CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2021
657.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 108

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 2361 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 4 agosto, fa presente che le modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 previste dal provvedimento, nel rendere permanente la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione, introducono un limite a tale facoltà, costituito dalla data di affidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, del debito da riscuotere. Precisa, infatti, che con le modifiche proposte, i crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni potranno essere compensati, in ciascun anno, con i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione non oltre il 31 dicembre del secondo anno antecedente all'istanza di compensazione, evitando così che l'istituto di cui al citato articolo 28-quater possa essere impiegato per il pagamento di somme affidate poco tempo prima della richiesta di compensazione, per le quali, quindi, le aspettative di incasso sono più elevate. Rileva, in particolare, che l'introduzione di tale intervallo temporale, peraltro più ampio rispetto a quello previsto dalle disposizioni periodicamente emanate negli ultimi anni per rinnovare l'utilizzabilità dell'istituto in parola – disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari – unitamente alla circostanza che le compensazioni garantirebbero comunque l'accertamento e il versamento delle entrate che ne sono oggetto, consentono di poter considerare privo di effetti finanziari l'intervento normativo in esame.
  Osserva, inoltre, che l'applicazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), non appare suscettibile di determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie già oggetto delle due precedenti discipline, Pag. 109di cui, rispettivamente, all'articolo 28-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013.
  Chiarisce che l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione non appare suscettibile di indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione di corrispondenti crediti da poter compensare, posto che l'affidamento del carico all'agente della riscossione avviene ad una distanza di tempo mediamente non inferiore a tre anni dall'inadempimento in fase di assolvimento spontaneo dell'obbligazione tributaria. Segnala, infine, che la facoltà di fruire della «compensazione straordinaria» per il pagamento dei debiti derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2020 verrebbe comunque meno al 31 dicembre 2021, per espressa previsione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, cosicché la non necessaria coincidenza con il termine del 1° gennaio 2022 – previsto per l'abrogazione del citato comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 – della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non sembra suscettibile di determinare effetti problematici.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2361 e abb., recante Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le modifiche all'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973 previste dal provvedimento, nel rendere permanente la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione, introducono un limite a tale facoltà, costituito dalla data di affidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, del debito da riscuotere;

    infatti, con le modifiche proposte, i crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni potranno essere compensati, in ciascun anno, con i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione non oltre il 31 dicembre del secondo anno antecedente all'istanza di compensazione, evitando così che l'istituto di cui al citato articolo 28-quater possa essere impiegato per il pagamento di somme affidate poco tempo prima della richiesta di compensazione, per le quali, quindi, le aspettative di incasso sono più elevate;

    l'introduzione di tale intervallo temporale, peraltro più ampio rispetto a quello previsto dalle disposizioni periodicamente emanate negli ultimi anni per rinnovare l'utilizzabilità dell'istituto in parola – alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari – unitamente alla circostanza che le compensazioni garantirebbero comunque l'accertamento e il versamento delle entrate che ne sono oggetto, consentono di poter considerare privo di effetti finanziari l'intervento normativo in esame;

    l'applicazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), non appare suscettibile di determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie già oggetto delle due precedenti discipline di cui, rispettivamente, all'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973 e all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013;

    l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione non appare suscettibile di indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione Pag. 110 di corrispondenti crediti da poter compensare, posto che l'affidamento del carico all'agente della riscossione avviene ad una distanza di tempo mediamente non inferiore a tre anni dall'inadempimento in fase di assolvimento spontaneo dell'obbligazione tributaria;

    la facoltà di fruire della compensazione straordinaria per il pagamento dei debiti derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2020 verrà comunque meno al 31 dicembre 2021, per espressa previsione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, cosicché la non necessaria coincidenza della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni con il termine del 1° gennaio 2022, previsto per l'abrogazione del citato comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, non sembra determinare profili problematici,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sull'ordine dei lavori per censurare una situazione ormai ricorrente per cui i colleghi di Commissione di volta in volta incaricati dalla presidenza di assolvere le funzioni di relatore sui provvedimenti all'esame della stessa troppo spesso risultano assenti nelle sedute di rispettiva trattazione, con ciò, da un lato, svilendo il delicato ruolo attribuito a tale figura dall'ordinamento parlamentare, dall'altro, pregiudicando di fatto un reale ed aperto contraddittorio tra le diverse forze politiche sul merito delle singole questioni. Nell'evidenziare come tale incresciosa pratica possa essere in parte considerata anche il riflesso di una maggioranza estremamente ampia sul piano numerico, invita il presidente Melilli ad adottare ogni utile iniziativa affinché in futuro tale situazione non abbia comunque più a ripetersi.

  Fabio MELILLI, presidente, nel condividere il ragionamento svolto dall'onorevole Trancassini, assicura che sarà sua premura adoperarsi in ogni modo affinché i colleghi di volta in volta incaricati dalla presidenza di svolgere le funzioni di relatore sui diversi provvedimenti garantiscano la propria presenza nel corso delle sedute in cui gli stessi risultano iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Nuovo testo C. 1494.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 4 agosto, rappresenta quanto segue.
  Relativamente all'applicazione della disciplina del numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità per il gruppo di imprese, ai fini della determinazione della soglia di accesso alla procedura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si rappresenta che la prima soglia è comunque più alta rispetto a quella stabilita dall'attuale previsione normativa (200 unità) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999, e pertanto la predetta disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
  Per ciò che concerne la possibilità per i tribunali di svolgere gli adempimenti previsti entro i termini indicati all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed l), si evidenzia che Pag. 111l'individuazione tra i tribunali già esistenti, di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali che vedono la presenza di giudici già specializzati in tale materia, garantisce il rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni in esame. Conferma pertanto che si potrà far fronte ai citati adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte dal Ministero della giustizia e attuabili attraverso una più razionale ridistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati.
  Con riferimento invece ai criteri di remunerazione del commissario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), si evidenzia che i relativi compensi sono, in ogni caso, a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non ricadono sulla finanza pubblica.
  Per ciò che concerne l'articolo 2, comma 1, lettere f) e f-bis), conferma la possibilità di fronteggiare gli adempimenti amministrativi di tenuta dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con periodicità triennale, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, trattandosi di attività istituzionale del Dicastero dello sviluppo economico, svolta attraverso la competente Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali.
  Il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), prevede che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979. Osserva, in proposito, che il predetto articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979 prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fermo restando che l'ammontare complessivo delle garanzie prestate non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i 150 milioni di euro. Tale norma, in fase applicativa, deve essere interpretata alla luce della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli Orientamenti sugli aiuti di Stato e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).
  Rileva che il principio e criterio direttivo di cui alla predetta lettera s), pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, riconoscendo la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del citato articolo 2-bis «entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea», prescrive sostanzialmente di integrare la vigente normativa nazionale in materia di garanzia dello Stato sui debiti delle imprese in amministrazione straordinaria dando evidenza, tra l'altro, delle condizioni cui ancorare la garanzia dello Stato ai fini della sua concessione all'impresa in difficoltà.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, oggi impossibilitato per giustificati motivi a partecipare ai lavori della Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata altresì la necessità, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che lo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 1, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1494, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Pag. 112

