CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 dicembre 2021
706.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso le opportune verifiche da parte del Governo sui profili di carattere finanziario.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
C. 2372-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel comunicare che la relazione tecnica predisposta ad opera del competente Ministero risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 25 novembre, precisa che l'articolo 5, che prevede il diritto per incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le attività che ne derivano sono da svolgersi, come precisato dal comma 3 del medesimo articolo 5, nell'ambito dell'attività extracurriculare ed in orario extrascolastico senza oneri per l'erario.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 9, comma 5, che stabilisce che, agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione, appare riferibile solo alle attività svolte dagli enti religiosi e non anche da organismi ed enti che, pur essendo emanazione della Chiesa d'Inghilterra, sono comunque equiparati ad analoghi organismi di diritto interno in relazione all'attività esercitata e alla relativa disciplina fiscale. Per altro, al fine di escludere eventuali dubbi interpretativi, ritiene che si potrebbe integrare l'articolo 9 prevedendo esplicitamente – al pari di quanto già disposto dall'articolo 25 della legge n. 520 del 1995 in relazione all'adozione delle norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia – che «tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime».
  Avverte quindi che la disposizione di cui all'articolo 11, che prevede che la Repubblica e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» s'impegnino a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra, deve intendersi come norma di carattere programmatico.
  Per la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 14, che prevede la deducibilità, ai fini IRPEF, delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», precisa che si è tenuto conto innanzitutto del fatto che l'aliquota marginale media della totalità dei contribuenti italiani – come risulta da apposite elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi – risulta pari al 27 per cento. Inoltre, per tenere conto della possibilità che le erogazioni liberali in oggetto possano essere effettuate anche da soggetti titolari di reddito medio e alto, ai fini della stima, è stata utilizzata un'aliquota marginale media significativamente superiore a quella media, pari al 35 per cento. Infine, a scopo prudenziale, è stato considerato come base di calcolo un ammontare dell'1 per cento delle erogazioni liberali complessive, anziché dello 0,2 per cento, che rappresenta invece la quota di Pag. 52fedeli della Istituzione religiosa in esame rispetto alla popolazione italiana.
  Chiarisce, altresì, che le quantificazioni sono state elaborate nel presupposto che l'Accordo entri in vigore nel 2021 e pertanto, qualora ciò non si verificasse, le stesse dovrebbero essere opportunamente rimodulate.
  Rileva, infine, che l'istituzione della Commissione paritetica è prevista dall'articolo 16 solo come mera ipotesi, posto che essa dovrà attivarsi solo su richiesta delle parti, fermo restando che dalla sua eventuale attività non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 22, comma 1.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3319 Governo, approvato dal Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 5, che prevede il diritto per incaricati designati dall'Associazione Chiesa d'Inghilterra di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le attività che ne derivano sono da svolgersi, come precisato dal comma 3 del medesimo articolo 5, nell'ambito dell'attività extracurriculare ed in orario extrascolastico senza oneri per l'Erario;

    l'articolo 9, comma 5, che stabilisce che, agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra” civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione, appare riferibile solo alle attività svolte dagli enti religiosi e non anche da organismi ed enti che, pur essendo emanazione della Chiesa d'Inghilterra, sono comunque equiparati ad analoghi organismi di diritto interno in relazione all'attività esercitata e alla relativa disciplina fiscale;

    per altro, al fine di escludere eventuali dubbi interpretativi, si potrebbe integrare l'articolo 9 prevedendo esplicitamente – al pari di quanto già disposto dall'articolo 25 della legge n. 520 del 1995 in relazione all'adozione delle norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia – che “tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime”;

    la disposizione di cui all'articolo 11, che prevede che la Repubblica e l'Associazione “Chiesa d'Inghilterra” s'impegnino a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra, deve intendersi come norma di carattere programmatico;

    per la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 14, che prevede la deducibilità, ai fini IRPEF, delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”, si è tenuto conto innanzitutto del fatto che l'aliquota marginale media della totalità dei contribuenti italiani – come risulta da apposite elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi – risulta pari al 27 per cento;

    inoltre, per tenere conto della possibilità che le erogazioni liberali in oggetto possano essere effettuate anche da soggetti titolari di reddito medio e alto, ai fini della stima, è stata utilizzata un'aliquota marginale media significativamente superiore a quella media, pari al 35 per cento;

