CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 settembre 2021
656.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO, indi del presidente Fabio Melilli. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che il 7 settembre scorso la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in vista dell'espressione del proprio parere alla Commissione di merito, che nel frattempo ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modificazioni al testo. Evidenzia che, in tale occasione, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti, in attesa della predisposizione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea. Chiede, pertanto, al Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta precedente.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), segnala che la dichiarazione di monumento nazionale di determinate vie d'acqua veneziane, di cui all'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la qualificazione di monumento nazionale non comporta alcun impegno di spesa di qualsiasi natura, da parte dell'Amministrazione, rispetto alle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 4 – recante sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dal divieto di navigazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, ulteriore rispetto a quanto previsto a normativa vigente – fa presente che, in sede di verifica positiva della relazione tecnica di passaggio, l'allegato 3 è stato corretto tenendo conto dei minori oneri su fabbisogno e indebitamento netto legati alla prestazione figurativa.
  Riguardo all'articolo 1, comma 5, che consente all'Autorità di sistema portuale di procedere alla revisione del piano economico-finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal, segnala che la riduzione o il differimento dei canoni risulta essere una delle possibili modalità attraverso cui l'Autorità di sistema portuale potrà procedere alla revisione del rapporto concessorio in corso al fine di garantirne l'equilibrio del relativo piano economico-finanziario, pertanto la riduzione delle entrate risulta essere una mera eventualità, che, qualora dovesse verificarsi, non dovrebbe comunque pregiudicare l'equilibrio di bilancio della medesima Autorità di sistema portuale e non appare pertanto suscettibile di determinare effetti sui tendenziali.
  Evidenzia che l'articolo 2, comma 1-bis, che consente al Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e interventi per la salvaguardia di Venezia, in presenza di eventuali economie rispetto alle risorse allo stesso assegnate, di assegnare una diversa finalizzazione a tali risorse rispetto a quelle originariamente previste, non incide sulle dinamiche già scontate ai fini dei tendenziali.
  Fa presente che gli oneri per il supporto tecnico al predetto Commissario straordinario da parte di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altre pubbliche amministrazioni, di cui Pag. 84all'articolo 2, comma 4, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nei limiti della percentuale individuata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Veneto. Sottolinea che tale decreto, previsto al primo periodo del predetto comma 4, è finalizzato a stabilire i termini e le attività connessi alla realizzazione degli interventi affidati al Commissario straordinario, nonché la quota percentuale del quadro economico di detti interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Ne consegue che, solo entro detti limiti di spesa, è consentito al Commissario straordinario ricorrere all'avvalimento delle citate strutture attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
  Fa presente che la nuova ripartizione tra i comuni interessati delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la salvaguardia della Laguna di Venezia dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 205 del 2017, introdotta dal comma 4-quater dell'articolo 2, non interferisce con la realizzazione delle misure già programmate dai comuni medesimi a valere sulle risorse come originariamente distribuite, giacché la nuova ripartizione riguarda le risorse stanziate per le annualità dal 2020 al 2024, mentre quelle già distribuite si riferiscono alle annualità 2018 e 2019.
  Segnala che all'articolo 3, comma 4-bis, capoverso comma 1-ter, che autorizza la spesa di 705 milioni di euro per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto ILVA di Taranto, non risulta necessario specificare l'annualità di riferimento della spesa giacché la norma definisce la finalità di utilizzo di risorse già disponibili in bilancio in conto residui e non dispone nuovi stanziamenti. Infatti, come risulta dalla relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, tali risorse sono costituite da residui definitivamente accertati sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020 e trasferiti all'esercizio 2021 – ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009 –, unitamente al relativo stanziamento di cassa. In particolare, le risorse in conto residui da utilizzare con finalità di copertura sono solamente quelle relative all'attuazione del comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, che risultano iscritte sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Evidenzia che tali risorse risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime e, per quanto attiene all'impatto sul fabbisogno, non incide sulle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali.
  Fa presente che le risorse utilizzate dall'articolo 3, comma 4-bis, capoverso comma 1-quater, che autorizza INVITALIA S.p.a. alla costituzione di una società per l'analisi di fattibilità, finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto (direct reduced iron), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime.
  Segnala che le risorse destinate dall'articolo 3-bis ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale nell'ambito del Fondo per il finanziamento delle politiche attive risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime.
  Evidenzia che le aziende interessate dalle disposizioni interpretative in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo introdotte dall'articolo 3-ter sono in numero molto limitato e riguardano circa 1.000 lavoratori, cui corrisponde per tutto il periodo considerato un monte retributivo in riallineamento di circa 3,6 milioni di euro e un importo del mancato introito contributivo pari a circa 0,9 milioni di euro, al lordo degli effetti fiscali non computati per ragioni prudenziali, al cui onere si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante Pag. 85 riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Sottolinea che i maggiori oneri della disposizione sono stati computati non considerando le fattispecie, comunque contenute sulla base di informazioni assunte sul piano amministrativo, relative ai soggetti che non hanno acceduto al contratto di riallineamento e che, in virtù della disposizione in esame operante come interpretazione autentica, potrebbero eventualmente avanzare domanda di rimborso dei versamenti contributivi effettuata antecedentemente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Si tratta, peraltro, di oneri eventuali e di limitato ammontare – comunque largamente inferiori alla quantificazione indicata dalla norma – ai cui effetti può provvedersi attraverso la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, posto che gli oneri di cui trattasi, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, appaiono configurabili come previsioni di spesa.
  Con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4, evidenzia che il predetto articolo prevede, tra l'altro, l'estensione all'anno 2021 dell'esonero delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria dal pagamento del contributo introdotto dalla legge n. 92 del 2013 a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla Naspi. Rammenta che la regola generale è che la somma dovuta a tale titolo è pari al 41 per cento del massimale mensile Naspi ex articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Segnala, tuttavia, che la legge n. 205 del 2017 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo. In particolare, l'articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205 del 2017, dispone che dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale del contributo passa dal 41 per cento all'82 per cento, escludendo tuttavia i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017. Pertanto, ritenendosi le aziende di cui al citato articolo 4 rientranti in tali fattispecie, la quantificazione dell'onere per l'esonero dal contributo di licenziamento è stata effettuata applicando la percentuale di commisurazione dell'82 per cento anziché quella del 41 per cento.
  Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili – utilizzati a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) – recano le necessarie disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, in relazione all'intero arco pluriennale interessato dalla copertura.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3257 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 103 del 2021, recante Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la dichiarazione di monumento nazionale di determinate vie d'acqua veneziane, di cui all'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la qualificazione di monumento nazionale non comporta alcun impegno di spesa di qualsiasi Pag. 86natura, da parte dell'Amministrazione, rispetto alle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 1, comma 4 – recante sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dal divieto di navigazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, ulteriore rispetto a quanto previsto a normativa vigente – in sede di verifica positiva della relazione tecnica di passaggio, l'allegato 3 è stato corretto tenendo conto dei minori oneri su fabbisogno e indebitamento netto legati alla prestazione figurativa;

