CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2021
697.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nicola Molteni e Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.55.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Fiano, si era riservato di elaborare una proposta di testo unificato delle proposte di legge, ai fini dell'adozione del testo base.
  Fa inoltre presente che, al fine di consentire un compiuto esame del provvedimento, alla luce di quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha chiesto al Presidente della Camera uno slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea – attualmente previsto a partire da lunedì 22 novembre – fino al 29 novembre prossimo.
  Chiede quindi al relatore se tale lavoro di elaborazione del testo si sia concluso.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato) delle proposte di legge in esame, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. Pag. 12
  Dopo aver fatto notare che tale testo reca una sintesi delle due proposte di legge in esame, ne illustra il contenuto, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 1, relativo alle finalità, laddove, al comma 1, si prevede che si disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
  Rileva poi come il comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo 1 stabilisca che, ai fini del provvedimento, per «radicalizzazione violenta» si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo, mentre per «radicalizzazione di matrice jihadista» si intende il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network. Si sofferma, infine, sull'articolo 4, volto all'istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista.
  Raccomanda dunque l'approvazione della sua proposta di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge in esame, sul quale auspica si registri un ampio consenso.

  Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ringrazia il relatore Fiano per l'elaborazione del testo unificato e ribadisce l'importanza della rapida approvazione del provvedimento in esame, anche alla luce di recenti notizie di cronaca, in particolare dell'arresto a Milano di una diciannovenne sostenitrice dello Stato islamico, che confermano la diffusione e la pericolosità dei fenomeni di radicalizzazione violenta.

  La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal relatore.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, alla luce di quanto riferito dal Presidente ad inizio seduta, considerata l'esigenza di rispettare la tempistica dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che sarà presumibilmente prevista a partire dal 29 novembre, ritiene opportuno che venga fissato un termine, il più possibile ravvicinato, per la presentazione degli emendamenti al testo base appena adottato.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime alcune perplessità sulla proposta testé formulata dal relatore, facendo notare che, poiché vi sono diversi provvedimenti in esame presso la I Commissione, alcuni dei quali già inseriti nel calendario dell'Aula, sarebbe opportuno valutare, nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione quali siano quelli da affrontare prioritariamente, anche al fine di evitare una inutile congestione dei lavori della medesima Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, tenuto conto della necessità di garantire la conclusione dell'iter entro il 29 novembre, data che sarà presumibilmente prevista per l'avvio della discussione sul provvedimento in Assemblea, ritiene opportuno fissare alle ore 17 di martedì 23 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo unificato in esame, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame. Si riserva, in ogni caso, di rivalutare tale scadenza laddove dovesse essere segnalata dai gruppi l'esigenza di disporre di un lasso di tempo maggiore, facendo notare, in ogni caso, che di tale questione sarà possibile discutere nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella quale ciascun gruppo potrà segnalare le proprie priorità rispetto ai diversi provvedimenti da esaminare, alcuni dei quali già previsti nel calendario dell'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, informa che tutti i gruppi hanno espresso il loro consenso alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
  Avverte altresì, che essendosi concluso l'esame preliminare, ed avendo tutti i gruppi rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, il testo del provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Al momento sono pervenuti i pareri favorevoli, della Commissione Difesa, della Commissione Finanze e della Commissione Cultura, mentre i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva (II, V, XI e XII) dovrebbero pervenire entro mercoledì della prossima settimana.
  Una volta acquisiti tali pareri si potrà concludere l'esame in sede referente e chiedere al Governo l'assenso al trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.
C. 2009 Magi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), relatore, con riferimento al contenuto della proposta di legge, rileva come essa, in estrema sintesi, sia volta a disciplinare la fase della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali.
  La proposta prevede altresì norme per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.
  A tal fine, essa modifica la legge n. 212 del 1956, in materia di silenzio elettorale, e la legge n. 515 del 1993, in materia di disciplina delle campagne elettorali aggiungendo nuove disposizioni nel quadro normativo vigente.
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sulla legge n. 212 del 1956, inserendovi un nuovo articolo 9-bis in materia di silenzio elettorale riferito alle piattaforme digitali.
  Viene al riguardo previsto che nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è vietata a candidati, partiti, movimenti o liste che partecipano all'elezione e a esponenti di partito la diffusione di propaganda elettorale sulle piattaforme digitali.
  In caso di accertamento – d'ufficio o su denuncia – di comportamenti in violazione di tale previsione o delle relative disposizioni regolamentari e attuative da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di hosting ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei Pag. 14contenuti pubblicati in violazione di tale previsione.
  L'Autorità irroga inoltre nei confronti del soggetto responsabile della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
  In tale contesto si precisa che il prestatore del servizio di hosting è definito dal decreto legislativo n. 70 del 2003, ai fini del quale si intende per:

   a) «servizi della società dell'informazione»: le attività economiche svolte in linea - on line – nonché i servizi intesi come qualsiasi attività economica non salariata ovvero qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

   b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

   c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore.

