CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2021
687.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 10.25.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
Emendamenti C. 3341 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere Pag. 24all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3341, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
  In sostituzione del relatore, Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
Emendamenti C. 2332 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2332, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.
  In sostituzione della relatrice, Baldino, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame sono state esaminate le proposte emendative riferite agli articoli 2 e 4 e che occorre pertanto procedere all'esame delle restanti proposte emendative ammissibili.

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO chiede di rinviare l'esame delle restanti proposte emendative alla seduta già convocata per il primo pomeriggio della giornata odierna, al fine di promuovere interlocuzioni informali volte a verificare se vi siano le condizioni per modificare alcuni dei pareri espressi.

  Emanuele PRISCO (FDI), nel ricordare che il suo gruppo ha sinora tenuto un atteggiamento costruttivo, senza intenti ostruzionistici, esprime la sua contrarietà alla proposta di rinvio dei lavori, non giudicando corretto che si continui a tergiversare, tenuto conto che la maggioranza e il Governo hanno avuto tutto il tempo necessario per svolgere i dovuti approfondimenti sulle proposte emendative in esame. Ritiene dunque opportuno proseguire i lavori Pag. 25nella corrente seduta, anche al fine di scongiurare eventuali restrizioni dei tempi in prossimità della conclusione dell'iter che pregiudichino lo svolgimento di un adeguato dibattito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, pur comprendendo la posizione del deputato Prisco, assicura che non è assolutamente in discussione la possibilità di un confronto serio tra gruppi di maggioranza e di opposizione, facendo notare che il rinvio dell'esame sarebbe dettato proprio dall'esigenza, manifestata dal Governo, di approfondire talune questioni, in vista di un più consapevole dibattito.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) si associa alle considerazioni del deputato Prisco, lamentando, inoltre, il mancato coinvolgimento del suo gruppo, che pure fa parte della maggioranza, nelle interlocuzioni in corso in materia.
  Chiede di conoscere con certezza l'organizzazione dei lavori della seduta pomeridiana, anche in considerazione della concomitanza con altre riunioni di organi parlamentari.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che il tempo a disposizione prima della seduta pomeridiana possa essere utilmente impiegato anche per venire incontro alle esigenze, prospettate dal deputato D'Ettore, di maggiore coinvolgimento del suo gruppo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il pomeriggio della giornata odierna, al termine della seduta delle Commissioni riunite I, II e XIV della Camera e 1ª, 2ª e 14ª del Senato dedicata all'audizione del Commissario europeo per la giustizia Didier Reynders.

  La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova e il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima all'esame del disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, quindi all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia, recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, e, infine, all'esame del disegno di legge C. 3298, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 26

