CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 dicembre 2021
706.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 1° dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente, Mario PERANTONI

  La seduta comincia alle 22.05.

Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347 Governo e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta di domani, 2 dicembre. Dà quindi la parola alla relatrice, on. Giuliano, per l'illustrazione del provvedimento.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente, preliminarmente, che, essendo il disegno di legge C. 3347 collegato alla manovra di finanza pubblica, in virtù della speciale disciplina che l'articolo 123-bis, comma 6, del Regolamento prevede, esso è stato considerato testo base, fermo restando comunque l'abbinamento di ulteriori proposte di legge. Rammenta, quindi che nel 2019 nel nostro Paese le persone con disabilità erano 3 milioni e 150 mila (il 5,2 per cento della popolazione). Tra questi, gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultrasettantacinquenni (il 22 per cento della popolazione in quella fascia di età si trova in condizione di disabilità e 1 milione di essi sono donne), mentre nella popolazione di 15 anni e più il 2 per cento ha gravi limitazioni nella vista, il 4,1 per cento nell'udito e il 7,2 per cento nel camminare. La «geografia della disabilità» in particolare vede al primo posto le Isole, con una prevalenza del 6,5 per cento, contro il 4,5 per cento del Nord ovest. Sottolineo, inoltre, che la violenza fisica o sessuale subita dalle donne raggiunge il 31,5 per cento nell'arco della vita, ma per le donne con problemi di salute o disabilità la situazione è più critica. La violenza fisica o sessuale raggiunge il 36 per cento tra coloro che dichiarano di Pag. 38avere una cattiva salute, il 36,6 per cento fra chi ha limitazioni gravi.
  Prima di illustrare i contenuti del provvedimento in esame, premette che il disegno di legge in esame rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma (c.d. Legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società. Il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla NADEF 2021 (Nota di aggiornamento al DEF), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024. Nel documento della Commissione Europea denominato «Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia» è indicato che la predetta Legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021.
  Nel passare ad illustrare i contenuti del disegno di legge delega in esame, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi degli stessi, fa presente che il provvedimento si compone di 4 articoli. In particolare, l'articolo 1, che definisce l'oggetto e la finalità della delega, al comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021. La finalità perseguita è quella di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previsti. Il comma 2 disciplina la procedura di emanazione dei decreti legislativi. Viene poi stabilito che il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi, leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali e che può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale per la disabilità (comma 3). Il comma 4 prevede la facoltà del Governo di emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive mentre il comma 5 specifica gli ambiti nei quali i decreti legislativi intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Rammenta che l'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati all'articolo 1. In particolare, il comma 2 dell'articolo in esame individua sette ambiti (lettere da a) a g)) all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia, evidenzia che, con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base, il numero 5) della lettera b), prevede l'affidamento ad un unico soggetto pubblico della competenza esclusiva medico-legale sulle procedure valutative previste dal provvedimento. La finalità è quella di garantire un'omogenea valutazione su tutto il territorio nazionale, e di realizzare, anche a fini deflattivi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base. A tale scopo potranno essere previsti procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurati tempestività, efficienza, trasparenza e sia riconosciuta la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità. Sottolinea, inoltre, che la Pag. 39lettera d), con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, dispone di istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche interoperabili che, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali: supportino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati; consentano la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità; garantiscano in ogni caso la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli; contengano anche le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità.
  Rammenta, altresì, che la lettera e), relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, al numero 8), prevede l'estensione del ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità.
  Evidenzia, in fine, che l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 22.10.