CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2021
700.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 23 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, e per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 11.25.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta dell'11 novembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella precedente seduta le Commissioni avevano cominciato a esaminare gli emendamenti sui quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano già espresso i rispettivi pareri. Pag. 9
  Prima di riprendere l'esame delle proposte emendative, chiede ai relatori se sono nelle condizioni di esprimere il parere sulle proposte emendative che erano state accantonate.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, Nicola Provenza, comunica che procederà indicando tutte le proposte emendative precedentemente accantonate sulle quali c'è un parere favorevole, in molti casi con riformulazione. Precisa altresì che sulle restanti proposte emendative accantonate il parere è da intendersi contrario.
  Prima di procedere in tal senso, chiede se vi sia la disponibilità, da parte di tutti i gruppi parlamentari, ad annullare una votazione svolta in una seduta precedente, in quanto i relatori intenderebbero esprimere un parere favorevole sugli identici emendamenti Bisa 1.20 e Varchi 1.25, che sono stati respinti dopo che su di essi era stato espresso un parere contrario.
  Passando, quindi, alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanettin 1.37, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Rivedendo il parere contrario precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zanettin 1.39 e 1.40, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Bologna 1.9, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato, come proposta emendativa riferita all'articolo 2 (vedi allegato).
  In relazione alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Lupi 2.10, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato), e parere favorevole sugli emendamenti Morani 2.24 e 2.25.
  Per quanto concerne le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 3.24, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato).

  Elena CARNEVALI (PD) chiede di adottare la riformulazione proposta per l'emendamento Annibali 3.24 anche per l'emendamento a sua prima firma 3.72.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II Commissione, accogliendo la richiesta avanzata dalla deputata Carnevali, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 3.72, a condizione che sia adottata per esso la stessa riformulazione proposta per l'emendamento Annibali 3.24 (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Annibali 3.25, Carnevali 3.69, sugli identici emendamenti Bisa 3.44 e Varchi 3.54, sull'emendamento Carnevali 3.70 nonché sugli identici emendamenti Sportiello 3.30 e Trizzino 3.2, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Precisa che tale riformulazione degli emendamenti da ultimo citati è proposta anche per gli identici emendamenti Tateo 3.47 e Bellucci 3.56 rispetto ai quali i relatori rivedono, pertanto, il parere contrario precedentemente espresso.
  Passando alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Morani 4.38, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Varchi 4.26, Saitta 4.15 e Turri 4.20, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato), sugli identici emendamenti Parisse 4.5, Lupi 4.8, Morani 4.40, Morrone 4.21, Bellucci 4.27 e Zanettin 4.34 e sull'emendamento Bologna 4.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 4.41, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Propone, quindi, un'identica riformulazione, come articolo aggiuntivo all'articolo 5, degli articoli aggiuntivi Zanettin 4.02, Lupi 5.02, Zanettin 5.03, Pag. 105.04 e 5.05, Trizzino 6. 01 e Bologna 6. 02, nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
  Per quanto concerne le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 5.33 e sugli identici emendamenti Bellucci 5.65 e Paolini 5.54, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Penna 5.47, Saitta 5.50 e Annibali 5.34, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 5.91 e Morani 5.90, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Annibali 5.36, nonché parere favorevole, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato, sugli emendamenti Bologna 5.20, Annibali 5.37 e Lupi 5.28 (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lupi 5.29 e Annibali 5.38 nonché parere favorevole sugli emendamenti Annibali 5.39 e 5.40, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Annibali 5.43.
  In relazione alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Trizzino 6.1, per la parte non assorbita dall'eventuale approvazione delle identiche riformulazioni degli emendamenti Annibali 5.33, Bellucci 5.65 e Paolini 5.54, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Saitta 6.20, Paolini 6.33 e Bellucci 6.47.
  Per quanto concerne le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 7.18, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato).
  Passando alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 8, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bellucci 8.25 e 8.24 e Bologna 8.2, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Misiti 8.9.

  Il sottosegretario Andrea COSTA si rimette per gli emendamenti accantonati alle valutazioni dei componenti di Commissioni riunite.

