CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 settembre 2021
660.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 16

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 21 settembre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Valeria Montaruli, presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 10.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di Michela Nacca, Presidente dell'Associazione Maison Antigone, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, in materia di Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, Pag. 17 in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 12.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede di atti del Governo non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Atto n. 275.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà, a seguito di proroga concessa dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 settembre scorso, il prossimo 30 settembre. Ricorda inoltre che, con lettera del 16 settembre scorso, il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Garante per la protezione dei dati personali inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 14 settembre 2021.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (A.G. 275).
  Sottolinea che l'intervento normativo in esame attua nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, entrata in vigore il 1° agosto 2019, che reca misure volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per la illustrazione del contenuto della direttiva, segnala che la stessa mira inoltre a rafforzare la collaborazione tra gli organi investigativi e le Unità di informazione finanziaria (UIF), nel rispetto dei principi di indipendenza operativa di queste ultime. Il provvedimento disciplina gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed Europol, per consentire l'uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati presupposto associati al riciclaggio.
  Con riferimento alla norma di delega, fa presente che la stessa è contenuta nell'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). La direttiva è inoltre enumerata nell'allegato A alla predetta legge. In particolare, il comma 1 del citato articolo 21 delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei Pag. 18compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo (lettera a); stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (lettera. b), alinea). A tal fine il Governo è chiamato a designare quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153 l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti abilitati ad avanzare richiesta di accesso all'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 (lettera b, numero 1). Il Governo è chiamato inoltre a: individuare le autorità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/1153 (si tratta delle autorità abilitate ad accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari; e di quelle che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF) tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia(lettera b, num. 2); agevolare – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) – la cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia (lettera c). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riferimento agli aspetti procedurali, rammenta che l'articolo 31, comma 1, della legge citata n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Poiché il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/713 è scaduto il 1° agosto 2021 (data che rientra nei tre mesi successivi all'entrata in vigore – l'8 maggio 2021 – della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere – dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare il termine per l'esercizio della delega è prorogato fino all'8 novembre 2021.
  Nel passare ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, sottolinea che lo stesso – in relazione al quale è pervenuto il previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali – si compone di 15 articoli. Pag. 19
  In particolare, osserva che l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153. In merito, nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che intende recepire la direttiva nel «rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo». Di conseguenza, il Governo fa presente che lo schema di decreto in esame non reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, il quale disciplina le richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una UIF. Sulla base del quadro normativo vigente, infatti, le autorità individuate dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020 quali competenti a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia) sono già abilitate a tali fini. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 definisce l'ambito applicativo, precisando che le disposizioni del decreto legislativo si applicheranno in aggiunta alle previsioni già contenute nel decreto legislativo n. 109 del 2007, sulla prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo, e nel decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – alle quali si aggiunge senza apporvi modifiche – e non pregiudicherà l'applicazione di diversi accordi o intese tanto con gli Stati membri dell'UE quanto con altri Stati.
  Rammenta che l'articolo 2, speculare all'articolo 2 della direttiva, contiene numerose definizioni, tra le quali quelle di «riciclaggio», di «reati presupposto associati» e di «finanziamento del terrorismo», che vengono mutuate dalle corrispondenti definizioni contenute nelle direttive (UE) 2018/1673 (sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale) e 2017/541 (sulla lotta al terrorismo). L'articolo 3, al comma 1, designa le autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, nell'osservanza della norma di delega che individua quali autorità competenti l'Ufficio ARO (istituito presso il Ministero dell'interno) nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269 del 2000, ovvero l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero, i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata (di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152), il Ministro dell'interno, il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia. Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che — fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dallo schema di decreto — l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il comma 3, infine, stabilisce che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari debba avvenire sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate, la quale gestisce – nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria — il predetto registro, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che disciplina le modalità di trattamento e i flussi di dati da parte delle Forze di polizia, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva che l'articolo 4 detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica Pag. 20dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire tra le autorità che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio ARO, il quale può accedervi per lo svolgimento dei propri compiti sanciti dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI. Il comma 2 – recependo le disposizioni contenute nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva – prevede che, relativamente ai citati servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, possono essere autorizzati all'accesso e alla consultazione delle informazioni sui conti bancari i soli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 269/2000, richiamato dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020.
  Segnala che l'articolo 5 – ferme restando le competenze e le funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo attribuite alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231/2007 – designa quali autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA. L'articolo 6 dà attuazione alle previsioni dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1153, concernente i rapporti tra autorità competenti di diversi Stati membri. In particolare, il comma 1 stabilisce che, in presenza di motivata richiesta avanzata da un'autorità competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettano le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Il comma 2 prevede che, qualora l'autorità competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi predette comunichi la necessità di usare tali informazioni o analisi per finalità ulteriori rispetto a quelle ivi previste, ovvero di trasmetterle ad altre autorità, agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono tenute ad acquisire il previo consenso della UIF. I commi 3 e 4 disciplinano, invece, le richieste di cooperazione avanzate dalle autorità competenti nazionali (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA), stabilendo che, in presenza dei presupposti fissati dalla direttiva (ossia per finalità di prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo), esse – anche su attivazione degli altri organi delle indagini – possano richiedere informazioni e analisi finanziarie alle autorità competenti di altri Stati membri. Il comma 4 in particolare prevede l'acquisizione del preventivo consenso della Financial Intelligence Unit (FIU) che ha fornito le informazioni, ove si renda necessario farne uso per finalità differenti da quelle originariamente dalla stessa approvate. È, inoltre, stabilito che le informazioni e le analisi finanziarie richieste dalle autorità competenti su attivazione di altri organi delle indagini siano a essi tempestivamente comunicati e trattati, assicurando la necessaria riservatezza. Il comma 5 prevede che tutte le trasmissioni previste dall'articolo in commento siano effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure.
  Osserva che l'articolo 7 recepisce le norme della direttiva (articolo 8) che prevedono, nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e in aggiunta all'accesso, diretto o indiretto, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative previsto dalla direttiva (UE) 2015/849, che le FIU debbano poter richiedere e ricevere informazioni in materia di contrasto da parte delle autorità designate competenti. Come si evince dalla relazione illustrativa, l'accessibilità alle predette informazioni deve avvenire nel rispetto delle norme sul segreto investigativo contemplate dal codice di procedura penale. In ossequio a quanto stabilito dalla direttiva sulla necessità di salvaguardare le garanzie procedurali nazionali (articolo 8, paragrafo 1), si prevede Pag. 21dunque che le richieste di informazioni siano soggette a registrazione. Ai sensi del comma 1 la UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia. La relazione illustrativa puntualizza che le informazioni in materia di contrasto sono quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), dello schema; si chiarisce che le restanti informazioni contemplate dalla direttiva sono infatti quelle rilevabili dai casellari giudiziari nonché, ove non censite nel Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, le informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la UIF ha diritto di ottenere il certificato generale o selettivo del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale europeo, e ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata (che accoglie la trascrizione di eventuali provvedimenti ablatori), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Il comma 2 prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini, forniscono tempestivamente alla UIF le informazioni richieste, nel rispetto del segreto delle indagini.
  Ricorda che l'articolo 8 dello schema dà attuazione all'articolo 9 della direttiva, prevedendo che, in casi urgenti ed eccezionali, la UIF possa scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni o analisi finanziarie (comma 1). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, il comma 2 prevede, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, che la UIF italiana trasmetta tempestivamente le informazioni e le analisi predette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorità competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo. L'articolo 9 dello schema è dedicato alla trasmissione di informazioni e analisi all'Europol, in recepimento degli articoli 11 e 12 della direttiva. In particolare, il comma 1 prevede che le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, siano riscontrate attraverso l'Unità nazionale Europol istituita nell'ambito del medesimo Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Il comma 2 autorizza, attraverso la predetta Unità nazionale Europol, la UIF a riscontrare tempestivamente le richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze. In ragione di quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, che rinvia all'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, il contenuto di tale paragrafo 5 è riportato – con adeguamenti – dalle norme in esame. Dunque la UIF non fornisce le informazioni e le analisi richieste qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta. Il comma 3 detta disposizioni comuni alle due tipologie di flussi informativi in favore dell'Europol, prevedendo che, in relazione a tali scambi, si applichi l'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794, che istituisce e disciplina Europol. Al riguardo, la direttiva (articolo 13), nell'individuare le norme applicabili alle comunicazioni con Europol, rinvia all'intero regolamento (UE) 2016/94, mentre le norme in esame si riferiscono Pag. 22 esclusivamente all'articolo 7, paragrafi 6 e 7. Inoltre, la direttiva prevede che gli scambi avvengano tramite l'applicazione SIENA – Secure Information Exchange Network Application o, se del caso, tramite FIU.NET. Il comma 3 dell'articolo 9 dello schema in esame propone di disporre che lo scambio di informazioni avvenga tramite l'applicazione SIENA e nella lingua a essa applicabile.
  Rileva che l'articolo 10 afferma che al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto legislativo si applica la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. In particolare, dando attuazione all'articolo 16 della Direttiva: agli scambi di informazioni (articoli da 5 a 8 e 9 comma 2) si applica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 51 del 2018. Si tratta del provvedimento che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2016/680, che regola il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell'autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia. L'articolo 7, in particolare, prevede che il trattamento dei dati sensibili possa essere autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato; gli accordi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 devono avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy, anche eventualmente attraverso modalità individuate in convenzioni tra le amministrazioni interessate e sentito il Garante.
  Fa presente che l'articolo 11 dello schema in esame dà attuazione all'articolo 17 della direttiva disciplinando la registrazione delle richieste di informazioni. Al fine di garantire il rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali, e la verifica di tale rispetto, il comma 1 prevede che le autorità competenti di cui all'articolo 5 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA) e la UIF debbano conservare per 5 anni le richieste di informazioni, registrandole in appositi file di log. Il comma 2 specifica il contenuto delle informazioni da registrare e conservare e il comma 3 prevede che, su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali, le registrazioni debbano essere messe a sua disposizione. La disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
  Rammenta che l'articolo 12 dello schema, dando attuazione all'articolo 18 della direttiva, disciplina le limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato, con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali previsti dal decreto, rinviando alla disciplina contenuta: nel codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, agli articoli 2-undecies e 2-duodecies, concernenti rispettivamente le limitazioni ai diritti dell'interessato nella generalità dei trattamenti nonché in relazione a quelli effettuati per ragioni di giustizia; nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 51 del 2018, che consente limitazioni ai diritti dell'interessato relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale.
  Osserva che l'articolo 13 reca disposizioni in tema di monitoraggio, al fine di recepire gli obblighi della direttiva (articoli 19 e 21, paragrafo 6). In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente al Ministero dell'interno, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121), i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorità competenti e dalla Pag. 23UIF. Sono esplicitamente enumerati i dati da inserire nella relazione. Il comma 2 prevede che tali dati siano comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, annualmente, alla Commissione europea. L'articolo 14 prevede che le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) condividono tempestivamente, attraverso modalità definite congiuntamente, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie anche sulla base dei rispettivi comparti di specialità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 177 del 2016. Infine l'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, si dichiara disponibile a esaminare i rilievi che i colleghi vorranno evidenziare.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
Atto n. 271.
(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi si proseguirà con la discussione generale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.