CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 novembre 2021
695.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 11

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 novembre 2021.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo), del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.45.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo), del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 10.40.

Pag. 12

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
C. 3363 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, con riferimento all'articolo 1, recante impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare circa l'obbligo – per il personale e gli altri soggetti a ciò tenuti – di possedere ed esibire la certificazione verde, dato il carattere ordinamentale della disposizione. Riguardo agli adempimenti posti in capo alle pubbliche amministrazioni di verifica dell'osservanza di detto obbligo, prende atto della presenza di una clausola di non onerosità, del fatto che la norma esplicitamente prevede che le verifiche sul possesso della certificazione verde possono essere effettuate anche a campione e degli ulteriori elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura.
  Riguardo all'articolo 2, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, considerata la natura ordinamentale e procedurale della norma, peraltro assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria. Fa presente che detta assunzione di neutralità risulta altresì ribadita dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione tecnica pervenuta nel corso dell'esame al Senato. Non ha nulla da osservare in merito alle modifiche apportate al Senato, stante il carattere ordinamentale delle stesse, confermato dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato, né dell'articolo 3-bis, concernente la scadenza delle certificazioni verdi, considerato il carattere ordinamentale della norma, confermato anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 3-ter, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte degli operatori volontari del Servizio civile universale, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma estende agli operatori volontari del Servizio civile universale l'applicazione delle disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sui luoghi di lavoro pubblici e privati recate dal provvedimento in esame, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1 (per il settore pubblico) e all'articolo 3 comma 1 (per il settore privato). Con riguardo specifico alla disposizione in esame non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale della stessa, nonché quanto riferito dalla relazione tecnica circa la sua neutralità finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 3-quater, recante misure urgenti in materia di personale sanitario, osserva, in merito ai profili di quantificazione, che il testo della norma in esame risulta dalla riformulazione posta come condizione dalla 5ª Commissione al Senato al fine di superare i rilievi sollevati dalla relazione tecnica circa il testo originariamente recato dal maxiemendamento. Tenuto conto delle osservazioni originariamente formulate dalla relazione tecnica, segnala che andrebbe comunque acquisita conferma dal Governo circa l'effettiva idoneità della norma, nel testo ora in esame, a escludere la possibilità di incidere sull'assetto organizzativo e funzionale del Servizio sanitario nazionale, irrigidendone la capacità di risposta rispetto alle esigenze che richiedano il ricorso a prestazioni lavorative straordinarie, con possibili conseguenze di carattere oneroso. Ricorda che, rispetto al testo iniziale negativamente verificato, quello ora in esame ha introdotto alcune modifiche sul campo di applicazione e ha correlato l'autorizzazione all'accettazione di nuovi incarichi ad una specifica Pag. 13 valutazione circa lo smaltimento delle liste di attesa.
  Riguardo all'articolo 4, recante misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati riportati dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti nella Nota del Governo. Non formula inoltre osservazioni con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato al comma 2 (esecuzione gratuita di test antigenici rapidi), che introducono una diversa formulazione del criterio di assegnazione delle risorse statali alle regioni nell'ambito dell'autorizzazione di spesa pari a complessivi 105 milioni di euro per l'anno 2021.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti, per un verso, dall'estensione al 31 dicembre 2021 della somministrazione a prezzi contenuti dei test antigenici rapidi per i minori di età tra i 12 e i 18 anni, con contributo a carico dello Stato, per l'altro, dall'incremento delle risorse previste a legislazione vigente in favore del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica al fine di garantire l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, complessivamente pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, tramite le seguenti modalità: mediante corrispondente utilizzo, per un importo pari a 10 milioni di euro, delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate – ai sensi del precedente comma 2 – all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni-bis); mediante corrispondente riduzione, per un importo pari a 105,85 milioni di euro, del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato – in misura pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 – dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021.
  In merito alla prima modalità di copertura, rappresenta che l'integrale sostituzione del comma 9-quater dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 comporta il venir meno del Fondo per la gratuità dei tamponi in favore di cittadini impossibilitati, per certificate ragioni mediche, ad effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, dalla predetta norma istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. In proposito, prende atto di quanto asserito in relazione tecnica circa l'integrale disponibilità delle risorse iscritte nel predetto Fondo, libere pertanto da impegni eventualmente già assunti a valere sulle medesime, e non si hanno quindi osservazioni da formulare.
  Parimenti, non ha osservazioni da formulare in riferimento alla seconda modalità di copertura, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa la congruità delle risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali a «fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno».
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 4-bis, in materia di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro, atteso che le disposizioni in esame prefigurano una mera facoltà in capo ai datori di lavoro e che le amministrazioni pubbliche potranno provvedere alle campagne di informazione e sensibilizzazione soltanto nell'ambito delle risorse, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, come ricordato anche dalla relazione tecnica. Parimenti, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 5, concernente la durata delle certificazioni verdi COVID-19.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante misure urgenti per lo sport, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma è finalizzata alla riallocazione, nell'ambito del bilancio dello Stato, di somme già destinate a spesa, integralmente scontate nei tendenziali, e al cui eventuale riversamento all'entrata del bilancio dello Stato non erano stati ascritti effetti di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 7, recante servizio di contatto per la certificazione Pag. 14verde, in merito ai profili di quantificazione prende atto che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa e non formula quindi osservazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 7 fa fronte agli oneri – pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 – derivanti dall'incremento, per un equivalente importo, delle risorse autorizzate a legislazione vigente per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative e dell'articolo 8-bis, recante disposizioni per lo svolgimento dell'attività teatrale in ambito didattico.
  Con riferimento, infine, all'articolo 10, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 10, comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze – ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto – ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), con riguardo alla richiesta di chiarimento formulata dalla relatrice precisa che l'articolo 3-quater, che prevede che fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) agli operatori delle professioni sanitarie (infermieristiche, di ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) appartenenti al personale del comparto sanità – al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a 4 ore – non si applichino le disposizioni che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né di incidere negativamente sull'assetto organizzativo e funzionale del Servizio sanitario nazionale. In proposito, segnala infatti che, da un lato, la disposizione prevede che non si applichino gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 che, con riguardo al rapporto d'impiego dei dirigenti del ruolo sanitario, tra l'altro, prevedono il riconoscimento in loro favore di un'indennità retributiva nel caso abbiano optato per l'esclusività del rapporto d'impiego con il Servizio sanitario nazionale, dall'altro, stabilisce che il vertice dell'amministrazione di appartenenza, responsabile dell'autorizzazione, per autorizzare lo svolgimento delle citate attività lavorative, deve attestare che la predetta autorizzazione non pregiudichi l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3363 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 3-quater, che prevede che fino al termine dello stato di emergenza (31 Pag. 15dicembre 2021) agli operatori delle professioni sanitarie (infermieristiche, di ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) appartenenti al personale del comparto sanità – al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a 4 ore – non si applichino le disposizioni che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né di incidere negativamente sull'assetto organizzativo e funzionale del Servizio sanitario nazionale;