  Antonio PALMIERI (FI) ringrazia in primo luogo i relatori per il lavoro che hanno svolto.
  In secondo luogo, ritiene che sia evidente che le Commissioni non possano immediatamente proseguire i propri lavori in quanto è necessario disporre di un periodo di adeguata riflessione sulle riformulazioni proposte dai relatori, che comportano una sostanziale riscrittura del testo in esame. In proposito, sottolinea che la valutazione della riscrittura del testo appare ancora più complessa se, come anticipato per le vie brevi, si chiede di procedere celermente. Chiede pertanto alle presidenze di mettere a disposizione dei gruppi il testo base coordinato con le proposte di riformulazione avanzate dai relatori, al fine di consentire la valutazione sia di ogni singola proposta emendativa sia del contenuto complessivo del provvedimento. Conferma inoltre la disponibilità del suo gruppo a svolgere un lavoro serio ed approfondito, senza alcun atteggiamento ostruzionistico.
  Infine, con riguardo alla richiesta del relatore Bazoli di procedere all'annullamento della votazione degli identici emendamenti Bisa 1.20 e Varchi 1.25, nel sottolineare che per la prima volta in vent'anni di esperienza parlamentare si trova davanti ad una simile eventualità, ritiene necessaria un'adeguata riflessione. A suo parere, qualora l'intervento da essi recato si reputasse opportuno, occorrerebbe valutare se rinviare la modifica del testo alla fase dell'esame in Assemblea, anche al fine di evitare un precedente piuttosto complicato.

  Roberto TURRI (LEGA), nell'associarsi ai ringraziamenti nei confronti dei relatori, Pag. 11che hanno dimostrato capacità di ascolto, fa presente che è stato piuttosto difficoltoso seguire il collega Bazoli nell'espressione dei pareri, rilevato che, come già evidenziato dal collega Palmieri, il testo in esame è stato significativamente modificato. Chiede pertanto che, al fine di consentire ai gruppi di valutare compiutamente l'impatto delle proposte dei relatori, venga predisposto dagli uffici un testo del provvedimento comprensivo delle modifiche che sarebbero introdotte a seguito dell'eventuale approvazione delle proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole o favorevole con riformulazione.

  Doriana SARLI (MISTO), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, chiede se possa essere precisato su quali emendamenti riferiti all'articolo 5 è stato espresso un parere favorevole senza proposte di riformulazione. Con riguardo agli interventi dei colleghi, nel precisare che il testo in esame è all'attenzione delle Commissioni riunite da mesi, tanto da poter essere recitato a memoria, non si associa alla richiesta di predisporre un testo comprensivo delle modifiche introdotte dall'eventuale approvazione delle proposte emendative riformulate, pur considerando giusto disporre di un tempo opportuno per la valutazione dei contenuti di queste ultime.

  Fabiola BOLOGNA (CI) ringrazia e si complimenta con i relatori per l'importante lavoro svolto. Manifesta le proprie perplessità in ordine alla richiesta del relatore Bazoli di annullare la votazione già espressa su due identiche proposte emendative, anche in termini di significato rispetto a tali specifici emendamenti sui quali ritiene si debba riflettere attentamente e che, proprio in ragione della delicatezza del loro contenuto, erano stati respinti dalle Commissioni. In proposito ritiene che l'esame da parte dell'Assemblea di queste proposte emendative potrebbe essere dirimente. Fa presente che, nonostante le Commissioni stiano esaminando il testo unificato ormai da lungo tempo, il lavoro che oggi hanno presentato i relatori, che tiene conto del contributo dei gruppi, comporterebbe modifiche sostanziali al testo in esame. Per tale ragione, ritiene fondamentale che ai commissari sia fornito un testo a fronte che possa chiarire in cosa si sostanzierebbe il nuovo testo frutto di un lavoro comune.

  Gianluca VINCI (FDI), a nome del suo gruppo, si associa alla richiesta di mettere a disposizione delle Commissioni un testo coordinato che tenga conto delle proposte emendative accolte dai relatori. Chiede inoltre che sia concesso il tempo necessario per consentire ai gruppi di svolgere delle riunioni sul tema.