  L'articolo 2 modifica in più parti la legge n. 515 del 1993, in relazione alla disciplina delle campagne elettorali nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Con le modifiche previste (dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1) agli articoli 3, 7, 10 e 11 della predetta legge n. 515 del 1993 si aggiungono in primo luogo tra le pubblicazioni definite «di propaganda elettorale» per le quali la legge prescrive l'obbligo di indicare il nome del committente responsabile anche ogni tipo di contenuto pubblicato o diffuso attraverso piattaforme digitali.
  Inoltre si inseriscono i prestatori di un servizio di hosting – insieme ai giornali e alle stazioni radio e televisive – tra i soggetti che sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, nei cui confronti sono tenuti a emettere fattura.
  Vengono altresì introdotti dei limiti per le spese per la propaganda sulle piattaforme digitali, prevedendo che all'interno del limite complessivo previsto per le spese per la campagna elettorale dei candidati – di cui all'articolo 7 della legge n. 515 del 1993 – esse non possano superare 30.000 euro; analogamente, all'interno del limite complessivo previsto per le spese elettorali dei partiti o movimenti – di cui all'articolo 10 della legge n. 515 del 1993 – quelle per la propaganda sulle piattaforme digitali non possono superare 100.000 euro.
  Al contempo – integrando l'articolo 11 della legge n. 515 del 1993 – le spese effettuate sulle piattaforme digitali sono inserite tra quelle che la legge qualifica «relative alla campagna elettorale». Si tratta delle spese relative alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda e di quelle relative alla distribuzione e diffusione dei relativi materiali e mezzi, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri e – secondo quanto aggiunge la proposta di legge – sulle piattaforme digitali.
  Ricorda, al riguardo, che la legge n. 515 del 1993 e la legge n. 96 del 2012 hanno previsto l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale. I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale hanno l'obbligo di designare un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la corte d'appello competente, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Le leggi che disciplinano la materia sono in particolare la legge n. 96 del 2012, la legge n. 515 del 1993, la legge n. 441 del Pag. 151982 e la legge n. 659 del 1981. Per spese inerenti la campagna elettorale – ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 515 del 1993 – si intendono quelle relative:

   a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;

   b) alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

   c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

   d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

   e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

  La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della proposta introduce inoltre un nuovo articolo 12-bis nella medesima legge n. 515 del 1993 relativamente ai controlli previsti dalla legge, che si estendono alle nuove fattispecie previste dalla proposta di legge.
  Si prevede in particolare che il prestatore del servizio di hosting metta a disposizione degli organi competenti ogni informazione in suo possesso relativa alle spese elettorali sulle piattaforme digitali.
  Nel dettaglio, si introduce la disciplina degli «Obblighi delle piattaforme digitali», prevedendo che nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il prestatore del servizio di hosting, di cui al già citato decreto legislativo n. 70 del 2003, assicuri il rispetto della legge con riferimento all'obbligo di indicazione del committente responsabile per ogni tipo di contenuto sponsorizzato pubblicato attraverso piattaforme digitali da candidati, partiti, movimenti o liste che partecipano all'elezione. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia, di comportamenti in violazione di tale disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di hosting ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei contenuti pubblicati in violazione delle previsioni di legge e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 500.000 sia nei confronti del responsabile della violazione sia nei confronti del prestatore del servizio di hosting che non ottemperi a tali provvedimenti entro i termini da essi previsti.
  Ai fini del rispetto delle previsioni della legge il prestatore del servizio di hosting, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non accetta inserzioni a pagamento, di qualsiasi importo, per pagine relative a candidati se non per il tramite del mandatario elettorale. Nel caso in cui la Corte dei conti, d'ufficio o su segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accerti la violazione essa adotta nei confronti del prestatore del servizio di hosting una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 500.000 euro.
  In tale contesto ricorda che l'articolo 12 della legge n. 515 del 1993 prevede che:

   i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento;

   per l'effettuazione dei controlli su tali consuntivi è istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti un apposito collegio;

   i controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese Pag. 16stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