    riguardo all'articolo 1, comma 5, che consente all'Autorità di sistema portuale di procedere alla revisione del piano economico-finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal, la riduzione o il differimento dei canoni risulta essere una delle possibili modalità attraverso cui l'Autorità di sistema portuale potrà procedere alla revisione del rapporto concessorio in corso al fine di garantirne l'equilibrio del relativo piano economico-finanziario, pertanto la riduzione delle entrate risulta essere una mera eventualità, che, qualora dovesse verificarsi, non dovrebbe comunque pregiudicare l'equilibrio di bilancio della medesima Autorità di sistema portuale e non appare pertanto suscettibile di determinare effetti sui tendenziali;

    l'articolo 2, comma 1-bis, che consente al Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e interventi per la salvaguardia di Venezia, in presenza di eventuali economie rispetto alle risorse allo stesso assegnate, di assegnare una diversa finalizzazione a tali risorse rispetto a quelle originariamente previste, non incide sulle dinamiche già scontate ai fini dei tendenziali;

    gli oneri per il supporto tecnico al predetto Commissario straordinario da parte di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 4, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nei limiti della percentuale individuata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Veneto;

    tale decreto, previsto al primo periodo del predetto comma 4, è finalizzato a stabilire i termini e le attività connessi alla realizzazione degli interventi affidati al Commissario straordinario, nonché la quota percentuale del quadro economico di detti interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico;

    ne consegue che, solo entro detti limiti di spesa, è consentito al Commissario straordinario ricorrere all'avvalimento delle citate strutture attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni;

    la nuova ripartizione tra i comuni interessati delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la salvaguardia della Laguna di Venezia dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 205 del 2017, introdotta dal comma 4-quater dell'articolo 2, non interferisce con la realizzazione delle misure già programmate dai comuni medesimi a valere sulle risorse come originariamente distribuite, giacché la nuova ripartizione riguarda le risorse stanziate per le annualità dal 2020 al 2024, mentre quelle già distribuite si riferiscono alle annualità 2018 e 2019;

    all'articolo 3, comma 4-bis, capoverso comma 1-ter, che autorizza la spesa di 705 milioni di euro per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto ILVA di Taranto, non risulta necessario specificare l'annualità di riferimento della spesa giacché la norma definisce la finalità di utilizzo di risorse già disponibili in bilancio in conto residui e non dispone nuovi stanziamenti;

Pag. 87

    infatti, come risulta dalla relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, tali risorse sono costituite da residui definitivamente accertati sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020 e trasferiti all'esercizio 2021 – ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009 –, unitamente al relativo stanziamento di cassa;

    in particolare, le risorse in conto residui da utilizzare con finalità di copertura sono solamente quelle relative all'attuazione del comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, che risultano iscritte sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

    tali risorse risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime e, per quanto attiene all'impatto sul fabbisogno, non incide sulle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali;

    le risorse utilizzate dall'articolo 3, comma 4-bis, capoverso comma 1-quater, che autorizza INVITALIA S.p.a. alla costituzione di una società per l'analisi di fattibilità, finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto (direct reduced iron), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime;

    le risorse destinate dall'articolo 3-bis ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale nell'ambito del Fondo per il finanziamento delle politiche attive risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime;

