CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2021
700.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo del decreto-legge n. 130 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
  Ricorda che, nella seduta del 17 novembre 2021, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in sede consultiva. Pag. 57Rammenta, inoltre, che in tale occasione il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento. Segnala che la X Commissione ha, quindi, concluso l'esame in sede referente il 17 novembre 2021, senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato.
  Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento riguardanti gli aspetti finanziari formulati nella seduta precedente.

  La viceministra Laura CASTELLI evidenzia che ai fini della stima degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA del gas metano usato per usi civili e industriali, è stato adottato un criterio prudenziale, pur essendo stati valutati i consumi di gas naturale dell'ultimo trimestre in modo proporzionale, giacché i dati di consumo utilizzati, relativi all'anno 2019, sono stati aggiornati al 2021 secondo parametri che tengono conto delle previsioni del DEF e della NADEF. Inoltre, sempre per mantenere un carattere prudenziale nella stima, si è incrementata la variazione di gettito di un ulteriore 5 per cento in modo da tenere conto degli eventuali consumi relativi agli usi civili che sfuggono alla rilevazione dei consumi delle famiglie. Fa presente altresì che la spesa per consumi è stata ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5 punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali), sulla base dei dati pubblicati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sua relazione annuale. Segnala inoltre che il prezzo medio utilizzato è stato calcolato come valore medio dei prezzi netti suddivisi per 5 fasce di consumo (fonte ARERA elaborazioni su dati Eurostat), ottenendo un valore di 29,522 euro.
  Fermo restando che il potenziamento dei bonus elettrico e gas per il 2021 è previsto nel limite di spesa di cui all'articolo 3, fa presente che la copertura del bonus gas, in via ordinaria, è assicurata, per la quota eccedente lo stanziamento previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, a valere su una specifica componente tariffaria stabilita dall'ARERA, mentre, per il bonus elettrico, la copertura è interamente a valere sul gettito tariffario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Conferma infine che, in conformità a precedenti disposizioni di analogo tenore, non sono ascrivibili effetti finanziari all'articolo 4, recante abrogazioni, poiché trattasi di previsione di mera natura ordinamentale.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3366 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai fini della stima degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA del gas metano usato per usi civili e industriali, è stato adottato un criterio prudenziale, giacché, pur essendo stati valutati i consumi di gas naturale dell'ultimo trimestre in modo proporzionale, i dati di consumo utilizzati, relativi all'anno 2019, sono stati aggiornati al 2021 secondo parametri che tengono conto delle previsioni del DEF e della NADEF;

    inoltre, sempre per mantenere un carattere prudenziale nella stima, si è incrementata la variazione di gettito di un ulteriore 5 per cento in modo da tenere conto degli eventuali consumi relativi agli usi civili che sfuggono alla rilevazione dei consumi delle famiglie;

    infine, la spesa per consumi è stata ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5 Pag. 58punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali), sulla base dei dati pubblicati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sua relazione annuale;

    il prezzo medio utilizzato è stato calcolato come valore medio dei prezzi netti suddivisi per 5 fasce di consumo (fonte ARERA elaborazioni su dati Eurostat), ottenendo un valore di 29,522 euro;

    fermo restando che il potenziamento dei bonus elettrico e gas per il 2021 è previsto nel limite di spesa di cui all'articolo 3, la copertura del bonus gas, in via ordinaria, è assicurata, per la quota eccedente lo stanziamento previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, a valere su una specifica componente tariffaria stabilita dall'ARERA, mentre, per il bonus elettrico, la copertura è interamente a valere sul gettito tariffario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    in conformità a precedenti disposizioni di analogo tenore, non sono ascrivibili effetti finanziari all'articolo 4, recante abrogazioni, poiché trattasi di previsione di mera natura ordinamentale,

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

   Raduzzi 1.50, che propone di aumentare di 800 milioni di euro, da 700 a 1.500 milioni di euro, nell'anno 2021 l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) destinati a compensare gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, confermando anche per il quarto trimestre dell'anno 2021 le misure di contenimento degli aumenti del prezzo nel settore elettrico già previste, per il terzo trimestre, dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

   Zucconi 1.4, che estende l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, per il quarto trimestre 2021, anche alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un Contratto Servizio Energia o in un Contratto di rendimento energetico, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

   Zucconi 2.6, 2.51 e 2.7, che sono volte ad assoggettare all'aliquota IVA del 5 per cento anche le somministrazioni di energia termica prodotta da gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio energia o di un Contratto di rendimento energetico e le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

   Trano 2.52 e Colletti 2.50, che sono entrambe volte ad abbassare dal 5 all'1 per cento l'aliquota IVA a cui sono assoggettate le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, senza quantificare il relativo onere. Evidenzia che l'emendamento Trano 2.52, inoltre, estende l'applicazione dell'aliquota IVA all'1 per cento anche agli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai Pag. 59mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, oltre che all'ultimo trimestre del 2021, come prevede il testo attuale, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

