CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 226

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 20 ottobre 2021.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
Emendamenti C. 3314 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede Pag. 227referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella giornata odierna scadrà il termine entro il quale ciascun gruppo potrà indicare fino a un massimo di due soggetti da audire nell'ambito del ciclo di audizioni programmato. Ringrazia quindi i colleghi di Forza Italia, impegnati in una importante riunione, per aver consentito che la Commissione svolgesse contemporaneamente i suoi lavori ed in particolare la relatrice, onorevole Cristina, per aver dato la sua disponibilità a che la relazione fosse svolta interamente dalla correlatrice, onorevole Annibali.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Cristina, fa presente che il provvedimento, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, contiene – come si evince dalla relazione illustrativa del testo originario – disposizioni destinate ad incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio. La stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso.
  Rammenta che al Senato il provvedimento è stato presentato dal Governo Conte II il 9 gennaio 2020 (atto Senato 1662) e che, successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio, la cosiddetta Commissione Luiso, per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al citato disegno di legge S. 1662. Sulla base dei lavori di tale Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. La Commissione Giustizia del Senato ha concluso l'esame del provvedimento il 14 settembre 2021. In Assemblea il Governo ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. Per questa ragione il disegno di legge che giunge all'esame della Camera si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata analisi del contenuto del provvedimento, evidenzia che lo stesso, analogamente alla parallela riforma del processo penale, presenta dunque un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.
  Per quanto attiene alla delega al Governo per la riforma del processo civile, rileva che il disegno di legge fissa in un anno dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della stessa e delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi valorizzando il ruolo del parere delle Commissioni parlamentari (articolo 1, commi 1-3). In particolare, il Pag. 228comma 1 precisa che i decreti legislativi di riforma («riassetto formale e sostanziale») del processo civile dovranno prevedere novelle al codice di rito e alle leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dai successivi commi. Obiettivi dichiarati del processo riformatore dovranno essere la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile. La procedura da seguire nell'attuazione della delega è delineata dal comma 2, che prevede che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e che su tali schemi dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si dovranno esprimere entro 60 giorni dalla ricezione degli schemi medesimi; in caso di inutile decorso del termine, i decreti potranno essere emanati anche senza i prescritti pareri. Il comma 2 prevede, inoltre, che se il Governo non intenderà conformarsi ai pareri, gli schemi dovranno essere ritrasmessi alle Camere, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni dovranno in tal caso esprimersi entro 20 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere comunque emanati. La medesima procedura dovrà essere seguita qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della delega, il Governo ritenga necessario adottare disposizioni integrative e correttive della riforma (comma 3).
  Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, segnala che il disegno di legge interviene anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, riordinando e semplificando gli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, riformando le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale mediante la definizione delle garanzie, l'utilizzabilità del materiale acquisito, i compensi ulteriori per gli avvocati e le sanzioni per le violazioni delle suddette norme, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici, nonché riformando le procedure di negoziazione assistita volte alla soluzione delle controversie in materia di separazione dei coniugi (articolo 1, comma 4). Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la modifica della disciplina dell'arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza e di imparzialità degli arbitri reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché, in particolare, con la finalità di disciplinare l'esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri rituali il potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo (articolo 1, comma 15).