    le aziende interessate dalle disposizioni interpretative in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo introdotte dall'articolo 3-ter sono in numero molto limitato e riguardano circa 1.000 lavoratori, cui corrisponde per tutto il periodo considerato un monte retributivo in riallineamento di circa 3,6 milioni di euro e un importo del mancato introito contributivo pari a circa 0,9 milioni di euro, al lordo degli effetti fiscali non computati per ragioni prudenziali, al cui onere si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione;

    i maggiori oneri della disposizione sono stati computati non considerando le fattispecie, comunque contenute sulla base di informazioni assunte sul piano amministrativo, relative ai soggetti che non hanno acceduto al contratto di riallineamento e che, in virtù della disposizione in esame operante come interpretazione autentica, potrebbero eventualmente avanzare domanda di rimborso dei versamenti contributivi effettuata antecedentemente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

    si tratta, peraltro, di oneri eventuali e di limitato ammontare – comunque largamente inferiori alla quantificazione indicata dalla norma – ai cui effetti può provvedersi attraverso la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, posto che gli oneri di cui trattasi, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, appaiono configurabili come previsioni di spesa;

    con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4, si evidenzia che il predetto articolo prevede, tra l'altro, l'estensione all'anno 2021 dell'esonero delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria dal pagamento del contributo introdotto dalla legge n. 92 del 2013 a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali Pag. 88 che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla Naspi;

    la regola generale è che la somma dovuta a tale titolo è pari al 41 per cento del massimale mensile Naspi ex articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni;

    tuttavia, la legge n. 205 del 2017 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo;

    in particolare, l'articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205 del 2017, dispone che dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale del contributo passa dal 41 per cento all'82 per cento, escludendo tuttavia i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017;

    pertanto, ritenendosi le aziende di cui al citato articolo 4 rientranti in tali fattispecie, la quantificazione dell'onere per l'esonero dal contributo di licenziamento è stata effettuata applicando la percentuale di commisurazione dell'82 per cento anziché quella del 41 per cento;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili – utilizzati a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) – recano le necessarie disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, in relazione all'intero arco pluriennale interessato dalla copertura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala l'emendamento Rotelli 1.3, che prevede che il Fondo istituito dal comma 3 dell'articolo 1 sia finalizzato anche alla concessione, nel limite di 9 milioni di euro per il 2021 e di 16 milioni di euro per il 2022, di un contributo in favore di talune imprese la cui attività è connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, senza provvedere all'adeguamento della relativa copertura finanziaria.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

   Spessotto 1.5, che è volta a riconoscere di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, già dichiarate monumento nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Spessotto 1.6, che è volta a modificare il limite del contenuto di zolfo relativo all'impiego di combustibile in manovra, che preclude l'accesso alle vie d'acqua di cui al comma 2, portandolo dallo 0,1 per cento a 10 mg/kg. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, fermo restando che l'ampliamento della platea dei soggetti a cui è Pag. 89inibito l'accesso alle vie d'acqua è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione delle compensazioni finanziarie riconosciute ai soggetti medesimi;

   Rotelli 1.4, che estende anche ai ground handler la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 1, volta ad assicurare, attraverso un incremento di 5 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione, un sostegno economico al reddito, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, dei lavoratori impiegati in talune imprese coinvolte nel divieto di transito di cui al comma 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto del limite di spesa di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 1;

   Benedetti 2.3 e Spessotto 2.6, che modificano, a vario titolo, gli interventi la cui progettazione, affidamento ed esecuzione sono attribuiti al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in relazione ai quali è stata parametrata – sulla base delle quantificazioni riportate in relazione tecnica – la complessiva autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 5. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione ai nuovi interventi prospettati nelle proposte emendative in commento nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 2 nonché nel rispetto del profilo temporale della stessa ivi indicato;

   Spessotto 2.8, che è volta a prevedere che nei canali della laguna di Venezia sia interdetto il transito delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, con particolare riguardo all'eventualità di doversi procedere alla erogazione di contributi in favore delle compagnie di navigazione interessate dal divieto, in analogia con le misure compensative già previste dal testo, ed ivi assistite da una puntuale quantificazione degli oneri e individuazione della relativa copertura;