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2000, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  La Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Illustrando quindi il provvedimento, ricorda preliminarmente che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, mentre l'articolo 7 stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica siano regolati dai Patti lateranensi.
  L'articolo 8 della Costituzione, al primo comma, sancisce il principio per cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, mentre il secondo comma prevede che le confessioni religiose diverse dalla cattolica abbiano diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
  Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Viene, quindi, posta una riserva di legge rinforzata, in virtù della quale tali leggi non possono essere modificate, abrogate o derogate se non mediante leggi che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.
  La competenza legislativa in materia spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera c) della Costituzione.
  La procedura per la conclusione delle intese non è disciplinata in via legislativa. In merito si è peraltro formata una prassi consolidata a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia. Le trattative vengono avviate su richiesta della confessione religiosa, previo ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 1929, cosiddetta «sui culti ammessi», su parere favorevole del Consiglio di Stato, e sono condotte da parte statale dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri, il quale si avvale di un'apposita Commissione interministeriale che predispone la bozza di intesa unitamente alla delegazione della confessione religiosa. Sulla bozza di intesa esprime il proprio parere preliminare la Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 1997. La bozza è quindi sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri per l'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Alla firma segue la presentazione alle Camere del disegno di legge di recepimento ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è, dunque, diversa a seconda che queste abbiano o meno stipulato un'intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa sono tuttora applicati la legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa le norme sui culti ammessi cessano di avere efficacia e sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.
  L'Intesa in esame, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (A. S. 2060), è stata promossa su richiesta presentata dal presidente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2014.
  L'iter dell'intesa, iniziato nel novembre 2015, si è concluso nel 2016. La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione hanno esaminato il testo della bozza di intesa sotto Pag. 27ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i princìpi della Costituzione, ed è stato anche acquisito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa. Lo schema di Intesa è stato siglato il 26 marzo 2019. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Intesa nella riunione del 20 maggio 2019. Infine, l'Intesa è stata siglata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra». Il Governo, l'11 gennaio 2021, ha presentato al Senato il relativo disegno di legge (S. 2060), che è stato approvato dal Senato medesimo e trasmesso alla Camera il 13 ottobre 2021.
  L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», con sede a Roma, riunisce le chiese e coloro che in Italia professano la Comunione anglicana, e in particolare gli appartenenti alla Church of England. Il numero degli appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra presenti in Italia è stimato in circa 100.000. Il Difensore della Fede e Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra (Defender of the faith and supreme governor of the church of England) è il Sovrano del Regno Unito. La massima autorità religiosa è l'Arcivescovo di Canterbury, il quale è Primate della Chiesa d'Inghilterra.
  Venendo al contenuto specifico del disegno di legge in esame, esso consta di 22 articoli: l'articolo 1 stabilisce che la legge regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», sulla base dell'Intesa, allegata alla legge stessa, stipulata il 30 luglio 2019, mentre gli articoli da 2 a 21 riproducono il testo dell'Intesa.
  In particolare, l'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale della Chiesa d'Inghilterra e sancisce la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione, nell'esercizio del culto medesimo e nell'organizzazione della comunità religiosa e negli atti disciplinari e spirituali. Viene altresì garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni appartenenti all'Associazione piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, nonché la libera comunicazione all'interno e all'esterno dei luoghi di culto.
  All'articolo 3 si riconosce il libero esercizio del ministero dei ministri di culto liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione e compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
  Nel caso fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, ad essere assegnati al servizio civile. La certificazione della qualifica di ministri di culto è, per tali fini, rilasciata dal rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».
  L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale (con oneri a carico dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra») agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, ai degenti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti negli istituti penitenziari. In caso di loro decesso, le autorità competenti assicurano ove possibile (su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del deceduto) l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto.
  I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare (nel rispetto delle esigenze di servizio) alle attività religiose che si svolgano nelle località dove si trovano per ragioni di servizio. In mancanza di chiese in quelle località, possono comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina (compatibilmente con le ragioni di servizio).
  L'articolo 5 riguarda l'istruzione religiosa nelle scuole e prevede che la Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza a tutti, riconosca agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale. Pag. 28 L'insegnamento è impartito con forme e modalità non discriminanti.
  La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le attività si svolgono tra quelle extra-curricolari ed in orario extrascolastico, senza oneri per lo Stato.