  L'articolo 3 introduce alcune disposizioni volte alla trasparenza della propaganda politica digitale.
  In dettaglio, si prevede, al comma 1, che le inserzioni sulle piattaforme digitali commissionate da persone fisiche o giuridiche che risiedono in Italia o che hanno come destinatari persone che risiedono in Italia relative a contenuti di natura politica o temi di interesse nazionale riportano l'indicazione del nome della persona fisica o giuridica che ha finanziato l'inserzione.
  Per quanto riguarda l'ambito di intervento della previsione, si specifica, al comma 2, che per contenuti di natura politica o temi di interesse nazionale s'intendono i seguenti: aborto, bilancio, diritti civili, reati, economia, istruzione, energia, ambiente, politica estera, riforme del governo, armi, salute, immigrazione, infrastrutture, Forze armate, povertà, previdenza sociale, imposte, terrorismo e valori sociali.
  Viene inoltre previsto, al comma 3, che i dati aggregati relativi alle inserzioni relative ai suddetti contenuti e temi sono archiviati per un periodo minimo di cinque anni in un archivio telematico pubblico che consenta l'estrapolazione dei dati in formato aperto. Sono compresi nell'obbligo di archiviazione una copia digitale della pubblicità, una descrizione del target selezionato e di quello che ha effettivamente visualizzato l'inserzione, il numero di visualizzazioni generato, l'importo della sponsorizzazione, la durata dalla campagna pubblicitaria e le informazioni per contattare l'acquirente.
  Per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, si stabilisce, al comma 4, che in caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia, di comportamenti in violazione dell'obbligo di riportare l'indicazione del nome del finanziatore dell'inserzione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di hosting ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei contenuti pubblicati in violazione della disposizione di cui al citato comma 1 e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 500.000 euro sia nei confronti del responsabile della violazione sia nei confronti del prestatore del servizio di hosting che non ottemperi a tali provvedimenti entro i termini da essi previsti.
  Per quanto riguarda gli obblighi di archiviazione dei dati aggregati e il relativo monitoraggio si prevede, al comma 5, che entro il 30 giugno di ogni anno, i prestatori del servizio di hosting che offrono servizi di sponsorizzazione a pagamento e che per la maggior parte dei dodici mesi precedenti hanno registrato più di 5.000.000 di utenti o visitatori unici mensili in Italia, inviano alle Camere una relazione sull'adeguamento alle disposizioni di cui al provvedimento e sui dati di cui al comma 3, aggregati per partiti e per altri tipi di finanziatori ove l'importo complessivo delle sponsorizzazioni nel corso dell'anno precedente sia stato superiore a 500 euro.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di accesso ai dati e agli algoritmi proprietari.
  A tal fine il comma 1 prevede che, a fini di interesse pubblico, ricercatori, giornalisti e associazioni possono chiedere alle piattaforme digitali i dati e gli algoritmi utilizzati dalle stesse per la raccomandazione, la classificazione o la referenziazione di contenuti informativi. In caso di mancata risposta o di risposta negativa entro trenta giorni dalla richiesta, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica i motivi del diniego e può disporre che sia garantito l'accesso ai dati e agli algoritmi richiesti.
  Ai sensi del comma 2, tali soggetti, nell'utilizzo dei dati e degli algoritmi ai quali hanno avuto accesso, si attengono alla normativa vigente in materia di segreto industriale e di proprietà intellettuale.
  L'articolo 5 reca le disposizioni finali: in base al comma 1, si affida in particolare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Corte dei conti, ciascuna nell'ambito della propria competenza, l'adozione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento e disciplinano Pag. 17 le modalità di collaborazione tra i soggetti interessati.
  Il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Corte dei conti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge rientri nell'ambito delle materie, di competenza legislativa esclusiva statale «organi dello Stato e relative leggi elettorali», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «ordinamento civile e penale», di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere f), g) e l) della Costituzione.
  Ricorda, infine, come la proposta di legge in esame faccia seguito ad atti di sindacato ispettivo, presentati da diversi gruppi sia in Assemblea sia in Commissione, con i quali è stata sottoposta al Governo l'esigenza di aggiornare la normativa in materia di propaganda elettorale alla diffusione della rete Internet e delle piattaforme digitali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.