CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2021
675.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 66

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 11.45.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al precedente, include l'emendamento 5.200 della Commissione, volto in particolare a riconoscere alle aziende private che siano in possesso – alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento – della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 4 del presente provvedimento un punteggio premiale per la valutazione, da parte di Autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
  Segnala che, in tale quadro, la citata proposta emendativa prevede altresì che, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici indichino nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private della predetta certificazione.
  Tanto premesso, nel rilevare preliminarmente che la proposta emendativa in esame reca disposizioni di carattere essenzialmente ordinamentale e procedurale, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate Pag. 67 di darvi attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, una rassicurazione circa la compatibilità delle predette disposizioni con l'ordinamento unionale, al fine di escludere l'eventuale avvio di procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che la proposta emendativa in esame non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, propone quindi di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2, trasmesso dall'Assemblea.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che, nella seduta dello scorso 27 luglio, la Commissione bilancio ha esaminato, per il parere all'Assemblea, il testo del provvedimento in titolo. Ricorda altresì che, sulla base dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo stesso, la Commissione ha espresso in quella sede un parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volte a: escludere dalla nuova disciplina le prestazioni professionali rese in favore delle società veicolo di cartolarizzazione, delle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e degli agenti della riscossione (articolo 2); escludere espressamente la corresponsione di rimborsi di spese per i componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (articolo 10); escludere dall'applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 11); introdurre una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 12-bis).
  Ricorda altresì che, nella seduta dello scorso 29 luglio, l'Assemblea ha deliberato il rinvio del predetto provvedimento in Commissione e che la Commissione giustizia ne ha successivamente proseguito l'esame chiedendo al Governo elementi di dettaglio sulla citata relazione tecnica. In risposta a tale richiesta il Governo, nel ribadire i contenuti della relazione medesima, ha fornito elementi di dettaglio alla Commissione giustizia in merito alla quantificazione dell'onere di 150 milioni di euro annui derivanti dall'applicazione della disciplina agli agenti della riscossione.
  Successivamente, la Commissione giustizia ha quindi apportato ulteriori modificazioni al testo del provvedimento, prevedendo, all'articolo 10, l'inserimento di tre ulteriori componenti nell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso e, all'articolo 13, una norma di copertura finanziaria riferita all'intero provvedimento per un importo pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, effettuata mediante corrispondente Pag. 68 riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario innanzitutto che il Governo chiarisca se il Fondo per le esigenze indifferibili, a carico del quale è posto l'onere di 150 milioni di euro annui, rechi le occorrenti disponibilità. In secondo luogo, ritiene necessario evidenziare come tale copertura, sebbene riferita all'intero provvedimento, riguardi in realtà i soli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento all'applicazione della nuova disciplina alle prestazioni professionali rese in favore degli agenti della riscossione, senza tuttavia considerare gli effetti onerosi derivanti da altre disposizioni del provvedimento in merito alle quali la Commissione bilancio, come detto, aveva formulato condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che, tuttavia, non sono state recepite dalla Commissione giustizia. Ricorda che tra queste condizioni vi era, ad esempio, quella volta ad introdurre, all'articolo 10, una disposizione che esclude il rimborso di spese ai componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, in mancanza della quale, peraltro, dovrebbe considerarsi onerosa anche la previsione dell'incremento del numero dei componenti dell'Osservatorio stesso, introdotta dalla Commissione giustizia.
  Ciò posto, per quanto riguarda il parere espresso nella seduta del 27 luglio scorso ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare più puntualmente la condizione riferita all'articolo 2 del provvedimento, al fine di: precisare che l'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento si riferisce alle attività professionali svolte in favore delle società controllate e delle mandatarie facenti capo a società veicolo di cartolarizzazione e non anche a quelle svolte in favore delle società controllate e delle mandatarie facenti capo a imprese bancarie e assicurative; includere nell'ambito di applicazione del provvedimento anche le prestazioni professionali rese in favore delle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando, comunque, l'esclusione di quelle rese in favore delle società veicolo di cartolarizzazione, posto che l'esclusione delle partecipate pubbliche era stata principalmente motivata, nel predetto parere, dall'esigenza di escludere quelle partecipate che fossero anche società veicolo di cartolarizzazione.
  Infine, fa presente che dovrebbero essere invece ribadite le condizioni rese con riferimento agli articoli 10, 11 e 12-bis, di cui si è detto in precedenza, a cui si aggiungerebbe un'ulteriore condizione volta a sopprimere la copertura finanziaria introdotta dalla Commissione giustizia all'articolo 13 del testo A/R, qualora il Fondo per le esigenze indifferibili non recasse le occorrenti disponibilità finanziarie, fermo restando che, in tale ipotesi, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento anche le prestazioni professionali rese nei confronti degli agenti della riscossione.
  Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda preliminarmente con la relatrice – per quanto riguarda il provvedimento in esame – in ordine alla opportunità di riformulare più puntualmente la condizione riferita all'articolo 2, concernente la perimetrazione dell'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, deliberata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere dello scorso 27 luglio, nonché di ribadire – sulla base delle motivazioni risultanti nel parere medesimo e suffragate dalla relazione tecnica a suo tempo trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 – le condizioni rese, ai sensi della citata norma costituzionale, nello stesso parere del 27 luglio con riferimento agli articoli 10, 11 e 12-bis. Concorda, inoltra, circa la necessità di sopprimere l'articolo 13 del testo A/R del provvedimento, inserito dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, giacché il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura degli oneri Pag. 69quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, non reca le occorrenti disponibilità.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), pur prendendo atto dell'incapienza del Fondo previsto a copertura degli oneri recati dal provvedimento, osserva tuttavia come la quantificazione degli stessi nella misura di 150 milioni di euro in ragione d'anno sia stata effettuata dal Governo anche a seguito di apposita richiesta di ulteriori elementi di informazione sui profili finanziari allo stesso rivolta dalla Commissione giustizia, ad integrazione della relazione tecnica in precedenza trasmessa alla Commissione bilancio, senza specificare che la predetta stima si riferisse esclusivamente agli agenti della riscossione. Ricorda altresì come la medesima Commissione giustizia abbia conseguentemente approvato una proposta emendativa in tal senso, sostenuta dai diversi gruppi parlamentari ed ora trasfusa nell'articolo 13 del provvedimento in esame, di cui è stata preannunziata la soppressione per carenza di copertura.
  Anche in relazione alla problematica finanziaria testé evidenziata e allo scopo fondamentale di conservare le finalità essenziali del provvedimento in esame, sul quale ribadisce essersi registrata nella Commissione di merito una pressoché unanime condivisione da parte delle diverse forze politiche, invita la sottosegretaria Sartore e la relatrice Comaroli a compiere un ulteriore approfondimento sul merito delle questioni sollevate. A tale ultimo riguardo, manifesta la disponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia a prevedere una parziale applicazione della disciplina sull'equo compenso alle società veicolo di cartolarizzazione, limitandola, in particolare, alle sole ipotesi contrattuali aventi ad oggetto operazioni di cartolarizzazione rispetto alle quali non risultino già prestate le relative garanzie, scongiurando così l'eventuale effetto retroattivo delle disposizioni. In proposito, ritiene che una simile soluzione potrebbe anche essere direttamente inserita, sotto forma di apposita condizione, nella proposta di parere che la relatrice intendesse formulare.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel precisare che la quantificazione degli oneri dianzi richiamata è stata effettuata con esclusivo riferimento all'inclusione degli agenti della riscossione nell'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, pur dichiarando in linea di principio la disponibilità del Governo a valutare con attenzione una possibile modifica del testo nel senso suggerito dalla deputata Varchi, fa presente che anche in tale ipotesi non si potrebbe naturalmente prescindere da una scrupolosa verifica tecnica degli eventuali effetti finanziari da essa derivanti. In tale quadro, fermo restando che il provvedimento allo stato attuale risulta, per le motivazioni in precedenza esposte, privo di copertura finanziaria, ritiene che una ragionevole soluzione mediana potrebbe consistere nell'apportare al testo le modifiche necessarie conformemente alle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione prospettate dalla relatrice, riservandosi successivamente di intervenire nuovamente sul testo nel corso dell'esame presso il Senato, circostanza questa che potrebbe altresì consentire di individuare, già nell'ambito della prossima manovra di bilancio, le risorse finanziarie occorrenti ad una implementazione del provvedimento, all'uopo eventualmente destinando uno specifico accantonamento.