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    infine, a scopo prudenziale, è stato considerato come base di calcolo un ammontare dell'1 per cento delle erogazioni liberali complessive, anziché dello 0,2 per cento, che rappresenta invece la quota di fedeli della Istituzione religiosa in esame rispetto alla popolazione italiana;

    le quantificazioni sono state elaborate nel presupposto che l'Accordo entri in vigore nel 2021 e pertanto, qualora ciò non si verificasse, le stesse dovrebbero essere opportunamente rimodulate;

    l'istituzione della Commissione paritetica è prevista dall'articolo 16 solo come mera ipotesi, posto che essa dovrà attivarsi solo su richiesta delle parti, fermo restando che dalla sua eventuale attività non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 22, comma 1;

   nel presupposto che il provvedimento entri in vigore nell'esercizio finanziario 2021,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:

    si valuti l'opportunità, all'articolo 9, comma 5, di aggiungere, infine, il seguente periodo: Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 25 novembre, ad integrazione delle informazioni già contenute nella relazione tecnica di passaggio nella medesima sede depositata, rappresenta quanto segue.
  All'articolo 3, comma 6, il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), reca le necessarie risorse disponibili anche per le annualità successive al 2023.
  L'articolo 10, in materia di contratti pubblici, reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 13, recante disposizioni in materia di precursori di esplosivi, si conferma che il Punto di contatto nazionale, previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 1148/2019, è di fatto già operante presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ai sensi della previgente normativa europea, recata dal Regolamento (UE) n. 98/2013, concernente l'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Pertanto, le funzioni di raccolta e scambio di segnalazioni in merito a transazioni sospette, sparizioni e furti di precursori di esplosivi, in ambito di cooperazione internazionale, saranno svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 33, comma 4, che introduce, in caso di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali, l'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di natura tecnica che incide sulla valutazione Pag. 54del progetto di ricerca che per essere autorizzato deve al suo interno garantire il rispetto dell'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato, già previsto nel decreto legislativo n. 26 del 2014. La disposizione di cui all'articolo 33, comma 6, è invece volta a precisare il corretto ambito di applicazione del comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), specificando che la citata disposizione, che pone a carico dei proprietari gli oneri per la custodia giudiziaria degli animali fino all'eventuale confisca degli stessi, è riferita unicamente agli animali di cui alla legge n. 150 del 1992, al fine di eliminare ogni possibile dubbio in merito all'interpretazione della norma in esame.
  Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, utilizzato a copertura degli oneri, dal 2021 al 2026, derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'ANAC previste dal comma 1 del medesimo articolo 45, reca le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, mentre l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ANAC per le finalità di copertura dei predetti oneri a decorrere dal 2027 non appare suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente.
  Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, oggetto di riduzione a decorrere dal 2027 ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno della disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, reca le occorrenti disponibilità finanziarie.
  Infine, l'articolo 46, recante disposizioni in materia di sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

   per quanto riguarda i profili di merito,

   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

   per quanto riguarda i profili finanziari,

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

    all'articolo 3, comma 6, il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), reca le necessarie risorse disponibili anche per le annualità successive al 2023;

    l'articolo 10, in materia di contratti pubblici, reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    per quanto concerne l'articolo 13, recante disposizioni in materia di precursori di esplosivi, si conferma che il Punto di contatto nazionale, previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 1148/2019, è di fatto già operante presso il Servizio per la Cooperazione Pag. 55 Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ai sensi della previgente normativa europea, recata dal Regolamento (UE) n. 98/2013, concernente l'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi;

    pertanto le funzioni di raccolta e scambio di segnalazioni in merito a transazioni sospette, sparizioni e furti di precursori di esplosivi, in ambito di cooperazione internazionale, saranno svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 33, comma 4, che introduce, in caso di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali, l'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di natura tecnica che incide sulla valutazione del progetto di ricerca che per essere autorizzato deve al suo interno garantire il rispetto dell'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato, già previsto nel decreto legislativo n. 26 del 2014;

    la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6, è volta a precisare il corretto ambito di applicazione del comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), specificando che la citata disposizione, che pone a carico dei proprietari gli oneri per la custodia giudiziaria degli animali fino all'eventuale confisca degli stessi, è riferita unicamente agli animali di cui alla legge n. 150 del 1992, al fine di eliminare ogni possibile dubbio in merito all'interpretazione della norma in esame;

    il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, utilizzato a copertura degli oneri, dal 2021 al 2026, derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'ANAC previste dal comma 1 del medesimo articolo 45, reca le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate;

    l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ANAC per le finalità di copertura dei predetti oneri a decorrere dal 2027 non appare suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente;

