CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2021
717.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Emendamenti C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati.
C. 3307 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione il disegno di legge C. 3307, recante adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva preliminarmente come la Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come «Convenzione sui metalli preziosi», «Convenzione di contrassegno» o «Convenzione di Vienna») sia stata firmata il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti dei governi di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia Svizzera; successivamente hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati: Irlanda (8 novembre 1983), Danimarca (17 gennaio 1988), Repubblica ceca (2 novembre 1994), Regno dei Paesi Bassi (16 luglio 1999), Lettonia (29 luglio 2004), Lituania (4 agosto 2004), Israele (1° giugno 2005), Polonia (22 novembre 2005), Ungheria (1° marzo 2006), Cipro (17 gennaio 2007), Slovacchia (6 maggioPag. 9 2007), Slovenia (5 marzo 2009) e Croazia (19 marzo 2018).
  La domanda di adesione alla Convenzione è stata presentata dall'Italia con l'obiettivo di condividere lo scopo della Convenzione di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore giustificata dalla particolare natura di tali oggetti». Infatti, come evidenziato dall'Analisi tecnico normativa, attraverso la certificazione sul rispetto degli standard tecnici previsti e un marchio comune di controllo (apposto, previa verifica del titolo, da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente), la Convenzione semplifica le procedure doganali ed istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi.
  Come evidenziato nell'Analisi tecnico normativa che accompagna il provvedimento, l'adesione alla Convenzione è stata valutata favorevolmente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che congiuntamente hanno seguìto l'iter di adesione, nell'ambito di un programma di politica settoriale a sostegno delle imprese del settore orafo, individuando nell'adesione alla Convenzione l'unica via realistica da perseguire per consentire la libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi in numerosi mercati (rilevanti per le esportazioni italiane).
  Quanto al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, essa è costituito da 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici.
  Inoltre, la Convenzione è integrata da una raccolta di documentazione relativa a:

   Raccolta di decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione;

   Raccolta di atti del Comitato permanente.

  L'articolo 1 stabilisce che i lavori controllati e punzonati da un ufficio autorizzato, conformemente alle disposizioni della Convenzione, non saranno sottoposti ad altri controlli o altre punzonature obbligatorie in uno Stato contraente d'importazione, tranne che in caso di prova saltuaria come previsto dall'articolo 6.
  Il secondo paragrafo precisa che, in ogni caso, la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione e precisa che per «lavori in metallo prezioso» si intendono i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell'allegato I.
  L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione, precisamente:

   a) essere sottoposti a un ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto, designato conformemente all'articolo 5;

   b) soddisfare alle esigenze tecniche di cui all'allegato I;

   c) essere controllati secondo le norme e le procedure stabilite nell'allegato II;

   d) essere provvisti dei marchi prescritti nell'allegato II.

  Il secondo paragrafo precisa che i benefìci non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subìto la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.
  L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefìci derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.
  L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici di controllo e punzonatura autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione.
  Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.Pag. 10
  Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento.
  L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.
  L'articolo 7 contiene la delega da parte degli Stati contraenti al Depositario di registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.
  L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere (o, in mancanza, dotarsi di) una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.
  Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio comune.
  L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.
  L'articolo 10 istituisce un Comitato permanente (Standing Committee), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative. Specifica, in particolare che il Comitato permanente adotta le norme di procedura che disciplinano le riunioni e la convocazione; si riunisce almeno una volta all'anno e adotta le sue decisioni all'unanimità.
  L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.
  L'articolo 12 indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.
  L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali.
  L'articolo 14 stabilisce che ogni Stato aderente può recedere dalla Convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario.
  L'articolo 15 prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti. Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratificazione.
  L'Allegato I fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (glossario) e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

   campo di applicazione;

   titoli riconosciuti;

   tolleranze ammesse;

   utilizzo di saldature;

   presenza di parti in metallo non prezioso;

   presenza di sostanze non metalliche;

   rivestimenti.

  L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda:

   i metodi di analisi;

   il campionamento;

   la marchiatura degli oggetti in metallo prezioso (prevedendo anche i casi di oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso e di oggetti costituiti da più parti).