  Eugenio SAITTA (M5S), nel complimentarsi con i relatori per il lavoro svolto, chiede chiarimenti in merito alla portata della richiesta avanzata dai colleghi che sono intervenuti prima di lui. In particolare, sottolineando come le Commissioni abbiano già adottato un testo base per il prosieguo dei lavori sul quale si è svolta una considerevole attività emendativa e che nella seduta odierna i relatori hanno proposto la riformulazione di numerosi emendamenti, chiede al collega Palmieri di precisare meglio la sua richiesta. Chiede, in particolare, di precisare se tale richiesta consista nel poter disporre di un testo coordinato che tenga conto dell'eventuale approvazione delle proposte emendative sulle quali i relatori hanno espresso parere favorevole e parere favorevole con riformulazione, al fine di poter comprendere la portata e l'impatto delle modifiche proposte.

  Antonio PALMIERI (FI), ritenendo che il collega Turri abbia precisato ancora più dettagliatamente i termini della richiesta, chiarisce che si tratta di richiesta volta a fornire alle Commissioni uno strumento che consenta loro di lavorare meglio e in minor tempo.

  Elena CARNEVALI (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto, che consente ai deputati di avere una visione complessiva del testo che potrebbe essere approvato dalle Commissioni. Nel sottolineare come le proposte di riformulazione avanzate debbano Pag. 12 in ogni caso essere accettate dai presentatori delle rispettive proposte emendative, ritiene tuttavia che l'attività dei relatori consenta ora di avere un quadro molto più chiaro. Per quanto attiene alla richiesta avanzata dai relatori di annullare la votazione di due identiche proposte emendative, sottolinea come, se si desidera avere una visione complessiva dell'intervento, sarebbe necessario l'accoglimento di tale richiesta da parte di tutti i gruppi, al fine di non rinviare all'Assemblea la definizione di alcune parti del testo, in quanto ciò renderebbe più difficile mantenere il corretto equilibrio. Per tale ragione, esprimendo la propria sentita riconoscenza ai relatori per il lavoro compiuto e per aver individuato un «punto di caduta» comune, grazie alla loro disponibilità, invita i colleghi ad accogliere la predetta richiesta formulata dai relatori.

  Alfredo BAZOLI (PD) ringrazia i colleghi di tutti i gruppi per le parole con cui hanno accolto il lavoro svolto insieme al relatore per la XII Commissione, onorevole Provenza, sottolineando che si è trattato di un tentativo non banale di fare un passo in avanti e di trovare un'intesa quanto più ampia possibile. Nel ribadire come su materie come quella in esame occorra raggiungere il massimo livello di condivisione, manifesta la propria disponibilità a collaborare con gli uffici per predisporre il testo, come risultante dall'eventuale approvazione delle proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole o favorevole con riformulazione, al fine di consentire ai colleghi di avere una visione complessiva del possibile risultato finale. Accoglie inoltre con favore l'ipotesi di un'interlocuzione con tutti i gruppi con l'obiettivo di fare il punto della situazione, alla luce della rivisitazione del testo proposta dai relatori, anche tenuto conto del fatto che oggi una persona ha ottenuto, nell'alveo della sentenza della Corte costituzionale, il via libera a porre fine alla propria vita. Ritiene che tale notizia costituisca una sollecitazione ulteriore ad intervenire, alla luce della cornice giuridica ormai presente nel nostro Paese, fornendo una risposta parlamentare alla questione, invece di demandarla ai giudici o agli organi amministrativi.

  Fabiola BOLOGNA (CI), con riferimento alla notizia diffusa dai media nella mattinata di oggi, fa presente che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, oltre a tutelare i diritti della persona che ha avanzato la richiesta di porre fine alla propria vita, è volto anche a difendere tutte le persone che, pur trovandosi nella medesima condizione, vogliano continuare a vivere con dignità, evitando che possano essere indotte a scelte diverse da una società da lei definita semplicistica. Ritiene importante che tale obiettivo venga ricordato sempre.