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'applicazione della disciplina del numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità per il gruppo di imprese, ai fini della determinazione della soglia di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, giacché la prima soglia è comunque più alta rispetto a quella stabilita dall'attuale previsione normativa (200 unità) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999;

    per ciò che concerne la possibilità per i tribunali di svolgere gli adempimenti previsti entro i termini indicati all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed l), si evidenzia che l'individuazione tra i tribunali già esistenti, di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali che vedono la presenza di giudici già specializzati in tale materia, garantisce il rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni in esame;

    ai citati adempimenti pertanto si potrà far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte dal Ministero della giustizia e attuabili attraverso una più razionale ridistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati;

    con riferimento ai criteri di remunerazione del commissario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), si evidenzia che i relativi compensi sono, in ogni caso, a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non ricadono sulla finanza pubblica;

    per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettere f) e f-bis), gli adempimenti amministrativi di tenuta dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con periodicità triennale saranno fronteggiati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, trattandosi di attività istituzionale del Dicastero dello sviluppo economico, svolta attraverso la competente direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;

    il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), prevede che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979;

    il predetto articolo 2-bis del decreto-legge 26 del 1979 prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fermo restando che l'ammontare complessivo delle garanzie prestate non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, l'ammontare di 150 milioni di euro;

    tale norma, in fase applicativa, deve essere interpretata alla luce della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli Orientamenti sugli aiuti di Stato e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);

    il principio e criterio direttivo di cui alla predetta lettera s), pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, riconoscendo la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del citato articolo 2-bis “entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea”, prescrive sostanzialmente di integrare la vigente normativa nazionale Pag. 113in materia di garanzia dello Stato sui debiti delle imprese in amministrazione straordinaria dando evidenza, tra l'altro, delle condizioni cui ancorare la garanzia dello Stato ai fini della sua concessione all'impresa in difficoltà;

   rilevata infine la necessità, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che lo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 1,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.
C. 2927, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto riportato nella documentazione che il Governo ha posto a disposizione della 5a Commissione bilancio del Senato e considerato che, in casi analoghi, siffatte dichiarazioni di monumento nazionale sono state costantemente ritenute prive di effetti diretti sulla finanza pubblica. Per quanto concerne, invece, i profili di copertura in merito ai profili di copertura, ricorda che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni interessate vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Tutto ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 1, non ha osservazioni da formulare circa i commi da 1 a 4, che non comportano adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione Pag. 114vigente. Per quanto riguarda il comma 5, sull'applicazione al personale scolastico e universitario dell'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di sicurezza sul lavoro, rammenta che alla norma richiamata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, posto che la relativa relazione tecnica la qualificava come norma di natura ordinamentale: non formula dunque osservazioni nel presupposto della sua neutralità finanziaria, sul quale ritiene comunque opportuna una conferma, tenuto conto che la relazione tecnica riferita al provvedimento ora in esame nulla indica in proposito.
  Per quanto concerne il comma 9, recante il piano di screening della popolazione scolastica, prende atto che l'onere è configurato come tetto di spesa. Al fine di assicurare l'osservanza del rispetto di tale limite, segnala che andrebbe comunque acquisita conferma che la prestazione risulti effettivamente comprimibile nel quadro delle risorse disponibili. Rileva come il chiarimento appare necessario anche perché, riguardo ai calcoli che la relazione tecnica riporta al fine di corroborare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della misura, risultano da approfondire alcuni elementi, di seguito indicati: dai dati forniti si deduce che l'onere per ciascun tampone sia pari a 5 euro: tale elemento, dal quale dipende la correttezza del risultato finale, andrebbe esplicitamente confermato; la relazione tecnica assume che il piano di screening sia riferito all'intero anno scolastico, e non al solo periodo attualmente previsto per la cessazione dell'emergenza (31 dicembre 2021): la durata del piano però non è desumibile né dal testo della disposizione né dalla relazione illustrativa né – trattandosi di una finalizzazione di risorse disponibili sulla contabilità speciale, dunque non esposta nel prospetto riepilogativo riferito alla disposizione ora in esame – dallo sviluppo temporale della spesa; non è riportata l'indicazione della «aliquota statisticamente significativa» di soggetti da campionare, il che a sua volta non consente di ricostruire matematicamente i calcoli effettuati.
  In merito ai commi da 6 a 8 e da 10 a 11, evidenzia che le norme, in sintesi e per quanto rileva sul piano finanziario, pongono in capo al personale scolastico, universitario e dell'alta formazione l'obbligo di certificazione verde, valevole dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, ed equiparano l'inosservanza dell'obbligo ad un'assenza ingiustificata cui, dal quinto giorno, consegue la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (commi 6 e 7); dispongono che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8); autorizzano, per la tempestiva retribuzione del personale supplente chiamato in sostituzione degli assenti ingiustificati la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 10); dispongono un meccanismo di monitoraggio delle assenze ingiustificate volto a consentire variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri di sostituzione del personale assente o per il reintegro delle disponibilità poste a copertura (comma 11).
  Fa presente che la relazione tecnica fornisce molti dei dati sottostanti la quantificazione dell'onere, senza tuttavia consentire una ricostruzione integrale del procedimento di stima o delle ipotesi utilizzate. In proposito, ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in ordine a diversi profili. Segnala che la relazione tecnica fornisce dati sulla platea del personale potenzialmente inadempiente all'obbligo di certificazione verde e sulla sua ipotizzata evoluzione: detti dati risultano riscontrabili e comparabili con dati di altre fonti. Successivamente, tuttavia, rileva che la relazione tecnica fa cenno al diverso costo del lavoro (lordo Stato) per le varie figure professionali e alla loro distribuzione e poi indica direttamente gli oneri attesi senza consentire una compiuta ricostruzione del procedimento di calcolo adottato: sarebbe dunque necessario esplicitare gli elementi, quali, ad esempio, il costo delle figure sostituite e di quelle supplenti o la durata ipotizzata della sostituzione, necessari al fine di poter riscontrare in modo esaustivo i fattori sottostanti la stima Pag. 115dell'onere. Evidenzia, inoltre, che lo stanziamento è configurato come limite di spesa, mentre l'onere – essendo relativo alla retribuzione di personale a fronte di prestazioni a loro volta non comprimibili, quali le supplenze – ha carattere di onere inderogabile. Pertanto, pur prendendo atto del meccanismo di monitoraggio e di reintegro delle risorse poste a copertura, previsto dal comma 11, appare opportuna, a suo avviso, una valutazione del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare l'onere in questione come spesa soggetta ad un limite massimo piuttosto che come «spesa valutata». Ciò anche con riferimento al carattere non certo dell'entità delle risorse derivanti dal predetto meccanismo di cui al comma 11. In particolare, ritiene opportuno che sia esplicitato il periodo medio di sostituzione ipotizzato ai fini del calcolo degli oneri per supplenze e se, nell'ambito di tale procedura di stima, sia stata anche considerata la parziale compensazione con risorse – peraltro eventuali – derivanti da sospensioni stipendiali, stante il meccanismo configurato dal comma 11 di monitoraggio delle assenze ingiustificate e dei relativi risparmi ai fini di variazioni compensative di bilancio. Più in generale, segnala che andrebbero comunque acquisiti chiarimenti circa l'esatta delimitazione delle platee di soggetti destinatari delle norme, prese a riferimento ai fini della stima. Ciò in quanto l'ampiezza delle platee interessate è uno dei principali fattori sottostanti la stima medesima e anche alla luce dei rilievi formulati sia dal Comitato per la legislazione sia dalla Commissione Cultura, nei rispettivi pareri resi l'8 settembre 2021. Infine, con riferimento agli adempimenti di controllo e gestionali attribuiti ai dirigenti scolastici, fa presente che andrebbero acquisiti elementi, non forniti dalla relazione tecnica, idonei a suffragare l'assunzione che gli stessi possano essere fronteggiati senza nuovi o maggiori oneri, come previsto dalla clausola di neutralità di cui al comma 8.
  Per quanto concerne la copertura, evidenzia, sul piano testuale, l'esigenza di un chiarimento riguardo alla fonte normativa dello stanziamento utilizzato a copertura – atteso che la norma richiama l'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che indica espressamente un importo diverso utilizzato a copertura –, confermando altresì la disponibilità delle relative risorse senza incidere su interventi già previsti o programmati a valere sulle stesse. In ordine a tali aspetti rinvia comunque a quanto dirà in merito ai profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 9 dell'articolo 1, prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di screening della popolazione scolastica, autorizzando a tal fine la spesa di 100 milioni per l'anno 2021 e provvedendo al relativo onere a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Al riguardo ritiene necessario che il Governo assicuri che la citata contabilità speciale rechi le occorrenti risorse finanziarie e che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.
  Evidenzia, inoltre, che il comma 10 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 per il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato a sostituire il personale assente ingiustificato. Segnala che al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, ossia le risorse destinate ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) necessari al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali risorse sono state reperite dal citato decreto-legge n. 34 attingendo al Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dall'articolo 235 del medesimo decreto-legge nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (cap. 3385) Pag. 116con uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni nel 2021 da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in seguito adottato con decreto n. 95 del 10 agosto 2020.
  Rileva che, successivamente, l'articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha stabilito che il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provveda al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo altresì che quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. A questo riguardo, la relazione tecnica allegata al presente decreto-legge segnala che, all'esito del citato monitoraggio il Ministero dell'istruzione, con nota n. 870 del 3 agosto 2021, ha quantificato le risorse di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non ancora spese in 798 milioni. Evidenzia che quota parte di tali risorse, per un ammontare pari a 422 milioni di euro, sulla base di quanto previsto dal menzionato articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati quindi destinati all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali.
  Tutto ciò considerato, segnala che le risorse disponibili da destinare alla copertura degli oneri di cui alla disposizione in esame dovrebbero pertanto essere pari a 376 milioni di euro, risultanti dalla differenza tra i 798 milioni di euro quantificati all'esito del monitoraggio e l'impiego di parte di esse per l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei pari a 422 milioni di euro. Nel rilevare quindi che le risorse da utilizzare a copertura risultano capienti, appare preliminarmente opportuna, a suo avviso, una conferma da parte del Governo in merito alla correttezza di siffatta ricostruzione, nonché un chiarimento circa la ragione per quale la relazione tecnica affermi che le risorse sono utilizzate «in via di anticipazione» a copertura degli oneri di cui trattasi.
  Ai fini di una maggiore univocità del testo fa presente che potrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di riformulare la clausola di copertura facendo più puntualmente riferimento alle risorse «destinate alle misure» di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), risultanti disponibili all'esito dell'apposito monitoraggio effettuato ai sensi della normativa vigente, posto che tale ultima disposizione – ad eccezione della spesa nel limite di 10 milioni di euro di cui al terzo periodo della medesima lettera b), volta all'incremento ad opera delle istituzioni scolastiche della strumentazione a supporto dell'erogazione di prestazioni in modalità di lavoro agile da parte del personale docente e ATA, che risulterebbe comunque di importo largamente inferiore rispetto all'onere previsto dalla norma in esame – non contiene di per sé altra indicazione espressa di «risorse», ma si limita piuttosto a esplicitare una specifica finalizzazione del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al successivo articolo 235.
  Alla luce di ciò, rileva che il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del presente provvedimento potrebbe quindi essere riformulato nei seguenti termini: «Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse destinate alle misure di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultanti disponibili all'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».
  Sul punto, ritiene tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo. Infine, segnala che il comma 11 del medesimo articolo Pag. 117 1 introduce una disposizione volta all'allocazione dei risparmi di spesa derivanti dalle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico, prevedendo che gli stessi siano destinati alla copertura di eventuali oneri derivanti dalla sostituzione del personale medesimo ovvero al reintegro delle disponibilità di cui al citato articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 2, in materia di impiego delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto, fa presente che andrebbe chiarito se, per effetto della necessità di effettuare controlli relativi al possesso della certificazione richiesta, possano derivare, anche indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 4, recante disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico, con particolare riferimento ai profili di quantificazione, prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a disciplinare obblighi e divieti che hanno per lo più come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione; in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica. Non formula pertanto osservazioni, in coerenza con quanto riscontrato in sede di esame della previgente disciplina delle medesime fattispecie (articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica).
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante disposizioni di coordinamento, rileva che le norme consentono nuovi utilizzi delle certificazioni verdi, di cui al comma 1, e prevedono l'assegnazione alla contabilità speciale del commissario straordinario di risorse già stanziate previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, di cui al comma 2. In proposito, trattandosi di risorse già stanziate a legislazione vigente e gestite nell'ambito di contabilità speciali, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene utile una conferma – che non risulti alterato il profilo di spesa già scontato ai fini dei tendenziali.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 6.
  Con riferimento all'articolo 7, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio, evidenzia che il comma 1 ha, nei fatti, l'effetto di rinviare, in via derogatoria ed eccezionale, una generalità di scadenze e termini posti, a legislazione vigente, in capo alla Regione Lazio, relativamente ai quali il recente blocco dei sistemi informatici potrebbe comportare o aver comportato un'impossibilità obiettiva di osservanza dell'adempimento. In proposito, ritiene necessaria una conferma, nel silenzio della relazione tecnica, che la norma abbia solamente l'effetto di prevenire l'ipotesi che alla Regione Lazio siano addebitati inadempimenti e che, allo stesso tempo, essa non comporti oneri, quali ad esempio quelli che deriverebbero dal posticipo di entrate di spettanza regionale, con effetti di cassa dovuti ad esempio a slittamenti ultrannuali di scadenze, in ragione della sospensione della decorrenza degli stessi disposta dalla norma in esame. La conferma in parola risulta necessaria anche perché la disposizione, facendo riferimento ai procedimenti «gestiti tramite le strutture informatiche», non consente l'identificazione esatta di quali siano i procedimenti oggetto della disposizione bensì solo una individuazione di carattere intuitivo la cui verifica resta rimessa al medesimo ente interessato a far valere la sospensione del procedimento. Rileva che il comma 2 richiede alla Regione e ai suoi enti strumentali l'adozione di «ogni misura organizzativa idonea» ad assicurare la conclusione dei procedimenti, dando priorità a «quelli da considerare urgenti». In proposito, rileva preliminarmente che la norma appare riproduttiva dei principi generali, già esistenti a legislazione vigente, di efficacia e celerità del procedimento amministrativo nonché di buon andamento dell'amministrazione: Pag. 118 in tal senso la disposizione parrebbe priva di effetti diretti per la finanza pubblica nella misura in cui la stessa non comporti innovazioni rispetto alla legislazione previgente. Ove tale interpretazione venisse confermata, non avrebbe osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. In caso contrario, ossia qualora la disposizione dovesse comunque comportare nuovi adempimenti di carattere straordinario, tale circostanza andrebbe esplicitata e andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la possibilità di svolgere siffatti nuovi adempimenti senza disporre di nuove risorse. Ritiene quindi necessario acquisire dal Governo i relativi elementi di valutazione.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 8, recante proroga del contingente «strade sicure», non formula osservazioni considerato che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione «Strade sicure». In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, che proroga fino al 31 ottobre 2021 l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza COVID, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, provvedendo ai relativi oneri, pari a 7.626.780 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la Commissione bilancio sarà chiamata a pronunciarsi direttamente sul testo sottoposto all'esame dell'Assemblea, quale risultante a seguito della conclusione della discussione in sede referente presso la competente XII Commissione.