  Fa presente che specifici principi e criteri direttivi sono dettati per la riforma del processo di cognizione di primo grado. In merito, rammenta che il disegno di legge prevede la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica assicurandone la semplicità, la concentrazione, l'effettività della tutela e la ragionevole durata, attraverso la modifica di alcune disposizioni inerenti al contenuto dell'atto di citazione e prevedendo che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda giudiziale siano esposti in modo chiaro e specifico, che nell'atto di citazione siano specificati i mezzi di Pag. 229prova dei quali l'attore intende valersi e i documenti che l'attore offre in comunicazione e che l'atto di citazione contenga l'avvertimento circa l'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, in tutti i giudizi davanti al giudice, specificando le eccezioni e avvertendo della possibilità di accedere al gratuito patrocinio ove ricorrano i presupposti. Il Governo, inoltre, dovrà modificare alcune disposizioni inerenti al contenuto della comparsa di risposta e dovrà valorizzare delle fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti. Inoltre, la riforma dovrà: valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni; prevedere alcune modifiche riguardanti la fase decisoria, al fine di favorire la riduzione della durata dei procedimenti, imponendo termini temporali perentori acceleratori; ampliare la possibilità per il giudice di conciliare le parti, consentendogli di formulare una proposta fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione; riformare il procedimento sommario di cognizione prevedendo tempi certi, ridotti rispetto al rito ordinario, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e prevedendo che il rito si concluda con una sentenza; ricollocare il medesimo procedimento nel Libro II del codice di procedura civile e rinominarlo «procedimento semplificato di cognizione», estendendone il campo d'applicazione anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale quando i fatti in causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa sia basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità; prevedere la possibilità che il giudice pronunci ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del tribunale, quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate; disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico prevedendo che se il collegio ritiene che una causa rimessa davanti a sé per la decisione, debba in realtà essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, debba rimettere la causa al giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, affinché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze e che, se, viceversa, il giudice monocratico ritenga che una causa, già riservata davanti a sé per la decisione, debba in realtà essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, debba rimettere la causa al collegio, senza fissare ulteriori udienze, con ordinanza comunicata alle parti. Inoltre il Governo dovrà prevedere la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di mutamento del rito e la prevalenza del rito collegiale in caso di cause connesse oggetto di riunione (articolo 1, comma 5).
  Sottolinea che il provvedimento in esame prevede inoltre: la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie e l'introduzione, anche in quelle ipotesi, di un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, che presenti analogie con quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (articolo 1, comma 6); l'uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile (articolo 1, comma 7); l'unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti (articolo 1, comma 11). In particolare, il disegno di legge delega il Governo ad unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo, in particolare, che la trattazione delle cause di licenziamento, in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro siano prioritarie, che le azioni di impugnazione dei Pag. 230licenziamenti dei soci delle cooperative, anche se contestuali alla cessazione rapporto associativo, debbano essere introdotte con ricorso, applicandosi il rito del lavoro e consentendo che le azioni di nullità, per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, siano proposte ricorrendo alternativamente al rito del lavoro ovvero ai riti speciali previsti dall'articolo 38 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, o all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 relativo alle controversie in materia di discriminazioni.
  Inoltre, con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, rammenta che il Governo è delegato a procedere, nell'esercizio della delega, alla revisione delle ipotesi in cui, in tali procedimenti, il tribunale è chiamato a provvedere in composizione collegiale, limitando le ipotesi di collegialità ai casi in cui è prevista la partecipazione del pubblico ministero, ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni (articolo 1, comma 13) e, con riferimento alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, a conformare la legislazione nazionale alla normativa europea regolando i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato (articolo 1, comma 14).
  Osserva che, nella riforma delle impugnazioni, il disegno di legge detta principi e criteri direttivi per modificare la disciplina dell'appello, del ricorso in Cassazione e della revocazione. In particolare, quanto al giudizio di appello, la delega prevede (articolo 1, comma 8): il superamento dell'attuale disciplina del c.d. filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta; la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a rimettere al giudice la possibilità di sospendere l'esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell'impugnazione o di gravità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione; la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, giudice designato dal presidente del collegio e deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione; la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.
  Per quanto riguarda il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ricorda che la delega prevede, anzitutto, la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest'ultima possibilità è incentivata escludendo per il soccombente il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio. La riforma, inoltre, prevede l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto (articolo 1, comma 9). Inoltre, viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli (articolo 1, comma 10).
  Rileva che principi e criteri direttivi sono dettati anche per la riforma di diversi ambiti del processo di esecuzione. In particolare, il disegno di legge (articolo 1, comma 12) prevede: la sostituzione dell'iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale; con riguardo al pignoramento, la sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto che consenta al creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, di predisporre un'istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare nonché la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento; la riduzione del termine per il deposito della Pag. 231documentazione ipotecaria e catastale; l'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore; la riforma dell'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato, al fine di individuare gli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti e di fornire al giudice dell'esecuzione la possibilità di svolgere l'attività di controllo; l'introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato; l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta; l'estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari e l'introduzione dell'obbligo per il giudice di verificare l'avvenuto rispetto di tali obblighi ai fini dell'emissione del decreto di trasferimento; l'istituzione presso il Ministero della Giustizia della «Banca dati per le aste giudiziali».
