CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 133

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Nuovo testo C. 1494 Benamati.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Filippo SENSI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione, Attività produttive, il testo della proposta di legge recante la delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (C. 1494 Benamati), quale risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito.
  Fa presente quindi che la proposta si compone di due soli articoli, il primo dei quali reca la delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cosiddetta «Legge Prodi-bis»), e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta «Legge Marzano»), mentre il secondo dispone i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.
  In via preliminare ricorda che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della Pag. 134procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito. La legge nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state superate nel 1999 con decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi-bis), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale e a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori. Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-bis si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla citata «legge Marzano». Tale ultima disciplina è stata emanata per far fronte al crack Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA.
  Ciò premesso segnala che l'esigenza sottesa all'intervento normativo discende dalla necessità di dare ordine alla normativa dedicata all'insolvenza delle realtà imprenditoriali di grandi dimensioni, anche a causa del susseguirsi, nell'ultimo decennio, di una serie di interventi legislativi finalizzati all'introduzione di modifiche e di varianti rispetto all'originario impianto del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sotto altro profilo, in sede di unificazione dei modelli procedurali, si è ritenuto – stante il progressivo ridursi del numero di grandi imprese presenti nel territorio italiano, con gravi conseguenze sul piano sociale e occupazionale – di favorire l'accesso all'amministrazione straordinaria e di estendere il perimetro applicativo della relativa normativa attraverso la riduzione dei requisiti dimensionali e l'ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere l'avvio della procedura.
  Prima di enunciare tali principi e criteri di delega, ritiene utile svolgere alcune brevi ulteriori considerazioni preliminari. In primo luogo, segnala che il provvedimento in esame appare connesso, almeno in parte, ad alcune delle linee di riforma indicate nel PNRR, nell'ambito degli interventi volti alla semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo dei procedimenti speciali. Tra tali linee di intervento il PNRR include, infatti, anche il rafforzamento della tutela del creditore, mediante l'alleggerimento delle forme, la semplificazione dei modelli processuali, l'accelerazione dei tempi (anche mediante l'eliminazione di termini superflui e la più sollecita cadenza delle fasi della vendita) e la maggiore effettività. Tali obiettivi andrebbero perseguiti mediante l'approvazione entro l'anno in corso di leggi delega, l'emanazione entro il 2022 dei decreti attuativi e l'adozione entro il 2023 degli eventuali ulteriori strumenti attuativi (decreti ministeriali e/o regolamenti). Per quanto riguarda il diritto fallimentare il PNRR precisa che il Ministro della Giustizia ha istituito una Commissione finalizzata a proporre emendamenti al corpus normativo costituito dal c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
  In secondo luogo, ricorda che la materia oggetto della proposta di legge è disciplinata, oltre che dalla normativa nazionale, anche dalla normativa comunitaria, e in particolare dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, che, rispetto al previgente regolamento (CE) 1346/2000, ha esteso la propria disciplina anche alle procedure di pre-insolvenza, alle ristrutturazioni e alle soluzioni concordate, includendo quindi anche le procedure riguardanti imprese che, pur non versando in uno stato di conclamata insolvenza, siano in uno stato di difficoltà economica suscettibile di minare la continuità aziendale. Il regolamento in parola, che regola anche le procedure d'insolvenza Pag. 135 che presentano implicazioni transfrontaliere, prevede inoltre una specifica disciplina per le procedure riguardanti società facenti parte di un medesimo gruppo, tematica affrontata anche dal disegno di legge delega in esame.
  Inoltre, segnala che la materia trattata dalla proposta di legge si incrocia con il disposto della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), che è oggetto di recepimento ai sensi della legge n. 53 del 2021, ossia della legge di delegazione europea 2019-2020 recentemente approvata.
  Passando a descrivere i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega previsti dall'articolo 2, segnala che essi riguardano, in primo luogo, la previsione di una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo di singole imprese ovvero, di gruppi di imprese di rilievo economico-sociale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale (lettera a).
  Viene poi tenuta ferma la struttura bifasica della procedura oggi contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999, secondo la quale il Tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale e di salvaguardia della continuità produttive e dell'occupazione (fase cd. di osservazione). La lettera b) prescrive in particolare l'individuazione dei presupposti di accesso alla procedura, riservata alle imprese in stato di insolvenza, aventi un rilevante profilo dimensionale e occupazionale (almeno 250 unità per la singola impresa e 800 unità nel caso di procedura di gruppo), concrete prospettive di riequilibrio e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.
