CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 ottobre 2021
670.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 22 settembre, deliberando in tale sede un parere favorevole all'indirizzo della I Commissione.
  In proposito, poiché la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame senza apportare alcuna modificazione, segnala che sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole a suo tempo espresso. Tanto premesso, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala l'emendamento Montaruli 1.1, il quale prevede che, in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali nell'anno 2021, sia assicurata la fruibilità dei seggi elettorali da parte dei cittadini soggetti a qualsiasi tipologia di disabilità, garantendo altresì la piena accessibilità dei seggi medesimi alla Pag. 89comunità sorda e alle loro famiglie, introducendo anche forme di video-interpretariato, senza tuttavia quantificare gli oneri che ne derivano né recare la relativa copertura finanziaria.
  Segnala, poi, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con quanto evidenziato dalla relatrice, esprimendo parere contrario sull'emendamento Montaruli 1.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (decreto «infrastrutture e trasporti») e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche al Codice della strada, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla riserva di posti destinati alla sosta di determinati veicoli [lettera a)] e alla realizzazione di spazi per la sosta di conducenti in possesso del cosiddetto «permesso rosa» [lettera g)], non ha osservazioni da formulare, atteso che, come ricordato dalla relazione tecnica, trattasi di una mera facoltà in capo ai comuni, che potranno eventualmente provvedervi nell'ambito dei rispettivi equilibri di bilancio. Per quanto attiene alla previsione di sanzioni pecuniarie, rileva che le stesse o sono innovative rispetto all'apparato sanzionatorio previgente o comportano un incremento di quelle già previste. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che le eventuali maggiori entrate non sono comunque ascritte dal prospetto riepilogativo a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2, recante Fondo per la realizzazione di spazi adibiti alla sosta, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma interviene sui contributi, di cui al comma 819 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, da erogare – nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022 – in favore dei comuni che istituiscono spazi di sosta gratuita per determinate categorie di persone a mobilità ridotta. In particolare, la norma in esame proroga da giugno a ottobre 2021 il termine per l'adozione delle ordinanze comunali e amplia le categorie di persone per la cui sosta gratuita i comuni possono accedere ai contributi statali. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che: la disposizione mantiene fermo il limite di spesa complessivo già fissato dalla disposizione novellata; i contributi statali sono comprimibili entro detto limite di spesa in quanto i comuni richiedenti non vantano un diritto di credito automatico verso il Ministero per effetto delle ordinanze di Pag. 90sosta gratuita, ove assunte; la proroga del termine di ammissibilità delle ordinanze e l'ampliamento delle categorie di persone interessate non incidono, pertanto, sull'onere complessivo che rimane limitato dalla norma novellata, potendo al più incidere sulla ripartizione delle risorse fra gli enti locali richiedenti; i comuni, infine, nell'individuare le soste gratuite (per le quali è riscontrabile un minor gettito extratributario) rimangono assoggettati agli ordinari vincoli di finanza pubblica, cui la norma in esame non deroga; il meccanismo incentivante di cui trattasi, infatti, non comporta per i comuni alcun obbligo di provvedere bensì una mera facoltà, esercitabile al sussistere delle pertinenti disponibilità di bilancio.
  In merito all'articolo 1, commi 3 e 4, recante autorizzazione alla circolazione di prova, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 6, recante norme in materia di accertamenti relative alla revisione dei veicoli, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'onere recato dalle novelle in esame – pari a 200.000 euro al fine di consentire l'avvio delle attività delle commissioni esaminatrici – risulta coerente con i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica. Ciò anche in considerazione del fatto che lo svolgimento nel 2021 delle prove, che interessano secondo i dati riportati dalla relazione tecnica 1.800 candidati, dovrebbe prevedere un gettito, derivante dal pagamento dei diritti, di circa 223.000 (1.800 partecipanti per 123,95 euro di diritti pro capite). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che sia assicurato anche l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle predette risorse e le spese da effettuare. La relazione tecnica fornisce, inoltre, ulteriori dati a sostegno della possibilità, per gli anni successivi al 2021, di coprire i costi delle commissioni esaminatrici con le tariffe poste a carico dei richiedenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 1, comma 6, capoverso, comma 4-undecies, provvede agli oneri, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, derivanti dall'avvio dell'attività delle commissioni esaminatrici per l'esame di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dagli articoli 5, commi 3, 5 e 9, e 16, comma 2, lettera a), del provvedimento in oggetto.
  In merito all'articolo 2, commi 1 e 2, recante disposizioni in materia di infrastrutture autostradali, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla proroga di cui al comma 1, atteso che la stessa è legata al termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e all'anno 2021, fa presente che andrebbe chiarito se dall'eventuale ulteriore differimento del termine per l'adeguamento di dette tariffe possa derivare una diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni, per i soggetti concessionari appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione. In relazione al comma 2, che proroga le concessioni relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la compatibilità con la disciplina europea sui contratti pubblici, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.
  Per quanto concerne l'articolo 3, commi da 1 a 4, recante Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati riportati dalla relazione tecnica in merito alla quantificazione degli oneri. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per finanziare i costi di implementazione Pag. 91del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario European Rail Traffic Management System (ERTMS), nei limiti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, destinate, a titolo di contributi in conto impianti, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale (capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Tutto ciò premesso, ritiene necessario che il Governo assicuri la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di programmi di spesa già avviati dalle amministrazioni interessate.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 5, recante Fondo per la formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 3 provvede agli oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2021, relativi alla proroga per l'anno 2021 del termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017 e destinato alla formazione del personale impiegato in attività relative alla circolazione ferroviaria, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018 (capitolo 1267 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). In proposito, segnala che il citato comma 18 ha autorizzato, tra l'altro, una spesa pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e che tali somme sono confluite sul capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La relazione tecnica relativa al provvedimento in esame sottolinea che la riduzione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018 non pregiudica le attività dell'Agenzia, poiché al momento non sono state ancora effettuate le assunzioni autorizzate e finanziate dal citato articolo 12, con conseguente risparmio delle spese di funzionamento previste. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 3, commi da 6 a 8, in materia di Servizio di trasporto ferroviario Tirano (Italia)-Campocologno (Svizzera), in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare relativamente alla proroga dell'autorizzazione alla circolazione ferroviaria, tenuto conto che le disposizioni in esame hanno l'effetto di autorizzare tale esercizio con norma primaria anziché con atto amministrativo, e alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica, secondo cui per l'esercizio del servizio non è prevista alcuna corresponsione di corrispettivi o sovvenzioni. Per quanto riguarda, invece, i potenziali oneri a carico del Comune di Tirano, rileva che la relazione tecnica, da un lato, ne afferma la natura eventuale, dall'altro afferma che «negli anni scorsi, sono stati sostenuti dal medesimo comune di Tirano con risorse a valere sul proprio bilancio ed ammontano mediamente a circa 25 mila euro annui». Da quest'ultima affermazione sembra quindi emergere il carattere costante di tali oneri, apparentemente in contrasto con l'asserita natura eventuale degli stessi. L'ipotesi di neutralità finanziaria potrebbe tuttavia risultare confermata qualora le spese relative alla sicurezza stradale, già sostenute negli anni passati, risultino tali da indurre a ritenere che la proroga dell'autorizzazione della ferrovia Tirano-Campolongo effettivamente non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente: in merito a tale questione ritiene che andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi volti a corroborare l'assunzione di Pag. 92invarianza finanziaria riferita alla norma in esame.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 9, recante misure in materia di trasporto pubblico locale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare atteso che la disposizione si limita a prevedere un'ulteriore finalità di utilizzo nell'ambito di risorse già stanziate a legislazione vigente e configurate come limite di spesa.
  Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, recante disposizioni sull'Autorità di sistema portuale, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame ampliano le competenze dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Rammenta che dette autorità (ASP) sono incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 84 del 1994, si finanziano mediante canoni concessori, eventuali proventi, gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, contributi da enti pubblici, entrate diverse e diritti di porto. Sottolinea che dalla predetta ricostruzione emerge che, in via generale, l'inserimento di nuovi porti nelle ASP o il loro trasferimento è stato considerato finanziariamente neutrale; tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto che la relazione tecnica si limita ad affermare il carattere ordinamentale e neutrale della norma, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire dal Governo ulteriori elementi al fine di poter confermare che, anche nel caso in esame, l'inserimento di nuovi porti nelle due ASP interessate non comporti nuovi o maggiori oneri per gli enti che vedono ampliate l'ambito di riferimento delle proprie competenze.
  In merito all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni sull'Autorità di Sistema portuale dello Stretto, in merito ai profili di quantificazione, rileva quanto segue: gli oneri annui sono configurati come limiti di spesa; la relazione tecnica fornisce indicazioni circa le spese attese per l'attuazione delle misure progettate e, comunque, le relative attività, non afferendo a diritti di prestazione, risultano, in linea di principio, comprimibili nel quadro delle risorse disponibili. Sotto questo profilo non ha dunque osservazioni da formulare. Ciò premesso, ritiene utile acquisire conferma circa la tempistica della realizzazione delle suddette opere, che il prospetto riepilogativo classifica di natura capitale, coerentemente con le finalità indicate dalla norma. Infatti, il predetto prospetto sviluppa gli oneri in maniera identica nei tre esercizi 2021, 2022 e 2023 per tutti e tre i saldi di finanza pubblica: ciò farebbe infatti supporre che i lavori previsti siano completati nel medesimo arco temporale, mentre abitualmente la spesa per interventi infrastrutturali è caratterizzata da sfasamenti temporali tra lo stanziamento e l'erogazione per cassa delle risorse. Per quanto riguarda le risorse poste a copertura, rinvia alla parte seguente, relativa ai profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal contributo erogato all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari ad aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello Stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari, pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In merito a tale modalità di copertura, rammenta che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Segnala che, per quanto Pag. 93riguarda il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le risorse finanziarie di parte capitale rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti sono state iscritte nel capitolo 7191 dello stato di previsione del medesimo Ministero che, come si evince dalla legge di assestamento per l'anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di competenza, pari a euro 85.546.605 per il 2021, a euro 107.678.419 per il 2022 e a euro 48.182.914 per il 2023. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che il Fondo in esame rechi le occorrenti risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.
  Per quanto concerne l'articolo 4, comma 4, recante disposizioni sul Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame ampliano parzialmente la platea delle imprese armatoriali che possono richiedere una compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari sopportati a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia da Covid-19, di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 104 del 2021, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo (50 milioni di euro nel 2020 e 20 milioni nel 2021). Segnala che la relazione tecnica sostiene che l'allargamento della platea avrà per effetto una riduzione dei ristori pro capite, la cui percentuale sulla perdita di fatturato scenderà dal 17 al 15 per cento. Sulla base di questo presupposto, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che la misura opera nel quadro di un limite di spesa e la norma prevede un meccanismo attuativo idoneo a garantirne l'osservanza in fase applicativa.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 5, recante Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla facoltà di ridurre i canoni da parte delle Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, anche per il 2021, di cui alla lettera a), rileva che la stessa è subordinata alle disponibilità di bilancio. Secondo l'interpretazione che emerge anche dalla relazione tecnica, a suo avviso, appare esclusa, con riferimento alla predetta estensione temporale, la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di amministrazione (ammessa invece per il 2020). Sulla base di tale presupposto non ha quindi osservazioni da formulare. Con riferimento alle lettere b) e c), che specificano la tipologia di introiti da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei contributi in favore delle Autorità in conseguenza dei mancati introiti inerenti i diritti portuali, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica relativamente all'esclusione di tali introiti dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le misura, anche dopo le modifiche in esame, continuano ad operare nel quadro di un limite di spesa.
