CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 ottobre 2021
683.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate 49 proposte emendative (vedi allegato) al provvedimento.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
  In tale contesto ricordo in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.».
  Per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, il quale affronta un ambito materiale limitato, segnalo come esso:

   modifichi l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, Pag. 22 a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice;

   modifichi l'articolo 25 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di Stato maggiore della Difesa;

   proroghi di un mese il termine, ordinariamente stabilito al 30 settembre, per il deposito delle sottoscrizioni, e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del decreto-legge;

   proroghi dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori, assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;

   proroghi dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio») in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cosiddetto temporary framework sugli aiuti di Stato.

  Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

   1.23 Siracusano, che interviene sul codice di procedura penale per modificare la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico, escludendo la possibilità, oggi prevista, che le stesse siano disposte nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

   Siracusano 1.24, il quale interviene sull'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione della prova, al fine di specificare che anche le intercettazioni telefoniche o tra presenti sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;

   Ziello 1.01, il quale interviene sulla disciplina delle sanzioni per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno;

   Lacarra 3.01, il quale dispone la disapplicazione agli enti del Terzo settore delle disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021;

   Colletti 3.02, che differisce dal 30 aprile 2022 al 31 dicembre 2023 il termine fino al quale per alcune categorie di comuni non si applicano gli standard relativi all'assistenza ospedaliera;

   3.03 Colletti, che dispone il mantenimento delle piante organiche del personale amministrativo dei soppressi tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti e demanda a provvedimenti del Ministero della giustizia la riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale;

   Lacarra 4.01, il quale stabilisce la gratuità dei test antigenici COVID-19 in favore dei minori di 12 anni;

   Lucaselli 5.1, il quale dispone che si tenga conto della singola impresa ai fini della determinazione dei limiti e delle condizioni ai fini della concessione delle misure di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19;

   Ciampi 5.01, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, Pag. 23comma 1091, della legge n. 145 del 2018, al fine di stabilire che il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni è il 31 dicembre;

   Ciaburro 5.02, il quale dispone in materia di rateazione delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi esecutivi.

  Avverto quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i promotori del quesito referendario sulla caccia stanno incorrendo, con riferimento al termine del 31 ottobre per il deposito delle sottoscrizioni, nelle stesse difficoltà registrate in precedenza e per porre rimedio alle quali il provvedimento in esame ha differito il termine dal 30 settembre al 31 ottobre, vale a dire l'impossibilità di depositare i certificati elettorali dei sottoscrittori a causa del mancato rilascio dei medesimi da parte delle amministrazioni comunali in tempo utile.
  Rileva come non sia possibile intervenire al riguardo in sede di conversione del decreto-legge in esame, in quanto la relativa legge di conversione entrerà in vigore dopo la scadenza del predetto termine, ma ritiene necessario chiarire in sede parlamentare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, come il mancato deposito dei certificati costituisca un'irregolarità sanabile ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970.
  Ritiene che si possa a tal fine ipotizzare la presentazione e lo svolgimento a breve di un atto di sindacato ispettivo sottoscritto da tutti i gruppi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che il percorso più idoneo possa essere costituito dall'approvazione di una risoluzione in Commissione.

  Vittoria BALDINO (M5S) rileva come possa altresì essere ipotizzata la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene che, per ragioni di celerità, sia preferibile affrontare la questione in Commissione.

  Emanuele PRISCO (FDI) non ritiene condivisibile proporre di continuare ad introdurre modifiche ad hoc alla normativa vigente in tema di referendum, al fine di prorogare taluni termini previsti dalla legge solamente in favore di alcuni, con il rischio di escluderne sempre altri. Ritiene opportuno piuttosto fissare delle regole generali applicabili a tutti, facendo notare che su tale questione – l'unica previsione del decreto – legge sulla quale nutre alcune perplessità – sono stati peraltro presentati diversi emendamenti.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, sottolinea come il tema prescinda dalle diverse opinioni che si possono avere sui vari quesiti referendari, e travalichi dunque il caso dei procedimenti referendari in corso, rilevando come i promotori del referendum abbiano rispettato i termini previsti dalla legge e come il problema derivi dal fatto che i comuni non riescono a rispettare il termine di trasmissione dei certificati elettorali, trattandosi dunque di un'inadempienza della pubblica amministrazione che non può essere fatte ricadere sui promotori.

  Emanuele PRISCO (FDI) osserva come la situazione che si è venuta a determinare derivi dall'introduzione della possibilità di sottoscrivere le richieste di referendum con modalità digitali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.