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  Quanto al contenuto del disegno di legge, che si compone di 6 articoli, gli articoli 1 e 2 autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.
  L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, del citato DPR n. 150 del 2002 il marchio d'identificazione è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.
  L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento, pari a euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che per l'attuazione della Convenzione, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati.
C. 3323 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 3323, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, rileva preliminarmente come il progetto European X-Ray Free Electron Laser (XFEL), che rientra nel Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, sia finalizzato alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca, dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro, per la produzione di raggi X ultracorti, coerenti e ad elevata brillanza, destinati ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della Pag. 12geofisica, della chimica, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Il progetto ha lo scopo di realizzare una sorgente di radiazione di sincrotrone di quarta generazione, basata sul processo FEL (Free Electron Laser, Laser ad elettroni liberi). Indicato come uno dei progetti più importanti tra le Roadmap proposte da ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), l'infrastruttura European XFEL (avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017) intende porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali. La partecipazione italiana all'impianto europeo di ricerca XFEL persegue gli sforzi della cooperazione scientifica internazionale ed è volta a consolidare e rafforzare il polo di ricerca e di innovazione del nostro Paese.
  La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'European XFEL, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione; alla fine del 2014 , tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'European XFEL, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a circa 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto. La partecipazione del Regno Unito potrà arricchire il valore e le potenzialità scientifiche dell'European XFEL, apportando un vantaggio al progetto. La sua adesione, tra l'altro, insieme alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge, vedrà ridursi la propria quota di partecipazione (detenuta per un terzo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN e per due terzi dal Consiglio nazionale delle ricerche CNR) fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della quota di contribuzione ai costi di esercizio dell'infrastruttura.
  Passando ad illustrare il contenuto del Protocollo di cui si propone la ratifica, che è composto da un preambolo, da 4 articoli e da alcune dichiarazioni allegate, esso, all'articolo 1, disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione, alle stesse condizioni degli altri Paesi contraenti.
  L'articolo 2 quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto.
  L'articolo 3, paragrafo 1, dispone in ordine alla sua entrata in vigore dopo la notifica al Governo tedesco dell'approvazione del Protocollo da parte di tutti i Governi citati nel preambolo, cioè: Germania, Danimarca, Grecia (che con nota verbale del 14 novembre 2018 si è poi ritirata dalla Convenzione), Francia, Italia, Polonia, Russia, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Ungheria.
  Il paragrafo 2, in particolare, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per l'accesso della Gran Bretagna alla Convenzione dal 19 marzo 2018, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari. Tenuto conto che l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha proceduto con la parafatura del Protocollo di adesione formulando una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata. In tale dichiarazione si afferma che il Governo italiano interpreta l'articolo 3, comma secondo, nel senso che prima dell'entrata in vigore del Protocollo, i Governi indicati nel preambolo possono convenire che le clausole dello stesso siano applicate provvisoriamente.
  L'articolo 4 contiene, nel primo paragrafo, l'approvazione da parte del Regno Unito delle disposizioni contenute nella Convenzione approvata ad Amburgo nel 2009 e, nel secondo paragrafo, la presa d'atto, da Pag. 13parte dei rappresentanti dei Paesi contraenti, della dichiarazione allegata in cui il Governo del Regno Unito afferma di voler contribuire alla realizzazione dell'impianto europeo XFEL in qualità di Paese partecipante, contraendo i relativi obblighi anche finanziari.
