CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2021
697.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Atto n. 325.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Avverte, quindi, che le Commissioni riunite I e IX avviano oggi l'esame, ai fini del parere al Governo, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325).
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato al 10 dicembre prossimo.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice per la I Commissione, rileva preliminarmente come lo schema di decreto in esame sia stato predisposto in attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che, all'articolo 5, ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto-legge, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), sentito il CIC Pag. 4(Comitato interministeriale per la cybersicurezza).
  Ricorda al riguardo che l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 disciplina il potere regolamentare dell'Esecutivo, individuando una precisa tipologia dei regolamenti del Governo, riconoscendo la categoria dei regolamenti ministeriali ed interministeriali. La disposizione ha dettato anche una disciplina formale dei regolamenti, stabilendo che essi siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
  Sottolinea che il medesimo regolamento disciplina la composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 rechi le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel provvedimento.
  L'articolo 2 definisce l'oggetto del regolamento, ossia la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché la relativa macrostruttura.
  L'articolo 3 elenca i principi cui l'attività dell'Agenzia dovrà ispirarsi, nell'ottica del più efficace conseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Sul piano generale, osserva come tale previsione riprenda lo spirito di fondo di una corrente legislativa ormai consolidata nel nostro ordinamento, volta a recepire in norme scritte principi e buone pratiche amministrative e manageriali attenti al raggiungimento di obiettivi piuttosto che alla rigida previsione ordinamentale e all'attribuzione di specifiche prerogative.
  La relazione illustrativa dello schema precisa che il modello organizzativo preso a esempio nella redazione dello schema in esame è quello della Banca d'Italia.
  L'articolo 4 definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia. Per quanto riguarda gli organi dell'Agenzia, il comma 1 fa rinvio a quelli individuati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2011, ossia il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.
  Il comma 2 definisce gli uffici di livello dirigenziale generale, denominati Servizi generali, articolati in Divisioni.
  Ai sensi del comma 3 tali Servizi sono istituiti nel numero di sette, entro il limite massimo di otto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. I Servizi sono strutture di livello dirigenziale generale, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del Direttore generale ed operano sulla base degli indirizzi dallo stesso formulati.
  Le Divisioni sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi. Le Divisioni operano, di norma, all'interno dei Servizi e, in ragione della complessità delle funzioni svolte, possono anche rivestire la natura di strutture di livello dirigenziale non generale (Divisioni di maggiore complessità). In tale ipotesi, è previsto che possano essere istituite – secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 – nel numero massimo di trenta. In sede di prima applicazione, fino alla rideterminazione della dotazione organica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021, non possono essere istituite, secondo quanto previsto dal comma 4, più di ventiquattro Divisioni di maggiore complessità.
  Il comma 5 rinvia a provvedimenti del Direttore generale per quanto concerne la definizione del numero delle Divisioni, le funzioni e le rispettive competenze, le dotazioni di risorse umane e strumentali, l'eventuale riorganizzazione delle strutture, nonché l'eventuale costituzione di gruppi di progetto, studio o ricerca, di strutture di missione temporanea di livello dirigenziale e di unità di progetto non aventi natura dirigenziale. Per le ultime due strutture si prevede che siano istituite nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia.
  Ai sensi del comma 6, nell'ambito di un Servizio, laddove la complessità delle tematiche trattate richieda la previsione di Pag. 5una specifica figura manageriale, può essere prevista la posizione di Vice Capo Servizio. Come per i Servizi, e secondo i medesimi criteri, può essere prevista la posizione di Vice Capo Divisione. In entrambi i casi a queste posizioni è preposto personale dell'Agenzia.
  Ai sensi del comma 7 con provvedimento del Direttore generale sono disciplinati i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, dei titolari dei Servizi e delle Divisioni.
  L'articolo 5 disciplina le funzioni e i poteri del Direttore generale dell'Agenzia.
  Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, il comma 1 precisa che il Direttore generale è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata in materia di cybersicurezza, se istituita, e il comma 2 stabilisce che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e la rappresentanza esterna.
  Inoltre, ai sensi del comma 3, il Direttore generale:

   cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali e con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea, nonché con le organizzazioni estere ed internazionali;

   svolge le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la cybersicurezza e vi partecipa anche con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza;

   partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi di natura cibernetica a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri;

   presiede il Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), il Tavolo di coordinamento interministeriale nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS) istituiti presso l'Agenzia;

   sottoscrive i contratti, ove non siano espressamente delegati i Capi dei Servizi competenti ovvero altro personale dell'Agenzia.

  Oltre alle suddette funzioni, il Direttore generale svolge i compiti relativi al funzionamento interno dell'Agenzia ed in particolare adotta, sentito il Vice direttore generale:

   i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Agenzia;

   la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando gli obiettivi da conseguire da parte dei Capi servizio;

   i provvedimenti relativi a nomine, promozioni, assegnazioni, trasferimenti e incarichi del personale;

   i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse strumentali;

   il bilancio preventivo e consuntivo.

