CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 ottobre 2021
676.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la Giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 10.05.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
C. 3314 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e alla discussione generale.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge A.C. 3314, approvato dal Senato, che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 118 del 2021, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
  Evidenzia preliminarmente che i contenuti del provvedimento in esame, destinato ad avere ricadute positive sull'economia del Paese, hanno raccolto il favore dei soggetti competenti, manifestato anche nel corso di un recente evento organizzato dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Segnala pertanto che l'intervento recato dal provvedimento è volto Pag. 13a sostenere le imprese, che possono dare un importante contributo anche all'incremento dei posti di lavoro, in un momento particolarmente delicato come quello attuale. Fa presente inoltre che per il futuro sarà necessario mettere mano anche a misure strutturali volte a potenziare lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione, soprattutto in alcune aree del Paese che sono state particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19.
  Ciò premesso, fa presente che, a seguito dell'esame in Senato, il decreto-legge in conversione si compone di 33 articoli, ripartiti in tre capi: il capo I (articoli 1-23-bis) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale; il capo II (articoli 24-26-bis) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia; il capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finanziarie.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata descrizione degli articoli del provvedimento d'urgenza, si concentra su una sintetica descrizione degli stessi.
  Fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge differisce al 16 maggio 2022 (dal 1° settembre 2021) l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023. Rileva che, secondo il Governo, l'entrata in vigore al 1° settembre 2021 non avrebbe assicurato, secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa al testo originario del decreto-legge, la «necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia», con il rischio di dubbi ed incertezze nella prima applicazione della nuova disciplina. Aggiunge che, sempre secondo quanto riportato nella relazione, è stato ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla disciplina fallimentare con il decreto-legge in esame, al fine di fornire ulteriori strumenti di tipo negoziale e stragiudiziale alla crisi d'impresa, anche in considerazione della permanenza dello stato di emergenza da COVID-19, e di anticipare alcune disposizioni dello stesso Codice, ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto, mediante la modifica della legge fallimentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942). La medesima relazione illustrativa, inoltre, chiarisce che il termine del 16 maggio 2022 per l'entrata in vigore del Codice, tiene conto del termine di recepimento (fissato al 16 luglio 2022 dalla legge n. 53 del 2021, legge di delegazione europea 2019-2020), della direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza (UE) 2019/1023, nonché di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 2341.
  Quanto invece al rinvio al 31 dicembre 2023 delle disposizioni del Titolo II, concernenti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, sottolinea come la relazione illustrativa del decreto-legge originario chiarisca che il motivo di tale ulteriore rinvio è motivato dall'esigenza di «poter sperimentare l'efficienza e l'efficacia della composizione negoziata istituita con il presente decreto, rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Codice della crisi d'impresa e per allineare l'entrata in vigore dell'allerta esterna ai tempi di rinvio disposti con la modifica dell'articolo 15 dello stesso Codice disposta con il (...) decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021».
  L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prorogando alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dall'articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
  Gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. A tale proposito Pag. 14sottolinea che il provvedimento interviene a formalizzare una prassi a cui spesso avvocati e commercialisti hanno fatto ricorso in passato nel tentativo di salvare le imprese dal fallimento, avvalendosi di modalità diverse dalle normali procedure concorsuali. Considera pertanto favorevolmente tale intervento normativo che consente di superare le forti limitazioni di una prassi informale, rafforzando le garanzie e introducendo accorgimenti destinati ad incrementare le possibilità di successo della procedura e a favorire il salvataggio dell'impresa in difficoltà.
  Nel dettaglio, si tratta di previsioni destinate ad essere applicate a decorrere dal prossimo 15 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27. In merito il decreto-legge delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono «probabile» lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 2). La procedura prevede: a) una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 3); b) una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad affiancare l'imprenditore (si tratta di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa). In particolare, alla nomina degli esperti – che dovranno garantire requisiti di indipendenza e terzietà – provvederà una apposita commissione (articolo 4); c) specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell'esperto. La presentazione della domanda può essere sollecitata anche dall'organo di controllo societario, cui viene attribuito il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza (articoli 5 e 15); d) la possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, egli dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. Al termine dell'incarico l'esperto dovrà redigere una relazione finale che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore (articolo 5). Il decreto-legge (articolo 16) disciplina inoltre dettagliatamente il compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati; e) l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuita alla competenza del tribunale (articoli 6 e 7); f) la sospensione, a fronte dell'istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice civile a carico dell'imprenditore (articolo 8); g) una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l'esperto a lui affiancato (articolo 9); h) una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 10).
  Il decreto-legge disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 11), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di Pag. 15risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato. L'articolo 12 disciplina i casi in cui gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi conservano i loro effetti a conclusione delle trattative.