  L'articolo 6 prevede che la Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisca all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, cui può essere riconosciuta altresì la parità ai sensi della legge n. 62 del 2000, anche in ordine agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
  L'articolo 7 disciplina il riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra.
  L'articolo 8 in materia di festività assicura ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra dipendenti da enti pubblici e privati il diritto di astenersi dall'attività lavorativa il Venerdì Santo, con obbligo di recupero e senza diritto ad alcun compenso straordinario e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente. Nella stessa giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza degli alunni dalla scuola, su richiesta dei medesimi, se maggiorenni, o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.
  L'articolo 9 disciplina il regime giuridico degli enti religiosi. Il riconoscimento delle esistenti Cappellanie e Congregazioni quali enti ecclesiastici interviene previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno.
  Per enti diversi, purché facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», l'acquisto della personalità giuridica è concesso con decreto del Ministro dell'interno, previa la verifica di conformità sopra ricordata. Il medesimo procedimento si applica per la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove Cappellanie e Congregazioni e per la modificazione territoriale, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti.
  Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto, ossia dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa.
  Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
  Ai sensi dell'articolo 10 gli enti della Chiesa d'Inghilterra civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche in modo che vi risultino altresì le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, con richiesta da formulare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge che recepisce l'Intesa.
  L'articolo 11 sancisce un comune impegno, della Repubblica italiana e dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra. Può essere istituita a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.
  L'articolo 12 riguarda la tutela degli edifici di culto, i quali non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio, né vi può accedere la forza pubblica, salvo i casi di urgente necessità, senza averne dato avviso Pag. 29e senza aver sentito il responsabile dell'edificio.
  Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. Si prevede, inoltre, che l'autorità civile tenga conto delle esigenze rappresentate dalla Chiesa d'Inghilterra per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.
  L'articolo 13 prevede che nei cimiteri siano presenti, ove possibile, aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra ai sensi della vigente normativa.
  Gli articoli 14 e 15 concernono profili fiscali.
  In particolare, l'articolo 14 estende la deducibilità fiscale dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro (fino all'importo di 1.032,91 euro) effettuate in favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», degli enti da essa controllati, delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 15 consente all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF – a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge – da destinare, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri. A tale fine, l'Associazione è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme, nonché delle erogazioni liberali, con l'indicazione puntuale di alcune voci di utilizzo (quali l'ammontare complessivo destinato al sostentamento dei ministri di culto e gli interventi operati per altre finalità).
  Ai sensi dell'articolo 16, per la verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15 una delle parti può richiedere la costituzione di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione, al fine di predisporre eventuali modifiche.
  L'articolo 17 dispone l'equiparazione degli assegni ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente, ai soli fini fiscali, i quali includono le ritenute fiscali e, riguardo ai ministri di culto che vi siano tenuti, il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
  L'articolo 18 dispone in ordine al riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato in Italia secondo il rito anglicano, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.
  L'articolo 19 dispone che con l'entrata in vigore della legge le disposizioni sui culti ammessi di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, nonché ogni altra norma contrastante con quelle recate dall'Intesa, non trovino più applicazione nei confronti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e degli enti confessionali che ne facciano parte.
  L'articolo 20 prevede che eventuali modifiche dell'Intesa siano apportate con una nuova intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e che in occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato siano promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
  L'articolo 21 prescrive che eventuali modifiche dello statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» siano tempestivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.
  L'articolo 22 reca disposizioni finanziarie, prevedendo una generale clausola di invarianza finanziaria, salvo che per l'articolo 14, per il quale sono previste specifiche norme di copertura. Si tratta degli oneri derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di cui all'articolo 14, stimati in 143 mila euro per l'anno 2022 e Pag. 3084.000 euro a decorrere dall'anno 2023; alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Invita inoltre tutti i gruppi a valutare seriamente l'opportunità di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.
Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rileva come la Commissione riprenda oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia, recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, adottato come testo base.
  Ricorda che sono state presentate circa 930 proposte emendative al testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base.
  Segnala, quindi, come l'istituzione della Commissione per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, prevista dal testo in esame, costituisca l'attuazione di un impegno internazionale assunto dall'Italia da diversi anni e non sia dunque ulteriormente procrastinabile.
