CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 settembre 2021
653.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Atto n. 284.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Fausto RACITI, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Segnala, quindi, che la Commissione avvia l'esame, ai fini del parere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284).
  Informa altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021, ma che, che non essendo ancora pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, il parere parlamentare sul provvedimento potrà essere espresso solo dopo aver acquisito tale parere.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, rilevando innanzitutto come esso attui la disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
  Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 34 del 2012, mentre non sono previsti specifici principi e criteri direttivi in relazione al recepimento della predetta direttiva.
  Il termine di recepimento della direttiva 2019/1024 è fissato al 17 luglio 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega Pag. 13legislativa, in virtù del combinato disposto delle predette previsioni della legge n. 234 del 2012, scade l'8 novembre 2021.
  Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 7 agosto 2021 e il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021; peraltro, come già anticipato dal Presidente, dal momento che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, il parere parlamentare sul provvedimento potrà essere espresso solo dopo aver acquisito tale parere. Per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2019/1024, essa detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi.
  La direttiva procede alla rifusione della direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, a sua volta modificata dalla direttiva (UE) 2013/37, disponendone pertanto l'abrogazione. La Commissione europea ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare per quanto concerne l'intelligenza artificiale.
  Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva:

   i documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione;

   i documenti connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e, di conseguenza, a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, non soggetti alle norme in materia di appalti;

   i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;

   i documenti, come i dati sensibili, esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso nello Stato membro anche per motivi di tutela della sicurezza nazionale, riservatezza statistica o commerciale;

   i documenti il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche;

   i documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le persone giuridiche devono dimostrare un interesse particolare.

  La direttiva non si applica inoltre a: logotipi, stemmi e distintivi; documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali; documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi; documenti in possesso di istituti di istruzione secondaria e inferiore; documenti in possesso di organizzazioni che svolgono o finanziano attività di ricerca.
  La direttiva si basa sul principio generale secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali.
  La direttiva disciplina il trattamento delle richieste di utilizzo: gli enti pubblici devono esaminare le richieste di riutilizzo e mettere i documenti a disposizione del richiedente, laddove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, devono mettere a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello Pag. 14previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.
  Gli Stati membri sono a loro volta tenuti a definire disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei documenti. In particolare, tali disposizioni possono includere i mezzi per fornire informazioni pertinenti sui diritti di cui alla direttiva in oggetto e per offrire assistenza e orientamenti adeguati.
  Per quanto riguarda le condizioni di riutilizzo, la direttiva dispone che gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, laddove possibile e opportuno, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati.
  I dati dinamici devono essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta o, in caso di aggiornamento manuale, immediatamente dopo la modifica della serie di dati, tramite un'interfaccia per programmi applicativi (API) e, se del caso, come download in blocco.
  Per quanto riguarda i principi di tariffazione, la direttiva specifica che il riutilizzo di documenti è gratuito; può essere tuttavia autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. In via eccezionale, gli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, le biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei, gli archivi e le imprese pubbliche possono applicare tariffe calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.
  Gli Stati membri devono adottare modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, laddove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente.
  Gli Stati membri devono promuovere la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici apertamente disponibili («politiche di accesso aperto»), secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita, e compatibili con i principi «FAIR» (ossia la diffusione di dati della ricerca che siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili). In tale contesto, occorrerà prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».
  I dati della ricerca saranno riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, nella misura in cui tali ricerche siano finanziate con fondi pubblici e ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca li abbiano già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.
  Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non devono comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero. Inoltre i contratti o gli altri accordi fra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non devono stabilire diritti esclusivi.
  In casi strettamente definiti in cui la direttiva consente la conclusione di accordi di esclusiva, la loro validità sarà soggetta a revisione periodica e si applicheranno speciali requisiti di trasparenza.
  La direttiva conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I («Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore») aggiungendovi nuove categorie tematiche di serie di dati di elevato valore per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Le categorie tematiche di tali serie di dati sono le seguenti:

   dati geospaziali;

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   dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente;

   dati meteorologici;

   dati statistici;

   dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese;

   dati relativi alla mobilità.

