CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 22 settembre 2021.Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 Governo).
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessio BUTTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3278 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 17 articoli, per un totale di 77 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria della promozione di interventi Pag. 4 per le infrastrutture, anche con riferimento alla mobilità sostenibile e alla sicurezza; il preambolo richiama anche l'esigenza di introdurre disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di intervenire nel settore dell'edilizia giudiziaria; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio unitaria sopra richiamata delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 (proroga delle concessioni per i servizi di distribuzione carburanti e di ristoro sulla rete autostradale) e all'articolo 13, comma 1 (estensione ad altri territori delle agevolazioni cd. “Resto al Sud” per l'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali);

    per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 77 commi 10 necessitano di provvedimenti attuativi; è prevista in particolare l'adozione di 1 decreto del Presidente della Repubblica, 2 DPCM, 2 decreti ministeriali e 4 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle Conferenze e in un caso l'attuazione della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    l'articolo 15, comma 1, capoverso comma 1, prevede che gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti provvedano alla ricognizione delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se tale onere ricada in ragione della proprietà dell'infrastruttura o dell'utilizzo della stessa e in quale modo, per i soggetti diversi dagli enti territoriali e specie con riguardo ai soggetti privati, debba essere assicurato l'adempimento di siffatto obbligo di comunicazione delle ricognizioni effettuate;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    il comma 4 dell'articolo 1 prevede l'aggiornamento del regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 474 del 2001 (regolamento di semplificazione in materia di prova dei veicoli); in proposito si ricorda che la sentenza n. 192 del 2012 della Corte costituzionale ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;

    l'articolo 9 introduce norme derogatorie e speciali per la rapida realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari” e funzionali allo svolgimento dell'incarico al quale è preposto il Commissario straordinario del Parco medesimo, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. “DL sbloccacantieri”); l'articolo 16 prevede la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 dell'incarico, in scadenza al 3 ottobre 2021, del commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi nonché preposto al programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto ed altre infrastrutture della città di Genova; al riguardo, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato una riflessione su funzioni e poteri dei commissari straordinari;

    il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 15, comma 1, capoverso comma 1.

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   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 4;

   il Comitato raccomanda infine:

    provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulla definizione dei poteri dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di “codificare” in un testo legislativo tutte le disposizioni normative relative alle funzioni dei commissari straordinari».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo RUSSO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3208 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    alcuni principi di delega (articolo 4, comma 1, lettera c); articolo 10, comma 2, lettera b); articolo 11, comma 2, lettera e); articolo 12, comma 2, lettera h); articolo 13, comma 2, lettera b) prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, efficace, proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; il principio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) indica invece unicamente di “adeguare il sistema sanzionatorio”; tali principi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, che indica il regime sanzionatorio applicabile però “salvi gli specifici principi della legge di delegazione”; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dagli specifici principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); Pag. 6 risulterebbe pertanto opportuno specificare ulteriormente i principi di delega richiamati;

    il principio di delega di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g) richiede, con riferimento ai prodotti fertilizzanti, di “definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio”; al riguardo, appare opportuno circoscrivere la portata del principio direttivo, individuando parametri cui collegare l'importo delle tariffe; anche in questo caso, infatti, la disciplina speciale recata dal principio di delega appare più indefinita di quanto stabilito in via generale dall'articolo 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012 che prevede che le tariffe per gli oneri relativi a prestazioni e controlli derivanti dall'adempimento del diritto dell'Unione europea siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

    il testo del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); è inoltre presente la dichiarazione di esenzione dall'AIR con riferimento specifico agli articoli 6, 8 e 9;

   formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una più chiara definizione dei principi di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c); all'articolo 7, comma 2, lettera d); all'articolo 10, comma 2 lettera b); all'articolo 11, comma 2, lettera e); all'articolo 12, comma 2, lettere g) ed h) e all'articolo 13, comma 2, lettera b)».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  Stefano CECCANTI, presidente, invita il relatore e gli altri componenti ad approfondire la possibilità di predisporre proposte emendative che recepiscano la condizione con particolare riferimento agli articoli 4 (protezione dei consumatori) e 7 (prodotti biologici) in considerazione della loro rilevanza.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).
(Esame congiunto).
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti dei due documenti di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminati la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2021 e il programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione più ambiziosa e rilevato che:

   il programma di lavoro della Commissione europea annuncia la presentazione di una nuova comunicazione su “Legiferare meglio” che si concentrerà sulla riduzione Pag. 7degli oneri, in particolare mediante l'attuazione dell'approccio “one in, one out” volto a garantire che gli oneri amministrativi introdotti di recente siano compensati alleggerendo le persone e le imprese di oneri equivalenti a livello dell'UE nello stesso settore; la comunicazione è stata presentata il 29 aprile 2021;

   nella relazione programmatica, il Governo indica che darà maggiore impulso all'azione di coordinamento e monitoraggio per migliorare la qualità della regolamentazione, in particolare con lo sviluppo di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione;

  per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2021) e il programma di lavoro della Commissione per il 2021:

   prende atto con favore dei contenuti dei due documenti».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.15.