CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2021
714.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 52

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che nelle sedute odierne in sede consultiva e in sede referente ove non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recante disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  Sottolinea che il testo in esame è composto da 12 articoli, il primo dei quali individua l'oggetto dell'intervento legislativo. Si tratta della disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, qualificata come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse (comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i princìpi che ispirano la disciplina introdotta sono quelli di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali. La disciplina introdotta dal testo in esame persegue inoltre le seguenti finalità: a) garantire la trasparenza dei processi decisionali; b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli. Mentre gli articoli 2 e 3 intervengono rispettivamente in materia di definizioni e di esclusioni dall'applicazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 è istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, tenuto in forma digitale e articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici; il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Il comma 6 dell'articolo 4 prevede che non possano iscriversi al registro, tra l'altro, coloro che hanno subìto condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia, nonché coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del comitato di sorveglianza (istituito dal successivo articolo 7), secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità medesima da adottare, sentito il Garante della protezione per i dati personali, previa informazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  Segnala che l'articolo 5 del testo al nostro esame interviene in materia di agenda degli incontri tra rappresentanti di interessi e decisori pubblici, mentre l'articolo 6 Pag. 53prevede l'adozione di un codice deontologico dei rappresentanti di interessi da parte del richiamato comitato di sorveglianza istituito in seno all'Antitrust. All'atto dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
  Rammenta che l'articolo 7 prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato del comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici. Secondo quanto stabilito dal comma 2, il comitato di sorveglianza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto: a) da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima; b) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima; c) da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente. Ai sensi del comma 3, il comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, tra l'altro vigilando e raccogliendo segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irrogando le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Il comitato inoltre redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 7, il comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.
  Sottolinea che mentre l'articolo 8 stabilisce i diritti degli iscritti al registro, il successivo articolo 9 interviene in materia di obblighi nonché di cause di esclusione e incompatibilità. In particolare, ai sensi del comma 1, i rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici. Inoltre, ai sensi del comma 2, ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel registro, trasmette al comitato di sorveglianza per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente, i cui contenuti sono dettagliati al comma 3 dell'articolo 9. Ai sensi del comma 5, il comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione. Come stabilito dal comma 6 dell'articolo 9, entro il 30 giugno di ogni anno, il comitato di sorveglianza redige la relazione annuale (di cui all'articolo 7, comma 3), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione. L'articolo 10 disciplina la procedura di pubblica consultazione che ciascun decisore pubblico può indire, quando intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale, e definisce le modalità per la partecipazione da parte dei portatori di interessi.
  Evidenzia che l'articolo 11 interviene in materia di sanzioni, stabilendo al comma 1 che al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla sopracitata consultazione si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni: ammonizione; censura; sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno; cancellazione dal registro. Ai sensi del comma 2, per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni: la censura; la sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno; nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal registro. Al Pag. 54rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del comitato di sorveglianza, si applica, ai sensi del comma 3, la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Come previsto dal comma 4, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il medesimo comma 4 stabilisce che il comitato di sorveglianza adotti, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio. Ai sensi del comma 5, il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il comma 6 stabilisce che, in caso di cancellazione dal registro, il rappresentante di interessi non possa chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Ai sensi del comma 7, le controversie relative all'applicazione dell'articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  Fa presente, infine, che l'articolo 12 reca infine le disposizioni finali.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, rileva come la Commissione avvii oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, del nuovo testo unificato, come risultante dall'esame delle proposte emendative, delle proposte di legge Ferrari C. 1870, Deidda C. 1934, Giovanni Russo C. 2045, Del Monaco C. 2051 e C. 2802 e Ferrari C. 2993, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale».
  Nell'illustrare il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 9 articoli, fa presente che in questa sede si soffermerà principalmente sui profili di interesse della Commissione Giustizia.
  In particolare, rammenta che l'articolo 1 prevede la proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, mentre l'articolo 2 rimodula le dotazioni organiche dei Pag. 55sottufficiali e dei volontari delle medesime Forze armate.
  Sottolinea che l'articolo 3, denominato «Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata», reca diverse modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia, fa presente che l'articolo 3 in esame, al numero 11) della lettera a) del comma 1, sostituisce l'articolo 704 del citato codice dell'ordinamento miliare relativo alla modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente. In particolare, il nuovo articolo 704, al comma 1, dispone che siano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salvo rinuncia espressa, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, che, oltre a possedere gli specifici requisiti indicati dal medesimo comma 1, non siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato. Il medesimo articolo 704, inoltre, al comma 4, prevede che i volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata sino alla data di definizione del procedimento. Il successivo comma 5 dispone altresì che i medesimi volontari in ferma prefissata triennale, entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, ovvero se il procedimento disciplinare si è concluso senza applicazione di una sanzione di stato.
  Ricorda che l'articolo 4 del nuovo testo unificato in esame introduce modifiche al citato codice dell'ordinamento miliare relativamente al trattamento economico dei volontari in ferma prefissata mentre l'articolo 5 prevede alcune disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata. In particolare, l'articolo 5, nel modificare il codice dell'ordinamento militare, introduce, tra gli altri, l'articolo 2198-ter che, relativamente al reclutamento e allo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma, prevede, al comma 12, che i volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti ad un procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda riammissione a tali procedure entro centoottanta giorni dalla data in cui provvedimento è divenuto irrevocabile, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio. L'articolo 6 del nuovo testo unificato in esame reca disposizioni di coordinamento e finale in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali e gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente (articolo 7) e in materia di avanzamento degli ufficiali (articolo 8).
  Fa presente, infine, che l'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Gianluca VINCI (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla propostaPag. 56 di parere favorevole formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
C. 3326, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Saitta, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, rileva come la Commissione avvii oggi l'esame del disegno di legge C. 3326, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali.
  Rammenta che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali ha l'obiettivo di contrastare il traffico illecito di beni culturali che coinvolge in prima linea Stati come l'Italia e la Grecia, e ha un notevole impatto sia dal punto di vista del danno che tali beni subiscono, sia dal punto di vista economico. La Convenzione sostituirà la precedente Convenzione di Delfi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. La nuova Convenzione, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La Convenzione è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.
  Nel passare ad esaminare il contenuto della Convenzione di cui il provvedimento in esame propone la ratifica, nel far presente che la stessa è costituita un preambolo e da 32 articoli, sottolinea che l'articolo 1 prevede come scopo della Convenzione sia la prevenzione sia la lotta alla distruzione, al danneggiamento e alla tratta dei beni culturali, il rafforzamento dell'attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale e la promozione della cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione circoscrivendolo alla prevenzione, all'indagine e al perseguimento dei reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base delle Convenzioni UNESCO in materia. L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli Stati di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili.
  Rammenta che l'articolo 4 obbliga le Parti a riconoscere come reato lo scavo illecito commesso al fine di ricercare e rimuovere beni culturali in violazione delle leggi del Paese ove esso è effettuato; l'illecita rimozione e detenzione dei beni illegittimamente «scavati»; la detenzione illegale dei beni medesimi qualora lo scavo sia condotto in conformità alle leggi nazionali. Per tali condotte è prevista la possibilità per gli Stati firmatari di riservarsi il diritto Pag. 57di prevedere per tali comportamenti sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali. L'articolo 5 riguarda l'importazione illegale e prevede l'obbligo delle parti di rendere reato – se realizzato intenzionalmente – l'importazione di beni culturali rubati in un altro Stato, ottenuti a seguito di scavi o trattenuti nelle circostanze dell'articolo 4, oppure esportati in violazione della legge dello Stato che li ha classificati o definiti come bene culturale. Viene anche in questo caso prevista la possibilità per gli Stati di non prevedere sanzioni penali a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive.
  Precisa che l'articolo 6 determina l'obbligo per le Parti di rendere reato l'esportazione illegale di beni culturali mobili quando l'esportazione è vietata o svolta senza le autorizzazioni necessarie ed è commessa intenzionalmente. L'articolo 7 obbliga le Parti a rendere reato l'acquisizione di beni culturali rubati ai sensi dell'articolo 3 oppure ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato secondo gli articoli 4, 5 o 6. Per poter applicare l'articolo 7 è necessario che il trasgressore sia a conoscenza della provenienza illegale del bene culturale. L'articolo, tuttavia, invita gli Stati a prevedere sanzioni penali anche per l'acquirente che «avrebbe dovuto conoscere». L'articolo 8 obbliga gli Stati parti alla Convenzione a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali rubati a norma dell'articolo 3 o ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato conformemente agli articoli 4, 5 o 6. Analogamente all'articolo 7, è necessario che il trasgressore conosca la provenienza illegittima dell'oggetto. Gli Stati sono invitati ad adottare misure anche nei confronti di coloro che, pur non essendo a conoscenza dell'illegalità della provenienza, avrebbero potuto esserlo se avessero esercitato la giusta cura e attenzione.
  Segnala che l'articolo 9 prevede l'obbligo di rendere reato la riproduzione di documenti falsi e la alterazione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene. L'articolo 10 detta l'obbligo per gli Stati di rendere reati la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili e la rimozione illegale, in tutto o in parte, di singoli elementi di beni culturali al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tali elementi nelle circostanze descritte negli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione. È prevista la possibilità per gli Stati di non applicare tale regola nel caso in cui il bene culturale sia stato distrutto o danneggiato dal suo proprietario o con il consenso dello stesso. L'articolo 11 dispone che le Parti provvedano affinché il concorso nella commissione di un reato previsto dalla Convenzione costituisca anche esso un reato ai sensi del diritto interno. Le Parti devono altresì provvedere affinché il tentativo, posto in essere con intenzionalità, di commettere uno dei reati previsti dalla Convenzione – ad eccezione del reato di scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si è svolto e del reato di immissione sul mercato – costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale.
  Rammenta che disposizioni di carattere generale concernono inoltre il tema di giurisdizione (articolo 12). Viene altresì estesa la responsabilità alle persone giuridiche (articolo 13), quando uno degli illeciti previsti dalla Convenzione sia stato commesso a loro vantaggio da persone fisiche, ovvero coloro che hanno un potere di rappresentanza della persona giuridica, l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica e l'autorità di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.
  Evidenzia che l'articolo 14 relativo a sanzioni e misure prevede che i reati, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della gravità del reato e che comprendano, con specifiche eccezioni, anche sanzioni che comportano la privazione della libertà e che possono dar luogo a estradizione. Per quanto riguardaPag. 58 le persone giuridiche sono previste sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre misure quali l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale, l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici, la messa sotto controllo giudiziario o un ordine giudiziario di liquidazione. L'articolo prevede inoltre che ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di strumenti utilizzati per commettere i reati previsti dalla Convenzione nonché dei proventi derivanti da tali reati o beni in cui valore corrisponde a tali proventi. Ciascuna Parte, inoltre, quando il bene culturale è stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma lo stesso non è più necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il diritto penale nazionale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformità a quanto disposto dalla Convenzione. L'articolo 15 invita ciascuna Parte a considerare, ai fini della determinazione della pena, alcune circostanze come aggravanti, in particolare: se il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia di cui godono in qualità di professionisti; se è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della protezione del bene culturale che si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere correttamente le proprie funzioni con il fine di ottenere un vantaggio o una prospettiva indebita; se il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale; oppure se l'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla Convenzione. L'articolo 16 invita a considerare come precedenti anche le sentenze definitive adottate da un'altra Parte nella definizione delle sanzioni.
  Ricorda che gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano gli aspetti relativi ai procedimenti e alle indagini e prevedono rispettivamente: che ogni Parte adotti le misure necessarie ad assicurare che il perseguimento dei reati non sia subordinato a una denuncia (articolo 17); che il personale incaricato delle indagini abbia un'adeguata specializzazione nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali (articolo 18); che sia assicurata la cooperazione internazionale nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla Convenzione inclusi il sequestro e la confisca (articolo 19). L'articolo 19 dispone, inoltre, che se una Parte per cui l'estradizione o la mutua assistenza legale in materia penale è subordinata all'esistenza di un Trattato riceve una richiesta di estrazione o di assistenza legale in materia penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato, la Parte possa considerare la Convenzione come base giuridica per l'estradizione o l'assistenza penale in materia penale in relazione ai reati di cui alla Convenzione stessa e possa applicare, a tal fine, mutatis mutandis, gli articoli 16 (estradizione) e 18 (assistenza giudiziaria reciproca) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale. L'articolo 20, relativo a misure di prevenzione a livello nazionale, invita le Parti ad adottare misure legislative e di altro tipo al fine di conseguire gli scopi della Convenzione, in particolare misure di tipo preventivo.
  Segnala che l'articolo 21, relativo a misure a livello internazionale, stabilisce l'obbligo per ciascuna Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. Gli articoli da 22 a 24 prevedono un apposito Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte, dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo per i problemi della criminalità e del Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio, convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa o su richiesta di un terzo delle Parti. Il Comitato delle Parti è preposto a vigilare sulla corretta attuazione della Convenzione e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di Pag. 59buone pratiche in materia tra gli Stati parte.
  Ricorda inoltre che l'articolo 25 dispone in materia di rapporti con altri strumenti internazionali, mentre l'articolo 26 disciplina le procedure per le modifiche della Convenzione. L'articolo 27 concerne la firma ed entrata in vigore e l'articolo 28 disciplina la procedura per le adesioni. L'articolo 29 consente a ciascuna Parte di limitare l'ambito territoriale di applicazione della Convenzione. Gli articoli 30 e 31 disciplinano, rispettivamente, la facoltà delle Parti di apporre riserve e le modalità di denuncia della Convenzione, mentre l'articolo 32 concerne le notifiche.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame per l'espressione del parere ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
C. 3308 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 3308, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020».
  Rammenta che l'Accordo oggetto di ratifica è volto a estinguere tutti i trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo. L'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.
  Evidenzia che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 settembre 2009, causa C-478/07, ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea. Nella successiva sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16 (cosiddetta sentenza Achmea), la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.
  Ricorda, inoltre, che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione. Alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità, che estende per un ulteriore periodo di tempo successivo all'estinzione del trattato la protezione agli investimenti effettuati prima della suddetta data di estinzione. In particolare, l'Italia ha denunciato nei tempi stabiliti tutti i suoi trattati bilaterali di investimento.
  Precisa che l'Accordo in esame è un accordo tra gli Stati membri dell'UE, che Pag. 60non vede come parte contraente l'Unione europea.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in esame, fa presente che lo stesso è composto da 4 sezioni suddivise in 18 articoli, introdotti da un preambolo. L'Accordo comprende, inoltre, l'allegato A, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo dei due allegati non figurano accordi riguardanti l'Italia, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi, conclusi dall'Italia con Malta (1967), la Bulgaria (1988) e la Slovenia (2000).
  Rammenta che il preambolo richiama le premesse giuridiche e di fatto che hanno portato alla necessità di un accordo, comprese le sentenze della Corte, in particolare quella emessa nella causa C-478/07, secondo cui le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea, e nella causa C. 284/16. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. L'articolo 2 dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati estinti dall'Accordo, di cui all'allegato A. L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento che sono già stati dichiarati estinti, di cui all'allegato B. L'articolo 4 conferma che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale. Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
  Sottolinea che gli articoli da 5 a 10 dettano la disciplina transitoria relativa alle clausole compromissorie contenute nei trattati oggetto del provvedimento. In particolare si prevede che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale (articolo 5); sono fatti salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli promosse prima del 6 marzo 2018 (articolo 6). L'articolo 7 obbliga le parti contraenti che siano parti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza Achmea, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4. Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione a seconda di casi. L'articolo 8 dispone che qualora l'investitore sia parte di un procedimento arbitrale pendente e non abbia impugnato la misura oggetto della controversia dinnanzi ad un giudice nazionale competente, si applicano le misure transitorie previste ai successivi articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. Tali misure transitorie non trovano applicazione quando, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, sia reso un lodo definitivo che accerti che la misura controversa non rientra nell'ambito di applicazione del trattato bilaterale di investimento o non viola tale trattato. L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole. L'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato «dialogo strutturato». Si tratta di una procedura di risoluzione della controversia volta a ottenere una composizione extragiudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa, sotto la sorveglianza di un facilitatore imparziale. L'articoloPag. 61 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione. I termini per accedere sono quelli previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali e si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al procedimento arbitrale pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso, ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale, e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile. Per usufruire di questo, l'investitore deve rinunciare al procedimento arbitrale pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente trattato bilaterale di investimento ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si deve impegnare ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale nei sei mesi successivi all'estinzione del pertinente trattato bilaterale di investimento o al fallimento del dialogo strutturato. L'accesso al giudice nazionale deve servire per far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione europea e, se del caso, non deve essere stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato. I giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel procedimento arbitrale pendente al fine di evitare il doppio risarcimento.
  Rileva che gli articoli da 11 a 18 recano le disposizioni finali, per le quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, segnala che questo si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 infine, prevede, in fine, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, per l'espressione del parere, alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 3318, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
  Rammenta che l'Accordo in esame disciplina l'apertura in Italia di un ufficio dell'Istituto forestale europeo – EFI, prevedendo in particolare la messa a disposizione di una sede nella città di Roma e definendo i privilegi e le immunità riconosciute all'EFI per consentirgli di svolgere efficacemente i suoi compiti. La proposta di aprire una sede italiana dell'EFI è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia Pag. 62in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, ha espresso la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana 30, a Roma. L'EFI è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione adottata nella città finlandese di Joensuu il 28 agosto 2003, alla quale ha aderito anche l'Italia. La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge 30 dicembre 2008, n. 219. Attualmente fanno parte dell'Istituto, con sede in Finlandia, 29 Stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate, appartenenti a 40 Paesi. Tra le attività di IFE, ci sono quelle di facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura e sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali.
  Nel passare ad esaminare il testo dell'Accordo oggetto di ratifica, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più attenta disamina dei suoi contenuti, fa presente che lo stesso si compone di diciannove articoli e una breve premessa, che comprendono clausole abitualmente utilizzate per analoghi accordi di sede.
  In particolare, evidenzia che l'articolo I contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo e l'articolo II disciplina la messa a disposizione dell'EFI di una sede in Roma da parte del Governo italiano, specificando che le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile sono a carico dell'EFI e quelle di manutenzione straordinaria sono a carico del Governo italiano. L'articolo III dispone l'inviolabilità della sede. L'articolo IV esplicita gli obblighi di protezione della sede da parte delle autorità italiane. L'articolo V dispone la fornitura di pubblici servizi alla sede da parte del Governo.
  In relazione alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo VI, sull'Ufficio e sui suoi beni, dispone che l'Ufficio gode dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo i casi di rinuncia da parte del Direttore. Sono inoltre previsti dei casi specifici nei quali l'Ufficio non gode dell'immunità giurisdizionale ed esecutiva. Tali casi specifici, indicati al paragrafo 2 dell'articolo VI, sono i seguenti: le controversie derivanti da contratti senza clausola compromissoria di cui l'Organizzazione è parte; le domande riconvenzionali o le istanze direttamente connesse a un procedimento giudiziario avviato dall'Ufficio; le cause civili di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprietà dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo è coinvolto. Il paragrafo 3 dell'articolo VI prevede infine, che i beni dell'Ufficio e i suoi archivi, ovunque si trovino, sono immuni da perquisizioni, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.
  Ricorda che l'articolo VII contiene il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano. L'articolo VIII regola il diritto alla segretezza delle comunicazioni interne ed esterne, non sottoponibili a censura, intercettazione o interferenza. L'articolo IX riconosce all'Ufficio in Italia dell'Istituto una serie di agevolazioni finanziarie mentre l'articolo X disciplina i regimi di previdenza sociale relativamente al personale dell'Ufficio e ai loro familiari. L'articolo XI prevede una serie di facilitazioni nei visti e nei permessi all'accesso, transito e soggiorno in Italia per il personale dell'Ufficio e per altri soggetti menzionati nell'Accordo e l'articolo XII riconosce all'Ufficio esenzioni dalle tasse.Pag. 63
  Segnala che l'articolo XIII, che investe profili di interesse della Commissione Giustizia, prevede, al paragrafo 1, nell'ambito dei privilegi e delle immunità riconosciute al personale dell'Organizzazione, il godimento, all'interno e nei confronti della Repubblica italiana, tra gli altri: dell'immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunità continua anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di essere personale dell'Organizzazione o abbiano altrimenti cessato la loro funzione ufficiale presso di essa; dell'immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali. Il paragrafo 2 del medesimo articolo XIII dispone che il personale dell'Ufficio stabilito in Italia, oltre a quanto previsto dal comma 1, gode nell'ambito e nei confronti della Repubblica italiana, tra gli altri privilegi e immunità, dell'immunità da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorità italiane ne daranno immediata comunicazione al direttore dell'Ufficio di tale arresto.
  Rammenta che l'articolo XIV disciplina l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio.
  Fa presente che l'articolo XV, reca profili di interesse della Commissione Giustizia, specificando, in particolare, che i privilegi e le immunità sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Il Comitato direttivo nei confronti del Direttore e il Direttore nei confronti degli altri membri del personale dell'organizzazione e dell'Organizzazione stessa hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunità ogniqualvolta ciò ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunità non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione. Il paragrafo 3 dispone, inoltre che l'Organizzazione, l'Ufficio e il personale dell'Ufficio collaborano con le Autorità italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunità previsti dal presente Accordo.
