CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 236

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

Audizione della dottoressa Nicla Maria La Verde, primario di oncologia dell'ospedale Sacco-Fatebenefratelli di Milano, di Stefano Bellomo, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», e di rappresentanti dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2098 Pag. 237Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA), della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani.
(Esame e rinvio. – Abbinamento delle proposte di legge C. 235 Gebhard, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale e C. 3134 Rizzetto).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

  Romina MURA, presidente, ricorda che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 15 settembre 2021, si è convenuto sull'opportunità di promuovere un dibattito ampio sulla materia dell'accesso ai trattamenti pensionistici, tenendo conto anche dell'ampiezza dei contenuti di alcune delle proposte di legge di cui oggi la Commissione avvia l'esame.
  In particolare, propone di procedere all'abbinamento delle seguenti proposte di legge: C. 235 Gebhard, recante disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile; C. 1363 Schirò, recante concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione; C. 1959 Minardo, in materia di agevolazioni e benefìci pensionistici in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili; C. 1975 Varchi, recante disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari disabili o affetti dal morbo di Alzheimer; C. 2767 Serracchiani recante modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia in favore delle donne lavoratrici con figli; C. 2776 Mura, recante Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, dei caregiver familiari e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari; C. 2831 Cardinale, recante disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari invalidi o affetti dal morbo di Alzheimer; C. 3134 Rizzetto, recante modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a Pag. 238garanzia pensionistica e la sua estensione ai lavoratori autonomi.

  La Commissione approva la proposta di abbinamento delle proposte di legge C. 235 Gebhard, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale e C. 3134 Rizzetto.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, anche a nome del collega relatore, on. Rizzetto, ricorda preliminarmente che l'ordinamento previdenziale prevede l'accesso al pensionamento di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica di 67 anni, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, essendo il requisito soggetto all'aggiornamento in relazione all'andamento della speranza di vita, e in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. È prevista anche la possibilità di accedere al pensionamento in via anticipata, ossia prima della maturazione del requisito anagrafico di 67 anni. In particolare, fino al 31 dicembre 2026, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria nonché alla gestione separata, è richiesto il possesso di un requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi, pari a 2.175 settimane se donne, e di 42 anni e 10 mesi, pari a 2.227 settimane, se uomini. L'esercizio del diritto all'accesso al pensionamento è indipendente dal possesso di un requisito minimo di età anagrafica per coloro che risultano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, mentre, per coloro che risultano iscritti dopo tale data, è subordinato al compimento di 64 anni di età, da adeguare a decorrere dal 2021 agli incrementi della speranza di vita, al possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e ad un importo dell'assegno pensionistico non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Oltre ai canali di accesso al pensionamento generali, di vecchiaia e anticipato, sono previsti discipline particolari, che prevedono l'accesso al pensionamento con requisiti più favorevoli in ragione della natura dell'attività svolta, gravosa, usurante, iniziata precocemente, nonché da regimi sperimentali, anch'essi caratterizzati da requisiti più favorevoli, la cui vigenza, tuttavia, è limitata nel tempo, come nel caso delle cosiddette Opzione donna e Quota 100.
  Le proposte di legge in esame sono volte a introdurre nell'ordinamento, stabilmente o in via sperimentale, la possibilità di accedere al pensionamento con modalità flessibili, ossia sulla base di requisiti non rigidi, con soluzioni diverse rispetto alle quali è senz'altro utile promuovere l'apertura di una discussione in sede parlamentare.
  In particolare, in estrema sintesi, la proposta di legge C. 389 Fedriga prevede la possibilità di accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni o un'età anagrafica di almeno 58 anni. In ogni caso, la somma dei due requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva deve permettere il raggiungimento di quota 100. Resta salva l'applicazione delle discipline più favorevoli previste per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose o pesanti e per i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno quarant'anni. Si prevede altresì la sospensione per un triennio dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento.
  La proposta di legge C. 714 Labriola dispone, all'articolo 1, l'applicazione della disciplina in materia pensionistica antecedente alla cosiddetta riforma Fornero di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo in particolare che trovi applicazione la disciplina di cui alla legge n. 243 del 2004, la cosiddetta «riforma Maroni». L'articolo 2 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato, che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, d'intesa con i datori di lavoro, di prolungare il rapporto di lavoro di massimo quattro anni, con la contestuale riduzione dell'orario di lavoro, coperta dalla contribuzione figurativa, e della retribuzione, ricevendo in busta paga le somme corrispondenti all'accredito contributivo Pag. 239 a carico del datore di lavoro per la prestazione lavorativa non effettuata. La quota dell'orario di lavoro che si rende disponibile è impiegata dal datore di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di un giovane di età non superiore a 25 anni. Si ricorda che un'analoga disciplina relativa al cosiddetto part time agevolato era prevista in via sperimentale dal comma 284 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, contestualmente abrogata dalla disposizione in esame. L'articolo 3, con finalità di copertura degli oneri, delega il Governo al riordino dei regimi fiscali di favore.
  La proposta di legge C. 759 Incerti prevede l'introduzione di una disciplina transitoria, applicabile fino al 31 dicembre 2024, che consente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di accedere al pensionamento con un'anzianità anagrafica di almeno 62 anni e la somma di età anagrafica e contributiva pari a 100. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, il requisito anagrafico è di 63 anni e la somma di età anagrafica e contributiva è pari a 101. Resta fermo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.
  Gli stessi requisiti sono previsti a regime per l'accesso al pensionamento dalla proposta di legge C. 900 Fragomeli. Tale ultima proposta di legge prevede altresì una riduzione del trattamento dello 0,5 per cento per i trattamenti fino a tre volte il trattamento minimo riconosciuto dall'INPS, dell'1 per cento per i trattamenti compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo e del 2 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo. Le somme derivanti da tali riduzioni sono destinate a finanziare misure previdenziali in favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non abbiano compiuto 35 anni di età, con una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo. Si prevede altresì l'iscrizione di tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia alla gestione separata presso l'INPS. L'articolo 2 abroga il requisito dell'importo minimo del trattamento pensionistico pari a un multiplo dell'assegno sociale sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia sia per quello della pensione anticipata.
  Segnala, poi, che la proposta di legge C. 1163 Polverini dispone, all'articolo 1, l'abrogazione della riforma Fornero di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo che tornino a trovare applicazione i requisiti e il sistema delle decorrenze vigenti prima di detta riforma. All'articolo 2, la proposta reca disposizioni che riprendono quelle a suo tempo previste, in via temporanea, dal cosiddetto superbonus contenuto nella riforma Maroni, di cui alla legge n. 243 del 2004. In particolare, si prevede, per un triennio, di fatto già concluso, l'applicazione, per i lavoratori privati in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, di misure volte a incentivare il posticipo dell'accesso al pensionamento, attraverso la percezione in busta paga della somma corrispondente all'accredito contributivo del datore di lavoro relativo all'attività prestata e alla rinuncia ai versamenti di competenza. Le quote percepite dal lavoratore non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali. All'atto del pensionamento, l'importo del trattamento liquidato è pari a quello che sarebbe spettato in caso di esercizio del diritto alla prima data utile.
  Fa presente che la proposta di legge C. 1164 Polverini, finalizzata a introdurre il pensionamento flessibile, scoraggiando, nel contempo, l'accesso con requisiti anagrafici e contributivi eccessivamente ridotti, dispone, all'articolo 2, la possibilità di accedere al pensionamento per i lavoratori con almeno 62 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che l'importo del trattamento non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale. L'importo del trattamento pensionistico subisce una riduzione o un incremento percentuale in relazione all'età di pensionamento effettivo, sulla base dei coefficienti riportati nella Tabella A allegata alla proposta di legge. In particolare, posto che per i pensionamenti a 66 anni di età non sono previste variazioni dell'importo dei trattamenti, si prevedono riduzioni e maggiorazioni Pag. 240 del 2 per cento per ciascun anno di allontanamento da tale età. L'articolo 3 prevede un regime di favore per i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, consistente: nell'anticipo di tre mesi per ogni anno di cura e assistenza con riferimento all'accesso al pensionamento di vecchiaia, per un massimo di cinque anni; con riferimento all'accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza familiare; nel riconoscimento di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque in relazione alla cura dei figli disabili. L'articolo 4, per le lavoratrici madri, dispone la riduzione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni. In assenza della madre, il beneficio è riconosciuto al lavoratore padre.
  Osserva che la proposta di legge C. 1170 Rizzetto consta di un unico articolo, che prevede, ai fini dell'accesso al pensionamento, il requisito minimo di età anagrafica di 62 anni e il requisito massimo di 70 anni, nonché un'anzianità contributiva di almeno 35 anni. L'importo mensile dell'assegno non deve essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale e può raggiungere l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni previsti nella gestione di appartenenza, sulla base di un meccanismo di bilanciamento dei costi basato su quote cui applicare i sistemi di calcolo retributivo e contributivo. All'importo liquidato sono applicate modifiche, in riduzione o in aumento a seconda dell'età di pensionamento effettivo e degli anni di contribuzione, sulla base dei coefficienti riportati nella Tabella A allegata alla proposta di legge. Per le età anagrafiche inferiori a 66 anni sono previste penalizzazioni decrescenti in relazione all'avvicinamento a tale soglia anagrafica. In caso di pensionamento a 66 anni di età non sono previste modifiche dell'importo dei trattamenti, mentre per età superiori a 66 anni di età sono previste maggiorazioni crescenti in relazione al crescere dell'età anagrafica. Sono fatti salvi i regimi di maggior favore. Si prevede, inoltre, la sospensione in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, degli aggiornamenti alla speranza di vita dei requisiti anagrafici e contributivi.
  La proposta di legge C. 2855 Durigon, all'articolo 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme sostitutive ed esclusive di tale assicurazione nonché alla gestione separata, l'accesso al pensionamento anticipato si consegue con la maturazione del requisito di 41 anni di anzianità contributiva, comprensivi della contribuzione figurativa, di quella volontaria a qualsiasi titolo versata, di quella derivante da riscatto e ricongiunzione. La norma, inoltre, prevede la valorizzazione anche delle contribuzioni eventualmente versate presso il soppresso fondo per gli spedizionieri doganali, il fondo di previdenza per il clero e l'ENASARCO, in quest'ultimo caso a condizione che per i medesimi periodi non sussista una contemporanea iscrizione alla corrispondente gestione dell'INPS per gli esercenti attività commerciali. Il calcolo del trattamento pensionistico è effettuato secondo le regole del regime contributivo e l'accesso è consentito indipendentemente dall'età anagrafica, da un requisito minimo di anzianità contributiva nonché da un importo minimo del trattamento. Si prevede, altresì, l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi del quale i lavoratori ai quali si applica il sistema contributivo possono accedere al pensionamento all'età di 64 anni con venti anni di contribuzione effettiva a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. L'articolo 2 dispone, a regime, l'applicazione del regime cosiddetto Quota 100 a coloro che svolgono attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, facendo riferimento alle categorie di lavoratori beneficiari della cosiddetta APE sociale e della disciplina di favore prevista per i lavoratori precoci. Anche in questo caso, il calcolo del Pag. 241trattamento pensionistico è effettuato secondo le regole del regime contributivo.
  La proposta di legge C. 2904 Serracchiani reca una pluralità di disposizioni volte a introdurre agevolazioni ed elementi di flessibilità rispetto all'accesso al pensionamento. In particolare, l'articolo 1 dispone la riduzione del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici madri in ragione di dodici mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di tre anni. L'articolo 2 dispone la stabilizzazione dell'istituto dell'anticipo pensionistico per talune categorie di lavoratori (APE sociale), ne amplia l'applicazione a tutti i disoccupati, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato lo stato, innalza il limite massimo dell'importo dell'indennità a 2.000 euro mensili. Si prevede altresì che entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione per lo studio e l'analisi delle diverse gravosità dei lavori, con decreto ministeriale si provveda all'aggiornamento dell'elenco delle attività che danno titolo all'accesso al regime agevolato. L'articolo 3 estende ai lavoratori «fragili» maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 e giudicati non idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa l'applicabilità della disciplina dell'APE sociale e la possibilità di accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva di 41 anni, al pari dei lavoratori cosiddetti «precoci». L'articolo 4 rende permanente il canale di accesso anticipato al pensionamento cosiddetto Opzione donna. L'articolo 5 riconduce i lavoratori edili alla categoria di lavoratori che sono riconosciuti come addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e possono, pertanto, accedere al pensionamento con requisiti ridotti, sulla base del decreto legislativo n. 67 del 2011. Segnala che tali disposizioni riprendono, in sostanza, quelle contenute nella proposta di legge C. 1033 Tripiedi, già all'esame della Commissione, L'articolo 6 estende la possibilità di accedere alla pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, come previsto dal comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche a coloro che, pur essendo iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria antecedentemente il 1° gennaio 1996, optino per l'applicazione del calcolo contributivo anche per i periodi lavorativi antecedenti tale data. Inoltre, sempre con riferimento a tale canale di accesso al pensionamento, la norma riduce da 2,8 a 1,5 volte l'assegno sociale l'importo minimo del trattamento pensionistico richiesto per accedere al pensionamento, e introduce la possibilità che il requisito contributivo minimo sia perfezionato anche con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. L'articolo 7 estende la possibilità di riscatto a tutti i periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, anche se antecedenti al 31 dicembre 1996. L'articolo 8 introduce il diritto a prestare il lavoro in modalità agile per tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni sostitutive ed esonerative, nonché alla Gestione separata dell'INPS nei quattro anni precedenti la data di raggiungimento dei requisiti del pensionamento, di vecchiaia o anticipato. Ai datori di lavoro, pertanto, spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di 3.000 euro annui. I lavoratori che non possono accedere alla prestazione in modalità agile, possono chiedere la riduzione del 50 per cento dell'orario di lavoro, con la copertura figurativa e percependo un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione oraria fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. L'articolo 9 dispone la riapertura dei termini per l'accesso ai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 252 del 1992 per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche. L'articolo 10, infine, reca la delega al Governo per l'introduzione della pensione contributiva di garanzia per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1996. Pag. 242In particolare, si prevede che la pensione contributiva di garanzia debba assicurare una prestazione di importo commisurato agli anni di contribuzione effettivi o valorizzati e all'età del ritiro, con la valorizzazione anche dei periodi di inattività fino a un massimo di cinque anni, dei percorsi formativi, dei periodi di studio, fino a un massimo di due anni, nonché dei periodi di maternità, nella misura di un anno per figlio fino a un massimo di tre anni. La pensione di garanzia è incompatibile con la percezione di redditi propri per importi due volte superiori al trattamento minimo previdenziale, con specifiche esclusioni di alcuni redditi. Si prevede altresì una delega riferita alle prestazioni riconosciute agli iscritti alle casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, prevedendosi l'estensione anche a tali casse della pensione contributiva di garanzia, l'introduzione di una aliquota unica previdenziale pari al 28 per ceno del reddito di lavoro lordo, nonché il riconoscimento agli iscritti alle gestioni a decorrere dal 1° gennaio 1996 di una maggiorazione fino al 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  Riservandosi di approfondire i contenuti delle proposte di legge di cui è stato opportunamente disposto l'abbinamento nella seduta odierna, sottolinea come molte delle proposte di legge affrontino il tema del riconoscimento sul piano previdenziale del lavoro di cura e dei carichi gravanti sulle donne lavoratrici.

  Walter RIZZETTO (FDI), relatore, ritiene che la Commissione debba intraprendere un lavoro istruttorio approfondito sulle proposte di legge, per permettere ai colleghi di valutarne pienamente il contenuto e le diverse soluzioni proposte, anche alla luce della gran mole di lavoro svolto dalla Commissione sulla materia previdenziale nel corso della scorsa legislatura. In tal modo, ritiene che ci sarebbe la possibilità di giungere a concordare un testo unitario, su cui sollecitare l'assenso del Governo, evitando che il Parlamento giunga impreparato alla prossima sessione di bilancio, in occasione della quale sicuramente il Governo vorrà avanzare le sue proposte in materia pensionistica. Nel segnalare che dovranno essere contrastate con forza proposte di ritorno alla «riforma Fornero», sottolinea che tutte le proposte all'ordine del giorno, pur nella loro diversità e pur presentando in parte contenuti superati dall'evoluzione del tempo, recano disposizioni per consentire al lavoratore di scegliere quando accedere al pensionamento, anche sulla base di meccanismi di premialità che incoraggino la permanenza al lavoro.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, concordando con il collega Rizzetto, sottolinea che, rispetto al lavoro condotto dalla Commissione nella scorsa legislatura, molte cose sono cambiate e di questo si dovrà tenere conto nello sforzo di arrivare ad un testo condiviso. Il lavoro di approfondimento, inoltre, sarà utile anche per giungere alla sintesi tra proposte affini ma non uguali, mettendo da parte eventuali divisioni ideologiche e offrendo al Paese un testo intelligente, credibile e solido.

  Walter RIZZETTO (FDI), relatore, ad integrazione del suo precedente intervento, sollecita l'attenzione dei colleghi sulla necessità di approfondire gli effetti devastanti sul trattamento pensionistico dei giovani conseguenti alla concomitanza tra carriere discontinue e sistema di calcolo contributivo, che comporterà assegni estremamente bassi, in assenza di un tempestivo intervento correttivo del legislatore.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, segnala che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per la giornata odierna potranno essere definite le modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, concordando con i relatori sull'opportunità di giungere alla definizione di una proposta unitaria condivisa dalle diverse forze politiche. Pag. 243
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.25.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, dopo aver segnalato che nella propria relazione si soffermerà principalmente sulle norme del decreto più direttamente riconducibili alle materie di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1 introduce misure urgenti finalizzate a modificare la disciplina in materia di riserva della sosta per categorie specifiche di veicoli, nonché per le verifiche ed i controlli di sicurezza sui veicoli. In tale ambito, il comma 1, lettera d), modifica i titoli necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e di servizio di piazza con autovetture con conducente (KA e KB), prevedendo il possesso della patente di categoria A1, A2 o A, per la categoria KA, e della patente di categoria B1, per la categoria KB, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Il comma 5 modifica il decreto legislativo n. 286 del 2005, che reca disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo è volto a superare le difficoltà di applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2020, che, modificando il decreto legislativo n. 286 del 2005, ha recepito la direttiva (UE) 2018/645, in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, a causa dell'omissione del riferimento all'attività di trasporto professionale di persone e cose quale presupposto per acquisire la Carta di qualificazione del conducente (CQC). A causa di tale omissione, in base al tenore letterale della disposizione, risulterebbe sempre necessario il possesso della carta di qualificazione anche per la guida di veicoli di categoria superiore (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE) anche ove non si eserciti attività di trasporto professionale. Tale previsione non sarebbe richiesta dalla direttiva europea, che rimanda sempre al caso di conducenti che effettuano trasporto su strada di cose o persone. Conseguentemente, alla lettera a), si specifica che la CQC è richiesta per l'esercizio dell'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli di categoria superiore se adibiti al trasporto di cose e di passeggeri. Le modifiche previste dalla lettera b) sono preordinate a tenere ben distinte e chiare le casistiche relative alla prova della qualificazione CQC: la norma precisa che la disciplina in esame si applica ai titolari di patente di guida italiana, ai titolari di patente rilasciata da altro Stato, a seguito di un corso di qualificazione iniziale o formazione periodica frequentato in Italia, ai titolari di patente rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo spazio economico europeo, sulla base di modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infine, la norma provvede a uniformare la disciplina relativa ai titoli comprovanti la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività Pag. 244professionale del trasporto di persone di conducenti dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro. Il comma 6 introduce modifiche alla normativa riguardante lo svolgimento degli esami di abilitazione degli ispettori che eseguono i controlli di sicurezza degli autoveicoli.
  Nell'ambito dell'articolo 2, in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche, segnala che il comma 2, perseguendo anche la finalità della salvaguardia dei livelli occupazionali minacciati dalle conseguenze dei provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare la pandemia da COVID-19, proroga di due anni la durata delle concessioni relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.
  Fa presente che l'articolo 3 interviene in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi. Per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, segnala che il comma 5 autorizza il finanziamento per 2 milioni di euro anche per il 2021 del fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci, istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.
  Osserva, poi, che l'articolo 4 introduce disposizioni in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo. Segnala, in particolare, il comma 1, lettera e), che modifica le previsioni concernenti la formazione del personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto, al quale si richiede, tra l'altro, il diploma di laurea magistrale conseguito al termine dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali. La disposizione, superando la previgente previsione, che, con riferimento al titolo di laurea, richiedeva il conseguimento del diploma di laurea in Scienza del governo e dell'amministrazione del mare, consente, come si legge nella relazione illustrativa, di mantenere aggiornata la formazione degli ufficiali grazie a un complessivo accrescimento delle conoscenze, sia giuridiche sia tecniche. Rileva, inoltre, che il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 la vigenza delle disposizioni transitorie in materia di arruolamento, introdotte dal decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che prevedono la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo ad opera del comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione.
  Passa all'articolo 5, che reca disposizioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, i commi 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione presso tale Ministero della struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI è assegnato un contingente di venti unità di personale tecnico, proveniente da enti pubblici di ricerca e collocato fuori ruolo, mantenendo il trattamento economico in godimento, posto a carico del Ministero medesimo. Il coordinamento del CISMI è attribuito a un dirigente di ricerca. I commi 4 e 5, modificando l'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, provvede, tra l'altro, a integrare la composizione del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I commi 7, 8 e 9 dispongono, per il personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'incremento dell'indennità di amministrazione e del fondo risorse decentrate del personale e, per il personale dirigenziale, generale e non generale, del medesimo Ministero, l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Tali incrementi sono decisi, come si legge nella relazione illustrativa, Pag. 245 in considerazione delle specifiche professionalità, anche di natura tecnica, del personale del Ministero e tenuto conto della necessità di remunerare adeguatamente le attività di controllo da questo svolte, nonché delle peculiari responsabilità facenti capo al personale appartenente ai ruoli dirigenziali, limitando la mobilità delle professionalità più elevate verso altre amministrazioni. Il comma 10 prevede la retroattività dei regolamenti, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplinano la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, per dare seguito ad una pronuncia del Consiglio di Stato, che ha evidenziato l'esistenza di un vuoto normativo relativo a servizi e forniture, le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, eseguiti prima dell'entrata in vigore di tali regolamenti. Il comma 11 modifica la composizione e il funzionamento del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi che opera nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
  Fa presente che l'articolo 6 introduce modifiche alla normativa riguardante l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), istituita dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018. Segnala, in particolare, che, al comma 1, le lettere e) ed f) dispongono l'aumento, rispettivamente, di ulteriori 99 unità di personale della dotazione organica dell'Agenzia, che passa da 569 unità a 688 unità, e delle posizioni di uffici di livello dirigenziale generale, che passano da due a tre. I commi 2 e 3 attribuiscono anche al personale dell'Agenzia medesima, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, le funzioni inerenti l'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione a tale esame, non è richiesto per il personale dell'Agenzia il possesso del requisito dell'anzianità di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Il comma 6 dispone il trasferimento all'Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del relativo personale, pari a sei unità di livello dirigenziale non generale e a novantadue unità di personale delle aree funzionali, e la conseguente rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero. La norma precisa che il trasferimento riguarda il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quello dell'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro vigenti fino all'entrata in vigore dell'adeguamento del regolamento di amministrazione. I commi 8 e 9 introducono modifiche, rispettivamente, alla composizione della Commissione permanente per le gallerie e al rinnovo della Commissione.
  Con riferimento al trasporto aereo, rappresenta l'articolo 7, al comma 1 introduce disposizioni riguardanti la distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, mentre al comma 2 reca modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società aerea italiana Spa e alle altre società del medesimo gruppo. La necessità di tali ultime disposizioni, secondo Pag. 246 quanto si legge nella relazione illustrativa, è legata al protrarsi dei termini per l'emanazione della decisione della Commissione europea, al cui contenuto già la vigente normativa impone di attenersi.
  In particolare, si autorizza la cessione diretta alla società ITA di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea. Gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti. È altresì autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che garantisca la concorrenzialità delle offerte e la valorizzazione del marchio.
  L'articolo 8 introduce disposizioni per incentivare l'acquisto di veicoli meno inquinanti e di veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L, mentre l'articolo 9 interviene in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari, volte ad accelerare la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari.
  L'articolo 10 introduce disposizioni riguardanti le competenze delle pubbliche amministrazioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); l'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, con riferimento, in particolare, al sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, di cui alla Missione 1, Componente 2, Investimento 5 del PNRR.
  Fa presente che l'articolo 12 introduce disposizioni in materia di progettazione territoriale e investimenti, per il rilancio e l'accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne. Come si legge nella relazione illustrativa, le disposizioni promuovono il concorso di progettazione o di idee per realizzare due obiettivi: sopperire, nell'immediato, al deficit di progettualità locale, prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli enti locali medio piccoli, fiaccati da un lungo periodo di blocco del turnover; coinvolgere professionisti singoli e associati nell'individuazione di idee e progetti in modo da moltiplicare le energie e rendere diffuso e partecipato il processo di ripresa e resilienza, anche alla luce del principio di solidarietà orizzontale.
  Segnala che l'articolo 13, al comma 1, dispone l'estensione dell'incentivo cosiddetto «Resto al Sud», introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, ai territori insulari dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord. Ricordo che si tratta di una misura volta ad incentivare l'imprenditorialità di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni.
  Fa presente, poi, che l'articolo 14 include Ministro per il sud e la coesione territoriale nella Cabina di regia per l'edilizia scolastica, mentre l'articolo 15 introduce modifiche al procedimento volto ad assicurare la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, modificando la disciplina contenuta nell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale.
  Segnala che l'articolo 16 introduce disposizioni relative all'attività del Commissario straordinario nominato a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova nonché dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei comuni dell'Area etnea e della regione Molise interessati dagli eventi sismici del 2018. Da ultimo, ricorda che l'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Antonio VISCOMI (PD), ringraziando il relatore per il lavoro di sintesi svolto, ritiene che la Commissione debba segnalare, nel parere che sarà espresso, la necessità di focalizzare l'attenzione sull'articolo 7 e, in particolare, sul rapporto tra la disciplina Pag. 247delle procedure concorsuali e quella lavoristica, per garantire che, nel passaggio da Alitalia Spa a Italia Trasporto Aereo Spa, i lavoratori non vengano penalizzati, come purtroppo appare probabile, stando anche alle informazioni acquisite nel corso degli ultimi giorni. Propone, pertanto, l'inserimento nel parere alla Commissione di merito di una condizione specifica, che riaffermi il principio della tutela dei lavoratori attualmente in servizio presso la società Alitalia Spa in linea con le previsioni dell'articolo 2112 del codice civile. A suo avviso, infatti, occorre evitare l'adozione di soluzioni che poi siano sconfessate dalla magistratura del lavoro, come avvenuto in occasione della cessione del ramo d'azienda dall'Alitalia alla CAI.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, concordando con le considerazioni del collega Viscomi e auspicando la definizione di un parere condiviso dalle diverse forze politiche, tenuto conto della particolare delicatezza della situazione, sottolinea l'esigenza di individuare una soluzione rispettosa dei vincoli posti dalla normativa dell'Unione europea.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

  Romina MURA, presidente, dopo aver illustrato le modalità di esame del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2021 è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, con riferimento alla legge di delegazione europea, ricorda preliminarmente che essa, unitamente alla legge europea, consente il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. In particolare, la legge di delegazione europea, come previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 234, reca esclusivamente le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale. Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché di eventuali ulteriori specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi.
  Passando al contenuto del disegno di legge in esame, rileva che esso si compone di tredici e di un Allegato A, contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
  A tale riguardo, con riferimento all'elenco dell'Allegato A e in relazione alle materie di interesse della XI Commissione, segnalo, al n. 4, la direttiva (UE) 2020/ 1057, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2021. Tale direttiva, in particolare, reca disposizioni volte a meglio garantire la tutela degli autotrasportatori transfrontalieri dagli effetti negativi della concorrenza sleale, contemperando tale esigenza con quelle delle imprese, introducendo le necessarie modifiche alla normativa vigente. Tra le principali Pag. 248 novità della direttiva, segnala, in particolare, la richiesta agli Stati membri di integrare il controllo delle norme sul distacco in una strategia di controllo generale e la previsione di norme atte a garantire che il rafforzamento delle norme sul distacco per i conducenti dell'Unione non comporti un vantaggio competitivo per gli operatori dei paesi terzi che hanno accesso al mercato del trasporto su strada dell'UE. Ricorda, infine, che con uno degli impegni contenuti nella risoluzione Mura 7-00695, in discussione presso la XI Commissione, si richiede l'adozione di iniziative per accelerare il recepimento di tale direttiva, che dovrà avere luogo entro il 2 febbraio 2022.
  Fa presente, poi, che l'articolo 2 delega il Governo all'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
  I successivi articoli, che conferiscono deleghe al Governo o per il recepimento di direttive o per il coordinamento della legislazione nazionale con i principi introdotti da regolamenti europei, non risultano di interesse per la XI Commissione
  Segnala, infine, che nella relazione illustrativa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, si dà conto, tra l'altro, anche dello stato delle procedure di infrazione pendenti alla data del 5 maggio 2021, delle direttive attuate in via amministrativa nel 2019 e nel 2020, delle direttive europee che non necessitano di attuazione in quanto l'ordinamento nazionale risulta conforme al dettato normativo europeo, nonché l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.
  Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2020 (DOC LXXXVII, n. 4), trasmessa al Parlamento in base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, segnala che essa si articola in cinque parti, riferite rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, alle principali politiche settoriali e orizzontali, alla dimensione esterna dell'Unione europea, alla comunicazione e alla formazione sull'attività dell'Unione europea, nonché al coordinamento nazionale delle politiche europee. Il testo è corredato di cinque Appendici, tra le quali segnalo quelle concernenti i flussi finanziari tra Italia e Unione europea, lo stato di attuazione della normativa europea e il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentari.
  Preliminarmente, segnala che nella presentazione si sottolinea che l'eccezionalità dell'anno trascorso, segnato dalla pandemia, ha pesantemente condizionato il perseguimento degli obiettivi programmati, illustrati nella Relazione programmatica per il 2020, richiedendo, nel contempo, una straordinaria capacità di adattamento in termini di rimodulazione in corsa di strategie e impegni.
  Preannuncia che, in questa sede, si concentrerà essenzialmente sugli aspetti che più direttamente sono riconducibili alle competenze della Commissione.
  Nell'ambito della prima parte, merita sottolineare che – con riferimento alle politiche macroeconomiche – si evidenzia come la necessità di porre in essere misure volte a fornire una risposta immediata alla pandemia da COVID-19 abbia comportato il temporaneo accantonamento del dibattito sulla riforma della governance economica dell'Unione e, in particolare, sulla revisione delle regole fiscali europee, sull'istituzione di una capacità fiscale dell'Unione e sull'introduzione di un meccanismo di assicurazione sulla disoccupazione. Peraltro, la situazione di emergenza ha permesso l'adozione di iniziative che l'Italia invoca da anni e che si auspica possano divenire strutturali. I nuovi strumenti rappresentano, infatti, un primo e fondamentale passo nella direzione della creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica comune di natura permanente. Pag. 249
  Nella Parte seconda, segnala che al Capitolo 4, in materia di imprese, concorrenza e consumatori, la relazione menziona l'impegno del Governo, nel quadro dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale, per l'adozione di interventi per la qualificazione e riqualificazione di manodopera specializzata, presupposto necessario per l'attivazione di circoli virtuosi sul fronte dell'innovazione a supporto di PMI, trasformazione digitale, transizione verso la neutralità climatica ed economia circolare.
  Osserva poi che, al Capitolo 8, in materia di trasporti, la Relazione dà conto dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2020/1054 che riguarda, tra l'altro, gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché della direttiva (UE) 2020/1057, che interviene, tra l'altro, sulla disciplina del distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, alla quale ho fatto riferimento nell'illustrazione della legge di delegazione europea.
  Di specifico interesse della Commissione è il Capitolo 11, dedicato all'occupazione. In tale ambito, la scheda 11.1 dà conto dei risultati conseguiti dal Governo nella promozione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel Sistema duale. In tale ambito, l'Esecutivo si è impegnato nell'esecuzione delle principali attività previste nell'ambito del Protocollo tra Italia e Germania, recentemente rinnovato, nell'istituzione di un coordinamento nazionale tra tutti i soggetti che si occupano dell'apprendistato formativo attraverso la ricostituzione dell'«Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio nazionale delle professioni», nell'attribuzione di priorità strategica ai percorsi in apprendistato, segnatamente nei percorsi duali, nell'ambito delle politiche dedicate all'istruzione e alla formazione oggetto dell'Obiettivo di Policy 4 di cui all'Accordo di Partenariato in previsione del nuovo periodo di programmazione dei Fondi SIE 2021-2027. Nel corso del 2020, inoltre, è stato predisposto e definitivamente approvato il Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta, finalizzato a definire le strategie nazionali per favorire e sostenere l'attivazione di percorsi formativi destinati alla popolazione adulta in età lavorativa necessari per qualificarsi o riqualificarsi nell'ottica di garantire il loro inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. Il Governo ha, inoltre, ha provveduto a completare l'iter di approvazione delle Linee guida finalizzate a definire le specifiche tecniche per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e ha avviato il processo di predisposizione del Nuovo rapporto di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e ha concentrato le proprie attività sulla fase di negoziato europeo per l'approvazione della nuova raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza.