  Allegata al Protocollo vi è anche una Nota verbale nella quale il Ministero degli Affari esteri della Repubblica federale di Germania, in quanto depositario della Convenzione del 2009, comunica ai rappresentanti degli altri Paesi contraenti, tra l'altro, che il Governo italiano, all'atto della firma del Protocollo il 19 marzo 2018, ha reso la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, esplicitando di interpretare tale norma in modo da consentirne l'applicazione provvisoria da parte dei suddetti Paesi.
  Nella nota si dà conto anche della dichiarazione del Ministero spagnolo degli Affari esteri e della cooperazione spagnolo riguardo alla non conclusione da parte del Governo spagnolo dell'iter di approvazione del Protocollo, ragione per cui il suddetto Governo, non ritenendosi ancora Paese contraente e firmatario della Convenzione, si è astenuto dal far firmare il Protocollo in oggetto da un proprio rappresentante.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 13 ottobre scorso, esso si compone di 4 articoli; gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 3324, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino.
  Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso che offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di Pag. 14utenti in tutto il mondo. L'Italia, che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo (grazie al quale l'Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio, in provincia dell'Aquila. La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in partnership con Telespazio S.p.A, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, che è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati, il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea che costituiscono la base giuridica dell'Accordo.
  L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.
  L'articolo 2 stabilisce che oggetto dell'Accordo è definire nel dettaglio i termini per l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e le condizioni per lo stabilimento del GCC.
  L'articolo 3 precisa la sede del GCC, ospitato all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'esatta individuazione degli spazi.
  L'articolo 4 definisce gli obblighi delle Parti.
  L'articolo 5 precisa che la responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia del GNSS è regolata, rispettivamente, dall'articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 912/2010. L'Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all'interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A.
  L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC; l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.
  L'articolo 7, in materia di uso e accesso, riconosce alla Commissione l'uso esclusivo della sede del GCC e impegna l'Italia a fornire adeguata protezione alla sede medesima, mettendo in campo misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, recepita con il decreto legislativo n. 61 del 2011.
  L'articolo 8 riguarda l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità e prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra le Parti per il distaccamento di personale.
  La relazione che accompagna il provvedimento precisa, peraltro, che al momento è previsto che presso il GCC prestino servizio esclusivamente dipendenti di Telespazio S.p.A., ai quali non si applica il predetto Protocollo.
  L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede, stabilendo che l'Autorità nazionale di sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la Commissione.
  L'articolo 10 riguarda la protezione delle comunicazioni.
  L'articolo 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea sia esposta all'esterno della sede.
  L'articolo 12 è relativo al trattamento fiscale e doganale.
  L'articolo 13 riconosce le consuete immunità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.
  L'articolo 14 impegna lo Stato ospitante ad assicurare che al Centro siano forniti i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento.
  L'articolo 15 prevede l'obbligo di cooperazione da parte delle Autorità dello Stato ospitante per facilitare l'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 16 stabilisce che gli Allegati – vale a dire l'Allegato 1 recante i requisiti tecnici applicabili al sito e l'Allegato 2 recante le planimetrie del sito – fanno parte integrante dell'Accordo.
  L'articolo 17 regola le modalità delle comunicazioni tra le Parti, prevedendo che Pag. 15esse avvengano per iscritto tra i rappresentanti autorizzati.
  L'articolo 18 riguarda il diritto applicabile, vale a dire il diritto dell'Unione europea e, in subordine, il diritto dello Stato ospitante.
  L'articolo 19 concerne la soluzione delle controversie.
  L'articolo 20 reca le disposizioni finali, fa cui quelle relative alla durata dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2035, e alle procedure di modifica e risoluzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, vale a dire Telespazio S.p.A, rinviando ad un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente medesimo. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018».

