CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 12.

Delega al Governo in materia di disabilità.
Emendamenti C. 3347-A e abbinate.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.100 e 2.100 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 3347- A e abb., recante «Delega al Governo in materia di disabilità».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Emendamenti C. 2372-A e abbinate.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti alla proposta di legge C. 2372-A e abb., recante «Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale».

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), il disegno di legge C. 3395, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e Pag. 31fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, rileva come il decreto – legge rechi un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro, con particolare riferimento alle conseguenze della pandemia e alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché ulteriori disposizioni per far fronte a esigenze indifferibili, in particolare in materia di pubblico impiego e sanità e in relazione a obblighi internazionali.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state, tra l'altro, introdotte inoltre disposizioni in materia di circolazione stradale, di assunzione di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei, di edilizia scolastica e di istituzione dell'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL.
  Per quanto concerne le disposizioni in materia fiscale, l'articolo 1 rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta «rottamazione-ter e saldo e stralcio»); per effetto di tali norme, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.
  L'articolo 1-bis al comma 1 proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  Il comma 2 prevede che anche nel 2021 il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.
  L'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, secondo una modifica introdotta al Senato, da 60 a 180 giorni (il termine previsto nel testo del decreto-legge presentato è di 150 giorni ed è stato modificato dal Senato).
  L'articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020.
  Per tali piani: è prevista una decadenza «lunghissima» dal beneficio della dilazione: essa si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive; si consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani; si prevede che il versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali avvenga entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021.
  L'articolo 3-bis è volto a stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
  L'articolo 3-ter rimette nei termini i contribuenti per i versamenti, originariamente in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (cosiddetti «avvisi bonari»), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione) come consentito dal «decreto rilancio». Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi. Pag. 32
  L'articolo 3-quater prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.
  L'articolo 4 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.
  L'articolo 5, ai commi da 1 a 4, reca disciplina concernente le risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi.
  I commi 2-bis e 2-ter stabiliscono che la tassa sui rifiuti (TARI) non sia dovuta per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929. L'esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
  Il comma 3-bis prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La proroga viene peraltro esclusa per le procedure ad evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione e viene limitata temporalmente per quelle già avviate.
  Il comma 5 prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
  Il comma 6 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente.
  Il comma 6-bis interviene sulla disciplina del cosiddetto «patrimonio destinato», istituito dal cosiddetto «decreto rilancio» in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  I commi da 7 a 12 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. L'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
  La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione.
  Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. Il comma 15 rinvia alla disposizione generale di copertura finanziaria con riferimento alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7 a 12. Pag. 33
  Il comma 12-bis differisce l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi due medesimi strumenti.
  Il comma 12-ter rinvia al 1° gennaio 2023 l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
  Il comma 12-quater proroga al 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
  Il comma 13 assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche, le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le start-up; varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid-19; l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto; l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021; l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
  Si introduce inoltre il parere della Conferenza Stato-Città nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione.
  Il comma 14 è stato soppresso nel corso dell'esame da parte del Senato.
  Il comma 14-bis modifica la disciplina che consente a Poste italiane, enti creditizi, finanziari e assicurativi di essere autorizzati a liquidare l'imposta di bollo in modo virtuale. La disposizione propone di specificare e chiarire il perimetro dei soggetti inclusi nell'ambito di applicazione soggettivo della norma, aumenta la quota dell'imposta da versare annualmente dal 70 al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata in modo virtuale e posticipa i termini per la presentazione della dichiarazione su atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente.
  Il comma 14-ter posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cosiddetto «esterometro»).
  Il comma 14-quater aggiorna e converte in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.
  Il comma 14-quinquies contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi.
  I commi 15-bis e 15-ter recepiscono la direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di Covid-19. Il termine di recepimento è fissato dalla direttiva medesima al 31 dicembre 2021.
  I commi da 15-quater a 15-sexies intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere Pag. 34tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso aventi natura commerciale una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA.
  Si prevede altresì, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, l'applicazione del regime IVA speciale forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro. Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA.
  Il comma 15-septies apporta numerose modifiche al testo unico sulle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico. Tali modifiche operano dal 1° gennaio 2022. Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici.
  L'articolo 5-bis modifica la disciplina relativa al trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del Ministero degli affari esteri e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE).
  L'articolo 5-ter chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.
  L'articolo 5-quater modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.
  L'articolo 5-quinquies stabilisce che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Si applica anche la disciplina sanzionatoria ivi prevista.
  L'articolo 5-sexies destina ai bed and breakfast a gestione familiare il fondo istituito a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 5-septies specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.
  L'articolo 5-octies stabilisce che l'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a seguito di pronuncia di condanna esclusivamente attraverso l'accredito sul conto corrente della controparte. La norma chiarisce altresì le modalità per la richiesta del pagamento nonché i termini per la notificazione del titolo esecutivo.
  L'articolo 5-novies stabilisce che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta riconosciuto agli esercenti, dalle norme vigenti, in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici.
  L'articolo 5-decies interviene sulle agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, chiarendo che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione Pag. 35 vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano situati in comuni diversi.