    infatti, da un lato, la disposizione prevede che non si applichino gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 che, con riguardo al rapporto d'impiego dei dirigenti del ruolo sanitario, tra l'altro, prevedono il riconoscimento in loro favore di un'indennità retributiva nel caso abbiano optato per l'esclusività del rapporto d'impiego con il Servizio sanitario nazionale, dall'altro, stabilisce che il vertice dell'amministrazione di appartenenza, responsabile dell'autorizzazione, per autorizzare lo svolgimento delle citate attività lavorative, deve attestare che la predetta autorizzazione non pregiudichi l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che, come da prassi consolidata, con la presentazione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si intendono revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio in data anteriore all'11 novembre 2021 relativamente a progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso, il cui iter nelle Commissioni di merito non sia ancora concluso. La revoca discende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificarne la compatibilità con questi ultimi. Restano, invece, fermi i pareri resi relativamente a progetti di legge privi di effetti finanziari, ivi inclusi quelli corredati dalla cosiddetta clausola di invarianza finanziaria.
  In considerazione dei criteri dianzi illustrati, avverte pertanto che – a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici – occorre revocare i pareri espressi dalla Commissione bilancio sui seguenti provvedimenti:

   C. 2655, già approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016, tuttora all'esame della III Commissione Affari esteri;

