CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2021
687.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa.
C. 139 Cirielli, C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame delle proposte di legge.

  Giovanni CURRÒ (M5S), relatore per la VI Commissione, rileva preliminarmente che le proposte di legge delle quali le Commissioni riunite avviano l'esame recano disposizioni in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nonché di informazione e di consultazione dei dipendenti sulla situazione dell'impresa, attraverso modifiche alla normativa vigente o la previsione di specifiche deleghe al Governo.
  Come espressamente indicato in talune delle proposte di legge, gli interventi previsti danno attuazione a quanto stabilito dall'articolo 46 della Costituzione, ai sensi del quale, al fine dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle imprese.
  Passando al contenuto delle proposte in esame, segnala che la proposta di legge C. 139 Cirielli consta di un unico articolo, che reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa. I decreti legislativi sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Pag. 17 La norma elenca, quindi, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si tratta, in primo luogo, dell'individuazione dei requisiti minimi dell'impresa per l'adozione dello statuto partecipativo, condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dal provvedimento. Tali requisiti, che possono essere anche assicurati in misura alternativa tra loro, consistono: nell'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, con poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione; nella previsione di procedure formali, vincolanti e garantite, di informazione e consultazione preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa; nella distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto o del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni; nell'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario. In presenza di tali requisiti l'accesso ai benefici previsti dalla legge discende dalla adozione di uno «statuto partecipativo» attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti occupati a tempo indeterminato. Gli ulteriori principi e criteri direttivi della delega prevedono l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una Commissione centrale per la partecipazione, per la certificazione della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello statuto partecipativo e la determinazione di benefici da riconoscere alle imprese che abbiano adottato tale statuto. Per l'attuazione delle disposizioni, la norma prevede l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 52 miliardi di euro per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo.
  Fa presente che la proposta di legge C. 695 Polverini reca anch'essa, all'articolo 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione. I decreti legislativi sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previe deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in primo luogo, la facoltà per le aziende di stipulare, con le organizzazioni sindacali operanti in azienda, un accordo collettivo per individuare forme di collaborazione alla gestione dell'azienda e la facoltà per le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di stipulare un accordo collettivo interconfederale, anche territoriale, al fine di individuare forme di collaborazione alla gestione delle aziende. La delega riconosce l'autonomia delle parti contraenti nella scelta tra diverse forme di collaborazione che possono consistere: nella istituzione di un organismo di sorveglianza e di indirizzo sull'andamento e sulle scelte di gestione aziendale, che preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori eletti o designati dalle organizzazioni sindacali operanti in azienda; nella istituzione di organismi congiunti paritetici con competenze specifiche su materie individuate in sede di contrattazione collettiva; nella previsione di forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa, anche attraverso la distribuzione di quote di azioni o di capitale societario; nella costituzione di soggetti collettivi, fondazioni, enti o società, per l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa; nel rafforzamento degli obblighi di informazione e di consultazione periodici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; nel Pag. 18rafforzamento delle procedure di verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell'ambito di piani industriali o di altri progetti condivisi; nella previsione di altre forme di collaborazione riconosciute dalla normativa nazionale e dell'Unione europea e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La delega prevede altresì il riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo che rafforzi la partecipazione economica o gli incrementi di produttività e l'individuazione dei requisiti minimi di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'articolo 2 disciplina la procedura di approvazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in misura pari a 50 milioni di euro annui.
  Segnala, poi, che la proposta di legge C. 1986 Mollicone dispone, all'articolo 1, l'istituzione, nelle imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma giuridica costituite, che occupano oltre cinquanta dipendenti, dei consigli di gestione, la cui composizione è disciplinata dall'articolo 2. In particolare, il consiglio è composto da un componente per le aziende da cinquantuno a cento dipendenti, da tre componenti per le aziende da centouno a trecento dipendenti, da cinque componenti per le aziende da trecentouno a cinquecento dipendenti e da sette componenti per le aziende con più di cinquecento dipendenti. Fa presente che l'articolo 3 prevede la procedura per l'elezione dei componenti dei consigli di gestione, che è eletto dai lavoratori dipendenti, presenti al momento delle votazioni, a scrutinio segreto e con voto limitato a due terzi dei componenti. Il successivo articolo 4 individua i compiti e le funzioni dei consigli, che hanno il diritto di essere informati dai responsabili dell'azienda sulle principali decisioni che ne riguardano la gestione, riconoscendo a tali organismi la competenza a formulare pareri motivati e proposte di modifica o di intervento sulle materie oggetto delle informazioni ricevute. Il consiglio di gestione può anche sottoporre all'amministrazione aziendale proprie proposte al fine di migliorare l'organizzazione produttiva, l'occupazione e il rendimento economico dell'azienda. Fa presente, poi, che l'articolo 5 prevede la distribuzione di una quota parte di utili ai lavoratori dipendenti sotto forma di azioni, mentre l'articolo 6 conferma l'attuale assetto delle relazioni sindacali aziendali. Osserva, quindi, che l'articolo 7 disciplina l'obbligo di riservatezza per i componenti dei consigli di gestione, mentre l'articolo 8 determina le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del provvedimento. Rileva, poi, che l'articolo 9 dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, della Direzione generale per la partecipazione, avente il compito di monitorare l'attuazione della legge e di proporre eventuali modifiche, di tenere l'anagrafe dei consigli di gestione eletti e di effettuare i necessari controlli, e del Comitato centrale per la partecipazione, composto da quindici esperti della materia nominati per un terzo dal medesimo Ministero e per un terzo ciascuno dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il compito di dirimere in via conciliativa eventuali controversie, di esaminare i casi che rivestano un interesse nazionale, di proporre modifiche tecniche alle procedure previste dalla legge e di svolgere studi e ricerche anche di carattere comparato. Da ultimo, segnala che l'articolo 10 prevede la presentazione al Parlamento ogni due anni di una relazione sull'attuazione del provvedimento da parte del Ministro dello sviluppo economico.