CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 novembre 2021
692.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione ed è iniziata la discussione. Chiede, quindi, se vi siano altri deputati che intendono intervenire, prima di procedere all'illustrazione della proposta di parere.

  Paolo SIANI (PD), pur esprimendo apprezzamento per il complesso della riforma, Pag. 46 ritiene utile richiamare una problematica riguardante la tutela dei minori nell'ambito del processo civile. Reputa, infatti, che l'affidamento al giudice monocratico di alcune fattispecie comporti alcuni rischi, venendo meno la specificità degli interventi che riguardano le persone di minore età. Evidenzia come preoccupazioni in tal senso siano state espresse anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, non essendoci altre richieste di intervento e osservando che i rilievi espressi dal deputato Siani trovano corrispondenza con l'intervento svolto nella seduta precedente dalla collega Bellucci, sospende brevemente la seduta al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto del tema sollevato dai deputati intervenuti nella discussione.

  La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.20.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato), precisando che essa recepisce le considerazioni svolte dai colleghi Bellucci e Siani.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), non esitando a definire «epocale» l'intervento di riforma proposto con il provvedimento in esame, da considerarsi lungamente atteso, che peraltro investe in maniera notevole le competenze della Commissione Affari sociali, manifesta soddisfazione per la capacità della medesima Commissione di trovare una posizione condivisa, avendo l'obiettivo di garantire un'efficace tutela dei minori. In questo contesto reputa importante l'osservazione che è stata inserita nel parere, al fine di porre rimedio a quello che appare un vulnus rispetto a tale tutela.
  Nel ribadire la valutazione positiva del gruppo Fratelli d'Italia in merito al raggiungimento di questo obiettivo, rileva che purtroppo il provvedimento in esame presenta altri profili di criticità, a partire da un livello inadeguato di risorse umane destinate agli interventi in materia di minori e famiglie, insistendo sul fatto che il giudice monocratico non può essere una soluzione per tale problematica, e dalla scarsa incisività degli interventi correttivi delle disposizioni previste dall'articolo 403 del codice civile in materia di allontanamento dei minori dalle loro famiglie. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dalla relatrice.

  Elena CARNEVALI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere, intendendo comunque segnalare alcune criticità presenti nel testo in esame.
  In particolare, per quanto concerne l'articolo 27, che modifica le disposizioni del codice civile sull'allontanamento dei minori dalle proprie famiglie, valuta favorevolmente alcuni interventi, quali, ad esempio, quelli relativi alle tempistiche, ma ritiene che siano necessari alcuni correttivi per conseguire l'obiettivo della piena tutela dell'interesse dei minori.
  Nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Bellucci sulla necessità di avere adeguate risorse umane a disposizione, incluse quelle per gli interventi necessari in ambito sociale, auspica che in sede di emanazione di decreti attuativi possano essere individuate le opportune soluzioni.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazione, della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Intervengono la ministra per le disabilità, Erika Stefani, e il sottosegretario per la salute, Pierpaolo Sileri.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 424 Carnevali e 1884 De Maria).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 10 novembre 2021.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri le relatrici, deputate Noja e Sportiello, hanno svolto la relazione.
  Ricorda, altresì, che nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, è stato convenuto di dedicare la prossima settimana all'esame preliminare, con lo svolgimento delle audizioni informali a partire da lunedì 15 novembre e, quindi, della discussione. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 20 di lunedì 22 novembre.
  Avverte che, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri, il deputato De Maria ha chiesto di poter abbinare la sua proposta di legge recante «Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile» (C. 1884). Fa presente che anche la deputata Carnevali ha chiesto di poter abbinare la proposta di legge recante «Norme per garantire la vita indipendente delle persone con disabilità» (C. 424).
  Come ha avuto modo di chiarire nella predetta riunione di ieri, nel caso di specie può essere ammessa la possibilità di deliberare eventuali abbinamenti di proposte di legge, ove richiesti da parte dei rispettivi presentatori, fermo restando che il testo base non può che essere quello del disegno di legge collegato, in virtù della speciale disciplina che l'articolo 123-bis, comma 6, del Regolamento prevede per tale categoria di provvedimento.
  Ciò precisato, propone di deliberare l'abbinamento delle proposte di legge C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria al disegno di legge in esame.

  La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria al disegno di legge C. 3347.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
C. 3363 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame del provvedimento, che verrà a scadenza il 20 novembre 2021, abbia inizio il prossimo 15 novembre.
  Avverte altresì che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di procedere all'esame del provvedimento nelle giornate di oggi e di domani, venerdì 12 novembre. È stato altresì stabilito che nella seduta odierna si svolgerà l'esame preliminare ed è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 19 di oggi.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Federico, per lo svolgimento della relazione.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, procede all'illustrazione del contenuto del disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021.
  Osserva che gli articoli 1 e 3 inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-quinquies e un articolo 9-septies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e Pag. 48gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari (comma 1, capoversi 1 e 2). Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione.
  Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista la non applicazione delle misure illustrate in precedenza relative al possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti che sulla base di un'idonea certificazione medica sono esentati dalla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 (capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1).
  Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). Con una modifica approvata al Senato viene previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito anche un articolo 9-novies nel citato decreto-legge n. 52 del 2021 – con l'articolo 3-bis del provvedimento in esame – diretto a specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.
  Per le ipotesi in cui un lavoratore, pubblico o privato, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo ovvero rifiuti l'esibizione del certificato, si prevede in primo luogo (capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari e viene fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In base a quanto previsto dall'articolo 3-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, tali disposizioni si applicano anche agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati.
  Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1). Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1). Pag. 49
  L'articolo 2 concerne l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-sexies nel richiamato decreto-legge n. 52 del 2021. Il nuovo articolo, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie, non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata.
  Il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 si applichino, in quanto compatibili, anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari.
  Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Ai sensi del comma 6, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
  Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati, anche onorari, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
  L'articolo 3-quater, introdotto al Senato, reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. La norma limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale del Servizio sanitario nazionale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore. La possibilità transitoria viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dall'ente o azienda sanitario di appartenenza, il quale, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale ed il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.
  L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, apportando a tal fine delle modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021.
  In particolare, è prorogata dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il Pag. 50prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti (comma 1).
  Il nuovo comma 1-bis impegna le farmacie in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2 ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. In caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. Il successivo comma 1-ter (introdotto come il precedente nel corpo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021) chiarisce che l'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Il comma 2 sostituisce i commi 9-quater e 9-quinquies dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
  In particolare, fino al 31 dicembre 2021 il nuovo comma 9-quater garantisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. L'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi è svolta nelle farmacie ovvero nelle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. Il nuovo comma 9-quinquies impegna il Commissario straordinario a trasferire le risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e alle province sulla base dei dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater.
  Fa presente, poi, che l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano promuovere, nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.
  L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID-19, dell'ipotesi della guarigione da un'infezione da COVID-19 successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale (comma 1, lettera b); la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19, relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19 (a partire dalla somministrazione stessa anziché dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione) (comma 1, lettera c).
  La novella di cui alla successiva lettera d) prevede che, nel caso in cui l'accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone, dunque, Pag. 51ai fini della durata, una sostanziale equiparazione delle fattispecie oggetto alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19.
  Fa notare come nel corso dell'esame in sede referente al Senato sia stata espunta la lettera a) del comma 1, sull'equivalenza delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute per esigenza di coordinamento, in quanto trattasi di disposizione già contenuta nell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 111 del 2021, convertito dalla legge n. 133 del 2021, attraverso una proposta emendativa approvata presso questa Commissione nel corso dell'iter di conversione del citato decreto.
  L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite alla società Sport e Salute s.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020.
  L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 (Contact center). Ricorda che la disposizione recata dal decreto-legge n. 105 del 2021, novellando l'articolo 1, comma 621-bis della legge di bilancio 2021, attribuiva alla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri il servizio di assistenza tecnica (mediante risposta telefonica o di posta elettronica) per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. È previsto un incremento dello stanziamento da 1 milione a 4 milioni di euro.
  L'articolo 8 indica la data del 30 settembre 2021, come termine per il Comitato tecnico-scientifico per esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale. Al riguardo, si ricorda che, successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 139 del 2021 che ha ridefinito la disciplina relativa allo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative nelle zone bianche e gialle.
  L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, si applicano, quanto all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività didattiche. Sostanzialmente, si prevede, dunque, che, per lo svolgimento delle attività indicate, le certificazioni verdi COVID-19: non devono essere possedute ed esibite dagli studenti; devono essere possedute ed esibite dal personale scolastico per l'accesso a locali diversi dagli edifici scolastici in cui si svolgono le stesse attività, nonché da chiunque – diverso dagli studenti – acceda alle strutture scolastiche per lo svolgimento delle stesse attività.
  L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge n. 127. Si ricorda che i certificati verdi COVID-19, in base al principio posto dal citato comma 10-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52, rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo. Tali fattispecie – aventi in genere come limite temporale, implicito od esplicito, la fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – sono elencate nel medesimo comma 10-bis nonché nell'integrazione al medesimo elenco operata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2021.
  Fa presente, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 10-bis prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto Pag. 52speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 11 concerne, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, che è vigente dal 22 settembre 2021.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, osserva che, come precisato all'inizio della seduta, è da considerarsi conclusa la fase dell'esame preliminare.
  Ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 19 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.