  Per quanto riguarda le disposizioni generali del codice di procedura civile, sottolinea che il disegno di legge contiene, al comma 18 dell'articolo 1, principi e criteri direttivi volti a modificare la disciplina relativa all'Ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – che ha inserito l'articolo 16-octies nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – al fine di garantire la ragionevole durata del processo nonché allo scopo di assicurare «un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». Nell'esercizio della delega il Governo deve prevedere che: l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari (lettera a); all'ufficio per il processo siano attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura: compiti di supporto ai magistrati nonché per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere; compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali; compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro (lettera b).
  Evidenzia che il Governo è inoltre chiamato (sempre al comma 18 dell'articolo 1) a prevedere l'istituzione di analogo ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale, modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa. In termini analoghi l'Ufficio viene istituito anche presso la Procura generale della Corte di cassazione, e viene denominato «Ufficio spoglio, analisi e documentazione».
  Con riferimento alle professionalità necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni in esame, che si aggiungono alle figure già contemplate dalla legislazione vigente (personale di cancelleria, magistrati onorari, tirocinanti ex articolo 73 del 69/2013, ecc.) ricorda che al comma 19 si prevede una specifica disposizione che autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, da adibire all'Ufficio del processo. In relazione agli oneri conseguenti a tale disposizione, quantificati in 23,4 milioni di euro, a decorrere dal 2023, si provvede in base al comma 41.
  Sempre con riguardo alle disposizioni generali del codice di procedura civile, osserva che il disegno di legge contiene principi e criteri direttivi per intervenire sui procedimenti di notifica incentivando il ricorso allo strumento informatico (articolo 1, comma 20). Finalità dell'intervento riformatore è – come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge Pag. 232– di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate. Ulteriori principi e criteri direttivi sono dettati per rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, prevedendo, in particolare, che il soccombente che sia incorso in responsabilità aggravata possa essere obbligato al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende, e che possano essere previste conseguenze processuali o economiche a fronte dell'ingiustificato rifiuto a consentire ispezioni o a esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui si ritenga necessaria l'acquisizione al processo. Si prevede che in sede di attuazione della delega debba essere fissato un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le informazioni relative ad atti e documenti dell'amministrazione medesima, che le siano stati richiesti ai fini dell'acquisizione processuale. Entro il medesimo termine la pubblica amministrazione potrà anche, eventualmente, comunicare le ragioni del diniego (articolo 1, comma 21). Il disegno di legge inoltre delega il governo a prevedere disposizioni di coordinamento della riforma con la legislazione vigente, con particolare riferimento all'individuazione dei rimedi preventivi, da esperire per conseguire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, e ai tempi e modi per far valere il difetto di giurisdizione (articolo 1, comma 22).
  Ricorda che specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In particolare (articolo 1, comma 23), il disegno di legge enuncia i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo, tra l'altro: ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare. Ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore. Il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative: all'attività professionale del mediatore familiare; alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica; alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore; al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore; alla nomina del tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale.
  Sottolinea che specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori. La delega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento Pag. 233 delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone. Il Governo dovrà inoltre: introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; predisporre un'autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie; introdurre la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare. A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento all'esame della Commissione enuncia (articolo 1, comma 24) princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Dal punto di vista della struttura e dell'articolazione territoriale del tribunale, il disegno di legge prevede: una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. Sono inoltre dettati principi e criteri di delega con riguardo alle specifiche competenze delle suddette sezioni nonché alla disciplina del sistema delle impugnazioni. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi.
  Osserva che il successivo comma 25 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e ad introdurre una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti.
  Infine, segnala che il disegno di delega (articolo 1, comma 26) richiede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore. Inoltre, il Governo dovrà prevedere che il tribunale: sin dall'avvio del procedimento, nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; allorquando adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, fissi contestualmente l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio; nell'udienza di comparizione, proceda all'ascolto del minore, direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto e, all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti temporanei già emanati.