  Auspica pertanto la collaborazione di tutti i gruppi al fine di pervenire al raggiungimento di tale obiettivo entro la fine della legislatura.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA osserva che l'istituzione in Italia di una Commissione Nazionale Indipendente per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani viene auspicata da molti anni dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea (in particolare dall'Agenzia UE per i diritti fondamentali) e dal Consiglio d'Europa, nonché da molte istanze politiche e sociali del nostro Paese. Fa notare che nei quasi 28 anni che ci separano dall'approvazione della risoluzione 48/134 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e votata dall'Italia, siamo gradualmente passati dall'immobilismo all'omissione.
  Come ha più volte ricordato la Corte europea per i diritti umani, fa notare che la prima linea di difesa dei diritti umani si realizza nell'ambito degli ordinamenti interni e, laddove questa trincea si dimostra concreta, funzionale e conforme al diritto internazionale, non solo le vittime ottengono un giusto riconoscimento della violazione subita, ma si evitano anche ricorsi agli organi internazionali. Evidenzia quindi che le istituzioni nazionali indipendenti sui diritti umani costituiscono appunto un tentativo di mantenere la tutela «close to home» come dicono gli anglofoni, vale a dire «vicino a casa».
  Osserva inoltre come la creazione di un simile organismo sia stata raccomandata all'Italia più volte nel quadro della Revisione periodica universale (UPR) del Consiglio Diritti Umani di Ginevra, procedura di esame sulla situazione dei diritti umani alla quale si sottopongono tutti gli Stati membri. In occasione del Terzo ciclo di esame dell'Italia condotto nel 2019, sono state circa 45 le raccomandazioni che ci hanno rivolto gli altri Paesi membri in merito proprio all'istituzione di un organismo nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani. Pag. 31
  Fa quindi presente che, se è vero che la risoluzione 48/134 ha carattere meramente «esortativo», è altrettanto vero che l'Italia si è impegnata ad istituire tale organismo indipendente con atti formali e vincolanti, per esempio con i cosiddetti «pledges», vale a dire «impegni», presi in occasione della candidatura per l'elezione al consiglio Diritti umani dell'Onu per i trienni 2007-2010 e 2011-2014. Osserva che le Nazioni Unite considerano inoltre la presenza di un'istituzione nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani uno dei criteri per ritenere che un Paese rispetti i principi dello Stato di diritto. Considerando che, ad oggi, già oltre 128 Stati dell'ONU si sono dotati di un simile organismo nel proprio Paese – tutti i Paesi della Ue, tranne Italia e Malta –, l'auspicio di istituire un efficace strumento di advocacy anche in Italia riflette l'esigenza di non rimanere esclusi da nuovi e importanti percorsi di dialogo internazionale. Infatti, rileva come, a livello globale, siano già emersi delle reti di organismi indipendenti, come il GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions) e l'ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions), che promuovono importanti riflessioni e occasioni di confronto in tema di diritti umani. Da questo osservatorio nevralgico di confronto e di identificazione di nuovi fenomeni il nostro Paese si è autoamputato qualsiasi ruolo, in assenza di una sua Commissione nazionale indipendente.
  In tale contesto ritiene peraltro opportuno ricordare che la Commissione nazionale non è in alcun modo sostitutiva della funzione giudiziaria, considerato che non può e non deve emettere sanzioni né stabilire risarcimenti. Osserva piuttosto che la sua forza, se funziona come deve, sta nella sua capacità di agire in chiave preventiva rispetto a violazioni di leggi ed eventuali ricorsi, contribuendo così a ridurre la spesa pubblica nella giustizia. Non si tratta, pertanto, di istituire «l'ennesimo carrozzone», come temuto da alcuni, quanto di rendere i diritti violati più esigibili e l'Italia più in linea con gli standard internazionali.
  Ribadisce, dunque, il pieno sostegno del Governo all'istituzione della Commissione nazionale per i diritti umani, in linea con i princìpi di Parigi del 1993 e con quanto richiesto dalla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle nazioni unite, dichiarando inoltre la piena disponibilità del Governo a lavorare con il Parlamento, in uno spirito costruttivo, affinché la legge di istituzione possa essere adottata quanto prima e comunque entro questa legislatura. Fa notare che appare difficile giustificare una simile assenza nel nostro ordinamento, soprattutto quando si tratta di interloquire con le Commissioni nazionali indipendenti di altri Paesi – come, ad esempio, l'Afghanistan – nei quali essa è stata istituita.
  Fa presente, tuttavia, come lo sforzo da compiere non finisca con l'istituzione di tale Commissione, in quanto bisognerà fare in modo che essa funzioni adeguatamente, con risultati misurabili, senza sovrapporsi ad altre autorità indipendenti che hanno dato finora buona prova di sé. Sottolinea altresì che occorre avere la responsabilità d'istituire un organismo in grado di svolgere i compiti di promozione e di protezione dei diritti, nel pieno rispetto dei princìpi di Parigi, e che abbia un notevole margine d'azione e di diritto d'iniziativa, propria alla luce del fatto che le Commissioni nazionali sono invitate a interessarsi – come previsto nella richiamata risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle nazioni unite – «di ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decide di occuparsi». In altre parole, ritiene necessario evitare di creare un organismo solo di facciata che rischi di nascondere future inazioni.
  Ritiene, in conclusione, che per l'Italia sia davvero giunta l'ora di dotarsi di questo strumento fondamentale, osservando che essa, rafforzando i dispositivi di tutela nazionali, oltre a quelli europei e internazionali, serve a garantire e a proteggere meglio tutti, indistintamente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura, in qualità di relatore, la piena disponibilità a favorire un confronto costruttivo che consenta di raggiungere il più ampio consenso possibile sul provvedimento in esame. Pag. 32
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che avrà luogo nella prossima settimana.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita, il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti Siracusano 1.16 e 1.22, sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato).