  Mario PERANTONI, presidente, anche a nome della presidente della XII Commissione, ritiene che si possa dare seguito alla richiesta avanzata da parte di diversi gruppi, predisponendo una versione del testo unificato come risulterebbe dall'eventuale approvazione di emendamenti sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole o favorevole con riformulazione, a condizione che tale prodotto sia considerato da tutti uno strumento di lavoro informale. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'esame del provvedimento alla seduta già fissata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, per consentire la predisposizione del testo richiesto e le eventuali interlocuzioni tra i gruppi e i relatori.

  Roberto TURRI (LEGA), pur consapevole che il testo a fronte che verrà messo a disposizione dei gruppi costituirà uno strumento di lavoro del tutto informale, fa presente che in sua assenza non è nelle condizioni di valutare compiutamente le proposte di riformulazione avanzate dai relatori.

  Mario PERANTONI, presidente, precisa che gli uffici provvederanno a mettere a disposizione dei gruppi il fascicolo delle proposte emendative da sottoporre a votazione con eventuali annotazioni relative alle proposte di riformulazione e il testo a fronte contenente le modifiche introdotte Pag. 13dall'eventuale approvazione delle proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole e favorevole con riformulazione.

  Doriana SARLI (MISTO) auspica che, anche al fine di impedire che sfuggano all'attenzione dei membri delle Commissioni riunite le proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole senza alcuna proposta di riformulazione, il fascicolo aggiornato venga messo a disposizione in tempo utile per la seduta fissata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, evitando in tal modo il rischio di un rallentamento dei lavori.

  Mario PERANTONI, presidente, anche al fine di superare le preoccupazioni espresse dalla collega Sarli, ribadisce che nel più breve tempo possibile sarà reso disponibile il richiamato testo a fronte. Fa altresì presente che sarà predisposto in tempo utile anche il fascicolo delle proposte emendative da sottoporre a votazione con eventuali annotazioni relative alle proposte di riformulazione. Anche a nome della presidente della XII Commissione, ringrazia i relatori per il lavoro svolto e tutti i gruppi per l'atteggiamento di collaborazione manifestato, in particolare, nella seduta odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialucia LOREFICE presidente, ricorda che, come stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, la discussione proseguirà questa sera, al termine delle votazioni dell'Assemblea. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 10 di domani.