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore per la XI Commissione, segnala che la proposta di legge C. 2370 Molinari è volta – come prevede l'articolo 1 – a disciplinare il diritto alla cogestione per i lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 dipendenti. Le disposizioni danno attuazione all'articolo Pag. 19 46 della Costituzione, agli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea e alla raccomandazione 92/443/CEE, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa. A tale fine, l'articolo 2 introduce modificazioni agli articoli 2364-bis, 2380, 2409-octies e 2409-duodecies del codice civile, prevedendo, in particolare, il diritto alla cogestione per i dipendenti da tali imprese, attraverso la distribuzione di una quota di profitto o di reddito mediante l'assegnazione di azioni, nonché la composizione di consigli di sorveglianza, sulla base di organismi congiunti, costituiti da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti dei lavoratori, dotati di poteri di impulso, indirizzo, sorveglianza e monitoraggio ovvero del potere di deliberazione. L'articolo 3 reca una delega al Governo per la promozione dell'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori in tutte le imprese. Tra i principi e criteri direttivi della delega, che presenta diversi punti di contatto con la proposta C. 139 Cirielli, si segnala l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori in tutte le imprese, prevedendo specifici incentivi fiscali e di natura finanziaria, nonché l'individuazione dei requisiti minimi affinché le imprese, per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato, possano adottare uno statuto partecipativo che le legittima ad accedere ai benefìci previsti dalla legge. Tra i requisiti, che possono essere raggiunti anche alternativamente, la proposta richiama: la costituzione di organismi congiunti, dotati di poteri di impulso, indirizzo, sorveglianza e monitoraggio ovvero del potere di deliberazione; l'adozione di procedure formali, vincolanti e garantite, di informazione e consultazione preventiva; la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni; l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario. Il compito di certificare la sussistenza dei requisiti è affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni regionali del lavoro competenti per territorio. I decreti legislativi dovranno determinare i benefìci derivanti dall'adozione dello statuto partecipativo, che consistono, anche cumulativamente tra loro per le imprese il cui statuto comprende più forme di partecipazione, in agevolazioni di natura fiscale e contributiva applicate alle remunerazioni erogate e alle quote societarie riconosciute, ovvero in agevolazioni di natura normativa applicate all'area di autonomia contrattuale riconosciuta. Per l'attuazione della delega si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro annui.
  Fa presente, poi, che la proposta di legge C. 3138 Librandi intende perseguire le finalità indicate nell'articolo 1 della proposta stessa, che mira a dare attuazione agli articoli 46 e 47 della Costituzione, riconoscendo il diritto dei dipendenti a collaborare alla gestione, a prendere parte alla distribuzione degli utili e a partecipare all'azionariato delle imprese ove svolgono la propria prestazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla presente legge, al fine di migliorare la performance del sistema produttivo, rafforzare la sinergia tra datori di lavoro e dipendenti e valorizzare economicamente e socialmente il lavoro. Fermo quanto già rappresentato rispetto all'articolo 46, si ricorda che l'articolo 47 prevede che la Repubblica incoraggi e tuteli il risparmio in tutte le sue forme e favorisca l'accesso del risparmio popolare, tra l'altro, al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Osserva che l'articolo 2 prevede l'introduzione nei contratti collettivi o aziendali di apposite procedure di informazione e di consultazione dei dipendenti sulla situazione dell'impresa, sui programmi di Pag. 20sviluppo, sui flussi occupazionali stimati e sui cambiamenti nell'organizzazione del lavoro, stabilendosi che le rappresentanze dei lavoratori siano interpellate, anche su loro richiesta, sull'introduzione di innovazioni o di nuovi standard di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi. Rileva che l'articolo 3 prevede la possibilità per le imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, di distribuire i propri utili ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato presso la camera di commercio competente per territorio entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. I dipendenti aderiscono al piano senza necessità di conferma, ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, che viene redistribuita agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano. Gli utili oggetto di distribuzione costituiscono voci di costo nei bilanci delle rispettive imprese e sono soggetti alla ritenuta sui dividendi del 26 per cento, il cui versamento è a carico del lavoratore. I piani devono fissare una percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai propri dipendenti, che non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei propri dipendenti. Fa presente, poi, che l'articolo 4 disciplina infine le modalità di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, stabilendo che i contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle quali i dipendenti possono partecipare. Si prevede, inoltre, che il contratto aziendale possa disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento alla quale i dipendenti hanno diritto di partecipare. Alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti è applicata la franchigia IRPEF di cui all'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, che è elevata a 2.600 euro. Si prevede altresì che il periodo minimo di possesso delle azioni a cui si subordina la concessione dell'agevolazione sia aumentato da tre a quattro anni, salvo il caso di offerta pubblica di acquisto.