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.
  Quanto all'emendamento Siracusano 1.16, rileva come la proposta di riformulazione sia volta anche a introdurre una disciplina transitoria, prevedendo che i dati acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame possano essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento di reati per i quali sia stabilita la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e introducendo un'espressa previsione di inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione della disciplina introdotta.
  Per quanto concerne l'emendamento Siracusano 1.22, osserva come la proposta di riformulazione contenga un intervento minimale, nella consapevolezza che gli interventi sulle norme di rito debbono essere limitati allo stretto necessario, e introduce la previsione per cui il decreto di autorizzazione deve indicare i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

  Emanuele PRISCO (FDI) esprime talune perplessità sull'emendamento Siracusano 1.16, come riformulato, ritenendo che la previsione del comma 1-bis all'articolo 1, rischi di appesantire la normativa vigente, presentando peraltro profili di criticità sotto il profilo delle garanzie.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-R) rileva preliminarmente come la proposta di riformulazione dell'emendamento Siracusano 1.16 costituisca, di fatto, non una riformulazione, ma un nuovo emendamento avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina transitoria non prevista dal decreto-legge.
  Sottolinea come le bozze del provvedimento circolate inizialmente recassero una disciplina transitoria che prevedeva la ratifica da parte del giudice dei dati acquisiti ma come tale disciplina non sia poi stata riportata nel testo del provvedimento.
  Rileva quindi come si proponga ora una disciplina transitoria attraverso l'escamotage di una proposta di riformulazione e non mediante la presentazione di un emendamento del Governo o del relatore, che avrebbe comportato la possibilità di presentare subemendamenti.
  Sottolinea peraltro come tale disciplina transitoria faccia comunque salva la possibilità di utilizzare, seppure unitamente con altri elementi di prova, dati che sono stati acquisiti illegittimamente, in violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  Quanto alla riformulazione dell'emendamento Siracusano 1.22, rileva come in tal caso non sia invece prevista alcuna disciplina transitoria per il caso di captazioni effettuate sulla base del testo vigente dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) ritiene anzitutto che il Governo dovrebbe vergognarsi per aver presentato alle Camere Pag. 33 un decreto-legge estremamente eterogeneo che coinvolge la competenza di più Commissioni, giudicando infatti paradossale e una forzatura inaccettabile che sia la I Commissione a dover esaminare in sede referente disposizioni importanti che rientrerebbero nella competenza della II Commissione.
  Entrando nel merito dell'emendamento Siracusano 1.16, ritiene che la riformulazione proposta – che peraltro rappresenta, a suo avviso, un nuovo emendamento a tutti gli effetti – costituisca una vera e propria sanatoria volta a favorire l'assoluzione dell'imputato nel processo, dal momento che si rendono inutilizzabili elementi di prova acquisiti legittimamente in precedenza.
  Ritiene dunque necessario che il Governo chiarisca la ratio di una simile norma, per la quale, peraltro, non si individua alcuna motivazione di urgenza, e abbia quantomeno il coraggio di ammettere le sue reali intenzioni. Si chiede, peraltro, che cosa il gruppo del M5S abbia da dire rispetto a disposizioni di tale portata le quali – al pari di quelle che hanno condotto, a suo avviso, allo smantellamento della cosiddetta legge anticorruzione, approvata nella corrente legislatura – contraddicono in pieno l'impostazione politica originaria di quel gruppo.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) rileva come occorra chiarire se le riformulazioni proposte, che, a suo avviso, sono sostanzialmente imputabili al Governo, siano condivise dalla maggioranza che sostiene il Governo medesimo.
  Ritiene, da parte sua, pienamente soddisfacenti le precisazioni rese dal Sottosegretario Sisto, ma si chiede quale sia l'orientamento nell'ambito degli altri gruppi della maggioranza e se la maggioranza emersa in sede di Consiglio dei ministri sia tale anche in Parlamento, ritenendo ragionevole nutrire dubbi al riguardo e ipotizzando che in Parlamento possa esistere una maggioranza diversa rispetto a quella presente nel Consiglio dei ministri.
  Ritiene quindi debba essere verificato se la posizione dei gruppi sia conforme a quella del Governo o se, al contrario, esistano quelle che potrebbero essere definite maggioranze plurime.