  Gli altri criteri direttivi prevedono (lettere c-e) che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, evitando formalità non essenziali e prevedendo misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo a decorrere dalla presentazione della domanda di ammissione alla procedura, nonché tempi celeri (10 giorni) per l'avvio della procedura, ove ne ricorrano i presupposti.
  Si prevede poi (lettere f-f-bis) l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con cadenza almeno triennale, determinando i requisiti per l'iscrizione nell'albo medesimo, tra cui l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con esperienza almeno quinquennale in gestione di crisi di impresa, e l'avere svolto funzioni di amministrazione o direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni di procedure concorsuali o l'avere maturato esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi. Le lettere g-i) prevedono la tempestiva nomina, revocabile per giusta causa, da parte del Ministro dello sviluppo economico del commissario straordinario (tre nei casi di eccezionale complessità), determinandone i criteri di remunerazione, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa, ed escludendo la possibilità che lo stesso soggetto possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di una procedura di gruppo ovvero in casi eccezionali e motivati. La lettera l) prevede che il Tribunale deliberi, entro quarantacinque giorni, previo parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, in merito all'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ovvero incarichi un professionista, iscritto Pag. 136nell'albo dei commissari straordinari, di compiere un'istruttoria ulteriore, al massimo di trenta giorni, finalizzata ad attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, prevedendo, in alternativa, che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
  Sottolinea che la nuova procedura delineata dalla proposta di legge presenta dunque rilevanti aspetti di novità rispetto alla disciplina vigente ordinaria, atteso che il commissario straordinario, che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria, viene nella nuova procedura nominato dal Ministro già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita ab initio la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. Il piano, dunque, non interviene più dopo l'ammissione dell'impresa da parte del tribunale all'amministrazione straordinaria, bensì costituisce la base per la decisione del tribunale, ai fini della quale il parere del Ministero dello sviluppo economico circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria si delinea come obbligatorio e vincolante.
  La lettera m) prevede poi che il Ministro dello sviluppo economico possa disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese più grandi (aventi almeno 1.000 dipendenti), nonché delle società quotate in mercati regolamentati o operanti nei servizi pubblici essenziali (purché delle dimensioni previste dalla lettera b), prevedendo in tale caso che il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti, confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima.
  Il Governo è inoltre chiamato a: n) disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza, la sua composizione, i requisiti dei suoi componenti e i suoi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di riequilibrio economico; o) disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore; p) definire i contenuti e la durata del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali; q) prevedere le procedure per la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; r) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti; s) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per la disciplina dei gruppi di imprese e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
  Con riguardo a tale ultimo criterio di delega, che rientra tra i profili di interesse per la Commissione, osserva che appare adeguata la formulazione della disposizione che, nel tenere ferma la possibilità di disporre la garanzia dello stato sui debiti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione, fa espresso riferimento ai limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea. La genericità del riferimento alla vigente normativa europea in materia appare opportuna atteso che talvolta i limiti agli aiuti di Stato rivestono un carattere provvisorio, come nel caso di quelli attualmente vigenti, definiti dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, adottato Pag. 137dalla Commissione a partire dal marzo 2020 per supportare l'economia durante la crisi pandemica e successivamente più volte modificato. Segnala altresì che il criterio direttivo in oggetto richiama l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), secondo il quale lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro.
  In conclusione, non ravvisando nel provvedimento in esame, per quanto di competenza, profili ostativi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di procedere all'illustrazione della proposta di parere.

  Filippo SENSI (PD), relatore, illustra la propria proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva.

  La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 13.53.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alex BAZZARO (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite IX Trasporti e XI Lavoro, il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro, già approvato, con modificazioni, dal Senato (S 2329).
  Segnala preliminarmente che il provvedimento, sul cui testo originario non è stato richiesto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, presenta limitati profili di interesse per la Commissione, connessi sostanzialmente a una modifica apportata in prima lettura, con l'introduzione dell'articolo 2-bis che prevede un credito di imposta in favore delle attività di trasporto passeggeri con navi minori in acque lagunari. Nel descrivere sinteticamente il decreto-legge, che si compone di 9 articoli (6 nel testo originario), si soffermerà pertanto, in modo particolare su tale disposizione.
  Ricorda che il provvedimento in esame si ricollega al precedente decreto-legge n. 45 del 2021, che ha demandato all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale il compito di esperire un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Viene ora introdotto, dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, a partire dal 1° agosto scorso, il divieto di transito nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca delle navi da crociera. Viene contestualmente prevista la realizzazione di punti di attracco temporanei a Marghera, nelle more dell'attuazione di quelli al di fuori della laguna, nonché l'esecuzione di interventi di manutenzione dei canali esistenti e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.