  La Commissione europea potrà inoltre adottare atti di esecuzione e stabilire un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I, detenute da enti pubblici e imprese pubbliche.
  Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, esso si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 introduce alcune modificazioni al decreto legislativo n. 36 del 2006, che per primo ha introdotto in Italia una normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico in attuazione della direttiva 2003/98/CE (cosiddetta «direttiva PSI», acronimo di Public Sector Information), prevedendo un complesso minimo di norme al fine esplicito di agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti nel settore pubblico.
  Ricorda che il predetto decreto legislativo n. 36 è stato più volte modificato, dapprima ad opera dell'articolo 44 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009) in relazione alla necessità di adeguare la normativa ai rilievi formulati dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE e, successivamente, attraverso il decreto legislativo n. 102 del 2015, per adeguare il quadro normativo alla direttiva (UE) 2013/37 di modifica della direttiva PSI.
  In particolare, il comma 1 modifica il titolo del decreto legislativo n. 36 del 2006 per introdurvi il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1024, che ha abrogato per rifusione la direttiva 2003/98/CE, nonché conseguenti modifiche alle premesse del decreto.
  Il comma 2, novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2006, interviene sull'ambito di applicazione del decreto stesso, che viene esteso sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo.
  Sotto il profilo soggettivo, si inseriscono le imprese pubbliche e private tra i soggetti tenuti a rendere disponibili i documenti contenenti dati pubblici per il riutilizzo secondo le modalità stabilite dai nuovi commi 2-ter e 2-quater, introdotti nel medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 36.
  In dettaglio, il nuovo comma 2-ter inserisce le imprese pubbliche tra i soggetti che detengono documenti o dati pubblici disponibili per il riutilizzo, in presenza di determinate condizioni. Il riferimento è, in particolare, alle imprese pubbliche che:

   operano nei settori speciali di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ovvero i settori relativi a gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi;

   agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;

   agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'UE;

   agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92.

  Il nuovo comma 2-quater estende la disciplina di cui al comma 2-ter (ossia l'applicazione della disciplina sul riutilizzo) anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del citato articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, Pag. 16 ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse.
  In proposito, la relazione illustrativa dello schema di decreto sottolinea come con quest'ultima previsione si intenda dare attuazione al Considerando 19 della Direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della direttiva alle imprese private, in particolare quelle che forniscono servizi di interesse generale.
  Per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003 sono aggiunti i nuovi commi 2-bis e 2-quinquies, che estendono l'ambito di applicazione del decreto, rispettivamente, ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis, che lo schema in esame intende introdurre, e ai documenti ai quali si applica il decreto legislativo n. 32 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/12/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
  Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica alcune delle principali definizioni del citato decreto legislativo n. 36 (raggruppate nell'articolo 2), in molti casi aggiornando i riferimenti normativi che risultano ormai superati, in altri casi introducendo nuove definizioni in conformità alle previsioni della direttiva del 2019.
  Il comma 4 introduce modificazioni e integrazioni all'articolo 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003, relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto.
  In particolare, sono inserite singole disposizioni che escludono espressamente:

   i documenti, detenuti dalle imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale e/o che siano connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;

   i documenti esclusi dall'accesso procedimentale o dall'accesso civico semplice o generalizzato rispettivamente ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013;

   i documenti per i quali l'accesso è escluso, limitato, o risulti pregiudizievole alla vita privata o all'integrità delle persone, ai sensi delle previsioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché alle parti di documenti per i quali è consentito l'accesso, ma che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative.