   Spessotto 2.9, che è volta a prevedere che le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendano anche punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa provvedersi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa a suo tempo disposta dal comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 45 del 2021 in relazione all'oggetto delle citate proposte emendative e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   Spessotto 2.12, che prevede che gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna affidati al Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, comprendano anche le attività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 5, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte Pag. 90 emendative puntualmente richiamate dalla relatrice. In particolare, sull'emendamento Rotelli 1.3 evidenzia che esso reca oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Sugli emendamenti Spessotto 1.5, Rotelli 1.4, Benedetti 2.3 e Spessotto 2.6, 2.9 e 2.12 evidenzia che, in base agli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione di tali proposte emendative richieda stanziamenti di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Sull'emendamento Spessotto 1.6 evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti a cui è inibito l'accesso alle vie d'acqua è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Infine, sull'emendamento Spessotto 2.8 segnala che esso è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che il provvedimento in esame comporta un onere complessivo non trascurabile, che riguarda non solo la salvaguardia di Venezia, ma anche, ad esempio, disposizioni in materia di integrazione salariale per i lavoratori dell'ILVA, ritiene sia necessaria una riflessione più approfondita sul provvedimento in generale e, in particolare, sugli emendamenti Rotelli 1.3 e 1.4. Su tali proposte emendative, pertanto, chiede una rivalutazione da parte del Governo in considerazione del fatto che esse non fanno altro che prevedere nuove finalità in riferimento a risorse già stanziate.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rimarcare ancora una volta come, a suo avviso, il Parlamento si sia ormai ridotto ad un mero ratificatore della volontà del Governo, rileva che l'emendamento Rotelli 1.3 prevede precisi limiti di spesa rispetto ai quali il Fondo istituito dal comma 3 dell'articolo 1 appare capiente.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando agli onorevoli Lucaselli e Trancassini, evidenzia che l'ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi a cui fanno riferimento gli emendamenti Rotelli 1.3 e 1.4 richiede necessariamente l'adeguamento della relativa copertura finanziaria, poiché le risorse stanziate sono già destinate a finalità ben definite.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.12, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Pag. 91

  Fabio MELILLI, presidente, nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 11 della giornata di domani, prende atto che nessuno chiede di intervenire e dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in titolo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
Atto n. 277.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 6 e dell'Allegato A, numero 7, della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/1 in materia di Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano e integrano le disposizioni di cui alla legge n. 287 del 1990, in materia di Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare, le norme estendono le attività istruttorie, ispettive e di collaborazione intraunionale dell'AGCM nei casi di infrazione alla normativa europea in materia di concorrenza e mercato da parte delle imprese. A tal fine, viene disposta l'assunzione di 25 unità presso l'AGCM: i relativi oneri sono coperti mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni.
  L'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990 prevede l'applicazione di un contributo di importo pari, al massimo, allo 0,08 per mille del fatturato delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro. Secondo dati del bilancio AGCM, l'aliquota per il 2020 è stata fissata nello 0,055 per mille. Al riguardo, rileva quanto segue.
  Non ha osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione degli oneri relativi all'assunzione di 25 unità presso l'AGCM, coerente con gli elementi già forniti dal Governo nel corso dell'esame della legge di delegazione europea. Osserva peraltro che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi (quali ad esempio l'incremento atteso di istruttorie e dei carichi di lavoro) sottostanti la quantificazione del fabbisogno di unità aggiuntive di personale necessarie a garantire lo svolgimento dei maggiori adempimenti previsti: circa tale corrispondenza fra nuove funzioni e nuove risorse sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se l'estensione delle competenze in capo all'AGCM possa comportare un incremento di attività – quali, ad esempio, perizie, analisi economiche e statistiche, consultazione di esperti – non poste in capo al personale dell'Agenzia, ma da acquisire eventualmente da soggetti esterni: in caso affermativo andrebbe confermato che anche a tali spese, non correlate alle nuove assunzioni, possa farsi fronte con incrementi dei contributi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota del contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50 Pag. 92milioni di euro per il funzionamento dell'AGCM, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che gli importi e le percentuali forniti dalla relazione tecnica risultano ricostruibili sul piano numerico (al netto di arrotondamenti di importo non apprezzabile) e che gli stessi sono congruenti con l'attuale livello della contribuzione (desumibile dal rendiconto dell'AGCM per il 2020 in 77,4 milioni in termini di competenza).
  Riguardo all'avvalimento da parte dell'AGCM della Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attività ispettiva, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che rammenta che tale possibilità di avvalimento è già contemplata dalla normativa in vigore. Peraltro, atteso che le disposizioni in esame potrebbero prevedere un incremento dell'attività ispettiva, ritiene necessario acquisire conferma che l'utilizzo della Guardia di finanza possa comunque proseguire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, per quanto riguarda l'adozione di un sistema volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto del rafforzamento delle sanzioni in esame, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile una conferma – che dette agevolazioni non incidano su entrate attese e scontate nelle previsioni di bilancio, ma si configurino come rinuncia ad un maggior gettito.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 25 unità della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel limite di euro 2.402.516 per l'anno 2021, in euro 2.505.531 per l'anno 2022, in euro 2.649.109 per l'anno 2023, in euro 2.795.589 per l'anno 2024, in euro 2.944.435 per l'anno 2025, in euro 3.091.251 per l'anno 2026, in euro 3.245.721 per l'anno 2027, in euro 3.510.356 per l'anno 2028, in euro 3.702.013 per l'anno 2029 e in euro 3.866.124 a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente incremento – tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni – del gettito del contributo per il funzionamento della medesima Autorità posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990.
  Al riguardo, rileva l'opportunità, da un punto di vista formale, di sostituire la rubrica relativa all'articolo in esame, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: «Disposizioni finanziarie», posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria. Inoltre, ritiene necessario chiarire che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione «nel limite di» è utilizzata nel testo del provvedimento solo con riferimento all'anno 2021.
  Ciò premesso, nel rammentare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur essendo compresa nel conto economico della pubblica amministrazione, provvede autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter del medesimo articolo 10, non ha osservazioni da formulare in merito alla presente modalità di copertura finanziaria, in considerazione del fatto che, come chiarito dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega alla base dello schema di decreto legislativo (AC. 2757), l'incremento del contributo di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 non ha effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica e risulta pienamente sostenibile in ragione della possibilità riconosciuta all'Autorità di disporre di una fonte di finanziamento certa che non grava sul bilancio dello Stato.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi economiche e consultazioni Pag. 93 di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale potere possa essere esercitato.
  Con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, evidenzia che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di impresa, le quali – sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere – appaiono destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva. Pertanto, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale ma non godano dei predetti benefici sul piano sanzionatorio.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, rilevata la necessità, da un punto di vista formale, di sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: «Disposizioni finanziarie», posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria, e di precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione «nel limite di» è utilizzata invece all'articolo 3 solo con riferimento all'anno 2021, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Atto n. 277),

