CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 396

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 285.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole Pag. 397 con osservazione formulata (vedi allegato 1).

  La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).
Atto n. 289.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 2).

  La Commissione approva.

  La seduta, sospesa alla 14.20, è ripresa alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Atto n. 295.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2021.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 3).

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta del 14 settembre scorso, quando la relatrice, Francesca Galizia, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed è intervenuto il Sottosegretario Amendola.
  Segnala che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti (favorevole con osservazione), Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura e i pareri del Comitato per la legislazione (con una condizione) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con condizioni).
  Ricorda che giovedì 14 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti.
  Nel ricordare che soltanto le proposte emendative ritenute ammissibili saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito e che saranno poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente le proposte emendative che avranno ricevuto parere favorevole, comunica che sono pervenute 51 proposte emendative ritenute ricevibili (vedi allegato 4).
  Ricorda che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte Pag. 398emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea.
  In particolare, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente (nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, ricorda che, ai sensi del citato articolo 30, comma 2, la legge di delegazione europea reca:

   a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

   b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

   c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

   d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

   e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

   f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

   g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

   i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

  Il medesimo articolo 126-ter, comma 4, del regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
  Il regime di ammissibilità è da valutare anche alla luce dei princìpi generali desumibili dall'articolo 89 del regolamento, che prevede che siano considerate inammissibili le proposte emendative che siano formulate con frasi sconvenienti, o siano relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Alla luce di quanto esposto fa presente che sono da considerare inammissibili, in quanto concernenti materie estranee all'oggetto Pag. 399 proprio della legge di delegazione europea, le seguenti proposte emendative:

   Di Muro 3.01, volto ad introdurre una modifica puntuale al Testo Unico delle Imposte sui Redditi diretta ad assimilare ai redditi di lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza;

  Di Muro 13.01, volto a modificare il codice della strada onde aggiungere al novero dei soggetti esclusi dall'obbligo di immatricolazione in Italia i lavoratori frontalieri e ulteriori soggetti, laddove i regolamenti comunitari, al cui adeguamento l'articolo 13 del disegno di legge si riferisce, ineriscono alla disciplina generale delle condizioni dell'attività di trasportatore su strada, all'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada e al mercato dei servizi di trasporto con autobus.

  Sono da considerare invece irricevibili le seguenti proposte emendative: emendamento Ciaburro 6.5 in quanto identico all'emendamento 6.1 Ciaburro presentato in II Commissione Giustizia e da questa respinto nella seduta del 18 ottobre 2021; articolo aggiuntivo Caretta 7.01 in quanto identico all'articolo aggiuntivo Caretta 7.01, presentato presso la XIII Commissione Agricoltura e da questa dichiarato inammissibile nella seduta del 6 ottobre 2021.
  Avverte che eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 20 della giornata odierna.
  Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.