  Per quanto riguarda la lettera d), relativa al Fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato a finanziare il riconoscimento dei benefici concessi dalle Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale di Gioia Tauro, evidenzia che le modifiche si limitano a prevedere che le eventuali risorse residue possano essere utilizzate, nell'anno 2021, per una finalità diversa, ferme restando le risorse già stanziate; la relazione tecnica chiarisce in proposito che le risorse sono già scontate sui saldi di finanza pubblica anche per l'anno 2021. Sulla base di tale presupposto, non ha quindi osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 4, comma 6, recante proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della proroga in esame, che prolunga l'efficacia di una disposizione cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 5, commi da 1 a 3, recante istituzione del Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli oneri correlati all'attività di consulenti ed esperti presso il CISMI non Pag. 94ha osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli oneri riferiti al personale assegnato al medesimo Centro in posizione di fuori ruolo, prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica circa i quali andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti: la norma, infatti, prevede che il personale in posizione di fuori ruolo mantenga il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza e che questo sia posto a carico del Ministero delle infrastrutture; ciò posto, a suo avviso non appaiono evidenti le ragioni per le quali la relazione tecnica computa l'intero onere retributivo già corrisposto a legislazione previgente anziché le sole, eventuali, componenti aggiuntive che potrebbero derivare dall'applicazione della norma in esame. Rispetto a tale impostazione, a suo avviso, andrebbero quindi forniti chiarimenti. Con riferimento alle spese di funzionamento, che la relazione tecnica imputa, tra l'altro, a spese di cancelleria, missioni e trasferte, ritiene che andrebbero forniti i dati sottostanti la relativa stima che viene determinata, a regime, in euro 105.880 annui. Ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica ritiene che andrebbero altresì acquisti ulteriori dati ed elementi valutazione volti a verificare la previsione di neutralità finanziaria recata dal comma 2 in merito alla possibilità da parte del CISMI di stipulare convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati. Con riguardo, infine, alle risorse a legislazione vigente utilizzate per provvedere agli oneri derivanti dal comma 4, ritiene che ne andrebbe confermata l'effettiva disponibilità al netto di quelle destinate a far fronte ad interventi già programmati e ad impegni già assunti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 5 provvede agli oneri, pari a euro 741.985 per l'anno 2021 e ad euro 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022, derivanti dall'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili della struttura di missione denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni derivanti dagli articoli 1, comma 6, 5, commi 5 e 9, e 16, comma 2, lettera a), del provvedimento in oggetto.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, commi 4 e 5, recante disposizioni sul Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare osservazioni in merito al comma 4, lettera a), che integra la composizione del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con un dirigente generale del Ministero della difesa, alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Con riguardo alla determinazione degli oneri a regime, pari a 35.000 euro annui per ciascun anno del periodo dal 2022 al 2026, evidenzia che questa risulta coerente con quanto riportato dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 77 del 2021 che disciplina la costituzione e la composizione del suddetto Comitato. Con riferimento agli oneri relativi al 2021, che la norma pone a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ovvero che a quanto dovuto a titolo d'indennità al nuovo componente del suddetto Comitato per 4 mesi dell'anno in corso, a partire dal 1° settembre 2021 (circa 12.000 euro) si provvederà a valere su quota parte delle risorse risparmiate (circa 160.000 euro) derivanti dalla ritardata entrata in operatività del medesimo Comitato (a partire dal 1° settembre 2021 anziché dal 1° luglio 2021 come originariamente stimato dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 77 del 2021). Peraltro, considerato che l'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021 istituisce, per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale, un'apposita struttura di supporto, ritiene che andrebbe acquista una valutazione del Governo Pag. 95 volta ad escludere che la disposta integrazione della composizione del Comitato possa determinare anche la necessità di un eventuale ulteriore potenziamento della relativa struttura di supporto. Con riguardo al comma 4, lettera b), che riconosce agli esperti chiamati a partecipare ai lavori del Comitato speciale il rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non ha osservazioni da formulare considerate le ipotesi di stima di tale onere (quantificato in euro 18.000 annui per il periodo 2022-2026 e in 6 mila euro nel 2021 per 4 mesi) fornite dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 5 provvede agli oneri, pari a 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, derivanti dall'inserimento di un ulteriore componente all'interno del Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo, da un punto di vista sostanziale, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dagli articoli 1, comma 6, 5, commi 3 e 9, e 16, comma 2, lettera a), del provvedimento in oggetto. Da un punto di vista formale, invece, ritiene necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, commi da 6 a 9, che reca disposizioni in materia di Commissione nazionale per il dibattito pubblico, non formula osservazioni in merito ai commi 6 e 7 in quanto gli oneri recati dalle relative disposizioni appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi riportati dalla relazione tecnica.
  Con riguardo agli oneri recati dal comma 8, lettere a) e b), relativi all'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato relativi al personale dirigenziale di livello generale – euro 203.578.47 per il 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dal 2022 – e di livello non generale – euro 843.366,54 per il 2021 ed euro 2.530.099,62 a decorrere dal 2022 – del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, evidenzia che i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono la verifica delle relative quantificazioni con esclusivo riguardo alle componenti dell'onere riferite alla retribuzione di posizione. Rileva, pertanto, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi al fine di consentire un'esaustiva verifica dei profili di quantificazione riferiti agli oneri sopra indicati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 9 dell'articolo 5 provvede agli oneri, pari a euro 5.497.859 per l'anno 2021 e ad euro 16.475.576 a decorrere dall'anno 2022, concernenti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico e il personale in servizio presso Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili diverso da quello appartenente al ruolo dirigenziale, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dagli articoli 1, comma 6, 5, commi 3 e 5, e 16, comma 2, lettera a).
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, comma 10, che reca incentivi per le funzioni tecniche svolte da dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici, rileva che la norma ha ad oggetto i regolamenti con cui le stazioni appaltanti disciplinano il cosiddetto «fondo incentivante» per gli appalti, da ripartire in favore dei dipendenti che svolgono funzioni tecniche. La relazione tecnica e la relazione illustrativa chiariscono che, a seguito dell'abrogazione Pag. 96 della previgente disciplina, si era creato un «vuoto normativo» in quanto i regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici sono stati abrogati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016. Evidenzia che la norma in esame, dunque, attribuisce ai «nuovi» regolamenti efficacia retroattiva in quanto gli stessi potranno applicarsi anche agli appalti avviati fra l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (2016) e l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Ne consegue che le risorse del «fondo incentivante» potranno essere ripartite fra gli aventi diritto. Segnala che, sul punto, la relazione tecnica informa che i pagamenti cui la disposizione fa riferimento concernono risorse economiche accantonate e che gravano sui pertinenti piani economici delle singole opere, e pertanto è neutrale per la finanza pubblica. Alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione, a suo avviso, dunque sembrerebbe avere, per le stazioni appaltanti, il solo effetto di «sbloccare» pagamenti già dovuti e a valere su somme già stanziate: circa l'esattezza di tale interpretazione – che escluderebbe la possibilità di effettuare pagamenti ulteriori non già dovuti – ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Evidenzia, inoltre, che, qualora risultasse confermata la predetta interpretazione, i pagamenti «sbloccati» potrebbero essere anche risalenti ad esercizi finanziari già decorsi – potenzialmente a ritroso fino al 2016 – e potrebbero essere erogati integralmente nell'annualità di entrata in vigore dei «nuovi» regolamenti: in proposito ritiene dunque che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa l'eventualità che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, comma 11, che reca norme sul Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, evidenzia che in base a quanto confermato dalla relazione tecnica, la norma è finalizzata a ridurre il numero dei rappresentanti delle Associazioni di categoria degli autotrasportatori e del movimento cooperativo in seno al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. Al riguardo, non formula osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria e la natura ordinamentale della disposizione.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, commi da 1 a 7, recante disposizioni in materia di Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione – 1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 –, derivanti dal trasferimento di 98 unità di personale – 6 dirigenti non generali e 92 unità di personale delle Aree – degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) all'Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nonché dalla costituzione, presso la medesima Agenzia, di un ufficio e di una posizione dirigenziale generale [comma 1, lettere e) e f), e comma 5], appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi riportati dalla relazione tecnica. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito agli eventuali profili di onerosità relativi al trasferimento all'Agenzia del personale a tempo determinato con incarico dirigenziale in servizio preso il MIMS. Tale trasferimento viene, infatti, espressamente previsto dalla norma ma non viene valutato dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri di personale. In particolare, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione, riferiti tra l'altro al numero dei dirigenti a contratto del MIMS oggetto di trasferimento all'Agenzia, nonché al relativo trattamento retributivo, al fine di poter valutare la sostenibilità di siffatto trasferimento nell'ambito delle vigenti risorse di bilancio della medesima Agenzia. Evidenzia, inoltre, che alla copertura finanziaria degli oneri di personale recati dalla norma in esame, si provvede mediante una compensazione in riduzione Pag. 97(comma 7) di risorse del fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali; tuttavia, a fronte di oneri decorrenti dal 2022, il prospetto riepilogativo fa decorrere la riduzione del suddetto fondo dal 2021. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo.
  Con riferimento all'attribuzione all'Agenzia delle tariffe di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, previste dalla previgente disciplina per lo svolgimento da parte del MIMS delle attività ispettive e di gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico, non formula osservazioni. Ciò nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma da parte del Governo – che le suddette attività siano state integralmente devolute dal Ministero all'Agenzia in ragione dell'assegnazione degli USTIF alla medesima Agenzia disposta dal comma 1, lettera b) e che, pertanto, non risultino ulteriori attività residuali in capo al Ministero tali da richiedere una loro copertura tariffaria.
  In merito, infine, al riconoscimento in favore di personale appositamente abilitato dell'Agenzia della possibilità di svolgere specifiche attività di polizia stradale indicate dalla norma (comma 2), al fine di verificare la neutralità finanziaria della previsione, riferita dalla relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo volta ad escludere che, in forza di tale riconoscimento, possa determinarsi l'attribuzione al medesimo personale di specifici trattamenti retributivi indennitari.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 7 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dal trasferimento di personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nei ruoli dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e dall'istituzione di una posizione di livello dirigenziale presso la citata Agenzia, pari a 1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della medesima Agenzia. Lo stesso comma 7 provvede, inoltre, alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 697.985 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, iscritto nel capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, come si evince dalla legge di assestamento per l'anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di cassa, pari a euro 985.166.833 per il 2022 e a euro 377.413.073 per il 2023.
  In proposito, nel rammentare che, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, il contributo ordinario in favore dell'ANSFISA ammonta a 31.986.476 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia per le finalità previste dalla norma in commento non sia comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente.
  Quanto alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 6, commi 8 e 9, relativo alla Commissione permanente per le gallerie, non formula osservazioni per quanto attiene all'impatto sui saldi. Ritiene peraltro che andrebbe confermato che il trasferimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali – ente ricompreso nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti pubblici – non comporti per la stessa Agenzia oneri organizzativi Pag. 98 e funzionali, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, evidenzia che la disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere l'aumento di capitale della società ITA – di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 – a seguito della decisione della Commissione europea. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che l'aumento di capitale sarà effettuato ai sensi del comma 4, ultimo periodo, del citato articolo 79, nei limiti delle risorse disponibili senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In proposito evidenzia che il citato articolo 79 ha istituito, al comma 7, al fine del predetto aumento di capitale, un fondo con una dotazione di 3 miliardi di euro per il solo anno 2020, con importi registrati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. Ritiene pertanto che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti in termini di fabbisogno per il 2021 derivanti dalla sottoscrizione del suddetto aumento di capitale nell'esercizio in corso.
  Per quanto attiene alle disposizioni del comma 2, che prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato – anziché che i Commissari provvedano ad adeguarlo, come nel testo previgente – alla decisione della Commissione europea e che il programma adottato dai Commissari straordinari si intenda «ad ogni effetto autorizzato», tenuto conto che la relazione tecnica non reca elementi in proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma che da tali procedure di adeguamento e adozione del programma non derivino effetti finanziari.
  Infine, con riferimento alle modifiche all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021 relativo al fondo diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che il fondo opera nei limiti delle risorse stabilite.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 8, che prevede incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti e di categoria M1, M1 speciali, N1 e L, evidenzia prioritariamente che la norma interviene su una disciplina i cui effetti finanziari sono soggetti ad un limite di spesa. Segnala, comunque, che le disposizioni – ampliando l'ambito applicativo e consentendo una ricollocazione per tipologia di contributo tra le risorse disponibili nell'apposito fondo – potrebbero determinare una riduzione dei possibili risparmi di spesa: trattandosi, tuttavia, di risorse che a legislazione previgente sono già integralmente destinate a spesa, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che reca disposizioni urgenti in materia di efficientamento degli edifici adibiti a uffici giudiziari, non ha osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni riportate nella relazione tecnica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, commi da 1 a 6, relativi alle procedure di attuazione del PNRR, ritiene che andrebbe chiarito se la possibilità, prevista dal comma 1, di attribuire le risorse del «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia» non solo alle amministrazioni ed organismi titolari dei progetti ma anche agli enti attuatori dei progetti medesimi comporti, nell'attuazione degli interventi, una dinamica di cassa apprezzabilmente diversa da quella già scontata nei tendenziali per le medesime finalità.
  Per quanto riguarda il comma 4, che – ai fini della contabilizzazione e della rendicontazione delle spese – consente l'impiego di opzioni di costo semplificate, come individuate dalla normativa unionale sui fondi europei e disciplinate secondo la normativa di dettaglio dettata dalla Commissione europea, non formula osservazioni considerato il rilievo procedurale delle disposizioni.
  Non formula altresì osservazioni sul comma 2, che individua la fonte normativa Pag. 99 per l'assegnazione delle risorse del FSC necessarie all'attuazione degli interventi PNRR, sul comma 3, che individua la «base giuridica» di riferimento per le amministrazioni chiamate ad attuare il PNRR, sul comma 5, che si limita ad individuare le modalità procedurali con cui le amministrazioni devono dar seguito a obblighi e condizioni già previsti a legislazione vigente, né – infine – sul comma 6 che estende l'applicazione – peraltro di carattere eventuale – di una disciplina di recupero di somme dovute da parte degli enti territoriali già prevista a legislazione vigente e alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 7, in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, osserva che la norma in esame ripristina una disposizione, alla cui introduzione (nel 2017) e alla cui successiva abrogazione (nel 2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Considerato tuttavia che nel nuovo testo l'impiego delle modalità di identificazione digitale è esteso a nuovi strumenti e a nuove finalità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la predetta assunzione di neutralità finanziaria.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 11, relativo al rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81, prende atto che l'onere è definito in termine di limite massimo di spesa (1,2 miliardi) e che lo stesso viene posto a carico delle risorse del PNRR. In particolare, è previsto l'utilizzo del Fondo di rotazione istituito dalla legge di bilancio 2021 utilizzato a fini di anticipazione, con successivo ripiano a carico delle risorse europee destinate al PNRR.
  Tanto premesso, osserva che, con specifico riferimento alla componente dell'onere in esame riferita alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato – 800 milioni di euro, con possibilità di incrementi dovuti alla prevista facoltà di trasferimento di risorse dalla sezione relativa alla componente «contributi», alla sezione relativa alla componente dei finanziamenti agevolati – ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione circa l'impatto atteso sul saldo di indebitamento netto (deficit). In proposito, a suo avviso, potrebbero infatti ricorrere le due seguenti ipotesi: qualora la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla norma fosse finanziata dalle «sovvenzioni» del PNRR, potrebbe determinarsi un effetto di miglioramento del deficit, poiché, a fronte dell'acquisizione di contributi a fondo perduto, migliorativi del saldo, dall'Unione europea, la relativa spesa, finalizzata all'erogazione di prestiti alle imprese, essendo ascrivibile alla categoria delle operazioni finanziarie, non comporterebbe alcun impatto sul saldo di indebitamento netto; viceversa, qualora si ritenga di ricorrere non alle sovvenzioni ma ai cosiddetti «prestiti additivi» europei – come sembrerebbe evincersi dalla genesi della norma, che trae origine da una decisione europea – l'impatto sul saldo di deficit sarebbe neutrale sia per quanto attiene alle risorse utilizzate – configurabili come operazioni finanziarie – sia con riferimento all'utilizzo delle stesse, tenuto conto che anche la concessione dei prestiti alle imprese è di natura finanziaria e, quindi, priva di impatto sul deficit.
  In merito alla suindicata ricostruzione ritiene che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione, chiarendo altresì gli effetti attesi in termini di fabbisogno, considerato che su tale saldo andrebbero anche registrati gli effetti positivi derivanti dalla restituzione dei finanziamenti agevolati da parte delle imprese.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (800 milioni di euro) e di contributi a fondo perduto (400 milioni di euro) alle imprese esportatrici, pari complessivamente a 1,2 miliardi di euro per il 2021, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU- Pag. 100Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  In proposito, rammenta preliminarmente che l'articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia – iscritto nel capitolo 8003 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni per l'anno 2022 e di 44.573 milioni per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare – e ha previsto che tale Fondo costituisca un'anticipazione dello Stato rispetto ai contributi, a fondo perduto e a titolo di prestiti, provenienti dall'Unione europea relativi al Programma Next Generation EU.
  Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura, almeno per la parte destinata alla concessione di contributi a fondo perduto (400 milioni di euro), che in quanto tali appaiono presentare un impatto anche in termini di indebitamento netto, siano quelle erogate dall'Unione europea a titolo di sovvenzioni e non quelle erogate a titolo di prestiti. In quest'ultimo caso, infatti, le risorse utilizzate a copertura, derivando dalla concessione di prestiti, non avrebbero alcun effetto compensativo in termini di indebitamento netto – effetto tuttavia necessario a fronte di oneri derivanti dall'erogazione di contributi a fondo perduto – né, tanto meno, tale effetto compensativo potrebbe rinvenirsi nell'utilizzo del citato Fondo di rotazione, posto che le relative risorse sono state computate, ai fini dei saldi di finanza pubblica, solo in termini di saldo netto dal finanziare, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2021.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, che reca disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa – la relazione fornisce inoltre elementi ed assunzioni volti a suffragare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura – e la relazione tecnica espressamente ribadisce, fornendo le relative argomentazioni, che le amministrazioni pubbliche chiamate a collaborare con gli enti locali per la selezione dei progetti dovranno operare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle loro competenze.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, provvede agli oneri, pari complessivamente a 123.515.175 euro, di cui 12.351.518 euro per il 2021 e 111.163.658 euro per il 2022, derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, iscritto nel capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, come si evince dalla legge di assestamento per l'anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di competenza, pari a circa 10 miliardi di euro per il 2021, 11,5 miliardi di euro per il 2022 e 9 miliardi di euro per il 2023.
  Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che il fondo in esame rechi le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, comma 1, che reca misure in favore dei giovani imprenditori dei territori insulari del centro-nord, prende atto della quantificazione degli oneri, derivanti dall'estensione delle misure denominate «Resto al Sud» ai comuni insulari ubicati nel centro-nord, operata dalla relazione tecnica che stima effetti valutati in circa 1.400.000 euro annui dal 2022 al 2025. Atteso che l'articolo 1 del decreto- Pag. 101legge n. 91 del 2017 prevede che le istanze di finanziamento possano essere richieste fino ad esaurimento delle risorse stanziate e che dalla relazione tecnica emerge che vi è ancora un ampio margine di disponibilità della dotazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale considera utile una conferma – che non risulti comunque alterata la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, comma 2, che reca una modifica della procedura di attribuzione di contributi per gli investimenti ai comuni, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale considera utile una conferma – che il differimento dei termini sopra descritti non incida sulla modulazione degli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento alla realizzazione degli investimenti finanziati con le somme stanziate nel 2021.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 14, che prevede una Cabina di regia per l'edilizia scolastica, non formula osservazioni, tenuto conto che ai componenti della Cabina di regia non sono dovute retribuzioni comunque denominate e che ai suoi oneri di funzionamento si provvede, già a legislazione vigente – articolo 1, comma 61, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) – a valere sulle risorse disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 15, che reca disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione in esame non innova in merito allo stanziamento del Fondo per la perequazione infrastrutturale già stabilito a legislazione vigente, né sul piano quantitativo né sul piano dello sviluppo cronologico. Le innovazioni apportate dalla norma operano comunque nel quadro delle risorse del Fondo, che era e resta configurato come tetto di spesa. Le norme infine introducono un onere per convenzioni limitato all'autorizzazione di spesa disposta: anche sotto questo profilo non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1-sexies dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del provvedimento in esame, provvede agli oneri, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, derivanti dalla facoltà attribuita al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri di stipulare un'apposita convenzione per il supporto tecnico-operativo alle attività di competenza relative alla ricognizione delle infrastrutture prevista dalla disposizione in commento, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare dal punto di vista sostanziale, giacché, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che il citato Fondo risulta capiente, posto che esso presenta una disponibilità pari a circa 76 milioni di euro per l'anno 2021. Dal punto di vista formale considera invece necessario precisare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli di cui al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 16, che reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, non formula osservazioni circa i commi 1 e 2, in quanto il relativo onere è configurato come tetto di spesa e, in particolare, corrisponde esattamente allo stanziamento già fissato dalla norma prorogata, né circa il comma 3 in quanto, come rammenta anche la relazione tecnica, alla norma abrogata non erano stati ascritti effetti finanziari in quanto la relativa relazione tecnica individuava l'esenzione da bolli e tributi come una rinuncia a maggior gettito. Pag. 102
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dalla proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'incarico del Commissario straordinario previsto per la ricostruzione del ponte Morandi, pari a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. In particolare, segnala che, quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023, e quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Per quanto riguarda la prima modalità di copertura non ha osservazioni da formulare dal punto di vista sostanziale, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dagli articoli 1, comma 6, 5, commi 3, 5 e 9 del provvedimento in oggetto. Dal punto di vista formale, invece, ritiene necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto concerne la seconda modalità di copertura, segnala che le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sono state iscritte, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel capitolo 1414 dello stato di previsione del medesimo Ministero che, come si evince dalla legge di assestamento per l'anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di competenza, pari a euro 32.370.000 per l'anno 2022.
  Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che il Fondo in esame rechi le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2021).
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, in merito ai profili di quantificazione prende atto del carattere essenzialmente procedurale delle disposizioni, nonché di quanto indicato dalla relazione tecnica riguardo alle modalità di determinazione e copertura degli eventuali oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame. Evidenzia che, con riferimento a gran parte delle deleghe conferite, la relazione tecnica rinvia alla fase dell'esercizio delle stesse la definizione dei relativi Pag. 103profili finanziari. Ciò evidentemente in virtù del generale richiamo, contenuto all'articolo 1, comma 3, alle disposizioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Tanto premesso, considerato che il comma 3 dell'articolo 1 in esame richiama espressamente – relativamente all'ipotesi di insufficienza del fondo per il recepimento della normativa europea – soltanto la previsione di cui al secondo periodo del citato articolo 17, comma 2, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse, fa presente che andrebbe acquisita conferma che il richiamo debba intendersi all'intera disciplina, sopra richiamata, di cui al medesimo articolo 17, comma 2, riferita non solo ai profili di copertura ma anche a quelli di quantificazione degli oneri, nei casi in cui la complessità della materia trattata non consenta una valutazione di tali aspetti già al momento del conferimento della delega.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 1, comma 3, pone la copertura delle eventuali spese e minori entrate non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, previste nei decreti legislativi di cui agli articoli da 2 a 13 e nell'allegato A annesso al presente provvedimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui di cui al medesimo provvedimento, a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, ammonta a 218.473.202 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 220.473.202 euro per l'anno 2023. Al riguardo, segnala che il citato articolo 1, comma 3, non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del predetto Fondo, in considerazione del fatto che – come del resto evidenziato nella relazione tecnica – risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento della normativa unionale, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nei singoli atti possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che, qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Appare opportuno, a suo avviso, acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, anche alla luce della sua riduzione recata dal successivo articolo 8, comma 3, cui si rinvia, giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  Con riferimento all'articolo 3, recante principi e criteri direttivi in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni e del fatto che le stesse sono assistite da una specifica clausola di invarianza. Prende atto inoltre di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai compiti attribuiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la verifica parlamentare dell'effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative della direttiva europea sulle operazioni societarie transfrontaliere potrà Pag. 104aver luogo in fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – recante delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 4, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 sulla protezione dei consumatori, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma contiene in parte previsioni di carattere ordinamentale – i criteri riportati alle lettere a), b) ed f) –, mentre altre previsioni dispongono in materia sanzionatoria per cui si chiama in causa la competenza e la responsabilità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) (i criteri indicati, in particolare, alla lettera d), ma anche alle lettere c), ed e)).
  Ricorda che l'Autorità è ricompresa nel conto economico della pubblica amministrazione. La relazione tecnica afferma che allo stato non dovrebbero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ma che eventuali oneri non oggi prevedibili – potenzialmente connessi all'attività di rilevazione degli illeciti da sanzionare da parte dell'AGCM – potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative demandate allo schema di decreto legislativo. Tanto premesso, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, rinviando l'analisi dei profili di eventuale onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame; ciò con riferimento, tra l'altro, all'ampliamento delle competenze sanzionatorie dell'AGCM.
  Con riferimento all'articolo 5, recante principi e criteri direttivi in materia di mercati degli strumenti finanziari e fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni previste, della presenza di una clausola di neutralità finanziaria e considerando che le Autorità interessate dalla norma non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei, fermo restando che la verifica parlamentare dell'effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative della direttiva europea in materia di mercati degli strumenti finanziari e fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese potrà comunque aver luogo in sede di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – recante delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1504, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 6, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2017/1939 relativo alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale e procedurale (come confermato anche dalla relazione tecnica) della norma, assistita da specifica clausola di Pag. 105invarianza. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 6, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – recante delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 7, recante delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni dei regolamenti (UE) su prodotti biologici, alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la relazione tecnica, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di prodotti biologici, alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati. Tanto premesso, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica in sede di esercizio della delega dovrebbe, tra l'altro, fornire elementi di valutazione in merito ad alcuni principi e criteri direttivi suscettibili di determinare effetti finanziari, quali in particolare l'attribuzione di ulteriori funzioni autorizzazione, di vigilanza e di controllo sugli organismi e sui laboratori operanti nel settore.
  In merito all'articolo 8, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni in quanto gli oneri derivanti dalla disposta autorizzazione di spesa (273.862 euro annui a decorrere dal 2021) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi riportati dalla relazione tecnica. Peraltro, la relazione tecnica riferisce che, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1727, si prevede di attribuire al membro nazionale presso Eurojust poteri in parte nuovi e più ampi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla legge n. 41 del 2005. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali profili di onerosità connessi all'esercizio di tali nuovi ed ampliati poteri che, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, concerneranno, tra l'altro, l'emissione o l'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria e la partecipazione a squadre investigative.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 8, comma 3, fa fronte agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, che – come in precedenza segnalato – presenta uno stanziamento di 218.473.202 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 220.473.202 euro per l'anno 2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare, attesa la congruità delle risorse del Fondo rispetto all'ammontare degli oneri oggetto di copertura.
  Con riferimento all'articolo 9, recante delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerato che le norme rivestono carattere eminentemente procedurale con riferimento a provvedimenti già previsti dall'ordinamento italiano e considerate le assicurazioni fornite Pag. 106 dalla relazione tecnica circa l'adeguatezza delle attuali dotazioni umane, strumentale e finanziarie ai fini dell'attuazione della disciplina relativa allo svolgimento delle procedure di confisca e congelamento dei beni su richiesta di altro Stato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 9, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 10, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, in merito ai profili di quantificazione prende atto che la relazione tecnica, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di utilizzo di mangimi medicati all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati. Tanto premesso, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica in sede di esercizio della delega dovrebbe, tra l'altro, fornire elementi di valutazione in merito ad alcuni principi e criteri direttivi potenzialmente in grado di determinare effetti onerosi, quali l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento e la ridefinizione del sistema sanzionatorio.
  Con riferimento all'articolo 11, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di medicinali veterinari all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati. Tanto premesso, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Ciò, in particolare, con riferimento ad alcuni principi e criteri direttivi suscettibili di determinare effetti onerosi, quali: la rimodulazione del sistema delle tariffe; l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento; l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali; la ridefinizione del sistema sanzionatorio.
  Con riferimento all'articolo 12, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1009, relativo alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di prodotti fertilizzanti all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati. Tanto premesso, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica in sede di esercizio della delega dovrebbe, tra l'altro, fornire elementi di valutazione in merito ad alcuni principi e criteri direttivi potenzialmente in grado di determinare effetti onerosi, quali in particolare: l'individuazione del Ministero quale autorità nazionale competente, il potenziamento e l'adeguamento del sistema dei controlli sul settore.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, recante delega al Governo per l'adeguamento alla normativa europea in materia di trasporto su strada di merci Pag. 107e persone, non ha osservazioni da formulare atteso che la relazione tecnica, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l'analisi finanziaria relativa all'adeguamento della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone all'emanazione dei relativi provvedimenti delegati. Tanto premesso, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, rinviando l'analisi dei profili di onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame. Evidenzia, in proposito, che tra i princìpi e criteri direttivi è prevista sia la ridefinizione del sistema sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni efficaci e dissuasive, nonché delle modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni, sia il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali. Ritiene che le modifiche alla normativa vigente potrebbero quindi determinare effetti sul gettito da sanzioni e comportare l'adeguamento delle dotazioni informatiche in possesso delle amministrazioni interessate. Segnala peraltro che la verifica dei suddetti effetti potrà essere svolta soltanto in sede di esame della disciplina adottata nell'esercizio della delega e della relativa relazione tecnica.
  Passando invece alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020, fa presente quanto segue.
  La predetta Relazione, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), trasmessa alle Camere il 24 giugno 2021 già esaminata da questa Commissione. Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.
  La parte prima della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali che hanno segnato il 2020, quali i negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che è stato integrato dal programma Next Generation EU (NGEU), e le relazioni con il Regno Unito. In via generale, la pandemia ha condizionato fortemente l'agenda dell'Unione europea, con inevitabili riflessi sotto il profilo politico-istituzionale e dell'integrazione in vari ambiti. Per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, nel ricordare la conclusione dei negoziati per l'accordo sulle future relazioni alla fine di dicembre 2020, la relazione indica la necessità da parte italiana di vigilare con attenzione sulla correttezza della sua applicazione. Per quanto concerne il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2021-2027, che si è svolto nel 2020 in un contesto profondamente mutato dall'avvento dell'emergenza pandemica, la relazione sottolinea che l'Italia ha contribuito al raggiungimento di un accordo, in linea con gli indirizzi parlamentari espressi al riguardo. Tra i risultati conseguiti, evidenzia, in particolare, il volume delle risorse impegnate che, sebbene ridotto rispetto alle proposte iniziali della Commissione europea, non è sceso al di sotto della soglia dell'1 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) europeo ed è compensato dalle risorse di Next Generation EU. Il documento sottolinea, altresì, che sono state salvaguardate le allocazioni nazionali legate alle politiche tradizionali, attraverso l'aumento della dotazione per le politiche di coesione (da 36,2 a 38 miliardi di euro) e, per quanto riguarda la politica agricola (PAC), il rafforzamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale che compensa parzialmente i tagli ai pagamenti diretti agli agricoltori ed il persistere del processo di cosiddetta «convergenza esterna». Con riferimento alle entrate, la relazione riporta che, nel corso del negoziato, è stata rappresentata la necessità di una revisione del modo in cui l'Unione finanzia il proprio bilancio, con l'introduzione di nuove risorse proprie e l'eliminazione dei meccanismi di sconto collegati alla c.d. correzione britannica. Tuttavia – segnala la Relazione – tale approccio non è stato seguito, anche se è stato assunto l'impegno politicamente vincolante di adottare Pag. 108 nuove risorse proprie secondo un preciso calendario. L'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea stabilisce una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, volte, tra l'altro, a raccogliere un importo sufficiente a coprire il livello delle spese per il rimborso anticipato dei prestiti contratti a titolo di Next Generation EU. A questo riguardo si ricorda che, con riferimento alla riforma del bilancio dell'Unione europea, in occasione dell'esame della citata Relazione programmatica per il 2021, questa Commissione, nell'esprimere parere favorevole, ha formulato un'osservazione volta a precisare che «tale riforma debba comunque tener conto dell'esigenza di evitare che dalla stessa derivi un aumento della tassazione nazionale con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza, soprattutto con riguardo alle famiglie e alle piccole e medie imprese».