  Luigi MARATTIN, presidente della VI Commissione, si sofferma sulla previsione, recata dall'articolo 3 della proposta di legge C. 3138 Librandi, relativa alla tassazione degli utili distribuiti ai lavoratori con una ritenuta del 26 per cento a titolo di imposta e chiede se anche le altre proposte abbinate contengano disposizioni analoghe.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore per la XI Commissione, osserva che le proposte di legge all'esame, allo scopo di incentivare la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa, prevedono specifici benefici fiscali, rinviandone la determinazione al Governo. Specifica, invece, che la proposta C. 3138 prevede che gli utili oggetto di distribuzione siano soggetti alla ritenuta sui dividendi del 26 per cento.

  Luigi MARATTIN, presidente della VI Commissione, ritiene che si tratti di un aspetto da approfondire. Evidenzia infatti che attualmente ai premi di produttività del settore privato, a determinate condizioni, si applica un'imposta con un'aliquota flat del 10 per cento.
  Ritiene pertanto che si debba prestare particolare attenzione agli effetti derivanti dall'introduzione di una ritenuta con un'aliquota Pag. 21 più che doppia rispetto a quella vigente per fattispecie parzialmente coincidenti. In particolare osserva che occorre evitare aumenti di tassazione, anche in considerazione del fatto che, se le due modalità di tassazione dovessero coesistere, chiunque, avendone i requisiti, chiederebbe l'applicazione della vigente imposta sostitutiva al 10 per cento, anziché della ritenuta prevista dalla proposta di legge C. 3138.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore per la XI Commissione, concordando con il presidente Marattin sulla necessità di rendere concorrenziali i benefici fiscali dalle proposte di legge all'esame rispetto a quelli già vigenti, osserva tuttavia che saranno rivisti i presupposti previsti per accedere ai benefici, escludendo, pertanto, il rischio di mancare l'obiettivo di incentivare i lavoratori a partecipare agli utili delle imprese da cui dipendono. Infatti, gli utili redistribuiti, su cui applicare la ritenuta sui dividendi, sarebbero quantitativamente maggiori di quelli ai quali, a legislazione vigente, si applica la ritenuta del 10 per cento.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) informa le Commissioni, anche a nome del collega Invidia, che il gruppo MoVimento 5 Stelle sta valutando la possibilità di presentare una proposta di legge sulle materie in discussione, della quale potrà essere verificato l'abbinamento con i provvedimenti in esame.

  Antonio VISCOMI (PD), fa presente che il gruppo del Partito Democratico sta valutando la presentazione di una propria proposta di legge in materia, auspicando che l'esame da parte delle Commissioni, oltre che concentrarsi sugli aspetti di carattere fiscale, sicuramente rilevanti, si indirizzi verso l'obiettivo di valorizzare il capitale umano delle imprese, rendendo effettiva la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, tema sul quale sono molto impegnate anche le parti sociali.

  Marco OSNATO (FdI) esprime viva soddisfazione per l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo, che appartengono al patrimonio culturale del Paese e danno attuazione ad alcune dottrine economiche fondanti che hanno attraversato tutto il secolo scorso, e alle quali tiene particolarmente poiché si ripromettono di restituire centralità alla figura del lavoratore e al valore della persona nella comunità e nel mondo del lavoro.
  Riconosce quindi al presidente Marattin di aver colto uno degli snodi fondamentali delle misure proposte, ovvero la necessità di prevedere un trattamento fiscale agevolato, rispetto a quello applicabile ad altre tipologie di investimenti, per gli utili percepiti dai lavoratori.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta, evidenziando che nelle riunioni degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni potranno valutarsi le modalità per la prosecuzione dell'esame delle medesime proposte.

  La seduta termina alle 13.55.