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO, in risposta al deputato Forciniti, fa notare che l'emendamento Siracusano 1.16, come riformulato, va in una direzione opposta a quella prefigurata dal medesimo deputato Forciniti, dal momento che, introducendo una disciplina transitoria per regolare le acquisizioni di dati effettuata con il previgente regime, mira proprio a favorire l'utilizzabilità nel processo di certi dati già acquisiti a carico dell'imputato, laddove sussistano anche altri elementi di prova. Osserva che tale meccanismo, che non rappresenta una novità nel processo penale, è volto, da un lato, a preservare la prosecuzione dell'iter processuale, dall'altro, ad assicurare condizioni di effettiva garanzia, richiedendosi infatti un provvedimento autorizzatorio del giudice.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata al termine delle odierne votazioni in Assemblea.

  La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 18.55.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Pag. 34

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Avverte che, prima della seduta, il gruppo di Forza Italia ha ritirato tutte le proposte emendative a firma di loro componenti sulle quali è stato espresso parere contrario dal relatore e dal rappresentante del Governo.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) fa presente di aver scritto sia alla Presidenza della Commissione sia alla Presidenza della Camera al fine di stigmatizzare quanto avvenuto nella giornata odierna riguardo alla proposta di riformulazione dell'emendamento Siracusano 1.16, che egli ritiene, in realtà, essere una nuova proposta emendativa, rispetto alla quale dovrebbe essere consentito ai gruppi di presentare subemendamenti. Fa notare che in altre occasioni, come ad esempio durante l'esame del provvedimento cosiddetto «spazzacorrotti», è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti per questioni meno importanti. Dopo avere evidenziato che la proposta di riformulazione stravolge completamente il senso del testo originario dell'emendamento Siracusano 1.16, contraddicendo il dettato della Corte di giustizia europea, ritiene necessario che si dia almeno ai gruppi la possibilità di attenuare gli effetti negativi di tale eventuale modifica. Preannunciando il voto contrario sull'emendamento Siracusano 1.16, come riformulato, fa notare che all'interno della stessa maggioranza potrebbero registrarsi alcune divisioni, qualora non si acconsentisse di svolgere un approfondimento al riguardo.
  Chiede, in conclusione, in alternativa, che si svolga un confronto anche informale con il relatore, al fine di approfondire le altre proposte emendative connesse a tale tema, sulle quali è stato espresso un parere contrario, al fine di giungere a un'intesa soddisfacente su altre delicate questioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, per quanto riguarda la proposta di riformulazione dell'emendamento Siracusano 1.16, fa presente che una parte della proposta di riformulazione risulta sostanzialmente identica alla versione originaria dell'emendamento, mentre le altre parti, oltre a intervenire sul medesimo ambito materiale della proposta emendativa, risultano tra loro strettamente connesse e consequenziali, anche rispetto alla formulazione originaria.
  Ribadisce pertanto come sia possibile ritenere che la proposta di riformulazione non costituisce un nuovo emendamento, ma un'integrazione dello stesso.
  Fa presente che il confronto con il relatore sulle altre proposte emendative in esame potrà avvenire nel prosieguo dell'iter.

  Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Costa, ritiene opportuno lo svolgimento di un serio confronto sulle proposte emendative sulle quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, in relazione alle quali, a suo avviso, potrebbero emergere contraddizioni all'interno della stessa maggioranza. Chiede pertanto di valutare quantomeno un accantonamento di talune di tali proposte emendative.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), pur condividendo nel merito la questione testé posta, ritiene non si possa invocare il rispetto del regolamento in base alle convenienze del momento, ricordando che in altre occasioni egli stesso, in casi analoghi, formulò, senza successo, la richiesta di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, non ottenendo alcun sostegno da parte di altri gruppi. Ritenuto che alcune prassi regolamentari vadano rispettate a prescindere dalle logiche di parte partito, prende atto che il Governo va avanti per la sua strada senza confronto, con un atteggiamento che giudica prepotente.

  Catello VITIELLO (IV) ritiene opportuno svolgere un serio approfondimento sull'emendamento Siracusano 1.16, facendo notare che vi è il rischio di spaccature all'interno della stessa maggioranza su tale argomento. Ritiene che la questione sia seria, atteso che la riformulazione proposta Pag. 35non appare coerente con la sentenza della Corte di giustizia europea.

  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene necessario che la maggioranza faccia chiarezza al proprio interno e su come intenda proseguire i lavori.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) ritiene che la proposta di un approfondimento su talune proposte emendative sia ragionevole, al fine di consentire un confronto serio e ponderato tra tutti i gruppi.

  Roberto TURRI (LEGA) chiede di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 1, passando nel frattempo a quelle riferite all'articolo 3.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Turri.

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO fa presente di non avere alcuna obiezione rispetto alla possibilità di svolgere taluni approfondimenti di merito su talune delle questioni poste all'attenzione dai gruppi.

  Emanuele PRISCO (FDI) esprime la sua forte contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di rinvio dei lavori, che riterrebbe inaccettabile, considerato che il suo gruppo ha sempre tenuto un comportamento costruttivo e che l'unica forma di ostruzionismo sembra provenire dalla maggioranza. Ritiene necessario dunque proseguire nell'esame delle proposte emendative, facendo notare che il suo gruppo ritiene il provvedimento in esame condivisibile per alcuni aspetti, ma migliorabile per altri.

  Federico FORNARO (LEU), nel comprendere le considerazioni svolte dal deputato Prisco, ritiene che la maggioranza non possa far altro che riconoscere l'esigenza di un approfondimento su tutte le questioni particolarmente divisive in gioco, al fine di giungere ad un'intesa, facendo presente che altrimenti sarebbe preferibile non apportare alcuna modifica al provvedimento in esame. Non condivide, dunque, la proposta di accantonare alcune questioni e affrontarne altre, giudicando necessario giungere a un accordo complessivo su questioni che sono tra loro strettamente collegate.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene si possa proseguire i lavori nell'odierna seduta, invitando i gruppi a segnalare le proposte emendative che ritengono di volere accantonare e quelle che è possibile votare fin d'ora. Fa presente che i lavori si concluderanno nella giornata di domani.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), illustrando l'emendamento Colletti 1.1, di cui è cofirmatario, evidenzia che le intenzioni della maggioranza sono quelli di garantire un'impunità diffusa, ostacolando l'attività dei magistrati per quanto riguarda l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico, pregiudicando, peraltro, lo svolgimento dei processi in corso. Non comprende come possano condividere una simile norma quei gruppi che hanno fatto della lotta all'illegalità una bandiera, giudicando grave che un simile intervento normativo sia introdotto in un provvedimento d'urgenza dal carattere eterogeneo, sul quale sarebbe stata competente la II Commissione.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Colletti 1.1, facendo notare che il testo attuale dell'articolo 1 del decreto-legge in esame mira a dare attuazione ad una pronuncia della Corte di giustizia europea e non merita di essere soppresso. Fa notare che un certo utilizzo dei tabulati può determinare tracciamenti della vita Pag. 36privata delle persone più invasivi di quelli che potrebbero derivare dalle intercettazioni. Osserva che il provvedimento in esame, recependo lo spirito della sentenza della Corte di giustizia europea e in armonia con il principio di giusto processo, prevede che l'accesso ai tabulati sia autorizzato da un giudice e sia circoscritto ai reati più gravi. Fatto presente, peraltro, che alcune proposte emendative, come l'emendamento Lupi 1.7, appaiono condivisibili, in quanto volte a prevedere un regime di utilizzabilità analogo a quello previsto per le intercettazioni, ritiene che non vi sia alcun rischio di impunità nell'intervento recato dal provvedimento in esame, operando esso piuttosto un equilibrato bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco, tra cui quelle previste nell'articolo 15 della Costituzione.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.1.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) chiede l'accantonamento del suo emendamento 1.2.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, concordi Governo e relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Costa 1.2. Avverte inoltre che l'emendamento Siracusano 1.3 è stato ritirato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.4 e 1.5.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Siracusano 1.6 è stato ritirato.

  Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) chiede l'accantonamento dell'emendamento Lupi 1.7, di cui è cofirmatario.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, concordi Governo e relatore, ne dispone l'accantonamento. Avverte, quindi, che l'emendamento Ferraresi 1.9 è stato ritirato.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) fa proprio l'emendamento Ferraresi 1.9 e chiede di accantonarlo.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, non ritiene opportuno accantonare l'emendamento 1.9.

  La Commissione respinge l'emendamento 1.9, fatto proprio dal deputato Forciniti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Ferraresi 1.8 è stato ritirato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.10 e 1.11.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Ferraresi 1.12 e 1.13 sono stati ritirati.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.14

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Siracusano 1.15 è stato ritirato e che l'emendamento Siracusano 1.16, concordi Governo e relatore, è accantonato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Siracusano 1.22, concordi Governo e relatore, è accantonato.
  Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Prisco 3.1 e Iezzi 3.2.

Pag. 37

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul suo emendamento 3.3, ricorda che tutti gli emendamenti riferiti alla proroga dei termini per gli adempimenti referendari intendono manifestare il disagio rispetto a un tema delicato su cui il Governo è intervenuto con decreto-legge creando, a suo avviso, un pericoloso vulnus che aprirebbe uno scenario complicato. Critica quindi la scelta di intervenire sulla materia della legalizzazione della cannabis cambiando le regole del gioco nel corso della partita, mancando di rispetto verso coloro che si sono impegnati nella campagna referendaria.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, non concordando con le considerazioni svolte dal collega Prisco, precisa che la scelta di prorogare i termini per gli adempimenti referendari è stata determinata dalla necessità di sanare situazioni di disparità, suscettibili, ingenerare contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 e Montaruli 3.7 e 3.8.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.9 a sua prima firma e dell'emendamento Montaruli 3.10.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, non accede alla richiesta di accantonamento.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede che vengano precisati i criteri in base ai quali le richieste di accantonamento presentate dalla maggioranza vengono accolte, mentre quelle dell'opposizione vengono respinte.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, precisa che vengono accantonati gli emendamenti che necessitano di un approfondimento.

  Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea che tale criterio avrebbe dovuto essere applicato anche per le richieste riferite agli emendamenti presentati all'articolo 1.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ricorda che sono ora in votazione le proposte emendative riferite all'articolo 3.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco 3.9, Montaruli 3.10 e Prisco 3.11.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani, nel corso della quale si concluderà l'esame in sede referente.

  La seduta termina alle 19.45.