  Nicola STUMPO (LEU), relatore per la XII Commissione, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, approvato dal Senato, di cui le Commissioni riunite II e XII avviano l'esame nella seduta odierna, reca misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro Capi. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni recate dagli articoli da 1 a 4-bis, mentre il relatore per la II Commissione, deputato Pittalis, illustrerà il contenuto degli articoli da 5 a 10.
  Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 (comma 1, lettera a), numero 1), e comma 3) novella il decreto-legge n. 52 del 2021, modificando, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Nello specifico, si prevede che in zona gialla – oltre a continuare ad assicurare il rispetto del distanziamento e verificare il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 – la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un Pag. 14metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.
  Al contempo, si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico negli stessi luoghi.
  Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  Fa presente che un'ulteriore disposizione (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) consente nelle zone bianche lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto nel rispetto di protocolli e linee guida e dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La disposizione in commento impone altresì di garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure (secondo una specificazione introdotta nel corso dell'esame in Senato) di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e mantiene fermo l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.
  Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3). Le principali novità riguardano l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono rispettivamente pari al 50 per cento e al 35 per cento. Si prevede, inoltre, il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati. L'accesso alle strutture in zona bianca è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde, con tracciamento dell'accesso alle strutture.
  Si prevede inoltre che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4).
  In caso di violazione delle regole su capienza e green pass si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione (articolo 1, comma 1, lettera c). Inoltre, con l'introduzione, al Senato, dell'articolo 1-bis, le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari sono escluse dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi.
  L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico nelle zone bianche e nelle zone gialle dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, fermo restando le altre previsioni – accesso in forma contingentata e modalità in grado di evitare assembramenti, tenendo conto delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e dei flussi di visita – stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
  Il nuovo articolo 2-bis dispone che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di Pag. 15noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Si prevede altresì che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento.
  L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, che richiede per i lavoratori pubblici e privati il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.
  L'articolo 3-bis, comma 1, concerne l'utilizzo di alcune risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3-bis, comma 2, prevede che siano individuate ulteriori sedi decentrate per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, al fine del rispetto delle norme di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, in considerazione del permanere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
  Nell'ambito del Capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali coordinate da un segretario generale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da tredici a quindici. Tale potenziamento – come si legge nella relazione illustrativa – è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione italiana.
  Il nuovo articolo 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario, eleva a sessantotto anni il limite anagrafico (attualmente pari a sessantacinque anni) per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale. La disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore per la II Commissione, fa presente che, come anticipato dal relatore per la XII Commissione, onorevole Stumpo, procederà ad illustrare i restanti articoli del provvedimento al nostro esame. Fa pertanto presente che l'articolo 5 al comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione si avvalga temporaneamente di personale della segreteria, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario. L'avvalimento di tale personale è finalizzato a consentire il tempestivo espletamento dell'esame delle richieste depositate (di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 35), relative ai referendum presentati entro il 31 ottobre 2021. Nel dettaglio le operazioni di verifica riguardano: le sottoscrizioni; l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori; le vidimazioni dei fogli; le autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali; il conteggio delle firme. Come esplicitato nel comma 1, la disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67. Tale disposizione prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il comma 2 dell'articolo Pag. 16 5 consente, per le medesime finalità di cui sopra, di aggregare temporaneamente alla segreteria dell'Ufficio centrale anche personale di altre amministrazioni. All'acquisizione di disponibilità alla assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, come prescritto dal comma 3 dell'articolo in esame. I requisiti per la partecipazione all'interpello e la procedura di svolgimento sono disciplinati dal comma 4. L'ultimo periodo del comma 4 e il successivo comma 5 concernono la retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello. Il comma 6 reca una disposizione finanziaria per la copertura degli oneri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valutati in 409.648 euro, mentre il comma 7 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 6, al comma 1, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50) per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020. Rammento a tale proposito che il citato decreto-legge n. 31 ha previsto una disciplina di svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense derogatoria rispetto a quella prevista a regime, in particolare sostituendo le prove scritte con una prova orale a carattere preselettivo, prevedendo una seconda prova orale aveva ad oggetto la discussione di brevi questioni relative a 5 materie scelte preventivamente dal candidato e incrementando il numero delle sottocommissioni d'esame, cui è consentito di far parte, per la prima volta, anche ai ricercatori universitari a tempo determinato in materie giuridiche e ai magistrati militari. Il comma 2 dell'articolo 6 demanda al decreto del Ministro della giustizia di indizione