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

    il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale potere possa essere esercitato;

    con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, si evidenzia che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di impresa, le quali – sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere – appaiono destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva;

    pertanto, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Pag. 94

    il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale ma non godano dei predetti benefici sul piano sanzionatorio;

   rilevata la necessità, da un punto di vista formale, di:

    sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: “Disposizioni finanziarie”, posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria;

    precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione “nel limite di” è utilizzata invece all'articolo 3 solo con riferimento all'anno 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in euro con le seguenti: di euro;

   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
Atto n. 271.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI (271) e che il provvedimento è adottato ai sensi ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020). Fa presente, altresì, che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 6 una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento.
  In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all'individuazione della Sala operativa internazionale (SOI) – già operante preso la Direzione centrale della Polizia criminale – quale punto di contatto Pag. 95nazionale ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza provenienti da altri Paesi dell'Unione europea (articolo 5), rileva che la relazione tecnica riferisce che questa non necessita, per lo svolgimento delle funzioni previste, di interventi strutturali né di dotazioni particolari specificamente dedicate. Peraltro, la medesima norma demanda ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri la rideterminazione, nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente, del contingente di personale di Polizia da impiegare per le attività del punto di contatto, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale. Sul punto, la relazione tecnica si limita a ribadire che tale adeguamento di organico verrà disposto nel rispetto dei vigenti limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e che, pertanto, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a consentire una verifica della summenzionata neutralità finanziaria anche con riferimento alle necessarie modifiche degli assetti organizzativi delle strutture che saranno tenute a cedere le suddette unità di personale. Con riguardo all'introduzione della confisca obbligatoria dei dispositivi, apparecchiature e programmi informatici utilizzati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 2), considerata la natura definitiva di siffatta pena accessoria, ritiene che andrebbero acquisiti elementi a conferma della neutralità finanziaria della previsione alla luce degli eventuali oneri che andranno affrontati per la gestione di tali beni una volta acquisiti a titolo definitivo al pubblico patrimonio.
  Con riferimento all'articolo 4, che disciplina la trasmissione di dati statistici e informatici da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea, non ha osservazioni da formulare considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma. Non ha nulla da osservare altresì in merito alle altre norme del provvedimento stante il contenuto ordinamentale delle stesse, confermato dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'adeguamento dell'organico della Sala operativa internazionale (SOI), derivante dall'individuazione della Sala operativa medesima quale punto di contatto nazionale ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza provenienti da altri Paesi UE, ai sensi dell'articolo 5, sarà garantito nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, attraverso il trasferimento di personale attualmente in carico presso altri reparti dell'Arma dei carabinieri, senza con ciò alterare gli assetti organizzativi e funzionali dell'Arma stessa.
  Segnala che l'applicazione della pena accessoria della confisca obbligatoria dei dispositivi, apparecchiature e programmi informatici utilizzati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'articolo 2, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la gestione dei citati beni – acquisiti a titolo definitivo al patrimonio pubblico – in quanto il predetto materiale, per natura e tipologia, non comporta la necessità di adottare particolari misure per la custodia e potrà essere posto in vendita, con possibili proventi per l'erario, ovvero ceduto gratuitamente o distrutto, se la vendita risultasse antieconomica, seguendo le ordinarie procedure giudiziarie.
  Conferma che alle attività connesse all'applicazione delle disposizioni in esame si provvederà pertanto con le risorse umane, Pag. 96strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI (Atto n. 271);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'adeguamento dell'organico della Sala operativa internazionale (SOI), derivante dall'individuazione della Sala operativa medesima quale punto di contatto nazionale ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza provenienti da altri Paesi UE, ai sensi dell'articolo 5, sarà garantito nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, attraverso il trasferimento di personale attualmente in carico presso altri reparti dell'Arma dei carabinieri, senza con ciò alterare gli assetti organizzativi e funzionali dell'Arma stessa;