  Inoltre, il Direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi del CID e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organismi che presiede.
  Il Direttore generale, nello svolgimento delle sue funzioni, è supportato, ai sensi del comma 4, dal Gabinetto, nonché dagli altri Servizi e articolazioni dell'Agenzia.
  Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 5, il Direttore generale può istituire una o più strutture di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Di tali strutture di staff lo schema di regolamento ne individua due possibili: una segreteria particolare e un ufficio relazioni esterne e comunicazione.
  Il comma 6 prevede che il trattamento economico del Direttore generale sia disciplinato nell'ambito del regolamento del personale dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. Segnala che il relativo schema di regolamento (Atto del Governo n. 326), all'esame della XI Commissione Lavoro, demanda la definizione del trattamento economico del Pag. 6Direttore generale e del Vice Direttore generale ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne preveda l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilità rivestiti, a quello in godimento da parte, rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale della Banca d'Italia.
  L'articolo 6 disciplina le funzioni del Vice Direttore generale dell'Agenzia, al quale è attribuito il ruolo di coadiuvare il Direttore generale nella direzione dell'Agenzia e di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.
  È quindi previsto che, oltre alle funzioni vicarie, il Vice Direttore generale, sulla base di apposito provvedimento del Direttore generale, possa esercitare tutte le specifiche funzioni attribuitegli e sovrintendere e coordinare i Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia. Sulla base di specifica delega del Direttore generale, inoltre, può presiedere il Nucleo per la cybersicurezza, il Tavolo perimetro, il Comitato tecnico di raccordo e il Comitato tecnico-scientifico.
  Ai fini dell'esercizio delle funzioni del Vice Direttore generale, è prevista, inoltre, l'istituzione, a diretto supporto, di una o più articolazioni, istituite con provvedimento del Direttore generale.
  In caso di assenza o impedimento del Vice direttore, il Direttore generale individua con proprio provvedimento un Capo servizio con funzioni vicarie.
  Il trattamento economico del Vice Direttore è disciplinato dal regolamento di cui di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021.
  L'articolo 7 reca la disciplina del Collegio dei revisori dei conti, cui spetta il compito di esercitare i poteri di controllo sull'attività dell'Agenzia.
  Il Collegio è composto da:

   un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede;

   un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, componente effettivo;

   un ulteriore componente effettivo e un componente supplente, scelti entrambi tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari o tra alti dirigenti dello Stato.

  Il presidente e i componenti del Collegio, nominati con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I loro compensi sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Direttore generale. Essi sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
  Dal punto di vista delle funzioni, il Collegio:

   effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e formula le proprie osservazioni;

   svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;

   esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale;

   esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.

  L'articolo 8 reca norme sul sistema di controllo dell'Agenzia e, in particolare, sul funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.
  Ricorda al riguardo che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica.
  L'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; Pag. 7 valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché all'utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.
  L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare, formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.
  I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione (singolarmente o in forma associata) tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale.
  Dal punto di vista della composizione, la norma rimette al provvedimento del Direttore generale la scelta sulla composizione monocratica o collegiale dell'OIV.
  Come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto in esame, «tale scelta è stata determinata in considerazione del primo avvio dell'Agenzia e, dunque, dell'esigenza di poter adeguare la natura monocratica o collegiate dell'OIV alla graduale crescita dell'ente, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal decreto-legge e dal sistema di governance dell'Agenzia».
  Per l'esercizio delle sue funzioni, l'OIV si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, costituita con provvedimento del Direttore generale.
  Al Vice direttore generale è attribuito il compito di raccordarsi con l'OIV, anche ai fini di coordinarne l'attività con le articolazioni dell'Agenzia.
  Il diritto di accesso dell'OIV a tutti gli atti, documenti, sistemi informativi in possesso dell'amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti, nonché l'accesso ai luoghi all'interno dell'amministrazione, può essere esercitato solo nei limiti previsti dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, dalla legge n. 124 del 2007, e dalle leggi a tutela della sicurezza nazionale, con particolare riguardo allo spazio cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di classifiche di segretezza.

