CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  La Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3269, di conversione del decreto – legge n. 117 del 2021, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del decreto – legge, che si compone di 7 articoli, rileva innanzitutto come l'articolo 1, composto di un unico comma, preveda che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.
  La disposizione è giustificata, nel testo, dall'esigenza di evitare il contagio da COVID-19. Pag. 19
  Ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 (all'articolo 1) limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.
  La disposizione mantiene però ferme «per le elezioni suppletive di Camera e Senato» (allo stato sono previste elezioni suppletive per collegi uninominali per la Camera, nei collegi 12 Toscana e 1-11 Lazio):

   le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito «tagliando antifrode» (ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del Testo unico delle leggi elettorali della Camera di cui al DPR n. 361 del 1957;

   le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio; la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell'identità dell'elettore, il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode [e dell'appendice della scheda seguendo la linea tratteggiata] (ai sensi dell'articolo 58, quarto comma, del medesimo Testo unico, per la parte non incompatibile con la disposizione in esame, relativa alle sole consultazioni dell'anno 2021).

  Rammenta che le disposizioni richiamate si applicano anche alle elezioni suppletive del Senato, in quanto l'articolo 27 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993) prevede che per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del DPR n. 361 del 1957.
  Restano altresì ferme:

   le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest'ultimo ne verifichi l'autenticità [e distacchi l'appendice seguendo la linea tratteggiata] (articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al DPR n. 570 del 1960).

  In merito alle modalità applicative della disposizione – e del decreto-legge nel suo complesso – è intervenuta la circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell'interno (Direzione centrale dei servizi elettorali), la quale precisa che «nelle elezioni suppletive della Camera dei deputati che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati rimane fermo l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna. In quest'ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata». Nei medesimi termini si esprime anche l'analisi di impatto della regolamentazione.
  Com'è noto, nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 (ai sensi del decreto Ministro interno del 3 agosto 2021) si svolgeranno:

   le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1;

   le elezioni regionali nella regione Calabria;

   le elezioni amministrative in 1.160 comuni delle regioni a statuto ordinario e in alcuni comuni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

  Il turno di elezioni amministrative nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna si svolgerà nei giorni del 10 e 11 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 24 e 25 ottobre 2021.
  Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Pag. 20Südtirol si svolgerà il 10 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio il 24 ottobre 2021.
  Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si svolgerà nei giorni del 19 e 20 settembre 2021.
  Complessivamente, come sottolineato nella relazione tecnica al provvedimento, le consultazioni amministrative coinvolgono 1.363 comuni di regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale.
  Il totale complessivo degli elettori chiamati alle votazioni è pari ad oltre 15 milioni di elettori.
  L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.
  L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.
  In particolare, come per le elezioni dell'anno 2020 (secondo quanto allora previsto dall'articolo 2, decreto-legge n. 103 del 2020), il comma 1 stabilisce, alla lettera a), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (ai sensi dell'articolo 52 del DPR n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del DPR n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative). Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 componenti (5 scrutatori e il presidente).
  La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto.
  In proposito, ricorda che, secondo la disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere, i componenti della sezione provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede; qualora vi siano elettori ricoverati che non possono accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto. I compiti di tali seggi speciali si esauriscono con la raccolta dei voti dei degenti, la loro raccolta in appositi plichi, separati in caso di più elezioni, e la loro consegna alle sezioni elettorali).
  Tali seggi speciali, come ricordato anche nella circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell'interno, ai sensi del citato articolo 9, primo comma, della legge n. 136 del 1976, sono istituiti di norma anche per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, limitatamente alla raccolta del voto dei degenti.
  La lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Come evidenziato infatti nella citata circolare del Ministero dell'interno, per i ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, più prossime territorialmente.
  Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.
  Circa la formulazione della lettera b) del comma 1, ritiene suscettibile di approfondimento la collocazione del rinvio normativo (all'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976, relativo ai seggi speciali), la quale segue la menzione degli elettori ammessi al voto domiciliare (ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge) e non anche quella dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.
  La lettera c) prevede che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali Pag. 21sopra richiamati siano impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
  Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (sembra farsi riferimento all'eventualità di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire attingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali:

   personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine;

   soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità: a tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