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, illustrando il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di 51 articoli, segnala innanzitutto come l'articolo 1 stabilisca finalità e princìpi generali che regolano l'Accordo: rafforzamento del partenariato globale tra le Parti; intensificazione della cooperazione bilaterale e nelle organizzazioni e sedi internazionali e regionali; contribuzione a pace e stabilità internazionali; promozione di valori e principi condivisi, in particolare democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali.
  L'articolo 2 prevede una cooperazione delle Parti per la difesa dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle loro politiche interne ed internazionali, e la collaborazione per la promozione di detti valori e principi nei consessi internazionali.
  L'articolo 3 prevede che le Parti si adoperino per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie.
  L'articolo 4 prevede che le Parti agiscano congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto.
  Ai sensi dell'articolo 5 le Parti collaborano al rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e del disarmo.Pag. 16
  Secondo quanto stabilito con l'articolo 6, le Parti convengono di assicurare un coordinamento a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso.
  Con l'articolo 7 le Parti promuovono le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, promuovendo gli obiettivi dello Statuto di Roma e l'aumento dell'efficacia della Corte penale internazionale.
  Ai sensi dell'articolo 8, la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
  In base all'articolo 9 le Parti si impegnano a cooperare per migliorare le capacità proprie e dei Paesi terzi in materia di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 10, al fine di sostenere un multilateralismo efficace le Parti si scambiano opinioni e coordinano le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e in altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali e collaborano ad una riforma delle Nazioni Unite volta a migliorarne efficienza, trasparenza, rendicontabilità, capacità e rappresentatività.
  L'articolo 11 prevede che, attraverso dialoghi regolari, le Parti scambino informazioni e, ove opportuno, coordinino le loro politiche specifiche, anche a livello internazionale o regionale, in materia di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà a livello mondiale. Le Parti scambiano informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo, collaborano per ridurre i flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei Paesi beneficiari.
  In materia di gestione delle catastrofi e azione umanitaria, con l'articolo 12 viene stabilito un coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale per mitigare, prevenire e rispondere alle catastrofi; tale collaborazione viene estesa anche ad operazioni di soccorso nei casi di emergenza, al fine di fornire una risposta efficace e coordinata.
  Nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni ed esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci.
  In virtù dell'articolo 14 le Parti si impegnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009.
  Con l'articolo 15 le Parti si impegnano a proseguire la cooperazione nel settore dei trasporti, con specifico riferimento all'aviazione, al trasporto marittimo e al trasporto ferroviario.
  Nel quadro dell'articolo 16, inoltre, le Parti attraverso un dialogo regolare intensificano lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale.
  In base all'articolo 17, per migliorare la competitività delle imprese, le Parti promuovono la cooperazione industriale in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime.
  Nel quadro stabilito dall'articolo 18, le Parti intensificano la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali.
  Gli articoli 19 e 20 riguardano la cooperazione, rispettivamente, in materia fiscale e di turismo.
  L'articolo 21 concerne la cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare con riferimento a comunicazioni elettroniche, interconnessione delle reti di ricerca, promozione delle attività di ricerca e innovazionePag. 17 e standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.
  Gli articoli 22 e 23 riguardano la cooperazione, rispettivamente, in materia di tutela dei consumatori e di politiche ambientali.
  L'articolo 24 impegna le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale.
  Gli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano la cooperazione in materia rispettivamente di politiche urbane, energia, agricoltura e pesca.
  L'articolo 29 prevede che le Parti incoraggino il dialogo sugli affari marittimi per promuovere lo Stato di diritto, le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), nonché la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi e delle risorse non biologiche di mari e oceani.
  L'articolo 30 riguarda la cooperazione in materia di lavoro e affari sociali, l'articolo 31 quella in materia di sanità e l'articolo 32 la cooperazione giudiziaria in materia penale, civile e commerciale.
  L'articolo 33 concerne l'impegno delle Parti a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, incluso il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, mentre l'articolo 34 sancisce l'impegno delle Parti ad impedire che i propri sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 35 riguarda la collaborazione nella lotta alla droga.
  L'articolo 36 prevede che le Parti rafforzino la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del cyberspazio, potenziando la sicurezza informatica e contrastando la criminalità informatica.
  Ai sensi dell'articolo 37 le Parti collaborano per utilizzare strumenti quali i codici di prenotazione (PNR), per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, nel rispetto del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.
  L'articolo 38 concerne la cooperazione in materia di migrazione.
  L'articolo 39 prevede che le Parti cooperino per assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali.
  L'articolo 40 riguarda la cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport.
  L'articolo 41 prevede che le Parti cooperino per rafforzare gli scambi di persone che svolgono attività culturali e di opere d'arte, e incoraggiano il dialogo per promuovere la comprensione reciproca, la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.
  L'articolo 42 istituisce e disciplina un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto dalle Parti, che si riunisce di norma una volta all'anno (a turno a Tokyo e a Bruxelles) e può riunirsi anche su richiesta di una delle Parti.
  L'articolo 43 concerne la risoluzione delle controversie.
  Gli articoli da 44 a 51 recano disposizioni in materia di entrata in vigore, applicazione provvisoria, notifica e denuncia, adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e applicazione territoriale.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.Pag. 18
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
Testo unificato unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 558 – Adozione di un nuovo testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che sulla materia oggetto del provvedimento è stata assegnata alla Commissione la petizione n. 558, la quale richiede una legge di riforma della polizia locale.
  Propone dunque di abbinare all'esame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, tale petizione, vertente sulla medesima materia.