  Luciano NOBILI (IV), relatore per la IX Commissione, proseguendo nell'illustrazione del contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 9 stabilisca l'istituzione del Comitato di Vertice. Tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorità delegata, ove istituita, è composto dai vertici dell'Agenzia – il Direttore generale e il Vice Direttore generale – e costituisce la sede istituzionale riservata alle decisioni strategiche, comprese, tra l'altro, quelle relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia.
  L'articolo 10 dispone l'istituzione di un Comitato di coordinamento e programmazione, al fin di assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo tra i Servizi in merito agli indirizzi e alle decisioni strategiche concernenti l'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Agenzia.
  Il Comitato è composto dal Direttore generale, dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati. Inoltre, alle riunioni del Comitato può essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.
  L'articolo 11 disciplina la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico (CTS), secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021. Pag. 8
  Il CTS ha i compiti di promuovere la collaborazione con il sistema dell'università e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonché di supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza. Ad esso possono essere sottoposte questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione, Centro nazionale di coordinamento, nonché ogni altra tematica individuata dal Direttore generale.
  Per quanto riguarda la composizione, il Comitato è presieduto dal Direttore generale, ovvero dal Vice Direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia, ed è composto, tenuto conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne:

   da personale dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro;

   da quattro dirigenti, preferibilmente individuati tra quelli chiamati a riferire in via immediata e diretta al vertice gerarchico, in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di attività dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese;

   quattro professori universitari ordinari o equivalenti, in rappresentanza del sistema dell'università e della ricerca;

   un esponente di associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese.

  Quali requisiti per la nomina, si prevede che i componenti debbano possedere indiscussa competenza, a livello nazionale e internazionale, negli ambiti di attività dell'Agenzia, in particolare nel contesto della definizione e dell'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, industriale e scientifico, della formazione e qualificazione delle risorse umane, della promozione e diffusione della cultura della cybersicurezza, nonché riscontrabili requisiti di onorabilità.
  I componenti del Comitato sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale. Essi restano in carica per due anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno. Non sono previsti compensi di alcun genere.
  Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia.
  L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 82 del 2021, declina l'impianto organizzativo dell'Agenzia, in larga misura ricollegandosi a diversi dei principi ispiratori già illustrati a proposito dell'articolo 3.
  Sono individuati i seguenti Servizi dell'Agenzia:

   Gabinetto;

   Autorità e sanzioni;

   Certificazione e vigilanza;

   Operazioni;

   Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione;

   Risorse umane e strumentali;

   Strategie e cooperazione.

  I diversi compiti sono specificati nel dettaglio dalla disposizione.
  Sottolinea che le funzioni dell'Agenzia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021 sono in gran parte affidate ai Servizi Autorità e sanzioni, Certificazione e vigilanza e Operazioni.
  In particolare, la predisposizione della strategia nazionale di cybersicurezza è compito del Servizio Strategie e cooperazione.
  Con particolare riferimento al tema degli attacchi cibernetici (definiti nel decreto-legge n. 82 «situazioni di crisi» e nello schema in esame «eventi cibernetici di natura critica»), i compiti di supporto al Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo Pag. 9 8 del citato decreto-legge n. 82, sono attribuiti al Servizio Operazioni, salva la segreteria del Nucleo, propria del Gabinetto.
  L'articolo 13 prevede l'adozione di un codice etico dell'Agenzia, con provvedimento del Direttore generale, che individui i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino, a qualsiasi titolo, presso l'Agenzia.
  Al fine di vigilare sull'osservanza del codice, è inoltre prevista l'istituzione di un Garante del codice etico.
  L'articolo 14 dà facoltà al Direttore generale di istituire comitati e commissioni, anche al di fuori delle strutture ordinarie dell'Agenzia.
  Tali organismi hanno il compito di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diversificate. È previsto che vi possano partecipare anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
  L'articolo 15 fissa in Roma la sede principale dell'Agenzia. È inoltre prevista la possibilità di istituire sedi secondarie da parte del Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale.
  In merito ai criteri di istituzione di tali sedi secondarie, esse possono essere stabilite, in Italia, per motivate esigenze istituzionali, finalizzate, in particolare, a rafforzare il rapporto con il sistema delle università e della ricerca e con il sistema industriale nazionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia.
  In relazione allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale, si prevede la possibilità di distaccare apposite unità presso enti e istituzioni dell'Unione europea, ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.
  L'articolo 16 prevede che il Direttore generale adotti ogni provvedimento necessario, inclusi regolamenti e disciplinari, all'attuazione delle funzioni dell'Agenzia.
  L'articolo 17 reca disposizioni di carattere transitorio, prevedendo che, in sede di prima applicazione e sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista dal decreto-legge n. 82 del 2021, l'organizzazione dell'Agenzia venga disposta progressivamente, con particolare riferimento alle modalità di attivazione delle sue articolazioni interne. Tale meccanismo di gradualità è demandato ad un provvedimento del Direttore generale, adottato, secondi criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
  Con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di precisare che il rinvio, ivi contenuto, all'articolo 12, comma 4, si riferisce al decreto-legge n. 82 del 2021.
  L'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore, che viene fissata al giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 dicembre, ma ritiene che vi siano le condizioni affinché la Commissione possa esprimere il parere con ampio anticipo rispetto a tale termine.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione Difesa ha chiesto di essere autorizzata a trasmettere rilievi sul provvedimento in esame. Ritiene che il parere sul provvedimento stesso possa essere espresso nel corso della prossima settimana.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta.

  La seduta termina alle 13.55.