  Inoltre, inserendo un nuovo comma 1-bis nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 36, si prevede che, per impedire il riutilizzo di documenti o limitarne il riutilizzo, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare attività di diffusione o riproduzione, distribuzione al pubblico delle banche-dati, di cui all'articolo 64-quinquies della legge n. 633 del 1941, salvo i limiti stabiliti dal decreto.
  Il comma 5 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che contiene una generale clausola di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d'autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di proprietà industriale.
  In particolare, si integra il testo prevedendo che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.
  Il comma 6 riscrive integralmente il procedimento relativo all'esame della richiesta di riutilizzo dei documenti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003.
  In particolare, viene stabilito un termine di trenta giorni per l'esame delle richieste da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico. Il termine può essere prorogato di ulteriori venti giorni solo nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse, dandone Pag. 17 comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta.
  In caso di accettazione della richiesta, la norma stabilisce che i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza.
  In caso di diniego, il provvedimento deve essere munito di motivazione sulla base delle disposizioni del presente decreto. In tali casi, comunque, il richiedente può esperire i mezzi di tutela avverso il diniego all'accesso ai documenti amministrativi, previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge n. 241 del 1990.
  In deroga a tali disposizioni, si stabilisce che i termini e le modalità di riutilizzo dei dati sono invece stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti dalle imprese pubbliche, dagli istituti di istruzione, dalle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, o che finanziano la ricerca e dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, ossia Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Agenzia informazioni e sicurezza esterna e Agenzia informazioni e sicurezza interna.
  Il comma 7 – che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006 – disciplina in modo dettagliato i formati con i quali sono resi disponibili i documenti, e ove possibile i relativi metadati, ai fini del loro riutilizzo.
  In primo luogo, viene sostituita la vigente previsione che rinvia ai formati previsti dagli articoli 52 e 68 del Codice dell'amministrazione digitale – CAD (disposizioni quasi del tutto abrogate); la nuova formulazione prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente, facendo riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, lettere c-bis) e c-ter), del decreto legislativo n. 36 del 2006, come modificato dal provvedimento in esame. Si mantiene la previsione del rispetto delle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2006, come modificato dal provvedimento in esame.
  Inoltre, vengono ridefiniti gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico: tali soggetti, come già previsto dalla norma vigente, non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o a fornire estratti per soddisfare la richiesta, laddove ciò comporti difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. A ciò si aggiunge una ulteriore previsione: gli stessi soggetti non sono tenuti a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo.
  Si prevede poi che i documenti resi disponibili per il riutilizzo siano prodotti secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
  La novella distingue tra i dati dinamici e dei dati di elevato valore.
  In particolare, con riferimento ai dati dinamici, si chiarisce che, salvo le previsioni del comma 2 (ossia l'esenzione dall'obbligo di adeguare i documenti o di crearne di nuovi), le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili per il riutilizzo i predetti dati, in tempo reale dopo la raccolta tramite interfacce API adeguate e, ove possibile, tramite download in blocco. Se ciò eccede le capacità finanziarie e tecniche degli enti pubblici, i predetti dati sono resi disponibili entro un termine e con momentanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento delle amministrazioni titolari dei dati.
  Anche le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune interfacce API e, ove possibile, tramite download in blocco.
  Si precisa altresì che, nel caso in cui le ammirazioni pubbliche mettano a disposizione dati territoriali e di monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali, è necessario rinviare alla disciplina di cui alla direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 (cosiddetta direttiva INSPIRE, acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), recepita nell'ordinamento italiano con il decreto Pag. 18 legislativo n. 32 del 2010, con cui è stata istituita in Italia l'Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, quale nodo dell'infrastruttura comunitaria. INSPIRE e, nel suo ambito, l'Infrastruttura nazionale hanno lo scopo di rendere omogenee e condivisibili, all'interno dell'Unione europea, le informazioni georeferenziate di carattere ambientale, affinché queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che possa avere ripercussioni sull'ambiente.