  La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 285.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 3, finalizzato ad integrare il quadro regolatorio delle comunicazioni informative delle procure della Repubblica agli organi di informazione, mediante comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa, nel presupposto che a tali attività si provveda in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 6 e confermato dalla relazione tecnica. Anche in riferimento all'articolo 5, disciplinante la trasmissione di dati statistici e informatici da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea, non ha osservazioni Pag. 119da formulare, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma. Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni del provvedimento, stante il contenuto ordinamentale delle stesse, ribadito dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare. Tutto ciò considerato, propone di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
Atto n. 274.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), articoli 1 e 26 – reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 4 una clausola di neutralità finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e di quanto precisato dalla relazione tecnica. Rammenta, infatti, che il provvedimento in esame adegua al nuovo quadro normativo dell'Unione europea una disciplina cui non sono comunque stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e in parte riproduce, per coordinamento, disposizioni già previste a legislazione vigente, in fonti primarie o regolamentari, e ha ad oggetto principalmente determinati vincoli ed obblighi cui devono sottostare soggetti privati. Le attività di vigilanza che in questo quadro sono poste in capo alla Banca d'Italia appaiono non suscettibili di cagionare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto, da un lato, la banca centrale è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cosiddetto elenco ISTAT), dall'altro, in quanto in ogni caso si tratta dell'adeguamento al nuovo quadro normativo di attività già affidate all'ente relativamente alla medesima materia. Infine, rammenta che il provvedimento risulta comunque corredato di una generale clausola di invarianza.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Tutto ciò considerato, propone di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

