CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro e C. 2202 De Lorenzo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame delle proposte di legge in oggetto.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, sottolinea preliminarmente che le proposte di legge sono volte a fornire un quadro di riferimento generale per i tirocini curriculari, dato l'attuale vuoto normativo, che ha permesso che di tale istituto si abusasse per finalità estranee alla formazione dei giovani. Rileva che si tratta di uno strumento estremamente utile, che avvicina i giovani ai percorsi di orientamento, preliminari e propedeutici all'accesso al mercato del lavoro. Sottolinea, quindi, la necessità di eliminare qualsiasi spazio per utilizzi impropri di tali percorsi formativi, che vedono i giovani impegnati, per esempio, in mansioni inutili o ripetitive, senza l'affiancamento del tutor, e usati come manodopera a basso costo.

  Manuel TUZI (M5S) relatore per la VII Commissione, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una completa ricostruzione del quadro della normativa che allo stato disciplina la materia e per una più analitica descrizione dei contenuti delle proposte di legge, in questa sede ricorda che le disposizioni normative alle quali attualmente si fa riferimento per i tirocini curricolari sono costituite in primo luogo dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, che, tuttavia, ha previsto tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, senza usare le locuzioni «curricolare» ed «extracurricolare», e dal regolamento conseguentemente emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 142 del 1998. A loro volta, le istituzioni formative possono emanare regolamenti per disciplinarne l'attivazione e il funzionamento. Per quanto qui più interessa, il citato articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ha previsto che le iniziative possono essere promosse, fra gli altri, da università, Pag. 25 istituzioni scolastiche, statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, centri pubblici di formazione o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione per le attività di formazione professionale. Le iniziative, che potranno realizzarsi presso datori pubblici o privati, devono realizzarsi nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione e deve essere garantito un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. I rapporti, che non costituiscono rapporti di lavoro, possono avere una durata non superiore a 12 mesi, ovvero 24 mesi in caso di soggetti con disabilità e, in relazione alle attività svolte, danno titolo al riconoscimento di crediti formativi. La disciplina di maggior dettaglio è riportata nel decreto interministeriale n. 142 del 1998, che, tra l'altro, indica i limiti per il numero di tirocinanti che possono essere ospitati, che è pari a uno nelle aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, a due contemporaneamente per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove e al 10 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Quanto alla durata, si prevede che i tirocini formativi e di orientamento abbiano le seguenti durate massime: 4 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti degli istituti professionali, di corsi di formazione professionale, o studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione; 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi; 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate; 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati per ciascuna tipologia.
  In questo contesto con circolare n. 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, confermando il proprio indirizzo già espresso nel 2007, ha precisato che per tirocini curriculari devono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In particolare, sono identificati come tirocini curricolari quelli promossi da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia. Tali tirocini devono avere come destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso e devono svolgersi all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, entrando nel merito, rileva che la proposta C. 1063 a sua prima firma, all'articolo 1 reca le disposizioni generali applicabili ai tirocini curriculari.
  In primo luogo, la norma identifica come soggetti promotori di tali tirocini, finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale, le università o gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i centri di formazione professionale post-diploma o post-universitario operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio. Tali soggetti possono promuovere l'attivazione Pag. 26 di tirocini, in favore degli studenti, da svolgere presso i soggetti ospitanti, individuati in aziende, enti della pubblica amministrazione, studi professionali, fondazioni o associazioni ovvero altri datori di lavoro con personalità giuridica. Il tirocinio deve essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi, e deve riguardare studenti maggiorenni e studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a master universitari o a corsi di dottorato nonché gli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione post-diploma iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato. Il comma 3 dispone in ordine agli obblighi del soggetto ospitante, del tirocinante e del soggetto promotore. Il primo deve assegnare al tirocinante mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato, al quale è attribuita la funzione di tutor; il tirocinante deve svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile; infine, sul soggetto promotore grava l'obbligo assicurativo, salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante. La norma prevede, inoltre, la corresponsione al tirocinante di un'indennità, il cui dettaglio è rinviato al successivo articolo 4.
  L'articolo 2 prevede l'avvio dei tirocini curriculari sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, a cui è allegato il piano formativo. Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a 36 mesi e contengono – oltre all'indicazione della propria durata e decorrenza – indicazioni relative a obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante, modalità di attivazione dei tirocini, valutazione e attestazione degli apprendimenti, monitoraggio. La norma prevede, inoltre, la collaborazione tra tutor del soggetto promotore e tutor del soggetto ospitante, i cui requisiti sono analiticamente dettagliati. La norma vieta espressamente l'impegno dei tirocinanti in sostituzione di lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti, per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di licenziamenti collettivi, oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità. Ugualmente, i tirocinanti non possono essere utilizzati in ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, in sostituzione di lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva o di personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.