    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, oggetto di riduzione a decorrere dal 2027 ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno della disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, reca le occorrenti disponibilità finanziarie;

    l'articolo 46, recante disposizioni in materia di sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

delibera di riferire favorevolmente».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.20.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 56

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che avrà oggi luogo la discussione sul complesso degli emendamenti.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame risulta di estrema complessità, con riferimento tanto ai contenuti specifici quanto alla mole delle risorse finanziarie stanziate, costituendo nella sostanza la prima concreta attuazione, sia pure parziale, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale quadro, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato proposte emendative selettive e qualificanti volte ad affrontare, in un'ottica migliorativa del testo approvato dal Governo, una serie di tematiche a suo avviso di cruciale rilevanza al fine di non perdere l'occasione irripetibile rappresentata dal PNRR e dalle ingenti risorse finanziarie dallo stesso mobilitate. In tale contesto osserva che, al fine di assicurare un compiuto successo nella realizzazione del PNRR, riveste carattere prioritario e trasversale l'ulteriore, effettiva semplificazione delle procedure e delle strutture burocratiche ad esse preposte, dotando al contempo gli apparati della pubblica amministrazione di personale fornito di adeguata, specifica qualificazione tecnica e capacità progettuale, in modo da garantire la corretta attuazione dei numerosi investimenti previsti dal PNRR e l'utilizzo tempestivo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. A tale ultimo riguardo, ritiene indispensabile assicurare il massimo coordinamento possibile tra i diversi soggetti titolari della realizzazione del PNRR, promuovendo in particolar modo il costante raccordo tra Stato, regioni e comuni.
  Per quanto concerne invece il doveroso sostegno alle imprese del settore turistico, di fondamentale importanza per l'economia nazionale, ritiene che andrebbe oggettivamente rivolta una ben maggiore attenzione alla realizzazione di un efficace sistema di collegamenti tra le diverse aree del Paese e all'ammodernamento delle strutture ricettive, puntando in modo particolare sui processi di digitalizzazione, rispetto ai quali troppo spesso, in mancanza di una rete internet capillarmente diffusa, risultano penalizzati soprattutto i comuni di minori dimensioni ubicati nelle zone interne del nostro Paese.
  Con riferimento, invece, al capitolo più ampio delle infrastrutture, considera strategici gli interventi volti al rilancio dei porti e allo sviluppo della logistica, della retroportualità e della intermodalità, superando una concezione a volte eccessivamente autonomistica nella gestione delle singole realtà e promuovendo viceversa la creazione di un assetto sistemico, in grado di velocizzare il trasporto delle merci e favorire l'attrattività commerciale dei nostri porti.
  Ritiene inoltre indispensabile rafforzare ulteriormente le misure previste in via generale a sostegno delle imprese, tenuto conto che anche nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato, queste ultime risultano destinatarie di minori risorse all'incirca pari a complessivi 13 miliardi di euro, tra incremento della tassazione, superamento del precedente regime del patent box e limitazione del piano Industria 4.0, laddove occorrerebbe invece, con tutta evidenza, agire più incisivamente nella promozione degli investimenti effettuati dalle imprese italiane nell'acquisizione di beni immateriali, come ad esempio è avvenuto, in un'ottica comparata, nel Regno Unito, che ha stanziato per tale finalità risorse assai cospicue.