  Evidenzia che l'articolo 1 del disegno di legge, a partire dal comma 27, introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Si tratta di novelle al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Per queste disposizioni dunque il legislatore non utilizza lo strumento della delega al Governo, ma introduce direttamente le modifiche alla legislazione vigente, destinate potenzialmente a divenire efficaci prima dell'esercizio della delega (per il quale il Governo, in base al comma 1, ha a disposizione un anno). In particolare, alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. In merito, il disegno di legge, al comma 27 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 403 del codice civile, Pag. 234che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura da parte della pubblica autorità. A seguito di tale modifica, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in un luogo sicuro, quando quest'ultimo «è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere». Con l'aggiunta di sette nuovi commi all'articolo 403 del codice civile viene inoltre disciplinata la procedura che fa seguito al provvedimento con il quale l'autorità pubblica allontana il minore da uno od entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. La procedura coinvolge quattro distinti soggetti: la pubblica autorità che è intervenuta d'urgenza, il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello. L'ottavo nuovo comma dell'articolo 403 del codice civile stabilisce inoltre che «qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».
  Sempre in materia di diritti delle persone e delle famiglie, rileva che il disegno di legge: modifica il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (articolo 1, comma 28); interviene sull'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al curatore speciale, al fine di prevedere per il giudice l'obbligo di procedere alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento nei seguenti casi: quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, da entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; quando è adottato un provvedimento di allontanamento del minore dall'ambiente familiare, o di affidamento temporaneo del minore; quando dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni. Con l'inserimento del quarto comma dell'articolo 78 del codice di procedura civile il disegno di legge introduce una ulteriore facoltà di nomina del curatore speciale del minore, per l'ipotesi in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in questo caso il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato (articolo 1, comma 30). Il provvedimento inoltre modifica l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale (articolo 1, comma 31). Evidenzia altresì che il disegno di legge modifica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile, che disciplina la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento, al fine di prevedere – al numero 3 del secondo comma – che il giudice, nel disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro, possa individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile (articolo 1, comma 33). Fa presente che il comma 34 dell'articolo 1 interviene sugli Pag. 235articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale, la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo e che il successivo comma 35 modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per estendere l'applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.
  Sottolinea che ulteriori novelle al codice di procedura civile introducono misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata. In particolare, il comma 29 modifica l'articolo 26-bis del codice di procedura civile, che disciplina il foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, prevedendo che quando debitrice è una pubblica amministrazione sia competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
  Rammenta che il comma 32 interviene invece sull'articolo 543 del codice di procedura civile, in materia di forma del pignoramento nell'espropriazione presso terzi, al fine di prevedere che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, debba (nuovo quinto comma): notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura; depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti sono richiesti a pena di inefficacia del pignoramento. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, se la notifica dell'avviso non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
  Inoltre, con riferimento alle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, precisa che il disegno di legge modifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l'attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma (articolo 1, comma 36). Come anticipato, rammenta che il comma 37 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni che novellano i procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (commi 27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35), di esecuzione forzata (commi 29 e 32) e di stato di cittadinanza (comma 36), si applichino ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Infine, evidenzia che gli ultimi commi dell'articolo 1 (commi da 38 a 44) recano le disposizioni finanziarie. Presentano carattere oneroso solo le norme di delega relative agli incentivi fiscali per la mediazione, al giudizio accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili in Corte di cassazione e alle assunzioni di personale amministrativo per l'ufficio del processo. In particolare, a quest'ultimo onere si fa fronte con la riduzione delle autorizzazioni ad assumere personale dell'amministrazione giudiziaria già previste dalla legge di bilancio 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia la collega Annibali per la relazione svolta sul un provvedimento avente ad oggetto un tema particolarmente rilevante. Consapevole che la stessa, in ragione delle tempistiche stringenti che condizionano nella giornata odierna i lavori della Commissione, si è limitata a illustrare i contenuti del provvedimento rinviando ad altra seduta l'esposizione delle proprie valutazioni, fa presente che nelle prossime sedute sarà possibile svolgere i necessari approfondimenti.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede se nella riunione dell'ufficio di presidenza, Pag. 236 integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna, si definiranno le modalità per il prosieguo dei lavori.