  Il provvedimento in esame, per incentivare il ricorso all'istituto, disciplina (articolo 14) alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.
  Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 13) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 17). Il decreto-legge, inoltre, introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto «semplificato», uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda e intenda procedere alla liquidazione del patrimonio attraverso la cessione dei beni (articoli 18 e 19). Inoltre, nel corso dell'esame in Senato, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (articolo 19, commi da 3-bis a 3-sexies).
  Significative modifiche sono apportate dal decreto-legge n. 118 del 2021 alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 20). In particolare, una prima serie di novelle interviene sull'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti, che si rendano necessarie ai fini dell'omologazione dell'accordo. Ulteriori novelle concernono il finanziamento della continuità aziendale nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione. Esse prevedono che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato. È inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale, inoltre, viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato. Inoltre, è inserita nella legge fallimentare la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e di insolvenza, la cui entrata in vigore è differita dall'articolo 1 del presente decreto-legge. Con l'introduzione dei medesimi istituti nella legge fallimentare il Governo ne anticipa quindi l'applicabilità. Alcune disposizioni del decreto-legge introducono disposizioni transitorie finalizzate a rispondere alla crisi economica derivante dall'emergenza socio-sanitaria da Covid-19. In particolare, il decreto-legge: consente all'imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2022 – accesso al concordato «in bianco» o all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento (articolo 21); dispone che il termine temporale – concesso dal giudice all'imprenditore in stato di crisi – per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata Pag. 16dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19 (articolo 22); prevede – fino al 31 dicembre 2021 – l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. Inoltre, stabilisce che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione a talune procedure di composizione negoziata (articolo 23).
  L'articolo 23-bis modifica il termine di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali.
  L'articolo 24 riguarda la magistratura prevedendo, rispettivamente, l'incremento di 20 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di garantire che l'attuazione della normativa europea relativa alla Procura europea – in virtù della quale sono state attribuite a 20 magistrati le funzioni di procuratore europeo delegato – non privi di risorse di magistratura le procure della Repubblica.
  L'articolo 25 si propone di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione.
  L'articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida solo per l'anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegnazione immediate delle quote versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell'interno.
  L'articolo 26-bis prevede l'adozione di misure urgenti in materia di svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura attraverso l'indizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un concorso per il reclutamento di 500 magistrati.
  I successivi articoli del decreto-legge (articoli 27, 28, 28-bis e 29) contengono disposizioni transitorie e finanziarie.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato – secondo quanto convenuto nella richiamata riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – per le ore 18 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per lunedì prossimo, 18 ottobre.

Introduzione dell'articolo 612-quater, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude.
C. 2986 De Carlo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge De Carlo C. 2968, recante «Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude».
  Desidera preliminarmente rivolgere un ringraziamento alla collega De Carlo per aver predisposto questa importante e fondamentale iniziativa legislativa volta a contrastare una nuova ed insidiosa forma di violenza di genere che colpisce principalmente le donne e che viene compiuta mediante la rete telematica.
  In particolare, sottolinea che l'articolo unico della proposta di legge in esame è volto ad introdurre, nel codice penale, una nuova fattispecie delittuosa consistente nella diffusione di immagini di persone reali manipolate artificialmente allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude; la nuova fattispecie (articolo 612-quater) è collocata nella Sezione III, dedicata ai delitti contro la libertà morale, a sua volta inserita nel Pag. 17Capo III («Dei delitti contro la libertà individuale») del Titolo XII del codice penale, incentrato sui delitti contro la persona. Finalità del provvedimento è dunque quella di contrastare il fenomeno della diffusione del software chiamato «Deep nude», con il quale, partendo da una normale fotografia, è possibile ricostruire l'aspetto del corpo nudo e che è stato recentemente oggetto di attenzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