   C. 3041, già approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016, anch'esso all'esame della III Commissione Affari esteri;

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   C. 3208, in prima lettura alla Camera, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, attualmente all'esame della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

  La Commissione prende atto.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto PELLA (FI), relatore, nel far presente che il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ne illustra il contenuto come segue.
  Nel ricordare che il provvedimento si compone di 51 articoli, suddivisi in quattro Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, premette che nel corso della sua relazione si concentrerà sul Titolo I e sui Capi da 1 a 3 del Titolo II (Articoli da 1 a 26).
  Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 15, reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNNR per il 2021 e si compone di sei Capi.
  Il Capo I (articoli da 1 a 4) detta disposizioni in materia di turismo.
  In particolare, l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, per un importo massimo di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato.
  L'articolo 2, utilizzando i fondi previsti nel PNRR, istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo», per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. La sezione speciale dispone di una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  L'articolo 3 prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. La misura è volta all'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo» del PNRR, che destina a tale finalità 180 milioni di euro. Si prevede, poi, la possibilità di attivare finanziamenti agevolati per le stesse finalità, in relazione alle spese non coperte da contributo diretto e da mezzi propri dell'operatore economico.
  Il Capo II (articoli da 5 a 6) detta disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie ed edilizia giudiziaria.
  In particolare, l'articolo 5 modifica le procedure di approvazione del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI, al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, in attuazione di una delle riforme previste dal PNNR da realizzare entro la fine del 2021. Pag. 17
  L'articolo 6 detta norme volte ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria.
  Il Capo III (articolo 7) detta disposizioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
  In particolare, l'articolo 7 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi S.p.a. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura cloud della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR. A tale fine, in particolare, la società Difesa servizi viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate.
  Il Capo IV (articoli da 8 a 10) detta disposizioni relative alle procedure di spesa del PNRR.
  Nello specifico, l'articolo 8 prevede la costituzione di un Fondo di fondi, denominato «Fondo Ripresa Resilienza Italia», per l'attuazione, nell'ambito del PNRR, delle linee progettuali Piani urbani integrati e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo.
  L'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, la data entro la quale deve essere conclusa l'attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. La norma dispone, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi POC per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR.
  L'articolo 9, comma 2, detta norme volte a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, in attuazione di uno degli obiettivi previsti nel PNRR tra le riforme abilitanti.
  L'articolo 9, commi da 3 a 5, stabilisce la possibilità di collaborazione tra enti pubblici al fine di rendere interoperative varie banche dati amministrative, con l'obiettivo di promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR. Le convenzioni per l'utilizzo dei dati e i programmi di ricerca devono soddisfare i requisiti del regolamento per la protezione dei dati personali. Le convenzioni stipulate e i programmi di ricerca sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte.
  I commi 6-7 e 12-13 dell'articolo 9 recano norme di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all'attuazione del PNRR. In particolare, i commi 6 e 7 sono finalizzati ad assicurare anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato, al fine di assicurare ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, la liquidità necessaria per il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti di cui sono titolari. Il comma 12 autorizza il versamento delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, e destinate a interventi PNRR, sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al MEF per l'attuazione del Next Generation EU, nel caso in cui ciò sia necessario per assicurare unitarietà e flessibilità alle procedure di gestione finanziaria dei fondi. Il comma 13, infine, esclude l'esecuzione forzata, ovvero atti di sequestro o di pignoramento, sui fondi PNRR esistenti nei conti correnti della tesoreria centrale o nelle corrispondenti contabilità speciali intestate alle PA responsabili della realizzazione degli interventi del PNRR.
  L'articolo 9, commi 8 e 9, istituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa.
  L'articolo 9, comma 10, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2021-2022, a reclutare, mediante nuovi concorsi o scorrimento delle vigenti graduatorie, 40 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività Pag. 18 di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. Il comma 11 autorizza la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti e di stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, entro il limite di spesa complessivo di 600.000 euro.
  L'articolo 9, commi da 14 a 17, interviene in ordine alla realizzazione della riforma del PNRR denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», prevedendo che le attività connesse siano svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e stabilendo il compenso dei componenti dello Standard Setter Board. Stabilisce, altresì, che le proposte relative ai principi e agli standard contabili sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet.