  Fabio MELILLI, presidente, auspica che – in ragione della trasversale sensibilità mostrata dalle diverse forze politiche sul tema oggetto del provvedimento in esame – nella presente seduta di Commissione possa svilupparsi una discussione ampia e approfondita, al fine di addivenire ad una soluzione ottimale, capace di coniugare l'imprescindibile sostenibilità finanziaria delle disposizioni da esso recate e il conseguimento delle specifiche finalità dallo stesso perseguite.

  Stefano FASSINA (LEU), nel condividere l'approccio del presidente Melilli, auspica che, come anticipato dalla sottosegretaria Sartore, già in occasione della prossima sessione di bilancio possano essere reperite le risorse finanziarie necessarie ad Pag. 70una attuazione estensiva del provvedimento in esame. Non comprende invece per quale ragione gli oneri previsti dall'articolo 13, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, siano ascritti esclusivamente all'applicazione della disciplina sull'equo compenso agli agenti della riscossione, e non anche ad altri soggetti facenti parte delle pubbliche amministrazioni, tanto più che il nuovo quadro normativo sembrerebbe potersi riferire a fattispecie ulteriori rispetto alle sole prestazioni professionali rese dagli avvocati.

  Fabio MELILLI, presidente, si limita ad osservare che, in linea con gli elementi peraltro desumibili dalla documentazione fornita dal Governo nel corso delle precedenti sedute, le pubbliche amministrazioni, potendo anche disporre nell'ambito del proprio organigramma di appositi uffici di avvocatura, non hanno in via generale necessità di ricorrere a soggetti esterni.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la sottosegretaria Sartore per la disponibilità manifestata in ordine a possibili modifiche del testo nella direzione auspicata dal gruppo di Fratelli d'Italia, invita il Governo a svolgere le relative verifiche tecniche con la massima tempestività, onde consentire all'Assemblea di proseguirne l'esame entro la settimana corrente. Nel ritenere infatti prioritario evitare ulteriori rinvii nella discussione di un provvedimento che riveste estrema importanza e sul quale si è registrata la sostanziale condivisione da parte della quasi totalità delle forze politiche, sul piano procedurale si dichiara tuttavia disponibile – qualora non sussistessero da subito i presupposti richiesti – a che le modifiche proposte dalla collega Varchi possano essere apportate nel corso del successivo esame al Senato sulla base di un impegno in tal senso assunto dal Governo in accoglimento di uno specifico ordine del giorno che il suo gruppo si riserva di presentare in Assemblea e che auspica possa essere sottoscritto da tutte le forze parlamentari.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, anche alla luce della discussione in corso, ritiene ragionevole che nella seduta odierna la Commissione bilancio si pronunci sulla proposta di parere che si accinge a formulare sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, fermo restando che – secondo quanto prospettato non solo dalla sottosegretaria Sartore ma anche dai colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia – le questioni tuttora oggetto di confronto potrebbero essere ulteriormente affrontate, anche sotto il profilo della necessaria copertura finanziaria conseguente all'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, nel corso del successivo esame presso il Senato, anche sulla base degli impegni assunti dal Governo in recepimento di un apposito ordine del giorno preannunziato dal medesimo gruppo di Fratelli d'Italia, sul quale potrebbe auspicabilmente registrarsi la convergenza delle altre forze parlamentari.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nel convenire circa l'opportunità di non procedere ad un ulteriore rinvio nell'esame di un provvedimento trasversalmente condiviso dalle forze politiche e preso atto che lo stesso, secondo quanto emerso nel corso della presente discussione, potrebbe essere modificato in senso migliorativo durante l'esame al Senato, sulla scorta di un impegno assunto dal Governo in accoglimento di un ordine del giorno in tal senso approvato dalla Camera, osserva comunque che, qualora in virtù della proposta avanzata dalla deputata Varchi si addivenisse ad una parziale contrazione dell'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso, ne deriverebbe verosimilmente anche una riduzione dei relativi oneri, con conseguente maggiore probabilità di poterne individuare una adeguata copertura finanziaria.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE ribadisce che, data la difficoltà di reperire nell'immediato le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri che deriverebbero dal mancato recepimento delle modifiche prospettate dalla relatrice, una ragionevole soluzione mediana potrebbe consistere nell'apportare al testo le predette Pag. 71 modifiche, in modo da approvarlo in prima lettura e riservandosi successivamente di intervenire nuovamente sul testo nel corso dell'esame presso il Senato al fine di ampliarne l'ambito di applicazione.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nell'esprimere apprezzamento per le parole della rappresentante del Governo, ribadisce la richiesta alla relatrice di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere la previsione di una parziale applicazione della disciplina sull'equo compenso alle società veicolo di cartolarizzazione, limitandola, in particolare, alle sole ipotesi contrattuali rispetto alle quali non risultino già prestate le relative garanzie, scongiurando così l'eventuale effetto retroattivo delle disposizioni.

  Ubaldo PAGANO (PD) nel sottolineare che, se oggi la Commissione approvasse un parere sul provvedimento differente rispetto a quello elaborato sulla base dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato, sarebbe di conseguenza necessario chiedere un ulteriore approfondimento istruttorio al Governo sulle modifiche approvate, evidenzia che, rispetto allo scorso luglio, siamo alla vigilia dell'approvazione del disegno di legge di bilancio che comporterà una manovra di circa 23 miliardi di euro. Pertanto propone di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame alla prossima settimana, quando per il Governo sarà più chiaro il quadro di finanza pubblica nel quale eventualmente reperire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo provvedimento, senza che ciò implichi volontà di dilazionare i tempi di approvazione dello stesso o senza che vi siano secondi fini politici.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ribadire la piena disponibilità dell'opposizione a trovare una soluzione che consenta di sanare le disparità che, altrimenti, nascerebbero dall'applicazione del provvedimento nel testo attuale, propone di procedere nel senso indicato dalla sottosegretaria Sartore con l'espressione del parere sul provvedimento in modo da consentirne quindi l'esame da parte dell'Assemblea.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel sottolineare l'unanime accordo dei gruppi sul merito del provvedimento, ricorda che la questione irrisolta attiene alle disponibilità per procedere alla copertura finanziaria degli oneri che l'allargamento dell'ambito di applicazione dell'equo compenso inevitabilmente comporta. In ogni caso ritiene opportuno procedere senza ulteriori ritardi all'approvazione del testo in prima lettura alla Camera, potendone allargare l'ambito di applicazione durante l'esame presso il Senato, sulla scorta delle risorse che potrebbero essere stanziate all'uopo dalla manovra di bilancio.
  Formula pertanto, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 3179 e abb.-A/R, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

   premesso che:

    nella seduta dello scorso 27 luglio, la Commissione bilancio ha esaminato, per il parere all'Assemblea, il testo del provvedimento in oggetto, esprimendo in quella sede un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

    dopo la deliberazione, da parte dell'Assemblea, del rinvio del predetto provvedimento in Commissione, la Commissione giustizia ne ha proseguito l'esame senza peraltro recepire le citate condizioni, ma apportando ulteriori modificazioni al testo volte a inserire tre ulteriori componenti nell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di cui all'articolo 10, e ad introdurre, con l'articolo 13, una norma di copertura finanziaria riferita all'intero provvedimento, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, effettuata mediante Pag. 72corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190;

    il predetto Fondo, come chiarito dal rappresentante del Governo, non reca le occorrenti disponibilità;

   valutata l'opportunità, condivisa dal rappresentante del Governo, di precisare, rispetto al parere reso nella seduta del 27 luglio scorso, che:

    le società controllate e le mandatarie escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento, di cui all'articolo 2, sono solo quelle facenti capo a società veicolo di cartolarizzazione e non anche quelle facenti capo a imprese bancarie e assicurative;

    nel citato ambito di applicazione sono invece incluse le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'esclusione delle predette società veicolo, posto che l'esclusione delle partecipate pubbliche era stata principalmente motivata dall'esigenza di escludere quelle che fossero anche società veicolo di cartolarizzazione;

   rilevata infine la necessità di:

    ribadire le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere espresso nella seduta del 27 luglio scorso con riferimento agli articoli 10, 11 e 12-bis del provvedimento, sulla base delle motivazioni risultanti nel parere medesimo e suffragate dalla relazione tecnica a suo tempo trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

    sopprimere la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13, posto che il Fondo per le esigenze indifferibili non reca le necessarie disponibilità finanziarie;

   esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, e aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;

   al comma 3 sostituire le parole: , e degli agenti della riscossione con le seguenti: Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

  All'articolo 10, comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;

   sopprimere il comma 2.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse Pag. 73 umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Sopprimere l'articolo 13».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo A/R del provvedimento in titolo, che riproduce – fatta salva una diversa numerazione – gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 riferito al precedente testo A del provvedimento medesimo, sui quali la Commissione bilancio si è già espressa nella seduta dello scorso 27 luglio.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala i seguenti emendamenti:

   Colletti 4.2, la quale prevede che il giudice che accerta il carattere non equo del compenso può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione del medesimo compenso, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Su tale proposta emendativa (allora numerata come 4.201) la Commissione bilancio, nella citata seduta del 27 luglio 2021, ha già espresso parere contrario in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite al testo all'esame dell'Assemblea prima che ne fosse deliberato il rinvio alla Commissione di merito;

   Colletti 11.1, la quale prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017. Su tale proposta emendativa (allora numerata come 11.200) la Commissione bilancio, nella citata seduta del 27 luglio 2021, ha già espresso parere contrario in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite al testo all'esame dell'Assemblea prima che ne fosse deliberato il rinvio alla Commissione di merito.

   Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti Colletti 4.2 e Colletti 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

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  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, chiede un ulteriore rinvio dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere sulla base della documentazione depositata dal Governo nella precedente seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato).

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
(Doc. LXXXVII, n. 4).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3208 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 4).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato il 5 ottobre 2021.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul disegno di legge di delegazione europea 2021, fa presente che il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento.
  Fa presente, inoltre, che all'articolo 8, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'attribuzione al membro nazionale presso Eurojust di poteri più ampi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla legge n. 41 del 2005 non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, considerato che le operazioni dirette ad agevolare o a sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, compresa la partecipazione alle squadre investigative comuni, potranno essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, già preordinate all'attuazione di trattati e di accordi di cooperazione giudiziaria internazionale.

  Roberto PELLA (FI), relatore, in base ai chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di relazione:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo);

   per quanto riguarda i profili di merito,

    delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

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   per quanto riguarda i profili finanziari,

   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

    il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento;

    all'articolo 8, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'attribuzione al membro nazionale presso Eurojust di poteri più ampi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla legge n. 41 del 2005 non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, considerato che le operazioni dirette ad agevolare o a sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, compresa la partecipazione alle squadre investigative comuni, potranno essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, già preordinate all'attuazione di trattati e di accordi di cooperazione giudiziaria internazionale,

delibera di riferire favorevolmente».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Roberto PELLA (FI), relatore, formula, altresì, una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020, di cui ha illustrato i contenuti nella seduta dello scorso 5 ottobre.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2021.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate fa presente quanto segue.
  Le competenze assegnate ad AGCOM dalla direttiva (UE) 2018/1808 e, dunque, dallo schema di decreto legislativo in oggetto rivestono carattere di novità, quanto meno sotto lo specifico profilo dell'ambito soggettivo di applicazione alle cosiddette VSP (video sharing platforms).
  L'esigenza di mappare con precisione e individuare tali «soggetti» rende allo stato non determinabile l'onere che deriverà da tali competenze, né, analogamente, è quantificabile ex ante una stima del gettito che l'Autorità riceverà dalle VSP.
  Ciò stante, in prima applicazione, i nuovi e maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dall'esercizio di tali competenze possono Pag. 76essere stimati nell'ordine di 1 milione di euro annui.
  Tale importo è quantificato sulla base dei documenti di bilancio annualmente predisposti dall'Autorità, tenendo conto del costo del personale e dei beni e servizi che saranno presumibilmente destinati, almeno in prima applicazione, allo svolgimento delle nuove attività.
  In particolare, si presuppone di dover remunerare l'impiego di 5-6 unità di personale full time equivalent, includendo il personale impiegato direttamente (con compiti istruttori e procedimentali) e indirettamente (con compiti di supporto e trasversali alle diverse competenze dell'Amministrazione) nello svolgimento delle funzioni individuate dal presente schema di decreto legislativo.
  Infatti, a regime, l'Autorità misura l'onere sostenuto per ciascuna attività svolta nei diversi settori che concorrono al contributo attraverso la predisposizione di una contabilità analitica che ripartisce il conto consuntivo delle spese sostenute nei diversi settori di competenza sulla base delle risorse effettivamente impiegate.
  L'Autorità, quindi, sulla base delle risultanze di tale contabilità analitica, individuerà il proprio fabbisogno di risorse per l'anno successivo.
  La copertura dell'effettivo fabbisogno sarà conseguentemente assicurata, a regime, attraverso la rideterminazione annuale dell'aliquota contributiva, fino ad un limite massimo del 2 per mille dei redditi sottoposti al contributo.
  In tal modo, l'Autorità individuerà ogni anno la misura del contributo minimo gravante sui soggetti obbligati, tenendo conto non solo di stime, ma anche dell'impatto concreto dell'esercizio delle attività.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 72, sostituendo, ai commi 1 e 2, il riferimento al comma 3 del medesimo articolo con quello all'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dallo stesso comma 3, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto n. 288);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le competenze assegnate ad AGCOM dalla direttiva (UE) 2018/1808 e, dunque, dallo schema di decreto legislativo in oggetto rivestono carattere di novità, quanto meno sotto lo specifico profilo dell'ambito soggettivo di applicazione alle cosiddette VSP (video sharing platforms);

    l'esigenza di mappare con precisione e individuare tali “soggetti” rende allo stato non determinabile l'onere che deriverà da tali competenze, né, analogamente, è quantificabile ex ante una stima del gettito che l'Autorità riceverà dalle VSP;

    ciò stante, in prima applicazione, i nuovi e maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dall'esercizio di tali competenze possono essere stimati nell'ordine di 1 milione di euro annui;

    tale importo è quantificato sulla base dei documenti di bilancio annualmente predisposti dall'Autorità, tenendo conto del costo del personale e dei beni e servizi che saranno presumibilmente destinati, almeno in prima applicazione, allo svolgimento delle nuove attività;

    in particolare, si presuppone di dover remunerare l'impiego di 5-6 unità di Pag. 77personale full time equivalent, includendo il personale impiegato direttamente (con compiti istruttori e procedimentali) e indirettamente (con compiti di supporto e trasversali alle diverse competenze dell'Amministrazione) nello svolgimento delle funzioni individuate dal presente schema di decreto legislativo;

    infatti, a regime, l'Autorità misura l'onere sostenuto per ciascuna attività svolta nei diversi settori che concorrono al contributo attraverso la predisposizione di una contabilità analitica che ripartisce il conto consuntivo delle spese sostenute nei diversi settori di competenza sulla base delle risorse effettivamente impiegate;

    l'Autorità, quindi, sulla base delle risultanze di tale contabilità analitica, individuerà il proprio fabbisogno di risorse per l'anno successivo;

    la copertura dell'effettivo fabbisogno sarà conseguentemente assicurata, a regime, attraverso la rideterminazione annuale dell'aliquota contributiva, fino ad un limite massimo del 2 per mille dei redditi sottoposti al contributo;

    in tal modo, l'Autorità individuerà ogni anno la misura del contributo minimo gravante sui soggetti obbligati, tenendo conto non solo di stime, ma anche dell'impatto concreto dell'esercizio delle attività;

   rilevata la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 72, sostituendo, ai commi 1 e 2, il riferimento al comma 3 del medesimo articolo con quello all'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dallo stesso comma 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1 sostituire le parole: , ad esclusione del comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo;

   al comma 2 sostituire le parole: , ad esclusione del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente con le seguenti: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Atto n. 284.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2021.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alla richiesta di chiarimenti della relatrice, fa presente quanto segue.
  Riguardo all'articolo 1, comma 2, l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 potrà essere fronteggiato dalle amministrazioni pubbliche prima non soggette ai relativi obblighi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pag. 78
  Per le imprese pubbliche non rientranti nel conto consolidato della pubblica amministrazione sono comunque da escludere conseguenze indirette in termini di maggior fabbisogno di finanziamento da parte degli enti pubblici controllanti.
  L'articolo 1, comma 6, che dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono d'ora innanzi tenuti a rendere disponibili i dati in loro possesso, può essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 1, comma 7, che prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e laddove possibile insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 1, comma 8, in materia di tariffazione dei dati resi disponibili, circa la sostituzione del criterio del costo effettivo con il criterio del costo marginale, nel confermare comunque la neutralità finanziaria della norma, si fa presente che la determinazione del costo marginale potrebbe risultare di difficile applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Si rammenta altresì come il costo marginale – in assenza di un mercato in concorrenza perfetta e senza la possibilità di determinazione precisa come sopra posto in evidenza – sia tendenzialmente sempre superiore al costo effettivo, con sosti maggiori a carico dei richiedenti che potrebbero essere oggetto di valutazione negativa da parte delle competenti istituzioni europee. La conseguente attività istruttoria potrà essere comunque svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    riguardo all'articolo 1, comma 2, l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 potrà essere fronteggiato dalle amministrazioni pubbliche prima non soggette ai relativi obblighi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    per le imprese pubbliche non rientranti nel conto consolidato della pubblica amministrazione sono comunque da escludere conseguenze indirette in termini di maggior fabbisogno di finanziamento da parte degli enti pubblici controllanti;

    l'articolo 1, comma 6, che dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono d'ora innanzi tenuti a rendere disponibili i dati in loro possesso, può essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 1, comma 7, che prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e laddove possibile insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    riguardo all'articolo 1, comma 8, in materia di tariffazione dei dati resi disponibili, Pag. 79 circa la sostituzione del criterio del costo effettivo con il criterio del costo marginale, nel confermare comunque la neutralità finanziaria della norma, si fa presente che la determinazione del costo marginale potrebbe risultare di difficile applicazione nelle amministrazioni pubbliche;

    si rammenta altresì come il costo marginale – in assenza di un mercato in concorrenza perfetta e senza la possibilità di determinazione precisa come sopra posto in evidenza – sia tendenzialmente sempre superiore al costo effettivo, con sosti maggiori a carico dei richiedenti che potrebbero essere oggetto di valutazione negativa da parte delle competenti istituzioni europee;

    la conseguente attività istruttoria potrà essere comunque svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di far riferimento, come nella normativa vigente, al criterio del costo effettivo del servizio anziché a quello del costo marginale».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78.
Atto n. 301.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2021.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate, fa presente quanto segue.
  Il trattamento economico per il personale dirigenziale della Polizia di Stato non si diversifica in base alle posizioni ricoperte, godendo tutti i dirigenti di una indennità dirigenziale «non di posizione».
  In particolare, per il dirigente generale che svolgerà le funzioni di Direttore centrale dell'istituenda Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica tale indennità è ampiamente compensata nell'ambito delle posizioni dirigenziali di cui alla tabella A) del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ed il relativo trattamento economico è già previsto a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
  In questa fase – in cui la predetta Direzione centrale non è ancora operativa – non è stato possibile procedere all'adozione dei provvedimenti di individuazione e assegnazione delle previste 50 unità di personale della Polizia di Stato dei vari ruoli e qualifiche da incardinare nel CERT (Computer Emergency Response Team).
  Non essendo giuridicamente possibile adottare tali provvedimenti, ai fini del varo del presente regolamento, il Ministero dell'interno ha provveduto – come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 – ad effettuare gli adempimenti volti a stimare il fabbisogno di personale da impiegare nel CERT e a valutare se il soddisfacimento di tale fabbisogno possa avvenire con le risorse disponibili nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  Al riguardo, occorre tenere presente che il Servizio polizia postale e delle comunicazioni – destinato a confluire nell'istituenda Direzione centrale – già oggi espleta, nell'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005 e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, compiti inerenti all'individuazione degli interventi più appropriati per la protezione delle reti e Pag. 80dei sistemi del Ministero dell'interno in occasione di incidenti informatici.
  Ciò consente di realizzare economie di scala in termini di professionalità e di know how e di determinare la dotazione di personale necessaria a garantire il funzionamento del CERT nelle citate 50 unità di personale dei diversi ruoli e qualifiche della Polizia di Stato.
  L'analisi condotta ha, inoltre, dimostrato come sia fattibile, in una logica che tiene conto delle priorità da attribuire alla tutela cibernetica, destinare al CERT 50 unità di personale della Polizia di Stato, tratti dall'attuale dotazione effettiva del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  Infatti, ad oggi prestano servizio nel suddetto Dipartimento 7.312 unità di personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Amministrazione civile dell'interno e alle altre Forze di Polizia.
  In particolare, l'aliquota espressa dalla Polizia di Stato è pari a 5267 unità, delle quali 4.118 del ruolo cosiddetto «ordinario» e 1149 dei ruoli tecnici.
  Pertanto il «peso» derivante dall'attivazione del CERT è pari allo 0,94 per cento della predetta dotazione effettiva.
  In questo senso, anche applicando una logica distributiva di tipo «lineare», tale peso è apparso sicuramente sostenibile, considerando anche il fatto che, per effetto del D.P.C.M. n. 78 del 2019, il numero delle Direzioni centrali e Uffici equiparati del Dipartimento della pubblica sicurezza si è ridotto da 18 a 15, ciò che consente di ottenere ulteriori economie di scala, che agevolano la possibilità di reperire le suddette 50 unità di personale.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Atto n. 301);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il trattamento economico per il personale dirigenziale della Polizia di Stato non si diversifica in base alle posizioni ricoperte, godendo tutti i dirigenti di una indennità dirigenziale “non di posizione”;

    in particolare, per il dirigente generale che svolgerà le funzioni di Direttore centrale dell'istituenda Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica tale indennità è ampiamente compensata nell'ambito delle posizioni dirigenziali di cui alla tabella A) del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ed il relativo trattamento economico è già previsto a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio;

    in questa fase – in cui la predetta Direzione centrale non è ancora operativa – non è stato possibile procedere all'adozione dei provvedimenti di individuazione e assegnazione delle previste 50 unità di personale della Polizia di Stato dei vari ruoli e qualifiche da incardinare nel CERT (Computer Emergency Response Team);

    non essendo giuridicamente possibile adottare tali provvedimenti, ai fini del varo del presente regolamento, il Ministero dell'interno ha provveduto – come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 – ad effettuare gli adempimenti volti a stimare il fabbisogno di personale da impiegare nel CERT e a valutare se il soddisfacimento di tale fabbisogno possa avvenire con le risorse disponibili nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza;

    al riguardo, occorre tenere presente che il Servizio polizia postale e delle comunicazioni – destinato a confluire nell'istituenda Direzione centrale – già oggi Pag. 81espleta, nell'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005 e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, compiti inerenti all'individuazione degli interventi più appropriati per la protezione delle reti e dei sistemi del Ministero dell'interno in occasione di incidenti informatici;

    ciò consente di realizzare economie di scala in termini di professionalità e di know how e di determinare la dotazione di personale necessaria a garantire il funzionamento del CERT nelle citate 50 unità di personale dei diversi ruoli e qualifiche della Polizia di Stato;

    l'analisi condotta ha, inoltre, dimostrato come sia fattibile, in una logica che tiene conto delle priorità da attribuire alla tutela cibernetica, destinare al CERT 50 unità di personale della Polizia di Stato, tratti dall'attuale dotazione effettiva del Dipartimento della pubblica sicurezza;

    infatti, ad oggi prestano servizio nel suddetto Dipartimento 7.312 unità di personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Amministrazione civile dell'interno e alle altre Forze di Polizia;

    in particolare, l'aliquota espressa dalla Polizia di Stato è pari a 5267 unità, delle quali 4.118 del ruolo cosiddetto “ordinario” e 1149 dei ruoli tecnici;

    pertanto il “peso” derivante dall'attivazione del CERT è pari allo 0,94 per cento della predetta dotazione effettiva;

    in questo senso, anche applicando una logica distributiva di tipo “lineare”, tale peso è apparso sicuramente sostenibile, considerando anche il fatto che, per effetto del D.P.C.M. n. 78 del 2019, il numero delle Direzioni centrali e Uffici equiparati del Dipartimento della pubblica sicurezza si è ridotto da 18 a 15, ciò che consente di ottenere ulteriori economie di scala, che agevolano la possibilità di reperire le suddette 50 unità di personale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.
Atto n. 304.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2021.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate, fa presente quanto segue.
  L'articolo 4, dopo aver identificato le autorità competenti negli uffici della motorizzazione civile di Milano, di Brescia – sezione Mantova, di Venezia e di Roma, disciplina, in maniera organica, le attività che le suddette autorità competenti sono chiamate a svolgere.
  Tuttavia, si evidenzia che essendosi optato per il recepimento parziale della direttiva (UE) 2017/2397 ai sensi dell'articolo 39 della stessa, l'Italia non rilascerà – e non potrà rilasciare – i nuovi certificati di qualifica dell'Unione e da ciò ne consegue che, come specificato all'articolo 4, comma 2, lettera a), gli unici certificati che le autorità competenti potranno rilasciare sono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545.
  Le autorità competenti continueranno, quindi, ad esercitare l'attività certificativa che già svolgono da svariati anni. Pag. 82
  Pertanto, pur apparendo difficilmente quantificabile la suddivisione, in termini percentuali, delle varie attività elencate al comma 2 del predetto articolo 4, risulta evidente che l'attività prevalente non potrà che essere proprio quella di cui alla lettera a), ossia il rilascio dei certificati ai sensi del richiamato D.P.R. n. 545 del 1999.
  A detta attività si ricollega quella di cui alla lettera c), inserita esclusivamente in adempimento all'obbligo di recepimento della disposizione di cui all'articolo 7 della direttiva, ma che fa riferimento alla medesima attività certificativa.
  Le rimanenti attività risultano residuali e, comunque, assolutamente poco ricorrenti, atteso che le stesse assumono rilevanza solo per quegli Stati che hanno recepito integralmente la direttiva e che, conseguentemente, provvedono al rilascio dei certificati di qualifica dell'Unione e degli altri documenti previsti.
  Nello specifico, la disposizione di cui alla lettera b) concerne la possibilità di convalida di un libretto di navigazione e del relativo tempo di navigazione di cui all'articolo 8, e pertanto si tratta di attività amministrativa di mera certificazione connessa alla produzione di prove documentali prodotte dagli interessati e, comunque, di attività che certamente sarà poco frequente (se non addirittura nulla) atteso che l'Italia non potrà rilasciare i libretti di navigazione in questione.
  Tale attività potrà pertanto riguardare i libretti di navigazione rilasciati da altri Stati membri a lavoratori che esercitano la propria professione nelle acque interne italiane.
  Considerazioni di tenore analogo valgono per le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) concernenti le disposizioni transitorie previste dalla direttiva, che prevede, al fine di salvaguardare i lavoratori in possesso delle certificazioni rilasciate in virtù delle precedenti disposizioni, che decorso un congruo periodo temporale le vecchie certificazioni saranno convertite in quelle nuove, senza oneri per gli interessati.
  Infine, la disposizione di cui alla lettera d), concernente la sospensione temporanea della validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, si ricollega a quella di cui all'articolo 7, che prevede che su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione.
  Anche detta disposizione assume potenziale rilevanza esclusivamente per gli Stati che rilasciano i certificati dell'Unione, mentre in Italia la casistica può riguardare esclusivamente un certificato rilasciato da un altro Stato membro e, alla luce della specifica disposizione (necessità di sospensione di un certificato per motivi di sicurezza o di ordine pubblico) appare ipotesi che difficilmente si concretizzerà, ferma restando la necessità della previsione per completezza normativa.
  L'articolo 8 disciplina la convalida, su richiesta dell'interessato, del tempo di navigazione e dei viaggi effettuati, fino a quindici mesi prima della richiesta, nel libretto di navigazione.
  In merito, nel rinviare a quanto sopra specificato in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera b), si ribadisce che detta disposizione assumerà rilevanza per quei soli Stati membri che, avendo recepito integralmente la direttiva, rilasceranno i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione ai sensi della direttiva e saranno chiamati dai propri lavoratori alla convalida in questione.
  Il mancato rilascio della suddetta documentazione da parte dell'Italia comporterà, quale logica conseguenza, la possibilità della convalida del tempo di navigazione esclusivamente per un eventuale lavoratore che, in possesso di un certificato di qualifica dell'Unione e di un libretto di navigazione rilasciati ai sensi della direttiva da un altro Stato membro, eserciti la propria professione nelle acque interne italiane e richieda la convalida in questione, e pertanto si tratta di ipotesi alquanto residuale, disciplinata, anche qui, per completezza normativa.
  L'articolo 9, attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera h) e dell'articolo 29 della direttiva, demanda ad un successivo Pag. 83provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo.
  La disposizione europea ha finalità che appaiono analoghe, se non identiche, a quelle di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/106/CE in merito ai certificati rilasciati ai lavoratori del settore marittimo, articolo recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
  Per i lavoratori marittimi, per i quali l'Amministrazione italiana rilascia i certificati previsti dalla direttiva 2008/106/CE, è stata effettivamente prevista una specifica procedura volta alla prevenzione delle frodi avuto riguardo alla certificazione di competenza dell'Amministrazione.
  Tuttavia, il mancato rilascio della certificazione ai sensi della direttiva (UE) 2017/2397 ha reso, di fatto, impossibile prevedere una procedura antifrode nel rilascio della certificazione, restando, quale ipotesi residuale, la sola possibilità, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo della documentazione presentata all'Amministrazione, di accertare la mancata produzione di documenti falsi.
  Detta attività, che si ritiene più opportuno disciplinare in fonti di natura secondaria anziché in un decreto legislativo, sarà dettagliata nel previsto provvedimento attuativo e non potrà discostarsi, comunque, dal dovere generale di ogni Amministrazione di verificare l'autenticità della documentazione alla stessa prodotta.
  Ne discende che dalla suddetta attività non può derivare alcun ampliamento delle attività finora svolte, atteso che il dovere di verifica della documentazione ricevuta persisterebbe anche in assenza della prevista disposizione attuativa, comunque necessaria anche al fine del coordinamento e dell'omogeneità di applicazione sul territorio nazionale.
  Per quanto concerne, infine, lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, considerato che la disposizione riguarda esclusivamente certificazione rilasciata dagli altri Stati, l'unica attività ipotizzabile è la comunicazione, all'accertamento di un atto falso, all'Amministrazione straniera che asseritamente avrebbe rilasciato detto atto, comunicazione che non richiede ulteriori risorse rispetto a quelle vigenti, come specificato, per altra fattispecie, avuto riguardo alle comunicazioni di cui all'articolo 7.
  Per tutto quanto precede, ribadisce che l'Amministrazione può provvedere agli adempimenti sopra richiamati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, dopo essersi scusato per non essere stato presente ieri alla seduta in qualità di relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Atto n. 304);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 4, dopo aver identificato le autorità competenti negli uffici della motorizzazione civile di Milano, di Brescia – sezione Mantova, di Venezia e di Roma, disciplina, in maniera organica, le attività che le suddette autorità competenti sono chiamate a svolgere;

    tuttavia, si evidenzia che essendosi optato per il recepimento parziale della direttiva (UE) 2017/2397 ai sensi dell'articolo 39 della stessa, l'Italia non rilascerà – e non potrà rilasciare – i nuovi certificati di qualifica dell'Unione e da ciò ne consegue che, come specificato all'articolo 4, Pag. 84comma 2, lettera a), gli unici certificati che le autorità competenti potranno rilasciare sono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545;

    le autorità competenti continueranno, quindi, ad esercitare l'attività certificativa che già svolgono da svariati anni;

    pertanto, pur apparendo difficilmente quantificabile la suddivisione, in termini percentuali, delle varie attività elencate al comma 2 del predetto articolo 4, risulta evidente che l'attività prevalente non potrà che essere proprio quella di cui alla lettera a), ossia il rilascio dei certificati ai sensi del richiamato D.P.R. n. 545 del 1999;

    a detta attività si ricollega quella di cui alla lettera c), inserita esclusivamente in adempimento all'obbligo di recepimento della disposizione di cui all'articolo 7 della direttiva, ma che fa riferimento alla medesima attività certificativa;

    le rimanenti attività risultano residuali e, comunque, assolutamente poco ricorrenti, atteso che le stesse assumono rilevanza solo per quegli Stati che hanno recepito integralmente la direttiva e che, conseguentemente, provvedono al rilascio dei certificati di qualifica dell'Unione e degli altri documenti previsti;

    nello specifico, la disposizione di cui alla lettera b) concerne la possibilità di convalida di un libretto di navigazione e del relativo tempo di navigazione di cui all'articolo 8, e pertanto si tratta di attività amministrativa di mera certificazione connessa alla produzione di prove documentali prodotte dagli interessati e, comunque, di attività che certamente sarà poco frequente (se non addirittura nulla) atteso che l'Italia non potrà rilasciare i libretti di navigazione in questione;

    tale attività potrà pertanto riguardare i libretti di navigazione rilasciati da altri Stati membri a lavoratori che esercitano la propria professione nelle acque interne italiane;

    considerazioni di tenore analogo valgono per le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) concernenti le disposizioni transitorie previste dalla direttiva, che prevede, al fine di salvaguardare i lavoratori in possesso delle certificazioni rilasciate in virtù delle precedenti disposizioni, che decorso un congruo periodo temporale le vecchie certificazioni saranno convertite in quelle nuove, senza oneri per gli interessati;

    infine, la disposizione di cui alla lettera d), concernente la sospensione temporanea della validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, si ricollega a quella di cui all'articolo 7, che prevede che su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione;

    anche detta disposizione assume potenziale rilevanza esclusivamente per gli Stati che rilasciano i certificati dell'Unione, mentre in Italia la casistica può riguardare esclusivamente un certificato rilasciato da un altro Stato membro e, alla luce della specifica disposizione (necessità di sospensione di un certificato per motivi di sicurezza o di ordine pubblico) appare ipotesi che difficilmente si concretizzerà, ferma restando la necessità della previsione per completezza normativa;

    l'articolo 8 disciplina la convalida, su richiesta dell'interessato, del tempo di navigazione e dei viaggi effettuati, fino a quindici mesi prima della richiesta, nel libretto di navigazione;

    in merito, nel rinviare a quanto sopra specificato in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera b), si ribadisce che detta disposizione assumerà rilevanza per quei soli Stati membri che, avendo recepito integralmente la direttiva, rilasceranno i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione ai sensi della direttiva e saranno chiamati dai propri lavoratori alla convalida in questione;

Pag. 85

    il mancato rilascio della suddetta documentazione da parte dell'Italia comporterà, quale logica conseguenza, la possibilità della convalida del tempo di navigazione esclusivamente per un eventuale lavoratore che, in possesso di un certificato di qualifica dell'Unione e di un libretto di navigazione rilasciati ai sensi della direttiva da un altro Stato membro, eserciti la propria professione nelle acque interne italiane e richieda la convalida in questione, e pertanto si tratta di ipotesi alquanto residuale, disciplinata, anche qui, per completezza normativa;

    l'articolo 9, attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera h) e dell'articolo 29 della direttiva, demanda ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo;

    la disposizione europea ha finalità che appaiono analoghe, se non identiche, a quelle di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/106/CE in merito ai certificati rilasciati ai lavoratori del settore marittimo, articolo recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

    per i lavoratori marittimi, per i quali l'Amministrazione italiana rilascia i certificati previsti dalla direttiva 2008/106/CE, è stata effettivamente prevista una specifica procedura volta alla prevenzione delle frodi avuto riguardo alla certificazione di competenza dell'Amministrazione;

    tuttavia, il mancato rilascio della certificazione ai sensi della direttiva (UE) 2017/2397 ha reso, di fatto, impossibile prevedere una procedura antifrode nel rilascio della certificazione, restando, quale ipotesi residuale, la sola possibilità, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo della documentazione presentata all'Amministrazione, di accertare la mancata produzione di documenti falsi;

    detta attività, che si ritiene più opportuno disciplinare in fonti di natura secondaria anziché in un decreto legislativo, sarà dettagliata nel previsto provvedimento attuativo e non potrà discostarsi, comunque, dal dovere generale di ogni Amministrazione di verificare l'autenticità della documentazione alla stessa prodotta;

    ne discende che dalla suddetta attività non può derivare alcun ampliamento delle attività finora svolte, atteso che il dovere di verifica della documentazione ricevuta persisterebbe anche in assenza della prevista disposizione attuativa, comunque necessaria anche al fine del coordinamento e dell'omogeneità di applicazione sul territorio nazionale;

    per quanto concerne, infine, lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, considerato che la disposizione riguarda esclusivamente certificazione rilasciata dagli altri Stati, l'unica attività ipotizzabile è la comunicazione, all'accertamento di un atto falso, all'Amministrazione straniera che asseritamente avrebbe rilasciato detto atto, comunicazione che non richiede ulteriori risorse rispetto a quelle vigenti, come specificato, per altra fattispecie, avuto riguardo alle comunicazioni di cui all'articolo 7;

    per tutto quanto precede, si ribadisce che l'Amministrazione può provvedere agli adempimenti sopra richiamati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).
Atto n. 289.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 86

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. L'articolo 1 della legge n. 53 del 2021, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Il successivo articolo 4 della legge n. 53 del 2021 individua princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva UE 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, fissando, tra gli altri, i seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi; aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza; rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che il testo in esame modifica ed integra le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ridefinendo al suo interno la collocazione degli articoli e introducendo ex novo ulteriori disposizioni, basate sulla direttiva 2018/1972. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni (Ministero dello sviluppo economico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Agenzia per la cybersicurezza nazionale), il decreto in esame non sembra aggiungere compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Ritiene comunque utile acquisire conferma che taluni di questi adempimenti, di seguito indicati, siano sostenibili dai suddetti soggetti pubblici nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa riferimento in particolare alle seguenti disposizioni: articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, includendo in tale ambito anche i gruppi chiusi di utenti; articolo 22, in base al quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni realizza e aggiorna una mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica a banda larga; articolo 35, che prevede la costituzione da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di un forum di valutazione tra pari; articoli 72 e 93, che aggiornano ed estendono i poteri e le competenze dell'Autorità, disciplinando gli obblighi che possono essere imposti nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato.
  Con riferimento al gettito derivante dall'imposizione di diritti amministrativi e di sanzioni, rileva che il provvedimento in esame reca modifiche all'impianto già previsto a legislazione vigente. Fa riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni: articolo 16, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le rispettive competenze, nel determinare l'imposizione dei diritti amministrativi possano disporre eventuali soglie di esenzione; articoli Pag. 87 30 e 31, che modificano l'importo di alcune sanzioni, prevedono la depenalizzazione delle ipotesi di reato nel settore dell'audiovisivo e introducono al contempo alcune nuove fattispecie sanzionatorie; articolo 42, che aggiorna le disposizioni in materia di diritti per l'utilizzo dello spettro radio e per l'installazione di strutture; l'introduzione dell'Allegato 3 (Criteri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali); dell'Allegato 7 (in sostituzione dell'Allegato 11), relativo al calcolo dell'eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e all'istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione; dell'Allegato 12 (in sostituzione dell'Allegato 10), relativo alla determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42. Al riguardo, ritiene utile acquisire conferma che le modifiche in esame non comportino apprezzabili differenze di gettito rispetto a quanto eventualmente già scontato nei tendenziali o comunque acquisito a copertura di oneri connessi ad attività amministrative. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, a tenore della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riferire la clausola di neutralità finanziaria anziché al bilancio dello Stato al più ampio aggregato della finanza pubblica. Su tale aspetto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue. Gli adempimenti previsti dal provvedimento in esame sono sostenibili dalle amministrazioni e autorità competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo al gettito derivante dall'imposizione di diritti amministrativi e di sanzioni, le modifiche previste dal provvedimento in esame non comportano apprezzabili differenze di gettito rispetto a quanto eventualmente già scontato nei tendenziali o comunque acquisito a copertura di oneri connessi ad attività amministrative, fermo restando che il gettito derivante dalle sanzioni è variabile non solo in ragione dell'impianto sanzionatorio ma delle contestazioni che vengano accertate.
  Infine, alcune disposizioni, come quelle afferenti al rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato, di cui all'articolo 63 del Codice delle comunicazioni elettroniche, o quelle relative alla realizzazione di nuove reti ad altissima capacità, anche mediante accordi di «coinvestimento» fra un'impresa detentrice di un significativo potere di mercato e altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 87 del medesimo Codice, possono avere ulteriori impatti positivi.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Atto n. 289);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli adempimenti previsti dal provvedimento in esame sono sostenibili dalle amministrazioni e autorità competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Pag. 88

