militare e alle sue rappresentanze, ritiene, in conclusione, che il provvedimento in esame rechi norme «manifesto», che rischiano di essere inefficaci.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto e Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo se ritengano di esprimere il parere sull'unica proposta emendativa ammissibile, l'emendamento Montaruli 1.2.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Montaruli 1.2.

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  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.2, fa notare come esso miri a prevedere, tra i casi di espulsione amministrativa, l'ipotesi in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale. Auspica un supplemento di riflessione da parte dei gruppi di maggioranza su tale proposta di modifica, senza la quale, a suo avviso, il provvedimento rischia di essere inefficace.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.2.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle altre Commissioni competenti, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la V Commissione ha espresso nulla osta sul provvedimento: pertanto, fa presente che porrà in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene, anzitutto, sia paradossale che la V Commissione si pronunci con un mero «nulla osta» su una proposta di riforma costituzionale, peraltro di iniziativa popolare.
  Preannunciando quindi il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che il provvedimento rappresenti un riconoscimento importante, al quale, tuttavia, dovrà seguire l'adozione di altre misure attuative nelle diverse materie del trasporto, dell'energia, dell'istruzione, della semplificazione. Ritiene, infatti, che senza tali provvedimenti di attuazione – volti a ridurre le distanze e i disagi per coloro che vivono nelle isole e a prevenire lo spopolamento di quei territori – l'intervento in oggetto rischi di non produrre reali effetti, riducendosi alla mera enunciazione di un principio in Costituzione.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime soddisfazione per la conclusione positiva dell'iter di esame del provvedimento, pur rilevando come tale intervento legislativo di riconoscimento delle peculiarità delle isole giunga, paradossalmente, dopo un lungo percorso, in una fase assolutamente particolare, contraddistinta dalla pandemia, nella quale gli spostamenti, in particolare quelli dalle isole, sono limitati.

  La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Alaimo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.
Doc. XXII, n. 55 Morani.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame si è svolto l'esame delle proposte emendative.Pag. 15
  Avverte quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio, competenti in sede consultiva: pertanto porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Elisa Tripodi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 gennaio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.