della sessione d'esame per il 2021 l'indicazione: della data di inizio delle prove, delle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, della pubblicità delle sedute di esame, delle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi di esame, delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, delle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Il comma 3 dell'articolo 6 onde garantire nel modo migliore lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica stabilisce che l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e che la mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame. Il comma 4, infine, demanda ad un successivo decreto direttoriale del Ministero della giustizia la definizione delle linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame. Infine, i commi 5 e 6 contengono disposizioni finanziarie. In particolare, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022. L'articolo 7 del provvedimento in esame incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica colà in corso. In particolare, l'incremento ammonta a: 11,35 milioni per il 2021; 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023 (comma 1). La copertura finanziaria è attinta mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri (comma 2). L'articolo 8, modificato Pag. 17nel corso dell'esame da parte del Senato, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola, per la cui riqualificazione sono individuate le necessarie risorse. Con una modifica approvata al Senato è stato introdotto il comma 4-bis concernente il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo. L'articolo 9 del decreto-legge – modificato in maniera significativa dal Senato in prima lettura – introduce diverse disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 2-ter del codice in materia dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di: estendere la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, anche agli «atti amministrativi generali», nei casi previsti dalla legge (numero 1); prevedere che il trattamento dei dati personali sia «anche» consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, aggiungendo alle amministrazioni pubbliche nonché alle società a controllo pubblico statale già previste dal testo anche le società a controllo pubblico locale, limitatamente ai gestori di servizi pubblici (numero 2); sopprimere la previsione in base alla quale, in assenza di base giuridica del trattamento di dati costituita da norma di legge o di regolamento, la comunicazione fra titolari che effettuino trattamenti di dati personali è ammessa quando comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali, tuttavia a condizione che fosse decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che quest'ultimo avesse adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati (numero 3);estendere ai trattamenti sopra considerati la legittimazione alla diffusione e comunicazione di dati personali, trattati in quell'ambito di pubblico interesse o pubblico potere, a soggetti che intendano trattarli per altre finalità. Secondo la modifica introdotta dal Senato in tale caso ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima della diffusione e la comunicazione di dati personali (numero 4). La lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 2-sexies del codice: estendendo l'ampliamento della base giuridica del trattamento agli atti amministrativi generali, con riguardo a categorie particolari di dati personali (quali sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici). (numero 1); stabilendo che i dati personali relativi alla salute – i quali debbono essere «privi di elementi identificativi diretti» – siano trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, dalle Regioni relativamente ai propri assistiti, anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale (ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico), con finalità compatibili con quelle inerenti al trattamento. Le relative modalità e finalità sono determinate con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante (numero 2). La lettera c) del comma 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 2-quinquesdecies del codice, secondo cui il Garante per la protezione dei dati personali – nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche – era titolare di un potere di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescriventi misure e Pag. 18accorgimenti a garanzia dell'interessato, ed il titolare del trattamento dei dati era tenuto ad adottare tali misure. La lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame – introdotta dal Senato – novella l'articolo 58 del codice in materia di trattamento di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, estendendo loro, del pari, la previsione degli atti amministrativi generali, quali integranti la base giuridica del trattamento. La lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 132, comma 5, del codice in base al quale il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione (o dei dati relativi al traffico telematico, in tal caso conservati per dodici mesi) per finalità di accertamento e repressione di reati, sia effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante. La lettera i) del comma 1 introduce i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 154 del codice, relativo ai compiti del Garante. In particolare con il comma 5-bis si prevede che il parere previsto nella consultazione preventiva in caso di rischio elevato sia reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento disciplinino espressamente le modalità del trattamento, descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizzi espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5-ter dell'articolo 154 del codice, quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiari che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, si prevede che il Garante esprima il parere in una fase non più preliminare ma successiva, vale a dire in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge o in sede di vaglio definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari. La lettera m) modifica l'articolo 166 del codice, recante criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori, prevedendo che: la notifica da parte dell'Ufficio del Garante al titolare o al responsabile del trattamento delle violazioni per le quali è avviato il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni, possa essere omessa nei confronti dei titolari del trattamento effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero per fini di sicurezza nazionale e di difesa ovvero a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento (numero 2); tra le sanzioni amministrative accessorie figura anche quella della pubblicazione della ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale, volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione (numero 3). La lettera o) del comma 1 – assente nel testo originario, introdotta dal Senato – infine modifica l'articolo 170 del codice, relativo all'inosservanza di provvedimenti del Garante punita con la reclusione da tre mesi a due