  Mario PERANTONI, presidente, nel confermare che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà anche a definire le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 285.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro la giornata di oggi, 20 ottobre, fa presente che nella seduta odierna si procederà alla deliberazione del prescritto parere. Ricorda che nella precedente seduta erano state presentate proposte alternative di parere, rispettivamente, dai deputati Colletti e Bazoli, e che non si era potuto procedere alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, onorevole Costa, in considerazione dell'imminenza dei lavori dell'Assemblea.

  Enrico COSTA (MISTO-A+E-RI), relatore, fa presente che, a seguito di interlocuzioni svolte per arrivare ad un punto di convergenza tra la posizione di coloro che erano favorevoli alla proposta di parere con condizioni da lui presentata la scorsa seduta e coloro che invece ritenevano più opportuno un parere favorevole senza condizioni, ha predisposto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1) nella quale si evidenzia il ruolo delle conferenze stampa da parte del Procuratore della Repubblica, purché queste siano convocate sulla base di uno specifico interesse che deve essere giustificato in un atto motivato da parte del Procuratore. Sottolinea infatti che il testo dello schema in esame non precisa con quale atto devono essere indicate le ragioni che rendono necessarie le conferenze stampa. Fa presente che la proposta di parere prevede che, nei casi in cui il Procuratore della Repubblica autorizza la polizia giudiziaria a fornire informazioni sugli atti compiuti in sua presenza, l'autorizzazione deve essere rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse. Sottolinea inoltre che è stata prevista una condizione per prevedere un procedimento più snello ai fini della correzione dell'errore in riferimento alla salvaguardia della presunzione di innocenza e che la proposta di parere richiede di modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale al fine di evitare un conflitto tra il diritto al silenzio ed il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione. Infine, con riferimento al soggetto a cui presentare le doglianze, che nel testo del provvedimento è identificato nel giudice che ha emesso il provvedimento, fa presente che la proposta di parere lo individua nell'ufficio del giudice, al fine di evitare che sia la stessa persona fisica a sindacare l'atto che ha emesso.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) preannuncia il voto contrario della sua componente Pag. 237 politica sulla nuova proposta di parere del relatore, in quanto, come chiaramente espresso nella proposta alternativa di parere da lui presentata, l'intero contenuto del provvedimento in esame deve essere rigettato. A suo avviso, il Governo – che ha già approvato una malevola riforma del processo penale destinata a portare al macero migliaia di procedimenti – con questo provvedimento si accinge a silenziare definitivamente la magistratura. In proposito sottolinea come uno dei teoremi della «Loggia P 2» fosse quello che i nomi e le immagini dei magistrati non dovessero apparire nella fase delle indagini. Per quanto attiene alla nuova condizione proposta dal relatore in merito alla necessità di un atto motivato per la conferenza stampa, si domanda a chi potrà essere rivolto un eventuale ricorso contro le motivazioni contenute nell'atto. Ritiene che tale condizione proposta dal relatore porterà coloro che devono svolgere le indagini a perdere tempo prezioso nella redazione di atti motivati inutili. Rileva inoltre, per quanto riguarda la fase di correzione davanti allo stesso giudice o, in base alla nuova proposta di parere del relatore, davanti all'ufficio del giudice, che essa crei un contenzioso nella procedura che invece dovrebbe essere disincentivato. A suo avviso tali elementi sono sintomatici della volontà della maggioranza di non far funzionare il processo penale e la fase delle indagini. Sottolinea infine come con i partiti che sostengono l'attuale Governo siano tornati attuali i tempi bui che avevano caratterizzato altri Esecutivi.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di porre in votazione la nuova proposta di parere formulata dal relatore, avverte che, a seguito dell'eventuale approvazione di tale proposta, risulteranno precluse le votazioni sulle proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dai deputati Colletti e Bazoli.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Atto n. 286.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro la giornata di oggi 20 ottobre e fa presente che nella seduta odierna si procederà alla deliberazione del prescritto parere.