  L'articolo 6 sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
  Quanto alle disposizioni in materia di trasporti, l'articolo 7 rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi (cosiddetto «ecobonus») per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, sia dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati.
  Il comma 2-bis prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro dello sviluppo economico. Le relative risorse sono trasferite allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  L'articolo 7-bis modifica l'articolo 10 del codice della strada, che era stato modificato in sede di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021, e ripristina in larga parte il testo anteriore a tale modifica, in materia di trasporti eccezionali.
  Per quanto riguarda le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, pubblico impiego e sanità, l'articolo 8 reca disposizioni in materia di trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili.
  In primo luogo, la disposizione modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, ed estende al 31 dicembre 2021 l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e la sua esclusione dal computo del periodo di comporto.
  La norma, inoltre, estende alla medesima data l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità, che non possono effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile.
  È quindi incrementato da 396 milioni di euro a 976,7 milioni di euro il limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti, a carico dell'INPS, i trattamenti relativi alla quarantena precauzionale e al periodo di assenza dal servizio per i lavoratori fragili, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori, non indennizzati per esaurimento delle risorse disponibili. Secondo l'interpretazione seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione in esame la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto per raggiungimento del limite relativo a tale anno.
  La norma dispone altresì l'erogazione ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico e i datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS, di un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
  L'articolo 9, reintroducendo una previsione che ha avuto vigenza dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dispone, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione Pag. 36 dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori genitori di figli disabili, indipendentemente dalla loro età.
  L'articolo 9-bis modifica la disciplina relativa al Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento, prevedendo parametri più precisi e requisiti più stringenti per l'accesso al beneficio.
  L'articolo 10 prevede la possibilità di prorogare, per una durata complessiva di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  Sempre in materia di integrazioni salariali, l'articolo 11, al comma 1, aumenta di ulteriori tredici settimane il periodo massimo di fruizione dell'assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Per tali periodi non è dovuto il contributo addizionale.
  Il comma 2 aumenta di ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale fruibile dai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. Anche in questo caso, non è dovuto il contributo addizionale.
  Il comma 3 precisa che i trattamenti predetti sono concessi ai datori di lavoro che abbiano esaurito la fruizione dei periodi autorizzati da precedenti disposizioni. Ai datori di lavoro che beneficiano dei trattamenti autorizzati sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure già avviate, tranne nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
  I commi da 9 a 11 recano disposizioni finanziarie.
  I commi 12 e 13 prevedono il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.
  Il comma 15 differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il limite di applicazione della previsione che, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro, esclude l'applicazione dei limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato.
  I commi 16 e 17 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 della stessa indennità, che abbiano cessato nel 2020 di fruire del trattamento Pag. 37 NASpI e abbiano già richiesto l'indennità nel 2020.
  L'articolo 11-bis differisce al 31 dicembre 2021 i termini, già scaduti, per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma prevede, inoltre, che l'INPS provveda al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro nel 2021.
  L'articolo 11-ter consente di destinare le risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, costituito presso l'ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. In relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede la riformulazione delle disposizioni istitutive del programma nazionale «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL).
  In materia di pubblico impiego, l'articolo 12 conferma l'estensione agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 la previsione che subordina il passaggio diretto del personale ad altre amministrazioni al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, facendo comunque salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto. Parimenti, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali.
  L'articolo 12-bis estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la disposizione transitoria che prevede la possibilità, già riconosciuta agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione presso le medesime strutture e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate. L'articolo 12-ter, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che, ai fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell'inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile. L'intervento normativo è volto a superare l'indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di Cassazione e recepito, da ultimo, dall'INPS, secondo il quale, ai fini del riconoscimento del trattamento in esame, l'inattività lavorativa deve essere totale.
  L'articolo 12-quater autorizza l'Accademia nazionale dei Lincei a bandire, per il biennio 2022-2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica.
  L'articolo 12-quinquies prevede la qualificazione come start-up a vocazione sociale delle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. La retribuzione di tali lavoratori, che non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, è costituita da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.
  La norma prevede, inoltre, la sospensione, per il periodo della prestazione lavorativa, dell'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti.
  Con riferimento ai datori di lavoro, la norma dispone l'esclusione dalla base imponibile Pag. 38 ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale, per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività, e la concessione di un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  L'articolo 13 reca, al comma 1, alcune modifiche il decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  Si prevedono, tra l'altro, il rafforzamento del ruolo del Sistema informativo nazionale di prevenzione (SINP), l'affiancamento, alle aziende sanitarie locali, nelle funzioni di vigilanza, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), disposizioni volte a rendere maggiormente efficace il sistema sanzionatorio e in materia di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.
  Il comma 1-bis interviene in ordine alla destinazione delle somme derivanti dall'attività di vigilanza e contrasto del lavoro irregolare.
  In relazione alle nuove competenze attribuite, il comma 2 autorizza l'INL a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità.
  I commi 3, 4 e 5 autorizzano l'Arma dei carabinieri ad assumere 90 unità di personale destinate ad aumentare il contingente per la tutela del lavoro. Da ultimo, con una norma di tutela per i lavoratori, si prevede che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dagli effetti dei provvedimenti di sospensione.
  Anche l'articolo 13-bis integra il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo una specifica disciplina per le istituzioni scolastiche. In particolare, segnala la norma che prevede l'esclusione dei dirigenti di tali istituzioni da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 14, al comma 1, dispone l'erogazione, a decorrere dal 2021, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.
  Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa.
  Il comma 3 reca disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.
  Il comma 4 pone in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e dispone la conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro nel 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a concludere la procedura di liquidazione coatta dell'Istituto, a seguito della quale i dipendenti sono transitati nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, senza ancora avere percepito il trattamento di fine rapporto loro dovuto. Pertanto, l'autorizzazione di spesa è destinata, prioritariamente, a soddisfare i creditori privilegiati, in particolare quelli che vantano crediti di lavoro.
  Il comma 5 modifica il Codice dell'ordinamento militare e in particolare la disciplina dell'assistenza spirituale nelle Forze armate in tema di promozioni, immissioni in ruolo e avanzamenti dei cappellani militari.
  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine di esenzione transitoria dall'obbligo del green pass, con riferimento ai soggetti in possesso dell'analogo documento rilasciato dalle autorità competenti della Repubblica di San Marino. L'esenzione è riconosciuta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della Pag. 39salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il Covid-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
  L'articolo 15 reca, ai commi 1 e 2, la proroga dell'operazione «Strade sicure» e della conseguente integrazione delle unità di personale militare coinvolte.
  Con riferimento allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, tenutosi a Roma il 30 e il 31 ottobre, i commi 3 e 4 aumentano il contingente di personale delle Forze armate destinato al potenziamento dei dispositivi di sicurezza e il comma 5 autorizza l'impiego di assetti aeronavali della Difesa per assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea.
  Il comma 6 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 15-bis prevede la possibilità, per gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, di adottare iniziative assistenziali in favore dei propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti, nel rispetto dell'equilibrio tecnico-finanziario.
  L'articolo 16, ai commi 1, 2 e 3, dispone l'incremento dei finanziamenti per il 2021 destinati, rispettivamente, al Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, a Ferrovie dello Stato italiane Spa e al Corpo delle capitanerie di porto.
  Il comma 3-bis prevede la possibilità, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, di utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento.
  I commi 4, 5 e 6 attribuiscono alle Regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le predette regioni.
  Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022. Il comma 8 subordina l'attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia.
  Il comma 8-bis attribuisce ai comuni della Regione siciliana un contributo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, la cui disciplina è dettata dai successivi commi 8-ter e 8-quater.
  I commi 8-quinquies riconosce un contributo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che presentino particolari condizioni di disavanzo.
  Il comma 8-sexies reca conseguenti disposizioni contabili.
  Il comma 8-septies prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare a Regioni e province autonome quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate da tali enti nell'anno in corso.
  Il comma 8-octies reca una disposizione di interpretazione autentica delle norme dell'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021 relative ai contributi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 8-novies introduce disposizioni finanziarie e contabili riguardanti l'erogazione dei servizi assistenziali da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 9 dispone l'aumento delle risorse disponibili 2021 per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.
  Il comma 10 dispone l'assegnazione di un contributo ai comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/ Pag. 402021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015.
  Il comma 10-bis reca disposizioni relative all'utilizzo da parte dei comuni di frontiera per gli anni 2020 e 2021 delle somme loro spettanti a titolo di compensazione finanziaria, consentendone l'utilizzo, nel limite massimo del 50 per cento di ciascuna annualità, anche per spese di parte corrente.
  I commi 11 e 11-bis recano norme di copertura finanziaria.
  L'articolo 16-bis reca, ai commi da 1 a 6, disposizioni finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni.
  Con riferimento al Corpo della Guardia di finanza, l'articolo 16-ter stabilisce che i proventi delle ritenute a favore del «fondo massa» destinato al pagamento della specifica indennità agli ufficiali di tale Corpo, siano impiegati, per la parte eccedente, in acquisti di titoli del debito pubblico od in altri investimenti; l'articolo 16-quater – con una norma che si applica fino al termine dell'anno 2030 – consente agli esperti trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni, di essere reimpiegati nel territorio nazionale al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero o di essere trasferiti presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
  L'articolo 16-quinquies dispone l'istituzione presso l'INAIL dell'Anagrafe Nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, rinviando a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione.
  L'articolo 16-sexies dispone la disapplicazione della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e degli enti nazionali di previdenza e assistenza stipulati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, in presenza delle condizioni espressamente indicate dalla norma. La norma, inoltre, prevede che, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente. Ricorda che tale società, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto principale l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario.
  L'articolo 16-septies introduce misure per il risanamento del Servizio sanitario della Regione Calabria.
  In particolare, il comma 1 autorizza l'Agenas ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Tale personale, come disposto dal comma 2, lettera a), è assegnato, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.
  Il comma 2, lettera b), autorizza ciascuno degli enti del servizio sanitario della medesima regione ad assumere con contratto di lavoro subordinato a termine, di Pag. 41durata non superiore a trentasei mesi, un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso.
  Il comma 2, lettera c), prevede la collaborazione della Guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2024, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso relativo al pagamento delle fatture.
  Il comma 2, lettera d), autorizza la regione a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale.
  Il comma 2, lettera e), introduce disposizioni contabili riguardanti il computo delle somme relative alla mobilità sanitaria interregionale. Il comma 2, lettera f), autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  Il comma 2, lettera g), esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.
  Sulla base del comma 3, le disposizioni introdotte dall'articolo continuano ad applicarsi anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.
  L'articolo 16-octies reca norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle città di Bergamo e Brescia, in considerazione dell'attribuzione del titolo di Capitale della cultura italiana per l'anno 2023.
  All'articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie e di copertura del decreto-legge, segnala, in particolare, il comma 1, che incrementa di 6 miliardi di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia, contestualmente riducendo il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, e il comma 2, che incrementa per il 2021 il fondo istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 18 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il provvedimento è dunque in vigore dal 22 ottobre 2021).
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

   alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «sistema tributario», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale;

   alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «profilassi internazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute» per quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori (ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto la gestione dell'emergenza sanitaria in corso alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale);

   alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «tutela e sicurezza del lavoro» per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro;

Pag. 42

   alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «coordinamento della finanza pubblica» per le disposizioni in materia di finanza territoriale, con particolare riferimento all'articolo 16.

  A seguito delle modifiche introdotte dal Senato vengono altresì in rilievo:

   la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con riferimento alle modifiche al codice della strada di cui all'articolo 7-bis (ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con le sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009, ha ricondotto a tale competenza esclusiva la materia della sicurezza stradale);

   la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «ordinamento civile e penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, concernente l'esenzione da responsabilità civili, amministrative e penali, di dirigenti scolastici;

   le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «governo del territorio», «energia» e «protezione civile» con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13-bis concernenti la sicurezza degli edifici scolastici (ricorda infatti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2018, ha ricondotto a tali competenze concorrenti la materia dell'edilizia scolastica).

   In questo contesto, rileva come alcune disposizioni del provvedimento dispongano forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

   il comma 13 dell'articolo 5 ha introdotto il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a stabilire le modalità di concessione delle varie misure di aiuto che il medesimo comma chiarisce che debbano essere sottoposte alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato del marzo 2020 (tra queste misure vi è infatti l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 6-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021);

   il comma 1 dell'articolo 13 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro del lavoro chiamato a ridefinire la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro;

   la lettera d-quinquies) del comma 1 dell'articolo 13 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 giugno 2022 per la modifica degli accordi attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla sicurezza sul lavoro;

   il comma 1 dell'articolo 13-bis, al capoverso comma 3.2, prevede il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione chiamato a stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici; al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere piuttosto, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni, già sopra richiamato, delle competenze legislative coinvolte;

   il comma 8-quater dell'articolo 16 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a ripartire il contributo per i comuni della Regione siciliana;

   il comma 8-quinquies dell'articolo 16 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Pag. 43Ministro dell'interno chiamato a ripartire il contributo per i comuni sede di capoluogo di città metropolitana in disavanzo;

   il comma 8-septies dell'articolo 16 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto del fondo per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza sanitaria.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1)

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
Testo unificato C. 2 e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il testo unificato delle proposte di legge C. 2 e abbinate, adottato come testo base, recante disposizioni in materia in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come il provvedimento disciplini la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. A tal fine, il testo individua altresì i requisiti e la forma della richiesta, nonché le modalità con le quali deve avvenire la morte volontaria medicalmente assistita.
  Si prevede inoltre l'esclusione della punibilità per il medico, il personale sanitario e amministrativo nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura di morte volontaria medicalmente assistita cui si sia dato corso nel rispetto delle disposizioni di legge.
  Specifiche norme concernono inoltre l'istituzione dei Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie territoriali.
  Segnala preliminarmente come il tema della liceità dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, sia stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, che ha dapprima formulato un monito «a tempo» al Parlamento affinché lo stesso intervenisse su una tematica in cui «l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere» (ordinanza n. 207 del 2018), e poi ha dichiarato l'incostituzionalità della fattispecie penale dell'aiuto al suicidio – di cui all'articolo 580 del codice penale – nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con determinate modalità, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente (sentenza n. 242 del 2019).
  Dichiarando l'incostituzionalità, la Corte ha contestualmente ribadito «con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati».
  Rileva, al riguardo, come una primissima richiesta di applicazione dei principi affermati dalla Consulta con la predetta sentenza n. 242 del 2019 è da ricercare nella vicenda che ha coinvolto un malato Pag. 44tetraplegico residente nelle Marche, il quale ha avviato un procedimento d'urgenza presso il Tribunale di Ancona ex articolo 700 del codice di procedura civile, affinché l'azienda sanitaria competente – Azienda sanitaria unica regionale Regione Marche – Asur Marche – accertasse e ove vi fossero, previo parere del Comitato Etico, dichiarasse la sussistenza delle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale per accedere alle procedure per la morte medicalmente assistita. Nel procedimento di urgenza si richiedeva inoltre che fosse verificato il protocollo farmacologico individuato nel farmaco Tiopentone sodico nella quantità di 20 grammi, per poterne disporre a seguito di prescrizione medica. Il Comitato dell'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche, il 9 novembre 2021, ha espresso il parere richiesto e, a seguito di verifica delle condizioni del richiedente tramite un gruppo di medici specialisti nominati dall'ASUR, ha confermato che lo stesso è in possesso dei requisiti per l'accesso alla morte volontaria medicalmente assistita (essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; essere affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili dal medesimo ritenute insopportabili; essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; aver rifiutato – fattispecie considerata legittima dalla sentenza n. 242 – di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, come previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 38 del 2010). Inoltre, relativamente alla modalità, alla metodica e al farmaco, il Comitato Etico rileva di non poter fornire una valutazione adeguata che tale procedura soddisfi il fine ultimo di garantire la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile e di ritenere di non essere di propria competenza indicare le modalità alternative. A seguito del parere del Comitato etico, la Regione Marche, con un comunicato del 23 novembre 2021, chiarisce che sarà il Tribunale di Ancona a decidere se il paziente tetraplegico di 43 anni potrà avere diritto al suicidio medicalmente assistito.
  Passando ad esaminare il contenuto del testo unificato, rileva come l'articolo 1 enunci la finalità della legge, che è volta a disciplinare la facoltà di colui che sia affetto da patologie irreversibili e con prognosi infausta, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifiche condizioni, limiti e presupposti, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
  Il provvedimento non disciplina dunque la cosiddetta eutanasia attiva, nella quale è un terzo (generalmente un medico) a somministrare un farmaco che porta alla morte ma, nel solco della giurisprudenza della Corte costituzionale, disciplina i presupposti e l'iter da seguire per consentire alla persona malata di attivare, istruire e portare autonomamente a termine la procedura che porrà fine alla sua vita, escludendo responsabilità penali per coloro che aiutano e agevolano il malato in questo percorso.
  L'articolo 2 ha funzione definitoria, qualificando come «morte volontaria medicalmente assistita» il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dal provvedimento, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario nazionale.
  L'articolo 3 disciplina le condizioni e i presupposti che consentono l'accesso alla morte medicalmente assistita.
  Partendo da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 242 del 2019 la disposizione, al comma 1, chiarisce pertanto che la persona richiedente deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:

   aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta; essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli; essere affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili.

Pag. 45

  Ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), essa inoltre dovrà :

   essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;

   essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

   essere assistita dalla rete di cure palliative o aver espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.

  Sulla nozione di trattamento di sostegno vitale rammenta la sentenza della Corte di Assise di Massa del 27 luglio 2020 (dep. 2 settembre 2020), nel processo riguardante Marco Cappato e Wihelmine Schett, accusati del reato di agevolazione e aiuto al suicidio nei confronti di Davide Trentini, malato dal 1993 di sclerosi multipla a decorso progressivo e morto presso una clinica svizzera il 13 aprile 2017. La sentenza rinvia alla disciplina di cui alla legge n. 219 del 2017, nella parte in cui riconosce al paziente il diritto di rifiutare e interrompere qualsiasi «trattamento sanitario». Secondo la Corte di Assise, tale locuzione, di portata generale, è idonea a ricomprendere ogni intervento «realizzato con terapie farmaceutiche o con l'assistenza di personale medico o paramedico o con l'ausilio di macchinari medici». La conseguenza, ai fini dell'interpretazione è che «la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non significa necessariamente ed esclusivamente dipendenza da una macchina», potendo anzi venire in rilievo tutti i trattamenti sanitari «interrompendo i quali si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida».
  L'articolo 4 delinea, al comma 1, le caratteristiche della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, prevedendo che essa debba essere: informata; consapevole, libera, esplicita.
  In particolare, il testo prevede che la richiesta debba essere manifestata per iscritto e nelle forme che il codice civile richiede per il testamento, ai sensi dell'articolo 602 del codice civile. Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà. Si prevede inoltre espressamente la possibilità di revocare la richiesta, in qualsiasi modo senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà.
  Il comma 2 prevede che la richiesta possa essere indirizzata alternativamente: al medico di medicina generale; al medico che ha in cura il paziente o ad un medico di fiducia.
  Ricorda che i requisiti della libertà e della consapevolezza della decisione, oltre che del carattere informato della scelta, sono richiesti dalla Corte costituzionale (richiamando al riguardo l'ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 2019).
  L'articolo 5, conformemente a quanto rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019, dispone circa le condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio, che, secondo quanto affermato dalla Corte, «deve restare peraltro affidato a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze».
  A tali condizioni il comma 1 chiarisce che la persona richiedente ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.
  Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, i commi da 2 a 5 prevedono che:

   in base al comma 2 il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, formulata ai sensi dell'articolo 4, redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente, e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo inoltra al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente; ai sensi del comma 3 tale rapporto deve precisare se la Pag. 46persona richiedente: è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi; è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche; è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale;

   in base al comma 4 il Comitato per l'etica nella clinica, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata;

   ai sensi del comma 5, in caso di parere favorevole del Comitato, il medico richiedente lo trasmette, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

  Il comma 6 chiarisce che la richiesta, la documentazione ed il parere di cui supra fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.
  Ai sensi del comma 7, il medico presente all'atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano le condizioni di cui all'articolo 3.
  Il comma 8 prevede che il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
  L'articolo 6 istituisce i Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali, rispondendo all'osservazione formulata dalla Corte costituzionale, circa la necessità dell'intervento di un organo collegiale terzo a garanzia di situazioni di particolare vulnerabilità.
  Ai sensi del comma 1, l'istituzione di tali organismi, disciplinati con regolamento del Ministero della Salute da adottare entro 180 giorni dall'approvazione del provvedimento in esame, ha infatti la finalità di garantire la dignità delle persone e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati.
  Al riguardo, quanto alla formulazione del comma 1, segnala l'esigenza di prevedere, a fronte della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministero della salute ivi previsto, volto all'istituzione e alla disciplina dei Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende sanitarie territoriali.
  I Comitati, ai sensi del comma 2, dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi i palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
  In tale ambito osserva come alcune Regioni si siano già dotate di Comitati per l'etica nella clinica – quindi distinti dai Comitati etici per le sperimentazioni cliniche di cui alla legge n. 3 del 2018 – come peraltro previsto dal Decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 («Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»).
  Le funzioni dei comitati sono state ulteriormente esplicitate nel successivo decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017 – «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» – anch'esso citato dalla sentenza n. 242/2019. Sulla base di tale normativa sono stati organizzati appositi Comitati per l'etica clinica in alcune Regioni e Province autonome italiane. Pag. 47
  L'articolo 7, al comma 1, in relazione alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge, esclude l'applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, di specifiche fattispecie penali.
  In presenza di tali presupposti, anzitutto, non si applica il reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, che va letto oggi alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'incostituzionalità (per violazione degli articoli. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione), nella richiamata sentenza n. 242 del 2019.
  Ricorda che per la giurisprudenza, l'agevolazione al suicidio può essere tanto attiva che omissiva e si realizza «fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull'uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l'obbligo di impedire la realizzazione dell'evento» (così la Corte di Cassazione, Sezione I, nella sentenza 6 febbraio 1998, n. 3147). La condotta di agevolazione al suicidio è contigua all'uccisione della persona consenziente – articolo 579 del codice penale – soprattutto nei casi di «aiuto a morire» praticati in situazioni terminali di vita. La giurisprudenza individua il discrimine tra le due fattispecie «nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta del soggetto agente.
  Si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria» (Cass., sent. cit.).
  Il provvedimento, dunque, esclude la punibilità di chi agevola il suicidio del malato ma non di chi materialmente ne provochi la morte, sostituendosi all'aspirante suicida. Tale condotta è infatti riconducibile alla fattispecie di omicidio del consenziente, ai sensi dell'articolo 579 del codice penale, della quale la proposta non tratta.
  Il comma 1 dell'articolo 7 esclude inoltre, per il medico, il personale sanitario e amministrativo, nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, la punibilità per il reato di omissione di soccorso, di cui all'articolo 593 del codice penale.
  Il comma 2 contiene una norma transitoria, da applicare ai fatti di morte medicalmente assistita che abbiano avuto corso prima dell'entrata in vigore del provvedimento.
  Anche in tali casi, anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità di chiunque di chiunque abbia agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona se, al momento del fatto (secondo quanto previsto alle lettere a), b) e c) del comma 2):

   la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata;

   la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

   la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 219 del 2017.

  Ricorda, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 242 Pag. 48del 2019, per la non punibilità dell'aiuto al suicidio richiedeva per i fatti anteriormente commessi: che la volontà dell'interessato fosse stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto era consentito dalle sue condizioni; che le condizioni di salute dell'interessato avessero formato oggetto di verifica in ambito medico; che il paziente fosse stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative e, eventualmente, alla sedazione profonda continua.
  Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, dovrà:

   a) individuare i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;

   b) definire i protocolli e le modalità dell'assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita;

   c) definire le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari;

   d) determinare le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa.