  Evidenzia che l'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo. L'articolo XVII riconosce un contributo annuale di 500.000 euro quale fondo per le spese dell'Ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o attuazione dell'Accordo. L'articolo XIX disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo. L'allegato infine contiene la descrizione dell'immobile messo a disposizione dell'Istituto forestale europeo.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, sottolinea che esso si compone di 4 articoli e che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, per l'espressione del parere, alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.15.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di Pag. 64costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, come convenuto nella precedente seduta, la Commissione prosegue oggi l'esame del provvedimento con la discussione generale sul complesso delle circa 400 proposte emendative, allegate al resoconto del 9 giugno scorso.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), pur ritenendo di aver nella precedente seduta illustrato esaustivamente la propria posizione, sottolinea la necessità di intervenire nuovamente essendo nel frattempo sopraggiunto un importante elemento di novità. Rammenta infatti che nel suo precedente intervento aveva criticato la proposta dell'Esecutivo di fare ricorso al sistema del voto singolo trasferibile per la nuova legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura ma, evidenziando come nelle ultime due settimane la posizione del Governo su tale questione sia mutata, sottolinea che anche la nuova soluzione non è sufficientemente adeguata. Rileva infatti che l'Esecutivo intenda proporre per la legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura un sistema con sette collegi binominali. A suo avviso, se tale soluzione venisse accolta, la nuova legge elettorale finirebbe con il favorire il bipolarismo, quindi si verrebbero di fatto a delineare un «centrodestra e un centrosinistra giudiziario». A suo giudizio il sistema maggioritario è utile a garantire maggioranze stabili nei sistemi politici e non si confà invece alla magistratura che è composta da magistrati che devono essere autonomi e indipendenti. Fa presente che le critiche da lui mosse a caldo a tale ipotesi hanno trovato grande riscontro nel mondo della magistratura e annota anche delle sorprendenti prese di posizione a favore della ipotesi sul sorteggio temperato da lui formulata. Fa presente che su tale posizione si è proprio ieri esposto anche l'attuale Procuratore nazionale antimafia e che anche il professor Benedetti – consigliere laico del CSM ed espressione di un'area culturale nella quale anche il Movimento cinque stelle si riconosce – ha sposato la tesi da lui sostenuta. Desidera quindi segnalare ai relatori come il sorteggio temperato potrebbe rappresentare una soluzione praticabile e ritiene che all'interno della Commissione possa esserci una maggioranza politica in grado di sostenere tale posizione.

  Mario PERANTONI (M5S) fa presente che sarà sicuramente possibile approfondire la questione nel momento in cui saranno presentate le proposte emendative del Governo.

  Walter VERINI (PD), relatore, ritiene che la Commissione, così come già avvenuto per l'esame dei disegni di legge di riforma del processo civile e del processo penale, si trovi di fronte a un provvedimento di estrema importanza, rappresentando la riforma dell'ordinamento giudiziario un'ulteriore tappa fondamentale per provare a disegnare una giustizia italiana più moderna, più europea e maggiormente rispondente ai dettami della Costituzione e ai diritti e doveri dei cittadini. Rammenta che, come già avvenuto per le riforme del processo civile e del processo penale, la Ministra della giustizia si è impegnata a presentare emendamenti al provvedimento in esame che saranno oggetto di esame da parte del Parlamento. Evidenzia che alcuni di questi emendamenti riguarderanno anche la questione relativa ai meccanismi di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. A suo avviso non esistono ricette per individuare con certezza un sistema elettorale in grado di garantire, da un lato, l'obiettivo che la riforma si è posta di rafforzare quale la credibilità della magistratura e la definizione del tema della separazione tra i poteriPag. 65 dello Stato e, dall'altro, il percorso di rigenerazione della magistratura dalle storture che il correntismo esasperato ha prodotto. Ritiene che le osservazioni del collega Zanettin, così come tutte le altre proposte che verranno avanzate, siano laicamente meritevoli di attenzione ma a suo avviso sarà utile concentrarsi sul dibattito soltanto dopo aver esaminato gli emendamenti del Governo senza che vi siano prima di tale momento maggioranze precostituite.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) fa presente che la sua componente politica ha presentato numerosi emendamenti su diversi temi che non trovano necessariamente un aggancio nel testo base, ma comunque attinenti alle attività del Consiglio superiore della magistratura. In particolare sottolinea che la proposta di legge a sua firma in materia di legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura è stata ripresentata sotto forma di emendamento al provvedimento in esame. Fa presente, inoltre, di aver presentato un emendamento relativo alla responsabilità civile dei magistrati sebbene tale tema non sia esplicitamente trattato dal provvedimento. Chiede quindi di poter conoscere se il perimetro dell'intervento che si intende adottare afferisca anche ai temi nevralgici che riguardano la vita quotidiana della magistratura o se invece vi sia un limite. Un altro tema che desidera sottoporre all'attenzione della Commissione è quello relativo alla responsabilità disciplinare dei magistrati, sul quale evidenzia quanto già rappresentato alla Ministra della Giustizia: a fronte di circa 1600 segnalazioni disciplinari al Procuratore generale presso la Cassazione, questi ne ha archiviate più di mille. Sottolinea che chi ha fatto la segnalazione non può accedere agli atti relativi a tali archiviazioni essendo ciò consentito soltanto al Ministro della Giustizia che è l'unico a avere la facoltà di opporsi all'archiviazione. Ritiene che la questione debba essere valutata dalla Commissione e suggerisce che sia il primo Presidente di Cassazione a dover effettuare il vaglio di tali segnalazioni. Fa notare come, secondo il Procuratore generale presso la Cassazione, il numero di archiviazioni così elevato dipende dal fatto che la legge, di fronte anche a fatti gravi, non indica fattispecie disciplinari adeguate. A suo avviso per eliminare il correntismo è necessario trovare le modalità per far emergere i migliori e per mettere in evidenza chi sbaglia. Ritiene quindi che i punti fondamentali da affrontare siano tre. In primo luogo occorre intervenire sulla responsabilità disciplinare: in proposito sottolinea che soltanto l'1,5 per cento dei casi segnalati si conclude con un procedimento. In secondo luogo, evidenzia la necessità di intervenire sulla responsabilità civile dei magistrati. Da ultimo, sottolinea l'importanza di un intervento sul sistema di valutazione professionale evidenziando come attualmente il 99 per cento dei magistrati ottenga una valutazione positiva. A suo avviso, i dati sopra rilevati dimostrano che attualmente il sistema non è in grado di individuare i migliori e pertanto l'unico sistema a cui ricorrere per individuare i soggetti a cui attribuire degli incarichi, rimane quello del correntismo. Sottolinea come, sebbene sia necessario intervenire sul sistema elettorale dei membri del Consiglio superiore della magistratura, questo intervento appaia secondario rispetto alla riforma dei meccanismi interni al Consiglio stesso. Manifestando la propria disponibilità a valutare con favore anche il sistema del sorteggio temperato, ribadisce che la legge elettorale non rappresenta tuttavia la priorità essendo più stringente l'esigenza di riformare il sistema di valutazione anche considerato che i consigli giudiziari non hanno gli elementi necessari per effettuare le valutazioni in quanto, non disponendo del fascicolo del magistrato, devono basare il proprio giudizio sull'autorelazione del magistrato stesso. Ritiene necessario introdurre nel provvedimento una disposizione relativa alla nascita del fascicolo informatico delle performance del magistrato. Ritiene quindi che la Commissione non dovrà limitarsi a esaminare le proposte emendative che il Governo presenterà e che sarà necessario dare spazio anche ad una ampia attività subemendativa di tali proposte. Sottolinea infatti come su determinati temi, come ad esempio quello relativo ai fuori ruolo, non ci si possa affidare a delle misurePag. 66 previste proprio da magistrati fuori ruolo collocati presso gli uffici legislativi del Ministero.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel condividere l'obiettivo di rivedere le norme in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al fine di evitare le degenerazioni del correntismo, dichiara tuttavia di essere favorevole alle correnti all'interno della magistratura, ritenendo che esse rappresentino spazi di confronto e di circolazione delle opinioni. Precisa inoltre che a suo avviso nessuna delle soluzioni fin qui avanzate sarà in grado di eliminare completamente gli effetti negativi dell'uso distorto delle correnti, se non si modifica anche la mentalità dei magistrati che, in quanto esseri umani, condividono le debolezze di tale condizione.
  Con riguardo all'intervento del collega Costa, sottolinea l'inutilità di modificare le misure in materia di valutazione dei magistrati, ritenendo al contrario che occorra mettere mano alla riforma dei consigli giudiziari. Precisa a tale proposito che, diversamente da quanto affermato dal collega, i consigli giudiziari gestiscono il fascicolo del magistrato, in cui confluiscono le informazioni relative ai provvedimenti sorteggiati a campione dalle cancellerie e relativi all'arco di tempo di volta in volta indicato dal Consiglio superiore della magistratura. Nell'ammettere che il fascicolo contiene anche la relazione redatta dallo stesso magistrato sul proprio operato, rammenta tuttavia l'obbligo degli organi semidirettivi di predisporre elementi di valutazione alla luce di oltre venti criteri. Evidenziando dunque come non vi sia alcuna necessità di intervenire sui criteri di valutazione, che esistono già e sono in numero sufficiente, ritiene che il problema risieda piuttosto nel fatto che il consiglio giudiziario non fa il lavoro per cui è deputato. Invoca quindi la massima prudenza nell'intervenire sul sistema di valutazione dei magistrati, auspicando invece che si metta mano alle responsabilità degli organi direttivi e semidirettivi, anche attraverso l'introduzione di parametri stringenti per il loro operato nonché di misure volte a garantire un reale rinnovo dei loro componenti. Propone, in alternativa al modello attuale, l'istituzione presso ogni tribunale della figura del «supermanager» al quale affidare, da posizione esterna, la valutazione dei magistrati. Da ultimo ribadisce la necessità di intervenire non sulle norme, che sono scritte bene, ma sugli uomini che sono chiamati ad attuarle.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, nel ritenere esaustivo l'intervento appena svolto dal relatore Verini, in conclusione tiene ad evidenziare la trasversalità delle critiche avanzate all'attuale condizione dell'ordinamento giudiziario. Ritiene che in tempi brevi verranno presentate le proposte emendative del Governo al testo base adottato dalla Commissione per il prosieguo dell'esame, che è rappresentato dal disegno di legge dell'allora Ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Nel sottolineare come la presidenza della Commissione non si sia mai sottratta alle esigenze di un'istruttoria completa, ritiene che saranno sicuramente assicurati ai colleghi tempi adeguati per la valutazione delle proposte emendative del Governo e per la presentazione dei relativi subemendamenti. Rammentando la questione contingente, rappresentata dal rinnovo della componente togata del Consiglio superiore della magistratura previsto per il prossimo luglio, rileva l'esigenza che la Commissione svolga un lavoro compiuto in tempi adeguati. Da ultimo preannuncia la volontà dei relatori di consentire il maggior confronto possibile, anche con il contributo delle opposizioni, rilevando come tanti appaiano i punti in comune tra le proposte emendative delle varie forze politiche.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative parlamentari in attesa di quelle del Governo su cui ritiene che ci potrà essere sicuramente un ricco confronto.

Pag. 67

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.
C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2846 e C. 3096).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, con riferimento alle proposte di legge C. 2846 Colletti, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati» e C. 3096 Zanettin, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense», assegnate alla Commissione Giustizia, fa presente che la presidenza, dopo un'attenta valutazione, ritiene che tali proposte amplino il perimetro dell'intervento normativo recato dai provvedimenti già in esame e pertanto l'abbinamento potrà essere disposto solo su deliberazione della Commissione.

  La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2846 Colletti, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati. Delibera altresì l'abbinamento della proposta di legge C. 3096 Zanettin, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nel rammentare di aver già presentato, anche sulla scorta dei contributi forniti dalle diverse forze politiche, una proposta di testo unificato che è stato oggetto di dibattito in sede di comitato ristretto, si riserva di valutare i contenuti delle due proposte di legge di cui è stato appena disposto l'abbinamento. Considerato che il mandato affidatole in qualità di relatrice è quello di addivenire a un lavoro di sintesi dei contenuti di tutte le proposte di legge in materia di accesso alla professione forense, preannuncia che per la prossima seduta utile predisporrà una nuova proposta di testo unificato, con l'obiettivo di raggiungere la più larga condivisione possibile. Rileva da ultimo la delicatezza del tema, afferente al futuro della professione forense che tra l'altro molti dei componenti della Commissione esercitano o hanno esercitato in passato, auspicando che si possa dare una risposta alle aspirazioni dei giovani avvocati, rendendo la professione più aderente alle attuali istanze del mondo dell'avvocatura.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.