  La Commissione approva la proposta di abbinamento testé formulata.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, presenta una proposta di nuovo testo unificato delle proposte di legge (vedi allegato 5) che propone di adottare come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.
  Si augura che, una volta adottato tale nuovo testo base, si potrà fissare, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un termine per la presentazione ad esso degli emendamenti, auspicando si possa procedere speditamente verso l'approvazione di un provvedimento lungamente atteso dal settore.
  Ringrazia quindi l'altro relatore, Maurizio Cattoi, per il lavoro svolto, nonché il Sottosegretario Molteni, e i deputati Calabria, Fiano e Prisco per la collaborazione offerta, a testimonianza dello spirito trasversale con cui è stato affrontato il lavoro di elaborazione del testo.

  Marco DI MAIO (IV) dichiara il voto favorevole sulla proposta di adozione quale nuovo testo base del nuovo testo unificato proposto dai relatori, rilevando tuttavia il mancato coinvolgimento del suo gruppo nella predisposizione del testo medesimo.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, si associa alle considerazioni della relatrice Bordonali e rileva come il nuovo testo unificato sia volto ad armonizzare le norme in materia e a favorire una maggiore valorizzazione della polizia locale, evitando nel contempo confusioni di competenze e di ruoli.
  Sottolinea quindi come il nuovo testo unificato sia il frutto di un lavoro molto intenso e di un confronto serrato, anche in considerazione della delicatezza della materia, la quale attiene ad aspetti relativi all'assetto dello Stato concernenti la pubblica sicurezza, e auspica un ampio contributo da parte di tutti i membri della Commissione nel prosieguo dell'esame.

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di adozione quale nuovo testo base del nuovo testo unificato proposto dai relatori, riservandosi comunque di approfondirne il contenuto.

  La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato proposto dai relatori quale nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

Pag. 19

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base sarà definito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.
Doc. XXII, n. 55 Morani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede alla relatrice, Elisa Tripodi, e al rappresentante del Governo se siano in condizione di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.
  Esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento Marco Di Maio 2.2, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
  Avverte quindi di aver presentato l'emendamento 3.1 (vedi allegato 7), di cui raccomanda l'approvazione.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello della relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

  Stefano CECCANTI (PD) si chiede se non sia più opportuno che il rappresentante del Governo si rimetta alla Commissione piuttosto che esprimere il proprio orientamento su proposte emendative che riguardano la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta.

  Marco DI MAIO (IV) ritiene sia inopportuno che il rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento su un tema di stretta competenza parlamentare, sul quale, piuttosto, avrebbe dovuto rimettersi alla Commissione. Manifesta la propria amarezza rispetto ad un atteggiamento del Governo – già registrato in altre occasioni e destinato a ripetersi presumibilmente con l'esame della legge di bilancio – che ritiene poco rispettoso delle prerogative parlamentari.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce della presentazione dell'emendamento 3.1 della relatrice, chiede se i gruppi intendano rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti a tale proposta emendativa.
  Sospende quindi brevemente la seduta per dare modo ai componenti della Commissione di prendere contezza del contenuto dell'emendamento 3.1 della relatrice.

  La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i gruppi rinunciano alla presentazione di subemedamenti all'emendamento 3.1 della relatrice.

  Emanuele PRISCO (FDI) si chiede se non sia il caso di riformulare l'emendamento 3.1 della relatrice nel senso di sostituire le parole «a condizione che si tratti di» con le parole «limitatamente ai».

  Elisa TRIPODI (M5S) accogliendo la proposta del deputato Prisco, riformula il suo emendamento 3.1 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6) e ne raccomanda l'approvazione.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 3.1 della relatrice.

  Marco DI MAIO (IV), svolgendo un unico intervento sul complesso delle proposte emendative, sottolinea con forza come il proprio gruppo non abbia alcun intento Pag. 20ostruzionistico, contrariamente a quanto scorrettamente riferito nel corso di alcune trasmissioni televisive. Sottolinea come, riferendo in tali termini distorti la posizione di Italia Viva, e ipotizzando che tale posizione sia legata a trattative legate ad una qualche forma di scambio con altre Commissioni d'inchiesta, non soltanto si agisca in modo gravemente scorretto, ma si strumentalizzi a fini politici l'impatto emotivo che ha avuto sull'opinione pubblica una vicenda tanto drammatica.
  Rileva invece come le proposte di Italia Viva abbiano lo scopo non certo di ostacolare o affossare la Commissione d'inchiesta e la ricerca di verità e giustizia sulla scomparsa di Denise Pipitone, bensì di ampliare l'oggetto dell'inchiesta.
  Ritiene quindi necessario prendere realisticamente atto di come sia illusorio aspettarsi che il Parlamento, negli ultimi mesi della legislatura, possa fare luce su una vicenda che non è stata risolta in diciassette anni e come si corra dunque il rischio di alimentare false speranze nei familiari di Denise Pipitone e in tutti coloro che hanno a cuore la soluzione di questa drammatica vicenda.
  Ribadisce inoltre come il proprio gruppo non abbia mai avuto l'intenzione di ostacolare l'istituzione della Commissione e sottolinea di essere stato oggetto, a seguito del fatto che si sia accreditata tale ipotesi nel corso di trasmissioni televisive, di messaggi intimidatori e minatori anche nei confronti della sua famiglia.
  Dichiara di essere consapevole di sostenere una posizione impopolare, in considerazione della risonanza mediatica della vicenda di Denise Pipitone e dell'emozione che essa ha comprensibilmente suscitato nell'opinione pubblica, ma ribadisce di ritenere opportuno che, nel momento in cui si istituisce un'ulteriore Commissione di inchiesta, che si aggiunge alle numerose già esistenti, essa debba avere ad oggetto il fenomeno della scomparsa dei minori in generale, anche in considerazione delle dimensioni particolarmente allarmanti di tale fenomeno, e non una singola vicenda, individuata in virtù della sua risonanza mediatica.
  Si duole del fatto che non vi sia alcuna volontà di valutare nel merito gli emendamenti presentati da Italia Viva e rileva come tale forza politica, pur facendo parte della maggioranza, sia stata esclusa dal confronto sul provvedimento in esame.
  Chiede, anche alla luce delle evidenze giudiziarie recentemente emerse sulla vicenda di Denise Pipitone, un'ulteriore riflessione, giudicando inammissibile per il Parlamento adottare provvedimenti soltanto perché vi è una pressione in tal senso da parte di alcune trasmissioni televisive.
  Ribadisce, in conclusione, l'amarezza per il fatto che il Governo abbia ritenuto di esprimere il parere sulle proposte emendative, che peraltro non hanno una valenza politica.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) intende anzitutto stigmatizzare, a nome dell'intera Commissione, gli atti intimidatori compiuti nei confronti del deputato Marco Di Maio, facendo presente che, da quando è stato avviato l'iter di esame, anche considerata la delicatezza del tema in questione, riguardante una vicenda di cronaca che ha toccato la sensibilità di tanti cittadini, molti deputati hanno ricevuto varie forme di comunicazione, alcune moderate e propositive, altre invece da condannare assolutamente.

  Catello VITIELLO (IV) si chiede come si possa stigmatizzare il comportamento del suo gruppo, il quale, con spirito propositivo, ha inteso esclusivamente agire nel merito, senza alcuna finalità ostruzionistica, proponendo di estendere i compiti dell'istituenda Commissione d'inchiesta, ampliando l'indagine anche ad altri minori scomparsi, tra i quali, ad esempio, cita Angela Celentano, una ragazza scomparsa nel 1996 e mai ritrovata.
  Fa quindi notare che si è dinanzi all'esigenza di indagare complessivamente sul fenomeno della scomparsa dei minori – che solo in una percentuale ridotta vengono ritrovati – facendo proprio il dolore delle tante famiglie coinvolte, pur nella consapevolezza del poco tempo a disposizione e del ristretto margine di azione di Pag. 21una Commissione parlamentare d'inchiesta, che non può certo sostituirsi alla magistratura.

  Vittoria BALDINO (M5S) si associa al Presidente nello stigmatizzare gli atti intimidatori subìti dai deputati di Italia Viva e rileva come la distorsione mediatica sia stata molto dolorosa per i familiari di Denise Pipitone e per tutti coloro che hanno seguito tale drammatica vicenda.
  Considera ragionevoli le considerazioni svolte dai deputati Marco Di Maio e Vitiello, ma ritiene che le scelte da compiere debbano essere ispirate anche da un approccio realistico: osserva infatti come nella fase conclusiva della legislatura sia più opportuno concentrarsi su un caso specifico, non essendovi, a suo avviso, le condizioni per svolgere un'inchiesta su un oggetto più ampio.
  Cita quindi, quale esempio positivo, quello della Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, rilevando come essa stia conseguendo importanti risultati, e ritiene che vi siano le condizioni per svolgere un buon lavoro, che sia di ausilio alle forze dell'ordine nella ricerca della verità.

  Augusta MONTARULI (FDI) osserva come con alcune delle sue proposte emendative abbia inteso porre la questione dell'allargamento dei compiti della Commissione di inchiesta ad altri casi analoghi di minori scomparsi, ritenendo peraltro che la rilevanza pubblica del caso di Denise Pipitone richiami anche la necessità di verificare l'eventuale esistenza di organizzazioni criminali dedite al rapimento dei minori e alla loro tratta, nonché i meccanismi con i quali le stesse operano.
  Dopo aver fatto presente di aver ricevuto lei stessa alcuni messaggi, di vario tenore, da parte di diversi cittadini, ai quali ha comunque risposto dettagliatamente nel merito per spiegare le ragioni delle sue proposte di modifica, ritiene gravissimo che si possa mettere in discussione la libertà del singolo parlamentare di esprimersi, insinuando che un deputato ostacoli l'iter di esame del provvedimento a scapito dell'accertamento della verità. Augurandosi che dietro a tali forme di pressione non vi sia stata alcuna strumentalizzazione politica da parte di qualche schieramento, ricorda, infine, che una Commissione di inchiesta ha una funzione diversa dalla magistratura, essendo l'attività della prima mirata all'assunzione di eventuali iniziative normative, in nome delle esigenze della collettività.

  Annagrazia CALABRIA (FI) stigmatizza, a nome del suo gruppo, gli atti intimidatori e le aggressioni mediatiche cui ha fatto riferimento il deputato Marco Di Maio.
  Ricorda di avere già richiamato l'attenzione, fin dall'inizio dell'esame del provvedimento, sul fenomeno generale della scomparsa dei minori e ritiene che la questione dell'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta sia meritevole di approfondimento.
  Rileva quindi come la vicenda di Denise Pipitone abbia assunto un valore simbolico e come sia ragionevole chiedersi se l'istituzione della Commissione rischi di alimentare illusioni.
  Si associa, inoltre, alle considerazioni dei deputati Marco Di Maio, Vitiello e Montaruli circa la tutela della libertà dei parlamentari nell'esercizio delle loro prerogative e ritiene che, da un lato, non si possa ravvisare alcun intento strumentale nei presentatori della proposta in esame e che, dall'altro, non si possa considerare espressione di ostruzionismo la presentazione di proposte emendative, in numero peraltro esiguo.
  Sottolinea come Forza Italia non abbia presentato emendamenti, pur mantenendo le proprie perplessità, e auspica che si possa svolgere un buon lavoro su un tema che scuote le coscienze.

  La Commissione respinge l'emendamento Marco Di Maio 1.1.

  Catello VITIELLO (IV) dichiara di ritirare le proposte emendative presentate dal suo gruppo su cui vi è il parere negativo, facendo notare come il gruppo di Italia Viva, che è disponibile a confrontarsi nel merito, condivida le finalità del provvedimento,Pag. 22 pur chiedendo un allargamento dei compiti della Commissione d'inchiesta.
  Ritiene quindi che, a tale fine, alcune proposte emendative della deputata Montaruli rappresentino un ragionevole compromesso e meritino un approfondimento da parte della relatrice.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.8, rileva come esso lasci intatta la struttura della Commissione e sia volto a non precludere la possibilità di ampliare l'oggetto dell'inchiesta a casi analoghi a quello di Denise Pipitone.

  Catello VITIELLO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Montaruli 1.8, che ritiene proponga una mediazione ragionevole, non contrastando con la finalità originaria del provvedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.8.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.9, rileva come anche esso, al pari del precedente, sia integrativo del contenuto del provvedimento, e dunque lasci intatte le competenze della Commissione, prevedendo la possibilità di approfondire altri casi specifici oltre a quello di Denise Pipitone.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 1.9 e 1.10.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.11, non comprende come si possa esprimere un parere contrario su tale proposta emendativa, che chiede di verificare l'esistenza di organizzazioni criminali dedite al rapimento dei minori e alla loro tratta, nonché i meccanismi con i quali le stesse operano. Chiede quindi un supplemento di riflessione sul predetto emendamento 1.11.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.11.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) prende atto che i presentatori dell'emendamento Marco Di Maio 2.2, accettano la riformulazione proposta.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Marco Di Maio 2.2, nel testo riformulato (vedi allegato 6), è l'emendamento 3.1 della relatrice, come riformulato (vedi allegato 6).

  Elisa TRIPODI (M5S), dopo aver osservato come sia necessario stigmatizzare con forza il compimento di atti intimidatori nei confronti dei parlamentari, fa presente, in conclusione, che, pur ritenendo condivisibili gran parte delle proposte emendative presentate, considerato che la scomparsa di qualsiasi minore tocca la sensibilità di tutti, ha ritenuto opportuno non ampliare i compiti della Commissione giunti in questa fase dell'iter.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime solidarietà ai deputati Marco Di Maio e Vitiello per i messaggi intimidatori di cui sono stati destinatari, ricordando come anch'egli sia stato oggetto in passato di messaggi intimidatori per le posizioni assunte sul rinvio del referendum sull'uso della cannabis.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2021.