  In proposito, rammenta che il 23 ottobre 2020 il Garante della Privacy ha aperto un'istruttoria nei confronti di Telegram dopo che alcuni utenti avevano manipolato delle foto di ragazze tramite il software «Deep Nude,» disponibile sulla piattaforma stessa. Nel comunicato pubblicato sul sito del Garante si legge che «Le gravi lesioni alla dignità e alla privacy a cui l'uso di un software simile espone le persone, soprattutto se minori, sono evidenti, considerati anche il rischio che tali immagini vengano usate a fini estorsivi o di revenge porn e tenuto conto dei danni irreparabili a cui potrebbe portare una incontrollata circolazione delle immagini, fino a forme di vera e propria viralizzazione. La facilità d'uso di questo programma rende, peraltro, potenzialmente vittime di deep fake chiunque abbia una foto sul web». Il Garante ha quindi provveduto alla pubblicazione nel dicembre 2020, sul proprio sito web, di un vademecum sul fenomeno del «Deepfake». I deepfake sono individuati dal Garante, quali foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce. La parola deepfake è un neologismo nato dalla fusione dei termini «fake»(falso) e «deep learning», una particolare tecnologia di intelligenza artificiale. Le tecniche usate dai deepfake sono simili a quelle delle varie app con cui si può modificare la morfologia del volto eccetera. La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone, trasformati però in «falsi» digitali. Le tecnologie deepfake, sviluppate come ausilio agli effetti speciali cinematografici, erano inizialmente molto costose e poco diffuse. Ma negli ultimi tempi hanno iniziato a diffondersi app e software che rendono possibile realizzare deepfake, anche molto ben elaborati e sofisticati, utilizzando un comune smartphone. Secondo quanto specificato dal Garante diffusione dei deepfake è di conseguenza notevolmente aumentata, e con essa i rischi connessi. Specifica inoltre il Garante che in particolari tipologie di deepfake, dette deepnude, persone ignare possono essere rappresentate nude, anche in contesti pornografici. Con la tecnologia del deepnude, infatti, i visi delle persone (compresi soggetti minori) possono essere «innestati», utilizzando appositi software, sui corpi di altri soggetti, nudi o impegnati in pose o atti di natura esplicitamente sessuale. È anche possibile prendere immagini di corpi vestiti e «spogliarli», ricostruendo l'aspetto che avrebbe il corpo sotto gli indumenti e creando immagini altamente realistiche.
  Con riguardo al nuovo reato di diffusione di immagini manipolate, evidenzia che il primo comma dell'articolo 612-quater del codice penale, introdotto dal provvedimento in esame, prevede che: è fatta salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato; si tratta di un reato comune, poiché commissibile da «chiunque»; la condotta si dettaglia in quattro modalità alternative di integrazione del delitto, realizzabile da chiunque «invia, cede, pubblica e diffonde» le immagini, che dunque può non coincidere con l'autore della manipolazione; oggetto della condotta devono essere immagini di persone reali, comunque identificabili, manipolate artificialmente mediante l'uso di strumenti tecnologici o di sistemi di intelligenza artificiale; la finalità della condotta deve consistere nella volontà di ottenere, dalla manipolazione delle immagini, rappresentazioni nude delle persone, idonee a trarre in inganno; la pena, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 6.000 a euro 16.000. Il secondo comma dell'articolo 612-quater disciplina le circostanze aggravanti. In particolare, Pag. 18 la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Si tratta di circostanze speciali ad effetto comune, con aumento di pena, ex articolo 64, primo comma del codice penale, fino ad un terzo.
  L'ultimo comma dell'articolo 612-quater si occupa della procedibilità. In particolare, si prevede che, ordinariamente, il delitto sia punito a querela della persona offesa e il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Tuttavia, si procede d'ufficio quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Si prevede inoltre che la remissione della querela possa essere soltanto processuale.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, sottolinea di apprezzare lo sforzo fatto dalla collega De Carlo per individuare una nuova fattispecie penale per un fenomeno che sta assumendo una piega devastante. Ritiene infatti che il provvedimento prende in esame pratiche diffuse già da tempo all'estero che stanno rapidamente diffondendosi anche nel nostro Paese. Evidenzia tuttavia l'importanza di aver chiari i principi cardine del sistema penale nel momento in cui ci si appresta ad introdurre un nuovo delitto nel codice penale. Le dichiarate intenzioni del provvedimento di punire le estorsioni e i ricatti, come evidenziate anche dalla relazione illustrativa testé svolta dalla relatrice, non si evincono dal testo dell'articolato in esame così come da una lettura dello stesso non emerge la differenziazione tra il soggetto che manipola le immagini e quello che le diffonde. Sottolineando come Fratelli di Italia condivida lo spirito del provvedimento, al fine di addivenire alla predisposizione di un testo di legge efficace, ritiene pertanto necessario che la Commissione svolga gli opportuni approfondimenti attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni che veda coinvolti, oltre ad esperti di diritto, anche tecnici esperti di software ai quali chiedere come evitare il rischio di introdurre nell'ordinamento un nuovo reato la cui persecuzione, con determinate strategie, possa essere aggirata.

  Sabrina DE CARLO (M5S), intervenendo da remoto, ringrazia la collega Ascari e la presidenza per aver avviato l'esame della sua proposta di legge. Nell'auspicare che il provvedimento possa essere rapidamente approvato con la condivisione di tutte le forze politiche, si dichiara aperta a qualsiasi approfondimento sulla materia e disponibile a ogni intervento migliorativo del testo.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel far presente che in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà possibile valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.30.