  L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.
  Il Capo V (articolo 11) detta disposizioni in materia di zone economiche speciali (ZES).
  In particolare, l'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle Zone economiche speciali (ZES) e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.
  Il Capo VI (articoli da 12 a 15) detta disposizioni in materia di università e ricerca.
  Nello specifico, l'articolo 12 semplifica, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi.
  L'articolo 13 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.
  L'articolo 14 stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'obiettivo è quello di promuovere l'interdisciplinarietà dei «corsi di studio» e la formazione di profili professionali innovativi. Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, prevede la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.
  L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.
  Il Titolo II, composto dagli articoli da 16 a 40, reca ulteriori misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNNR e si compone di cinque Capi.
  Il capo I (articoli da 16 a 19) detta disposizioni in materia di ambiente.
  In particolare, l'articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche, modificando, in particolare, l'articolo 154 del codice dell'ambiente, in materia di tariffa del servizio idrico integrato, al fine di prevedere che nella determinazione dei canoni si tenga conto anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga».
  L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e d'intesa Pag. 19con la Conferenza unificata, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del PNRR.
  L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali.
  L'articolo 19 reca disposizioni in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
  Il Capo II (articoli da 20 a 23) detta disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale.
  L'articolo 20 introduce norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.
  L'articolo 21, in attuazione di una specifica linea progettuale del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, nonché di promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle smart cities, dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, stabilendo che alla ripartizione si provveda sulla base all'indice di vulnerabilità sociale e territoriale.
  L'articolo 22 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
  L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.
  Il Capo III (articoli da 24 a 26) detta disposizioni in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari.
  In particolare, l'articolo 24 demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici.
  L'articolo 25 prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.
  L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, nel premettere che nel corso della sua relazione si soffermerà sui Capi IV e V del Titolo II, nonché sui Titoli III e IV, ne illustra il contenuto come segue.
  Il capo IV (articoli da 27 a 30) detta disposizioni in materia di servizi digitali.
  Nello specifico, l'articolo 27 reca misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. In particolare, sono previste nuove modalità di accesso al domicilio digitale, stabilendo che i cittadini potranno utilizzare i servizi online resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) oppure recarsi fisicamente presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza. Inoltre, vengono semplificate le modalità attuative inerenti all'obbligo da parte della PA e dei gestori di servizi pubblici di accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico. Infine, viene soppresso il Comitato di indirizzo dell'AgID, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte nella transizione digitale.
  L'articolo 28 prevede che le camere di commercio assicurino alle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), al fine di consentire alle imprese stesse di Pag. 20effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.
  L'articolo 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del fondo, sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).
  L'articolo 30 detta norme volte ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativi alla digitalizzazione della logistica, semplificando il quadro delle convenzioni in essere.
  Il Capo V (articoli da 31 a 40) detta disposizioni in materia di personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile.
  In particolare, l'articolo 31 dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Viene altresì disposto che il numero minimo degli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attivare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, per i quali sono stanziate specifiche risorse, è pari a mille unità (numero che in precedenza costituiva invece il limite massimo).
  L'articolo 32 reca disposizioni finalizzate all'ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA.
  L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.
  L'articolo 34 assegna al Ministero della transizione ecologica, per gli anni 2022 e 2023, un contingente di personale fino a 152 unità, per una spesa complessiva di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche al fine di fornire adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali.
  L'articolo 35 reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo all'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia, alla creazione di nuovi posti dirigenziali, alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero e, infine, allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo.
  L'articolo 36 detta alcune disposizioni per il potenziamento della dotazione organica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 37 integra la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (da 11 a 12 membri), al fine di ricomprendervi anche un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale.