Pag. 23

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sul provvedimento non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha reso il suo parere nella seduta odierna.

  Emanuele PRISCO (FDI) stigmatizza la mancata espressione del parere da parte della V Commissione, auspicando che tutti i gruppi, presso la medesima Commissione, ne sollecitino l'espressione, considerata la delicatezza della riforma costituzionale in discussione.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, fa presente di aver sollecitato l'espressione del parere sia formalmente, investendo della questione il Presidente della Camera e il Presidente della Commissione Bilancio, sia contattando i deputati eletti nei territori interessati dal provvedimento in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver ricordato di avere a sua volta più volte sollecitato l'espressione del parere da parte della V Commissione, auspica che esso sia espresso quanto prima, in vista di una rapida conclusione dell'iter del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono stati presentati 5 emendamenti (vedi allegato 8).
  Al riguardo segnala come talune proposte emendative appaiano inammissibili, in quanto affatto estranee alla materia affrontata dal provvedimento, il quale presenta un'estensione (un unico comma) e un ambito materiale molto circoscritto, essendo solo volto a includere il reato di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Si tratta delle seguenti proposte emendative:

  - l'emendamento Montaruli 1.1 e l'articolo aggiuntivo Montaruli 1.03, i quali, intervenendo sull'articolo 13 del predetto testo unico dell'immigrazione, integrano i casi di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, per comprendervi anche il caso in cui lo straniero sia indagato per reati contro un minore;

  - l'articolo aggiuntivo Iezzi 1.01, il quale modifica in più parti altri articoli del testo unico dell'immigrazione, intervenendo sulle previsioni relative: al permesso di soggiorno per studenti stranieri; al rifiuto o revoca del permesso di soggiorno; alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di altre tipologie di permesso di soggiorno; al divieto di espulsione e respingimento per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, di rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, di rispetto della vita privata o familiare, per gravi condizioni psico-fisiche; al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale; al permesso di soggiorno per calamità; all'ingresso e al permesso di soggiorno per ricerca; al permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro previsto al compimento della maggiore età per i minori stranieri non accompagnati;

  - l'articolo aggiuntivo Bordonali 1.02, il quale interviene su altri articoli del testo Pag. 24unico dell'immigrazione, introducendo il divieto di rinnovo del permesso di soggiorno per lo straniero extracomunitario a carico del quale siano accertate violazioni delle disposizioni in materia fiscale o contributiva.
  Rileva infatti come tali proposte emendative affrontino tematiche del tutto diverse dall'unica questione oggetto della proposta di legge, la quale non reca un generale riassetto della disciplina del permesso di soggiorno, né interventi ad ampio raggio in merito, ma contiene una modifica molto puntuale di un aspetto specifico di tale ampio corpus normativo, esclusivamente per quanto attiene all'inserimento di un ulteriore caso, strettamente individuato, di concessione del permesso di soggiorno per le vittime del reato di violenza domestica, riferendosi quindi ad un istituto che presenta anche esplicitamente carattere di specialità, con la finalità di introdurre un più forte meccanismo di tutela per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
  Fa presente, peraltro, che non è stato richiesto l'abbinamento di proposte di legge che attengano ad altri aspetti della disciplina recata dal testo unico dell'immigrazione, ai fini di un eventuale ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo.
  Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso tali giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 15 di lunedì 10 gennaio 2022.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), preannunciando la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati, esprime stupore per il fatto che siano stati giudicati inammissibili quattro emendamenti su cinque, rendendo di fatto il provvedimento inemendabile.
  Osserva, inoltre, come, a suo avviso, la seduta avrebbe comunque dovuto essere rinviata, stante l'assenza del rappresentante del Governo.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) fa presente come, essendo la seduta dedicata esclusivamente alla pronuncia dei giudizi di ammissibilità sugli emendamenti e non essendosi svolta né la discussione né la votazione dei predetti emendamenti, la presenza del Governo non sia necessaria in questa fase.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.
C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nell'ultima seduta di esame del provvedimento, la relatrice, Baldino, aveva preannunziato l'intenzione di presentare una proposta di testo unificato da adottare quale testo base.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 9), che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede che sia concesso ai gruppi un tempo congruo per approfondire il contenuto della proposta di testo unificato testé formulata.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, ritiene non vi sia alcuna contrarietà a rinviare la deliberazione circa l'adozione del testo base, al fine di consentire ai gruppi di approfondire il contenuto della proposta di testo unificato presentata.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 25

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI