CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 238

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, propone di modificare l'ordine di esame dei provvedimenti previsti per la seduta odierna, anticipando come primo punto il seguito dell'esame del disegno di legge C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020».

  La Commissione concorda.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

  Sergio BATTELLI, presidente, dato conto delle sostituzioni, avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata a concludere l'esame del disegno di legge in titolo. Segnala a tal fine che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Ambiente, Trasporti (favorevole con osservazione), Attività produttive, Lavoro (favorevole con osservazione) e Affari sociali e il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Fa presente, Pag. 239inoltre, che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che pertanto le proposte emendative non saranno poste in votazione e si procederà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice.
  Chiede quindi se vi sono colleghi che intendano intervenire per dichiarazioni di voto.

  Tommaso FOTI (FDI), preannuncia il proprio voto contrario motivandolo in ragione del mantenimento nel testo del provvedimento delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che non sono a suo avviso supportate da alcuna ragione di compatibilità con la normativa europea, né trovano giustificazione in base all'ordinamento nazionale. Ricorda, in proposito, che la questione da egli sollevata è stata menzionata anche nelle premesse della relazione sul disegno di legge approvata dalla VIII Commissione, laddove si auspica che sia verificata la piena conformità alle prescrizioni della Commissione europea, nonché della giurisprudenza e della normativa unionale, del citato articolo 4 nella parte in cui incide sulla figura dell'agente immobiliare introducendo una nuova ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020», nel testo trasmesso dal Senato, nonché la relativa autorizzazione a riferire oralmente.

  La Commissione approva.

  Sergio BATTELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, in sostituzione del relatore Marco Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni VI e XI, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Fa presente che il provvedimento si compone ora di 48 articoli, a fronte dei 18 articoli del testo originario, suddivisi in 5 capi, attinenti la materia fiscale, quella del lavoro, della sicurezza sul lavoro e quella finanziaria.
  Avverte che, considerata la numerosità delle disposizioni contenute nel testo all'esame della Commissione e il loro carattere eterogeneo, si limiterà a descrivere sinteticamente le misure di particolare interesse per la Commissione, che sono principalmente ricomprese nel Capo I, riguardante misure urgenti in materia fiscale, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione esaustiva e analitica del provvedimento.
  Nell'ambito del Capo I, riguardante misure urgenti in materia fiscale, segnala in primo luogo alcune disposizioni di proroga di termini per adempimenti fiscali, ovvero gli articoli 1 e 1-bis, che riguardano materie Pag. 240 disciplinate, oltre che dalla normativa nazionale, anche da quella comunitaria.
  In particolare, l'articolo 1, modificato al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, tra cui rientra, oltre ai versamenti cd. «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio», anche la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo a titolo di risorse proprie UE. Le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 si considerano tempestive se versate entro il termine ora riunificato al 9 dicembre 2021.
  L'articolo 1-bis, comma 1, introdotto al Senato, proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per gli aiuti di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19 (C(2020) 1863 final e successive modificazioni).
  Segnala inoltre, nell'ambito dell'articolo 5 – che reca numerose disposizioni in materia fiscale, tra cui la rimodulazione delle risorse del Fondo per la «lotteria dei corrispettivi»; disposizioni per il credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, nonché norme in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – il comma 13, lettera a), che specifica che i contributi e le altre agevolazioni disposte, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19, sono assoggettate alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della citata Comunicazione della Commissione europea in materia di Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
  Nell'illustrare le modifiche apportate al Senato all'articolo 5 di maggiore interesse per la Commissione, fa presente che il comma 3-bis dell'articolo prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti, nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.
  Il comma 6-bis interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, estendendone al 30 giugno 2022 l'operatività a sostegno delle imprese, nelle forme e alle condizioni ammesse dal citato Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (tra cui: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati), nonché ampliandone l'operatività, a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti che alle tipologie di operazioni.
  Il comma 14-ter posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'obbligo di avvalersi del Sistema di Interscambio-SDI per la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, prorogando la possibilità di utilizzo del cosiddetto esterometro. Pertanto, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria solo a partire dal nuovo termine di decorrenza anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.
  I commi 15-bis e 15-ter prevedono la non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, finalizzate a rispondere alla pandemia di COVID-19, effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea. Evidenzia che le disposizioni in esame recepiscono la Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE sulle esenzioni temporanee alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni, in risposta alla pandemia di COVID-19, il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2021.
  I commi da 15-quater a 15-sexies, intervengono sulla disciplina dell'IVA al fine di definire la procedura di infrazione n. 2008/ Pag. 2412010 per non corretto recepimento della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA). Ricorda che, secondo tale procedura di infrazione, alcune norme della disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 escludono indebitamente dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette oppure «esenti». Le disposizioni introdotte dal Senato mirano pertanto a ricomprendere nell'ambito applicativo dell'imposta, qualificandole in alcuni casi come esenti, una serie di operazioni attualmente escluse (comma 15-quater). Per quanto riguarda le operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, viene prevista l'applicazione del regime IVA speciale forfetario, che comporta aggravi amministrativi limitati (comma 15-quinquies).
  Il comma 15-septies modifica, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Testo Unico delle Accise (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995) in relazione alle bevande alcoliche e all'alcol etilico, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato modifiche: alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di «piccoli produttori indipendenti» di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di «vino spumante», di «altre bevande fermentate». Al riguardo, ricorda che l'articolo 14 del disegno di legge di delegazione europea 2021, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera (A.C. 3208-A), contiene uno specifico criterio direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche. In particolare, l'articolo dispone, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee (necessaria a determinare l'accisa dovuta), che nell'attuare la direttiva il Governo si avvalga della deroga, esplicitamente prevista dalla medesima normativa UE, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata. Al riguardo, considerato che la lettera f) del comma 15-septies in esame recepisce sostanzialmente la deroga summenzionata, segnala l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo provvedendo nel caso ad espungere l'articolo 14 dal testo del disegno di legge di delegazione europea qualora fosse confermata la formulazione della norma del decreto-legge in esame.
  L'articolo 5-septies – introdotto dal Senato – specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile. Sottolinea che la norma mira a ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16, la quale ha precisato che l'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE, inerente ai servizi di trasporto direttamente connessi all'esportazione di beni fuori dell'Unione europea esenti dall'IVA, si interpreta nel senso che l'esenzione ivi prevista non si applica ad una prestazione di servizi di trasporto non resa direttamente al mittente o destinatario dei beni.
  Concludendo la panoramica delle norme di carattere fiscale di interesse, menziona gli articoli 6 e 7, rispettivamente riguardanti gli incentivi a sostegno di marchi e brevetti e quelli a sostegno dell'automotive di nuova generazione.
  In particolare, l'articolo 6 sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, tra cui la nuova normativa aggiunge anche i marchi d'impresa, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
  L'articolo 7 reca il rifinanziamento per l'anno 2021 del Fondo per il rinnovo del Pag. 242parco auto (cosiddetto «ecobonus auto elettriche»).
  Nell'ambito del Capo II, dedicato al lavoro, segnala in particolare, per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 12-quinquies, inserito dal Senato, che prevede alcuni benefici fiscali e contributivi per le imprese che impieghino lavoratori con disturbi dello spettro autistico e per i lavoratori stessi, subordinando l'efficacia dei benefici medesimi all'autorizzazione della Commissione europea; è inoltre previsto un incentivo triennale, in misura pari al 70 per cento delle retribuzioni erogate, in favore dei datori di lavoro che occupino, a tempo indeterminato, lavoratori in questione. Viene in proposito richiamato il rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità.
  Nell'ambito del Capo III, relativo alla sicurezza sul lavoro, segnala, per i profili di interesse, il richiamo, formulato dall'articolo 13, al necessario rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati – regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio – nell'ambito della gestione e dello sviluppo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), gestito dall'INPDAP, e nell'ambito delle comunicazioni degli Organismi paritetici competenti in materia di sicurezza sul lavoro all'INPDAP e all'Ispettorato nazionale del lavoro.
  In conclusione, nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame e l'incisività del lavoro svolto dal Senato, che ne ha arricchito notevolmente il contenuto, considerata la sua imminente calendarizzazione nei lavori dell'Assemblea, propone di esprimere un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede a illustrare (vedi allegato).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), sottolinea come le disposizioni introdotte dal Senato ai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 in materia di disciplina dell'IVA, miranti a ricomprendere nell'ambito applicativo dell'imposta, qualificandole in alcuni casi come esenti, una serie di operazioni attualmente escluse, rischino di creare indebiti oneri amministrativi agli enti del Terzo settore, in particolare per le operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Nel ricordare che è stata istituita una apposita commissione in ordine agli profili fiscali degli enti del Terzo settore, auspica che la materia in oggetto possa essere affrontata complessivamente nel quadro della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore, che sono peraltro oggetto di modifiche anche da parte del disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Senato, ciò al fine di addivenire ad una disciplina organica degli aspetti fiscali in un ambito fondamentale del tessuto socio-economico del Paese.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14. 25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.