anni, introducendo due condizioni perché operi tale punibilità: vale a dire un «concreto nocumento» a uno o più soggetti interessati al trattamento e la querela della persona offesa. Mentre la lettera f), il numero 1) della lettera m) e il comma 2 dell'articolo 9 recano disposizioni di mero coordinamento, il comma 3 introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modifica il decreto legislativo 18 Pag. 19maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva europea n. 680 del 2016 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), al fine di: estendere la base giuridica del trattamento dei dati anche agli atti amministrativi generali (numero 1 della lettera a); retrocedere da regolamento governativo a decreto ministeriale (della giustizia o dell'interno) l'atto di determinazione – per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali, riguardanti i dati sopra ricordati – dei termini (ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento), le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato quali l'accesso, la rettifica, la rimozione, la limitazione del trattamento (numero 2 della lettera a). introdurre modifiche che ricalcano quelle sopra ricordate (a proposito della lettera o) del comma 1) circa la punibilità con la reclusione dell'inosservanza di provvedimenti del Garante, prescrivendo la presenza di un concreto nocumento arrecato ad uno o più interessati e la querela della parte offesa (lettera b). L'articolo 9, comma 1, lettera g), attraverso una novella al codice potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti, introducendo il nuovo articolo 144-bis, rubricato Revenge porn. Tale nuovo articolo prevede, al comma 1, che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, audio, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali, senza il suo consenso, può rivolgersi, mediante segnalazione, al Garante, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice. Il comma 2 del nuovo articolo 144-bis prevede che quando si tratta di dati personali di un minore, la segnalazione al Garante può essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il comma 3 precisa che l'invio al Garante delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-ter del codice penale. Il Senato ha introdotto nell'articolo 144-bis quattro ulteriori commi. Ai sensi del nuovo comma 4, i gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per 12 mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. Il nuovo comma 5 riconosce al Garante la facoltà, con proprio provvedimento, di disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma. Ai sensi del comma 6, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, sono tenuti ad indicare senza ritardo al Garante, o comunque a pubblicare sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. Il comma 7 stabilisce che quando il Garante, a seguito della segnalazione, acquisisce notizia della consumazione o della tentata consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, nel caso di procedibilità di ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita. Sempre con riguardo all'articolo 9, segnala inoltre che le lettere h) e l) del comma 1 e i commi 13 e 14 intervengono sul codice in materia di protezione dei dati personali, incrementando l'indennità dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, il trattamento Pag. 20 economico del personale, il ruolo organico del personale, il numero degli avvalimenti in fuori ruolo o equiparati, il numero di impieghi a tempo determinato o incarichi consulenziali. Il comma 4 dell'articolo 9 – inserito dal Senato – modifica ed integra la disciplina concernente il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute. Tale disciplina, nella versione vigente, concerne i dati personali – anche relativi alla salute degli assistiti – raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale ed autorizza il suddetto Ministero al relativo trattamento, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, demandando ad un decreto di natura regolamentare del Ministro della salute – adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali – la definizione delle norme attuative. Le novelle in esame prevedono che il decreto sia invece di natura non regolamentare – fermo restando il parere del suddetto Garante – (lettera b)), estendono (lettera a)), con riferimento a dati personali non sanitari, l'ambito delle norme di rango legislativo in esame e del relativo decreto attuativo e pongono una norma transitoria (lettera c)), valida nelle more dell'emanazione del medesimo decreto. Mentre i commi 5 e 6 introducono alcune disposizioni transitorie e finali, il comma 7 dell'articolo 9 riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione dei dati personali sui seguenti atti: il Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021; il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di cui al decreto-legge n. 59 del 2021); il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018). Si prevede altresì che il termine sia improrogabile (ed una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere). Il comma 8 dell'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, alle lettere da a) a d) interviene sugli articoli 1 e 2 della Legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore. I commi da 9 a 12 dell'articolo 9, introdotti dal Senato in prima lettura, dispongono in tema di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale. Si prevede la sospensione (eccezion fatta per la prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali) della installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale sospensione è disposta «fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia», e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. L'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 9 ottobre 2021.

  Ciro MASCHIO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine al termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani, rilevando come sarebbe opportuno avere più tempo a disposizione per approfondire il contenuto del provvedimento in esame.

  Marialucia LOREFICE, presidente, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Maschio, ricorda che la tempistica dell'esame del provvedimento è stata stabilità nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, in considerazione del fatto che l'avvio dell'esame Pag. 21 in Assemblea è previsto per la giornata di lunedì 29 novembre e che occorre, pertanto, procedere in tempo utile alle varie fasi dell'iter in sede referente.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 19.30.

Sui lavori delle Commissioni.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, poiché nella presente seduta non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto le loro relazioni. Sulla base di quanto è stato stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, nella seduta di questa sera si concluderà l'esame preliminare del provvedimento in oggetto.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione per le proposte emendative è fissato alle ore 10, di domani, mercoledì 24 novembre.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.35.