Pag. 120

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).
Atto n. 276.
(Rilievi alla Commissione VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.
  Con riferimento, in particolare, all'articolo 3 del provvedimento, condivide la valutazione della relazione tecnica nella parte in cui ritiene che la maggior parte delle nuove disposizioni attuative della direttiva in argomento abbiano natura ordinamentale e procedurale e che pertanto non determinino effetti sul gettito erariale. In ogni caso, richiama l'attenzione su alcuni profili recati dallo schema di decreto. Pur nella consapevolezza della difficoltà di una analisi, appare necessario, a suo avviso, un approfondimento riferito alle ricadute finanziarie che potrebbero derivare dalla norma che fa rinvio alle soglie comuni di calo da individuarsi ad opera della Commissione europea ai fini della concessione di abbuoni di imposta. Rileva come la relazione tecnica escluda effetti di gettito tenuto conto che, nelle more dell'individuazione delle soglie comuni, continuerebbero ad applicarsi i cali ammissibili per la circolazione di prodotti sottoposti al regime dell'accisa attualmente previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55. Segnala che tale circostanza però non rassicura in quanto la vigente disciplina di cui al citato decreto ministeriale è applicabile temporaneamente ed è destinata ad essere sostituita dalla nuova a seguito dell'individuazione delle soglie comuni; non si possono escludere quindi per il futuro riflessi finanziari in termini di diminuzione di gettito associabili alla nuova disciplina, effetti che la relazione tecnica non esamina. Rammenta, inoltre, che le accise sono considerate quali componenti della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che pertanto, una loro eventuale diminuzione, per effetto di una metodologia di calcolo degli abbuoni basata su differenti parametri, potrebbe avere riflessi anche sul gettito IVA. In considerazione di quanto rappresentato, richiama pertanto l'attenzione sul punto in relazione al quale andrebbe valutata l'introduzione di un monitoraggio ad hoc e di una norma per la copertura di eventuali oneri.
  Segnalata altresì la mancanza di un termine entro il quale dovrà essere adottato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente ai tabacchi lavorati, di cui alla lettera i, dell'articolo 1 del presente schema, ritiene che andrebbero inoltre fornite rassicurazioni sul fatto che le specifiche modalità attuative della disciplina relativa alla nuova figura dello speditore certificato non implicheranno un aggravio dei costi amministrativi.
  In tema di modifiche circa il riconoscimento della qualifica di piccoli produttori di vino, fa presente che andrebbero escluse eventuali ricadute della novella in termini di gettito; in particolare, anche se il beneficio fiscale è rappresentato esclusivamente da semplificazioni amministrative, sarebbe importante verificare se un eventuale ampliamento della platea dei soggetti «piccoli produttori di vino» possa comportare un depotenziamento dei controlli incrociati sui grandi produttori. Circa l'obbligatorietà dell'e-DAS sarebbe opportuno, a suo avviso, verificare se tale innovazione possa comportare un aggravio di oneri di natura gestionale-amministrativa per gli uffici finanziari e se tali nuove attività possano essere svolte efficacemente avvalendosi delle dotazioni strumentali, organiche e finanziarie Pag. 121 esistenti. In via generale fa presente che andrebbe valutata l'introduzione nell'articolato di recepimento della direttiva in esame di una norma che ne preveda la sua applicazione senza nuovi e/o maggiori oneri per l'erario.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
Atto n. 283.
(Rilievi alla Commissione VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, in via prioritaria, che il provvedimento introduce norme di semplificazione in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni, con particolare riferimento al regime IVA da applicare alle operazioni di trasporto e deposito che intervengono fino al momento della consegna del bene al soggetto passivo acquirente.
  In linea generale, in presenza di specifici requisiti ed obblighi a carico dei soggetti passivi interessati, le modifiche introdotte sono dirette a differire il momento dell'imposizione IVA (regime call-off stock) o a qualificare come non imponibili IVA le operazioni intermedie (cessioni a catena).
  Viene altresì disposta la clausola neutralità finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'attuazione delle disposizioni utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, considerata l'ampia valenza applicativa del regime IVA call-off stock introdotto, andrebbe chiarito se siano comunque configurabili, almeno nel primo periodo di applicazione, effetti negativi di cassa, tenuto conto che, rispetto alla disciplina vigente, le norme consentono, di fatto, un differimento del momento impositivo.
  Inoltre, per quanto concerne le disposizioni riferite alle «cessioni a catena» – che in presenza di specifici requisiti considerano non imponibili il trasporto o la spedizione effettuate da operatori intermedi – e le ulteriori semplificazioni introdotte, andrebbe forniti elementi idonei a confermare che le predette misure non riducano l'efficacia delle attività di contrasto all'evasione fiscale. Ciò anche in considerazione della clausola di neutralità riportata all'articolo 2 e del fatto che, nell'ambito delle attività di accertamento fiscale, il mancato gettito IVA per operazioni con l'estero rappresenta una quota rilevante della stima del totale evaso. In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, rappresenta l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo in commento come: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni Pag. 122sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.
Atto n. 268.
(Rilievi alla Commissione VIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, recante l'attuazione della direttiva UE 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, è stato predisposto in base alla delega contenuta all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), Allegato A, n. 8, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Non avendo osservazioni da formulare sui primi due articoli del provvedimento, segnala, con riferimento all'articolo 3, in materia di soluzioni tecnologiche, che andrebbe chiarito in quale misura risulti necessario adeguare i sistemi esistenti; l'entità degli oneri conseguenti e se gli oneri di adeguamento possano ricadere sull'utenza finale mediante il sistema tariffario, atteso che la norma prevede l'adeguamento delle tecnologie non conformi. Ritiene che andrebbe poi individuata la titolarità degli oneri e andrebbe confermato che essi non siano attribuibili alla finanza pubblica, in presenza di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, quali l'ANAS o una concessionaria a partecipazione pubblica.
  Con riferimento all'articolo 4, rinvia alle osservazioni formulate ai successivi articoli 18 e 19. Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 5. Per quanto concerne l'articolo 6, circa gli oneri connessi alla tenuta dei registri rinvia alle osservazioni formulate ai successivi articoli 18 e 19. Relativamente agli adempimenti in capo agli esattori di pedaggi e atteso che il pedaggio applicato agli utenti del Servizio europeo di telepedaggio (SET) non deve superare il corrispondente pedaggio nazionale o locale, andrebbe chiarito, qualora gli esattori di pedaggi siano soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, se gli oneri connessi agli adempimenti recati dalla norma siano a carico dei relativi bilanci, specificandone la relativa sostenibilità.
  In merito all'articolo 7, in materia di remunerazione, fa presente che andrebbe assicurato, ai fini della copertura dell'onere da remunerazione da parte degli esattori di pedaggio, l'integrale copertura mediante tariffa anche nei casi in cui la remunerazione dei fornitori del SET possa differire rispetto a quella del fornitore di servizi principale.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 8, 9, 10 e 12. In merito all'articolo 11, ritiene che andrebbe assicurato che anche i nuovi compiti previsti dalla presente norma in capo all'organismo di conciliazione siano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di elementi aggiuntivi riguardanti il SET, relativamente alla possibilità concessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di utilizzare i dati del traffico relativi ai clienti dei diversi fornitori di servizi di pedaggio per finalità inerenti la circolazione e la gestione del traffico, fa presente che andrebbe assicurato che a tali attività si possa farvi fronte mediante le risorse presenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di componenti di interoperabilità, segnala che andrebbero fornite maggiori informazioni circa la metodologia da adottare al fine di ricomprendere la spesa per le verifiche di idoneità e relative certificazioni nella determinazione delle tariffe, considerato che si tratta di attività da fornire su richiesta e quindi non è possibile predeterminare con certezza la sua ampiezza.
  In merito all'articolo 15, in materia di procedure di salvaguardia, segnala che andrebbe assicurato che alle attività previste Pag. 123dalla norma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa farvi fronte mediante le risorse presenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 16.
  Con riferimento all'articolo 17, stante la mancanza di una qualsiasi previsione in norma, andrebbe assicurato che anche il nuovo protocollo d'intesa preveda l'assenza di costi a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ritiene inoltre che andrebbe confermato che alle attività cui saranno chiamate a svolgere le istituzioni coinvolte si provvederà con le risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito agli articoli 18 e 19, in materia di ufficio di contatto unico, stante i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, prende atto che attualmente le competenze della futura Direzione generale che opera quale ufficio di contatto unico per i fornitori del SET sono svolte a legislazione vigente dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. Tuttavia osserva che l'invarianza della disposizione è comunque rimessa ad un decreto ministeriale di individuazione della Direzione in esame, la cui emanazione è successiva a quella del presente provvedimento, per cui una possibile verifica di invarianza degli effetti sarà riscontrabile solo successivamente a tale adozione. Inoltre, osserva che la dotazione di personale è particolarmente esigua, trattandosi di un dirigente e altre 2,5 unità di personale – una è infatti al 50 per cento –, per cui fa presente che andrebbero forniti elementi più puntuali idonei a dimostrare l'adeguatezza del personale disponibile.