  Il comma 2 impegna il Ministro della salute a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento.
  Per quanto attiene al riparto di competenze costituzionalmente definito, rileva come in relazione al provvedimento vengano in rilievo in primo luogo la materia «ordinamento civile e penale», riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), e quindi la materia «tutela della salute» oggetto di competenza legislativa concorrente tra Stato regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, rileva, come già accennato in precedenza, che sul tema della morte volontaria medicalmente assistita, con specifico riguardo alla fattispecie dell'aiuto al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, è intervenuta la Corte costituzionale, in primo luogo con l'ordinanza n. 207 del 23 ottobre 2018, nella quale la Corte ha affermato che il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio «finisce [...] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive». Con l'ordinanza citata la Corte ha disposto il rinvio del giudizio di costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale a data fissa (24 settembre 2019), per dare al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina «che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela». Trascorso il tempo indicato nell'ordinanza, la Corte ha ritenuto, «in assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento», di non poter «ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale».
  Come già richiamato in precedenza, con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli. 2, 13 e 32, comma secondo, della Costituzione, l'articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, con le modalità già illustrate in precedenza. In Pag. 49particolare la Corte individua, in attesa dell'intervento del Parlamento, un «punto di riferimento già presente nel sistema», nella «disciplina racchiusa negli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017», tenuto conto del fatto che l'intervento del giudice delle leggi è circoscritto «in modo specifico ed esclusivo all'aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge stessa: disposizione che... prefigura una “procedura medicalizzata” estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo» . Ad avviso della Corte, la procedura delineata nella legge n. 219 del 2017 appare la più idonea a dare risposta alle «esigenze di disciplina» già messe in luce nell'ordinanza n. 207.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2)

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Carlo SARRO (FI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3354, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustra il contenuto del decreto – legge, che si compone di 52 articoli, suddivisi in 180 commi, ed è ripartito in 5 Titoli, suddivisi in 16 Capi.
  Il Titolo I, che reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021, consta di 6 capi.
  Il Capo I – Turismo – comprende gli articoli da 1 a 4.
  L'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.
  L'articolo 2 – utilizzando i fondi previsti nel PNRR – istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai medesimi soggetti potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.
  L'articolo 3, nell'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR, prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale e finanziamenti agevolati per le spese non coperte da tali contributi. Detti incentivi sono alternativi a quelli di cui all'articolo 1.
  L'articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Pag. 50
  Il Capo II – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria – comprende gli articoli 5 e 6.
  L'articolo 5 è volto a semplificare le procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e RFI (Rete ferroviaria italiana).
  L'articolo 6, modificando il decreto-legge n. 77 del 2021 (governance PNRR), modifica i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, anche se non finanziati nel PNRR o nel PNC.
  Il Capo III – Innovazione tecnologica e transizione digitale – è composto dal solo articolo 7, recante disposizioni per la realizzazione del Polo strategico nazionale e prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi s.p.a. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura cloud della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR (M1C1, investimento 1.1. «Infrastrutture digitali»). In tale ambito Sogei s.p.a. è autorizzata ad erogare servizi cloud a favore di diverse amministrazioni, mentre vengono soppresse le altre previsioni che affidavano ad essa e a Consip s.p.a. lo svolgimento di tali servizi.
  Il Capo IV – Procedure di spesa – comprende gli articoli da 8 a 10.
  L'articolo 8 prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia», per l'attuazione – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni.
  L'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, la data entro la quale deve essere conclusa l'attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. Il comma 2 modifica la disciplina vigente in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni.
  I commi da 3 a 5 stabiliscono la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative diverse banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR.
  I commi 6 e 7 – come i successivi commi 12 e 13 – recano norme di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all'attuazione del PNRR.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire la formulazione delle disposizioni, anche alla luce di quanto evidenziato nel parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 17 novembre 2021.
  In particolare:

   i commi 6 e 7 consentono al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione del programma Next Generation EU; in merito, rileva l'opportunità di esplicitare meglio le procedure relative alla concessione dell'anticipazione, anche in considerazione del fatto che la disposizione, in deroga solo implicita al principio dell'annualità di bilancio, non appare definire come i movimenti di cassa incidano sulle assegnazioni legislative annuali di bilancio;

   il comma 12 prevede che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR possano essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato per l'attuazione del programma Next Generation EU; in proposito rileva l'opportunità di specificare ulteriormente la formulazione della disposizione, con riferimento alle condizioni e alla procedura con cui potranno essere effettuati tali versamenti, anche in considerazione del fatto che potrebbero risultare coinvolte autorizzazioni legislative di spesa.