  In conclusione, ritiene che la corretta e integrale attuazione del PNRR debba costituire per l'Italia un'irripetibile occasione di trasformazione e modernizzazione del Paese, ponendolo nelle condizioni di affrontare con successo le numerose sfide competitive presenti a livello globale e guardando con fiducia, al di là delle divisioni e delle strumentalizzazioni politico-ideologiche, al futuro dei nostri giovani, colmando al tempo stesso i divari e le arretratezze accumulati nel corso degli ultimi decenni.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ricordare che la maggioranza e il Governo avevano Pag. 57 affermato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta una opportunità di sviluppo da condividere con l'opposizione, sottolinea che, al contrario, su di esso non vi è stata discussione nemmeno all'interno della stessa maggioranza. In particolare, nel sottolineare che il Ministro Franco durante l'audizione aveva affermato che il Piano presentato dal Governo Draghi aveva lo stesso contenuto del precedente Piano elaborato dal Governo Conte, afferma che, in realtà, ci si è presto resi conto che veniva scritto un Piano diverso di cui nessuno aveva avuto contezza e sul quale non vi è stato alcun confronto con i rappresentanti dei territori destinatari dei progetti. Nell'augurarsi che, rispetto a tale modo di procedere, vi sia un ravvedimento concreto allo scopo di condividere le scelte di attuazione del Piano, sottolinea che non risultano chiari neppure i limiti all'interno dei quali il decreto-legge in esame può essere emendato e chiede al Governo di precisarli.
  In particolare, rispetto al contenuto provvedimento, illustra tre questioni che ritiene più rilevanti. Anzitutto, nell'evidenziare l'estromissione del settore della ristorazione dalle disposizioni a favore del turismo, giudica grave tale scelta, che oltretutto comporta una discriminazione di tali imprese rispetto alle imprese agrituristiche, ricomprese invece tra i beneficiari di tali aiuti. Per tali ragioni chiede di correggere il testo in modo da includervi il settore della ristorazione, incrementando conseguentemente le risorse destinate al settore turistico, anche attraverso l'eventuale utilizzazione delle risorse del bonus vacanze, che è stato riproposto nonostante non abbia funzionato nella misura che il Governo si aspettava.
  Infine fa presente che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato diverse proposte emendative in materia di edilizia scolastica allo scopo di agevolare sindaci e presidenti di provincia nel gestire i relativi interventi.
  Passando a commentare le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative da parte della Presidenza, nel rammaricarsi per la momentanea assenza in seduta del presidente Melilli, giudica tali dichiarazioni un atto di aperta ostilità nei confronti dell'opposizione, posto che con esse si è impedito alla Commissione di affrontare questioni vitali per i territori, quali la realizzazione delle linee ferroviarie Roma-Rieti e Roma-Ascoli Piceno, che erano oggetto di appositi emendamenti sostenuti addirittura da due presidenti di regione e da sindaci di comuni capoluogo. Per dimostrare l'infondatezza delle citate dichiarazioni di inammissibilità, si riserva quindi di segnalare, durante il prosieguo dell'esame in Commissione, quali siano gli emendamenti giudicati ammissibili che, a suo avviso, ove fossero stati adottati criteri omogenei, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili, al pari di quelli dianzi citati.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), nel condividere le considerazioni appena esposte dall'onorevole Trancassini sulla dichiarazione di inammissibilità, fa presente che il suo gruppo vigilerà per impedire che si verifichino parzialità inaccettabili con l'approvazione di proposte emendative che possono essere ritenute manifestamente non omogenee rispetto al contenuto del decreto-legge in esame.
  Nel segnalare di aver chiesto al Ministero della transizione ecologica di inserire alcuni luoghi nel Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, previsto dall'articolo 17 del decreto-legge, evidenzia come il Ministero stesso, avendogli comunicato che i siti orfani sono già stati individuati, escluda di fatto che tra essi possa essere ricompreso anche il sito ex Goodyear di Cisterna di Latina, che ha provocato la morte di molti operai.
  Infine nel ribadire la questione, già esposta durante l'esame preliminare, riguardante le difficoltà che gli enti locali incontreranno nell'attuazione dei progetti di esecuzione del PNRR a causa di carenze della propria struttura organizzativa, fa presente che la consapevolezza di tali criticità operative impedisce ai rappresentanti di tali enti di nutrire aspettative favorevoli riguardo alla concreta realizzazione degli interventi. Conclude, quindi, esprimendo l'auspicio di poter migliorare il testo durante la fase emendativa.

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  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sul complesso degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.