  Rispetto a quanto previsto per le consultazioni elettorali del 2020, la disposizione prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
  Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti «ulteriori» seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).
  Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire se anche per questi ulteriori seggi il ricorso a personale USCAR avvenga solo in via subordinata, quando cioè, come previsto al comma 2, richiamato dalla disposizione in esame, non si riesca a costituire il seggio con le modalità ordinarie, ovvero se a tale personale si faccia direttamente ricorso, una volta riscontrata a necessità di costituire tali ulteriori seggi.
  I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 (di cui all'articolo 3) nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
  In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali di cui al più volte citato articolo 9 della legge n. 136 del 176, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.
  Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.
  Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle «certificazioni verdi COVID-19» previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 (cosiddetto green pass).
  Il comma 7 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell'articolo dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine Pag. 22è autorizzata la spesa di 749.069 euro per il 2021.
  La relazione tecnica ricorda che l'onorario fisso forfettario è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti. Per quanto riguarda i seggi speciali, l'onorario fisso forfettario stabilito per i relativi presidenti e componenti è pari, rispettivamente, a 90 e 61 euro.
  Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti letto che ospitano reparti COVID-19.
  L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020 (dall'articolo 3).
  Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto «presso il comune di residenza».
  A tale fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.
  L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provvede quindi ad iscrivere, in base al comma 3, l'elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima nel caso di comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie con reparti COVID-19, ovvero al seggio speciale nel caso di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti COVID-19.
  In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto.
  In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.
  L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.
  La norma demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di riparto del medesimo fondo.
  Ricorda al riguardo che, analogamente, per le consultazioni elettorali dell'anno 2020 l'articolo 34-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 – ha stanziato specifiche risorse per assicurare la necessaria sanificazione dei locali adibiti.
  Il comma 2 prevede inoltre che le operazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
  Al relativo onere, quantificato in 1.305.700 euro, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. Pag. 23
  Il comma 3 prevede che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, le quali, tenendo conto delle misure già adottate con decreto-legge n. 25 del 2021 (all'articolo 2) per le prossime elezioni amministrative, dispongono la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i Comitati degli italiani all'estero.
  Al riguardo rammenta che i Comitati degli italiani all'estero (Comites), istituiti nel 1985 e riorganizzati con la legge n. 286 del 2003, sono organismi elettivi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero istituiti in ciascuna circoscrizione consolare avente almeno 3.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero di cui alla legge n. 470 del 1988; le relative elezioni si tengono ogni cinque anni.
  Come ricordato nella relazione illustrativa, il decreto-legge n. 162 del 2019, nel rinviare le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Comites, ha stabilito (all'articolo 14, comma 3) che le stesse abbiano luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.
  In particolare il comma 1, lettera a), limitatamente alle prossime elezioni per il rinnovo dei Comites, dispone che il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia pari a 50 (rispetto ai 100 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani fino a 50.000 e a 100 (rispetto ai 200 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.
  La lettera b) stabilisce che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati non è richiesta (laddove l'articolo 14, commi 1 e 7, del DPR n. 395 del 2003 prevede che la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata dall'ufficio consolare), purché le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.
  L'articolo 6 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle previsioni degli articoli 2 e 4 del decreto-legge, pari complessivamente a 12.306.716 euro per l'anno 2021.
  Per la relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto riguarda gli oneri di cui agli articoli 2 e 4 ricorda che:

   l'articolo 2, comma 7, autorizza la spesa di 749.069 euro per il 2021 per il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi di tale articolo dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento;

   l'articolo 2, comma 8, autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti letto che ospitano reparti COVID-19;

   l'articolo 4, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 11.438.910 euro per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

  L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge. Pag. 24
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il decreto – legge intervenga sulla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» ricompresa nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione.

  Emanuele PRISCO (FDI), svolgendo alcune considerazioni di carattere generale, evidenzia come il provvedimento in esame prevede misura che si sarebbe potuto introdurre in un precedente decreto – legge, che fu approvato proprio per rinviare la data di tali consultazioni elettorali. Ricorda, al riguardo, che sarebbe stato sufficiente accogliere le proposte di modifica presentate allora dal suo gruppo, che riguardavano proprio gli aspetti ora disciplinati del decreto-legge in esame e che invece furono tutte respinte.
  Segnala, inoltre, come la scadenza del termine di conversione del decreto – legge sia successiva alla data di svolgimento delle elezioni, ritenendo che questo rappresenti una situazione paradossale, tale da rendere inutile la conversione stessa del decreto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda quindi che, nella seduta del 3 agosto scorso, la Commissione ha adottato quale testo base la proposta di testo unificato, come riformulata dalla relatrice, delle proposte di legge in esame.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, ritiene che si possa procedere quanto prima alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato adottato come testo base alle ore 15 di mercoledì 15 settembre.

  La Commissione concorda.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, avevano fatto presente la necessità di disporre di un ulteriore margine temporale per svolgere approfondimenti di merito, in vista dell'elaborazione di un testo unificato il più possibile condiviso.
  Chiede quindi quale sia stato l'esito di tale approfondimento.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, intervenendo anche a nome della relatrice Bordonali, fa presente che è necessario un breve lasso temporale per completare il Pag. 25lavoro di elaborazione della proposta di testo unificato, essendo di recente emerse alcune esigenze di approfondimento. Ritiene dunque opportuno rinviare il seguito dell'esame ad un'altra seduta, che propone di fissare per la giornata di mercoledì 15 settembre, facendo presente che si tratta semplicemente di perfezionare alcuni dettagli rispetto ad un testo in gran parte già definito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce delle ulteriori esigenze di approfondimento testé rappresentate dai relatori, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta, che sarà convocata per la giornata di mercoledì 15 settembre.
  Confidando che per quella data sarà possibile adottare il testo base e proseguire positivamente l'iter di esame di un provvedimento lungamente atteso dalle organizzazioni di categoria interessate, rinvia, quindi, il seguito, dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.