  Con riferimento all'articolo 20, in materia di sistemi pilota, osserva che la norma non reca alcuna previsione circa l'attribuzione dell'onere dei sistemi pilota a carico degli esattori del pedaggio, per cui andrebbe valutata l'opportunità di inserire tale previsione in norma. Inoltre, pur condividendo che la promozione di un sistema pilota da parte del Ministero è facoltativa e dunque non vincolante, osserva che l'avvio di un sistema pilota non può essere subordinato alla valutazione della presenza eventuale delle necessarie risorse sui pertinenti capitoli di bilancio ma è connessa all'individuazione in norma degli oneri e della relativa copertura finanziaria essendo le ordinarie disponibilità di bilancio già finalizzate a legislazione vigente. Peraltro, il capitolo indicato dalla relazione tecnica reca uno stanziamento di 1 milione e 156 mila euro per ciascun anno del triennio 2021/2023.
  In merito all'articolo 21, recante procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri, fa presente che andrebbe assicurato che la procedura in esame per lo scambio di informazioni possa essere garantita con le risorse attualmente utilizzate e senza pregiudizio delle altre funzioni svolte a valere sul medesimo personale. In particolare, andrebbe evidenziato se la facoltà di effettuare ricerche automatizzate da parte dei punti di contatto degli Stati membri dell'Unione europea determinerà un incremento delle connesse attività di immissione dati (l'allegato III al presente decreto prevede 25 tipologie di dati da inserire) e di gestione del programma. Con riferimento all'utilizzo dell'applicativo software EUCARIS, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 22, in materia di lettera di informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale, pur in presenza di una generale clausola di invarianza finanziaria, andrebbe assicurato, a suo avviso, che il punto di contatto nazionale svolga i compiti previsti dalla norma nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  In merito agli articoli 23, recante procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione e 24, recante relazione degli Stati membri alla Commissione, pur in presenza di una generale clausola di invarianza finanziaria, segnala che andrebbe assicurato che il punto di contatto nazionale svolga i compiti previsti Pag. 124dalla norma nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 25, 26 e 28.
  Con riferimento, in fine, all'articolo 27, recante clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni contenute nei precedenti articoli.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Atto n. 280.
(Rilievi alle Commissioni X e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali quali quelle vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. Osserva, in sintesi, che il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali.
  Rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019, ed assicura che dall'articolato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Al riguardo, rinvia all'analisi svolta in relazione ad ogni singolo articolo, nella quale verrà omessa la ripetizione di quanto appena asserito dalla relazione tecnica in linea generale, laddove presente anche nel singolo articolo, nonché alla descrizione della norma riportata dalla predetta relazione.
  Non ha alcunché da osservare in merito agli articoli 1, 2 e 3, rispettivamente recanti oggetto e ambito di applicazione, definizioni e principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione.
  Circa l'articolo 4, in materia di pratiche commerciali sleali vietate, non ha osservazioni da formulare, atteso che restano invariati rispetto alla legislazione vigente i profili della disciplina che potrebbero determinare riflessi finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni.
  Con riguardo all'articolo 5, in materia di altre pratiche commerciali sleali, premesso che i riferimenti normativi indicati dalla relazione tecnica non sembrano appropriati, non si hanno comunque osservazioni da formulare, atteso che risulta chiaramente che l'ISMEA già attualmente svolge la funzione di rilevare i costi medi di produzione.
  In ordine all'articolo 6, in materia di buone pratiche commerciali, non ha alcunché da osservare, nel presupposto che l'attività di verifica da parte dell'Ispettorato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) prevista dall'ultimo periodo del comma 3 sia effettivamente eseguibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.
  In relazione all'articolo 7, recante disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, non formula osservazioni, atteso che la rilevazione dei costi Pag. 125medi di produzione è già eseguita dall'ISMEA, come sopra evidenziato.
  In merito all'articolo 8, in materia di Autorità di contrasto, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, dell'ampiezza dei compiti già svolti dall'ICQRF e del fatto che l'attività complessivamente svolta presenta margini di modulabilità in sede di programmazione in modo da assicurare il rispetto delle disponibilità finanziarie ed umane, ritiene plausibile la sostenibilità delle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'ICQRF, anche se andrebbero forniti dati, perlomeno di massima, circa il prevedibile peso in percentuale dei nuovi compiti rispetto a quelli già adempiuti a legislazione vigente, in modo da valutare compiutamente l'effettiva plausibilità della loro asserita sostenibilità ad invarianza d'oneri. Uno specifico, analogo approfondimento andrebbe altresì fornito, a suo parere, in relazione ai nuovi adempimenti posti a carico del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e della Guardia di finanza, dei cui servizi l'ICQRF potrà avvalersi nell'espletamento delle sue nuove funzioni.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di denunce all'Autorità di contrasto, rinvia all'analisi relativa al precedente articolo.
  Per quanto attiene all'articolo 10, in materia di sanzioni, osserva preliminarmente, con riferimento al comma 7, che appare opportuno verificare l'esattezza della formulazione, posto che si prevede un raddoppio della sanzione di cui al comma 6 (pari nel massimo al 3 per cento del fatturato), mentre viene fissato il tetto del 10 per cento, il che appare conseguentemente pleonastico.
  Oltre a non formulare rilievi in ordine alla disponibilità di entrate aggiuntive a titolo di sanzione rispetto a quelle attese a legislazione vigente, osserva che la destinazione alla spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni nel settore in esame è già prevista dall'articolo 62, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, per cui si possono escludere riflessi finanziari negativi per effetto dell'articolo in esame.
  In merito all'articolo 11, in materia di cooperazione tra autorità di contrasto, osserva che l'attuale svolgimento di attività di cooperazione con autorità di altri stati membri dell'UE o con la Commissione non consente di per sé di escludere l'insorgere di maggiori oneri in rapporto a tale attività, conseguente all'ampliamento dell'ambito oggettivo del loro esercizio, non più limitato alla tutela delle DOP e delle IGP, nonché ai controlli in ambito vitivinicolo, ma appunto comprensivo della vigilanza, del controllo e della punizione in materia di pratiche commerciali sleali. Rileva che la possibilità che tale ampliamento sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente dipende sostanzialmente dalla sua entità rispetto alle attività finora svolte. Sul punto sarebbe necessario, a suo parere, un chiarimento che contenga elementi quantitativi in relazione al profilo critico appena cennato.
  Con riguardo all'articolo 12, recante abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.
  Circa l'articolo 13, recante clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni formulate in relazione agli articoli 6, 8, 9 e 11.
  In ordine all'articolo 14, recante disposizioni transitorie e finali, non formula osservazioni.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta quanto segue.
  Riguardo all'articolo 8, che designa il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, trattandosi di una attività che discende da una normativa europea del tutto innovativa, la stima del volume di attività di controllo da esperire in materia di pratiche sleali può essere effettuata sulla base della esperienza dell'ICQRF (quale organo di controllo nel comparto agroalimentare) nonché in considerazione Pag. 126 del contributo apportato dal medesimo Dipartimento alle attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della normativa nazionale ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge n.1 del 2012. A tale riguardo, rappresenta che il prevedibile peso in percentuale dei nuovi compiti rispetto a quelli già svolti a legislazione vigente possa essere quantificato in un intervallo tra il 10 e il 15 per cento del totale dell'attività dell'ICQRF dedicata ai controlli. In tale quadro, poiché allo stato attuale la dotazione organica del Dipartimento è pari a 816 unità, a fronte di personale effettivamente in servizio pari a 677 unità, appare auspicabile che si concludano quanto prima le procedure di reclutamento coordinate dal Dipartimento della funzione pubblica, al fine di ottimizzare ed efficientare ulteriormente le attività di controllo. Nelle more della conclusione delle predette procedure di reclutamento le attività di cui al citato articolo 8 appaiono sostenibili attraverso l'utilizzo delle risorse ordinariamente a disposizione dell'ICQRF.
  Con riferimento all'articolo 11, in materia di cooperazione tra autorità di contrasto, premesso che il Dipartimento ICQRF opera da diversi anni in cooperazione con le altre Autorità di controllo dei Paesi UE in quanto è Autorità ex officio per le DOP e IGP (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012) nonché Organismo di contatto in materia di controlli nel settore vitivinicolo (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/273), si rileva che il medesimo articolo presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria in quanto la stessa direttiva (UE) 2019/633 prevede l'istituzione e la gestione da parte della Commissione europea di un sito web specifico che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione stessa. Segnala, inoltre, che è già attivo il «Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali» (IMSOC), ovverosia un sistema informatico gestito dalla Commissione europea ed utilizzato dalle autorità competenti per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. Pertanto, anche nelle more della creazione dello specifico sito web per le pratiche commerciali sleali, l'attuale sistema informatico consente il trattamento e lo scambio delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, in modalità informatica tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (Atto n. 280);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 8, che designa il dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, trattandosi di una attività che discende da una normativa europea del tutto innovativa, la stima del volume di attività di controllo da esperire in materia di pratiche sleali può Pag. 127essere effettuata sulla base della esperienza dell'ICQRF – quale organo di controllo nel comparto agroalimentare – nonché in considerazione del contributo apportato dal medesimo dipartimento alle attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della normativa nazionale ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge n.1 del 2012;