  L'articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, in attesa della riorganizzazione dell'AIFA diretta all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per Pag. 21la valutazione dei farmaci (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021.
  L'articolo 39 limita la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai soli dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.
  L'articolo 40 semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale.
  Il Titolo III, composto dagli articoli da 41 a 46, reca disposizioni in materia di gestioni commissariali, di imprese agricole e di sport.
  In particolare, l'articolo 41 interviene sulla normativa che disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, individuato nel sindaco di Napoli.
  L'articolo 42 detta norme volte a rafforzare i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto.
  L'articolo 43 detta norme volte a potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in particolare, l'estensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede, inoltre, la predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre subcommissari.
  L'articolo 44 autorizza l'utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e voucher non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rimborso dei biglietti o voucher emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.
  L'articolo 46 riconosce a Sport e Salute Spa, per l'anno 2021, un contributo di 27,2 milioni di euro, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
  Il Titolo IV, composto dagli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in materia di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia.
  In particolare, l'articolo 47 modifica l'articolo 34-bis del Codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal articolo 49 del decreto-legge in esame.
  L'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia.
  L'articolo 49 introduce nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.
  Il Titolo V, composto dagli articoli da 50 a 52, reca le abrogazioni e le disposizioni finali.
  In particolare, l'articolo 50 prevede, in particolare, che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile; modifica la composizione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, e ne modifica la composizione; dispone l'abrogazione Pag. 22della disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
  L'articolo 51 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.
  L'articolo 52 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per cui è vigente dal 7 novembre 2021.
  Infine, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), nel dichiarare che intende illustrare le criticità del decreto-legge per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza come emerse anche nel corso delle audizioni, afferma che il Governo non appare assumersi alcuna responsabilità sull'attuazione effettiva degli interventi nel territorio, in molti casi non indicando specifici progetti né le modalità attuative degli stessi. Nel soffermarsi in particolare sul ruolo dei comuni, ai quali è affidata l'attuazione di investimenti per il valore di 70 miliardi di euro, evidenzia che gli stessi potrebbero incontrare difficoltà nella gestione dei progetti dall'emanazione dei bandi fino alla fase esecutiva a causa della riduzione del personale subita nel corso del tempo. In tal modo fa presente il rischio che vi siano ritardi o inadempimenti nell'attuazione del Piano o che soltanto le amministrazioni più grandi riescano ad essere beneficiarie delle risorse, a scapito delle amministrazioni più piccole. Nel sottolineare che il Piano è finalizzato a riequilibrare le disparità territoriali e, a tale scopo, in esso si prevede che il 40 per cento delle risorse, ossia circa 80 miliardi di euro, deve essere investito nel Mezzogiorno, afferma che nel medesimo Piano non è però definito l'impatto delle singole misure sulle disuguaglianze territoriali, risultando più un impegno politico che una strategia definita. Quindi, nel passare a trattare della questione della governance del Piano, ricorda anzitutto che non sono state ancora costituite tutte le commissioni ministeriali per l'attuazione del Piano. Inoltre, nell'evidenziare che il sistema della procedura negoziata diverrà la modalità ordinaria di aggiudicazione dell'appalto, paventa i rischi che ne conseguono di violazione della concorrenza tra imprese e di concentrazione degli appalti in poche imprese di grandi dimensioni. Infine delinea i profili di criticità del provvedimento rispetto al rischio di infiltrazioni mafiose nelle procedure di assegnazione degli appalti, su cui evidenzia che non è stato possibile effettuare specifiche audizioni. In particolare, in riferimento alle disposizioni che obbligano il prefetto a preavvisare l'interessato della sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'interdittiva antimafia ovvero per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, rileva che costituiscono una duplicazione della disciplina sul controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, contenuta nell'articolo 34-bis del Codice antimafia. Sostiene che il procedimento introdotto, che consente anche la valutazione di una serie di modifiche riguardanti le caratteristiche dell'impresa sospettata, faciliti l'aggiramento della normativa antimafia che viene in tal modo indebolita, anziché rafforzata.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel soffermarsi sul tema del personale degli enti locali, ricorda che dal 2019 ad oggi è stata incrementata la capacità assunzionale sia per i comuni sia per le province e le città metropolitane, consentendo le assunzioni non più sulla base del mero criterio del turn-over ma in relazione alla situazione finanziaria degli enti. In tale quadro, osserva che il Governo, in accordo con le regioni, sta inoltre predisponendo ulteriori provvedimenti in materia.

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  Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede al Governo se sia disponibile ad introdurre modifiche al decreto-legge in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI assicura che il Governo valuterà con attenzione le proposte emendative volte a migliorare il provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.35.