  Per quanto riguarda le politiche macroeconomiche, la relazione segnala che sono state promosse fin dall'inizio dell'anno azioni mirate all'approfondimento e al completamento dell'Unione economica e monetaria, inclusa la creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica comune, attraverso l'introduzione di una capacità fiscale per l'area dell'euro e di uno schema di assicurazione europeo contro la disoccupazione, nonché un approccio maggiormente simmetrico nell'ambito degli squilibri macroeconomici, che tenesse in considerazione non solo gli squilibri fiscali e relativi al debito, ma anche quelli esterni e relativi alla bilancia delle partite correnti, a prescindere dal segno di tali squilibri. In tale ottica, si è sostenuto il processo di riforma della governance economica europea nel quadro di una riflessione sull'attuale sistema di regole fiscali, continuando a sottolineare l'importanza di evitare la pro-ciclicità, l'uso di variabili difficili da misurare e supportare gli investimenti. Anche se poi la crisi pandemica ha necessariamente imposto altre priorità, essa, secondo la Relazione ha tuttavia permesso un'importante accelerazione rispetto alla creazione di strumenti di stabilizzazione macroeconomica comune.
  L'Italia – continua la relazione – è stata a favore di un intervento comune europeo e del finanziamento delle misure attraverso emissioni di titoli comuni che ha portato all'istituzione di una nuova linea di credito presso il Meccanismo europeo di stabilità (il cosiddetto «Strumento di sostegno alla crisi pandemica», disponibile, per la durata della crisi, per tutti gli Stati dell'Eurozona, per finanziare i costi diretti e indiretti dell'assistenza sanitaria nazionale, di cura e prevenzione, dovuti alla crisi da COVID-19, sostenuti dal 1° febbraio 2020), nonché alla creazione dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante l'emergenza (SURE) e di un Fondo di Garanzia Pan-europeo presso la BEI, ma soprattutto all'approvazione di Next Generation EU. La sfida sarà pertanto costituita dal tentativo di rendere permanenti e strutturali le misure fino a questo momento adottate.
  Infine, con riguardo all'Unione bancaria, la relazione sottolinea in particolare che, anche nel corso del 2020, non è stato possibile trovare un'intesa comune sul sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), mentre si è lavorato, nell'ambito della riforma del MES, per l'introduzione anticipata a inizio 2022 del backstop (sostegno) comune al Fondo di risoluzione unico.
  La parte seconda, che rappresenta la parte più consistente della relazione, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. La maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia.
  Per quanto riguarda la politica di coesione, di particolare interesse per la Commissione Pag. 109 bilancio, la relazione sottolinea che, nel corso del 2020, sono proseguiti i lavori relativi al negoziato sul pacchetto legislativo coesione 2021-2027 (che poi è stato approvato). Si tratta dei tre fondi tradizionali (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione (FC) e Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per i quali si è approvata una dotazione complessiva di circa 373 miliardi di euro a prezzi correnti, a cui si aggiungeranno la nuova iniziativa REACT-EU (50,6 miliardi di euro, tutti tramite Next Generation EU) e il nuovo Fondo per una transizione giusta (19,2 miliardi di euro).
  In particolare, la relazione evidenzia che il Governo si è impegnato per salvaguardare il ruolo della politica di coesione nell'ambito del QFP e per approvare una serie di misure di flessibilità per l'impiego dei fondi, confluite nelle cosiddette «Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus» e «Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus plus», adottate per fornire liquidità immediata agli Stati membri, attingendo ai fondi non utilizzati della politica di coesione, al fine di rafforzare i sistemi sanitari nazionali, sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà e introdurre misure a favore dell'occupazione e dell'assistenza sociale alla comunità.
  Per quanto concerne l'attuazione della programmazione 2014-2020, la relazione evidenzia che tutti i 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE hanno superato le soglie di spesa previste per evitare il disimpegno automatico a fine anno e che la spesa complessivamente certificata alla Commissione europea, comprensiva del cofinanziamento nazionale, è risultata pari a circa 21,3 miliardi di euro, con un incremento di 6,1 miliardi di euro rispetto ai 15,2 miliardi conseguiti al 31 dicembre 2019, raggiungendo il 42,1 per cento del totale delle risorse programmate (50,5 miliardi di euro).
  Nella parte terza, con riferimento alle attività condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la relazione indica che nel corso del 2020 sono stati sostenuti i più alti livelli di ambizione nelle iniziative comuni europee nell'ambito della sicurezza e della difesa, nonché in materia di peacebuilding e stabilizzazione, in particolare il rafforzamento delle Missioni e delle Operazioni condotte dall'UE, nonché di tutti gli strumenti volti ad incrementare l'efficacia dell'azione dell'UE.
  La parte quarta illustra le iniziative di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, le iniziative in occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione Schuman, lo sviluppo di progetti volti a promuovere una migliore conoscenza dell'UE e la comunicazione e valorizzazione dei progetti cofinanziati dall'UE. Nell'ambito del ri-orientamento delle azioni previste a causa della pandemia, nella relazione si segnala che vi è stato comunque un potenziamento del raggio di azione delle attività di comunicazione della politica di coesione.
  La parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee. In questa sezione, si dà conto dell'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia, nonché degli approfondimenti per quanto riguarda gli aiuti di Stato, le attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione che coinvolgono l'ordinamento italiano, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode nonché la cooperazione amministrativa nell'attuazione della normativa europea in materia di mercato interno.
  Completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2020; l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2020 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2020 per la programmazione 2014-2020; i provvedimenti adottati nel 2020 in attuazione delle direttive europee; una tabella Pag. 110analitica che dà conto dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2020 dalle competenti commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore con riferimento al disegno di legge di delegazione europea 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.