    riguardo al gettito derivante dall'imposizione di diritti amministrativi e di sanzioni, le modifiche previste dal provvedimento in esame non comportano apprezzabili differenze di gettito rispetto a quanto eventualmente già scontato nei tendenziali o comunque acquisito a copertura di oneri connessi ad attività amministrative, fermo restando che il gettito derivante dalle sanzioni è variabile non solo in ragione dell'impianto sanzionatorio ma delle contestazioni che vengano accertate;

    infine, alcune disposizioni, come quelle afferenti al rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato, di cui all'articolo 63 del Codice delle comunicazioni elettroniche, o quelle relative alla realizzazione di nuove reti ad altissima capacità, anche mediante accordi di “coinvestimento” fra un'impresa detentrice di un significativo potere di mercato e altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 87 del medesimo Codice, possono avere ulteriori impatti positivi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri.
Atto n. 305.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) SMD 23/2021, relativa alla Acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri (atto del Governo n. 305). Segnala che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Evidenzia che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.
  Sottolinea che lo schema di decreto ministeriale in esame riguarda la seconda tranche del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima tranche corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Fa presente che la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda tranche, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:

   per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e Pag. 89delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019-2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

   per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento «a fabbisogno» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

  Evidenzia che dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, segnala che le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei «capitoli a fabbisogno» risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari).
  Fa presente che nella medesima relazione si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Evidenzia che, nel chiarire che le tranche successive avranno un importo per previsionali ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma mantiene la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa – previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti – venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.
  In proposito, ritiene utile che il Governo fornisca elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata di tale previsione.
  Inoltre, seppure la relazione illustrativa, nel chiarire che la descritta ripartizione degli oneri previsti tra i citati piani di gestione rappresenta la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, assicura che restano dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni, ritiene Pag. 90comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente quanto segue.
  Il provvedimento in oggetto prevede che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Nel medesimo provvedimento si precisa, poi, che l'approvazione del programma mantiene la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa – previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti – venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.
  Tali previsioni sono volte ad offrire esplicita evidenza dell'accettabilità procedurale che l'Amministrazione impieghi, in fase gestionale, ciascuno degli eventuali nuovi strumenti di finanziamento resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Siffatta esigenza di flessibilità è particolarmente avvertita specie nell'ambito di programmi ad altissimo contenuto tecnologico, condotti in partecipazione internazionale e soggetti a plurimi fattori tecnici esogeni.
  Dette condizioni motivano la valenza previsionale dello stesso cronoprogramma dei pagamenti, che è dunque stimato al meglio delle conoscenze disponibili antecedentemente allo svolgimento del relativo iter negoziale e contrattuale.
  Inoltre, lo stesso arco di sviluppo dell'impresa – di ampiezza pluriennale – fa sì che sul programma possano incidere provvedimenti di finanza pubblica di varia natura – sia restrittivi che espansivi – a fronte dei quali, in ragione della descritta possibilità di flessibile accesso alle risorse di similare natura, il programma prioritario in argomento potrà mantenere un corso stabile.
  Si precisa, inoltre, che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse con profondità quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035).
  In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo Pag. 91 all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (Atto n. 305);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il provvedimento in oggetto prevede che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica;

    nel medesimo provvedimento si precisa, poi, che l'approvazione del programma mantiene la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa – previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti – venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente;

    tali previsioni sono volte ad offrire esplicita evidenza dell'accettabilità procedurale che l'Amministrazione impieghi, in fase gestionale, ciascuno degli eventuali nuovi strumenti di finanziamento resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze;

    siffatta esigenza di flessibilità è particolarmente avvertita specie nell'ambito di programmi ad altissimo contenuto tecnologico, condotti in partecipazione internazionale e soggetti a plurimi fattori tecnici esogeni;

    dette condizioni motivano la valenza previsionale dello stesso cronoprogramma dei pagamenti, che è dunque stimato al meglio delle conoscenze disponibili antecedentemente allo svolgimento del relativo iter negoziale e contrattuale;

    inoltre, lo stesso arco di sviluppo dell'impresa – di ampiezza pluriennale – fa sì che sul programma possano incidere provvedimenti di finanza pubblica di varia natura – sia restrittivi che espansivi – a fronte dei quali, in ragione della descritta possibilità di flessibile accesso alle risorse di similare natura, il programma prioritario in argomento potrà mantenere un corso stabile;

    si precisa, inoltre, che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse con profondità quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035);

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto ministeriale».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

Pag. 92

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di Space Situational Awareness (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA.
Atto n. 306.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, segnala che il Ministro della difesa, in data 22 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di Space Situational Awareness (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA (atto del Governo n. 306). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Evidenzia che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.
  Segnala che il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.
  In particolare, per quanto riguarda la prima tranche del programma, oggetto del provvedimento in esame, evidenzia che l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziate sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma Pag. 93 di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati al citato piano gestionale, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Ricorda, del resto, che, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione. Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa. Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Fa presente che, da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate del relatore, fa presente quanto segue.
  Il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse con profondità quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035).
  In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Pag. 94

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di Space Situational Awareness (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA (Atto n. 306);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse con profondità quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035);

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto ministeriale».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multidominio delle Brigate dell'Esercito italiano.
Atto n. 307.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, relativo all'aggiornamento/completamento della capacità di comando e controllo multi dominio delle brigate dell'Esercito italiano. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Segnala che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di performance in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel Pag. 95quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.
  Evidenzia che il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere complessivo stimato in circa 501 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.
  Sottolinea, in particolare, che saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziate sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese» afferenti al medesimo programma, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati ai due citati piani gestionali, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Ricorda che, del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione. Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa. Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri tra i due citati piani di gestione rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle Pag. 96verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Fa presente che, da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue. Il programma pluriennale in titolo rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021, inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse su base quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035).
  In tale contesto il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multidominio delle Brigate dell'Esercito italiano (Atto n. 307);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma pluriennale in titolo rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021, inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse su base quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035);

    in tale contesto il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto ministeriale».

Pag. 97

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.