    in questo contesto, il prevedibile peso in percentuale dei nuovi compiti rispetto a quelli già svolti a legislazione vigente può essere quantificato in un intervallo tra il 10 e il 15 per cento del totale dell'attività dell'ICQRF dedicata ai controlli;

    pertanto, poiché allo stato attuale la dotazione organica del dipartimento è pari a 816 unità, a fronte di personale effettivamente in servizio pari a 677 unità, è auspicabile che si concludano quanto prima le procedure di reclutamento coordinate dal dipartimento della funzione pubblica, al fine di ottimizzare ed efficientare ulteriormente le attività di controllo, fermo restando che, nelle more della conclusione delle predette procedure, le attività di cui al citato articolo 8 appaiono sostenibili attraverso l'utilizzo delle risorse ordinariamente a disposizione dell'ICQRF;

    con riferimento all'articolo 11, in materia di cooperazione tra autorità di contrasto, premesso che il dipartimento ICQRF opera da diversi anni in cooperazione con le altre Autorità di controllo dei Paesi UE in quanto è Autorità ex officio per le DOP e IGP (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012) nonché Organismo di contatto in materia di controlli nel settore vitivinicolo (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/273), il medesimo articolo appare presentare elementi di sostanziale neutralità finanziaria in quanto la stessa direttiva (UE) 2019/633 prevede l'istituzione e la gestione da parte della Commissione europea di un sito web specifico che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione stessa;

    inoltre è già attivo il “Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali” (IMSOC), ovverosia un sistema informatico gestito dalla Commissione europea e utilizzato dalle autorità competenti per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali;

    pertanto, anche nelle more della creazione dello specifico sito web per le pratiche commerciali sleali, l'attuale sistema informatico consente il trattamento e lo scambio delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, in modalità informatica tra le autorità competenti, tra queste ultime e la Commissione e, se del caso, tra le stesse e altre autorità e operatori,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Guido Germano PETTARIN (CI), traendo spunto dalla tematica relativa al contrasto delle pratiche commerciali sleali oggetto del presente schema di decreto, sottopone all'attenzione del relatore e del Governo il concreto rischio che il nostro Paese sta correndo, in termini di rilevante danno economico e di immagine, a seguito dell'avvio da parte dell'Unione europea delle procedure per la protezione della denominazione geografica del vino croato Prosek, suscettibile con ogni evidenza di generare una concorrenza sleale nei confronti della omologa produzione italiana di vino prosecco, con ciò ripetendosi la incresciosa vicenda passata concernente la mancata tutela della denominazione del vino friulano Tocai.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, nel prendere atto delle considerazioni svolte Pag. 128dal deputato Pettarin, che pure non attengono direttamente ai contenuti dello schema in esame, ne condivide appieno le ragioni, al pari dell'esigenza di approntare una tutela effettiva delle nostre migliori produzioni autoctone.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi alle preoccupazioni manifestate dal deputato Pettarin, ritiene che su tali delicate tematiche il Parlamento debba essere chiamato a compiere una riflessione quanto mai attenta e rigorosa, adoperandosi per l'adozione di iniziative forti ed incisive. Evidenzia, in particolare, come la vicenda richiamata dal collega di Coraggio Italia sia tuttavia l'emblema di una ben precisa e inaccettabile scelta di politica economica perseguita dalle istituzioni europee, volta a normalizzare e livellare le nostre migliori eccellenze e i prodotti italiani di alta qualità, nel contesto di un mercato sempre più globalizzato nel quale i fenomeni di contraffazione presentano ormai un volume di affari di ammontare pari a diversi miliardi di euro.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'associarsi alla ratio degli interventi che l'hanno preceduta, rileva come l'obiettivo essenziale per il nostro Paese debba essere quello di assicurare una tutela piena ed effettiva alle nostre produzioni di qualità maggiormente peculiari ed originali, che nello specifico del settore vinicolo rappresentano una componente pari a circa l'1 per cento del PIL totale, considerando anche l'indotto, con una varietà di oltre 600 vitigni, rimarcando come detta tutela si renda tanto più indispensabile nel quadro di mercati europei ed internazionali altamente competitivi. Nel caso in esame, ritiene che si tratta peraltro non solo di apprestare una tutela effettiva dei marchi del made in Italy, ma anche di rilanciare un intero comparto, quello della produzione e della distribuzione vinicola, che anche durante la difficile congiuntura della pandemia da COVID-19 ha comunque fatto registrare, a differenza di altri settori economici, una sostanziale tenuta. Invita pertanto ciascuna forza politica presente in Parlamento, a prescindere dagli schieramenti di appartenenza, a farsi promotrice di un'iniziativa comune a livello europeo per sensibilizzare i diversi attori coinvolti circa la necessità di tutelare nella maniera appropriata i nostri prodotti di maggiore eccellenza, fattori di traino economico e commerciale per l'intero Paese.