  Rammenta inoltre che è stata presentata una proposta alternativa di parere dal gruppo della Lega.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, presenta una nuova proposta di parere favorevole con una sola osservazione (vedi allegato 2) relativa alle criptovalute, che è stata condivisa per le vie brevi con i gruppi e che ha incontrato il consenso di tutti i gruppi.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare come l'aula presso la quale si stanno svolgendo i lavori della Commissione non sia idonea stante l'impossibilità per i parlamentari di stare tutti seduti nel rispetto del distanziamento richiesto dalle misure per la prevenzione del Covid-19. Chiede pertanto che i lavori siano immediatamente sospesi fino all'individuazione di una sede adatta allo svolgimento delle sedute in considerazione delle disposizioni relative al distanziamento che ancora vigono presso la Camera. Coglie quindi l'occasione per chiedere alla presidenza di farsi portavoce di quella che definisce una assurdità considerato che, mentre la capienza dei mezzi di trasporto ormai è dell'ottanta per cento, nelle aule della Camera ancora non si possono occupare più del cinquanta per cento dei posti a sedere.

Pag. 238

  Mario PERANTONI, presidente, pur comprendendo il disagio della collega Varchi, ritiene che l'aula utilizzata dalla Commissione sia sufficientemente capiente e fa presente che ha provveduto a chiedere ulteriori sedute per consentire di proseguire i lavori della Commissione.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) ribadisce la sua richiesta di sospensione dei lavori della Commissione fino a quando tutti i colleghi non saranno nelle condizioni di svolgere adeguatamente il mandato parlamentare, sottolineando come non sia normale esaminare provvedimenti di tale importanza nelle condizioni attuali.

  Mario PERANTONI, presidente, ritiene che le osservazioni della collega Varchi siano pertinenti e fondate, e verificato che tutti i colleghi abbiano preso posto, ritiene che la Commissione possa procedere con i propri lavori.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), con riferimento alla nuova proposta di parere presentata dal relatore, desidera preliminarmente far presente che il gruppo di Fratelli d'Italia non ha svolto alcuna interlocuzione con il relatore. Ritiene che l'unica osservazione, seppure condivisibile, contenuta nella citata nuova proposta di parere non sia sufficiente per trovare il favore del suo gruppo. Sottolinea infatti che lo schema di decreto in esame, ancorché abbia un intento lodevole e apprezzabile, rechi in sé una serie di storture legate all'estensione dei reati presupposti alle contravvenzioni. Per tale ragione, ribadisce il voto contrario di Fratelli d'Italia alla nuova proposta di parere del relatore precisando che, seppure apprezzabili gli obiettivi del provvedimento, dall'attuazione dello stesso potranno derivare storture.

  Catello VITIELLO (IV) interviene per chiedere al relatore se, anche attraverso il confronto con la senatrice Evangelisti, relatrice sul medesimo provvedimento presso la Commissione Giustizia del Senato, abbia preso in considerazione l'opportunità di integrare la proposta di parere testé riformulata in maniera analoga a quanto si appresterebbe a fare l'omologa Commissione del Senato. A tale proposito fa presente che, per quanto gli consta, presso l'altro ramo del Parlamento sarebbe stata avanzata la proposta di introdurre un'osservazione ulteriore, rispetto a quella sulle cripto valute, volta a chiedere al Governo di inserire nel testo degli articoli degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale l'avverbio «intenzionalmente» prima della descrizione delle condotte relative rispettivamente al riciclaggio e al reimpiego, al fine di corrispondere alle previsioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, fa presente che la proposta di parere appena illustrata è stata concordata anche con la senatrice Evangelisti, relatrice del provvedimento presso l'omologa Commissione del Senato, la quale ha convenuto sull'opportunità di non introdurre l'eventuale osservazione richiamata dal collega Vitiello. Nel far presente inoltre che l'avverbio «intentionally» utilizzato nel testo inglese della direttiva con riguardo alle condotte relative ai reati di riciclaggio andrebbe più correttamente tradotto con il termine italiano «dolosamente», ritiene che non sia quella attuale la sede più adeguata per valutare l'intervento proposto dal collega Vitiello, che pure considera meritevole di approfondimento.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, in caso di eventuale approvazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore, risulterà preclusa la votazione della proposta di parere presentata dal gruppo della Lega.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI