CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2021
690.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.30.

Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.
  In particolare, fa presente che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Rammenta, poi, che l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone inoltre che in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6.
  Segnala che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis) indica tra i «collegati» alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante «legge quadro per le disabilità».
  Evidenzia che tale legge è indicata tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e ai procedimenti di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale.
  Fa presente che il disegno di legge di delegazione in esame, composto di tre articoli, come risulta dalla relativa relazione illustrativa, costituisce l'attuazione della citata riforma indicata come riforma 1.1 della Missione 5, componente 2, del PNRR. Sottolinea, in particolare, che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore delega medesima. Evidenzia che l'articolo 2 concerne i princìpi e criteri direttivi della delega, che devono perseguire le finalità già enucleate all'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo debba provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche. Fa presente, infine, che l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega, prevedendo, da un lato, che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del PNRR e la razionalizzazione dell'impiego delle Pag. 79risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità e, dall'altro, che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Evidenzia che le disposizioni del disegno di legge risultano di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge.
  In conclusione, ritiene che il contenuto del disegno di legge C. 3347 Governo, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», sia riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, e che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di disabilità” (C. 3347 Governo);

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

    l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;

    la Nota di aggiornamento del DEF 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis), conformemente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), indica tra i “collegati” alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante “legge quadro per le disabilità”;

   considerato che:

    la suddetta “legge quadro per le disabilità” è tra le azioni chiave individuate nel PNRR come riforma 1.1 della Missione 5, componente 2, per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e i procedimenti di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale;

    il presente disegno di legge di delegazione, composto di tre articoli, costituisce l'attuazione della citata riforma, come risulta dalla relazione illustrativa ad esso riferita;

    in particolare, l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della delega medesima;

    l'articolo 2 concerne i princìpi e criteri direttivi della delega, che devono perseguire le finalità già enucleate all'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo debba provvedere al coordinamento, Pag. 80 sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche;

    l'articolo 3, infine, reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega, prevedendo, da un lato, che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del PNRR e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità e, dall'altro, che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

    le disposizioni del disegno di legge risultano pertanto di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge,

RITIENE

   che il contenuto del disegno di legge C. 3347 Governo, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”:

   a) sia riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

   b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del decreto-legge n. 132 del 2021, recante Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, quale risultante all'esito delle modifiche e delle integrazioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali.
  Ricorda che, nella seduta del 26 ottobre 2021, la Commissione ha esaminato, per il parere alla I Commissione, il testo originario del provvedimento, esprimendo parere favorevole, con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che successivamente la Commissione di merito, nel recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio, ha apportato ulteriori modifiche al testo ai fini dell'esame in Assemblea.
  Tutto ciò considerato, poiché le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato poiché su di esso è necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

  Fabio MELILLI, presidente, nel sollecitare il Governo a procedere rapidamente poiché il provvedimento è calendarizzato in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
C. 2361 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato, per il parere alla Commissione finanze, il testo del provvedimento recante Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, nella seduta del 15 settembre 2021, esprimendo sullo stesso un parere favorevole.
  Poiché la Commissione di merito non ha approvato modifiche al testo sul quale era stato espresso dalla Commissione bilancio il citato parere, fa presente che resta fermo il parere favorevole a suo tempo espresso.
  Passando, quindi, all'esame delle proposte emendative, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti che reca la sola proposta emendativa Cavandoli 1.100. Poiché la citata proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato, per il parere alla VI Commissione Finanze, il provvedimento in titolo, da ultimo nella seduta del 3 novembre 2021, senza tuttavia pervenire in quella sede ad alcuna deliberazione, non essendo ancora stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica richiesta in data 3 novembre 2020. Avverte, altresì, che la Commissione di merito, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, in data 4 novembre 2021 ne ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo. Fa quindi presente che la Commissione bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul provvedimento all'esame dell'Assemblea.

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  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento (vedi allegato), si rimette alle valutazioni della Commissione sugli aspetti critici richiamati dalla stessa relazione tecnica. Fa presente che il Governo non intende in alcun modo ritardare l'approvazione del provvedimento e, in proposito, ricorda il suo impegno personale in tal senso.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, auspicando che si possa giungere rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.
Atto n. 315.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato poiché su di esso è necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.
Atto n. 317.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 21 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Ricorda che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 27 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione Pag. 83(Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Segnala che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame risulta finalizzato ad assicurare la continuità qualitativa e quantitativa della componente elicotteristica cosiddetta «multiruolo» dello strumento militare terrestre.
  Evidenzia, in particolare, che lo schema di decreto ha per oggetto la seconda fase del programma in titolo, prevedendo che all'onere relativo alla prima tranche – stimato in 108 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026, ripartiti per singolo esercizio finanziario secondo il profilo indicato nella medesima scheda tecnica – si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42, iscritto nell'ambito del programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  In proposito, segnala che sul predetto piano gestionale sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 669,6 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026, interessato dal provvedimento in esame.
  Sottolinea che la scheda tecnica precisa, infine, che la realizzazione delle successive tranche della seconda fase del programma in esame, per ulteriori 775 milioni di euro, è comunque subordinata «all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione», fermo restando che – come precisato nella scheda tecnica – la copertura finanziaria del programma stesso, stante il suo carattere di priorità, potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  In tale quadro, ritiene che dovrebbe anzitutto essere valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche della seconda fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori tranche dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse poste a copertura del programma in esame risultano congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Tanto premesso, evidenzia che la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, riportata nella scheda tecnica, riveste carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ossequio a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009. Pag. 84
  Segnala, del resto, che, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta la migliore previsione ex ante del potenziale cronoprogramma dei pagamenti conseguente alla concreta definizione dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni di spesa.
  Fa presente che, da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono funzionali alle caratteristiche proprie di programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali.
Atto n. 318.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 21 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Ricorda che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 27 ottobre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Segnala che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame risulta finalizzato a potenziare le capacità espresse nel settore del Comando e Controllo avioportato e del Battle Management dell'Aeronautica Militare.
  Evidenzia, in particolare, che il programma, che si concluderà presumibilmente nel 2030 e avrà un onere complessivo di 99 milioni di euro, ripartiti per Pag. 85singolo esercizio finanziario secondo il profilo indicato nella scheda tecnica, si articola in tre fasi: la Fase 1, per complessivi 10 milioni di euro, si concluderà nel 2021 con la consegna del primo prototipo; la Fase 2, il cui onere complessivo ammonta a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2021 al 2025, prevede l'integrazione del sistema di missione con la nuova configurazione avionica; la Fase 3, conclusiva del programma, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro complessivi negli anni dal 2025 al 2030.
  Fa presente che alle prime due fasi del programma si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 02, iscritto nell'ambito del programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  In proposito, segnala che, sulla base della legge di bilancio per il 2021, al predetto piano gestionale sono stati assegnati 1.738.471.290 euro per il 2021, 2.783.949.412 euro per il 2022 e 903.139.420 euro per il 2023.
  Sottolinea che la scheda tecnica precisa, poi, che la copertura finanziaria del programma, stante il suo carattere di priorità, potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Relativamente alla Fase 3 fa presente che la scheda illustrativa evidenzia che il completamento del progetto avverrà attraverso successivi atti contrattuali che consentiranno il raggiungimento della Full Operation Capability del target capacitivo richiesto.
  In tal quadro, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alle prime due fasi del programma, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che la Fase 3 dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse poste a copertura del programma in esame risultano congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Tanto premesso, evidenzia che la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, riportata nella scheda tecnica, riveste carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ossequio a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Sottolinea che, del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione. Pag. 86
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta la migliore previsione ex ante del potenziale cronoprogramma dei pagamenti conseguente alla concreta definizione dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni di spesa.
  Fa presente che, da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono funzionali alle caratteristiche proprie di programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.
Atto n. 320.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto ministeriale reca le modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Segnala che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 718, della legge n. 178 del 2020 che attribuisce ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – la definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo riguardante la compensazione dei danni subiti, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. A tal fine, l'articolo 1, comma 715, della predetta legge ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinati per 450 milioni di euro ai danni subiti dalla prima categoria suindicata e per 50 milioni di euro ai danni subiti dalla seconda. Successivamente, tale fondo è stato incrementato dall'articolo 73, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 73 del 2021, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 285 milioni di euro per i gestori aeroportuali e 15 milioni di euro per i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.
  Rileva che il provvedimento si compone di 9 articoli e reca una clausola di invarianza finanziaria con riferimento agli adempimenti che devono porre in essere le Amministrazioni interessate (articolo 8); esso è inoltre corredato di relazione tecnica che Pag. 87non risulta formalmente «vidimata» dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito agli articoli 8 e 9, che recano disposizioni finanziarie e sull'efficacia, rileva preliminarmente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non risulta formalmente «vidimata» dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Ciò premesso, evidenzia l'opportunità di chiarimenti con riferimento ai seguenti profili.
  In merito ai tempi per il pagamento degli indennizzi riconosciuti, osserva che la procedura prevista dal provvedimento in esame dovrebbe determinare, almeno in parte, la conclusione delle operazioni dei pagamenti nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato previsto lo stanziamento, con effetti differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica, in particolare per il fabbisogno di cassa. Infatti, sia il comma 715, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 che l'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno indicato effetti identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica per il solo anno 2021.
  Inoltre, considerata la presenza della clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'effettiva capacità della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e dell'ENAC di evadere in un ristretto arco temporale – circa 4/5 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento in gazzetta ufficiale – le domande di ammissione al contributo e la corresponsione dello stesso, senza che sia compromessa l'ordinaria attività degli uffici chiamati a svolgere i predetti compiti. Le medesime informazioni andrebbero fornite anche relativamente all'attività di controllo a campione che è chiamata a svolgere la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, nella misura di almeno il 30 per cento dei beneficiari.
  In merito alla copertura finanziaria del provvedimento, atteso che l'onere è limitato all'entità delle disponibilità presenti sul fondo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.05.