  Fabio MELILLI, presidente, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi, evidenziando tuttavia come lo schema di decreto in esame costituisca già un primo, significativo passo in avanti nel contrasto alle pratiche commerciali sleali, sia pure riferito alle sole imprese della filiera agricola e alimentare, che rappresentano comunque una componente molto rilevante del sistema economico italiano.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 19.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

Pag. 129

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2021.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame, che sono in distribuzione.
  Fa presente che, con riferimento al disegno di legge recante Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 3258, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, fa presente che con riferimento al disegno di legge di assestamento per l'anno 2021 sono state invece presentate 20 proposte emendative (vedi allegato), di cui è da considerarsi inammissibile l'emendamento Varchi 5.4, che reca variazioni compensative all'interno di un medesimo programma di spesa.
  Invita, quindi, il relatore e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, anche a nome del relatore Pettarin, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate al disegno di legge di assestamento.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con il parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che l'anno in corso ha avuto un carattere particolare dal punto di vista della contabilità pubblica e che dal disegno di legge di assestamento deriva un peggioramento del saldo netto da finanziare passato da 270 miliardi previsti dalla legge di bilancio ad oltre 300 miliardi, riconosce la necessità degli interventi straordinari ma, nello stesso tempo, sottolinea l'opportunità di proposte emendative che tendono a migliorare le tipologie di spesa.
  Passando ad illustrare l'emendamento Rampelli Tab.2.3, evidenzia che esso mira a destinare la somma 10 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 7- Competitività e sviluppo delle imprese, programma 7.2 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, allo scopo di rivitalizzare i piccoli borghi spopolati e disabitati a causa della difficoltà strutturale dovuta alla distanza dai grandi centri, per evitare che vengano svenduti agli stranieri.
  Conclude evidenziando che la proposta emendativa compensa l'aumento di tale programma con la corrispondente riduzione di altro programma all'interno dello stesso stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare che i temi proposta dal gruppo di Fratelli d'Italia sono largamente condivisi, evidenzia l'importanza di accompagnare gli stanziamenti di risorse a favore dei piccoli centri con un sistema di fiscalità di vantaggio che induca a investire anche in quelle zone, accrescendo in esse le possibilità di occupazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Rampelli Tab.2.3.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Caretta Tab.2.2, ricorda che il reddito di cittadinanza si è dimostrato una misura fallimentare come politica attiva del lavoro e che ormai è condivisa la necessità di riformarlo soprattutto nella direzione di provvedere alla formazione della manodopera di medio-basso livello che si rivolge ai centri per l'impiego. Sottolinea quindi che, per tale ragione, la proposta emendativa in esame è volta a definanziare il Fondo per il reddito di Pag. 130cittadinanza per destinare tali risorse a finalità differenti.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ribadire che lo Stato non deve avallare con i suoi interventi misure di assistenzialismo ma piuttosto aiutare le collettività in difficoltà a riprendersi, sottolinea l'importanza della proposta emendativa in esame che pone la questione della necessità di reindirizzare le risorse che sono state destinate al reddito di cittadinanza.

  La Commissione respinge l'emendamento Caretta Tab.2.2.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Tab.3.2 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a dare un segnale di ripresa alle imprese italiane, che sono state colpite pesantemente dalla pandemia. Sottolinea che il tema è fortemente collegato a quello dell'occupazione, perché se le imprese godono di buona salute saranno maggiormente portate a investire in formazione e assunzioni. In proposito, segnala il rischio che, se non si interviene con decisione, interi settori della nostra economia potrebbero scomparire, con grave danno per la produzione interna. Ritiene che ciò sia ancor più vero alla luce della difficoltà di approvvigionamento di materie prime, recentemente verificatasi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, ritiene che il tema dell'occupazione sia centrale per consentire una reale ripartenza dell'economia italiana, anche alla luce della prossima conclusione del blocco dei licenziamenti. Nel ritenere non utili interventi meramente assistenziali, crede sia necessario dare alle imprese un motivo per sopportare i maggiori oneri derivanti dal costo del lavoro e dall'incremento dei prezzi delle materie prime. Al riguardo, a suo avviso, è fondamentale prevedere forme di premialità per le imprese che non riducono la propria forza lavoro.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli Tab.3.2.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sugli emendamenti Ferro Tab.5.2 e Tab.5.1, evidenzia che essi hanno lo scopo di sostenere il Corpo della Polizia penitenziaria, rispetto al quale, a suo avviso, recentemente si è creato un pregiudizio incomprensibile. Nel ricordare che l'organico della Polizia penitenziaria è rimasto lo stesso negli ultimi dieci anni, a fronte di un notevole incremento della popolazione carceraria, ritiene necessario provvedere al più presto al suo ampliamento, risolvendo, in questo modo, anche la questione dello scorrimento delle graduatorie.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, evidenzia che il tema dell'Amministrazione penitenziaria è divisivo all'interno della maggioranza e si chiede se il «Governo dei migliori» abbia intenzione di schierarsi con quella parte della maggioranza che sostiene provvedimenti volti allo svuotamento delle carceri o con quella che vuole sostenere il personale della Polizia penitenziaria affinché possa svolgere il proprio lavoro con le giuste dotazioni e in strutture adeguate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro Tab.5.2 e Tab.5.1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Maschio Tab.5.3, evidenzia che esso ha lo scopo di destinare 73 milioni di euro alla magistratura onoraria, che negli ultimi anni ha visto sempre più aumentare le proprie competenze senza però che vi sia stato un adeguamento dell'organico. A suo avviso la magistratura onoraria merita un'attenzione particolare perché ha un ruolo di contatto diretto con le necessità dei cittadini.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, ritiene che la valorizzazione della magistratura onoraria comporterebbe un miglioramento complessivo del sistema della giustizia italiana. Al riguardo, crede che, nonostante la sua importanza, tale tema non sia stato ancora affrontato dal Governo poiché costituisce Pag. 131un argomento divisivo all'interno della maggioranza.

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio Tab.5.3.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Tab.6.1 a sua prima firma, segnala che esso è volto a valorizzare il Made in Italy, sostenendo i processi di internazionalizzazione delle imprese che fanno conoscere i prodotti italiani nel mondo e che con la loro attività creano un importante indotto. Sottolinea che, a tale scopo, l'emendamento in esame destina 50 milioni di euro al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del Made in Italy, riducendo, conseguentemente, le risorse destinate a immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, poiché, ad avviso del suo gruppo, è necessario procedere a un migliore bilanciamento delle risorse a disposizione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli Tab.6.1, di cui è cofirmatario, volto a promuovere e tutelare il made in Italy. Evidenzia, in proposito, come le risorse all'uopo stanziate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, come nei successivi provvedimenti normativi adottati dal Governo, risultino del tutto inadeguate e insufficienti, laddove si sarebbe piuttosto dovuto utilizzare il margine finanziario derivante dai ripetuti ricorsi all'indebitamento per investire maggiormente nella protezione delle eccellenze nazionali e delle peculiarità tipiche del nostro Paese. Rileva come tale esigenza sia ancor più avvertita alla luce della recentissima vicenda relativa al riconoscimento del vino croato Prosek, a suo avviso frutto di una politica debole se non del tutto assente su tale fronte, incapace di contrastare le discutibili scelte compiute al riguardo in sede europea.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli Tab.6.1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Prisco Tab.8.1, di cui è cofirmataria, che affronta il tema centrale della sicurezza e dell'ordine pubblico, inteso nelle sue diverse declinazioni. Pur apprezzando la proroga della misura meglio nota come «Strade sicure», contenuta nel decreto-legge n. 111 del 2021, ora all'esame del Parlamento per la sua conversione, fortemente caldeggiata dal gruppo di Fratelli d'Italia, nonché per gli stanziamenti aggiuntivi a tal fine recati dal presente disegno di legge di assestamento, precisa che la citata proposta emendativa prevede la destinazione di ulteriori 100 milioni di euro per le finalità del contrasto al crimine e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, provvedendo alla relativa compensazione tramite riduzione delle risorse destinate alle misure per l'accoglienza e l'asilo dei migranti, che a suo giudizio riflettono una politica, spesso inconcludente, perseguita dall'attuale maggioranza di Governo.
  Ritiene che debba piuttosto essere ripensata la complessiva impostazione delle politiche per la sicurezza e l'ordine pubblico del nostro Paese, con particolare riferimento al controllo del territorio, alla implementazione delle dotazioni, anche tecnologiche, in uso alle Forze dell'ordine e all'interconnessione delle banche dati informative, evidenziando come il perseguimento di tale obiettivo costituisce anche il presupposto per l'adozione di efficaci politiche sul piano sociale.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento Prisco Tab.8.1, di cui è cofirmatario, che affronta un tema fondamentale e oramai ineludibile, rispetto al quale bisogna certamente agire con maggiore incisività, e che richiede di conseguenza scelte politiche nette e coerenti. In particolare, considera prioritario investire maggiori risorse finanziarie, strumentali e umane a sostegno della sicurezza e dell'ordine pubblico, attingendole innanzitutto, sulla base di una precisa scelta di carattere politico, dagli stanziamenti destinati all'accoglienza dei migranti.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco Tab.8.1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricollegarsi alle considerazioni dianzi svolte, illustra Pag. 132 l'emendamento Prisco Tab.8.2, volto a destinare stanziamenti aggiuntivi per le Forze di polizia, preposte al fondamentale compito di preservare la sicurezza dei nostri cittadini, sotto il profilo tanto della implementazione delle dotazioni materiali quanto della valorizzazione professionale, dell'adeguamento delle retribuzioni nonché dell'ampliamento degli organici, sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti sia tramite l'avvio di procedure per nuove assunzioni. Osserva che analoghe considerazioni valgono anche per il successivo emendamento Prisco Tab.8.3, di cui è cofirmataria, concernente il personale e le strutture dei Vigili del fuoco, preposte alla sicurezza dei nostri territori, la necessità del cui potenziamento è stata drammaticamente evidenziata dai recenti incendi boschivi di questa estate.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare gli emendamenti Prisco Tab.8.2 e Tab.8.3, ricorda le numerose manifestazioni tenutesi fuori dal Palazzo di Montecitorio per chiedere il rafforzamento degli organici delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Nel sottolineare che tali temi sono stati sempre più trascurati dopo l'insediamento del secondo Governo Conte, ringrazia il collega Prisco per averli posti all'attenzione della Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco Tab.8.2 e Tab.8.3.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Rampelli Tab.10.1, evidenzia che esso è volto a destinare 50 milioni di euro per lo sviluppo della metropolitana nella Capitale. Ricorda che, sin dall'inizio della legislatura – in particolare anche di recente, nel corso dell'esame parlamentare del PNRR – il gruppo di Fratelli d'Italia ha evidenziato l'importanza di stanziamenti mirati per la città di Roma in quanto Capitale e indipendentemente da eventi particolare, come il Giubileo, che in essa avessero avuto sede. Sottolinea l'ipocrisia dei partiti politici che, mentre nell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2021 hanno approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a stanziare un miliardo di euro a vantaggio di Roma Capitale, concretamente non hanno assunto alcun provvedimento nonostante le risorse disponibili con il PNRR, mentre, invece, ora, in periodo di campagna elettorale, ripetono che tali stanziamenti sono necessari. Nel ricordare che avere un'importante Capitale aiuta un Paese a farsi rispettare nel mondo, sottolinea che Roma presenta un pessimo sistema di viabilità e di collegamenti che rendono difficile la fruizione dell'immenso patrimonio storico-artistico che la caratterizza.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel condividere quanto affermato dal collega Trancassini, afferma che la Capitale di uno Stato è l'immagine che tale Stato dà di se stesso nel mondo. Nel ricordare la complessità dell'amministrazione del territorio di Roma, afferma che oggi la città sembra abbandonata e che necessita di un processo di modernizzazione che consenta di inserirla a pieno titolo nel novero delle capitali europee. Conclude affermando che è necessario colmare le differenze nei tempi di realizzazione delle infrastrutture a Roma rispetto agli altri Paesi, per giungere alla realizzazione delle opere attese nella Capitale da anni.

  La Commissione respinge l'emendamento Rampelli Tab.10.1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare gli emendamenti Giovanni Russo Tab.12.1 e Tab.12.2, evidenzia che essi sono volti ad aumentare le risorse destinate all'Arma dei Carabinieri e alle Forze armate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giovanni Russo Tab.12.1 e Tab.12.2.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Ciaburro Tab.13.1, evidenzia che esso è volto a destinare risorse a favore dei territori rurali, montani e forestali sui quali il Governo non ha stanziato adeguate risorse.

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  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare che l'emendamento Ciaburro Tab.13.1 destina risorse alle aree interne, che sono state trascurate nella programmazione del PNRR, evidenzia in particolare l'importanza di realizzare collegamenti nella provincia di Rieti, che, invece, non sono stati presi in considerazione dal Governo. Nel ricordare che, grazie all'intervento del suo gruppo, nell'ultima legge di bilancio e nel PNRR sono state stanziate risorse in favore delle aree terremotate, fa presente tuttavia che mancano ancora provvedimenti di defiscalizzazione e di incentivo per chi investe in quelle zone.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciaburro Tab.13.1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Mollicone Tab.14.1, evidenzia che esso è volto a sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, che è stato fortemente colpito dalla pandemia e che ancora subisce restrizioni a causa dei recenti provvedimenti del Governo in materia di green pass. Sottolinea che l'emendamento in esame destina, quindi, maggiori risorse a tale settore, riducendo, conseguentemente, quelle destinate al Reddito di cittadinanza, al fine di tutelare i lavoratori dello spettacolo dal vivo, che spesso sono titolari di partite IVA e che, quindi, non ricevono adeguati sostegni da parte dello Stato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) aggiunge all'intervento dell'onorevole Lucaselli che, se non si interviene tempestivamente e con decisione per sostenere lo spettacolo dal vivo, c'è il rischio di perdere un importante patrimonio culturale del nostro Paese.

  La Commissione respinge l'emendamento Mollicone Tab.14.1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Mollicone Tab.14.2, evidenzia che esso è volto a sostenere la vigilanza, la prevenzione e la repressione in materia di patrimonio culturale. In proposito, ricorda che il patrimonio culturale italiano è invidiato in tutto il mondo e va, quindi, salvaguardato tutelandolo da eventuali danni.

  La Commissione respinge l'emendamento Mollicone Tab.14.2.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Mollicone Tab.14.4, evidenzia che esso ha lo scopo di sostenere il settore dell'editoria, che è stato marginalizzato e dimenticato dal Governo a causa di rigide prese di posizione e pregiudizi da parte del partito di maggioranza relativa. In proposito, ritiene necessario avere il coraggio di investire nell'editoria per evitare di perdere un prezioso patrimonio culturale del nostro Paese.

  La Commissione respinge l'emendamento Mollicone Tab.14.4.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Mollicone Tab.14.3, evidenzia che esso è volto a sostenere la ricerca, l'educazione e la formazione in materia di beni e attività culturali, anche al fine di consentire lo sviluppo di un senso di identità rispetto alle comunità del nostro Paese. Segnala che l'emendamento in esame destina a tale finalità risorse già assegnate al Reddito di cittadinanza, poiché, ad avviso del suo gruppo, è meglio investire in formazione piuttosto che in misure di tipo assistenzialistico.

  La Commissione respinge l'emendamento Mollicone Tab.14.3.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Tab.14.5 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del settore del turismo, che contribuisce in modo importante al prodotto interno lordo del nostro Paese. Esprimendo apprezzamento per l'istituzione del Ministero del turismo da parte dell'attuale Governo, ritiene che, però, quest'ultimo non abbia fatto abbastanza per sostenere un settore profondamente colpito dalla pandemia. A suo avviso, infatti, occorre stanziare maggiori risorse a favore del settore affinché possa Pag. 134dimostrarsi maggiormente competitivo rispetto al turismo estero.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, ritiene che il Piano nazionale di ripresa e resilienza non abbia stanziato sufficienti risorse per sostenere il settore del turismo. Stigmatizza, altresì, la misura del cosiddetto «bonus vacanze», che, a suo avviso, non ha prodotto risultati significativi in termini di rilancio del turismo. In proposito, ritiene che tale settore non può ripartire senza che il Governo intervenga con seri ed efficaci investimenti.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli Tab.14.5.

  La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3259, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 21.30.