   Colletti 2.54, che, da un lato, prevede che, anche per il primo trimestre 2022 e non solo per il quarto trimestre 2021, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riduca le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, dall'altro, stabilisce che tale riduzione operi fino a concorrenza dell'importo di 1.500 milioni di euro, anziché fino a 480 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

   Costanzo 2.53, che è volta a prevedere che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda a compensare, anziché a ridurre come previsto nel testo in esame, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 1.000 milioni di euro, anziché fino a 480 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

   Ciaburro 2.101, che è volta a ridurre al 3 per cento l'aliquota IVA per le somministrazioni di gas naturale per usi civili ed industriali ubicati nelle aree qualificate come montane (comma 1-bis) e, di conseguenza, a prevedere che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda ad azzerare per il quarto trimestre del 2021 le aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas, fino a concorrenza di 1 miliardo (comma 2-bis). Evidenzia che l'emendamento quantifica gli oneri derivanti dai commi 1-bis e 2-bis in 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, le cui risorse tuttavia risultano vincolate a spese di carattere obbligatorio, non rimodulabili in assenza di una modifica della disciplina sostanziale di tale misura di sostegno al reddito;

   Colletti 2.0100 e 2.0101, che sono volte a porre a carico della fiscalità generale la rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, rispettivamente, in via definitiva e per il solo anno 2022, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

   Zucconi 2.07, che prevede l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per l'anno 2022, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

   Zucconi 2.08, che è volta ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema per l'anno 2022 a favore delle acciaierie e delle imprese operanti nel settore metallurgico per le somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

   Costanzo 3.50, che è volta ad estendere al trimestre gennaio-marzo 2022 il rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svantaggiati titolari di utenze elettriche e del gas naturale, dal provvedimento in esame circoscritto al trimestre ottobre-dicembre 2021, conseguentemente incrementando il relativo onere da 450 a 1.350 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la norma generale di copertura di cui all'articolo 5;

   Trano 3.51, che è volta ad incrementare, da 450 a 900 milioni di euro, le risorse destinate al rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svantaggiati titolari di utenze elettriche e del gas naturale, senza tuttavia adeguare la norma generale di copertura di cui all'articolo 5;

   Zucconi 3.3, che è volta ad incrementare, da 450 a 900 milioni di euro, le risorse destinate al rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svantaggiati Pag. 60 titolari di utenze elettriche e del gas naturale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, le cui risorse tuttavia risultano vincolate a spese di carattere obbligatorio, non rimodulabili in assenza di una modifica della disciplina sostanziale di tale misura di sostegno al reddito;

   De Toma 3-ter.05 e 3-ter.06, che prevedono, rispettivamente, che la riduzione degli oneri generali di sistema e la riduzione del peso fiscale delle accise e dell'IVA per le utenze elettriche e del gas naturale siano parzialmente compensate mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati, con ciò determinando oneri privi di quantificazione, cui si provvede tramite una modalità di copertura non puntualmente individuata.

  In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

   Caretta 2.100, che è volta ad estendere l'applicazione dell'IVA del 5 per cento per le somministrazioni di gas naturale usato per combustione ad uso industriale, per quanto attiene al comparto economico nazionale di produzione del vetro, fino ad agosto 2022, anziché fino a dicembre 2021 (comma 1-bis). Evidenzia che, di conseguenza, l'emendamento è volto, per quanto attiene al medesimo comparto industriale, anche alla riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema fino alla concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro per il periodo successivo al quarto trimestre 2021 (comma 2-bis). Segnala, inoltre, che l'emendamento incrementa di 50 milioni di euro la quantificazione degli oneri, prevista dall'articolo 5, che passano da 2.838,4 milioni di euro a 2.888,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, da 3.538,4 milioni di euro a 3.788,4 milioni di euro per l'anno 2021. Con riferimento alla copertura finanziaria, fa presente che l'emendamento è volto ad incrementare, da 700 milioni a 950 milioni di euro, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) dell'articolo 5, relativa al riconoscimento di un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di contenere il rischio infettivo da Sars-Cov-2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere, determinato in 250 milioni di euro, e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Zucconi 2.02 e 2.0102, che sono volte a prevedere, l'applicazione, per l'anno 2022, di un prezzo fisso rispettivamente di euro 0,19 al metro cubo per le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano e di 0,20 al metro cubo per quelle operanti nel settore dell'industria cartaria relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Zucconi 2.06, che è volta a prevedere che, per l'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità sia raddoppiato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Costanzo 3-ter.04, che è volta a prevedere che l'importo del canone RAI sia fissato nella misura di 80 euro a decorrere dall'anno 2022, abrogando altresì la vigente disciplina secondo cui la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Vianello 4.1, che è volta ad abrogare l'articolo 19 della legge n. 167 del 2017 Pag. 61(Legge europea 2017), recante l'adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa in commento, anche in relazione alla possibile violazione della disciplina dell'Unione europea e all'eventuale procedura di infrazione che ne potrebbe conseguire.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative la cui quantificazione o copertura, ad avviso della relatrice, appare carente o inidonea, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Sulle proposte emendative rispetto alle quali la relatrice ha chiesto l'avviso del Governo esprime parere contrario poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che la loro attuazione richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) in merito all'emendamento Caretta 2.100 chiede che il Governo svolga un ulteriore approfondimento, in quanto rispetto agli oneri da esso derivanti è prevista un'apposita copertura finanziaria. Stigmatizza ancora una volta la superficialità con cui il Governo esamina le proposte emendative presentate dai deputati, che si concretizza nell'espressione, ormai ricorrente, secondo cui non si può escludere che dagli emendamenti presentati possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, ribadisce il parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice. In particolare, sull'emendamento Caretta 2.100 evidenzia che le risorse destinate al credito di imposta di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 non sono sufficienti a far fronte all'onere descritto dalla proposta emendativa, rispetto al quale, tra l'altro, esprime perplessità circa la corretta quantificazione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.50, 2.6, 2.7, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.100, 2.101, 3.3, 3.50, 3.51 e 4.1 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.0100, 2.0101, 2.0102, 3-ter.04, 3-ter.05 e 3-ter.06, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS. 1658), ha ad oggetto la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica.
  Fa presente, altresì, che è all'esame della Commissione nella giornata odierna il testo approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera, rispetto al quale la Commissione di merito non ha approvato emendamenti e che, per effetto della posizione della questione di fiducia, il testo è ora accorpato in un articolo unico le cui partizioni sono individuate come commi (commi da 1 a 44).
  Rileva che il testo è assistito da una generale clausola di invarianza (comma 38), dalla formulazione consueta, riferita all'intero provvedimento ad eccezione delle tre disposizioni (comma 4, lettera a); comma 9, lettera e), numero 3), e comma 19, nonché i decreti legislativi da essi previsti) di carattere oneroso, per le quali rinvia alle schede predisposte dagli uffici.
  Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di finanza pubblica riferiti alla procedura di delegazione legislativa, evidenzia che il comma 43 dispone che gli schemi di decreto legislativo siano corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei decreti delegati ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, mentre il comma 44, per l'ipotesi che da uno o più decreti delegati derivino oneri non compensati, richiama espressamente la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) ai cui sensi i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, e commi 43 e 44, recanti Delega per la riforma del processo civile, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che la verifica degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega potrà essere svolta in sede di esame degli schemi dei relativi decreti legislativi, che saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 2), corredati di relazione tecnica (comma 43). Inoltre, stante il rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, la quantificazione e la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'esercizio della delega potranno essere oggetto di valutazione in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega medesima (comma 44).
  In merito all'articolo 1, comma 4, lettera a), e comma 39, recante Credito di imposta procedure stragiudiziali, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia in via preliminare che l'onere è formulato come un limite massimo di spesa e che la norma prevede espressamente il monitoraggio del rispetto del limite di spesa medesimo. Peraltro, la relazione tecnica fornisce elementi a sostegno della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità della norma. Evidenzia tuttavia che la quantificazione si basa su determinate ipotesi normative che potranno essere verificate solo a seguito dell'emanazione dei successivi decreti delegati e conseguentemente solo in quel momento potrà essere verificata l'effettiva congruità dello stanziamento previsto. Inoltre, con riferimento alla decorrenza degli oneri e della relativa copertura, evidenzia che, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, la delega dovrà essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame. Pertanto, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, ritiene che andrebbe acquisita una conferma Pag. 63 dal Governo riguardo alla coerenza di tali previsioni con l'andamento temporale ipotizzato dalla relazione tecnica e previsto dal comma 39 del provvedimento in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 39 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per il 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 1, provvedendo ai relativi oneri con le seguenti modalità:

   quanto a 4,4 milioni di euro per il 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

   quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023.

  Relativamente alla prima e alla seconda modalità di copertura, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva capienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a fronte dell'onere previsto, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendo altresì che dal loro utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022 per il Fondo per interventi strutturali di politica economica e a decorrere dal 2023 per il Fondo per esigenze indifferibili, a valere sulle risorse dei medesimi Fondi.
  In merito alla terza modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 40, del provvedimento in oggetto e del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 4, lettere da b) a u), recante Principi e criteri direttivi diretti per la modifica delle procedure di mediazione e negoziazione assistita, in merito ai profili di quantificazione, con specifico riferimento alla lettera l), la relazione tecnica precisa che gli oneri derivanti dall'attività di formazione ivi prevista saranno sostenuti direttamente dal soggetto interessato a intraprendere l'attività di mediatore, senza aggravio di costi per la finanza pubblica, mentre, per quanto riguarda gli uffici giudiziari, la formazione potrà essere garantita dalla Scuola superiore della magistratura, competente a promuovere la formazione specifica dei magistrati nel programma ordinario riguardante la loro formazione continua di cui sono destinatari. La relazione tecnica precisa altresì che agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia (Missione 6 – programma 1.2), al capitolo 1478, per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023. In proposito, andrebbe confermata l'idoneità delle risorse di bilancio a far fronte alle predette spese anche in una prospettiva ultra triennale.
  In merito all'articolo 1, comma 5, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, in merito ai profili di quantificazione, Pag. 64 prende atto che le norme sembrano assumere natura eminentemente ordinamentale, essendo volte a definire con maggiore celerità i processi di cognizione di primo grado. Peraltro, la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta alla luce delle norme adottate nell'esercizio della delega, stante il rinvio complessivamente disposto dal provvedimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 6, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale, in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni nel quadro delle risorse esistenti a legislazione vigente, fermo restando che la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta alla luce della normativa che sarà adottata nell'esercizio della delega, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 7, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, in merito ai profili di quantificazione prende atto del fatto che la relazione tecnica assume che gli stanziamenti di bilancio siano idonei a fronteggiare gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace rilevando, tuttavia, che solo in sede di valutazione delle norme delegate sarà possibile riscontrare la congruità degli stanziamenti richiamati dalla relazione tecnica, alla luce della rideterminazione delle competenze disposta; in tale sede, infatti, andrà, tra l'altro, verificato se tale rideterminazione possa o meno rendere necessario un ampliamento degli organici, con conseguenti possibili effetti finanziari.
  In merito all'articolo 1, comma 8, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello, in merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene ai princìpi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio della delega, prende atto del carattere procedurale delle disposizioni, fermo restando che le relative valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. Prende atto, inoltre, che i possibili effetti finanziari positivi che la relazione tecnica correla alle sanzioni per istanze pretestuose prudenzialmente non sono quantificati né scontati.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 9 e 40, recanti Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione, in merito ai profili di quantificazione, limitatamente alle minori entrate stimate con riferimento alle norme recate dal comma 9, lettera e), numero 3, rileva che la quantificazione appare verificabile utilizzando le ipotesi ed i dati esposti nella relazione tecnica. Per quanto attiene alle restanti disposizioni, riferite ai criteri e princìpi da osservare nell'esercizio della delega, le relative valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 40 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 9, lettera e), numero 3), del medesimo articolo 1, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, valutati in euro 586.894 per il 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 39, del provvedimento in oggetto e del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio Pag. 652022, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).
  In merito all'articolo 1, comma 10, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni, fermo restando che le valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il generale rinvio contenuto nel provvedimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 11, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza, in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 12, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica non considera le disposizioni recate dalla lettera p), che prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali. Appare, pertanto, necessario acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali oneri per l'implementazione, la gestione e la manutenzione di tale banca dati.
  In merito all'articolo 1, comma 13, recante Principi e criteri direttivi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.
  In merito all'articolo 1, comma 14, recante Revisione dei procedimenti in camera di consiglio e modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado, in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 15, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell'arbitrato, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 16, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che, in ogni caso, la verifica degli effetti finanziari delle norme attuative resta rinviata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (richiamato dal comma 44 del provvedimento in esame), all'esame parlamentare dei pertinenti schemi di decreto legislativo. Rileva, tuttavia, che alcune assicurazioni esplicitate dalla relazione tecnica non trovano riscontro nel tenore letterale nei criteri e principi direttivi enunciati dalle norme. Fa riferimento in particolare agli oneri che potrebbero derivare dall'obbligo di formazione continua, che la relazione tecnica assume sia posto in capo ai membri delle associazioni e ordini professionali, e a quelli eventualmente derivanti dalla corresponsione di emolumenti, esclusi dalla sola relazione tecnica, ai membri della commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine dei tecnici istituita presso le corti d'appello. Circa tali elementi andrebbe dunque acquisita un'ulteriore valutazione del Governo.
  In relazione all'articolo 1, comma 17, recente Principi e criteri direttivi diretti a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che specifica che gli adeguamenti informatici previsti dalle norme in Pag. 66esame risultano già finanziati a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 18, 19 e 41, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell'Ufficio per il processo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Osserva, peraltro, che le suddette assunzioni vengono autorizzate (comma 19) con riferimento ad un numero determinato di unità (500); ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo riconducibili all'interno dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 41 (euro 23.383.320 annui), richiederebbero di individuare anche il personale da assumere entro i limiti di un contingente massimo (anziché in numero determinato). In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo. Quanto alle attività di formazione degli addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come riferito dalla relazione tecnica, queste possano essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche mediante specifici percorsi didattici a distanza, ampliando la consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 41 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 23.383.320 euro annui a decorrere dal 2023 per l'assunzione di un contingente di 500 unità di personale nell'ambito dell'ufficio per il processo, prevista dal comma 19 del medesimo articolo 1, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020. In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 aveva autorizzato la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023 per far fronte alle assunzioni presso gli uffici giudiziari previste dal comma 858 del medesimo articolo 1. Inoltre, lo stesso comma 41 dell'articolo 1 del provvedimento in commento, recando una novella ai commi 858 e 860 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, opera una riduzione da 3.000 a 2.410 del numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale – di cui il citato comma 858 prevedeva l'assunzione presso gli uffici giudiziari – e una conseguente riduzione delle risorse finanziarie che il citato comma 860 stanziava a copertura (da 119.010.951 a 95.627.631 euro annui a decorrere dal 2023). Tuttavia, nel frattempo è stata approvata dal Parlamento la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che, all'articolo 1, comma 28, lettere a) e b), ha modificato i citati commi 858 e 860 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, riducendo, anch'essa, il numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale da assumere presso gli uffici giudiziari (da 3.000 a 1.820) e le relative risorse finanziarie stanziate a copertura (da 119.010.951 a 72.241.502 euro annui a decorrere dal 2023). Al riguardo, ritiene, pertanto, necessario che il Governo assicuri che – al di là del tenore letterale delle novelle introdotte, che dovrebbero essere comunque coordinate con i testi vigenti – la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa e la conseguente riduzione del numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale debbano intendersi aggiuntive rispetto a quelle inserite dall'articolo 1, comma 28, lettere a) e b), della legge n. 134 del 2021.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 20, recante Principi e criteri direttivi in materia di notificazioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame al Senato, circa i «vantaggi per la finanza pubblica», determinabili dalla norma, in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento delle procedure di notifica nonché in termini di economicità per le spese procedurali e processuali. Premesso inoltre che, in base a quanto affermato Pag. 67dalla relazione tecnica, gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono comunque a carico delle parti private interessate, prende atto di quanto evidenziato dalla stessa relazione in base alla quale gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche coinvolte rientrano nel quadro del programma di informatizzazione del sistema giustizia già in atto e che, pertanto, potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 21, recante Principi e criteri direttivi in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa le maggiori entrate per le casse dell'Erario, allo stato non quantificabili, derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalle lettere a) e b). Non ha nulla da osservare, altresì, in merito alla lettera c), alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, volti a confermare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di trasmettere a invarianza di oneri le informazioni scritte richieste entro il termine non superiore a 60 giorni.
  In merito all'articolo 1, comma 22, recante Coordinamento con disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato la neutralità finanziaria e il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, evidenziati anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 23, recante Principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, e tenuto conto degli ulteriori elementi dalla stessa forniti.
  Per quanto concerne l'articolo 1, commi 24 e 25, recanti Principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della verifica della neutralità finanziaria della norma. In particolare questa riferisce che l'istituzione del «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» verrà disposta – assorbendo, tra l'altro, le attuali competenze del tribunale per i minorenni – nel quadro di un complessivo progetto di riorganizzazione, riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le articolazioni dell'amministrazione giudiziaria e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche riferite al personale di magistratura, anche onoraria, e a quello amministrativo, nonché delle attuali dotazioni informatiche e materiali. Resta fermo che – essendo la presente legge di delega assistita dal meccanismo procedurale previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (richiamato dal comma 44 dell'articolo 1 ora in esame) – la verifica parlamentare dell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni emanate in attuazione della delega potrà comunque essere svolta in sede di esame del pertinente decreto legislativo presso le Commissioni competenti per i profili finanziari.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 26, recante Principio e criterio direttivo in materia di procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerata la natura precettiva e procedurale della norma, evidenziata dalla relazione tecnica. In merito alla non onerosità della disposizione, riferita sempre dalla relazione tecnica, prende atto che la sua finalità appare quella di delimitare il ricorso alla nomina dei curatori nell'ambito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale nei tribunali, riducendo l'impatto finanziario correlato al ricorso a tale istituto e accelerando la definizione delle relative controversie.
  Per quanto concerne l'articolo 1, commi da 27 a 37, recante Altri interventi, in merito ai profili di quantificazione, non ha Pag. 68osservazioni da formulare considerata la natura prevalentemente ordinamentale e procedurale delle norme, evidenziata anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 38, recante Clausola di neutralità finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

  La viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009 (vedi allegato), chiarisce che, tenendo conto dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammontare e la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, lettera a) – recante principio e criterio direttivo per il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – sono quelli risultanti dal comma 39, primo periodo, del medesimo articolo 1.
  Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili, a carico dei quali è posta quota parte dei predetti oneri, recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, quale emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.
  Evidenzia che il capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a carico del quale si provvederà all'attivazione di specifici percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di mediatore, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), presenta le occorrenti disponibilità, giacché reca uno stanziamento di 13.335.928 euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e il medesimo importo, come risulta dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è stato confermato anche per l'anno 2024.
  Per quanto concerne l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera q), segnala che la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già possiede le informazioni e le capacità operative riguardanti le modalità di gestione e autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie.
  Fa presente, pertanto, che attraverso il flusso di dati e comunicazioni di cui si è già in possesso risulta di facile realizzazione la modifica applicativa dei programmi in uso alla predetta Direzione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
  Segnala che la formazione continua dei consulenti tecnici e dei periti, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera e), rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali, posto che coloro che intendono iscriversi al rispettivo albo dovranno provvedervi personalmente, anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza.
  Chiarisce che la costituzione presso le Corti d'appello delle commissioni di verifica deputate al controllo della regolarità delle nomine, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera g), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le commissioni stesse saranno composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia e che ai suoi componenti non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto.
  Evidenzia che il comma 41 dell'articolo 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di un contingente di 500 unità di personale presso il Ministero della giustizia, prevista dal comma 19 in relazione alle modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 e del numero delle assunzioni presso gli uffici giudiziari di cui al comma 858 del medesimo articolo Pag. 691 della predetta legge, cui la stessa è destinata.
  Precisa che sia la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa sia la conseguente riduzione delle previste assunzioni di personale – al di là del tenore letterale delle novelle recate dal citato comma 41 – devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle introdotte dall'articolo 1, comma 28, lettere a) e b), della legge n. 134 del 2021, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, ed ammontano rispettivamente a 48.858.182 euro annui a decorrere dal 2023 e a 1.230 unità di personale.
  Assicura che il difetto di coordinamento formale tra i due interventi normativi – ascrivibile al fatto che le novelle di cui al comma 41 dell'articolo 1 del presente provvedimento sono state introdotte pochi giorni prima dell'approvazione della citata legge n. 134 del 2021 – sarà risolto, al più presto, dal Governo con l'inserimento di una apposita disposizione nel disegno di legge di bilancio o di altro veicolo normativo, fermo restando che la disposizione di copertura di cui trattasi dovrà essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel quadro dell'esercizio della delega ivi contenuta.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 1, comma 43, i decreti legislativi di attuazione della delega conferita dal presente provvedimento dovranno essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

    il successivo comma 44 prevede altresì che, qualora uno o più dei predetti decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, in considerazione della complessità dell'intervento delegato, consente il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio della delega;

   preso atto dei contenuti nella relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

    tenendo conto dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammontare e la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, lettera a) – recante principio e criterio direttivo per il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – sono quelli risultanti dal comma 39, primo periodo, del medesimo articolo 1;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili, a carico dei quali è posta quota parte dei predetti oneri, recano le occorrenti Pag. 70 disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, quale emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

    il capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a carico del quale si provvederà all'attivazione di specifici percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di mediatore, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), presenta le occorrenti disponibilità, giacché reca uno stanziamento di 13.335.928 euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e il medesimo importo, come risulta dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è stato confermato anche per l'anno 2024;

    per quanto concerne l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera q), la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già possiede le informazioni e le capacità operative riguardanti le modalità di gestione e autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie;

    pertanto, attraverso il flusso di dati e comunicazioni di cui si è già in possesso risulta di facile realizzazione la modifica applicativa dei programmi in uso alla predetta Direzione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;

    la formazione continua dei consulenti tecnici e dei periti, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera e), rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali, posto che coloro che intendono iscriversi al rispettivo albo dovranno provvedervi personalmente, anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza;

    la costituzione presso le Corti d'appello delle commissioni di verifica deputate al controllo della regolarità delle nomine, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera g), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le commissioni stesse saranno composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia e che ai suoi componenti non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto;

    il comma 41 dell'articolo 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di un contingente di 500 unità di personale presso il Ministero della giustizia, prevista dal comma 19 in relazione alle modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 e del numero delle assunzioni presso gli uffici giudiziari di cui al comma 858 del medesimo articolo 1 della predetta legge, cui la stessa è destinata;

    sia la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa sia la conseguente riduzione delle previste assunzioni di personale – al di là del tenore letterale delle novelle recate dal citato comma 41 – devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle introdotte dall'articolo 1, comma 28, lettere a) e b), della legge n. 134 del 2021, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, ed ammontano rispettivamente a 48.858.182 euro annui a decorrere dal 2023 e a 1.230 unità di personale;

    il difetto di coordinamento formale tra i due interventi normativi – ascrivibile al fatto che le novelle di cui al comma 41 dell'articolo 1 del presente provvedimento sono state introdotte pochi giorni prima dell'approvazione della citata legge n. 134 del 2021 – sarà risolto, al più presto, dal Governo con l'inserimento di una apposita disposizione nel disegno di legge di bilancio o di altro veicolo normativo, fermo restando che la disposizione di copertura di Pag. 71cui trattasi dovrà essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel quadro dell'esercizio della delega ivi contenuta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 ottobre 2021 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, in tale occasione deliberando di riferire favorevolmente sia con riguardo ai profili di merito, sia con riferimento ai profili finanziari.
  Per quanto riguarda i profili finanziari, ricorda innanzitutto che l'articolo 1, comma 3, dispone che alla copertura delle eventuali spese e minori entrate derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Segnala, inoltre, che l'articolo 8, comma 3, provvede specificamente agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea.
  Ciò premesso, rammenta altresì che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, avvenuta in data 11 novembre 2021, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità anche con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio.
  Ciò posto, fa presente che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, anche alla luce delle effettive disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, come determinato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024.
  In relazione a tale specifico aspetto, evidenzia che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2022, il predetto Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità, posto che il disegno di legge di bilancio ha confermato il relativo stanziamento, previsto a legislazione vigente, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e lo ha leggermente incrementato per l'esercizio 2024.
  Tutto ciò considerato, ferma restando la valutazione favorevole sui profili di merito a suo tempo espressa sul provvedimento medesimo, formula la seguente proposta di relazione sui profili finanziari:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione Pag. 72 di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 13 ottobre 2021, alla luce dei quali la Commissione bilancio ha deliberato di riferire favorevolmente sul provvedimento in oggetto, sia con riguardo ai profili di merito, sia con riferimento ai profili finanziari;

   premesso che, per quanto specificamente riguarda i profili finanziari:

    l'articolo 1, comma 3, dispone che alla copertura delle eventuali spese e minori entrate derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

    l'articolo 8, comma 3, provvede altresì agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo per il recepimento della normativa europea;

   considerato che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, avvenuta in data 11 novembre 2021, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità anche con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;

   rilevata, pertanto, la necessità che la Commissione bilancio sia nuovamente chiamata a valutare il provvedimento in esame in ordine ai profili di carattere finanziario, anche alla luce delle effettive disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, come determinato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024;

   rilevato in proposito che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, il predetto Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità, posto che il citato disegno di legge ha confermato il relativo stanziamento, previsto a legislazione vigente, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e lo ha leggermente incrementato per l'esercizio 2024;

   ferma restando la valutazione favorevole già deliberata con riferimento ai profili di merito del provvedimento nella citata seduta dello scorso 13 ottobre, per quanto riguarda i profili finanziari

delibera di riferire favorevolmente».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni Pag. 73internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.
Atto n. 315.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta precedente, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (Atto n. 315);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli oneri indicati nel presente provvedimento devono intendersi tutti come “limiti massimi di spesa”, anche qualora tale caratteristica non sia espressamente indicata nelle schede tecniche da cui essi risultano;

    l'imputazione del fabbisogno 2021 sugli esercizi 2021 e 2022 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza;

    il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, reca a legislazione vigente uno stanziamento disponibile per il 2022 pari a euro 1.397.500.000, al netto delle somme relative alle missioni riferite all'anno 2021, per le quali è stata richiesta l'anticipazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, della medesima legge n. 145 del 2016, prima della presentazione del provvedimento in oggetto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 19.40.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta del 22 novembre 2021. Al riguardo, informa che la Presidenza, alla luce delle argomentazioni Pag. 74 formulate nei ricorsi medesimi, nonché a seguito di un'ulteriore valutazione delle proposte emendative, riammette le seguenti proposte emendative:

   gli identici Rixi 6.031 e Sozzani 6.052, che prorogano fino al 2031 l'applicazione delle norme, recate dal decreto-legge n. 76 del 2020, che consentono alla società RFI di avvalersi, in deroga alle norme del codice degli appalti, delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo, anche ai fini della tempestiva realizzazione del PNRR;

   gli identici Rixi 6.030 e Sozzani 6.051, che estendono l'ambito di applicazione delle norme in materia di garanzie previste dal Codice dei contratti pubblici anche agli appalti nei settori speciali, come quello ferroviario e dell'energia, anche ai fini della tempestiva realizzazione del PNRR;

   Prestigiacomo 17.07, che disciplina la riperimetrazione dei siti inquinati di interesse nazionale, in coerenza con la misura M2C4 del PNRR che prevede anche la possibilità di identificare le reali necessità di bonifica, con specifico riferimento ai «siti orfani», e consentire lo sviluppo delle aree;

   gli identici Frassini 19.03 e Fassina 19.010, che prevedono sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, in quanto rientranti nella finalità del PNRR volta a prevedere misure per la tax compliance;

   Trano 22.1, che, disponendo che le ordinanze di protezione civile dovranno tener conto prioritariamente della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi negli ultimi dieci anni, interviene su materia analoga a quella affrontata dall'articolo 22 del presente provvedimento;

   gli identici Ubaldo Pagano 27.6, Torto 27.10, Pettarin 27.13, Giacometto 27.18 e Trancassini 27.22, che, essendo volti, attraverso apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ad abilitare anche gli agenti di affari in mediazione – tra cui rientrano gli agenti immobiliari – alla consultazione telematica delle banche dati catastali, attengono alle misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali previste dal PNRR e su cui interviene l'articolo 27 del provvedimento;

   D'Attis 27.19, che attribuisce alle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie il compito di organizzare e gestire una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale gli Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri, in quanto attiene alle misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali previsti dal PNRR su cui interviene l'articolo 27 del provvedimento;

   Prestigiacomo 30.01, che, prevedendo disposizioni volte a rendere più efficienti le procedure in materia di composizione negoziata della crisi d'impresa, rientra nella finalità contenuta nel PNRR per la digitalizzazione delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza;

   Calabria 36.01, che, modificando la composizione del Tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025, appare funzionale alla realizzazione delle misure a sostegno del turismo previste per il Giubileo nell'ambito del PNRR;

   De Filippo 38.01 e Bologna 38.012, che – istituendo un Tavolo di coordinamento sui percorsi di patologia e di somministrazione farmacologica a supporto dell'assistenza territoriale di Case ed Ospedali di comunità – appaiono volti a strutturare il citato Tavolo di coordinamento all'interno dell'unità di missione PNRR, di recente istituita presso il Ministero della salute;

Pag. 75

   gli identici Fassina 38.06 e Mandelli 38.013, che – nel condizionare l'efficacia delle polizze assicurative in materia di responsabilità professionale del personale del Sistema sanitario all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale – risultano funzionali all'attuazione delle azioni previste dalla Missione 6 del PNRR, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;

   gli identici Fassina 38.07 e Mandelli 38.014, volti ad istituire un Sistema nazionale di prevenzione salute ambiente e clima, che si colloca nell'ambito degli interventi che concorrono all'attuazione del PNRR;

   Pezzopane 20.04, Paita 22.3, Zolezzi 41.01, Del Barba 43.01 e Rixi 43.05, Patassini 43.02, 43.03 e 43.04, Rosso 43.09, Cannizzaro 43.011, Fassina 44.03 e Frassini 44.01, che intervengono, a vario titolo, in materia di gestioni commissariali vigenti, analogamente alle finalità di cui al Titolo III, Capo I, del provvedimento;

   Mazzetti 43.010, che – nel recare disposizioni per accelerare la realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti – si colloca nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR in relazione alla gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede alla presidenza di valutare nuovamente la riammissione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.011, che prevede la possibilità per gli enti locali in dissesto finanziario, al ricorrere di determinate condizioni, di presentare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'invitare la presidenza a svolgere un'ulteriore valutazione sugli emendamenti a sua prima firma 6.31 e 6.32, di cui non comprende le motivazioni sottostanti la pronuncia di inammissibilità, confermata anche all'esito del riesame, ritiene che l'esclusione delle citate proposte emendative, che affrontano la rilevante tematica della realizzazione dei necessari collegamenti ferroviari tra taluni importanti comuni delle regioni Abruzzo, Marche e Lazio, guarda caso amministrati proprio da esponenti di Fratelli d'Italia, costituisca una decisione assai discutibile, ancor più grave alla luce delle sconcertanti dichiarazioni rilasciate alla stampa nella giornata di oggi dalla deputata del Partito Democratico, Pezzopane, la quale ha irresponsabilmente insinuato che alla base della presentazione delle suddette proposte emendative vi fosse un intento meramente propagandistico.
  Nell'evidenziare come il provvedimento in esame presenti oggettivamente una notevole ampiezza di contenuti e una natura del tutto particolare rispetto a precedenti decreti-legge esaminati da codesta Commissione, ritiene che sarebbe stato certamente più opportuno adottare, in sede di valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative, un criterio decisamente estensivo. Nel lamentare quindi l'opinabilità di talune scelte effettuate in merito dalla presidenza, si riserva, a nome del suo gruppo, di intervenire diffusamente, nel corso della discussione delle proposte emendative che saranno segnalate dai gruppi, su quegli emendamenti che a suo avviso hanno ricevuto, in sede di giudizio di ammissibilità, un immotivato trattamento di maggiore favore rispetto a quelli presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia.

  Fabio MELILLI, presidente, nel rivendicare la correttezza e l'imparzialità cui è stato doverosamente improntato, come di consueto, il vaglio di ammissibilità effettuato dalla presidenza, si limita ad osservare, con specifico riferimento alle proposte emendative 23.011, 6.31 e 6.32 dianzi richiamate – rispettivamente – dagli onorevoli Prestigiacomo e Trancassini, di cui conferma il giudizio di inammissibilità, che tanto le prospettate misure in favore di enti locali in condizioni di dissesto finanziario quanto il finanziamento di singole opere pubbliche non espressamente incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza configurano di per sé interventi chiaramente non riconducibili né alla materia propria del provvedimento in esame né alle finalità Pag. 76dallo stesso perseguite, conformemente ai criteri enunciati dalla presidenza stessa nella seduta di ieri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.