  La scheda 11.2 ha ad oggetto la promozione di un unico punto di accesso alle informazioni sul portale Your Europe e segnala la creazione di una apposita sezione nel sito web del Ministero competente in materia dedicata allo Sportello unico digitale di cui al regolamento UE 2018/1724, e l'attivazione online, del portale Your Europe.
  All'obiettivo del miglioramento dell'accesso all'occupazione delle persone in cerca di lavoro è dedicata la scheda 11.3, che, dopo avere dato conto delle iniziative adottate dalle istituzioni europee, si sofferma sulla riprogrammazione del programma operativo «Iniziativa Occupazione Giovani», necessario per fronteggiare le conseguenze negative della pandemia da COVID-19.
  La scheda 11.4, in materia di contrasto del fenomeno della disoccupazione, dopo avere dato conto della partecipazione alla consultazione promossa dalla Commissione europea anche in vista dell'adozione del relativo Piano d'Azione, dà conto dei risultati, al 30 settembre 2020, dell'intervento del Programma operativo nazionale (PON) «Iniziativa occupazione giovani» Pag. 250(IOG) volto a contrastare la disoccupazione giovanile e a favorire l'accesso al mercato del lavoro. In particolare si tratta di circa 1,3 milioni di NEET presi in carico dai servizi competenti (il 79,8 per cento dei giovani registrati), più di 733 mila giovani avviati ad una misura di politica attiva (il 60,5 per cento dei giovani presi in carico), circa 926 mila misure di politica attiva del lavoro erogate, riconducibili in particolare a tirocini extra-curriculari, che rappresentano il 56,2 per cento del totale, a incentivi alle assunzione, che costituiscono il 22,4 per cento del totale, e a percorsi di formazione, che rappresentano il 16 per cento degli interventi. La scheda dà conto anche degli esiti della partecipazione al Programma. Il 60,1 per cento dei giovani che ha usufruito di una misura risulta occupato, mentre l'85,7 per cento, al termine del percorso, ha avuto almeno una occasione di lavoro. Dei contratti conclusi, il 49,8 per cento è a tempo indeterminato e il 26,7 per cento è di apprendistato. Inoltre, è stato dato pieno avvio alla seconda fase del PON attraverso l'approvazione di tutti i Piani di attuazione regionali (PAR) relativi alla II fase e l'emanazione degli avvisi da parte della maggior parte degli organismi intermedi regionali su entrambi gli assi del PON. Sempre nel medesimo ambito, nel corso del 2020 si è garantita l'implementazione delle attività della rete EURES, sono state organizzate due fiere online a livello nazionale ed europeo per consentire l'incontro tra datori di lavoro e persone in cerca di occupazione, con il coinvolgimento dei centri per l'impiego, di Università italiane e straniere, Unioncamere e altri stakeholder a livello nazionale ed è stata implementata la sesta edizione del progetto Your first EURES job, finanziato dal Programma EaSI e volto a sostenere, attraverso servizi personalizzati e benefit finanziari, la mobilità professionale dei giovani dai 18 ai 35 anni e le imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese – dei Paesi dell'Unione europea, della Norvegia e dell'Islanda.
  Per quanto riguarda la promozione del miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori, dalla scheda 11.5 risulta che nel 2020 è proseguita la partecipazione del Governo ai lavori relativi alla proposta della Commissione europea di revisione della direttiva 2004/37/CE, diretta a rivedere o ad introdurre valori limite di esposizione per alcune sostanze considerate cancerogene o mutagene, nonché ad introdurre limiti di esposizione professionale per nuove sostanze o processi lavorativi e il lavoro di identificazione delle sostanze cancerogene. È stata recepita la direttiva (UE) 2017/164, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale inserendo il virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo – e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione. Il Governo, inoltre, ha partecipato sia ai lavori svolti dal Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (ECPW) e dal relativo sottogruppo, con l'obiettivo di orientare gli Stati membri verso una trasposizione, uniforme e corretta della direttiva (UE) 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori, nell'ambito di una prestazione di servizi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 sia alle riunioni del Comitato di esperti costituito presso la Commissione europea, al fine di favorire i lavori di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
  Con riferimento alla riapertura del negoziato sulle modifiche ai regolamenti 883/2004 e 987/2009, che riguardano il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, dalla scheda 11.6 risulta che è in fase di negoziato la modifica del regolamento che coordina in regimi di sicurezza sociale al fine di regolare la legislazione applicabile in caso di mobilità e limitare fenomeni di dumping sociale e che è prevista un'estensione dei diritti in materia di disoccupazione. La medesima scheda dà conto, inoltre, di una rimodulazione della governance del progetto di dematerializzazione telematica delle procedure per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale alla nell'ambito del progetto EESSI, necessarie ad assicurare le prestazioni di Pag. 251sicurezza sociale nell'ambito dell'Unione, nonché dell'adozione di decisioni amministrative e raccomandazioni a tutela del mantenimento dei diritti sociali e previdenziali per coloro che, nella fase di lockdown, si sono trovati forzatamente in Paesi diversi da quello competente a fornire le prestazioni.
  Segnala, poi, che la scheda 11.7 ricorda le iniziative adottate mirate a realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale e a perseguire l'occupabilità di giovani e disoccupati in ambito culturale, evidenziando che le cui fasi attuative delle diverse iniziative sono state riorganizzate a causa dell'emergenza sanitaria, anche ricorrendo a modalità di partecipazione a distanza.