  Come disposto dall'articolo 3, la durata del tirocinio curriculare non può essere superiore a tre mesi, per un totale di 480 ore, quando ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e a basso contenuto intellettuale, o a sei mesi, per un totale di 960 ore, quando ha per oggetto mansioni di concetto. Il tirocinio curricolare può essere oggetto di rinnovo o di proroga unicamente nel rispetto dei suddetti limiti di durata.
  Un'ulteriore fattispecie per la quale è prevista una durata massima è costituita dal tirocinio curricolare istituito in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale. In tale caso, la durata massima, comprese eventuali proroghe, è stabilita in 12 mesi, per un totale di 1.920 ore, a fronte dei 24 mesi allo stato previsti dal decreto interministeriale n. 142 del 1998.
  L'impegno orario settimanale deve essere indicato nel piano formativo individuale e coincide di norma con l'orario di lavoro a tempo pieno, ma può essere concordato un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, in ogni caso pari almeno a 20 ore. L'importo dell'indennità è parametrato all'orario svolto.
  La norma vieta al soggetto ospitante di chiedere al tirocinante di recuperare le assenze, di giustificare le malattie, nonché di negare il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi. Pag. 27
  Segnala che il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi e può essere interrotto per l'avvio contestuale del tirocinio extra-curriculare nel caso di conseguimento del titolo di studio.
  In relazione all'indennità da corrispondere obbligatoriamente ai tirocinanti, l'articolo 4 prevede un importo lordo mensile minimo pari a 350 euro, adeguato ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'Istituto nazionale di statistica e considerato, ai fini fiscali, reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente. L'indennità, la cui fruizione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, non è dovuta per la partecipazione a tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale di 160 ore. Tuttavia, nel caso di proroga di un tirocinio curricolare con durata iniziale inferiore a 160 ore, l'indennità spetta al tirocinante per tutte le ore svolte. L'onere della corresponsione dell'indennità può essere assunto, in tutto o in parte, anche da un soggetto terzo. La norma prevede, inoltre, la possibilità di parametrare l'importo dell'indennità mensile alle ore di tirocinio effettivamente svolte, stabilendo che, nel caso in cui la partecipazione del tirocinante al tirocinio curricolare sia inferiore all'80 per delle ore mensili previste, sia possibile una riduzione proporzionale dell'importo dell'indennità, fermo restando l'importo minimo di 175 euro mensili. Qualora l'impegno orario previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a 30 ore settimanali, l'importo minimo dell'indennità mensile è pari a 260 euro. Si prevede, anche, la sospensione dell'indennità durante i periodi di non effettuazione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio.
  L'articolo 5 introduce i parametri per la determinazione del numero massimo di tirocini attivabili da parte del soggetto ospitante. In particolare, il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, curricolari ed extracurricolari, secondo i seguenti limiti: i soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato possono attivare un tirocinio; i soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra 6 e 20 possono ospitare non più di due tirocinanti, mentre i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato possono ospitare un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti.
  L'articolo 6 prevede la comunicazione obbligatoria al Servizio competente del Centro per l'impiego, da parte del soggetto ospitante, dei tirocini curricolari con durata uguale o superiore a 160 ore. Si prevede, altresì, che i tirocinanti siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice.
  L'articolo 7, con una disposizione da aggiornare in ragione della nuova articolazione del Governo, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provveda a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, mentre l'articolo 8 dispone in materia di vigilanza, di controllo e di sanzioni. In tale ambito si segnala la disposizione secondo cui il tirocinio curricolare protratto oltre i termini di legge è considerato contratto di apprendistato, mentre il tirocinio curricolare istituito senza la nomina e l'assistenza effettiva del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante è considerato lavoro subordinato. L'articolo 9, infine, reca le disposizioni finali e di coordinamento, prevedendo, in particolare, l'abrogazione del regolamento di cui al decreto interministeriale n. 142 del 1998.
  Analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 della proposta di legge C. 1063, la proposta di legge C. 2202 De Lorenzo prevede, all'articolo 1, l'estensione ai tirocini curriculari della disciplina delle comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro, già prevista per i tirocini extra curriculari. La comunicazione deve indicare, tra l'altro, l'importo dell'indennità mensile Pag. 28di partecipazione, per tutta la durata del tirocinio curriculare.
  L'articolo 2 dispone l'obbligo di un atto scritto per le eventuali proroghe del tirocinio curriculare, che devono essere motivate e, in ogni caso, non possano protrarsi per più di tre mesi.
  In conclusione, ricorda che molte forze politiche si sono più volte pronunciate sulla necessità di stroncare il fenomeno dell'abuso del ricorso agli stage e ritiene che questa sia l'occasione giusta per rimettere l'Italia al passo con le più avanzate economie europee, con soluzioni che non gravano sulla finanza pubblica.

  Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.