  Sottolinea che la scelta di imporre il divieto di transito – resa necessaria, secondo quanto indicato dalla relazione introduttiva, dalla prospettiva che l'Assemblea Pag. 138 generale dell'Unesco approvi la proposta di iscrivere Venezia tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo – impatta sull'attività del gestore del terminal di approdo e di tutti i soggetti che operano nell'indotto. Per tale motivo il provvedimento in esame prevede un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022, per contributi in favore delle compagnie di navigazione e del gestore dei terminal di approdo interessati dai divieti, nonché la possibilità di rivedere il piano economico finanziario della concessione rilasciata allo stesso gestore e misure di tutela e di sostegno al reddito dei relativi lavoratori dipendenti.
  L'articolo 2 provvede alla nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione degli approdi temporanei, nonché ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
  Il già menzionato articolo 2-bis prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022, in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. Il credito in questione, motivato dall'esigenza di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime. Nel rimandare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione del presente credito d'imposta, la norma precisa che le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  La seconda parte del provvedimento, a partire dall'articolo 3, contiene misure per la tutela del lavoro.
  In particolare, l'articolo 3, ai commi da 1 a 4, prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane, fino a un massimo di tredici, di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali con almeno mille dipendenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con esclusione, fino al termine del periodo di fruizione e fatte salve alcune fattispecie, dell'avvio di procedure di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo.
  Il comma 4-bis, del medesimo articolo 3, introdotto dal Senato, autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. Invitalia S.p.A. viene inoltre autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale pari al massimo a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (o DRI, direct reduced iron), semilavorato siderurgico a basso impatto ambientale.
  L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede, nell'ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), la destinazione di 10 milioni a servizi di supporto per la ricollocazione professionale di lavoratori dipendenti di aziende poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale.
  L'articolo 3-ter, propone alcune modifiche retroattive alla disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento.
  L'articolo 4 estende al 2022 la disciplina, già prevista per il 2020 e il 2021, concernente il riconoscimento, in favore delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che ne facciano richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, Pag. 139 di uno sgravio contributivo nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 16 milioni di euro, posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Gli articoli 5 e 6 dispongono, rispettivamente, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento e alla sua entrata in vigore.
  In conclusione, preannuncia il suo orientamento favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisando, per quanto di competenza, profili ostativi dal punto di vista della sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di procedere all'illustrazione della proposta di parere formulata.

  Alex BAZZARO (LEGA), relatore, nell'illustrare la propria proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), sottolinea in particolare come il provvedimento miri a scongiurare l'eventualità che Venezia sia inserita nella black list dei luoghi a rischio, da cui discenderebbe un pessimo ritorno di immagine per una città, inclusa nel patrimonio dell'UNESCO, che costituisce un fiore all'occhiello del nostro Paese. Ricorda che il problema di evitare l'ingresso delle grandi navi in laguna ha carattere annoso e ha visto diverse amministrazioni tentare di proporre soluzioni. Occorre però ricordare che la portualità veneziana ha un indotto importante, in cui sono occupati 22.000 cittadini veneziani in vari comparti, dai servizi bagagli alle navette, con la conseguente necessità di non disperdere tali livelli occupazionali. Nell'approvare il provvedimento in esame occorre pertanto considerare fin d'ora la necessità che il credito d'imposta in esso previsto sia ampliato per il prossimo anno, eventualmente ripensandone l'importo, che non può ritenersi adeguato all'esigenza di tutelare i lavoratori per l'intera stagione turistica 2021-2022. L'esigenza di evitare il transito delle grandi navi va infatti coniugata con l'obiettivo di tutelare una filiera economica ed occupazionale di grande importanza per la città di Venezia.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nell'esprimere il proprio parere favorevole, osserva che la gestione dei flussi turistici tocca molte città d'arte che sono investite da problemi analoghi a quelli descritti dal relatore. Se vogliamo salvarle dobbiamo gestire in modo oculato i flussi turistici e ripensare gli attuali modelli di sfruttamento turistico e le condizioni di vita dei residenti. È infatti indubbio che l'attuale modello di sfruttamento turistico di Venezia abbia svuotato la città di attrazione per i residenti. Occorre quindi restituire alle città d'arte una dimensione sostenibile, ripopolandole nella vita quotidiana di un corpo di residenti vivo e attivo, senza il quale le città si depauperano.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.