    l'applicazione della pena accessoria della confisca obbligatoria dei dispositivi, apparecchiature e programmi informatici utilizzati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'articolo 2, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la gestione dei citati beni – acquisiti a titolo definitivo al patrimonio pubblico – in quanto il predetto materiale, per natura e tipologia, non comporta la necessità di adottare particolari misure per la custodia e potrà essere posto in vendita, con possibili proventi per l'erario, ovvero ceduto gratuitamente o distrutto, se la vendita risultasse antieconomica, seguendo le ordinarie procedure giudiziarie;

    alle attività connesse all'applicazione delle disposizioni in esame si provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Atto n. 275.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che introduce disposizioni volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GA1 del Consiglio. A tal fine, in particolare, la legge 22 aprile 2021, n. 53 reca all'articolo 21 la delega legislativa ad hoc, ivi specificandosi, alle lettere Pag. 97a)-c) del comma 2, i principi e criteri direttivi previsti per la relativa attuazione e stabilendosi altresì, per i profili finanziari, che dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
  Sul punto, segnala che, ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, recante «Comunicazioni all'Anagrafe tributaria», del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti», l'accesso all'archivio dei rapporti è già consentito tra l'altro, «ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive» nonché ai fini «degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per 1'applicazione delle misure di prevenzione». Quanto all'individuazione delle autorità a cui oggi è consentito, per le medesime finalità, accedere direttamente ai dati registrati nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate), ricorda che la citata disposizione, rinvia all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2000 (Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito), alcune delle quali – in particolare, quelle di cui alle lettere a) e c) – indicate anche dalla norma di delega.
  Con riferimento all'articolo 1, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 2, recante definizioni, ritiene che andrebbe valutato l'impatto dell'ampliamento dei reati associati al riciclaggio a tutti i reati punibili con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Posto che l'articolo 648-bis del codice penale configura invece il reato di riciclaggio solo in relazione a delitti non colposi, si determinerebbe quindi un ampliamento ai delitti colposi e alle contravvenzioni che prevedano pene ricadenti nelle misure indicate. Rispetto quindi alla normativa vigente, si dovrebbe determinare un ampliamento della casistica di accesso al registro dei conti bancari per ottenere le informazioni finanziarie necessarie per le autorità di altri Stati membri. Si rende quindi necessario un approfondimento dell'impatto sui fabbisogni di funzionamento delle autorità nazionali competenti come individuate dal successivo articolo 6.
  Per quanto concerne l'articolo 3, recante disposizioni sulle Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, in merito ai profili di quantificazione di cui al comma 3, ritiene che la relazione tecnica dovrebbe essere integrata dall'esposizione dei prevedibili fabbisogni di funzionamento aggiuntivi a quelli già previsti ai sensi della legislazione vigente per l'Agenzia delle entrate, in termini di risorse umane e strumentali, che siano correlati ad assicurare l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle Autorità previste dal comma 1, e la copertura degli oneri di funzionamento, nonché dagli elementi e dati a dimostrazione della loro sostenibilità a valere delle sole risorse già previste nel proprio bilancio ai sensi della legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 4, in materia di accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto delle assicurazioni in merito contenute nella relazione tecnica, ritiene che andrebbero richiesti elementi informativi in merito agli effetti d'impatto ipotizzabili in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento, relativamente al previsto accesso d'ora innanzi al data base dei depositi, anche da parte dell'Ufficio Recupero beni del Ministero dell'interno. Pag. 98
  In merito all'articolo 5, concernente le Autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, per i profili di quantificazione, premesso che gli scambi informativi tra le Autorità nazionali competenti e gli organi investigativi specializzati di polizia con l'UIF già sono ad oggi effettuabili, non ha osservazioni da formulare. A tale proposito, per i profili di interesse, segnala comunque che l'UIF non costituisce PA ai fini di contabilità nazionale (Sec2010).
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, per i profili di quantificazione, premesso che l'attivazione di procedure volte allo scambio di informazioni finanziarie con organismi collaterali di altri Paesi è già previsto dalla normativa vigente oltre che per l'UIF, anche per il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e per la Direzione investigativa Antimafia (DIA), ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, non ha nulla da osservare.
  Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di richieste di informazioni alle Autorità competenti da parte della UIF, per i profili di quantificazione, trattandosi di disposizione sostanzialmente confermativa di una facoltà già prevista dalla legislazione vigente in favore dell'UIF, che peraltro non è una PA a fini di contabilità nazionale, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 8, in materia di scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri, per i profili di quantificazione, alla luce della circostanza che le prerogative della UIF in tema di scambio di informazioni con organismi collaterali sono già previste dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 231 del 2007 e che il medesimo organismo non è una pubblica amministrazione a fini di contabilità nazionale, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol, per i profili di quantificazione, premesso che gli «scambi informativi» con organismi collaterali non dovrebbero risultare onerosi sul piano finanziario, dal momento che per la relativa implementazione ci si avvarrà del sistema SIENA, senza ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, non ha nulla da osservare.
  In merito all'articolo 10, recante disposizioni sul trattamento di dati personali, per i profili di quantificazione, non ha nulla da rilevare sui commi 1 e 2 considerato il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, dal momento che il comma 3 prevede espressamente la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate per il rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, che andrebbero acquisiti elementi confermativi circa l'effettiva possibilità di effettuare i relativi adempimenti potendo a tal fine le Amministrazioni interessate avvalersi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente nei loro bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 11, recante disposizioni in materia di registrazione delle richieste di informazioni, per i profili di quantificazione, in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme ivi previste dispongono specifiche modalità di tenuta e conservazione dei dati concernenti le richieste di informazioni finanziarie e le analisi effettuate nell'ambito delle attività investigative svolte dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla DIA in materia di contrasto al riciclaggio, ritiene che andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare l'effettiva possibilità che tali adempimenti possano essere svolti dai due organismi nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. A tale proposito, posto che la mera assicurazione in relazione tecnica circa la sostenibilità di nuovi adempimenti a carico delle risorse già previste in bilancio non costituisce idonea garanzia circa l'assenza Pag. 99di nuovi oneri, rinvia all'esame dell'articolo 15 circa la neutralità della nuova norma.
  Con riferimento all'articolo 12, recante limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato, in merito ai profili di quantificazione, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, non ha nulla da osservare.
  Per quanto concerne l'articolo 13, in materia di monitoraggio, in merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma prevede un nuovo adempimento periodico che viene posto a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, per cui d'ora innanzi lo stesso Dicastero sarà tenuto all'inoltro di dati, con cadenza annuale, al Dicastero dell'interno e alla Commissione europea, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, ritiene che andrebbe confermato che il suddetto Dicastero possa provvedere alla produzione di tali dati, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  In merito all'articolo 14, recante disposizioni sulla cooperazione di polizia, con riferimento ai profili di stretta quantificazione, non ha nulla da osservare.
  Per quanto concerne l'articolo 15, recante clausola di invarianza, con riferimento ai profili di quantificazione, premesso che la clausola di neutralità indicata dalla norma prevede espressamente che le Amministrazioni interessate dalle norme contenute nel provvedimento in esame debbano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ritiene che occorre non di meno formulare alcune osservazioni a carattere, per così dire, «metodologico», al fine di consentire, in particolare, prime stime circa l'impatto ipotizzabile sui fabbisogni di funzionamento e sulle ricadute per le Amministrazioni del comparto della pubblica sicurezza principalmente interessate dalle norme. Ciò, in particolare, con riferimento agli ipotizzabili effetti connessi alla condivisione delle «informazioni» e degli adempimenti correlati alle attività info-investigative in materia di contrasto al riciclaggio e sui riflessi che ne conseguono in termini di fabbisogno di risorse umane e di dotazioni informative. In tal senso, limitandosi ai profili di stretta competenza, rammenta che il ricorso a clausole di neutralità, imporrebbe, a rigore, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, laddove è stabilito che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino alle siffatte clausole, le relazioni tecniche debbano contenere una «valutazione» degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'esposizione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, resta precluso il ricorso alle suddette clausole in presenza di spese di natura «obbligatoria».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nel ricordare che sul provvedimento non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza Unificata, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Atto n. 278.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Pag. 100

