CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 215

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 9 dicembre 2021.

Delega al Governo in materia di disabilità.
Emendamenti C. 3347-424-1884-3108-3361-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che il parere sarà espresso nella seduta odierna, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 dicembre 2021.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in consultiva sul decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, come approvato dal Senato. Si tratta di un testo complesso, composto da 48 articoli, per cui nella sua relazione si limiterà ad illustrare solo le disposizioni che riguardano le competenze della XII Commissione, procedendo nell'ordine in cui si trovano nell'articolato.
  Fa presente che l'articolo 5, comma 12-ter, rinvia di un anno, quindi al 1° gennaio 2023, l'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, Pag. 216 di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
  Il comma 1 dell'articolo 8 modifica alcune norme transitorie, che riconoscono: l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo trascorso in quarantena precauzionale (comunque denominata, in attuazione delle misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e l'applicazione – a determinate condizioni – per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili dei trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero. Le modifiche concernono: l'estensione al 2021 della tutela prevista per la fattispecie suddetta di quarantena precauzionale; l'elevamento da 396 milioni di euro a 976,7 milioni del limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti i trattamenti; l'introduzione di uno stanziamento, pari a 188,3 milioni, per il 2021, che costituisce un limite di spesa per il riconoscimento, a determinate condizioni, di un rimborso forfettario, relativo sia al 2020 sia al 2021, in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento dei trattamenti nelle suddette due fattispecie.
  L'articolo 9 reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per il 2021, la possibilità – già prevista per il periodo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o a prescindere dall'età qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata. Tale indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per il 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici. Si prevede, infine, la possibilità di convertire i congedi fruiti, ai sensi della normativa generale, dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 al 22 ottobre 2021.
  L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, riscrive l'articolo 12-bis del c.d. decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), che ha istituito un Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di poter adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento. La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di tale Fondo sono volte a garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019 Rispetto alla formulazione vigente sono previsti parametri più precisi e requisiti più stringenti per l'accesso al beneficio. Con le risorse del Fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.
  Fa presente che l'articolo 11, commi 13 e 14 prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro. Ricorda che, nel complesso, per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Pag. 217Reddito di cittadinanza è stata incrementata complessivamente di 1.210 milioni di euro per il 2021, di cui 1.010 milioni dall'articolo 11 del decreto-legge n. 41 del 2021 e 200 milioni dalla disposizione in commento.
  L'articolo 12-bis, introdotto dal Senato, estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la possibilità temporanea, già prevista per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate. Si ricorda che tale possibilità è ammessa in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022. L'estensione di cui al presente articolo è disposta con limitato riferimento agli specializzandi che svolgano l'attività formativa presso le medesime strutture private accreditate che procedano all'assunzione.
  L'articolo 12-ter, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo, in materia di assegni assistenziali di invalidità civile. L'intervento chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa, stabilito dalla normativa relativa al suddetto trattamento, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo. L'intervento è inteso a superare l'indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di cassazione e recepito poi dall'INPS, indirizzo secondo il quale l'inattività lavorativa deve essere totale ai fini del riconoscimento del trattamento in esame.
  L'articolo 12-quinquies, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede: alcuni benefici fiscali per le imprese che impieghino lavoratori con disturbi dello spettro autistico e che rientrino in determinate condizioni (comma 1) nonché l'esclusione dalla base imponibile fiscale e contributiva della retribuzione dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico delle medesime imprese, con relativa copertura previdenziale figurativa (comma 2); ulteriori benefici fiscali, relativi sia alle imprese suddette sia alle altre start-up a vocazione sociale (comma 3); uno sgravio contributivo temporaneo in favore di qualsiasi datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze, a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico (comma 5). L'efficacia di alcuni dei suddetti benefici è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 4).
  L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Inoltre, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, si dispone un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri.
  L'articolo 13-bis, reca, inoltre, specifiche disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
  Il comma 6 dell'articolo 14 dispone un ampliamento dell'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19, intervenendo sull'articolo 6 del decreto-legge n. 111 del 2021. L'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Più in particolare, la novella consiste sia nell'estensione temporale dell'esenzione sia nell'ampliamento degli ambiti oggetto dell'esenzione medesima. Pag. 218
  L'articolo 16, comma 8-septies istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021.
  Il successivo comma 8-octies modifica una disciplina transitoria sul riconoscimento – da parte delle regioni e delle province autonome – di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ovvero svolgenti analisi di campioni secondo la tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS).
  Il comma 8-nonies dell'articolo 16, prevede che regioni e province autonome trasmettano una relazione al Ministero della salute entro il 23 dicembre 2021 sulle prestazioni assistenziali per far fronte al COVID-19. Entro il 31 dicembre successivo, il Ministero della salute deve verificare le relazioni inviate con particolare riferimento allo smaltimento delle liste d'attesa, consentendo in tal modo a regioni e province autonome di rendere disponibili le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021, prescindendo dalle singole linee di finanziamento. Nel caso detta relazione sia inviata oltre il termine previsto o non risulti inviata, la verifica si intende effettuata con esito negativo. In ogni caso, l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 deve essere espletata dai suddetti enti territoriali nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 16-septies, introdotto dal Senato, autorizza l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale assegnato, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Si consente, inoltre, il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a termine di un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso.
  Si prevede la collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché la possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale.
  La disposizione esclude, nella definizione del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, il computo delle somme dovute dalla Regione Calabria in base al saldo della mobilità sanitaria interregionale, disponendo che tali somme siano recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dal 2026 ed autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Si esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le disposizioni nei confronti della Regione Calabria trovano applicazione anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale.
  L'articolo 17, al comma 1, a decorrere dal 2022, incrementa di 6.000 milioni di euro annui il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Conseguentemente, a decorrere dal 2022, è ridotto di 6.000 milioni di euro annui il Fondo per l'attuazione della delega fiscale. Le risorse sono indirizzate alla messa a regime, dal 1° gennaio 2022, dell'assegno unico e universale di cui alla legge delega n. 46 del 2021. Ricorda in proposito che la XII Commissione Pag. 219 avvierà domani l'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della delega.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 707 del 2 dicembre 2021, a pagina 86, prima colonna, quinta riga, il numero: «290» è sostituito dal seguente «295».