  Nell'ambito del Capitolo 12, relativo alle politiche sociali, la scheda 12.1 ricorda l'impegno del Governo sul versante degli investimenti sociali e sulla «inclusività» della crescita nel quadro della Strategia Europa 2020 e del Pilastro europeo dei diritti sociali, richiamando sia i dati relativi all'erogazione del Reddito di cittadinanza, sia le misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza COVID-19. La scheda 12.2 segnala poi che, nell'ambito della prosecuzione del progetto «L'economia sociale e il lavoro dignitoso – Imprese sociali come modello di rigenerazione locale», cofinanziato a valere sul PON Inclusione, in collaborazione con il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL (ITCILO) di Torino, è stata completata l'analisi di fattori chiave a livello locale per la progettazione di interventi connessi alle aree prioritarie identificate del Tavolo nazionale contro il caporalato. Tale progetto nonché alcuni altri finanziati ai sensi dell'articolo 72 del Codice del Terzo settore nelle annualità 2017 e 2018 sono stati inseriti nel Piano triennale di contrasto al caporalato, per promuovere, insieme agli stakeholder coinvolti, buone pratiche e favorire lo sviluppo di un tessuto di aziende che scelgano legalità e sicurezza. Segnala, inoltre, che alla scheda 12.3 si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020 si è provveduto a trasferire all'INPS un ammontare pari a 71.915.742 di euro, riconducibili al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità.
  Con riferimento alle pari opportunità, la scheda 12.4 evidenzia come il nostro Paese abbia ulteriormente potenziato l'azione di promozione delle politiche per la parità di genere, tema che ha assunto particolare rilievo nel quadro della pandemia da COVID-19, che, come la Commissione sta riscontrando anche nell'indagine conoscitiva in corso sulle nuove disuguaglianze determinate dalla pandemia nel mondo del lavoro, ha inciso in modo particolarmente negativo sulla componente femminile della società e ha acuito le diseguaglianze preesistenti. In questo quadro si richiama l'istituzione, nel periodo del lockdown, di una task force, denominata «Donne per un nuovo Rinascimento», con l'obiettivo di elaborare idee e proposte per una ripartenza del Paese a partire dalle donne. Le proposte della task force sono state presentate alle istituzioni e alle associazioni e costituiscono oggetto di approfondimento nell'ambito del percorso che dovrebbe portare all'adozione della prima Strategia Nazionale sulla parità di genere. Dalla medesima scheda risulta, inoltre, la prosecuzione dei progetti «Metodi e strumenti valutativi per il mainstreaming di genere», «Lavoro agile per il futuro della PA» e CL.E.A.R. (CLosing the gEnder pension gAp by increasing women's awaReness), finanziati a valere sui fondi europei.
  Segnala che dalla scheda 12.5 risulta che il Governo ha proseguito nel 2020 l'impegno a favore dell'integrazione socio-lavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, attraverso i progetti, finanziati con risorse europee, «Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti», PUOI (Protezione Unita a Obiettivo Integrazione), nonché con un intervento complementare diretto a trasferire conoscenze utili ad affrontare in maniera efficace le nuove condizioni di lavoro derivanti dall'emergenza COVID-19 e a contrastare gli effetti negativi che questa ha avuto sull'attivazione dei tirocini e sull'esecuzione dei percorsi di politica attiva. Pag. 252Con riferimento specifico al contrasto del caporalato, nel corso del 2020 sono proseguite le attività dei progetti, già avviati nel 2019, Su.Pr.Eme., Piu' Su.Pr.Eme e ALT! Caporalato, soprattutto con il rafforzamento delle attività ispettive, nonché le attività del Tavolo interistituzionale e dei relativi Gruppi di lavoro, che hanno portato all'approvazione, il 20 febbraio 2020, del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022). Tale Piano si articola in dieci azioni prioritarie per rendere effettive le misure introdotte dalla legge n. 199 del 2016. Nella scheda si evidenzia, tuttavia, che, a causa dell'emergenza pandemica, sono stati registrati rallentamenti che non hanno consentito il pieno raggiungimento dei risultati che il Governo si era prefissato.
  La scheda 12.6 elenca le misure adottate nel 2020 mirate alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, previste, in particolare, dal disegno di legge relativo al cosiddetto Family Act, in corso di esame presso la Camera dei deputati.
  Nell'ambito del Capitolo 17, riguardante la riforma delle pubbliche amministrazioni, segnala che dalla scheda 17.4 risulta che anche nel corso del 2020 il Governo si è impegnato per dare attuazione alle politiche di rafforzamento della cooperazione europea mediante il sostegno alla mobilità internazionale dei dipendenti pubblici italiani: alla data del 31 dicembre 2020 il personale collocato fuori ruolo è stato di circa 250 unità, buona parte delle quali collocate presso le Istituzioni europee e presso gli organismi di difesa della Nato. Si tratta di un dato che certifica la riduzione del numero degli incarichi esteri rispetto agli anni precedenti, causata anche dalle misure per il contenimento della pandemia da COVID-19.
  Segnala, infine, che l'appendice IV, nel dare conto del seguito dato agli atti di indirizzo parlamentare, informa del seguito dato al documento conclusivo approvato dalla XI Commissione sulla Comunicazione della Commissione europea «Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2018)276) (Doc. XVIII, n. 23)».

  Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto degli atti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

  5-06068 Ferri: Iniziative in ordine al commissariamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS)
  5-06135 Ferri: Gestione dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e iniziative in ordine al suo commissariamento
  5-06276 Furgiuele: Iniziative in ordine al commissariamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS)
  5-06546 Costanzo: Inclusione degli operatori sociosanitari tra le categorie di lavoratori dipendenti con mansioni particolarmente faticose e pesanti per le quali la legge di bilancio per il 2018 ha escluso l'incremento dei requisiti pensionistici
  5-06557 Sut: Riconoscimento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale agli esercenti che hanno cessato la propria attività tra il 2009 e il 2016 e hanno maturato i restanti requisiti entro il 31 dicembre 2018