Pag. 51

  I commi 8 e 9 istituiscono presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa.
  I commi 10 e 11 autorizzano il MEF, per il rafforzamento delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, a reclutare 40 unità di personale e ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti.
  I commi da 14 a 17 intervengono in ordine alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», nell'ambito della struttura di governance istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.
  L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.
  Il Capo V – Zone Economiche Speciali (ZES) – comprende il solo articolo 11, che introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.
  Il Capo VI – Università e Ricerca – comprende gli articoli da 12 a 15.
  L'articolo 12 semplifica la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi.
  L'articolo 13 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.
  L'articolo 14, il quale detta criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, stabilisce che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei «corsi di studio universitari», una parte dei crediti formativi universitari può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, si prevede la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.
  L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, con la duplice finalità di semplificazione delle procedure, di cui si dispone l'effettuazione con modalità informatiche, nonché di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.
  Il Titolo II – Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR – consta di 5 capi.
  Il Capo I – Ambiente –comprende gli articoli da 16 a 19.
  L'articolo 16 reca norme in materia di risorse idriche.
  L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani.
  L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali.
  L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
  Il Capo II – Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale – comprende gli articoli da 20 a 23. Pag. 52
  L'articolo 20 disciplina l'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio.
  L'articolo 21, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del PNRR, disciplina stanziamenti e modalità di individuazione e finanziamento di progetti finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, a promuovere la rigenerazione urbana e a sostenere progetti legati alle smart cities.
  L'articolo 22 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
  L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.
  Il Capo III – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari – comprende gli articoli da 24 a 26.
  L'articolo 24 demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, sostenibili e adatte a sistemi di didattica innovativa.
  L'articolo 25 prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.
  L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. Tra l'altro, si amplia le possibilità di reclutamento, per chiamata diretta o per procedure selettive, di professori ordinari e associati e ricercatori stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri.
  Il Capo IV – Servizi digitali – comprende gli articoli da 27 a 30.
  L'articolo 27, in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali, reca alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni, ampliando, tra l'altro, le modalità di accesso al domicilio digitale e l'accessibilità dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
  L'articolo 28 prevede che le camere di commercio pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
  L'articolo 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica digitale», alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali.
  L'articolo 30, volto a potenziare la piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, semplifica, mediante l'accentramento dei compiti nel MIMS, il quadro delle convenzioni previste dalla legislazione precedentemente in vigore, relative all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica.
  Il Capo V – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile – comprende gli articoli da 31 a 40.
  L'articolo 31 reca disposizioni riguardanti i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, prevedendo, tra l'altro, che tali professionisti non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, e che le regioni e le province autonome possono attivare incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti nel numero minimo di mille.
  L'articolo 32 reca disposizioni finalizzate all'ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA.
  L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo per il coordinamento delle Pag. 53iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.
  L'articolo 34 assegna al Ministero della transizione ecologica, con decorrenza non anteriore al l° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un contingente di personale fino a 152 unità, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR.
  L'articolo 35 reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo: all'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo.
  L'articolo 36 detta alcune disposizioni per il potenziamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente ridenominata «Unità per la semplificazione».
  L'articolo 37 integra la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (da 11 a 12 membri) con un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale.
  L'articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, dei componenti del CTS (Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021.
  L'articolo 39 novella parzialmente l'articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021, limitando la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.
  L'articolo 40 semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale, eliminando il momento «intermedio» dei piani annuali, e prevedendo che i singoli programmi d'intervento siano approvati in forma «semplificata» con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria.
  Il Titolo III – Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport – consta di 3 Capi.
  Il Capo I – Gestioni commissariali e Alitalia – comprende gli articoli da 41 a 44.
  L'articolo 41 interviene sulla disciplina che riguarda la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.
  L'articolo 42 modifica i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto.
  L'articolo 43 è volto a potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive.
  L'articolo 44 autorizza l'utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e voucher non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rimborso dei biglietti o voucher emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il Capo II – Imprese agricole – comprende il solo articolo 45, che dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. Pag. 54
  Il Capo III – Sport – comprende l'articolo 46, che riconosce a Sport e salute Spa, per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
  Il Titolo IV – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia – consta di 1 Capo – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia – comprendente gli articoli da 47 a 49.
  L'articolo 47 modifica l'articolo 34-bis del Codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal successivo articolo 49 del decreto-legge.
  L'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia.
  L'articolo 49 introduce nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.
  Il Titolo V – abrogazioni e disposizioni finali – consta di 1 Capo – Abrogazioni e disposizioni finali – comprendente gli articoli da 50 a 52.
  L'articolo 50, comma 1, dispone che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile.
  Il comma 2 sopprime il riferimento alla necessità dell'adozione di un DPCM ai fini dell'istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e ne modifica la composizione.
  Il comma 3 prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) recata dall'articolo 194-bis del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Il comma 4 prevede l'abrogazione della disciplina recata dall'articolo 41-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.
  Il comma 5 prevede l'abrogazione dei commi 1 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2019, che hanno previsto l'approvazione di un «Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria» e istituito presso il Ministero della transizione ecologica il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.
  L'articolo 51 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge.
  L'articolo 52 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

   alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale «sistema tributario», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «norme generali sull'istruzione» e «tutela dell'ambiente», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione);

   alle materie di, competenza concorrente tra Stato e regioni, «protezione civile», «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   alle materie, di competenza residuale regionale, «turismo», «agricoltura» e «diritto allo studio», ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Pag. 55

  A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale – richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016 – appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero – sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 – in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi – come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali – alla previsione del parere.
  Già alcune disposizioni del provvedimento prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; si tratta in particolare dell'articolo 1, comma 15 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministero del turismo di aggiornamento degli standard minimi delle strutture ricettive e turistiche); dell'articolo 16, comma 2, lettera a) (adozione del piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate) e comma 4 (individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del Centro-Nord con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessati); dell'articolo 22 (emanazione di un DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per il riparto delle risorse, pari a 800 milioni di euro, per il contrasto del rischio idrogeologico).
  Ciò premesso, rileva l'opportunità di approfondire sotto tale profilo le seguenti disposizioni:

   con riferimento all'articolo 3, che prevede, tra l'altro, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche, segnala l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, con prevalenza di quest'ultima, e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

   con riferimento all'articolo 12, che semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio e per la determinazione dei relativi importi, rinviando, a tale fine, a un decreto del Ministro dell'università, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare potrebbe essere presa in considerazione la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto la materia del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale (da ultimo, la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale);

   con riferimento all'articolo 16, il quale, nell'ambito delle misure in materia di risorse idriche, prevede, tra l'altro, al comma 1, lettera b), che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a definire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione dell'acqua pubblica, Pag. 56definisca anche i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di queste specifiche misure; in particolare potrebbe essere considerata la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

   con riferimento all'articolo 21, il quale, tra le altre cose, prevede, al comma 10, un decreto del Ministro dell'interno per l'assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del provvedimento; in particolare, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni, potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

   con riferimento all'articolo 24, comma 4, che prevede un'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare «per la scuola» da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare si potrebbe ipotizzare la previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso nella disposizione della competenza statale esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di governo del territorio, di energia e di protezione civile, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, a cui la giurisprudenza costituzionale – da ultimo con la sentenza n. 71 del 2018 – ha ricondotto la materia dell'edilizia scolastica.

  Quanto alle motivazioni della necessità ed urgenza del decreto – legge, rileva come esso appaia riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte; in primo luogo vi è la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); tale finalità appare qualificare il provvedimento come «provvedimento ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale – sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020 – , per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo» – in questo caso appunto l'attuazione del PNRR – ; a questa si aggiungono altre specifiche finalità, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR ma sono pure indicate nel preambolo: l'introduzione di misure in materia di «prevenzione antimafia; di coesione territoriale; gestioni commissariali; organizzazione della giustizia; sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi»; al riguardo ricorda che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni – richiama, da ultimo, il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini – aveva raccomandato di evitare in un provvedimento già caratterizzato da una ratio unitaria ampia e trasversale – in quel caso la proroga di termini legislativi – ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche finalità.
  Al riguardo segnala l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie sopra indicate delle disposizioni di cui all'articolo 40 (disposizioni relative al sistema del servizio civile universale) e all'articolo 44 (disposizioni in materia di Alitalia).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (vedi allegato 3).
  Rileva come le osservazioni riguardino l'esigenza di un maggior coinvolgimento del Pag. 57sistema delle autonomie territoriali, la difficile riconducibilità di alcune disposizioni alla ratio del provvedimento e il rapporto tra Parlamento e Governo in materia di autorizzazioni di spesa. Richiama, in particolare, l'attenzione su tale ultimo punto, sottolineando come, in materia di autorizzazioni di spesa, debba essere tutelata la sovranità del Parlamento e come l'adozione da parte del Governo di provvedimenti che incidono su autorizzazioni legislative di spesa debba prevedere il coinvolgimento del Parlamento, seppure eventualmente con procedure semplificate.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dopo aver premesso di non avere alcun intento polemico nei confronti del relatore, che ringrazia, osserva come sarebbe opportuno che le proposte di parere, qualora rechino osservazioni rilevanti, siano anticipate informalmente ai membri della Commissione.

  Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia il relatore, Ceccanti, al quale dà atto di essere sempre attento alla tutela delle prerogative del Parlamento, e dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini e il Sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Fausto RACITI, presidente, comunica che, per il gruppo Misto, il deputato Alessandro Sorte cessa di far parte della Commissione.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2021.

  Fausto RACITI, presidente, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea, è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per lunedì 20 dicembre prossimo.
  Ricorda altresì che nella precedente seduta di esame erano state accantonate 11 proposte emendative. Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo se possano esprimere il parere sulle predette proposte emendative.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Prisco 3.11, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 4.29 e Fregolent 4.28.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
  Invita al ritiro dell'emendamento Fregolent 4,25, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Prisco 4.30. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, a condizione che siano ulteriormente riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (vedi allegato 5).
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 7.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), esprimendo infine parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 9.1.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Prisco 3.11 (vedi allegato 4). Respinge quindi l'emendamento Mollicone 4.29.

Pag. 58

  Silvia FREGOLENT (IV) ritira il suo emendamento 4.28.

  Fausto RACITI, presidente, prende atto che la presentatrice dell'emendamento Elisa Tripodi 4.10 accetta la riformulazione proposta.

  La Commissione approva l'emendamento Elisa Tripodi 4.10, nel testo riformulato (vedi allegato 4).

  Silvia FREGOLENT (IV) ritira il suo emendamento 4.25.

  La Commissione approva l'emendamento Prisco 4.30 (vedi allegato 4).

  Fausto RACITI, presidente, prende atto che i presentatori degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4 accettano l'ulteriore riformulazione proposta.

  Carlo SARRO (FI) invita a svolgere una ulteriore riflessione sul tema posto dagli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, così come ulteriormente riformulati, chiedendosi se non sia il caso di evitare di prevedere un limite assoluto attraverso un riferimento generico agli enti pubblici, introducendo piuttosto una specificazione in relazione al tipo di enti pubblici presi in considerazione dalla norma, con la possibilità di escludere certe fattispecie. Chiede dunque l'accantonamento degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, così come ulteriormente riformulati.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, accede all'invito ad accantonare gli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, così come ulteriormente riformulati.

  Fausto RACITI, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, come ulteriormente riformulati.
  Prende quindi atto che i presentatori dell'emendamento Ceccanti 7.2 accettano la riformulazione proposta.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ceccanti 7.2, nel testo riformulato (vedi allegato 4), e Ceccanti 9.1 (vedi allegato 4).

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, ritiene opportuno rinviare l'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, alla luce della necessità di svolgere approfondimenti sulla questione posta dal deputato Sarro in relazione agli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, come ulteriormente riformulati.

  Fausto RACITI, presidente, considerata la richiesta testé formulata dalla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2021.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la V Commissione non ha ancora espresso il proprio parere sul provvedimento, pur avendone avviato l'esame in sede consultiva.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, chiede alla Presidenza di farsi carico di sollecitare l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio.

  Fausto RACITI, presidente, assicura che la Presidenza provvederà a sollecitare l'espressione del parere della Commissione Bilancio. Pag. 59
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

  Fausto RACITI, presidente, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda che nella precedente seduta di esame il gruppo di Fratelli d'Italia aveva richiesto ulteriore tempo per esprimersi circa la proposta di chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, ritiene che si possa procedere, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

  Fausto RACITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.
Doc. XXII, n. 55 Morani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2021.

  Fausto RACITI, presidente, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Elisa Tripodi, ha illustrato il provvedimento.
  In merito all'eventualità, prospettata dalla stessa relatrice a da diversi altri deputati, di chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, a seguito degli approfondimenti procedurali svolti, fa presente che non è possibile procedere a tale trasferimento, in quanto il provvedimento riguarda l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta, tipologia di atto per la quale non è contemplato il ricorso a tale modalità di esame.
  Peraltro, al fine di velocizzare il più possibile l'iter di esame, potrebbe essere fissato già oggi un breve termine per la presentazione degli emendamenti, in modo da votarli la prossima settimana e chiedere quindi i pareri alle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, ringrazia i deputati intervenuti nella discussione finora svoltasi per il loro contributo e prende atto di quanto riferito dalla Presidenza circa l'impraticabilità del trasferimento alla sede legislativa.

  Fausto RACITI, presidente, ritiene che il termine per la presentazione delle proposte emendative possa essere fissato per la giornata di lunedì 13 dicembre.

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  Marco DI MAIO (IV), premesso di non avere alcun intento dilatorio, ritiene che il termine ipotizzato dalla Presidenza sia eccessivamente ravvicinato e propone di fissare il termine medesimo per la giornata di martedì 14 o mercoledì 15 dicembre.

  Federico FORNARO (LEU) si associa all'intervento del deputato Marco Di Maio e ritiene ragionevole fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di mercoledì 15 dicembre.

  Fausto RACITI, presidente, alla luce delle risultanze del dibattito, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per la giornata di mercoledì 15 dicembre alle ore 12.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.