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, fa presente che il provvedimento reca lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente come il provvedimento, riferito alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ed attuativo della pertinente normativa unionale, ponga obblighi in capo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di acquisto o utilizzo di veicoli adibiti al trasporto su strada o affidano servizi di trasporto. La normativa proposta sostituisce la previgente normativa, di analogo contenuto, recata dal decreto legislativo n. 24 del 2011, che viene contestualmente abrogato. Rammenta che all'abrogando decreto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Rispetto alla previgente normativa, avuto riguardo ai riflessi finanziari, la principale novità consiste nell'introduzione di «obiettivi minimi di appalto» (articolo 4), ossia percentuali minime di veicoli «puliti» acquisiti rispetto al totale dei veicoli, percentuali che le amministrazioni devono conseguire nei contratti pubblici, laddove il vigente decreto del 2011 obbliga le amministrazioni solamente a «tener conto» di determinati aspetti ambientali nella predisposizione dei contratti, senza fissare soglie obiettivo. Rileva che la relazione tecnica si limita ad affermare che l'obbligo va attuato nel contesto dei contratti pubblici e che la norma sarebbe pertanto neutrale. In proposito, rammenta preliminarmente che alla disciplina dei contatti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono ascritti effetti finanziari, stante il suo carattere procedimentale e che determinati obiettivi soglia per l'acquisizione di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno sono già stati fissati dai commi 107-109 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020; le norme citate operano nei limiti delle risorse disponibili e alle stesse non sono stati ascritti effetti finanziari. Inoltre, con decreto ministeriale del 17 giugno 2021 sono stati pubblicati i criteri ambientali minimi (CAM) per l'acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada e per l'affidamento di determinati servizi di trasporto: detti CAM sono applicabili ai pertinenti contratti pubblici e, a loro volta, richiamano espressamente la direttiva UE che è oggetto di recepimento con lo schema di decreto legislativo ora in esame. I CAM indicano sia determinate specifiche tecniche, da inserire obbligatoriamente nei contratti pubblici, sia criteri premianti, ossia caratteristiche (non obbligatorie) al cui possesso le amministrazioni possono attribuire punteggi di merito utili ai fini della selezione del contraente. Ritiene pertanto che il descritto quadro normativo ponga in capo alle amministrazioni adempimenti la cui osservanza richiede la valutazione di specifici profili tecnologici riferiti ai veicoli e il cui campo di applicazione, pur omogeneo, non risulta del tutto coincidente con quello delineato dal provvedimento in esame. Per questa ragione ritiene che andrebbe chiarito in quale misura il decreto in esame risulti, nella sua applicazione concreta, confermativo o innovativo rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente e – nella seconda ipotesi – ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di fronteggiare l'aggiudicazione dei nuovi contratti (presumibilmente riferiti a veicoli di valore unitario più elevato, date le caratteristiche innovative) senza necessità di incrementare stanziamenti già fissati a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza (articolo 6). Inoltre, ritiene che andrebbe verificato se l'esigenza di rispettare detto vincolo di invarianza comporti la necessità di ridurre il numero dei veicoli da acquisire o dei servizi di trasporto da fornire, con conseguenti riflessi sulla funzionalità delle strutture amministrative interessate. Non ha, invece, osservazioni da formulare circa l'articolo 5 (relazioni alla Commissione europea), alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica, né circa l'articolo 7 (abrogazioni), in quanto alla vigente normativa non sono stati ascritti effetti finanziari, né Pag. 101circa le altre norme, di carattere ordinamentale o riproduttive di quanto già previsto a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale rappresenta l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo in commento come: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1161 ripropone integralmente le previsioni europee che sono volte a rinnovare i parchi veicoli con veicoli puliti, al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni. In tale quadro, la definizione di obiettivi minimi di appalto a livello europeo dovrebbe contribuire ad assicurare maggiore certezza delle politiche per i mercati in cui sono necessari investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni. Gli obiettivi minimi sostengono infatti la creazione di un mercato per i veicoli puliti in tutto il territorio dell'Unione e prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico.
  Evidenzia che le norme del presente provvedimento, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché non impongono un rinnovamento del parco veicoli da parte delle amministrazioni, ma si limitano a prevedere che i nuovi acquisti rispettino gli obiettivi minimi di appalto per il periodo di riferimento indicato – espressi in termini di percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada oggetto dei contratti di cui all'articolo 3 – fermi restando comunque gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, rilevata l'opportunità, dal punto di vista formale, di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo 6 come «Clausola di invarianza finanziaria», anziché come «Clausola finanziaria», formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Atto n. 278);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1161 ripropone integralmente le previsioni europee che sono volte a rinnovare i parchi veicoli con veicoli puliti, al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni;

    in tale quadro, la definizione di obiettivi minimi di appalto a livello europeo dovrebbe contribuire ad assicurare maggiore certezza delle politiche per i mercati in cui sono necessari investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni;

    gli obiettivi minimi sostengono infatti la creazione di un mercato per i veicoli puliti in tutto il territorio dell'Unione e prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico;

    le norme del presente provvedimento, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché non impongono un rinnovamento del parco veicoli da parte delle amministrazioni, ma si limitano a prevedere che i nuovi acquisti rispettino gli obiettivi minimi Pag. 102 di appalto per il periodo di riferimento indicato – espressi in termini di percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada oggetto dei contratti di cui all'articolo 3 – fermi restando comunque gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente;

    rilevata l'opportunità, dal punto di vista formale, di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo 6 come “Clausola di invarianza finanziaria”, anziché come “Clausola finanziaria”»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE.
Atto n. 279.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento reca lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che il provvedimento ha ad oggetto norme sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, in attuazione della pertinente normativa unionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme, che disciplinano rapporti in capo a soggetti privati. Per quanto riguarda, inoltre, gli eventuali riflessi organizzativi sugli enti di diritto pubblico preposti alla protezione e all'esercizio dei diritti di autore, rileva che la legge sul diritto d'autore li individua (articoli 180 e seguenti) nella SIAE e nell'AGCOM, enti ai quali, in particolare, gli articoli 182-bis e 182-ter affidano compiti ispettivi, di vigilanza e di accertamento di violazioni. Circa la SIAE non ha osservazioni da formulare, posto che essa risulta esterna al conto consolidato della pubblica amministrazione (ossia non inclusa nel cosiddetto «elenco Istat»). Circa l'AGCOM, che è invece inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione, rammenta che la stessa è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995). Sul punto ritiene dunque che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la possibilità di adempiere alle attività derivanti dal decreto in esame nell'ambito delle risorse derivanti da tale sistema di contribuzione, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base Pag. 103alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il provvedimento reca misure semplificatorie volte a migliorare l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici nel mercato unico dell'Unione europea.
  Segnala che il provvedimento non delinea nuovi o specifici adempimenti a carico all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), rispetto alle attribuzioni di vigilanza generalmente ad essa assegnate dall'articolo 182-bis della legge sul diritto d'autore, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (Atto n. 279);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il provvedimento reca misure semplificatorie volte a migliorare l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici nel mercato unico dell'Unione europea;

    il provvedimento non delinea nuovi o specifici adempimenti a carico all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), rispetto alle attribuzioni di vigilanza generalmente ad essa assegnate dall'articolo 182-bis della legge sul diritto d'autore, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.45.