  Il comma 8 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006, in materia di tariffazione dei dati resi disponibili.
  Fermo restando il principio della gratuità della messa a disposizione dei dati, si prevede la possibilità di richiedere un corrispettivo per il recupero dei costi «marginali» (nella versione vigente si fa riferimento ai costi «effettivi») sostenuti per le attività svolte a tal fine, nonché di quelli per l'anonimizzazione dei dati personali o per le misure per proteggere le informazioni commerciali di carattere riservato.
  Il principio di gratuità non si applica, oltre alle biblioteche, musei, archivi e pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire i costi inerenti lo svolgimento di servizi pubblici (come previsto dalla normativa vigente), anche alle imprese pubbliche.
  Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, in un esercizio contabile, non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.
  Inoltre, la disposizione fa rinvio a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico esclusi dal principio di gratuità.
  L'importo totale delle tariffe per le pubbliche amministrazioni e le imprese è calcolato mediante decreti adottati dai Ministri competenti (mentre la normativa vigente fa riferimento a tariffe fissate dall'Agid).
  Sono fatte salve le disposizioni speciali relative alla riproduzione dei documenti, dati e informazioni catastali e ipotecarie (di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge n. 311 del 2004).
  Il provvedimento fa altresì salve anche le disposizioni dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, che ha abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali.
  Sono inoltre abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36, in quanto superati dall'adeguamento della normativa ad opera del provvedimento in esame.
  Si prevede, inoltre, il riutilizzo gratuito della serie di dati di elevato valore e per i dati della ricerca.
  Si prevede altresì che le tariffe per il riutilizzo, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comunicate all'Agenzia per l'Italia digitale e sui rispettivi siti siano pubblicati le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.
  Il comma 9 novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2006, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche, per consentire il riutilizzo dei documenti sono tenuti ad adottare delle licenze standard (come già previsto) disponibili in formato digitale. Viene eliminato il riferimento all'indicazione nella licenza standard dei mezzi di impugnazione.
  Rafforzando la formulazione vigente, si sancisce che il riutilizzo non deve essere soggetto a condizioni di sorta, salvo che esse non risultino obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse.
  Nelle ipotesi in cui una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizzino documenti per attività commerciali Pag. 19 che esulano dall'ambito dei propri compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei predetti documenti è sottoposta alle medesime condizioni e tariffe applicate agli altri riutilizzatori.
  Come precisato nella relazione illustrativa, «si sancisce un principio di parità di trattamento tra gli utilizzatori, nei casi in cui l'utilizzo per fini commerciali avvenga da parte delle pubbliche amministrazioni, ma non nell'esercizio dei compiti di servizio pubblico».
  Si afferma altresì il principio di non discriminazione per categorie simili di riutilizzo anche a livello transfrontaliero e quello del rispetto delle regole della concorrenza.
  Il comma 10 novella l'articolo 9 del decreto legislativo 36 del 2006, prevedendo che i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'intervento normativa, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti gli elenchi delle categorie dei dati detenuti per il riutilizzo. Viene mantenuta la previsione vigente secondo la quale gli stessi soggetti sono tenuti a individuare anche gli strumenti per rendere più agevole la ricerca anche interlinguistica dei predetti documenti.
  Si specifica poi che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgiD) costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati, a eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati territoriali.
  Si prevede altresì che gli enti pubblici sono tenuti a utilizzare le modalità per facilitare la conservazione dei documenti, garantendo che, in conformità alle previsioni dell'articolo 44 del codice dell'Amministrazione digitale, quanto sia conservato, possegga le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
  Il comma 11 introduce un nuovo articolo 9-bis al decreto legislativo n. 36 del 2006, in materia di riutilizzo dei dati della ricerca.
  Si prevede, in particolare, al comma 1 del nuovo articolo 9-bis, che i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali in conformità a quanto stabilito dal provvedimento in esame, nel rispetto:

   della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile;

   degli «interessi commerciali»; in proposito ricorda che la direttiva, all'articolo 10, fa riferimento a «sicurezza e legittimi interessi commerciali»;

   della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale (ai sensi della legge n. 633 del 1941);

   della normativa in materia di diritti di proprietà industriale (ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2005).

  Al comma 2 nuovo articolo 9-bis si specifica che la previsione di carattere generale di cui al comma 1 trova applicazione nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.
  Viene altresì previsto che i predetti dati della ricerca rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.
  Il comma 12 dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006, che prevede i casi di riutilizzo di documenti, specificando, in particolare, che nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite in tale decreto legislativo.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'articolo oggetto di abrogazione è superato dal complesso delle disposizioni Pag. 20previste dal provvedimento in esame: in particolare, quanto stabilito dal primo comma si rinviene nella definizione di riutilizzo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo, mentre la previsione contenuta al comma 2 è inserita nel nuovo comma 3 dell'articolo 8.
  Il comma 13 reca una serie di modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2006, in materia di accordi di esclusiva.
  Viene in particolare esteso l'ambito di applicazione ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico e, in generale, dei gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse (di cui all'articolo 1, comma 2-quater). Si stabilisce che questi possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006, oggetto di modifica da parte dello schema in esame, «anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti». I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi.
  Si specifica inoltre che qualora per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico sia necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano effetto; i termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale.
  In deroga a quanto previsto, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni. Gli accordi che concedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi pubblici online, fatto salvo il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
  In via generale, si stabilisce che le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche online almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia. L'effetto di tali disposizioni è soggetto a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. I termini definitivi degli accordi sono trasparenti e resi pubblici on-line.
  Una disposizione transitoria specifica altresì che i diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle suddette deroghe, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.
  Il comma 14 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2006, al fine di disporre che all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) spetta l'adozione delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 71).
  Viene di conseguenza superato il testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 36, che definisce le procedure per le regole tecniche per la fornitura di documenti.
  Il comma 15 inserisce un nuovo articolo 12-bis nel decreto legislativo n. 36 del 2006, Pag. 21riguardante specifiche serie di dati di elevato valore.
  Al riguardo ricorda che la direttiva oggetto di recepimento definisce «serie di dati di elevato valore» i documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, sin particolare in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati.
  Il nuovo articolo 12-bis individua quindi le disposizioni che si applicano alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019, all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva).
  In particolare, tali serie di dati:

   sono rese disponibili gratuitamente, salvo che gli atti di esecuzione non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita; siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi (in proposito richiama l'articolo 6 della direttiva); siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti; in tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione (ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva) che stabilisce l'elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie previste e ulteriori determinazioni;

   sono rese leggibili meccanicamente;

   sono fornite mediante API (Application programming interface);

   sono fornite come download in blocco, se del caso.

  Si prevede inoltre che l'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualità dei suddetti dati in ambito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore geografico i dati geospaziali. Si specifica che la cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico è finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto.
  Le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono fornire copia dei documenti derivati che, su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall'Istituto.
  I rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato.
  Sotto un profilo strettamente formale, segnala l'esigenza di sostituire la numerazione «comma 3» del nuovo articolo 12-bis con quella «comma 2», essendo tale articolo composto da due soli commi.
  L'articolo 2 dello schema di decreto prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2015, che aveva dato attuazione alla direttiva 2013/37/UE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
  L'articolo 3 dispone che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Svolgendo alcune considerazioni finali, dopo aver rilevato come la scelta di prevedere un'apertura dei dati e un riutilizzo dell'informazione del settore pubblico desti alcune perplessità e merita un'attenta riflessione che valuti tutti gli interessi in Pag. 22gioco, ritiene opportuno attendere il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati al fine di permettere la Commissione di compiere una valutazione compiuta sul provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FDI) evidenzia come, già in avvio di discussione, emergendo una certa difformità tra l'orientamento del gruppo di maggioranza relativa e il Governo, non vi siano buoni segnali di compattezza dei gruppi di maggioranza.

  Valentina CORNELI (M5S) relatrice, in risposta alle considerazioni del deputato Prisco, osserva come il provvedimento costituisca lo strumento di attuazione di una normativa europea.

  Fausto RACITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.