CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 ottobre 2021
674.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 212

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.
C. 43 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo unificato del provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 20 aprile, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, consistente nella integrazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, prevedendo che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dalla presente proposta di legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Rammenta, altresì, che la VII Commissione Cultura, in data 21 luglio 2021, ne ha Pag. 213quindi concluso l'esame in sede referente recependo integralmente la predetta condizione ed approvando taluni ulteriori emendamenti – in parte intesi ad accogliere le osservazioni formulate nel parere espresso dalla I Commissioni Affari costituzionali, in parte volti ad apportare modifiche meramente formali o di coordinamento interno – privi in ogni caso di profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative Caretta 4.50 e Ciaburro 5.50, e l'emendamento 1.100 della Commissione sui quali – atteso il carattere ordinamentale degli stessi – propone di esprimere un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.
C. 1059.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, nel far presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, modifica l'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ricorda che la norma oggetto di modifica tratta della compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. Quindi fa presente quanto segue.
  Il testo iniziale della proposta di legge si compone di un articolo e non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame presso la VIII Commissione (Ambiente), in sede referente, è stato approvato un emendamento soppressivo del testo e, pertanto, è stato conferito mandato alla relatrice a riferire in senso contrario all'Assemblea.
  Per quanto attiene ai contenuti della proposta di legge, rammenta che la vigente formulazione dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, su cui il testo in esame intende intervenire, stabilisce che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. La disposizione, cui non sono stati ascritti effetti finanziari, è assistita dalla generale clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del decreto legislativo ad eccezione di alcune norme aventi effetti onerosi.
  La modifica proposta con la proposta di legge in esame specifica che tale previsione normativa non si applica alle associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto. La relazione illustrativa precisa che lo scopo dell'intervento è inibire la gestione di luoghi di culto in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale destinazione d'uso.
  Tanto premesso rileva che la modifica normativa proposta si limita ad escludere il regime procedurale di maggior favore, previsto a legislazione vigente per il terzo Pag. 214settore, alle associazioni culturali che utilizzano i locali per lo svolgimento delle proprie attività, qualora queste svolgano, anche occasionalmente, attività di culto: la modifica non appare, dunque, suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica anche in quanto interviene nel quadro di una disciplina non incidente sui saldi di finanza pubblica.
  Analogamente, il venir meno di tale modifica non rileva sul piano finanziario, lasciando invariata la legislazione attualmente vigente. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative Maraia 1.1 e Lucchini 1.10, volte – rispettivamente – a sopprimere l'articolo unico del testo in esame e a precisare che l'esclusione dall'ambito di applicazione del regime procedurale di maggior favore, previsto a legislazione vigente per il Terzo settore, concerne le associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto relative a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che non abbiano stipulato le apposite intese con lo Stato italiano. Al riguardo, poiché le citate proposte emendative non appaiono suscettibili di determinare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
Doc. XXII, n. 56-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento in titolo nella seduta del 28 luglio 2021, deliberando sullo stesso un parere di nulla osta. Rammento, altresì, che in data 4 agosto 2021 la X Commissione Attività produttive ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare ulteriori modificazioni. Avverte che sul testo ora all'esame dell'Assemblea resta pertanto fermo il parere di nulla osta a suo tempo espresso.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa osservare che i relatori dei provvedimenti all'esame della Commissione sono più spesso assenti che presenti, come aveva già sottolineato nelle precedenti sedute. Nel giudicare tale comportamento una mancanza di rispetto nei confronti dell'intera Commissione e non soltanto dell'opposizione, chiede alla presidenza di sensibilizzare i relatori sulla questione.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, nel precisare che l'onorevole Pettarin, relatore sul provvedimento in esame, è uno dei componenti più solerti nella partecipazione alle sedute della Commissione, ritiene condivisibile più in generale la questione sollevata dall'onorevole Trancassini.
  Quindi, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative Colletti 1.10 e 1.11. In proposito, nel segnalare che esse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si limitano ad intervenire sui compiti da assegnare alla istituenda Pag. 215 Commissione parlamentare di inchiesta, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  Paolo TRANCASSINI (FDI), dopo aver ricordato che il provvedimento in esame non dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea nella giornata odierna, propone di rinviarne l'esame a domani per dare il tempo ai gruppi di confrontarsi e trovare una soluzione condivisa.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, si associa alla richiesta dell'onorevole Trancassini.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2021.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti, fa presente quanto segue. Alle eventuali modifiche all'assetto organizzativo delle amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, concernente modifiche all'articolo 25 del Codice delle pari opportunità in materia di discriminazione, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Al fine di escludere che le modifiche introdotte dall'articolo 3 del provvedimento in oggetto all'articolo 46 del citato Codice delle pari opportunità determinino nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti pubblici interessati (Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle citate modifiche nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolgerà gli adempimenti relativi all'acquisizione e al monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro, di cui all'articolo 4 in materia di certificazione della parità di genere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al fine di escludere che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario introdurre un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita sia alla corresponsione degli emolumenti ai componenti Pag. 216 del predetto Comitato sia al funzionamento di quest'ultimo.
  Per quanto concerne l'ammontare dell'onere annuo indicato all'articolo 5, si evidenzia che, in base ai dati risultanti dagli archivi dell'Inps, relativi alle imprese del settore privato non agricolo, nel 2019 il numero delle lavoratrici e dei lavoratori nelle realtà aziendali con un numero di addetti superiore ai 50 dipendenti è pari, rispettivamente, a 3,89 milioni e a 5,17 milioni, mentre l'imponibile medio annuo è pari a circa 17.000 euro per le lavoratrici e 25.100 euro per i lavoratori. Pertanto, considerato che il gender pay gap complessivo, calcolato sull'imponibile previdenziale, è pari a circa il 37 per cento e ipotizzando che uno dei requisiti per l'erogazione dell'esonero contributivo sia che le aziende debbano avere una media retributiva totalmente allineata tra uomini e donne e che possano essere definiti ulteriori parametri più stringenti relativi alla conciliazione dei tempi vita-lavoro e alla progressione di carriera, si deve ritenere che l'onere annuo previsto dal provvedimento risulti congruo.
  A fronte di tale onere, la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto interministeriale ai fini della determinazione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, risulta idonea a garantire il rispetto del limite di spesa complessivo ivi previsto tenuto conto che la norma primaria rimanda a parametri da definire nel predetto decreto e che i medesimi parametri dovranno essere tali da non indurre effetti di superamento del tetto delle risorse già stanziate.
  Appare necessario riformulare la norma che prevede benefici contributivi a favore delle imprese e la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano, di cui all'articolo 5, limitandone la portata al solo anno 2022, giacché il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui si prevede la riduzione a decorrere dal 2022, presenta le occorrenti disponibilità per il solo anno 2022, anche in considerazione del fatto che il Fondo stesso dovrebbe essere effettivamente ridotto non già per 50 milioni di euro annui, ma per un ammontare sensibilmente superiore, pari a 70 milioni di euro annui, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Allo scopo di consentire di preservare le finalità del provvedimento nel corso del tempo, appare necessario introdurre dopo il comma 4 dell'articolo 5 un apposito comma volto a prevedere l'esonero dal versamento dei contributi anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di un apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento degli esoneri riconosciuti ai sensi del comma 1.
  Appare altresì necessario, ai commi 1 e 2 del citato articolo 5 fare riferimento più puntualmente, nella definizione dei benefici contributivi spettanti alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere, all'esonero dal versamento contributivo anziché allo sgravio contributivo.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 522 e abb.-A, recante Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alle eventuali modifiche all'assetto organizzativo delle amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, concernente modifiche all'articolo 25 del Codice delle pari opportunità in materia di discriminazione, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie Pag. 217 e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    al fine di escludere che le modifiche introdotte dall'articolo 3 del provvedimento in oggetto all'articolo 46 del citato Codice delle pari opportunità determinino nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti pubblici interessati (Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle citate modifiche nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolgerà gli adempimenti relativi all'acquisizione e al monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro, di cui all'articolo 4 in materia di certificazione della parità di genere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    al fine di escludere che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario introdurre un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita sia alla corresponsione degli emolumenti ai componenti del predetto Comitato sia al funzionamento di quest'ultimo;

    per quanto concerne l'ammontare dell'onere annuo indicato all'articolo 5 si evidenzia che, in base ai dati risultanti dagli archivi dell'Inps, relativi alle imprese del settore privato non agricolo, nel 2019 il numero delle lavoratrici e dei lavoratori nelle realtà aziendali con un numero di addetti superiore ai 50 dipendenti è pari, rispettivamente, a 3,89 milioni e a 5,17 milioni, mentre l'imponibile medio annuo è pari a circa 17.000 euro per le lavoratrici e 25.100 euro per i lavoratori;

    pertanto, considerato che il gender pay gap complessivo, calcolato sull'imponibile previdenziale, è pari a circa il 37 per cento e ipotizzando che uno dei requisiti per l'erogazione dell'esonero contributivo sia che le aziende debbano avere una media retributiva totalmente allineata tra uomini e donne e che possano essere definiti ulteriori parametri più stringenti relativi alla conciliazione dei tempi vita-lavoro e alla progressione di carriera, si deve ritenere che l'onere annuo previsto dal provvedimento risulti congruo;

    a fronte di tale onere, la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto interministeriale ai fini della determinazione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, risulta idonea a garantire il rispetto del limite di spesa complessivo ivi previsto tenuto conto che la norma primaria rimanda a parametri da definire nel predetto decreto e che i medesimi parametri dovranno essere tali da non indurre effetti di superamento del tetto delle risorse già stanziate;

    appare necessario riformulare la norma che prevede benefici contributivi a favore delle imprese e la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano, di cui all'articolo 5, limitandone la portata al solo anno 2022, giacché il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui si prevede la riduzione a decorrere dal 2022, presenta le occorrenti disponibilità per il solo anno 2022, anche in considerazione del fatto che il Fondo stesso dovrebbe essere effettivamente ridotto non già per 50 milioni di euro annui, ma per un ammontare sensibilmente superiore, pari a 70 milioni di euro annui, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;

    allo scopo di consentire di preservare le finalità del provvedimento nel corso Pag. 218del tempo, appare necessario introdurre dopo il comma 4 dell'articolo 5 un apposito comma volto a prevedere l'esonero dal versamento dei contributi anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di un apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento degli esoneri riconosciuti ai sensi del comma 1;

    appare altresì necessario, ai commi 1 e 2 del citato articolo 5 fare riferimento più puntualmente, nella definizione dei benefici contributivi spettanti alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere, all'esonero dal versamento contributivo anziché allo sgravio contributivo,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 4 dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    sostituire le parole da: Alle aziende private fino a: di riferimento con le seguenti: Per l'anno 2022, alle aziende private che;

    sostituire le parole da: annui a decorrere dall'anno 2022 fino a: complessivi contributi con le seguenti: , un esonero dal versamento dei complessivi contributi;

   b) al comma 2:

    sostituire le parole da: Lo sgravio fino a: annualmente con le seguenti: L'esonero di cui al comma 1 è determinato;

    sostituire le parole: di ciascun anno, assicurando il rispetto del limite di 50 milioni di euro annui con le seguenti: 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro;

   c) al comma 3:

    sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione per 70 milioni di euro per l'anno 2022;

   d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

    4-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso Pag. 219il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Bucalo 3.108, che, nel riconoscere uno sgravio totale degli oneri contributivi assicurativi per un periodo di tre anni in favore delle aziende che impiegano lavoratori di sesso femminile in incremento rispetto alla media annuale e una deduzione extracontabile del 40 per cento del costo complessivo sostenuto per le nuove assunzioni effettuate a incremento della predetta media, non prevede alcuna copertura finanziaria;

   Bucalo 3.109, che, nel concedere uno sgravio IRAP del 35 per cento, per tre anni, alle aziende pubbliche e private che, pur non essendo obbligate, redigono, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, non prevede alcuna copertura finanziaria;

   Cirielli 6.0100, che, nel modificare il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede, in particolare, il prolungamento del periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro e del periodo di astensione dal lavoro per maternità, l'aumento delle indennità di maternità e di congedo parentale e l'estensione dei periodi di congedo parentale. La proposta emendativa prevede che agli oneri che ne derivano, valutati in 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante copertura inidonea, ossia attraverso corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, senza tuttavia intervenire sulla disciplina sostanziale che prevede l'erogazione del predetto reddito, con ciò «spiazzando» la relativa copertura degli oneri prevista a legislazione vigente.

  Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Ianaro 3.102, che prevede che il rapporto sulla situazione del personale sia disponibile e in seguito reso accessibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per l'amministrazione interessata di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Barzotti 3.104, che consente l'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti anche alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili e nei propri bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, ad eccezione dell'emendamento Barzotti 3.104, su cui esprime nulla osta non presentando profili problematici per la finanza pubblica, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, propone pertanto Pag. 220 di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.102, 3.108, 3.109 e 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.